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Document 52016XG0611(02)

Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

GU C 210 del 11.6.2016, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/9


Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2016/C 210/09)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA ORIENTALE DI ZALA

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro») in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1.

Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani HivatalMBFH) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro emette la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può quindi concludere il contratto di concessione con il vincitore della gara ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3.

Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti.

4.

Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni della contea di Zala riportati nella seguente tabella:

Comune

Contea

Comune

Contea

Almásháza

Zala

Nemeshetés

Zala

Alsónemesapáti

Zala

Nemesrádó

Zala

Alsópáhok

Zala

Nemessándorháza

Zala

Alsórajk

Zala

Nemesszentandrás

Zala

Babosdöbréte

Zala

Óhíd

Zala

Bezeréd

Zala

Orbányosfa

Zala

Bókaháza

Zala

Orosztony

Zala

Búcsúszentlászló

Zala

Pacsa

Zala

Csatár

Zala

Padár

Zala

Dióskál

Zala

Pakod

Zala

Döbröce

Zala

Pethőhenye

Zala

Dötk

Zala

Pókaszepetk

Zala

Egeraracsa

Zala

Pölöske

Zala

Esztergályhorváti

Zala

Sármellék

Zala

Felsőpáhok

Zala

Sénye

Zala

Felsőrajk

Zala

Szentgyörgyvár

Zala

Garabonc

Zala

Szentpéterúr

Zala

Gelse

Zala

Teskánd

Zala

Gelsesziget

Zala

Tilaj

Zala

Gétye

Zala

Újudvar

Zala

Gyűrűs

Zala

Vindornyafok

Zala

Hévíz

Zala

Vindornyalak

Zala

Kacorlak

Zala

Vindornyaszőlős

Zala

Kallósd

Zala

Zalaapáti

Zala

Karmacs

Zala

Zalabér

Zala

Kehidakustány

Zala

Zalacsány

Zala

Kemendollár

Zala

Zalaegerszeg

Zala

Kerecseny

Zala

Zalaigrice

Zala

Kilimán

Zala

Zalaistvánd

Zala

Kisbucsa

Zala

Zalakaros

Zala

Kisgörbő

Zala

Zalaköveskút

Zala

Ligetfalva

Zala

Zalamerenye

Zala

Misefa

Zala

Zalaszabar

Zala

Nagybakónak

Zala

Zalaszentgrót

Zala

Nagygörbő

Zala

Zalaszentlászló

Zala

Nagykapornak

Zala

Zalaszentmárton

Zala

Nagyrada

Zala

Zalaszentmihály

Zala

Nemesapáti

Zala

Zalaújlak

Zala

Nemesbük

Zala

Zalavár

Zala

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre; strato inferiore della zona designata: –5 000 metri sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu cliccando sulla scheda «Koncesszió») e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 692,08 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto dello strato di copertura dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5.

Canone di concessione netto minimo: 315 000 000 HUF (trecentoquindici milioni di fiorini) più IVA; alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione.

6.

La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 7 000 000 HUF (sette milioni di fiorini) più IVA da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

7.

Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

8.

Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa.

9.

Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10.

La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» (Bandi di gara per le concessioni) nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11.

Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice ZLKCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consultabili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12.

Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti acquisti la documentazione di gara.

13.

Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 28 settembre 2016 in lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14.

Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15.

Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16.

L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17.

Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18.

Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

19.

L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20.

Criteri di aggiudicazione della gara

I)

Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di idrocarburi),

la durata prevista dei lavori di prospezione,

gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della concessione,

il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II)

Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III)

Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal ministro,

l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21.

Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22.

Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, 5 aprile 2016

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK


(1)  Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.


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