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Document 52016SC0371

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

SWD/2016/0371 final - 2016/0351 (COD)

Bruxelles, 9.11.2016

SWD(2016) 371 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

{COM(2016) 721 final}
{SWD(2016) 370 final}
{SWD(2016) 372 final}


Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto di una possibile modifica del metodo di calcolo del dumping in relazione alla Repubblica popolare cinese (e ad altri paesi non retti da un'economia di mercato)

A. Necessità di agire

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

Un regime transitorio, previsto dalla sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, ha consentito l'applicazione di un metodo particolare al calcolo del dumping. Date le rilevanti distorsioni presenti nell'economia cinese, i prezzi e i costi cinesi vengono considerati inattendibili e nelle inchieste di difesa commerciale dell'UE il margine di dumping è calcolato in base ai prezzi e ai costi di un paese terzo a economia di mercato (noto come paese di riferimento). Con lo scadere di alcune disposizioni della sezione 15 nel dicembre 2016 può rendersi necessario modificare questo metodo. Tuttavia, dato che nell'economia cinese persistono le distorsioni, in molti casi l'utilizzo dei prezzi e dei costi cinesi ai fini del calcolo del dumping comporterebbe una sottovalutazione del livello effettivo di dumping e le misure istituite su tali basi non sarebbero uno strumento efficace per porre rimedio al pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping. Ciò produrrebbe un impatto notevolmente negativo sulla competitività dell'industria dell'UE (circa il 50% delle misure di difesa commerciale in vigore riguardano importazioni dalla Cina). Secondo uno studio indipendente, i livelli dei dazi potrebbero diminuire anche di 30 punti percentuali e fino a 200 000 posti di lavoro nell'UE sarebbero messi in pericolo.

Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?

Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono la promozione di un commercio libero ed equo, l'aumento della competitività e della crescita nell'UE e la creazione/salvaguardia di posti di lavoro nell'UE. Di conseguenza, nell'affrontare opportunamente la scadenza di alcune disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC occorre comunque garantire che gli strumenti di difesa commerciale (TDI) dell'UE mantengano la loro efficacia. A tal fine, è auspicabile fornire una risposta efficace alle distorsioni che persistono nell'economia cinese e garantire rimedi adeguati in grado di eliminare il pregiudizio provocato da importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali (vale a dire importazioni in dumping/sovvenzionate). Al tempo stesso si dovrebbero mantenere solidi legami con la Cina sulla base di reciproci interessi.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE? 

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. La politica commerciale comune è competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 207 del TFUE precisa inoltre che "le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni" si basano sui principi uniformi della politica commerciale comune. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica alla presente iniziativa. L'UE è tenuta a garantire il rispetto degli obblighi internazionali da essa assunti.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo? 

Sono stati valutati e confrontati gli impatti di tre opzioni strategiche.

-Opzione 1: si tratta dello scenario di base, che non comporta alcuna modifica di strategia. Rispetto a un'opzione tipica di mantenimento dello status quo, sussistono però alcune differenze visto che determinate disposizioni della sezione 15 scadranno definitivamente e di conseguenza muterà il quadro politico e giuridico.

-Opzione 2: applicare il metodo standard significherebbe trattare la Cina come qualsiasi altro paese membro dell'OMC retto da un'economia di mercato, con un notevole indebolimento degli strumenti di difesa commerciale dell'UE.

-Opzione 3: si tratta di un nuovo metodo che consente di rilevare efficacemente le distorsioni di un'economia non di mercato e di rafforzare ulteriormente gli strumenti di difesa commerciale. La sub-opzione 3.1 consta di due elementi: da un lato affronta le distorsioni, dall'altro prevede periodi transitori al fine di garantire l'efficacia delle misure già in vigore. La sub-opzione 3.2 tratta la regola del dazio inferiore e la componente antisovvenzioni.

È stata preferita l'opzione 3 (che coniuga le due sub-opzioni), che può meglio contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Quali sono i sostenitori delle varie opzioni? 

Alcune parti interessate (in particolare l'industria) sembrano preferire l'opzione 1, ossia il mantenimento dello status quo. Le implicazioni politiche e legali di tale opzione potrebbero però essere notevoli.

Alcuni importatori e operatori commerciali sostengono l'opzione 2, che tuttavia indebolirebbe gli strumenti di difesa commerciale dell'UE, ridurrebbe il livello dei dazi e determinerebbe di conseguenza un incremento del volume delle importazioni a prezzi più bassi. Questa opzione comporterebbe una sensibile diminuzione della competitività dell'industria dell'UE e metterebbe in pericolo numerosi posti di lavoro.

L'opzione 3 è in linea con la posizione espressa da molte parti interessate, che sollecitano il mantenimento dell'efficacia degli strumenti di difesa commerciale e la creazione per essi di una solida base giuridica e preferiscono evitare un deterioramento delle relazioni con la Cina.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

Rispetto al metodo attuale la sub-opzione 3.1 determinerebbe una leggera riduzione (del 4% circa) dei livelli dei dazi. La sub-opzione 3.2 comporterebbe un aumento di circa l'8% dei livelli dei dazi. Le due sub-opzioni combinate dovrebbero non dovrebbero quindi produrre un forte impatto economico e sociale. I livelli di occupazione attuali sarebbero pertanto preservati. Considerato che l'impatto macroeconomico dei TDI è relativamente modesto (tra il 2% e il 5% del totale degli scambi con la Cina è oggetto di misure di difesa commerciale), è molto difficile quantificare gli eventuali effetti che una modifica del metodo produrrebbe sull'ambiente. Si può affermare che la produzione nell'UE è più rispettosa dell'ambiente rispetto a quella della Cina e che un aumento delle spedizioni incide negativamente sulle emissioni di CO2 e sull'impronta di carbonio.

I lavoratori e l'industria dell'UE sono i principali beneficiari. La competitività dell'industria sarebbe garantita/aumenterebbe e i posti di lavoro sarebbero salvaguardati.

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

Gli effetti dell'opzione 3 sono fondamentalmente positivi. Ad avvertire gli eventuali effetti negativi potrebbero essere gli importatori/operatori commerciali visto che in alcuni casi sarebbero tenuti al pagamento di dazi antidumping leggermente più elevati rispetto a quelli attuali. Questo impatto negativo è comunque limitato, dato che il livello dei dazi aumenterebbe solo leggermente e nella maggior parte dei casi gli importatori e gli operatori commerciali hanno la possibilità di scegliere altre fonti di approvvigionamento (non soggette a dazi di difesa commerciale).

L'iniziativa non comporta costi di adeguamento alla normativa, in quanto per le parti l'iter delle inchieste (raccolta di dati, calcoli, ecc.) non cambierebbe rispetto alla prassi attuale.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

L'incidenza degli strumenti di difesa commerciale sulle PMI varia a seconda che si tratti di produttori, utilizzatori o importatori/operatori commerciali. A essere soggetti alle misure di difesa commerciale sono solitamente i prodotti destinati agli utilizzatori industriali, mentre le PMI e le microimprese spesso non sono direttamente interessate. In alcuni settori (ad esempio, articoli per la tavola, biciclette) le misure di difesa commerciale possono tuttavia essere essenziali per la sopravvivenza di un'industria e questo riguarda sia le società di maggiori dimensioni sia le PMI. Per dimensioni e struttura specifica le PMI sono tendenzialmente più vulnerabili ai cambiamenti e quindi le modifiche del metodo potrebbero avere un impatto maggiore sulle PMI che sulle imprese più grandi.

Sono previsti impatti significativi sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali? 

In questo ambito non è previsto alcun impatto significativo. Eventuali aumenti del carico di lavoro conseguenti all'introduzione del nuovo metodo e che ricadrebbero sull'autorità incaricata delle inchieste (i servizi della Commissione) dovrebbero essere compensati dai vantaggi derivanti dall'abbandono del metodo del paese di riferimento (non sarebbero più necessarie l'inchiesta e la verifica in loco nel paese di riferimento).

Sono previsti altri impatti significativi? 

L'opzione 3 consentirebbe di tutelare/far aumentare la competitività dell'industria dell'UE. Inoltre non penalizzerebbe l'UE rispetto ad altri paesi membri dell'OMC (ad esempio, Stati Uniti e Giappone, che in questa fase non dovrebbero prevedibilmente modificare il metodo seguito). I dazi imposti da questi paesi sarebbero più elevati di quelli dell'UE (se quest'ultima utilizzasse il metodo standard) e ciò potrebbe determinare una deviazione dei flussi commerciali verso l'UE.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Il riesame della strategia è previsto dopo cinque anni, lasso di tempo sufficiente a garantire la disponibilità di dati significativi.

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