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Document 52016PC0863

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

COM/2016/0863 final - 2016/0378 (COD)

Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 863 final

2016/0378(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 410 final}
{SWD(2016) 411 final}
{SWD(2016) 412 final}
{SWD(2016) 413 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Contesto politico

I cittadini europei spendono una parte considerevole del loro reddito per l’energia e l’energia è un fattore produttivo importante per l’industria europea. Al tempo stesso, il settore dell’energia svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’obbligo di ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione entro il 2030, con l’obiettivo previsto di raggiungere, nello stesso anno, il 50% di energie rinnovabili.

Le proposte di rifusione della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del regolamento sul mercato dell’energia elettrica e del regolamento che istituisce unAgenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia rientrano nel più ampio pacchetto di iniziative della Commissione denominato Energia pulita per tutti gli europei. Il pacchetto comprende le proposte chiave avanzate dalla Commissione per realizzare lUnione dell’energia, conformemente a quanto previsto nella tabella di marcia per lUnione dell’energia 1 . Contiene sia proposte legislative che iniziative non legislative volte a creare un quadro di sostegno che consenta di apportare vantaggi concreti ai cittadini e di favorire loccupazione, la crescita e gli investimenti contribuendo nel contempo alla realizzazione delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Le priorità fondamentali del pacchetto sono pertanto lefficienza energetica in primis, la leadership dell’UE a livello mondiale nelle energie rinnovabili e la garanzia di condizioni eque per i consumatori di energia.

Sia il Consiglio europeo 2 che il Parlamento europeo 3 hanno più volte sottolineato che un mercato integrato dell’energia pienamente funzionante è lo strumento migliore per garantire prezzi dell’energia accessibili, assicurare lapprovvigionamento energetico e permettere lintegrazione e la generazione economicamente efficienti di maggiori volumi di energia elettrica da fonti rinnovabili. I prezzi competitivi sono fondamentali per la crescita e il benessere dei consumatori nell’Unione europea e, di conseguenza, sono il fulcro della politica energetica dell’UE. Lattuale assetto del mercato dell’energia si basa sulle norme contenute nel terzo pacchetto Energia 4 , adottato nel 2009. Tali norme sono state successivamente integrate da atti legislativi contro gli abusi di mercato 5 nonché da disposizioni di attuazione riguardanti gli scambi di energia elettrica e la gestione delle reti 6 . Il mercato interno dell’energia dell’UE si basa su principi consolidati, quali il diritto di accesso alle reti elettriche da parte di terzi, la libera scelta dei fornitori da parte dei consumatori, norme solide sulla separazione delle attività di filiera, leliminazione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri, la vigilanza del mercato ad opera di regolatori indipendenti dell’energia nonché la cooperazione tra regolatori e gestori delle reti a livello UE in seno all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSO).

Il terzo pacchetto Energia ha rappresentato progressi concreti per i consumatori. Ha determinato una maggiore liquidità dei mercati europei dell’energia elettrica e ha considerevolmente aumentato gli scambi transfrontalieri. In molti Stati membri i consumatori hanno ora a disposizione una possibilità di scelta più ampia. L’aumento della concorrenza, sui mercati all’ingrosso in particolare, ha contribuito a mantenere sotto controllo i prezzi all’ingrosso. I nuovi diritti dei consumatori introdotti dal terzo pacchetto Energia hanno chiaramente migliorato la posizione dei consumatori nei mercati dell’energia.

In seguito a nuovi sviluppi i mercati europei dell’energia elettrica hanno subito profondi cambiamenti. La quota di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) è notevolmente aumentata. La tendenza a utilizzare energia elettrica da rinnovabili proseguirà; si tratta infatti di un requisito fondamentale per soddisfare gli obblighi dell’Unione ai sensi dell’accordo di Parigi sul clima. Le caratteristiche fisiche dell’energia elettrica da rinnovabili più variabile, meno prevedibile e decentrata rispetto alle fonti tradizionali comportano la necessità di adeguare le regole di gestione del mercato e delle reti a un mercato più flessibile. Parallelamente, gli interventi statali, spesso concepiti in maniera non coordinata, hanno determinato distorsioni del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, con conseguenze negative per gli investimenti e gli scambi transfrontalieri 7 . Stanno avvenendo cambiamenti di rilievo anche sul fronte tecnologico. In quasi tutta lUnione europea lenergia elettrica è oggetto di scambi commerciali attraverso il cosiddetto accoppiamento dei mercati, organizzato congiuntamente dalle borse dell’energia e dai gestori dei sistemi di trasmissione. La digitalizzazione e il rapido sviluppo di soluzioni di negoziazione e di misurazione via internet permettono all’industria, alle imprese e anche alle famiglie di produrre e immagazzinare energia elettrica nonché di partecipare ai mercati dell’energia elettrica tramite soluzioni cosiddette di gestione attiva della domanda. Il mercato dell’energia elettrica del prossimo decennio sarà caratterizzato da una generazione più variabile e decentrata, da una maggiore interdipendenza tra gli Stati membri e da nuove opportunità tecnologiche che permetteranno ai consumatori di ridurre le bollette e partecipare attivamente ai mercati dell’energia elettrica tramite la gestione attiva della domanda, lautoconsumo o lo stoccaggio dell’energia. 

La presente iniziativa sull’assetto del mercato dell’energia elettrica ha pertanto lo scopo di adeguare le vigenti regole alle nuove realtà del mercato, consentendo la libera circolazione dell’energia elettrica dove e quando ve ne è una maggiore necessità tramite segnali di prezzo non falsati, conferendo al contempo un ruolo attivo ai consumatori, traendo i massimi benefici per la società dalla concorrenza transfrontaliera e fornendo i segnali e gli incentivi adeguati a orientare gli investimenti necessari per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico. Attribuirà inoltre priorità a soluzioni di efficienza energetica e contribuirà allo scopo di rendere l’Unione europea un leader mondiale nella produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo in tal modo all’obiettivo di creare occupazione e crescita e di attrarre investimenti.

Adeguare le regole del mercato

Le vigenti regole del mercato si basano sulle tecnologie di generazione prevalenti nel decennio scorso, ossia grandi centrali elettriche centralizzate alimentate da combustibili fossili, con una partecipazione limitata dei consumatori. In futuro l’energia elettrica variabile da rinnovabili svolgerà un ruolo sempre maggiore nel mix energetico e i consumatori dovranno essere messi in condizione di partecipare ai mercati se lo desiderano; di conseguenza, occorre adeguare le regole. I mercati dell’energia elettrica a breve termine che permettono di effettuare scambi transfrontalieri di energia elettrica da rinnovabili sono fondamentali per l’efficace integrazione di tale energia nel mercato, in quanto la generazione da fonti rinnovabili può nella maggior parte dei casi essere prevista con precisione solo poco prima del tempo reale (a causa delle incertezze meteorologiche). La creazione di mercati che consentano la partecipazione con un breve preavviso prima dell’effettiva erogazione (i cosiddetti mercati “infragiornalieri” o “di bilanciamento”) è un passo fondamentale per permettere ai produttori di energia elettrica da rinnovabili di vendere a condizioni eque, e inoltre aumenterà la liquidità nel mercato. I mercati a breve termine si tradurranno in nuove opportunità commerciali per i partecipanti, che potranno offrire soluzioni energetiche “di riserva” nei momenti di domanda elevata e di scarsa generazione di energia da fonti rinnovabili. In quest’ambito rientra la possibilità per i consumatori di modificare la loro domanda (“gestione attiva della domanda”), cambiare il gestore del sistema di stoccaggio o passare a produttori flessibili. Poiché gestire la variabilità nelle regioni di piccole dimensioni può essere molto costoso, l’aggregazione della produzione variabile su aree più vaste potrebbe aiutare i consumatori a risparmiare ingenti somme di denaro. Tuttavia, non sono ancora presenti mercati integrati a breve termine.

Le lacune dell’attuale regolamentazione del mercato riducono l’attrattiva del settore energetico a fini di nuovi investimenti. Un sistema energetico basato sul mercato e opportunamente interconnesso, in cui i prezzi seguano i segnali di mercato, stimolerà in modo efficace i necessari investimenti nella generazione e trasmissione di energia e garantirà che essi siano effettuati laddove sono più richiesti dal mercato, riducendo in tal modo al minimo la necessità di investimenti pianificati dallo Stato.

Attualmente le regole dei mercati nazionali (ad esempio i massimali di costo) e gli interventi statali impediscono ai prezzi di rispecchiare la scarsità di energia elettrica. Inoltre, le zone di prezzo non sempre riflettono l’effettiva scarsità se non sono ben configurate e seguono invece i confini politici. Il nuovo assetto del mercato mira a migliorare i segnali di prezzo al fine di orientare gli investimenti in settori in cui sono maggiormente necessari, riflettendo i vincoli di rete e i centri di domanda anziché i confini nazionali. I segnali di prezzo dovrebbero inoltre consentire un’adeguata remunerazione delle risorse flessibili (tra cui la gestione attiva della domanda e lo stoccaggio), poiché i ricavi da tali risorse i si ottengono su periodi di tempo più brevi (ad esempio moderni impianti a gas utilizzati solo nelle ore di punta o la riduzione della domanda industriale durante i picchi di domanda o nei momenti di sollecitazione del sistema). Segnali di prezzo effettivi garantiscono inoltre l’efficace dispacciamento degli impianti di generazione esistenti. È pertanto essenziale rivedere le regole in vigore che distorcono la formazione dei prezzi (quali le norme che attribuiscono priorità al dispacciamento di taluni impianti) al fine di attivare e realizzare appieno il potenziale di flessibilità che può offrire il fronte della domanda.

I consumatori al centro del mercato dell’energia

La piena integrazione dei consumatori industriali, commerciali e residenziali nel sistema energetico può evitare costi considerevoli per la generazione “di riserva”, costi che i consumatori finirebbero altrimenti per pagare. Tale integrazione consente inoltre ai consumatori di beneficiare delle fluttuazioni dei prezzi e di guadagnare denaro attraverso la partecipazione al mercato. Attivare la partecipazione dei consumatori è pertanto un requisito essenziale per gestire la transizione energetica con successo e in maniera efficace in termini di costi.

Dare forma a un “new deal” per i consumatori di energia è un impegno chiave dell’Unione dell’energia. Tuttavia, le regole di mercato attualmente in vigore spesso non permettono ai consumatori di cogliere le nuove opportunità. Benché i consumatori possano ora generare e immagazzinare energia elettrica nonché gestire il consumo energetico con grande facilità, l’attuale assetto del mercato al dettaglio impedisce loro di riuscire a beneficiare appieno di tali opportunità.

Nella maggior parte degli Stati membri i consumatori sono scarsamente o per nulla incentivati a modificare il loro consumo in risposta ai cambiamenti dei prezzi sui mercati, poiché i segnali di prezzo in tempo reale non sono trasmessi ai consumatori finali. Il pacchetto sull’assetto del mercato rappresenta un’opportunità per rispettare tale impegno. Segnali di prezzo in tempo reale più trasparenti stimoleranno la partecipazione dei consumatori, sia individualmente che in maniera aggregata, e renderanno più flessibile il sistema, agevolando l’integrazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Oltre a offrire un grande potenziale di risparmio energetico per le famiglie, gli sviluppi tecnologici permetteranno ad apparecchiature e sistemi, quali elettrodomestici intelligenti, veicoli elettrici, impianti di riscaldamento, condizionamento dell’aria e pompe di calore elettrici in edifici coibentati e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, di seguire automaticamente le fluttuazioni dei prezzi e, su più vasta scala, di fornire un contributo significativo e flessibile alla rete elettrica. Affinché possano beneficiare finanziariamente di tali nuove opportunità, i consumatori dovranno avere accesso a sistemi intelligenti ad hoc nonché a contratti di fornitura di energia elettrica con prezzi dinamici collegati al mercato a pronti. Oltre all’adeguamento dei consumi ai segnali di prezzo da parte dei consumatori, stanno emergendo nuovi servizi per la domanda mediante i quali nuovi attori del mercato propongono di gestire il consumo di energia elettrica di una serie di consumatori corrispondendo loro un compenso in cambio di flessibilità. Sebbene il ricorso a tali servizi sia già incoraggiato ai sensi della vigente legislazione dell’UE, i dati disponibili indicano che le disposizioni esistenti non sono riuscite a eliminare i principali ostacoli all’ingresso nel mercato da parte dei suddetti fornitori di servizi. È necessario affinare tali disposizioni per incoraggiare ulteriormente l’utilizzo di questi nuovi servizi.

In molti Stati membri i prezzi dell’energia elettrica non seguono l’andamento della domanda e dell’offerta, ma sono disciplinati dalle autorità pubbliche. La regolamentazione dei prezzi può limitare lo sviluppo di una concorrenza effettiva, scoraggiare gli investimenti e la comparsa di nuovi attori nel mercato. Nella sua strategia quadro per unUnione dell’energia 8 la Commissione si è pertanto impegnata a eliminare progressivamente i prezzi regolamentati e a incoraggiare gli Stati membri a stabilire una tabella di marcia per la graduale soppressione di tutti i prezzi regolamentati. Il nuovo assetto del mercato mira a garantire che i prezzi di approvvigionamento non siano in alcun modo condizionati dall’intervento pubblico, salvo eccezioni debitamente giustificate.

Grazie a costi della tecnologia in rapido calo, un sempre maggior numero di consumatori ha la possibilità di ridurre le bollette utilizzando tecnologie quali batterie solari e pannelli fotovoltaici da tetto. Tuttavia, l’autoproduzione di energia elettrica continua a essere ostacolata da una mancanza di norme comuni per i “prosumatori”. Norme appropriate potrebbero eliminare tali ostacoli, ad esempio garantendo i diritti dei consumatori di generare energia per il proprio consumo e di vendere quella in eccesso immettendola nella rete, senza trascurare i costi e i benefici per il sistema nel suo complesso (ad esempio partecipazione adeguata ai costi di rete).

Le comunità energetiche locali possono essere un modo efficiente per gestire l’energia a livello di comunità, consumando direttamente l’energia elettrica prodotta o destinandola al (tele)riscaldamento-raffreddamento, con o senza connessione ai sistemi di distribuzione. Affinché tali iniziative possano svilupparsi liberamente, il nuovo assetto del mercato prevede che gli Stati membri istituiscano quadri giuridici atti a consentire lo svolgimento delle attività delle comunità energetiche.

Oggi oltre il 90% delle fonti rinnovabili variabili di energia elettrica è connesso alle reti di distribuzione. L’integrazione della produzione locale ha di fatto determinato un notevole aumento delle tariffe di rete per gli utenti domestici. Inoltre, le imposte e gli oneri per finanziare gli ampliamenti della rete e gli investimenti a favore delle rinnovabili sono aumentate drasticamente. Il nuovo assetto del mercato e la revisione della direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili offrono l’occasione di affrontare queste disfunzioni, che possono avere un impatto sproporzionato su taluni utenti domestici.

Permettere ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) di gestire a livello più locale alcune delle sfide associate alla generazione variabile (ad esempio gestendo le risorse locali di flessibilità) potrebbe ridurre considerevolmente i costi di rete. Tuttavia, poiché molti DSO fanno parte di imprese integrate verticalmente che sono attive anche nel settore dell’approvvigionamento, sono necessarie garanzie regolamentari volte ad assicurare la neutralità dei DSO nello svolgimento delle loro nuove funzioni, ad esempio in termini di gestione dei dati nonché nell’utilizzo della flessibilità per la gestione delle congestioni locali.

Un altro fattore chiave per la concorrenza e il coinvolgimento dei consumatori è l’informazione. Le consultazioni e gli studi condotti dalla Commissione hanno dimostrato che i consumatori lamentano una mancanza di trasparenza sui mercati dell’energia elettrica, che riduce la loro capacità di beneficiare della concorrenza e di partecipare attivamente ai mercati. I consumatori non si sentono abbastanza informati in merito ai vari fornitori presenti sul mercato nonché alla disponibilità di nuovi servizi energetici e ritengono troppo complesse le offerte e le procedure per passare da un fornitore all’altro. La riforma garantirà anche la protezione dei dati poiché un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie (in particolare dei sistemi di misurazione intelligenti) produrrà una serie di dati sull’energia caratterizzati da un elevato valore commerciale.

Nel nuovo assetto del mercato, che pone i consumatori al centro del mercato dell’energia, è indispensabile trovare il modo di garantire che i gruppi sociali più vulnerabili siano protetti e che il numero complessivo di famiglie in condizioni di povertà energetica non aumenti ulteriormente. Alla luce dei livelli crescenti di povertà energetica e di una mancanza di chiarezza sui mezzi più appropriati per affrontarla, insieme alla vulnerabilità dei consumatori in generale, la proposta sul nuovo assetto del mercato prevede che gli Stati membri misurino opportunamente e monitorino regolarmente la povertà energetica sulla base dei principi definiti a livello dell’UE. Le direttive rivedute sull’efficienza energetica e sulla prestazione energetica nell’edilizia contengono ulteriori misure volte a far fronte a questo fenomeno.

Sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica

La sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica è indispensabile nelle società moderne, che dipendono in ampia misura da sistemi basati sull’energia elettrica e su internet. È pertanto necessario valutare la capacità del sistema europeo dell’energia elettrica di offrire una produzione e una flessibilità sufficienti a garantire in qualsiasi momento laffidabilità dell’approvvigionamento (adeguatezza delle risorse). Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento non è solo un obbligo nazionale, ma un pilastro fondamentale della politica dell’Unione nel settore dell’energia 9 . La sicurezza dell’approvvigionamento, infatti, in una rete pienamente interconnessa, sincronizzata e caratterizzata da mercati ben funzionanti, può essere organizzata in maniera molto più efficiente e competitiva che a livello esclusivamente nazionale. Nei singoli Stati membri la stabilità della rete spesso dipende in ampia misura da flussi di energia elettrica che hanno origine in paesi confinanti e, di conseguenza, i potenziali problemi di sicurezza dell’approvvigionamento hanno solitamente un impatto regionale. Per questo motivo, i rimedi più efficaci ai deficit di produzione a livello nazionale sono spesso rappresentati da soluzioni regionali, che permettono agli Stati membri di beneficiare di eccedenze di produzione in altri paesi. Sarebbe pertanto opportuno introdurre una valutazione dell’adeguatezza coordinata a livello europeo, basata su una metodologia definita di comune accordo, per ottenere un quadro realistico del possibile fabbisogno di generazione, tenendo conto dell’integrazione dei mercati dell’energia elettrica e dei potenziali flussi provenienti da altri paesi. Se dalla valutazione coordinata dell’adeguatezza emergerà che in taluni paesi o regioni sono necessari meccanismi di regolazione della capacità, tali meccanismi dovranno essere concepiti in maniera da ridurre al minimo le distorsioni del mercato interno. È dunque necessario definire criteri chiari e trasparenti per ridurre al minimo le distorsioni degli scambi transfrontalieri, utilizzare al massimo lo strumento di gestione attiva della domanda e ridurre gli effetti negativi sulla decarbonizzazione per evitare il rischio di eterogenei meccanismi nazionali di regolazione della capacità che creerebbero nuovi ostacoli al mercato e pregiudicherebbero la concorrenza 10 .

Rafforzare la cooperazione regionale

La stretta interconnessione degli Stati membri dell’UE attraverso la rete comune transeuropea è unica al mondo e rappresenta una risorsa straordinaria per gestire con efficienza la transizione energetica. Senza la possibilità di ricorrere alle risorse messe a disposizione da altri Stati membri a livello di produzione e domanda, i costi della transizione energetica per i consumatori aumenterebbero considerevolmente. Oggigiorno la gestione transfrontaliera del sistema è molto più interconnessa di quanto non fosse in passato, in ragione sia dell’aumento della produzione variabile e decentrata sia di una più stretta integrazione dei mercati, specialmente quelli a orizzonti temporali più brevi. Questo significa anche che le azioni nazionali da parte di regolatori o gestori delle reti possono avere un effetto immediato su altri Stati membri dell’UE. L’esperienza ha dimostrato che il mancato coordinamento delle decisioni nazionali può comportare costi considerevoli per i consumatori europei.

Il fatto che alcuni interconnettori siano utilizzati solo al 25% delle loro capacità, spesso a causa del mancato coordinamento delle limitazioni nazionali, e che gli Stati membri non siano riusciti a giungere a un accordo su zone di prezzo adeguate illustra la necessità di un maggiore coordinamento tra gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e regolatori. Esempi di una buona riuscita della cooperazione volontaria e obbligatoria tra TSO, regolatori e governi hanno dimostrato che la cooperazione regionale può migliorare il funzionamento del mercato e ridurre notevolmente i costi. In alcuni settori, ad esempio per quanto riguarda il meccanismo di “accoppiamento dei mercati” a livello UE, la cooperazione tra TSO è già diventata obbligatoria e il sistema del voto a maggioranza su determinate questioni si è dimostrato efficace in ambiti in cui la cooperazione volontaria (che lasciava a ciascun TSO un diritto di veto) non aveva dato luogo a risultati soddisfacenti a causa di problemi regionali. Sulla base di questo esempio di proficua collaborazione, sarebbe opportuno estendere la cooperazione obbligatoria ad altri settori del quadro normativo. A tale scopo, all’interno dei “centri operativi regionali”, i TSO potrebbero decidere in merito alle questioni in cui azioni nazionali disorganiche e non coordinate potrebbero incidere negativamente sul mercato e sui consumatori (ad esempio riguardo alla gestione dei sistemi, al calcolo della capacità degli interconnettori, alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla preparazione ai rischi).

Adeguare la vigilanza regolamentare ai mercati regionali

Sembra opportuno adeguare anche la vigilanza regolamentare alle nuove realtà del mercato. Attualmente tutte le principali decisioni sono adottate dai regolatori nazionali, anche nei casi in cui è necessaria una soluzione regionale comune. Benché lACER sia riuscita a fungere da forum per il coordinamento di regolatori nazionali con interessi divergenti, al momento il suo ruolo primario si limita ad attività di coordinamento, consulenza e monitoraggio. Sebbene gli attori del mercato collaborino sempre più a livello transfrontaliero e adottino decisioni su determinate questioni riguardanti la gestione delle reti e gli scambi di energia elettrica a maggioranza qualificata a livello regionale e persino unionale 11 , queste procedure decisionali regionali non trovano riscontro in equivalenti requisiti normativi. La vigilanza regolamentare resta pertanto disorganica e comporta un rischio di decisioni divergenti e inutili ritardi. Il rafforzamento dei poteri dell’ACER sulle suddette questioni transfrontaliere, che richiedono una decisione regionale coordinata, contribuirà a un processo decisionale più rapido ed efficace. I regolatori nazionali, che decidono in seno all’ACER su tali questioni attraverso il voto a maggioranza, continueranno a partecipare appieno al processo.

Sembra inoltre opportuno definire meglio il ruolo dell’ENTSO dell’energia elettrica al fine di rafforzarne il ruolo di coordinamento e rendere più trasparente il suo processo decisionale.

Chiarimenti dei testi

Infine, la rifusione del regolamento sull’energia elettrica, del regolamento ACER e della direttiva sull’energia elettrica sarà utilizzata per apportare una serie di chiarimenti redazionali su alcune delle norme esistenti e per ristrutturarne altre al fine di rendere più comprensibili le norme estremamente tecniche dei tre atti senza alterarne la sostanza.

   Coerenza con altre disposizioni e proposte nel settore normativo interessato

L’iniziativa sull’assetto del mercato è fortemente collegata ad altre proposte legislative in materia di energia e clima che sono state presentate parallelamente ad essa. Fra queste rientrano in particolare le iniziative volte a migliorare l’efficienza energetica dell’Europa, un pacchetto sulle energie rinnovabili e l’iniziativa globale sui meccanismi di governance e di comunicazione per l’Unione dell’energia. Tutte queste iniziative sono volte ad attuare le misure necessarie per realizzare l’obiettivo di un’Unione dell’energia competitiva, sicura e sostenibile. L’intenzione di riunire in un pacchetto le varie iniziative, costituite da molteplici leve legislative e non legislative, è garantire la massima coerenza delle proposte programmatiche, differenti ma strettamente interconnesse.

Pertanto, sebbene la presente proposta abbia come oggetto laggiornamento delle regole di mercato al fine di rendere economicamente vantaggiosa la transizione verso unenergia pulita, le disposizioni in essa contenute operano in sinergia con il più ampio quadro per le politiche del clima e dell’energia dell’UE. Le suddette interconnessioni sono ulteriormente illustrate nella valutazione dimpatto della Commissione 12 .

La proposta è strettamente collegata alla proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, che fornisce un quadro per il conseguimento dell’obiettivo del 2030 in materia di energia rinnovabile, tra cui anche principi riguardanti i regimi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili, che renderanno tali regimi maggiormente orientati al mercato, efficaci in termini di costi e più regionalizzati a livello di campo di applicazione qualora gli Stati membri decidessero di mantenerli. Le misure finalizzate all’integrazione delle energie rinnovabili nel mercato, quali le disposizioni in materia di dispacciamento, ostacoli all’autoconsumo connessi al mercato e altre norme sull’accesso al mercato, precedentemente contenute nella direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, sono ora state incluse nel regolamento e nella direttiva sull’energia elettrica.

La proposta di regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia contribuirà a garantire la coerenza semplificando gli obblighi degli Stati membri in termini di pianificazione e comunicazione al fine di favorire la convergenza verso gli obiettivi energetici e climatici fissati a livello UE. Offrirà un nuovo strumento di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per misurare lo stato di avanzamento di uno Stato membro riguardo all’attuazione degli obblighi di mercato europei introdotti dai presenti atti legislativi.

La proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica integra la presente proposta, concentrandosi in particolare sulle azioni di governo finalizzate alla gestione di situazioni di crisi dell’energia elettrica e alla prevenzione di rischi a breve termine per il sistema dell’energia elettrica.

La presente proposta è strettamente allineata alla politica della Commissione in materia di concorrenza nel settore dell’energia: nella fattispecie, integra i risultati dell’indagine settoriale della Commissione sui meccanismi di regolazione della capacità, garantendo la piena coerenza con la sua politica di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a favore dell’energia.

   Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è intesa a dare attuazione agli obiettivi chiave dell’Unione dell’energia definiti nella strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. Come precedentemente affermato, il contenuto del pacchetto è altresì in linea con il recente impegno di raggiungere ambiziosi obiettivi climatici assunto a livello globale dall’Unione nell’ambito dell’accordo concluso a Parigi in occasione della 21a Conferenza delle parti dell’ONU (COP21). La presente proposta e la proposta di revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE avanzata a luglio 2015 sono complementari e si rafforzano a vicenda.

Inoltre, poiché una revisione dell’assetto del mercato dell’energia elettrica è volta a rendere il mercato dell’energia elettrica dell’UE più competitivo e accessibile per le nuove tecnologie, la proposta contribuisce anche a realizzare gli obiettivi dell’Unione di creare posti di lavoro e stimolare la crescita. Offrendo opportunità di mercato per le nuove tecnologie, la proposta incoraggerà l’adozione di una serie di servizi e prodotti che conferiranno alle imprese europee il vantaggio del pioniere nella transizione verso l’energia pulita ormai innescata a livello mondiale.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La base giuridica per le misure proposte è l’articolo 194 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che ha consolidato e chiarito le competenze dell’UE nel settore dell’energia. Conformemente al suddetto articolo, i principali obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia sono i seguenti: garantire il funzionamento del mercato dell’energia, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.

La presente iniziativa si basa anche su un’ampia serie di atti legislativi che sono stati adottati e aggiornati negli ultimi due decenni. Con l’obiettivo di creare un mercato interno dell’energia, l’UE ha adottato, tra il 1996 e il 2009, tre pacchetti legislativi allo scopo globale aventi come obiettivo generale l’integrazione dei mercati e la liberalizzazione dei mercati nazionali dell’energia elettrica e del gas. Tali disposizioni disciplinano un’ampia serie di aspetti, dall’accesso al mercato alla trasparenza, dai diritti dei consumatori all’indipendenza delle autorità di regolamentazione, per menzionarne solo alcuni.

Tenendo presenti la legislazione in vigore e la traiettoria generale della crescente integrazione del mercato dell’energia, la presente iniziativa dovrebbe pertanto anche essere considerata parte di uno sforzo costante volto a garantire l’integrazione e l’effettiva gestione dei mercati energetici europei.

I recenti inviti del Consiglio europeo 13 e del Parlamento europeo ad agire a livello dell’Unione per completare il mercato europeo dell’energia hanno inoltre creato la base per ulteriori interventi.

   Sussidiarietà

Le modifiche proposte delle disposizioni del regolamento sui mercati dell’energia elettrica, della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento che istituisce unAgenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia sono necessarie per realizzare lobiettivo di un mercato integrato dell’energia elettrica dell’UE e non possono essere attuate a livello nazionale in maniera altrettanto efficiente. Come illustra nel dettaglio l’analisi degli atti legislativi rifusi 14 , i dati hanno dimostrato che gli approcci nazionali isolati hanno causato ritardi nell’attuazione del mercato interno dell’energia elettrica, dando luogo a misure normative subottimali e incompatibili, all’inutile duplicazione degli interventi nonché a ritardi nella correzione delle inefficienze del mercato. La creazione di un mercato interno dell’energia che offra energia competitiva e sostenibile per tutti non può essere realizzata sulla base di norme nazionali disorganiche, quando si tratta di regolare gli scambi di energia, la gestione della rete condivisa e un determinato livello di standardizzazione dei prodotti.

La sempre maggiore interconnessione dei mercati dell’energia elettrica dell’UE richiede un più stretto coordinamento tra gli attori nazionali. Gli interventi di politica nazionale nel settore dell’energia elettrica hanno un impatto diretto sugli Stati membri confinanti a causa dell’interdipendenza energetica e delle interconnessioni di rete. È sempre più difficile garantire la stabilità e la gestione efficiente della rete esclusivamente a livello nazionale, poiché i crescenti scambi transfrontalieri, il ricorso alla produzione decentrata e una maggiore partecipazione dei consumatori aumentano la possibilità di effetti di ricaduta. Nessuno Stato può agire efficacemente da solo e le conseguenze delle azioni unilaterali sono diventate più evidenti nel corso del tempo. Questo principio generale si applica a tutte le misure introdotte dalla presente proposta, siano esse riguardanti gli scambi di energia, la gestione della rete e l’effettiva partecipazione dei consumatori.

Poiché le questioni regionali comuni che richiedono una decisione coordinata spesso hanno un notevole impatto economico sui singoli Stati membri, lesperienza passata ha dimostrato che la cooperazione volontaria, benché rivelatasi utile in molti settori, spesso non è stata in grado di superare conflitti tecnicamente complessi con considerevoli effetti distributivi tra gli Stati membri 15 . Le iniziative volontarie esistenti, quali il Forum pentalaterale dell’energia, sono limitate anche a livello geografico, poiché riguardano solo alcune parti del mercato dell’energia elettrica dell’UE e non coinvolgono necessariamente tutti i paesi tra cui esiste una più stretta interconnessione fisica.

Per fornire un esempio concreto, il mancato coordinamento delle politiche nazionali riguardanti i principi alla base delle tariffe di distribuzione potrebbe falsare il mercato interno in misura tale che la generazione distribuita o i servizi di stoccaggio dell’energia beneficeranno di incentivi molto diversi per partecipare al mercato. Con l’adozione di nuove tecnologie e la sempre maggiore diffusione degli scambi transfrontalieri di servizi energetici, l’azione dell’UE ha un’importanza fondamentale nel garantire condizioni di parità e risultati di mercato più efficaci per tutte le parti coinvolte.

La funzione di coordinamento dell’ACER è stata adeguata ai nuovi sviluppi dei mercati dell’energia, quali la maggiore esigenza di coordinamento nei momenti in cui i flussi energetici sono più elevati a livello transfrontaliero nonché l’aumento della produzione di energia da rinnovabili intermittenti. Le autorità nazionali di regolamentazione (NRA) indipendenti svolgono un ruolo di rilievo nell’esercizio della vigilanza regolamentare sul loro settore energetico nazionale. Un sistema che diventa sempre più interdipendente tra gli Stati membri per quanto riguarda sia le operazioni di mercato che la gestione del sistema richiede tuttavia una vigilanza regolamentare che vada oltre i confini nazionali. L’ACER è l’organismo istituito per esercitare tale vigilanza regolamentare di situazioni che riguardano più di due Stati membri. Il ruolo principale dell’ACER quale coordinatore dell’azione dei regolatori nazionali è stato mantenuto; all’ACER sono state assegnate competenze aggiuntive limitate nelle aree in cui un processo decisionale frammentario su questioni di rilevanza transfrontaliera creerebbe problemi o incongruenze per il mercato interno. Per esempio, per la creazione dei centri operativi regionali di cui alla [proposta di rifusione del regolamento sull’energia elettrica COM(2016) 861/2] è necessario un monitoraggio sovranazionale che deve essere effettuato dall’ACER, in quanto i centri operativi regionali coprono più Stati membri. Analogamente, per l’introduzione di una valutazione coordinata dell’adeguatezza a livello UE di cui alla [proposta di rifusione del regolamento sull’energia elettrica COM(2016) 861/2] è necessaria un’approvazione normativa della metodologia e delle modalità di calcolo utilizzate, che può essere attribuita esclusivamente all’ACER, poiché la valutazione dell’adeguatezza deve essere effettuata in tutti gli Stati membri.

Se l’assegnazione di nuovi compiti all’ACER comporterà la necessità di rafforzare il personale dell’agenzia, il ruolo di coordinamento dell’ACER renderà meno gravoso il carico di lavoro delle autorità nazionali, liberando in tal modo risorse amministrative a livello nazionale. L’approccio proposto semplificherà le procedure di regolamentazione (ad esempio introducendo l’approvazione diretta in seno all’ACER in sostituzione di 28 approvazioni separate). Lo sviluppo coordinato delle metodologie (ad esempio per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza) ridurrà il carico di lavoro per le autorità nazionali ed eviterà il lavoro supplementare derivante da potenziali problemi causati dal mancato allineamento dell’azione normativa nazionale.

   Proporzionalità

Con le scelte strategiche che informano il regolamento sull’energia elettrica, la direttiva sull’energia elettrica e il regolamento ACER s’intende adeguare l’assetto del mercato dell’energia elettrica alla crescente quota di generazione decentrata e agli sviluppi tecnologici in corso.

Le riforme proposte sono rigorosamente orientate a fornire gli elementi indispensabili per realizzare i progressi necessari per il mercato interno, lasciando le massime competenze e responsabilità agli Stati membri nonché ai regolatori e agli attori nazionali.

Le opzioni che prendevano in considerazione un’armonizzazione di portata più ampia, ad esempio proponendo un regolatore unico indipendente europeo dell’energia, un gestore unico integrato del sistema europeo di trasmissione o divieti più diretti degli interventi statali senza possibilità di deroga, sono state coerentemente scartate dalla valutazione d’impatto. Obiettivo delle proposte è invece trovare soluzioni equilibrate che soltanto limitino la portata nazionale dell’azione normativa nei casi in cui un intervento coordinato apporta evidenti maggiori benefici al consumatore.

Le opzioni strategiche adottate mirano a creare condizioni di parità tra tutte le tecnologie di generazione nonché a eliminare le distorsioni del mercato affinché, fra l’altro, le fonti energetiche rinnovabili possano competere su un piano di parità nel mercato dell’energia. Inoltre, tutti i partecipanti al mercato contribuiranno finanziariamente al mantenimento in equilibrio della rete. Gli ostacoli ai servizi che conferiscono flessibilità alla rete, quali i servizi di gestione attiva della domanda, saranno eliminati. Inoltre, le misure mirano a creare un mercato a breve termine più liquido, affinché le fluttuazioni dei prezzi possano adeguatamente riflettere la scarsità e offrire incentivi adeguati per una rete flessibile.

A livello di mercato al dettaglio, gli Stati membri saranno altresì incoraggiati a eliminare progressivamente la regolamentazione generalizzata dei prezzi, a partire dai prezzi sottocosto. I consumatori vulnerabili potranno essere protetti da norme provvisorie sui prezzi. Al fine di aumentare ulteriormente la concorrenza, sarà limitato l’utilizzo di imposte sulla risoluzione dei contratti, in modo da incoraggiare il cambio di fornitore. Analogamente, principi di alto livello garantiranno che le bollette energetiche siano chiare e di facile comprensione; sarà inoltre assicurato l’accesso non discriminatorio ai dati dei consumatori, lasciando invariate le disposizioni generali sulla tutela della vita privata.

In linea con l’evoluzione degli scambi transfrontalieri di energia elettrica e con la graduale integrazione del mercato, il quadro istituzionale sarà adeguato conformemente all’esigenza di un’ulteriore cooperazione in campo normativo e nuovi compiti. All’ACER saranno assegnate funzioni supplementari, in particolare riguardo alla gestione regionale del sistema energetico, che saranno svolte mantenendo tuttavia inalterato il ruolo centrale dei regolatori nazionali nella regolamentazione dell’energia.

Tutte le opzioni sono state approfonditamente esaminate nella valutazione d’impatto allegata alla proposta per verificarne la conformità ai requisiti della proporzionalità. A tale proposito, va osservato che le politiche proposte rappresentano un compromesso tra iniziative dal basso verso l’alto e un orientamento del mercato impresso dall’alto verso il basso. In linea con la proporzionalità, le misure non sostituiscono in alcun modo il ruolo dei governi nazionali, delle autorità nazionali di regolamentazione e dei TSO nello svolgimento di una serie di funzioni cruciali. Semmai, i regolatori nazionali sono incoraggiati a riunirsi più efficacemente in un contesto regionale, a livello sia formale che informale, per affrontare le questioni derivanti dalla gestione del sistema dell’energia elettrica in una sede commisurata all’entità del problema.

Lungi dal sostenere un approccio improntato alla “piena armonizzazione”, le misure mirano a creare condizioni di parità per tutti gli attori del mercato, in particolare nei casi in cui le opportunità commerciali si estendono oltre i confini nazionali. In definitiva, una certa standardizzazione delle norme e dei prodotti è essenziale per la negoziazione transfrontaliera dell’energia elettrica: se lasciate ai singoli Stati membri e ai singoli regolatori le decisioni riguardanti la gestione della rete darebbero luogo a risultati di mercato subottimali. L’esperienza diretta acquisita dal 2009 a oggi con il terzo pacchetto Energia nella formulazione e nell’adozione di norme comuni in materia di reti e scambi (i cosiddetti “orientamenti” e “codici di rete”) ha dimostrato che si ottiene un chiaro valore aggiunto se i regolatori e le autorità nazionali si riuniscono attorno a un tavolo per concordare norme e metodologie comuni, sia sui principi tecnici che su quelli di alto livello.

Si registra un divario di competitività sempre più ampio tra i mercati al dettaglio e i mercati all’ingrosso, con i primi che continuano a essere in ritardo nell’offerta di servizi e benefici concreti per i consumatori. Monitorando la povertà energetica, la trasparenza e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori nonché l’accesso ai dati, le misure proposte non limiteranno indebitamente le prerogative nazionali.

   Scelta dello strumento giuridico

La proposta modificherà gli atti giuridici fondamentali che facevano parte del terzo pacchetto Energia, tra cui il regolamento sull’energia elettrica (n. 714/2009), la direttiva sull’energia elettrica (2009/72/CE) e il regolamento che istituisce l’ACER (n. 713/2009). La rifusione dei suddetti atti giuridici aumenterà la chiarezza del diritto. Il ricorso a un atto modificatore non sarebbe stato adatto ad affrontare un’ampia serie di nuove disposizioni. La scelta dello strumento giuridico richiede pertanto una revisione delle norme già adottate e attuate, quale evoluzione naturale della legislazione in vigore.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI DIMPATTO

   Valutazioni ex post/Verifiche ad hoc della legislazione vigente

I servizi della Commissione hanno valutato i risultati ottenuti dal vigente quadro legislativo (terzo pacchetto Energia) sulla base di cinque criteri: pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto a livello UE. Contestualmente alla valutazione d’impatto è stata svolta un’analisi i cui risultati sono serviti all’individuazione del problema della valutazione d’impatto.

L’analisi ha riscontrato che, nel complesso, l’obiettivo del terzo pacchetto Energia di aumentare la concorrenza ed eliminare gli ostacoli alla concorrenza transfrontaliera sui mercati dell’energia elettrica è stato raggiunto. Dall’applicazione effettiva della legislazione sono scaturiti risultati positivi per i mercati dell’energia elettrica e i consumatori, e in generale i mercati sono meno concentrati e più integrati rispetto al 2009. Per quanto riguarda i mercati al dettaglio, l’insieme dei nuovi diritti dei consumatori introdotto dal terzo pacchetto Energia ha chiaramente migliorato la posizione dei consumatori nei mercati dell’energia.

Tuttavia, l’efficacia delle norme del terzo pacchetto Energia per lo sviluppo del mercato interno dell’elettricità rimane limitata a un certo numero di settori, sia sui mercati al dettaglio che su quelli all’ingrosso. In generale, dall’analisi è emerso che è possibile ottenere ancora importanti risultati intervenendo sul quadro relativo all’assetto del mercato, in considerazione del potenziale non pienamente sfruttato in termini di benefici sociali generali e dei vantaggi ultimi per i consumatori. A livello di mercati all’ingrosso, permangono ostacoli agli scambi transfrontalieri, mentre le capacità degli interconnettori sono utilizzate fino in fondo soltanto di rado. Questa situazione è dovuta, tra le altre cose, a un’insufficiente collaborazione tra gestori e regolatori delle reti a livello nazionale per un uso condiviso degli interconnettori. In molti casi la prospettiva nazionale dei portatori d’interesse continua a impedire l’attuazione efficace di soluzioni transfrontaliere e, in sostanza, limita flussi transfrontalieri che altrimenti potrebbero essere vantaggiosi. La situazione varia in funzione dei mercati e dei periodi, con livelli d’integrazione diversi a seconda dei mercati giornalieri, infragiornalieri e di bilanciamento.

Per quanto riguarda i mercati al dettaglio, la concorrenza potrebbe dare risultati di gran lunga migliori: i prezzi dell’energia elettrica continuano a essere molto diversi da Stato membro a Stato membro per ragioni non correlate al mercato; i prezzi sono aumentati costantemente per gli utenti domestici a causa dei marcati incrementi di oneri non contestabili registrati negli ultimi anni, vale a dire i corrispettivi per l’uso della rete, tasse e imposte; quanto alla protezione dei consumatori, l’aumento della povertà energetica associato all’assenza di chiarezza circa i mezzi più appropriati per farvi fronte e far fronte alla vulnerabilità dei consumatori, hanno ulteriormente frenato l’attuazione del mercato interno dell’energia. Le spese relative ai cambi di fornitore, come per esempio gli oneri previsti in caso di risoluzione dei contratti, continuano a rappresentare un ostacolo finanziario significativo al coinvolgimento dei consumatori. Inoltre, l’elevato numero di reclami concernenti la fatturazione 16 suggerisce che è ancora possibile migliorare la comparabilità e la chiarezza delle informazioni di fatturazione.

Oltre ai ritardi nel conseguimento degli obiettivi originari perseguiti dal terzo pacchetto Energia è emersa una nuova serie di sfide che non erano state previste all’epoca dell’elaborazione del pacchetto. Tra queste, come si è detto, si annovera il marcato incremento delle fonti rinnovabili di generazione di energia elettrica, l’aumento degli interventi statali nei mercati per assicurare l’approvvigionamento e i cambiamenti in corso sul fronte tecnologico. Tutto ciò ha determinato significative trasformazioni del funzionamento dei mercati, soprattutto negli ultimi cinque anni, e uno smorzamento dell’effetto positivo delle riforme per i consumatori, lasciando un potenziale inesplorato della modernizzazione. Si è quindi aperta una lacuna nella legislazione esistente che riguarda la possibile gestione di tali sviluppi.

In linea con l’esito dell’analisi e della relativa valutazione d’impatto, la presente proposta si prefigge lo scopo di colmare tale lacuna e presentare un quadro di sostegno che rifletta i progressi tecnologici realizzati nel settore di pari passo con la transizione dei nostri sistemi energetici verso nuovi modelli di produzione e consumo.

   Consultazioni dei portatori di interessi

Per preparare la presente iniziativa, la Commissione ha condotto alcune consultazioni pubbliche, che erano aperte ai cittadini dell’UE e alle autorità degli Stati membri, ai partecipanti dei mercati dell’energia e alle rispettive associazioni, oltre che a qualsiasi altro portatore di interessi pertinente, comprese le PMI e i consumatori di energia.

A questo proposito si menzionano in particolare tre consultazioni e i rispettivi esiti:

1) le problematiche concernenti l’adeguatezza delle risorse sono state oggetto di una consultazione pubblica 17 condotta dal 15 novembre 2012 al 7 febbraio 2013, dal titolo Consultazione sull’adeguatezza della generazione, i meccanismi di regolazione della capacità e il mercato interno dell’energia elettrica. Scopo della consultazione era acquisire i pareri dei portatori di interessi sull’importanza di assicurare l’adeguatezza delle risorse e l’approvvigionamento di energia elettrica nel mercato interno.

Nel corso della consultazione sono pervenute 148 risposte individuali da parte di organismi pubblici, operatori del settore (produttori e consumatori di energia) e mondo accademico. Un grafico dettagliato delle risposte alla consultazione è disponibile online 18 , unitamente ai contributi individuali e a una sintesi dei risultati della consultazione 19 ;

2) dal 22 gennaio al 17 aprile 2014 è stata condotta una consultazione pubblica dedicata ai mercati al dettaglio dell’energia elettrica e ai consumatori finali 20 . La Commissione ha ricevuto 237 risposte, di cui il 20% provenienti da fornitori di energia, il 14% da DSO, il 7% da organizzazioni dei consumatori e il 4% da autorità nazionali di regolamentazione. Ha partecipato alla consultazione anche un significativo numero di singoli cittadini. Una sintesi completa della risposte è reperibile sul sito web della Commissione 21 ;

3) dal 15 luglio al 9 ottobre 2015 è stata condotta un’ampia consultazione pubblica 22 su un nuovo assetto del mercato dell’energia.

Nell’ambito di questa consultazione la Commissione ha ricevuto 320 risposte. Il 50% circa delle osservazioni è pervenuto da associazioni dell’industria nazionali o dell’UE, il 26% da società attive nel settore energetico (fornitori, intermediari, consumatori) e il 9% da gestori di reti. Hanno contribuito alla consultazione anche 17 governi nazionali e varie autorità nazionali di regolamentazione. Significativo è stato anche il numero di singoli cittadini e istituti accademici. Una descrizione dettagliata dei pareri dei portatori di interessi per ciascuna specifica opzione strategica è disponibile nella valutazione d’impatto che accompagna la presente iniziativa legislativa.

   Ricorso al parere di esperti

La preparazione del regolamento proposto e la valutazione d’impatto si basano su un ampio corpus di materiali, tutti menzionati nelle note a piè di pagina della valutazione d’impatto. Tra questi si annoverano quasi 30 studi e strumenti di modellamento, condotti perlopiù da parti esterne indipendenti e finalizzati a valutare opzioni specifiche nell’ambito dell’attuale proposta. Tali studi, che sono elencati all’allegato V della valutazione d’impatto, esaminano una serie di metodologie, soffermandosi in particolare sulle stime quantitative delle analisi dei benefici rispetto ai costi economici e sociali.

Inoltre, la Commissione ha anche condotto un’indagine settoriale sui meccanismi nazionali di regolazione delle capacità i cui risultati intermedi sono stati prontamente acquisiti nella fase preparatoria della presente proposta 23 . I risultati di questi studi hanno integrato le numerose osservazioni formulate dai portatori di interessi descritti sopra e, nel complesso, hanno fornito alla Commissione un’ampia base di prove su cui fondare le presenti proposte.

   Valutazione d’impatto

Tutte le misure proposte sono state oggetto di una valutazione d’impatto. Il 7 novembre 2016 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo. Nell’allegato I della valutazione d’impatto è descritta la modalità con cui si è tenuto conto dei pareri del comitato per il controllo normativo.

La valutazione d’impatto ha analizzato una serie di opzioni strategiche per ciascun gruppo di problemi individuati. Questi gruppi di problemi e le varie modalità d’intervento sono elencati di seguito.

Adeguare l’assetto del mercato all’aumento delle fonti energetiche rinnovabili e ai progressi tecnologici

La valutazione d’impatto ha approvato un rafforzamento delle attuali regole di mercato per garantire parità di condizioni tra tutte le tecnologie di generazione e le risorse, rimuovendo le distorsioni di mercato esistenti. Essa affronta il problema delle norme che creano discriminazioni tra risorse e che limitano o favoriscono l’accesso di talune tecnologie alla rete dell’energia elettrica. Inoltre, tutti i partecipanti ai mercati si accollerebbero la responsabilità finanziaria degli squilibri causati sulla rete e tutte le risorse sarebbero retribuite sul mercato a parità di condizioni. Le barriere alla gestione attiva della domanda verrebbero rimosse. L’opzione selezionata rafforzerebbe inoltre i mercati di breve termine avvicinandoli ai mercati in tempo reale, in modo da offrire la massima opportunità di rispondere alle esigenze di flessibilità, e aumentando l’efficienza dei mercati di bilanciamento. Tale opzione comprende misure che concorrerebbero ad attirare sul mercato tutte le risorse flessibili distribuite concernenti generazione, domanda e stoccaggio tramite incentivi adeguati e un assetto del mercato più adatto ad esse nonché misure per incentivare meglio i DSO.

Un approccio di tipo non regolamentare è stato escluso poiché offrirebbe un margine limitato di miglioramento del mercato e di garanzia di parità di condizioni tra le risorse. L’attuale quadro regolamentare dell’UE nei settori pertinenti è effettivamente limitato e, per alcuni ambiti, persino inesistente. Inoltre, si è calcolato che la cooperazione volontaria non garantirebbe al mercato un appropriato livello di armonizzazione o di certezza. È stata parimenti accantonata l’opzione della piena armonizzazione delle regole di mercato poiché i cambiamenti potrebbero violare i principi di proporzionalità e, in generale, sarebbero inutili, considerato lo stato attuale dei mercati europei dell’energia.

Affrontare il problema dei futuri investimenti nella generazione di energia e dei meccanismi di regolazione della capacità non coordinati

Sono state valutate varie opzioni strategiche rispetto allo scenario di partenza, ciascuna delle quali propone vari gradi di allineamento e coordinamento tra Stati membri a livello di UE, e un diverso grado di affidamento ai pagamenti del mercato dell’energia da parte dei partecipanti ai mercati.

Un’opzione cosiddetta “esclusivamente di mercato” vedrebbe un miglioramento e un’interconnessione adeguati dei mercati europei, che offrirebbero i segnali di prezzo necessari per incentivare gli investimenti nelle nuove risorse e nei luoghi adatti. In uno scenario di questo tipo i meccanismi di regolazione della capacità non sarebbero più necessari.

L’opzione selezionata si basa su quest’ultimo scenario esclusivamente di mercato ma non esclude la possibilità che gli Stati membri ricorrano a meccanismi di regolazione della capacità, purché fondati su una metodologia condivisa di valutazione dell’adeguatezza delle risorse, applicata in piena trasparenza attraverso l’ENTSO dell’energia elettrica e l’ACER, e purché conformi a caratteristiche comuni che ne assicurino una migliore compatibilità con una cooperazione transfrontaliera armonizzata. Questa opzione poggia sulla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 della Commissione europea, oltre che sull’Indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità.

Un approccio non regolamentare è stato escluso poiché le disposizioni esistenti ai sensi della legislazione dell’UE non sono sufficientemente chiare e solide per far fronte alle sfide che si prospettano per il sistema europeo dell’energia elettrica. Inoltre, la cooperazione volontaria potrebbe non garantire livelli adeguati di armonizzazione in tutti gli Stati membri o di certezza per il mercato. Per risolvere i problemi in maniera coerente è necessario un intervento legislativo. L’opzione secondo cui, in base alle valutazioni regionali o UE dell’adeguatezza della produzione energetica, intere regioni o, in definitiva, tutti gli Stati membri dell’UE dovrebbero mettere obbligatoriamente a punto meccanismi di regolazione della capacità è stata scartata in quanto sproporzionata.

Scarso rendimento dei mercati al dettaglio: lentezza nella mobilitazione e scarsi livelli di servizio

L’opzione approvata prevede la graduale soppressione, da parte degli Stati membri, della regolamentazione generalizzata dei prezzi entro un termine fissato nella legislazione dell’UE, a partire dai prezzi sottocosto. Tale opzione ammette una regolamentazione provvisoria dei prezzi per i consumatori vulnerabili. L’utilizzo di imposte sulla risoluzione dei contratti sarà limitato al fine di aumentare il coinvolgimento dei consumatori. La fiducia dei consumatori verso i siti web che consentono di effettuare confronti deve essere promossa attraverso le autorità nazionali con la messa a punto di uno strumento di certificazione. Inoltre, principi di alto livello garantiranno che le bollette energetiche siano chiare e di facile comprensione e che rispondano a requisiti minimi in termini di contenuti. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a monitorare il numero di famiglie che versano in condizioni di povertà energetica. Infine, per consentire lo sviluppo di nuovi servizi da parte di nuovi operatori e società di servizi energetici, sarà assicurato l’accesso non discriminatorio ai dati dei consumatori.

Tra le altre opzioni passate al vaglio ma accantonate si annoverano la piena armonizzazione della legislazione in materia di consumatori e delle ampie salvaguardie per i consumatori; le esenzioni alla regolamentazione dei prezzi definite a livello UE in base a una soglia di consumo o a una soglia di prezzo; l’imposizione di un modello standard di trattamento dei dati e la responsabilità assegnata a un operatore neutrale del mercato, come ad esempio un TSO; il divieto posto su tutte le spese relative al cambio di fornitore, compresi gli oneri previsti in caso di cessazione del contratto, e la parziale armonizzazione del contenuto delle bollette energetiche; infine, l’introduzione di un quadro dell’UE per monitorare la povertà energetica sulla base di un’indagine dell’efficienza energetica degli alloggi esistenti condotta dagli Stati membri oltre che di misure preventive per evitare interruzioni del servizio. Tutte queste opzioni sono state accantonate in ragione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nemmeno il mantenimento dello status quo è stato considerato un’opzione percorribile dalla quasi totalità dei portatori di interessi consultati.

Miglioramento del quadro istituzionale e ruolo dell’Agenzia

Il quadro istituzionale del terzo pacchetto mira a promuovere la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione e la collaborazione tra TSO. Dall’epoca della loro costituzione, l’ACER e le ENTSO hanno svolto un ruolo chiave nel cammino verso un mercato interno dell’energia funzionante. Tuttavia, i recenti sviluppi osservati sui mercati europei dell’energia di cui si tiene conto nella presente valutazione d’impatto e nelle proposte dell’iniziativa sull’assetto del mercato rendono necessario un adeguamento del quadro istituzionale. Inoltre, l’attuazione del terzo pacchetto ha messo in evidenza che è ancora possibile migliorare alcuni aspetti del quadro applicabile all’ACER e alle ENTSO. In termini di opzioni considerate per la riforma del quadro istituzionale, uno scenario che ipotizzava il mantenimento dello status quo è stato accantonato perché avrebbe comportato lacune a livello regolamentare e di vigilanza del mercato, in considerazione dell’evoluzione delle disposizioni in materia di mercato introdotte nella presente proposta e dei progressi in corso a livello di legislazione secondaria dell’UE.

È stato preso in esame un approccio non regolamentare di “attuazione più rigorosa” e di cooperazione volontaria, senza ulteriori nuove misure per adeguare il quadro istituzionale. Una migliore garanzia dell’applicazione della legislazione esistente significa continuare a attuare il terzo pacchetto e completare l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti descritti nello scenario “mantenimento dello status quo”, oltre che provvedere a un’applicazione più rigorosa. Tuttavia, la sola ipotesi di un’attuazione più rigorosa non comporterebbe alcun miglioramento dell’attuale quadro istituzionale.

È stata considerata un’opzione legislativa per trasformare l’ACER in un organismo più simile a un regolatore paneuropeo, ma alla fine anche tale opzione è stata scartata. Perché l’Agenzia possa svolgere questo ruolo, sarebbe infatti indispensabile provvedere a un significativo rafforzamento del bilancio e del personale dell’ACER, poiché si renderebbe necessaria una forte concentrazione di esperti all’interno dell’Agenzia. Sembra inoltre opportuno mantenere il coinvolgimento dei regolatori nazionali nel processo decisionale dell’Agenzia e non sostituire sistematicamente le decisioni di maggioranza adottate dai regolatori nazionali con decisioni del direttore.

Sono state quindi prese in considerazione opzioni legislative che consentono di migliorare l’ACER a partire dal quadro esistente. L’opzione approvata dalla valutazione d’impatto permette di adattare il quadro istituzionale dell’UE alle nuove realtà del sistema dell’energia elettrica. Tiene conto inoltre della conseguente necessità di una maggiore cooperazione regionale e delle lacune regolamentari esistenti e future nel mercato dell’energia, offrendo in tal modo flessibilità grazie a una combinazione di approcci dal basso e dall’alto.

In aggiunta, per colmare le lacune esistenti per quanto riguarda le funzioni regolamentari delle autorità nazionali di regolamentazione a livello regionale, le iniziative politiche previste da questa opzione delineerebbero un quadro regionale flessibile capace di ottimizzare il coordinamento regionale e il processo decisionale delle autorità nazionali di regolamentazione. Questa opzione introdurrebbe un sistema di decisioni regionali coordinate e la vigilanza di talune questioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione della regione (per esempio, i centri operativi regionali e altri enti derivanti dalle iniziative sull’assetto del mercato proposte) e conferirebbe all’ACER un ruolo di salvaguardia dell’interesse dell’UE.

Diritti fondamentali

La presente proposta può avere conseguenze su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare: il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il divieto di discriminazione (articolo 21), il diritto all’assistenza sociale (articolo 34), l’accesso ai servizi d’interesse economico generale (articolo 36), l’integrazione di un livello elevato di tutela dell’ambiente (articolo 37) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47).

Ciò avviene in particolare attraverso una serie di disposizioni che riguardano la protezione dei consumatori, la povertà energetica, la protezione dei consumatori vulnerabili, l’accesso ai servizi d’interesse economico generale, la protezione dei dati e la vita privata.

Una sintesi della valutazione d’impatto è disponibile sul sito web della Commissione 24 , unitamente al parere positivo del comitato per il controllo normativo.

   Efficienza normativa e semplificazione

La proposta potrebbe aumentare gli obblighi di natura amministrativa, sia pur in misura limitata. Per esempio, se fosse garantita la parità di condizioni per consentire a tutte le tecnologie di partecipare pienamente ai mercati dell’energia, queste stesse tecnologie dovrebbero conformarsi a una serie di requisiti di conformità al mercato che potrebbero comportare oneri amministrativi.

Le misure previste per migliorare la liquidità e l’integrazione dei mercati dell’energia potrebbero anche generare un impatto di breve termine per le imprese, che dovrebbero adeguarsi alle nuove modalità di negoziazione dell’energia. Si tratta comunque di adeguamenti minimi rispetto allo scenario di mantenimento dello status quo, poiché i vantaggi economici della riforma sarebbero ben superiori a qualsiasi forma di riorganizzazione amministrativa di breve o lungo termine.

Allo stesso modo, la graduale soppressione dei prezzi regolamentati a livello di Stato membro obbligherà le autorità nazionali di regolamentazione ad intensificare gli sforzi di controllo dei mercati, assicurare una concorrenza efficiente e garantire la protezione dei consumatori. Tali sforzi potrebbero essere controbilanciati da un maggior coinvolgimento dei consumatori, che interverrebbero spontaneamente per promuovere la concorrenza nel mercato.

Dal ventaglio di attività da svolgere nel contesto istituzionale aggiornato scaturirà inoltre un nuovo insieme di requisiti per il coinvolgimento a livello amministrativo dei regolatori nazionali e dei gestori dei sistemi di trasmissione, tra cui la partecipazione in seno all’ACER e ai processi decisionali che sfociano nella scelta di metodologie e pratiche per la corretta gestione degli scambi di energia in corrispondenza delle frontiere.

Un’analisi dettagliata delle conseguenze amministrative ed economiche di ciascuna opzione strategica considerata sulle attività e sulle autorità pubbliche è reperibile nel capitolo 6 della valutazione d’impatto.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

L’impatto sul bilancio associato alla proposta contenuta nel presente pacchetto riguarda le risorse dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), che sono descritte nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta di rifusione del regolamento della Commissione che istituisce l’ACER. In sostanza, i nuovi compiti assegnati all’ACER, vale a dire la valutazione dell’adeguatezza del sistema e l’istituzione di centri operativi regionali, richiedono il reclutamento di un numero massimo di 18 ulteriori ETP nell’Agenzia nel 2020, nonché l’assegnazione delle relative risorse finanziarie.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione

La Commissione monitorerà il recepimento e la conformità da parte degli Stati membri e di altri attori delle misure che saranno infine adottate, e emanerà provvedimenti esecutivi, se e ove necessario. Inoltre, come si è avuto modo di specificare nel contesto dell’attuazione del terzo pacchetto Energia, la Commissione redigerà documenti orientativi che offriranno assistenza nell’attuazione delle misure adottate.

Nelle sue attività di monitoraggio e attuazione la Commissione sarà sostenuta dall’ACER. La relazione annuale dell’Agenzia e le parallele valutazioni a cura della Commissione, unitamente alle comunicazioni del gruppo di coordinamento per l’energia elettrica, rientrano tutte nelle disposizioni previste dalla presente iniziativa. L’Agenzia sarà invitata a rivedere ulteriormente i suoi indicatori per garantire che continuino a essere pertinenti per monitorare i progressi verso gli obiettivi sottesi alle presenti proposte, affinché questi possano essere adeguatamente rispecchiati, tra le altre cose, nella relazione annuale di monitoraggio dei mercati dell’Agenzia.

In parallelo alle azioni proposte, la Commissione presenterà un’iniziativa concernente la governance dell’Unione dell’energia che semplificherà gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. In base all’iniziativa sulla governance dell’Unione dell’energia, gli attuali obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione e degli Stati membri nel terzo pacchetto Energia saranno integrati nelle relazioni orizzontali sullo stato di attuazione e sul monitoraggio. Ulteriori informazioni sulla semplificazione dei requisiti in materia di monitoraggio e comunicazione sono disponibili nella valutazione d’impatto per la governance dell’Unione europea.

Una discussione più esaustiva sui meccanismi di monitoraggio e sugli indicatori di riferimento è disponibile nel capitolo 8 della valutazione d’impatto.

6.    Illustrazione delle singole disposizioni delle proposte

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)

Il capo I della direttiva proposta contiene chiarimenti circa l’oggetto e il campo di applicazione, ponendo in evidenza i consumatori e l’importanza del mercato interno e dei suoi principi fondamentali. Fornisce inoltre un aggiornamento delle principali definizioni usate nella direttiva.

Il capo II della direttiva proposta definisce il principio generale secondo cui gli Stati membri devono garantire che il mercato dell’energia elettrica dell’UE sia competitivo, orientato ai consumatori, flessibile e non discriminatorio. Sottolinea che i provvedimenti nazionali non dovrebbero ostacolare indebitamente i flussi transfrontalieri, la partecipazione dei consumatori o gli investimenti. Sancisce altresì il principio secondo cui i prezzi delle forniture siano basati sul mercato, fatte salve eccezioni debitamente giustificate. Questo capo chiarisce anche taluni principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica dell’UE, come il diritto di scegliere un fornitore. Fornisce infine norme aggiornate sui possibili obblighi di servizio pubblico che potrebbero essere imposti dagli Stati membri alle imprese del settore energetico in determinate circostanze.

Il capo III della direttiva proposta rafforza i diritti preesistenti dei consumatori e ne introduce dei nuovi che mirano a porre i consumatori al centro dei mercati energetici, conferendo loro maggiori poteri e tutele. Stabilisce norme su una maggiore trasparenza delle informazioni di fatturazione e sull’introduzione di strumenti di confronto certificati. Contiene disposizioni che garantiscono ai consumatori la possibilità di scegliere e cambiare liberamente fornitori o aggregatori, il diritto ad avere un contratto con prezzi dinamici e la possibilità di partecipare ai mercati dell’energia tramite la gestione attiva della domanda, l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia elettrica. Autorizza ogni consumatore a richiedere un contatore intelligente dotato di un insieme minimo di funzionalità. Migliora inoltre le precedenti norme che prevedono la possibilità per i consumatori di condividere i propri dati con fornitori ed erogatori di servizi, chiarendo il ruolo delle parti responsabili della gestione dei dati e definendo un formato di dati comune europeo che la Commissione dovrebbe elaborare mediante un atto di esecuzione. Mira inoltre a garantire che gli Stati membri affrontino il problema della povertà energetica. Chiede altresì agli Stati membri di definire quadri per gli aggregatori indipendenti e per la gestione attiva della domanda secondo principi che ne consentano la partecipazione piena al mercato. Definisce un quadro per le comunità energetiche locali, che possono generare, distribuire, aggregare, stoccare e fornire energia elettrica o servizi di efficienza energetica a livello locale. Offre infine chiarimenti sulle disposizioni preesistenti in materia di contatori intelligenti, punti di contatto unici e diritti alla composizione stragiudiziale delle controversie, al servizio universale e allo status di consumatori vulnerabili.

Il capo IV della direttiva proposta fornisce chiarimenti sui compiti dei DSO, segnatamente per quanto concerne le attività dei DSO in materia di appalti dei servizi di rete per garantire flessibilità, l’integrazione dei veicoli elettrici e la gestione dei dati. Chiarisce altresì il ruolo dei DSO con riferimento ai punti di stoccaggio e di ricarica per veicoli elettrici.

Il capo V della direttiva proposta sintetizza le norme generali che si applicano ai TSO, rifacendosi ampiamente al testo esistente, e fornisce soltanto alcuni chiarimenti riguardanti i servizi ausiliari e i nuovi centri operativi regionali.

Il capo VI della direttiva proposta, che definisce le norme in materia di separazione elaborate nel terzo pacchetto Energia, rimane invariato per quanto riguarda le principali norme sostanziali, segnatamente in relazione ai tre regimi per i TSO (separazione proprietaria, gestore di sistemai indipendente e gestore di trasmissione indipendente), così come restano invariate le disposizioni sulla designazione e la certificazione dei TSO. Fornisce un chiarimento soltanto in merito alla possibilità per i TSO di possedere infrastrutture di stoccaggio o di fornire servizi ausiliari.

Il capo VII della direttiva proposta contiene le norme in materia di costituzione, ambito di applicazione dei poteri e dei doveri e funzionamento dei regolatori nazionali indipendenti dell’energia. La proposta mette in evidenza, in particolare, l’obbligo dei regolatori di collaborare con i regolatori vicini e con l’ACER in caso di questioni di rilevanza transfrontaliera e aggiorna l’elenco dei compiti dei regolatori, tra l’altro con riferimento alla supervisione dei centri operativi regionali di nuova creazione.

Il capo VIII della direttiva proposta modifica alcune disposizioni generali, comprese quelle sulle deroghe alla direttiva, l’esercizio della delega da parte della Commissione e il comitato istituito conformemente alle norme di comitatologia ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

I nuovi allegati della direttiva proposta definiscono maggiori obblighi sugli strumenti di confronto, sulla fatturazione e sulle informazioni di fatturazione e modificano gli obblighi preesistenti per i contatori intelligenti e la loro diffusione.

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul    mercato interno dell’energia elettrica (rifusione)

Il capo I del regolamento proposto definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione, e contiene le definizioni dei termini in esso utilizzati. Mette in evidenza l’importanza di segnali del mercato non falsati per garantire una maggiore flessibilità, la decarbonizzazione e l’innovazione, e aggiorna e integra le principali definizioni usate nel regolamento.

Il capo II del regolamento proposto introduce un nuovo articolo, che definisce i principi chiave che la legislazione nazionale in materia energetica deve rispettare per permettere lo sviluppo di un mercato interno dell’energia elettrica funzionante. Definisce inoltre i principi giuridici fondamentali per le norme in materia di scambi di energia elettrica nell’arco di periodi di scambio diversi (mercati di bilanciamento, giornalieri, infragiornalieri e a termine), compresi i principi per la formazione dei prezzi. Chiarisce il principio della responsabilità del bilanciamento e offre un quadro per la definizione di norme più compatibili con il mercato in materia di dispacciamento e decurtazione della generazione e della gestione attiva della domanda, comprese le condizioni per eventuali deroghe a tali norme.

Il capo III del regolamento proposto descrive la procedura per definire le zone di offerta in maniera coordinata, in linea con la procedura di revisione introdotta dal regolamento (UE) n. 1222/2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione 25 . Per risolvere il problema persistente dei significativi limiti nazionali ai flussi di energia elettrica transnazionali sono chiarite le condizioni per tali limiti eccezionali, segnatamente tramite norme che dovrebbero garantire che le importazioni e le esportazioni di energia elettrica non siano subordinate a restrizioni imposte dagli attori nazionali per motivi economici. Questo capo contiene inoltre modifiche ai principi preesistenti per le tariffe delle reti di trasmissione e distribuzione e definisce una procedura per promuovere la progressiva convergenza dei metodi di tariffazione nella sfera della trasmissione e della distribuzione. Definisce infine norme modificate per l’utilizzo delle rendite da congestione.

Il capo IV del regolamento proposto definisce nuovi principi generali per la gestione coordinata da parte degli Stati membri delle problematiche legate all’adeguatezza delle risorse. Definisce principi e una procedura per l’elaborazione di una valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse, per determinare meglio la necessità di meccanismi di regolazione della capacità e, se del caso, la definizione di uno standard di affidabilità da parte degli Stati membri. Chiarisce come e a quali condizioni è possibile introdurre meccanismi di regolazione della capacità in maniera compatibile con il mercato. Illustra principi di assetto compatibili con il mercato per i meccanismi di regolazione della capacità, comprese norme per la partecipazione delle capacità situate in un altro Stato membro e per l’uso delle interconnessioni. Definisce in che modo i centri operativi regionali, i TSO nazionali, l’ENTSO dell’energia elettrica e i regolatori nazionali tramite l’ACER saranno coinvolti nell’elaborazione di parametri tecnici per la partecipazione delle capacità situate in un altro Stato membro oltre che delle norme operative per la partecipazione.

Il capo V del regolamento proposto definisce compiti e doveri dell’ENTSO dell’energia elettrica e le mansioni di monitoraggio dell’ACER al riguardo, chiarendo al tempo stesso che essa è tenuta ad agire in maniera indipendente e nell’interesse dell’Europa. Delinea la missione dei centri operativi regionali e stabilisce i criteri e la procedura per definire le regioni di gestione dei sistemi interessate da ciascun centro operativo regionale e enumera le funzioni di coordinamento svolte da tali centri. Specifica inoltre le modalità operative e organizzative, gli obblighi di consultazione, i requisiti e le procedure per l’adozione di decisioni e raccomandazioni e per la loro revisione, la composizione e le responsabilità del consiglio di amministrazione e gli accordi in materia di responsabilità legale dei centri operativi regionali. Il capo integra inoltre le norme sulla connessione delle unità di cogenerazione precedentemente incluse nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica. Le norme relative a un piano di sviluppo decennale della rete, alla compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, allo scambio di informazioni e alla certificazione rimangono perlopiù invariate.

Il capo VI del regolamento proposto istituisce un’entità europea per i DSO, definisce una procedura per la sua costituzione e i suoi compiti, anche con riferimento alla consultazione dei portatori di interessi. Fornisce altresì norme dettagliate sulla cooperazione tra DSO e TSO in materia di pianificazione e gestione delle rispettive reti.

Il capo VII del regolamento proposto stabilisce poteri e norme preesistenti per l’adozione da parte della Commissione di atti delegati sotto forma di codici di rete o orientamenti. Chiarisce inoltre la natura giuridica e l’adozione dei codici di rete e degli orientamenti, e ne estende i potenziali contenuti ad ambiti quali le strutture tariffarie per la distribuzione; le norme per la fornitura di servizi ausiliari a bassa frequenza; le norme in materia di gestione attiva della domanda, stoccaggio di energia e decurtazione della domanda; le norme in materia di cibersicurezza; le norme concernenti i centri operativi regionali; la decurtazione della generazione e il ridispacciamento di generazione e domanda. Semplifica e snellisce la procedura per l’elaborazione di codici di reti dell’energia elettrica e conferisce ai regolatori nazionali la possibilità di decidere in seno all’ACER su questioni concernenti l’attuazione dei codici di reti e orientamenti in materia di reti. Coinvolge inoltre maggiormente l’entità europea per i DSO e altri portatori di interessi nella procedura di elaborazione delle proposte di codici di reti dell’energia elettrica.

Il capo VIII del regolamento proposto definisce le disposizioni finali. Contiene le norme preesistenti per l’esenzione dei nuovi interconnettori per corrente continua da talune prescrizioni della direttiva e del regolamento in materia di energia elettrica, fornendo al tempo stesso chiarimenti sulla procedura che le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare per modificarle.

L’allegato del regolamento proposto definisce più nel dettaglio le funzioni attribuite ai centri operativi regionali creati dal regolamento.

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce unAgenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

In generale, si propone di adattare le norme concernenti l’ACER all’orientamento comunesulle agenzie decentrate dell’UE concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea (orientamento comune) 26 . Nel caso dell’ACER, tuttavia, al momento è giustificato continuare a discostarsi in misura limitata dall’orientamento comune.

Il capo I del regolamento proposto descrive il ruolo, gli obiettivi e le funzioni dell’ACER e il tipo di atti che essa può adottare, oltre a definire le norme in materia di consultazione e monitoraggio. L’elenco delle funzioni è stato aggiornato al fine di includervi i compiti dell’ACER nel campo della supervisione del mercato all’ingrosso e delle infrastrutture transfrontaliere, che sono stati attribuiti all’ACER successivamente all’adozione del regolamento.

In relazione all’adozione dei codici di rete per l’energia elettrica, all’ACER è stata attribuita maggiore responsabilità nell’elaborazione e nella presentazione alla Commissione della proposta finale di un codice di rete, confermando al tempo stesso il ruolo di consulente tecnico dell’ENTSO dell’energia elettrica. La proposta prevede altresì che i DSO siano ufficialmente rappresentati a livello UE, segnatamente nello sviluppo delle proposte di codici di rete, al fine di rispecchiarne l’accresciuta responsabilità. Si attribuisce all’Agenzia la competenza di decidere quanto a termini, metodi e algoritmi per l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti nel settore dell’energia elettrica.

Riguardo alle funzioni in un contesto regionale comprendente soltanto un limitato numero di regolatori nazionali, è introdotto un processo decisionale di livello regionale. Di conseguenza, il direttore dovrebbe esprimere un parere in merito alla rilevanza prettamente regionale o meno di una determinata questione. Se il comitato dei regolatori ritiene, con il direttore, che una questione abbia rilevanza regionale, un suo sottocomitato regionale dovrebbe preparare la decisione in questione, che alla fine dovrebbe essere adottata o respinta dallo stesso comitato dei regolatori. In caso contrario il comitato dei regolatori decide senza l’intervento di un sottocomitato regionale.

Il capo in questione definisce inoltre una serie di nuovi compiti per l’ACER concernenti il coordinamento di talune funzioni proprie dei centri operativi regionali in seno all’Agenzia, la supervisione dei gestori del mercato elettrico designati e l’approvazione dei metodi e della proposta riguardanti l’adeguatezza della generazione e la preparazione ai rischi.

Il capo II del regolamento proposto descrive le norme organizzative concernenti il consiglio di amministrazione, il comitato dei regolatori, il direttore, la commissione dei ricorsi e, come nuova disposizione, i gruppi di lavoro dell’Agenzia. Benché varie singole disposizioni siano state adattate all’orientamento comune sulle agenzie decentrate dell’UE o alle nuove regole di votazione del Consiglio, le principali caratteristiche della struttura di governo esistente, con particolare riferimento al comitato dei regolatori, sono state mantenute invariate.

Di seguito si riportano i motivi che giustificano questo scostamento dell’ACER dall’orientamento comune.

I principali obiettivi della politica europea in materia di energia elettrica, vale a dire la sicurezza dell’approvvigionamento, prezzi abbordabili dell’energia elettrica e la decarbonizzazione, potrebbero essere raggiunti in modo più efficace rispetto ai costi con l’istituzione di un mercato europeo integrato dell’energia elettrica. Di conseguenza, l’infrastruttura di trasmissione dell’energia elettrica viene gradualmente interconnessa, volumi crescenti di energia elettrica sono oggetto di scambio a livello transfrontaliero, le capacità di generazione sono condivise su scala europea e il sistema di trasmissione è gestito tenendo conto degli aspetti regionali e transfrontalieri. I presenti pacchetti legislativi rafforzano ulteriormente queste tendenze, che si prevede porteranno incrementi di efficienza a vantaggio dei clienti europei.

Una precondizione per la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica è l’apertura del settore alla concorrenza. Come per altri settori economici, l’apertura del mercato dell’energia elettrica rende necessaria l’adozione di nuove norme, in particolare con riferimento ai sistemi di trasmissione e distribuzione, e l’introduzione di una vigilanza regolamentare. A tal fine sono state istituite autorità regolamentari indipendenti, cui è affidata la responsabilità specifica di vigilare sulle norme nazionali ed europee applicabili al settore dell’energia elettrica.

Tuttavia, di fronte all’aumento degli scambi transfrontalieri e alla gestione dei sistemi che tiene conto del contesto regionale ed europeo, le autorità nazionali di regolamentazione hanno dovuto intensificare il coordinamento delle proprie azioni con le autorità di altri Stati membri. L’ACER è stata concepita per diventare la piattaforma di tale interazione e svolge questa funzione fin dall’epoca della sua creazione nel 2011. L’organismo in seno all’Agenzia responsabile dell’elaborazione della maggior parte dei pareri, delle raccomandazioni e delle decisioni, in collaborazione con il personale, è quindi il comitato dei regolatori, costituito da rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione nazionali e da un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. Nel primo anno di attività dell’Agenzia il comitato dei regolatori ha dato prova di contribuire efficacemente alla realizzazione dei compiti dell’Agenzia.

Poiché i mercati dell’energia sono ancora ampiamente regolamentati a livello nazionale, i regolatori nazionali svolgono un ruolo fondamentale per i mercati dell’energia. Il principale ruolo dell’ACER non consiste nell’esecuzione di competenze regolamentari delegate dalla Commissione, ma nel coordinamento delle decisioni assunte da regolatori nazionali indipendenti. La presente proposta legislativa preserva ancora in buona parte questa distribuzione di ruoli. L’attuale struttura garantisce un delicato equilibrio di poteri tra i diversi operatori, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del nascente mercato interno dell’energia. Alterare questo equilibrio in questa fase potrebbe mettere a repentaglio l’attuazione delle iniziative strategiche nelle proposte legislative e, di conseguenza, ostacolare l’ulteriore integrazione del mercato dell’energia, che rappresenta invece lo scopo principale della presente proposta. Sembra pertanto prematuro trasferire poteri decisionali a un consiglio di amministrazione come previsto dall’orientamento comune. Sarebbe al contrario opportuno mantenere la struttura attuale, che garantisce che i regolatori nazionali agiscano senza alcun intervento diretto delle istituzioni o degli Stati membri dell’UE nelle questioni specifiche. Al tempo stesso, l’operato complessivo dei regolatori rimane soggetto all’approvazione delle istituzioni dell’UE tramite documenti di programmazione, di bilancio e strategici. Le istituzioni dell’UE sono inoltre coinvolte nelle questioni amministrative. Di conseguenza, non si propone di modificare la composizione e il funzionamento dell’attuale comitato dei regolatori.

Parimenti, non si propone di adattare il concetto di consiglio di amministrazione al modello del consiglio di amministrazione dell’orientamento comune. Negli ultimi anni il consiglio di amministrazione dell’Agenzia nella sua composizione attuale si è dimostrato particolarmente efficace ed efficiente. Il suo funzionamento è garantito da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Sebbene in questa fase la Commissione non ritenga opportuno adattare pienamente la struttura di governo dell’Agenzia all’orientamento comune, essa continuerà a monitorare se gli scostamenti descritti dall’orientamento comune continueranno a essere giustificati. La prossima valutazione è prevista nel 2021; oltre a una valutazione degli obiettivi, del mandato e dei compiti dell’Agenzia, essa si concentrerà in particolare sulla sua struttura di governo.

Il capo III del regolamento proposto contiene disposizioni finanziarie. Si propone di adattare varie singole disposizioni all’orientamento comune sulle agenzie decentrate.

Il capo IV del regolamento proposto aggiorna alcune singole disposizioni, conformandole all’orientamento comune, ma contiene disposizioni in materia di personale e responsabilità legale che sono rimaste perlopiù invariate.

ê713/2009 (adattato)

2016/0378 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un’Agenzia Ö dell’Unione europea Õ per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell’Unione europea Õ , in particolare l’articolo 95 Ö 194, paragrafo 2 Õ , 

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 è stato modificato in modo sostanziale. Poiché è necessario apportarvi nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

ê 713/2009 considerando 1 (adattato)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 su «Una politica energetica per l’Europa» ha evidenziato l’importanza di portare a compimento il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

ê 713/2009 considerando 2 (adattato)

Con la decisione 2003/796/CE della Commissione 28 è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il «Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’energia elettrica» (ERGEG), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica 29 , e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale 30 .

ê 713/2009 considerando 3 (adattato)

Il lavoro intrapreso dall’ERGEG sin dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. È tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità nazionali di regolamentazione si svolga ormai nell’ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni individuali di regolamentazione in una serie di casi specifici.

ê 713/2009 considerando 4 (adattato)

Il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali.

ò nuovo

(2)La creazione dell’Agenzia ha manifestamente migliorato il coordinamento delle questioni transfrontaliere tra i regolatori. All’Agenzia sono stati assegnati, sin dall’inizio, nuovi importanti compiti relativi al monitoraggio dei mercati all’ingrosso e alle infrastrutture energetiche transfrontaliere ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1227/2011 31 e (UE) n. 347/2013 32 .

(3)Si prevede che nei prossimi anni sarà necessario un maggiore coordinamento delle azioni nazionali di regolamentazione. Il sistema energetico europeo è nel pieno di una trasformazione, la più profonda da decenni. Di fronte alla maggiore integrazione dei mercati e a una produzione sempre più variabile dell’energia elettrica occorre intensificare gli sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e sfruttare le opportunità di scambi transfrontalieri di energia.

(4)Dall’esperienza acquisita con l’attuazione delle norme sul mercato interno si è constatato che l’assenza di coordinamento delle azioni nazionali può ostacolare seriamente il funzionamento del mercato, in particolare nelle zone strettamente interconnesse in cui le decisioni nazionali sogliono avere un impatto tangibile sui paesi vicini. Affinché il mercato interno dell’energia elettrica produca i benefici attesi in termini di benessere dei consumatori, sicurezza dell’approvvigionamento e decarbonizzazione, gli Stati membri, in particolare i regolatori nazionali indipendenti, devono cooperare sulle misure di regolamentazione aventi che hanno un impatto transfrontaliero.

(5)La disorganicità degli interventi statali nei mercati dell’energia costituisce un rischio crescente di disfunzionamento dei mercati transfrontalieri dell’energia elettrica. L’Agenzia dovrebbe pertanto partecipare all’elaborazione di una valutazione dell’adeguatezza coordinata a livello europeo, in stretta collaborazione con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E), al fine di evitare i problemi derivanti dalla frammentazione delle valutazioni nazionali che, effettuate con metodi differenti e scoordinati, non tengono sufficientemente conto della situazione nei paesi limitrofi. L’Agenzia dovrebbe inoltre soprintendere ai parametri tecnici messi a punto dall’ENTSO-E per un’efficace partecipazione delle capacità transfrontaliere e ad altre caratteristiche tecniche dei meccanismi di regolazione della capacità.

(6)La sicurezza dell’approvvigionamento richiede una preparazione alle crisi impreviste basata su un approccio coordinato. L’Agenzia dovrebbe pertanto coordinare gli interventi nazionali di preparazione ai rischi, in linea con [il regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016) 862].

(7)La stretta interconnessione della rete elettrica dell’Unione e la crescente necessità di cooperazione tra paesi limitrofi per mantenere stabile la rete e integrare grandi volumi di energia da fonti rinnovabili assegnano un ruolo importante ai centri operativi regionali nel coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. L’Agenzia dovrebbe garantire la vigilanza dei centri operativi regionali ove necessario.

(8)Poiché saranno immessi in rete a livello locale grandi volumi di energia elettrica generati da nuovi impianti, i gestori dei sistemi di distribuzione svolgeranno un ruolo importante nell’assicurare un funzionamento flessibile ed efficiente del sistema elettrico europeo.

ê 713/2009 considerando 5 (adattato)

(9)Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità Ö energia elettrica Õ e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica europea Ö dell’Unione Õ . Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. È opportuno istituire Ö Il regolamento (CE) n. 713/2009 ha istituito Õ un’Agenzia Ö dell’Unione europea Õ per la cooperazione dei regolatori dell’energia (l’Agenzia) al fine di colmare il vuoto normativo a livello comunitario Ö unionale Õ e contribuire all’efficace funzionamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale. L’Agenzia dovrebbe altresì consentire Ö consente Õ alle autorità nazionali di regolamentazione di intensificare la loro cooperazione a livello comunitario Ö unionale Õ e di partecipare, su base di reciprocità, all’esercizio di funzioni a livello comunitario Ö dell’Unione Õ.

ê 713/2009 considerando 6 (adattato)

(10)È opportuno che l’Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della [direttiva rifusa sull’energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica 33 , e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, 34 e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario Ö dell’Unione Õ. A questo fine è necessario garantire l’indipendenza dell’Agenzia nei confronti dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con la legislazione comunitaria Ö unionale Õ, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico ed efficienza.

ê 713/2009 considerando 7 (adattato)

ðnuovo

(11)L’Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché l’esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica Ö dell’energia elettrica Õ (la REGST dell’energia elettrica Ö ENTSO-E Õ), e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas Ö del gas Õ (la REGST del gas Ö ENTSO-G Õ). ð L’Agenzia dovrebbe inoltre monitorare l’esecuzione dei compiti di altri organismi aventi funzioni regolamentari su scala unionale, come le borse dell’energia elettrica. ï Il coinvolgimento dell’Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione ð e l’esercizio di altri organismi aventi funzioni su scala unionale ï avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

ê 713/2009 considerando 8

(12)L’Agenzia dovrebbe controllare, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le relative autorità nazionali, i mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale e, se del caso, comunicare i suoi risultati al Parlamento europeo, alla Commissione e alle autorità nazionali. Tali compiti di monitoraggio dell’Agenzia non dovrebbero duplicare né ostacolare il controllo da parte della Commissione delle autorità nazionali, in particolare le autorità nazionali garanti della concorrenza.

ê 713/2009 considerando 10 (adattato)

ðnuovo

(13)È opportuno precostituire Ö L’Agenzia offre Õ una struttura integrata entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione possano partecipare e cooperare Ö partecipano e cooperano Õ. Tale struttura dovrebbe facilitare l’applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale in tutta la Comunità Ö l’Unione Õ. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l’Agenzia dovrebbe poter Ö ha la facoltà di Õ adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo determinate condizioni ð chiaramente definite ï, comprendere le questioni tecniche ð e regolamentari ï , ð che richiedono un coordinamento regionale ï , il ð in particolare per quanto concerne l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, la cooperazione all’interno dei centri operativi regionali, ï il regime ð le decisioni ï di regolamentazione ð necessarie a monitorare con efficacia l’integrità e la trasparenza dei mercati all’ingrosso, le decisioni riguardanti ï l’infrastruttura dell’energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

ê 713/2009 considerando 9 (adattato)

ðnuovo

(14)L’Agenzia svolge un ruolo importante nell’elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti (orientamenti quadro), cui i codici di rete devono Ö dovrebbero Õ conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l’Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei ð progetti di ï codici di rete (sia al momento della loro introduzione sia in caso di modifica) per garantirne la conformità agli orientamenti quadro ð e offrire il dovuto livello di armonizzazione ï, prima di raccomandare eventualmente Ö presentarli alla Commissione per Õ l’ adozione di tali codici da parte della Commissione.

ò nuovo

(15)Con l’adozione di una serie di codici di rete e orientamenti che dispongono l’attuazione graduale e l’ulteriore perfezionamento delle norme comuni regionali e unionali, l’Agenzia ha assunto un ruolo di maggior rilievo nel monitoraggio dell’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti. Il monitoraggio efficace dei codici di rete e degli orientamenti è una delle funzioni principali dell’Agenzia ed è di fondamentale importanza per l’attuazione delle norme del mercato interno.

(16)L’esperienza con l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti indica che è opportuno razionalizzare la procedura di approvazione regolamentare delle condizioni o delle metodologie regionali o unionali da elaborarsi a titolo degli orientamenti e dei codici di rete, disponendo che siano presentate direttamente all’Agenzia, affinché le autorità di regolamentazione nazionali, rappresentate in seno al comitato dei regolatori, possano decidere al riguardo.

(17)Poiché per armonizzare gradualmente i mercati dell’energia dell’Unione occorre passare per una fase intermedia in cui si ricercano soluzioni regionali, è opportuno tenere conto della dimensione regionale del mercato interno e prevedere adeguati meccanismi di governance. Le decisioni del comitato dei regolatori su questioni di rilevanza regionale, che non abbiano una portata per l’Unione in generale, dovrebbero essere preparate da regolatori competenti per le approvazioni regionali coordinate nell’ambito di un sottocomitato del comitato dei regolatori.

ê 713/2009 considerando 11 (adattato)

(18)Dato che l’Agenzia ha una visione di insieme dell’attività delle autorità nazionali di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, delle altre istituzioni comunitarie Ö dell’Unione Õ e delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda le questioni relative agli obiettivi per cui è stata istituita. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un’autorità nazionale di regolamentazione, una decisione della quale non sia conforme agli orientamenti, non dà attuazione al parere, alla raccomandazione o alla decisione dell’Agenzia.

ê 713/2009 considerando 12

(19)L’Agenzia dovrebbe inoltre poter presentare raccomandazioni per assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone prassi.

ê 713/2009 considerando 13

(20)L’Agenzia dovrebbe consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.

ê 713/2009 considerando 14 (adattato)

(21)L’Agenzia dovrebbe contribuire all’attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia, come stabilito nel regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  35  decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia 36 , in particolare nell’emettere il proprio parere sui piani di sviluppo decennali non vincolanti della rete a livello Ö unionale Õ comunitario (piani di sviluppo della rete a livello Ö unionale Õ comunitario) a norma dell’articolo 4 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

ê 713/2009 considerando 15

(22)L’Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.

ê 713/2009 considerando 16

ð nuovo

(23)ð Per assicurare che il quadro dell’Agenzia sia efficiente e coerente con le altre agenzie decentrate, le norme che disciplinano l’Agenzia dovrebbero essere conformi all’orientamento comune in materia di agenzie decentrate UE concordato tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea 37 . Tuttavia, nella debita misura, ï Lla struttura dell’Agenzia dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell’energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità nazionali di regolamentazione e garantire la loro autonomia.

ò nuovo

(24)È possibile prevedere ulteriori modifiche del presente regolamento da apportare in futuro per renderlo pienamente conforme all’orientamento comune sulle agenzie decentrate. Le regole attualmente necessarie per disciplinare il settore dell’energia impediscono la piena conformità all’orientamento comune. La presente proposta non pregiudica quindi eventuali ulteriori modifiche del regolamento istitutivo dell’Agenzia che la Commissione intenda proporre in seguito a successive valutazioni, previste dal presente atto o condotte di propria iniziativa.

ê 713/2009 considerando 17

(25)Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l’esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione. È opportuno che il consiglio di amministrazione agisca in modo indipendente ed obiettivo nell’interesse pubblico e che non solleciti o accetti istruzioni politiche.

ê 713/2009 considerando 18 (adattato)

ð nuovo

(26)L’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L’indipendenza dell’Agenzia dai produttori di energia elettrica e di gas, daei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni e non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, ð dalle istituzioni dell’Unione ï dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi alla legislazione comunitaria Ö unionale Õ in materia di energia, quale il mercato interno dell’energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni comunitarie Ö dell’Unione Õ in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

ê 713/2009 considerando 19 (adattato)

ðnuovo

(27)Nei settori in cui l’Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell’Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. ð A garanzia del corretto esercizio delle sue funzioni e della piena indipendenza, la commissione dei ricorsi dovrebbe avere una linea di bilancio distinta nel bilancio dell’Agenzia. ï Nell’interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione dei Ö suoi Õ membri della commissione dei ricorsi. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia Ö dell’Unione europea Õ delle comunità europee.

(28)ð L’agenzia dovrebbe esercitare il potere decisionale in linea con i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza. Le norme procedurali dell’Agenzia dovrebbero essere definite nel regolamento interno. ï

ê 713/2009 considerando 20 (adattato)

ðnuovo

(29)Il finanziamento dell’Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell’Unione europea e mediante tasse e contributi volontari. In particolare, dovrebbero restare a disposizione dell’Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello comunitario Ö dell’Unione Õ. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio comunitaria Ö  unionale Õ per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata ð da un revisore esterno indipendente ï dalla Corte dei conti, a norma dell’articolo 91 Ö 107 Õ del Ö regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione 38  Õ regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 39 .

ê 713/2009 considerando 21 (adattato)

(30)Dopo l’istituzione dell’Agenzia, il suo Ö Il Õ bilancio Ö dell’Agenzia Õ dovrebbe essere valutato dall’autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro e alle prestazioni dell’Agenzia. L’autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

ê 713/2009 considerando 22 (adattato)

(31)L’Agenzia dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell’esperienza di personale trasferito dalle autorità nazionali di regolamentazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (statuto dei funzionari) e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ((regime applicabile), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 40 , nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee Ö dell’Unione Õ ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, dovrebbe adottare le modalità di applicazione adeguate.

ò nuovo

(32)Nell’attività di regolamentazione svolta in conformità del presente regolamento il direttore e il comitato dei regolatori possono essere coadiuvati da gruppi di lavoro.

ê 713/2009 considerando 23 (adattato)

(33)L’Agenzia dovrebbe applicare le norme generali relative all’accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità Ö dell’Unione Õ. In tale ambito, il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

ò nuovo

(34)La cooperazione tra i regolatori nazionali all’interno dell’Agenzia evidenzia che per compiere progressi sulle questioni inerenti il mercato interno dell’energia aventi effetti economici significativi in vari Stati membri è imprescindibile che le decisioni siano adottate a maggioranza. Il voto dei regolatori nazionali in seno al comitato dei regolatori dovrebbe pertanto essere a maggioranza semplice.

ê 713/2009 considerando 24

Se del caso, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

ê 713/2009 considerando 25 (adattato)

(35)La partecipazione di paesi non membri della Comunità Ö dell’Unione Õ all’attività dell’Agenzia dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità Ö dall’Unione Õ .

ê 713/2009 considerando 26

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 41 .

ê 713/2009 considerando 27

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari sulle situazioni in cui l’Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

ê 713/2009 considerando 28 (adattato)

(36)La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dal momento in cui il primo direttore assume le sue funzioni e successivamente ogni quattro anni, una relazione sui compiti specifici dell’Agenzia e sui risultati ottenuti, corredata di eventuali proposte adeguate. In tale relazione la Commissione dovrebbe formulare suggerimenti su ulteriori compiti per l’Agenzia.

ê 713/2009 considerando 29 (adattato)

(37)Poiché gli l’obiettivoi del presente regolamento, vale a dire la partecipazione e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello comunitario Ö unionale Õ, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario Ö unionale Õ, la Comunità Ö  l’Unione Õ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ò nuovo

(38)Lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

COSTITUZIONE E NATURA GIURIDICA Ö OBIETTIVI E COMPITI Õ 

Articolo 1

Oggetto Ö Istituzione e obiettivi Õ 

1.Il presente regolamento istituisce un’Agenzia Ö dell’Unione europea Õ per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia (l’Agenzia).

2.Lo scopo dell’Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 57 35 della [direttiva rifusa sull’energia elettrica  proposta da COM(2016) 864/2] della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica 42 , e all’articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale 43 , nell’esercizio a livello Ö di Unione Õ comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordina Ö coordinarne Õ l’azione.

3. Fino a quando la sede dell’Agenzia non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 42

Atti dell’Agenzia

L’Agenzia:

(a)esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione ð , ai centri operativi regionali e ai gestori del mercato elettrico designati ï;

(b)esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolamentazione;

(c)esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;

(d)adotta le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11 9;

(e)presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro), a norma dell’articolo 556 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] 44  (CE) n. 861/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica 45 ], e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 46  , del 13 luglio 2009 , relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

CAPO II

COMPITI

Articolo 53

Compiti generali

L’Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

Articolo 64

Compiti Ö dell’Agenzia Õ relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.L’Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all’elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della REGST dell’energia elettrica Ö dell’ENTSO-E Õ a norma dell’articolo 26 5, paragrafo 2, del [OP: regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e su quelli della REGST del gas Ö dell’ENTSO-G Õ a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

2.L’Agenzia controlla l’esecuzione dei compiti da parte della REGST dell’energia elettrica Ö dell’ENTSO-E Õ, in conformità dell’articolo 29 9 del [OP: regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009.

3.L’Agenzia presenta ð può presentare ï un parere:

(a)alla REGST dell’energia elettrica Ö all’ENTSO-E Õ, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, 27, paragrafo 1, lettera a), del [OP: regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e alla REGST del gas Ö all’ENTSO-G Õ, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete; e  

(b)alla REGST dell’energia elettrica Ö all’ENTSO-E Õ, a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, 9(2) lettere b) e h), del [OP: regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e alla REGST del gas Ö all’ENTSO-G Õ, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario Ö unionale Õ e altri documenti pertinenti di cui all’articolo 27, paragrafo 18(3), del [OP: regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell’effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

4.L’Agenzia, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni alla REGST dell’energia elettrica Ö all’ENTSO-E Õ e alla REGST del gas Ö all’ENTSO-G Õ quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario Ö unionale Õ che le sono stati presentati a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, 9, paragrafo 2 lettere b) e h), del [OP: regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) 715/2009, non contribuiscano ad un trattamento non discriminatorio, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o ad un’interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze o non sono conformi alle pertinenti disposizioni [OP: regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2 e direttiva rifusa sull’energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] o alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 5

Ö Compiti dell’Agenzia in relazione all’elaborazione e all’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti Õ

1.L’Agenzia partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell’articolo 556 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. Ö In particolare l’Agenzia: Õ 

(a)L’Agenzia presenta alla Commissione un orientamento Ö orientamenti Õ quadro non vincolantei qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 255, paragrafo 3, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia riesamina l’orientamento quadro non vincolante e lo sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, 55, paragrafo 6, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009. ;

(b) L’Agenzia presenta un parere motivato alla REGST dell’energia elettrica o alla REGST del gas Ö all’ENTSO-G Õ sul codice di rete a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009.;

(c) L’Agenzia presenta alla Commissione il codice di rete ð riveduto ï e può raccomandarne l’adozione a norma dell’articolo 6, paragrafo 9, 55, paragrafo 10, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o Ö a norma Õ dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell’articolo 55, paragrafo 11,6, paragrafo 10, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009. ;

(d)5. L’Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell’articolo 55, paragrafo 13,9, paragrafo 1, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora la REGST dell’energia elettrica Ö l’ENTSO-E Õ e la REGST del gas Ö l’ENTSO-G Õ non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), 8, paragrafo 2, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell’articolo 55, paragrafi da 2,6, paragrafi da 1 a 10, di tali regolamenti del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 10, del regolamento (CE) n. 715/2009 ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 55, paragrafo 12, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e a norma dell’articolo 6, paragrafo 11, dei regolamenti stessi del regolamento (CE) n. 715/2009;.

(e)6. L’Agenzia controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, a norma dell’articolo 55, paragrafo 12, 6, paragrafo 11, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e all’articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009 e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l’effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

ò nuovo

2.Qualora i codici di rete e gli orientamenti elaborati a norma del capo VII del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] dispongano la stesura di proposte di condizioni o metodologie per l’attuazione dei codici e degli orientamenti stessi che richiedano di essere approvate da tutte le autorità di regolamentazione o da tutti i regolatori della regione interessata, le condizioni o le metodologie sono sottoposte alla revisione e all’approvazione dell’Agenzia. L’Agenzia rivede le condizioni o le metodologie prima di approvarle e, se necessario, le modifica affinché siano in linea con l’obiettivo del codice di rete o dell’orientamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione e al funzionamento efficace del mercato. Si applica la procedura di coordinamento dei compiti regionali in conformità dell’articolo 7.

3.Nell’ambito del riesame delle zone di offerta, l’Agenzia approva e può esigere modifiche della metodologia e delle ipotesi che saranno utilizzate nel processo di riesame a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].

ê713/2009 (adattato)

7. L’Agenzia controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione.

8. L’Agenzia controlla l’attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incongruenze tra il piano e la sua attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità ai piani di sviluppo della rete a livello comunitario.

4.9..L’Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all’articolo 3112 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 67

Compiti Ö dell’Agenzia Õ in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1.L’Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste [dalla direttiva rifusa sull’energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], dalla direttiva 2009/73/CE, [dal regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dal regolamento (CE) n. 715/2009.

2.L’Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea ð o di propria iniziativa ï , formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi.

3.L’Agenzia fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare. Promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e comunitario Ö dell’Unione Õ ð per assicurare l’interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali nei settori non ancora armonizzati a livello dell’Unione ï e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l’Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

4.L’Agenzia può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui [alla direttiva rifusa sull’energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], alla direttiva 2009/73/CE, [al regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) n. 715/2009 o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.

5.Se un’autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l’Agenzia informa la Commissione e lo Stato membro in questione.

6.Quando un’autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti di cui [alla direttiva rifusa sull’energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], alla direttiva 2009/73/CE, [al regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) n. 715/2009, può chiedere un parere all’Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l’Agenzia esprime il proprio parere entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

7.L’Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell’energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri Ö (“infrastrutture transfrontaliere”) Õ, e di sicurezza operativa delle stesse (infrastrutture transfrontaliere), a norma del paragrafo 8 dell’articolo 8.

Articolo 8

Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse

8.1. Per Ö quanto riguarda Õ le ð questioni regolamentari di ï infrastrutture ð rilevanza ï transfrontalierea l’Agenzia decide in merito alle questioni di regolamentazione che sono di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, comprese, se del caso, le condizioni ð di accesso e di sicurezza operativa, o metodologie rilevanti ï ð per gli scambi transfrontalieri o ï di accesso e di, la sicurezza operativa, ð o altre questioni regolamentari aventi rilevanza transfrontaliera ï , soltanto:

a) se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l’ultima delle suddette autorità; oppure

b) su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.

Per mettere a punto la decisione l’Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

2.    Le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere includono:

la procedura di assegnazione della capacità;

i tempi di assegnazione;

la condivisione delle entrate derivanti dalla congestione; e

l’imposizione di corrispettivi agli utenti dell’infrastruttura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE.

9.3.Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 8 1, l’Agenzia:

(a)emana una decisione entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; e

(b)può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell’infrastruttura in questione.

4. La Commissione può adottare orientamenti sulle situazioni in cui l’Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento.

10.5. Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 8 1 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell’articolo 59 17 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

ò nuovo

Articolo 7

Coordinamento dei compiti regionali all’interno dell’Agenzia

1.Per le decisioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, ultima frase, del presente regolamento riguardanti le condizioni o le metodologie comuni da elaborare a livello regionale a titolo dei codici di rete e degli orientamenti in conformità del capo VII del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] che riguardano regolarmente un numero limitato di Stati membri e richiedono una decisione congiunta a livello regionale, l’Agenzia può essere assistita dal comitato dei regolatori in composizione ridotta, ossia composto solo dalle autorità di regolamentazione della regione interessata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.Il direttore valuta il potenziale impatto della proposta congiunta sul mercato interno e formula un parere, se la proposta ha rilevanza prettamente regionale o può ripercuotersi in modo tangibile sul mercato interno, in particolare nei casi in cui la questione in esame ha una rilevanza significativa anche al di fuori della regione interessata.

3.Il comitato dei regolatori istituisce, se del caso e in particolare tenendo conto del parere del direttore, un sottogruppo regionale composto dai membri interessati del comitato dei regolatori e incaricato di esaminare la proposta e formulare una raccomandazione al comitato dei regolatori relativa all’approvazione, comprese eventuali modifiche.

4.Il comitato dei regolatori formula il proprio parere sulla proposta tenendo debitamente conto della raccomandazione del sottogruppo regionale.

5.Le autorità di regolamentazione della regione designano congiuntamente un’autorità nazionale di regolamentazione cui affidare il coordinamento dei sottogruppi regionali dei regolatori nazionali. La funzione di autorità nazionale di coordinamento è svolta a rotazione e ha una durata di due anni. L’autorità nazionale di coordinamento funge da punto di contatto per tutte le parti interessate, ivi compresa l’Agenzia. Può richiedere a tutte le parti interessate, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra autorità nazionale di regolamentazione della regione, informazioni rilevanti per l’esecuzione delle funzioni di regolamentazione a livello regionale e fornisce all’Agenzia le informazioni riguardanti le attività regionali delle autorità nazionali di regolamentazione della regione. Le autorità di regolamentazione che fanno parte dei sottogruppi regionali del comitato dei regolatori mettono a disposizione risorse sufficienti a consentire ai gruppi di assolvere le loro funzioni.

Articolo 8

Compiti dell’Agenzia in relazione ai centri operativi regionali

1.L’Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione ed ENTSO dell’energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri operativi regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all’[articolo 43, paragrafo 4, del regolamento rifuso proposto da COM(2016) 861/2].

2.Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l’Agenzia in particolare:

(a)decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];

(b)se del caso, richiede informazioni ai centri operativi regionali in conformità dell’articolo 43 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];

(c)esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;

(d)esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri operativi regionali.

Articolo 9

Compiti dell’Agenzia in relazione ai gestori del mercato elettrico designati

Per assicurare che i gestori del mercato elettrico designati svolgano le loro funzioni a norma del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 47 , l’Agenzia:

(a)monitora i progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto all’espletamento delle funzioni di cui al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione;

(b)rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione;

(c)se del caso, richiede informazioni ai gestori del mercato elettrico designati.

Articolo 10

Compiti dell’Agenzia in relazione all’adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi 

1.L’Agenzia approva e modifica, ove necessario:

(a)le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell’articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];

(b)le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell’articolo 21, paragrafo 10 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].

2.L’Agenzia approva e modifica, ove necessario, le metodologie:

(a)per individuare gli scenari di crisi dell’energia elettrica a livello regionale di cui all’articolo 5 del [regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016 862];

(b)per elaborare le valutazioni dell’adeguatezza a breve termine di cui all’articolo 8 del [regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016 862].

ê713/2009 (adattato)

Articolo 119

Altri compiti Ö Compiti dell’Agenzia in relazione alle decisioni di deroga e certificazione Õ 

1. L’Agenzia può decidere sulle deroghe, come prevede l’articolo 5917, paragrafo 5, del regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2]. L’Agenzia può inoltre decidere sulle deroghe come prevede l’articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l’infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

2. L’Agenzia presenta un parere, su richiesta della Commissione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 12

Ö Compiti dell’Agenzia in relazione alle infrastrutture Õ 

ð Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche europee, l’Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione ed ENTSO dell’energia elettrica: ï

(a)7. L’Agenzia controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione. ;

(b)8. L’Agenzia controlla l’attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello comunitario  unionale . Se individua incongruenze tra il piano Ö i suddetti piani Õ e la sua Ö la loro Õ attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità ai piani di sviluppo della rete a livello comunitario  unionale .;

ò nuovo

(c)ottempera agli obblighi di cui agli articoli 5 e da 11 a 13 del regolamento (UE) n. 347/2013.

Articolo 13

Compiti dell’Agenzia in relazione all’integrità e alla trasparenza dei mercati all’ingrosso

Per monitorare efficacemente l’integrità e la trasparenza dei mercati all’ingrosso, l’Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali:

(a)monitora i mercati all’ingrosso, raccoglie dati e registra gli operatori di mercato in conformità degli articolo da 7 a 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011 48 ;

(b)rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

(c)svolge indagini in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 14 9

Ö Attribuzione di nuovi compiti all’Agenzia Õ

All’Agenzia possono, in condizioni chiaramente definite dalla Commissione negli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 57 18 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all’obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari ð nel rispetto dei limiti previsti per il trasferimento dei poteri esecutivi alle agenzie dell’Unione ï che non prevedono poteri decisionali.

Articolo 1510

Consultazione e trasparenza

1.Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell’articolo 556 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui Ö all’articolo 56 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o Õ all’articolo 7 Ö del regolamento (CE) n. 715/2009 Õ dei suddetti regolamenti,, l’Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

2.L’Agenzia provvede a che il pubblico e le parti interessate ove opportuno dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro in ottemperanza dell’articolo 556 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui Ö al paragrafo 1 Õ all’articolo 7 dei suddetti regolamenti.

3.Prima di adottare orientamenti quadro a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o proporre Ö modifiche dei Õ codici di rete di cui Ö al paragrafo 1 Õ all’articolo 7 dei suddetti regolamenti, l’Agenzia indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione. Qualora non abbia dato un seguito a talune osservazioni, deve fornirne i motivi.

4.L’Agenzia pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

Articolo 1611

Monitoraggio e rendicontazione Ö comunicazione Õ nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale

1.L’Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede precede al monitoraggio dei mercati interni ð all’ingrosso e al dettaglio ï dell’energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, ð della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla [direttiva rifusa sull’energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] e dalla direttiva 2009/73/CE, ï dell’accesso alla rete alle reti, compreso l’accesso all’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ð dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse di cui all’articolo 19 del [regolamento rifuso sull’energia elettrica], tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all’articolo 16 del [regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016 862] ï e della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla [direttiva rifusa sull’energia elettrica] e dalla direttiva 2009/73/CE.

2.L’Agenzia rende pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell’elettricità e del gas naturale.

3.Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l’Agenzia può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure da adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

CAPO III II

ORGANIZZAZIONE Ö DELL’AGENZIA Õ 

Articolo 172

Natura giuridica

1.L’Agenzia è un organismo della Comunità Ö dell’Unione Õ dotato di personalità giuridica.

2.L’Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore.

ò nuovo

4.L’Agenzia ha sede a Lubiana (Slovenia).

L’Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono e conformemente all’articolo 25, lettera j).

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 183
Composizione Ö Struttura amministrativa e di gestione Õ 

L’agenzia è composta da:

(a)un consiglio d’amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 13 20;

(b)un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all’articolo 23 15;

(c)un direttore, che svolge i compiti di cui all’articolo 25 17; e

(d)una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all’articolo 29 19.

Articolo 1912

Ö Composizione del Õ cConsiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere anche deputato al Parlamento europeo.

2.La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.

3.2. Il consiglio di amministrazione elegge ð , a maggioranza dei due terzi, ï fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

4.3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall’Agenzia.

5.4. Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza ð semplice ï di due terzi dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.

6.5. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:

(a)le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e

(b)le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

7.6. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere membro del comitato dei regolatori.

8.7. I membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente ed obiettivo nell’interesse pubblico. , senza sollecitare né accettare alcuna istruzione politica. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione scritta d’interessi con la quale indica l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 2013

Compiti Ö Funzioni Õ del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione:,

(a)dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto il suo parere favorevole conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, lettera b)15, paragrafo 2,, nomina il direttore conformemente all’articolo 2416, paragrafo 2, ð e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica; ï

(b)2. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell’articolo 2214, paragrafo 1.;

(c)3. Il consiglio di amministrazione nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell’articolo 26, paragrafo 2;18, paragrafi 1 e 2.

(d)4. Il consiglio di amministrazione assicura che l’Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.;

(e)5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta ð il progetto di documento di programmazione di cui all’articolo 21 prima di trasmetterlo alla Commissione per parere e ï, previo parere della Commissione e dietro approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera c)15, paragrafo 3, ð adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri ï il programma di lavoro ð documento di programmazione ï dell’Agenzia per l’anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.;

6. Il consiglio di amministrazione adotta e, se necessario, rivede un programma pluriennale. La revisione è basata su una relazione di valutazione effettuata da un esperto esterno indipendente su richiesta del consiglio di amministrazione. Tali documenti sono resi pubblici.

(f)7. Il consiglio di amministrazione ð adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell’Agenzia ed ï esercita le sue ð altre ï competenze ð funzioni ï di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35 21 a 24.;

(g)8. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all’accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti Ö dell’Unione Õ della Comunità o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 3524, paragrafo 5, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo.;

(h)9. Il consiglio di amministrazione, di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l’autorità disciplinare sul direttore. ð Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (“poteri dell’autorità che ha il potere di nomina”); ï

(i)10. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari ð e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, ï ai sensi dell’articolo 3928, paragrafo 2.;

(j)11. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell’Agenzia, conformemente all’articolo 4130.;

(k)12. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all’articolo 25, paragrafo 8, e trasmette tale relazione, entro il 15 giugno ð 1° luglio ï di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione Ö e Õ, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione annuale sulle attività dell’Agenzia comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell’Agenzia nel corso dell’anno in questione.;

(l)13. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il suo regolamento interno.;

ò nuovo

(m)adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia conformemente all’articolo 36;

(n)adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

(o)adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi;

(p)adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 41;

(q)nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;

(r)assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(s)autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all’articolo 43;

2.Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

ò nuovo

Articolo 21

Programmazione annuale e pluriennale

1.Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e annuale, in base a un progetto presentato dal direttore, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2.Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale e pluriennale include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all’articolo 43, e le azioni connesse a tale strategia.

3.Quando all’Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura stabilita per il programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4.Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata all’occorrenza, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’articolo 45.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2214

Ö Composizione del Õ comitato dei regolatori

1.Il comitato dei regolatori è composto da:

(a)rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, della [direttiva rifusa sull’energia elettrica] e all’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall’attuale personale dirigente di tali autorità ð, entrambi nominati dall’autorità nazionale di regolamentazione ï ;

(b)un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell’autorità nazionale di regolamentazione per Stato membro.

Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della nomina del supplente proveniente dall’attuale personale dell’autorità nazionale di regolamentazione.

2.Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

Articolo 23

Ö Funzioni del comitato dei regolatori Õ

1.3. Il comitato dei regolatori ð e i sottocomitati di cui all’articolo 7ï deliberano a maggioranza dei due terzi ð semplice ï dei suoi loro membri presenti. ð Ciascun membro dispone di un voto, eccetto per il parere di cui al paragrafo 5, lettera b), che è espresso a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. ï 

2.4. Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l’esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

3.5. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.

4.6. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall’Agenzia.

Articolo 15

Compiti del comitato dei regolatori

5.1. Il comitato dei regolatori:

(a)presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli articoli da 4 a 14, 6, 7, 8 e 9 la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest’ultimo ð , fatte salve le decisioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1227/2001 49 ;ï

(b)2. Il comitato dei regolatori presenta un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell’articolo 2013, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo2416, paragrafo 2;. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. 

(c)3. Il comitato dei regolatori, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera e)13, paragrafo 5, e dell’articolo 25, lettera f)17, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto preliminare di bilancio in ottemperanza dell’articolo 33, paragrafo 323, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno entrante e lo presenta entro il 1 settembre di ogni anno per adozione al consiglio di amministrazione;.

(d)4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera k),13, paragrafo 12, e l’articolo 25, lettera g)17, paragrafo 8.

6.5. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il suo vice, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

Articolo 2416

Il direttore

1.L’Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all’articolo 23, paragrafo 5, lettera a) 15, paragrafo 1, seconda frase e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione ð dalle istituzioni dell’Unione ï o da alcun soggetto pubblico o privato. ð Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d’amministrazione. Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore ï .

2.Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell’energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito ð a una procedura di selezione aperta e trasparente ï ad un invito pubblico a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. ð Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. ï

3.Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

(a)la prestazione del direttore;

(b)gli obblighi e le necessità dell’Agenzia Ö negli anni successivi Õ per il periodo futuro.

La valutazione degli elementi di cui alla lettera b) è effettuata con l’assistenza di un esperto esterno indipendente.

4.Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell’Agenzia, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre ð cinque ï anni. ð Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga. ï

5.Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.

6.Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

7.Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti ð due terzi ï dei suoi membri.

8.Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull’esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

Articolo 2517

Compiti del direttore

Ö Il direttore: Õ 

(a)1. Il direttore rappresenta Ö è il rappresentante legale del Õ l’Agenzia e ha il compito di provvedere alla sua gestione Ö corrente Õ;. 

(b)2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest’ultimo. ð Compete al direttore l’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione; ï

(c)3. Il direttore ð redige ï adotta e pubblica i pareri, le raccomandazioni e le decisioni. Ö I pareri, le raccomandazioni e le decisioni Õ di cui agli articoli da 3 a 11 e 14 5, 6, 7, 8 e 9, ð sono adottati soltanto se ï , che hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.;

(d)4. Il direttore è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione. ;

(e)5. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento. ;

(f)6. Il direttore prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e ð , previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, ï lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso ð 31 gennaio ï Ö ogni Õ anno. ð Compete al direttore attuare il documento di programmazione e riferirne l’attuazione al consiglio di amministrazione; ï

(g)7. Il direttore redige un progetto preliminare di bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 3323, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’articolo Ö degli articoli Õ 34 e 3524.;

(h)8. Ogni anno il direttore Ö ogni anno Õ prepara ð e presenta al consiglio di amministrazione ï un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell’Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.;

(i)9. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri di cui all’articolo 3928, paragrafo 3.;

ò nuovo

(j)prepara un piano di azione sulla scorta delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;

(k)decide in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell’Agenzia, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. La decisione di istituire un ufficio locale richiede l’accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Agenzia.

ê713/2009 (adattato)

Articolo 2618

Ö Istituzione e composizione della Õ commissione dei ricorsi

ò nuovo

1.L’Agenzia istituisce una commissione dei ricorsi.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

2. 1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie Ö dell’Unione Õ con un’esperienza pertinente nel settore dell’energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con una maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

2. I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.6. Ö La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Õ ð Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione dei ricorsi e la procedura che si applica ai ricorsi presentati dinanzi alla commissione in conformità del presente articolo. La commissione dei ricorsi trasmette alla Commissione il progetto di regolamento interno. La Commissione formula un parere sul progetto di regolamento interno entro tre mesi dalla data di ricevimento. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il regolamento interno entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione. Ogni modifica sostanziale del regolamento interno apportata successivamente è notificata alla Commissione. La Commissione formula un parere sulle modifiche.

Il bilancio dell’Agenzia ha una linea distinta per il finanziamento delle attività di segreteria per la commissione dei ricorsi. ï

4.Ö Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate a maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario Õ .

Articolo 27

Ö Membri della commissione dei ricorsi Õ

1.3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile ð una volta ï.

2.I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all’Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione, o nel suo comitato dei regolatori ð né nei gruppi di lavoroï Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

Articolo 28

Ö Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi Õ

1.4. I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.

2.5. Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene di Ö che un altro membro Õ non poter Ö possa Õ partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 Ö oppure Õ ovvero per sospetta parzialità. Tale ricusazione non è ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

3.6. La commissione dei di ricorsi ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 24, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest’ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

4.7. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell’interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione scritta d’interessi con la quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2919

Ricorsi Ö Decisioni impugnabili Õ 

1.Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli da 4 a 14 7, 8 e/o 9 ð del presente regolamento e all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all’articolo 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ï, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

2.Il ricorso, insieme alla Ö ivi compresa la Õ memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all’Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della Ö dalla Õ notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l’Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due ð quattro ï mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4.Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi di ricorso ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.La commissione dei ricorsi, in ottemperanza del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia o deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6.7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall’Agenzia.

Articolo 20

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall’Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 230 del trattato.

2. Qualora l’Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell’articolo 232 del trattato.

3. L’Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia..

ò nuovo

Articolo 30
Gruppi di lavoro

1.Se giustificato e in particolare per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell’attività di regolamentazione, il consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro.

2.I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione, secondo necessità. L’Agenzia non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell’Agenzia degli esperti appartenenti al personale delle autorità nazionali di regolamentazione.

3.Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro.

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CAPOIV III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE Ö FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO Õ 

Articolo 3121

 Ö Struttura del Õ Bbilancio dell’Agenzia

1.Ö Fatte salve altre risorse Õ  Lle entrate dell’Agenzia sono costituite in particolare da:

(a)una sovvenzione Ö un contributo Õ Ö dell’Unione Õ della Comunità, iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);

(b)le tasse pagate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 3222 ;

(c)i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera g)13, paragrafo 8; e

(d)lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera g)13, paragrafo 8.

2.Le spese dell’Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.Le entrate e le spese dell’Agenzia devono risultare in pareggio.

4.Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l’anno civile, tutte le entrate e le spese dell’Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

ê 713/2009

Articolo 3222

Tasse

ê 347/2013 considerando 20 (adattato)

1.Le tasse sono dovute all’Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione Ö deroga Õ ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, e per le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall’Agenzia a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee 50 .

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

2.Le tasse di cui al paragrafo 1 sono fissate dalla Commissione.

Articolo 3323

Formazione del bilancio

1.Entro il 15 febbraio di oOgni anno, il direttore elabora un Ö progetto di stato di previsione Õ progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l’esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio.

2.Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base Ö del progetto di stato di previsione Õ di un progetto preliminare di bilancio elaborato dal direttore, redige lo Ö adotta un progetto di Õ stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

3.Questo Ö Il progetto di Õ stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il Ö 31 gennaio di ogni anno Õ 31 marzo. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione Ö dei regolatori Õ che può emettere un parere motivato in merito.

4.Lo stato di previsione di cui al paragrafo 21 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (l’autorità di bilancio), con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

5.Sulla base del dello Ö progetto di Õ stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea conformemente all’articolo Ö 313 e seguenti Õ 272 del trattato.

6.Ö Il Consiglio nella veste di Õ L’ autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

7.Il consiglio di amministrazione Ö adotta Õ elabora il bilancio dell’Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

8.Ö Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell’organico, segue la medesima procedura. Õ

9.8. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un’incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell’Agenzia, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di immobili. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all’Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l’Agenzia può procedere con il progetto previsto.

Articolo 3424

Esecuzione e controllo del bilancio

1.Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Agenzia.

2.Entro il 1° marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all’articolo 128 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 51  regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 52 (il regolamento finanziario).

Articolo 35

Ö Rendicontazione e discarico Õ

1.1. Ö Il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori dell’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo dell’esercizio successivo (anno N + 1). Õ 

2.2. Ö L’Agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio N entro il 31 marzo dell’esercizio N + 1. Õ

3.Entro il 31 marzo Ö dell’esercizio N+1 Õ successivo al completamento dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia , accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia Ö per l’esercizio N Õ, secondo le disposizioni dell’articolo 129 Ö 148 Õ del regolamento finanziario, il Ö contabile Õ direttore stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità Ö per l’esercizio in causa. Il direttore Õ e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.

5.Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia Ö per l’esercizio N Õ .

6.Entro il 1° luglio Ö dell’esercizio N+1 Õ successivo al completamento dell’esercizio, il direttore Ö contabile dell’Agenzia Õ trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.I conti definitivi sono pubblicati Ö nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’esercizio N + 1 Õ.

8.Entro il Ö 30 settembre dell’esercizio N+1 Õ 15 ottobre. il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio Ö N Õ finanziario in questione Ö in conformità dell’articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione Õ.

10.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’Ö esercizio Õ anno N + 2, al direttore sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.

Articolo 3625

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia è Ö adottata Õ redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 26

Misure antifrode

1.Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all’Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) 53 .

2.L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 54 e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Agenzia.

3.Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

ò nuovo

Articolo 37

Lotta antifrode

1.Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2013, l’Agenzia, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.

2.La Corte dei conti europea ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Agenzia.

3.L’OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito di una sovvenzione o un contratto finanziato dall’Agenzia conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

4.Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI Ö E FINALI Õ

Articolo 3827

Privilegi e immunità ð e accordo sulla sede ï

1.All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

ò nuovo

2.Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest’ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai relativi familiari, sono fissate in un accordo concluso fra l’Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. La conclusione dell’accordo è subordinata all’approvazione del consiglio di amministrazione. 

ê713/2009 (adattato)

Articolo 3928

Personale

1.Al personale dell’Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari Ö dell’Unione europea (“lo statuto dei funzionari”) Õ, il regime Ö applicabile agli altri agenti dell’Unione (“il regime”) Õ e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni Ö dell’Unione Õ delle Comunità europee ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.

2.Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.L’Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.

4.Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l’assunzione presso l’Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 4029

Responsabilità dell’Agenzia

ò nuovo

1.La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

Per qualsiasi clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall’Agenzia è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea.

ê713/2009 (adattato)

2.1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

3.La Corte di giustizia Ö dell’Unione europea Õ è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni Ö di cui al paragrafo 2. Õ .

4.2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Agenzia.

Articolo 4130

Accesso ai documenti Ö Trasparenza e comunicazione Õ 

1.Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 55 si applica ai documenti detenuti dall’Agenzia.

2.Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 3 marzo 2010.

3.Le decisioni prese dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli Ö 228 Õ 195 e Ö 263 Õ 230 del trattato.

ò nuovo

4.Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 56 . Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

5.L’Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L’assegnazione delle risorse alle attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui agli articoli da 3 a 14. Le attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 42

Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.L’Agenzia adotta proprie norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 57 e (UE, Euratom) 2015/444 58 della Commissione.

2.L’Agenzia può inoltre decidere di applicare, mutatis mutandis, le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1. Tra le norme di sicurezza dell’Agenzia figurano anche disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione delle informazioni classificate dell’Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate,

ê713/2009 (adattato)

Articolo 4331

Partecipazione di paesi terzi Ö Accordi di cooperazione Õ 

1.L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con Ö l’Unione Õ la Comunità, in virtù dei quali Ö e che Õ hanno adottato e applicano il diritto Ö unionale Õ comunitario nel settore dell’energia e, se pertinente, nei settori dell’ambiente e della concorrenza.

2.Nell’ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

ò nuovo

3.Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali che rientrano tra le competenze dell’Agenzia. La Commissione garantisce che l’Agenzia operi nell’ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente stipulando un accordo adeguato con il direttore dell’Agenzia.

Articolo 32

Comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

Articolo 4433

Disposizioni in materia linguistica

1.Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio , del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, 59 si applicano all’Agenzia.

2.Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell’Agenzia.

3.I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4534

Valutazione

1.ð Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, ï Lla Commissione, con l’assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione ð per fare il punto dei risultati dell’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche ï delle attività dell’Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall’Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione si basa su un’ampia consultazione, a norma dell’articolo 10.

ò nuovo

2.Se ritiene che l’esistenza dell’Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento. 

ê713/2009 (adattato)

ð nuovo

3.2. La Commissione trasmette Ö le risultanze del Õ la valutazione di cui al paragrafo 1 Ö , insieme alle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e Õ al comitato dei regolatori dell’Agenzia. ð Le risultanze della valutazione sono pubblicate ï Il comitato dei regolatori presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro; la Commissione a sua volta può trasmettere dette raccomandazioni, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.La prima valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall’assunzione dell’incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente Ö al Parlamento europeo e al Consiglio Õ una valutazione almeno ogni quattro ð cinque ï anni.

ò nuovo

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 713/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

ê713/2009 (adattato)

Articolo 4735

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Gli articoli da 5 a 11 si applicano a decorrere dal 3 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                        Per il Consiglio

Il presidente                        Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 60  

Ambito della politica: ENERGIA

Attività: 32.02 Energie convenzionali e rinnovabili

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/unazione preparatoria 61  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il piano strategico della Commissione europea per il periodo 2016-2020 definisce gli obiettivi programmatici pluriennali della Commissione fino alla fine del decennio. Nel quadro del piano strategico la presente proposta verte sull’“obiettivo generale A: Un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti”.

Riformando il quadro istituzionale su cui poggia il funzionamento dei mercati europei dell’energia si dotano i mercati, che devono fornire a tutti energia sostenibile e competitiva, di meccanismi di governance adeguati.

Un mercato sempre più interconnesso per funzionare correttamente ha bisogno di sedi decisionali adeguate che fungano da punto d’incontro per i regolatori nazionali. L’integrazione del mercato europeo dell’energia va di pari passo con il ruolo svolto dall’ACER in tal senso e con l’assegnazione delle risorse necessarie all’esecuzione dei compiti attribuitile.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Attività ABM/ABB interessate

L’iniziativa rientra nella linea di bilancio 32 02 10: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Obiettivo specifico [indicare il numero]

La presente iniziativa mira ad attribuire all’Agenzia altri compiti in aggiunta a quelli che già svolge, per conseguire una serie di obiettivi complementari la cui importanza per i mercati europei dell’energia e i conseguenti benefici sociali non può essere sottovalutata.

La presente revisione dell’attività dell’Agenzia è quindi tutt’altro che marginale, data la nuova natura e l’ampia portata dei compiti che sarà chiamata a svolgere. Tra questi, in particolare, nuovi compiti relativi alla valutazione della sicurezza del sistema a fini di vaglio dei meccanismi di remunerazione della capacità, così come la creazione e il monitoraggio dei centri operativi regionali. Si tratta di un mutamento dell’attività consueta dell’Agenzia che giustifica la richiesta dei posti supplementari enumerati nella presente scheda.

I nuovi obiettivi che incidono sulle risorse finanziarie stanziate per l’Agenzia sono illustrati per esteso in appresso, con indicazione del regolamento da cui scaturiscono i compiti (regolamento sull’elettricità o regolamento sulla preparazione ai rischi) e specificando se la proposta di regolamento ACER li riprende o li attribuisce essa stessa.

1) Approvare e modificare le metodologie connesse alla nuova valutazione europea dell’adeguatezza della generazione, nonché valutare le proposte di introduzione di nuovi meccanismi nazionali a tale riguardo. Questi compiti sono basilari per l’approccio rafforzato ai meccanismi di regolazione della capacità a livello europeo; sono assegnati dal regolamento sull’energia elettrica e ripresi nell’articolo 9 del regolamento ACER. Si stima che per il loro completo espletamento siano necessari in totale 7 ETP (equivalenti tempo pieno).

2) Vigilare sulle prestazioni dei mercati, in particolare sugli “ostacoli alla flessibilità” frapposti dagli Stati membri, tra cui gli interventi sui prezzi. Tra i compiti dell’ACER vi è anche la messa a punto di una metodologia che, sulla base di indicatori, determini le prestazioni dei mercati rispetto alla sicurezza dell’approvvigionamento. La vigilanza dei mercati e la messa a punto della metodologia sono compiti fondamentali per l’integrazione dei mercati e la competitività nei suddetti settori; sono sanciti dal regolamento sull’energia elettrica e dall’articolo 11 del regolamento ACER e richiedono 0,5 ETP.

3) Decidere la configurazione dei nuovi centri operativi regionali, monitorandone e analizzandone con regolarità le prestazioni, anche formulando periodicamente pareri e raccomandazioni, in funzione delle necessità. L’istituzione dei centri operativi regionali è uno dei capisaldi della regionalizzazione; questo compito è sancito dall’articolo 6 del regolamento ACER e il fabbisogno di personale per svolgerlo è stimato a 1,5 ETP.

4) Assicurare l’interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali al di fuori delle aree non armonizzate a livello dell’UE e non contemplate al punto 3, anche sostenendo e coordinando le autorità nazionali di regolamentazione che cooperano a livello regionale. Queste attività richiedono 1 ETP e sono necessarie per ottenere i massimi benefici dalla regionalizzazione, di cui all’articolo 7 del regolamento ACER.

5) Migliorare l’efficienza del mercato all’ingrosso, anche mediante le seguenti attività: approvazione e modifica delle metodologie rilevanti per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e altre questioni regolamentari di rilevanza transfrontaliera; introduzione e attuazione di norme per l’uso delle rendite di congestione a fini di investimento nelle reti; introduzione di norme per la riassegnazione delle suddette rendite e le eventuali controversie tra attori; monitoraggio del mercato infragiornaliero per eliminare le distorsioni e creare una negoziazione più liquida. Nel complesso si prevede un fabbisogno di 3 ETP per i nuovi compiti, di cui agli articoli 9 e 17 del regolamento sull’energia elettrica e all’articolo 7 del regolamento ACER.

6) Dirimere le controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la commissione dei ricorsi dai poteri rafforzati, considerato l’aumento del numero dei casi sottoposti alla commissione in seguito all’ampliamento della portata delle decisioni dell’ACER e a fronte di un quadro regionale rafforzato. Questi compiti richiedono 1 ETP e sono sanciti dall’articolo 19 del regolamento ACER.

7) Istituire a livello di Unione europea un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione (EU DSO) e assicurarne il funzionamento e la cooperazione con i TSO. Al pari dei centri operativi regionali, la creazione di un ente unionale dei DSO è determinante per affrontare i problemi derivanti da un sistema energetico più distribuito. Questo compito richiede 2 ETP ed è sancito dall’articolo 50 del regolamento sull’energia elettrica.

8) Approvare e modificare le metodologie per identificare gli scenari di crisi dell’energia elettrica a livello regionale, con analisi e modifiche regolari della metodologia. Tali compiti sono di fondamentale importanza per l’attuazione della strategia di preparazione ai rischi definita nel relativo regolamento e richiedono 2 ETP.

L’elenco dei compiti summenzionati riprende le stime più generiche dei nuovi compiti e del relativo fabbisogno di personale contenute nella valutazione d’impatto, nella fattispecie nella sezione 3.4 dell’allegato sulla riforma del quadro istituzionale.

La stima iniziale prevedeva un numero minimo di circa 18 persone extra per l’opzione proposta, il che coincide con i 18 ETP qui indicati. La valutazione della presente scheda dovrebbe tuttavia essere considerata più precisa della valutazione d’impatto, sia per il livello di dettaglio con cui sono descritti i compiti, sia per l’accuratezza delle stime, che sono state calcolate sulla base concreta degli atti legislativi proposti, ancora da redigere al momento della valutazione d’impatto.

Si osservi che, come ampiamente illustrato nella relazione che correda gli atti legislativi summenzionati, i compiti supplementari svolti dall’ACER sono conformi al principio di sussidiarietà, anche in considerazione del fatto che libereranno risorse nazionali preposte a compiti simili.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Nel complesso la proposta migliorerà il funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso e al dettaglio.

Di conseguenza, il contributo netto dell’ACER grazie ai nuovi compiti, se eseguiti come previsto, si manifesterà in un vastissimo numero di effetti generati dalla maggiore efficienza dei mercati e dall’aumento generalizzato del benessere economico e sociale. La valutazione d’impatto che correda la serie di proposte presentate a titolo dell’iniziativa sull’assetto del mercato stima che la creazione dei centri operativi regionali e l’ottimizzazione delle funzioni di rete portate a livello regionale potrebbero far risparmiare 1 miliardo di euro in più ogni anno, e la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità determinerebbe un risparmio di 2 miliardi di euro entro il 2030.

Grazie alla supervisione svolta mediante la valutazione europea dell’adeguatezza, i meccanismi di regolazione della capacità saranno coordinati in modo più efficiente a livello regionale, il che garantirà la sicurezza dell’approvvigionamento e la conseguente riduzione dei costi per i consumatori di energia elettrica. Al momento questi meccanismi sono finanziati per lo più da oneri e imposte nazionali e ai consumatori sono addossati inutilmente costi ingenti derivanti da misure scoordinate volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Le metodologie per la negoziazione dell’energia elettrica e la gestione della rete che l’ACER sarà tenuta a elaborare innalzeranno inoltre il tasso di accoppiamento dei mercati (“market coupling”), migliorando l’uso della capacità alle frontiere e riducendo le congestioni e le distorsioni dei prezzi.

Tra i beneficiari dell’iniziativa vi sono i partecipanti al mercato di tutta la filiera, nonché gli operatori del mercato e i consumatori. L’adozione di metodologie più efficaci darà altresì impulso alla concorrenza nei mercati all’ingrosso e al dettaglio.

Le attività di monitoraggio del mercato e lo stimolo alla cooperazione sulle questioni normative di fatto faranno sì che i prezzi rispecchino più fedelmente le soggiacenti realtà del mercato, in particolare che il calo dei prezzi all’ingrosso trovi effettivo riscontro nei prezzi al dettaglio.

Grazie alla creazione di organismi di gestione di livello regionale sarà inoltre meno necessario ricorrere a dispositivi di garanzia nazionali il cui costo è a carico dell’intero sistema, in ultima istanza dei consumatori.

Una maggiore cooperazione a livello normativo si tradurrà inoltre in una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento in tutta l’Unione, a chiaro beneficio dei gestori del sistema e del sistema nel suo insieme.

L’elaborazione di metodologie volte a rendere più flessibile il mercato apporterà congrui benefici anche agli operatori del mercato che offrono servizi di flessibilità e ai fornitori di nuove tecnologie che rispondono alle esigenze di una rete più flessibile.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Le prestazioni dell’Agenzia sono già esaminate periodicamente da organismi esterni su incarico della Commissione, procedura che garantisce la neutralità della valutazione.

Inoltre, il programma di lavoro annuale dell’Agenzia, che è oggetto di controllo e parere della Commissione europea, prevede i seguenti indicatori chiave di prestazione che misurano le prestazioni dell’ACER rispetto agli obiettivi prestabiliti:

l’elaborazione tempestiva delle metodologie concordate, secondo quanto prescritto dal regolamento proposto, un’effettiva cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, e il rapido trattamento dei ricorsi presentati all’apposita commissione. Tra gli altri indicatori di prestazione dell’Agenzia figura quello relativo alla trasparenza del mercato, secondo il quale l’Agenzia deve analizzare un numero determinato di dati di mercato per ogni ciclo di valutazione.

A fronte dell’obiettivo ultimo dell’integrazione dei mercati dell’energia e del ruolo svolto dall’ACER come punto d’incontro tra autorità nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione e gestori dei sistemi di distribuzione, l’efficacia dell’azione dell’ACER può essere vista in termini di miglioramento delle prestazioni dei mercati.

Le prestazioni dei mercati sono oggetto di una dettagliata relazione annuale sul monitoraggio dei mercati stilata dall’Agenzia, che esamina le percentuali di uso delle interconnessioni, i risultati dell’accoppiamento dei mercati, i ricarichi e una serie di altri indicatori del mercato direttamente connessi alle metodologie e alle attività dell’Agenzia.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Consentire all’ACER di intraprendere le nuove attività stabilite nel regolamento, accompagnando l’evoluzione dei mercati dell’energia; contribuire a un’Unione dell’energia competitiva, sostenibile e sicura.

1.5.2.Valore aggiunto dellintervento dellUnione europea

La necessità di un’azione dell’Unione poggia sull’evidenza che le azioni isolate degli Stati membri possono portare a misure non ottimali, duplicazioni inutili, inefficienze del mercato e politiche protezionistiche. La creazione di un mercato interno dell’energia che offra energia competitiva e sostenibile per tutti non potrebbe essere realizzata senza regole chiare e condivise sugli scambi di energia, sulla gestione della rete e su un determinato livello di standardizzazione dei prodotti. L’ACER funge da punto d’incontro per i regolatori nazionali, che trovano qui la sede in cui concordare principi e metodologie condivisi.

La crescente interconnessione dei mercati dell’energia elettrica nell’Unione genera sia opportunità che sfide. In assenza di misure coordinate su questioni che hanno conseguenze dirette sui mercati transfrontalieri dell’energia elettrica, la creazione di un mercato interno dell’energia rimarrà un’utopia. Gli interventi decisi a livello nazionale nel settore dell’energia elettrica hanno un impatto diretto sugli Stati membri confinanti a causa dell’interdipendenza energetica e delle interconnessioni delle reti. È sempre più difficile garantire la stabilità e la gestione efficiente della rete esclusivamente a livello nazionale, poiché l’aumento degli scambi transfrontalieri, il ricorso alla produzione decentrata e una maggiore partecipazione dei consumatori aumentano la possibilità di effetti di ricaduta. Nessuno Stato può agire efficacemente da solo e le esternalità esercitate dalle azioni unilaterali sono diventate più spiccate nel corso del tempo.

Gli Stati membri collaborano già in una certa misura su base volontaria per affrontare alcune delle sfide summenzionate, ma lo fanno tramite iniziative regionali, come il Forum pentalaterale dell’energia, che hanno funzioni di coordinamento programmatico e non consentono di prendere decisioni vincolanti sugli aspetti cruciali per superare l’attuale gestione disorganica del sistema, sulla sorveglianza e sugli interventi pubblici nei mercati dell’energia elettrica.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il 22 gennaio 2014 la Commissione ha pubblicato una valutazione delle attività dell’Agenzia [C(2014) 242 final], in cui si constata che l’ACER si è guadagnata, fin dalla sua istituzione, credibilità e rispettabilità assumendo un ruolo di spicco nella regolazione dell’energia: in sintesi, si è concentrata sulle priorità giuste, come stabilite dal regolamento istitutivo e dal documento di programmazione annuale. L’Agenzia lamenta tuttavia risorse insufficienti all’espletamento dei suoi compiti, motivo per cui è dovuta ricorrere a un certo grado di mobilità del personale per conseguire gli obiettivi statutari. È perciò indispensabile che i nuovi compiti assegnatile a titolo della presente proposta siano accompagnati da dotazioni di bilancio e di personale adeguate e proporzionate all’obiettivo di creare una vera Unione dell’energia.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è coerente con gli orientamenti politici della Commissione Juncker, che tra gli obiettivi programmatici ha posto la realizzazione di un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

Questa ambizione è stata ribadita nel programma di lavoro della Commissione per il 2015, e definita nei dettagli nella strategia quadro della Commissione per un’Unione dell’energia resiliente [COM(2015) 80 final del 25.2.2015]. La creazione di un’Unione europea dell’energia sostenibile e competitiva ha ricevuto un ulteriore impulso dalla ratifica dell’accordo raggiunto a Parigi alla 21° conferenza delle Parti delle Nazioni unite (COP21).

Inoltre, poiché gli obiettivi che l’Unione si è data sul fronte del clima e dell’energia per il 2020 e il 2030 prevedono l’integrazione di quote maggiori di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, s’imporrà sempre più la necessità di gestire una rete flessibile e garantire una transizione energetica pulita e economicamente efficiente: tutti obiettivi che presuppongono una cooperazione più stretta sul piano normativo all’interno dell’ACER.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 al 2019,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 62  

 Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☒ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Nessuna

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Tutte le agenzie dell’Unione operano nell’ambito di un rigoroso sistema di controllo che include una capacità di audit interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione dell’ACER, la Corte dei conti e l’autorità di bilancio. Questo sistema è stato stabilito con il regolamento istitutivo dell’ACER del 2009 e continuerà ad applicarsi.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Nessuno

2.2.2.Modalità di controllo previste

Non applicabile

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Delle misure antifrode sono in vigore fin dall’istituzione dell’ACER e continueranno ad applicarsi. Esse prevedono, in particolare, la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’Agenzia e presso il personale preposto all’erogazione. Queste disposizioni figuravano all’articolo 26 del regolamento istitutivo dell’ACER e continueranno a essere d’applicazione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Partecipazione

Rubrica……1A…………………...…………

Diss./Non diss. 63

di paesi EFTA 64

di paesi candidati 65

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

32.02.10. Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Diss.

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dellincidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 1A

ACER (solo nuovi compiti)

2019

2020

Titolo 1:

Impegni

(1)

280 000

992 000

Pagamenti

(2)

280 000

992 000

Titolo 2:

Impegni

(1a)

46 000

Pagamenti

(2a)

46 000

Titolo 3:

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per l’ACER

Impegni

=1+1a +3a

280 000

1 038 000

Pagamenti

=2+2a

+3b

280 000

1 038 000

Si osservi che le cifre di bilancio si basano sullipotesi di un calendario di assunzioni progressive, presupponendo una presenza media di sei mesi del personale da assumere nel primo anno.




Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

DG: ENER (supervisione solo dei nuovi compiti)

• Risorse umane

0

0

• Altre spese amministrative

0

0

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0

0

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0

0

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

TOTALE degli stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

280 000

1 038 000

Pagamenti

280 000

1 038 000

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di ACER

   La proposta/iniziativa non comporta lutilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta lutilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

AnnoN+1

AnnoN+2

AnnoN+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 66

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 67

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane di ACER

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta lutilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta lutilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2019

2020

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

8

14

Agenti temporanei

0

4

Esperti nazionali distaccati

0

0

TOTALE

8

18

Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado

2019

2020

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

2

AD9

2

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Totale AD

0

4

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Totale AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Totale AST/SC

TOTALE GENERALE

0

4

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali

2019

2020

Gruppo di funzioni IV

8

14

Gruppo di funzioni III

Gruppo di funzioni II

Gruppo di funzioni I

Totale

8

14

Esperti nazionali distaccati

2019

2020

Totale

0

0

Le prime assunzioni sono in programma per l’inizio del 2019 allo scopo di preparare l’attuazione del regolamento che, se possibile, dovrà essere adottato alla fine del 2018, idealmente prima delle elezioni del Parlamento europeo di maggio 2019.

La composizione del personale a regime (18 ETP nel 2020) potrebbe dover essere rivista in funzione dellesito delliter legislativo, in modo da mantenere il giusto equilibrio tra profili professionali e nuovi compiti. La Commissione rivaluterà pertanto a tempo debito il fabbisogno di risorse umane e di bilancio per gli anni successivi.    

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta lutilizzo di risorse umane

   La proposta/iniziativa comporta lutilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 68

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 69

- in sede 70

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare nell’allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

La linea di bilancio dell’ACER (03 20 10) dovrà essere aumentata dell’importo annuale indicato nella tabella 3.2.1

   La proposta/iniziativa richiede lapplicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 71 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 72

2018

2019

2020

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Linea di bilancio ACER 32 02 10 ............

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, "Una strategia quadro per unUnione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici", COM(2015) 80 final.
(2) Risultati dei lavori della 3429a sessione del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia, del 26 novembre 2015, 14632/15; risultati dei lavori della 3472a sessione del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia, del 6 giugno 2016, 9736/16.
(3) Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016, sul tema Verso un nuovo assetto del mercato dell’energia(P8_TA(2016) 333).
(4) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55) (nel prosieguo la direttiva sull’energia elettrica); regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15) (nel prosieguo il regolamento sull’energia elettrica); regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce unAgenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1) (nel prosieguo il regolamento ACER).
(5) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente lintegrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).
(6) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente lintegrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1); regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1); regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24); regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1); regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 10); regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU L 241 dell’8.9.2016, pag. 1); regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42); altri orientamenti e codici di rete sono stati approvati dagli Stati membri e sono in attesa di adozione.
(7) Cfr. la comunicazione della Commissione Realizzare il mercato interno dell’energia elettrica e sfruttare al meglio lintervento pubblico, C(2013) 7243 final, del 5.11.2013.
(8) Cfr. la comunicazione Una strategia quadro per unUnione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, COM/2015/080 final.
(9) Cfr. larticolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
(10) A tale proposito, cfr. anche la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica, riguardante i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento connessi alla gestione di situazioni di crisi dell’energia elettrica.
(11) Cfr., ad esempio, larticolo 9 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).
(12) [OP: inserire il link alla valutazione dimpatto]
(13) A febbraio 2011 il Consiglio europeo ha fissato lobiettivo di completare il mercato interno dell’energia entro il 2014 e di sviluppare interconnessioni in modo da porre fine all’isolamento dalle reti di taluni Stati membri entro il 2015. A giugno 2016 il Consiglio europeo ha inoltre esortato a elaborare una strategia per il mercato unico nel settore dell’energia, nel cui ambito la Commissione dovrebbe proporre piani dazione da attuare entro il 2018.
(14) [OP: inserire il link alla valutazione dimpatto parte relativa all’analisi].
(15) Cfr. la discussione sulla gestione della congestione nell’Europa centrale, in cui interessi nazionali divergenti hanno notevolmente ritardato il percorso verso una maggiore integrazione del mercato.
(16) Commissione europea (2016), Second Consumer Market Study on the functioning of retail electricity markets for consumers in the EU.
(17) Commissione europea (2012) Consultation Paper on generation adequacy, capacity mechanisms and the internal market in electricity. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_consultation_document.pdf
(18) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf
(19) Commissione europea (2012) “Consultation Paper on generation adequacy, capacity mechanisms and the internal market in electricity”. https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-generation-adequacy-capacity-mechanisms-and-internal-market-electricity  
(20) Commissione europea (2014), Consultazione sul mercato al dettaglio dell’energia https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-retail-energy-market
(21) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf
(22) Commissione europea (2015), Consultazione su un nuovo assetto del mercato dell’energia COM(2015) 340 final https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
(23) Relazione intermedia sull’indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, C(2016) 2107 final.
(24) [OP: inserire il link alla valutazione dimpatto]
(25) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).
(26) Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.
(27) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
(28) GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.
(29) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
(30) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(31) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).
(32) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(33) Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.
(34) Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.
(35) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(36) GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
(37) Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19.7.2012.
(38) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(39) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(40) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(41) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(42) Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.
(43) Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.
(44) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(45) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(46) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
(47) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).
(48) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).
(49) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).
(50) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.
(51) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(52) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(53) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(54) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(55) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(56) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(57) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(58) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(59) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(60) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(61) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(62) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(63) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(64) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(65) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(66) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(67) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.
(68) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(69) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(70) Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(71) Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(72) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 863 final

ALLEGATO

della


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione)

{SWD(2016) 410 final}
{SWD(2016) 411 final}
{SWD(2016) 412 final}
{SWD(2016) 413 final}


ALLEGATO I

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 713/2009

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 6, dal paragrafo 1 al paragrafo 4, primo comma

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

Articolo 12

-

Articolo 13

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 15

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 2

Articolo 17

Articolo 3

Articolo 18

Articolo 12

Articolo 19

Articolo 13, paragrafi da 1 a 13

Articolo 20

-

Articolo 21

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 22

Articolo 14, paragrafi da 3 a 6

Articolo 23, paragrafi da 1a 4

Articolo 15

Articolo 23, paragrafi 5 e 6

Articolo 16

Articolo 24

Articolo 17

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 27

Articolo 18, paragrafi da 4 a 7

Articolo 28

Articolo 19

Articolo 29

-

Articolo 30

Articolo 21

Articolo 31

-

Articolo 32

Articolo 22

Articolo 33

Articolo 23

Articolo 34

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 35

Articolo 24, paragrafo 3 e seguenti

Articolo 36

Articolo 25

Articolo 37

-

Articolo 38

Articolo 27

Articolo 39

Articolo 28

Articolo 40

Articolo 29

Articolo 41

Articolo 30

Articolo 42

-

Articolo 43

Articolo 31

Articolo 44

Articolo 33

Articolo 45

Articolo 34

Articolo 46

-

Articolo 47

-

Articolo 48

Articolo 35

Articolo 49

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