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Document 52016PC0819

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

    COM/2016/0819 final - 2016/0412 (COD)

    Bruxelles, 21.12.2016

    COM(2016) 819 final

    2016/0412(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

    {SWD(2016) 468 final}
    {SWD(2016) 469 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Uno dei principali motori dell’attività criminosa è il profitto economico. Sottrarre il profitto economico dell’attività criminosa e garantire che “il crimine non paghi” è quindi un sistema molto efficace per lottare contro la criminalità. La confisca dei beni derivanti da attività criminose mira a prevenire e combattere la criminalità, inclusa la criminalità organizzata, fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione della criminalità, e risarcire le vittime. Il congelamento e la confisca dei beni sono inoltre uno strumento importante per combattere il finanziamento del terrorismo. Gli attentati terroristici del 2015 e 2016 nell’Unione europea e altrove hanno messo in luce l’impellente necessità di prevenire e combattere il terrorismo. Per contrastare il finanziamento del terrorismo e spezzarne lo stretto collegamento con le reti della criminalità organizzata occorre un intervento deciso, rapido e coerente che modernizzi la legislazione pertinente, ne garantisca l’attuazione e migliori la cooperazione tra gli Stati membri e con gli altri partner.

    L’agenda europea sulla sicurezza del 28 aprile 2015 1 ha indicato la necessità di adottare misure per combattere in maniera più efficace e globale il finanziamento del terrorismo. Una delle priorità individuate è lo smantellamento delle reti della criminalità organizzata e delle relative modalità di finanziamento. In tale contesto, l’agenda europea sulla sicurezza ha attribuito un’importanza strategica alla necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    Secondo una recente ricerca 2 , i mercati illeciti nell’Unione europea generano circa 110 miliardi di EUR, vale a dire circa l’1% del PIL dell’UE nel 2010. Tuttavia, e benché le statistiche disponibili siano limitate, gli importi attualmente recuperati dai proventi da reato nell’UE sono una percentuale minima: il 98,9% dei proventi da reato stimati non sono confiscati e rimangono a disposizione dei criminali. Presupposto indispensabile per sequestrare un numero maggiore di beni di origine criminosa è un regime di recupero dei beni che funzioni, che comprenda anche un quadro efficace sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. A livello UE esiste già una normativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, ma è frammentaria, obsoleta e presenta lacune che possono essere sfruttate dai criminali. L’Unione europea ha riconosciuto l’importanza della confisca dei beni di origine criminosa. In seguito all’adozione, nel 1999, delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, tra il 2001 e il 2006 sono stati adottati quattro strumenti legislativi in materia di congelamento e confisca, tra cui due strumenti di riconoscimento reciproco, che sono tutti (almeno in parte) tuttora in vigore 3 .

    Parallelamente, sono stati compiuti sforzi per rafforzare le attività di individuazione e reperimento dei beni strumentali e dei proventi da reato. La decisione 2007/845/GAI del Consiglio 4 prevede l’istituzione di uffici per il recupero dei beni in tutti gli Stati membri.

    Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la confisca è stata considerata una priorità strategica a livello dell’UE in quanto strumento efficace per combattere la criminalità organizzata. La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio fissa norme minime comuni per il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.

    Nell’adottare la richiamata direttiva, i colegislatori, in una dichiarazione congiunta, “[c]onsiderata la necessità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato nell’UE”, hanno invitato la Commissione a “presentare, quanto prima possibile, una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca” 5 . Tale invito è stato più volte ribadito in occasione di contatti bilaterali e riunioni di esperti.

    Nella dichiarazione congiunta il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre invitato la Commissione ad analizzare la fattibilità, l’opportunità e i possibili vantaggi dell’introduzione di norme comuni sulla confisca non basata sulla condanna, tenendo conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e i sistemi giuridici degli Stati membri. In vista di tale analisi, tra settembre e novembre 2016 la Commissione ha organizzato riunioni di esperti; prevede di presentare l’analisi di fattibilità nel 2017.

    Nella comunicazione del 2 febbraio 2016 al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo 6 , la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare che i criminali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni. La Commissione si è impegnata a rafforzare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa entro la fine del 2016. Ha sottolineato che “il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è [...] un elemento chiave del quadro di sicurezza”.

    Nel ottobre 2016 il Parlamento europeo, nell’ambito della relazione presentata dall’on. Laura Ferrara sulla lotta contro la corruzione, ha chiesto nuovamente alla Commissione di presentare una proposta sul rafforzamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca 7 .

    La presente iniziativa risponde alle carenze individuate nei vigenti strumenti di riconoscimento reciproco 8 e ai suddetti inviti. Si basa sulla vigente normativa dell’UE in materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca e tiene conto del fatto che gli Stati membri hanno sviluppato nuove forme di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa. Tiene inoltre conto delle evoluzioni a livello dell’UE, comprese le norme minime sui provvedimenti di congelamento e di confisca di cui alla direttiva 2014/42/UE. Mentre la direttiva migliora le possibilità nazionali per congelare e confiscare i beni, la proposta mira a migliorare l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Insieme, i due strumenti dovrebbero contribuire al recupero effettivo dei beni nell’Unione europea.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L’attuale quadro giuridico dell’UE si compone di cinque strumenti principali. Oltre alla decisione 2007/845/GAI del Consiglio sul reperimento dei beni, comprende due strumenti di riconoscimento reciproco e due misure di armonizzazione. Entrambi i tipi di strumenti sono essenziali per il buon funzionamento di un sistema di recupero dei beni di origine criminosa e si integrano a vicenda.

    Strumenti di riconoscimento reciproco:

    La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio 9 e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca 10 mirano ad agevolare il recupero dei beni nei casi transfrontalieri.

    Le due decisioni quadro si basano sul principio del riconoscimento reciproco e funzionano in modo analogo. Entrambe impongono che i provvedimenti di congelamento o di confisca emessi in uno Stato membro siano riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro. I provvedimenti sono trasmessi con un certificato alle autorità competenti dello Stato di esecuzione, che devono riconoscerli senza ulteriori formalità e prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.

    Per un elenco di reati punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, il riconoscimento reciproco non può essere negato per mancanza di doppia incriminabilità. Negli altri casi, il riconoscimento può essere negato qualora il reato cui si riferisce il provvedimento di congelamento o di confisca non è considerato reato a norma del diritto dello Stato di esecuzione. Le decisioni quadro ammettono altri motivi di diniego in determinate situazioni. Queste due decisioni quadro saranno sostituite da un unico strumento, il regolamento proposto.

    Misure di armonizzazione:

    La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato 11 fa obbligo a tutti gli Stati membri di predisporre misure efficaci che consentano la confisca ordinaria dei beni strumentali e dei proventi di reato per qualunque reato punibile con la reclusione della durata di almeno un anno. Inoltre introduce disposizioni relative alla confisca estesa. Tuttavia, il grado di armonizzazione introdotto da questo strumento è stato molto basso e non ha eliminato le diversità tra i regimi giuridici nazionali in materia di confisca.

    La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea 12 fissa come termine per la propria attuazione da parte degli Stati membri ottobre 2016. Essa sostituisce alcune disposizioni della decisione quadro 2005/212/GAI. Mentre la decisione quadro 2005/212/GAI continua ad applicarsi a tutti i reati punibili con la reclusione di almeno un anno, per quanto riguarda la confisca ordinaria, la direttiva potrà applicarsi solo ai cosiddetti “eurocrimini” 13 .

    La direttiva 2014/42/UE stabilisce norme minime per i regimi in materia di congelamento e confisca: prevede la confisca ordinaria e per equivalente per gli eurocrimini, anche nel caso di condanna pronunciata a seguito di procedimento in contumacia. Stabilisce le norme relative alla confisca estesa, fatte salve determinate condizioni. Consente inoltre la confisca nei casi in cui non sia possibile pronunciare una sentenza di condanna perché l’indagato o imputato è ammalato o si è dato alla fuga. La direttiva permette altresì, per la prima volta, la confisca di beni in possesso di terzi. Infine, introduce una serie di garanzie procedurali 14 , quali il diritto di essere informati dell’esecuzione del provvedimento di congelamento e, almeno sommariamente, del motivo o dei motivi del provvedimento; l’effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento in sede giurisdizionale; il diritto a un avvocato durante l’intero procedimento di confisca; l’effettiva possibilità di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali; il diritto di essere informati dei motivi del provvedimento di confisca e di impugnare il provvedimento dinanzi a un’autorità giudiziaria.

    Sintesi del regolamento proposto

    Il concetto di giustizia a livello europeo si fonda su una cooperazione giuridica rafforzata in materia civile e penale attraverso il principio del “riconoscimento reciproco”, secondo cui ogni sistema giuridico ammette progressivamente che le decisioni adottate dai sistemi giuridici degli altri Stati membri sono valide e vanno riconosciute senza ulteriori formalità.

    Un meccanismo di riconoscimento reciproco dovrebbe consentire a uno Stato membro di riconoscere ed eseguire un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro senza formalità intermedie. Il regolamento proposto riguarda il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell’ambito di un procedimento penale, tra cui i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti di terzi e di confisca non basata sulla condanna 15 .

    Il regolamento proposto migliora l’attuale quadro giuridico sul riconoscimento reciproco in vari modi:

    strumento giuridico direttamente applicabile:

    il regolamento proposto, una volta adottato, sarà direttamente applicabile negli Stati membri, apportando così chiarezza ed eliminando i problemi di recepimento nei sistemi nazionali; è emerso infatti che ad oggi non tutti gli Stati membri hanno recepito le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

    ambito di applicazione più esteso rispetto agli attuali strumenti di riconoscimento reciproco:

    in aggiunta ai tipi di confisca già contemplati dalle vigenti decisioni quadro (confisca ordinaria e confisca estesa, quest’ultima con ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento), il regolamento proposto si applicherà anche alla confisca nei confronti di terzi e alla confisca non basata sulla condanna penale e non prevedrà più l’ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento per la confisca estesa;

    ambito di applicazione più esteso rispetto alla direttiva 2014/42/UE:

    il regolamento proposto si applicherà al riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca contemplati dalla direttiva, nonché ai provvedimenti di confisca non basata sulla condanna emessi nell’ambito di un procedimento penale: in caso di morte, immunità, prescrizione, impossibilità di identificare l’autore del reato o altri casi in cui l’autorità giudiziaria penale può confiscare beni senza condanna qualora abbia deciso che tali beni sono proventi da reato, il che implica che l’autorità giudiziaria accerti che un vantaggio è derivato da un reato; per rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento, questi tipi di provvedimenti di confisca devono essere emessi nell’ambito di un procedimento penale, pertanto tutte le garanzie applicabili a tale procedimento dovranno essere rispettate nello Stato di emissione 16 ;

    termini chiari per i provvedimenti di congelamento e di confisca:

    mentre il congelamento come misura cautelare deve svolgersi con urgenza e richiede termini brevi per il riconoscimento e l’esecuzione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di confisca possono avvenire entro un periodo più lungo; tuttavia, onde assicurare l’efficacia delle procedure transfrontaliere, occorre stabilire termini anche per i provvedimenti di confisca;

    un unico strumento per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca contenente norme direttamente applicabili e termini precisi garantirà che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti senza ritardo all’interno dell’Unione;

    un certificato standard e un modello standard:

    la rapidità e l’efficacia del meccanismo saranno assicurate grazie anche a un certificato standard per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e un modello standard per i provvedimenti di congelamento, allegati alla proposta; tali documenti contengono tutte le informazioni pertinenti sul provvedimento, il che aiuterà l’autorità di esecuzione a colpire con precisione i beni interessati e faciliterà il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti stranieri da parte delle autorità nazionali competenti; il modello standard per i provvedimenti di congelamento semplificherà al massimo la procedura di riconoscimento reciproco di tali provvedimenti in quanto non sarà accompagnato da un ulteriore provvedimento di congelamento nazionale; la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e quella relativa ai provvedimenti di confisca sono disciplinate in maniera distinta nella proposta di regolamento al fine di semplificare l’applicazione diretta da parte delle autorità nazionali competenti;

    comunicazione tra le autorità competenti:

    in tutta la proposta è stato posto l’accento sulla comunicazione tra le autorità competenti affinché il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca avvengano in modo agevole e rapido;

    diritti delle vittime:

    la proposta tiene debito conto del diritto delle vittime al risarcimento e alla restituzione; garantisce che, in caso di confisca dei beni da parte dello Stato di emissione, il diritto della vittima al risarcimento e alla restituzione sia prevalente rispetto all’interesse degli Stati di emissione e di esecuzione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica per le azioni nel campo del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa è l’articolo 82, paragrafo 1, del TFUE, che specifica in particolare che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

    Possono essere adottate misure secondo la procedura legislativa ordinaria intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria, nonché a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.

    Scelta dell’atto giuridico

    L’articolo 82, paragrafo 1, del TFUE offre al legislatore dell’UE la possibilità di adottare regolamenti e direttive.

    Poiché la proposta riguarda procedure transfrontaliere, in cui sono necessarie norme uniformi, non vi è alcuna necessità di lasciare un margine agli Stati membri per recepire tali norme. Il regolamento è direttamente applicabile, offre chiarezza e una maggiore certezza giuridica e consente di evitare i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Per questi motivi, la forma più appropriata per questo strumento di riconoscimento reciproco è il regolamento.

    Sussidiarietà e proporzionalità

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. L’articolo 67 del TFUE prevede che l’Unione garantisca ai cittadini un livello elevato di sicurezza attraverso la prevenzione e la lotta alla criminalità. I beni dei criminali sono spesso investiti in vari paesi. Tale dimensione transfrontaliera giustifica l’intervento a livello europeo.

    Mentre le indagini transfrontaliere sui criminali e sui beni possono aver luogo in vari paesi, l’azione penale e le attività giudiziarie che portano alla confisca di solito si svolgono in un solo Stato membro e, di conseguenza, le procedure di confisca restano essenzialmente nazionali. Tuttavia, la loro dimensione transfrontaliera diventa evidente quando devono essere eseguiti provvedimenti in altri Stati membri. Pertanto, il recupero dei beni richiede una cooperazione efficace tra gli Stati membri. Il modo più efficace per garantire la cooperazione transfrontaliera è il riconoscimento reciproco. Il riconoscimento reciproco è conforme al principio di sussidiarietà, poiché mira a riconoscere le vicendevoli decisioni, e non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

    La proposta non copre tutte le forme esistenti di provvedimenti di confisca (ad esempio i provvedimenti civili e amministrativi) ed è limitata ai provvedimenti di confisca emessi nell’ambito di un procedimento penale. Si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Le relazioni sull’attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI 17 e della decisione quadro 2006/783/GAI 18 sono state adottate nel 2008 e nel 2010. Tali relazioni hanno concluso, al momento della loro pubblicazione, che il livello di recepimento delle decisioni quadro nei sistemi giuridici nazionali degli Stati membri non era soddisfacente. La valutazione d’impatto del 2012 che accompagna la proposta della Commissione relativa alla direttiva 2014/42/UE 19 ha concluso sulla necessità di uno strumento giuridico per migliorare il riconoscimento reciproco in questo settore e in particolare sull’esistenza di un problema fondamentale con l’ambito di applicazione delle misure in vigore e sulla giustificatezza di un nuovo strumento di riconoscimento reciproco.

    Nel 2013 è stato effettuato uno studio di diritto comparato sull’attuazione del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca nell’UE 20 , secondo cui si potrebbe prendere in considerazione uno strumento coerente per il riconoscimento reciproco. Inoltre, negli ultimi anni sono state organizzate varie riunioni di esperti e conferenze dedicate al tema del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in particolare la confisca non basata sulla condanna.

    Tenuto conto dei dati esistenti, non è stata effettuata una valutazione ex post distinta dei vigenti strumenti di riconoscimento reciproco.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Tutti i pertinenti i portatori di interessi sono stati consultati. Poiché l’argomento è trattato da un numero esiguo di esperti è stata effettuata una consultazione mirata piuttosto che una consultazione pubblica che avrebbe avuto un valore aggiunto molto limitato data la complessità dell’argomento. Sono state organizzate riunioni di esperti e conferenze per discutere questo tema.

    Nel complesso, vi è un ampio consenso sulla necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca tramite un nuovo strumento legislativo. È stato più volte sottolineato che la confisca è uno strumento molto efficace nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo ed è stato riconosciuto che vi è una crescente necessità di una cooperazione transfrontaliera più efficace all’interno dell’UE e a livello internazionale.

    Gli esperti hanno denunciato a più riprese il sottoutilizzo della confisca nelle situazioni transfrontaliere. Hanno ribadito che l’attuale sistema non funziona e che le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco non sono usate. A titolo di esempio è stato osservato che i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti, investiti dagli spacciatori di droga in vari Stati membri, non possono essere confiscati a causa della mancanza di cooperazione transfrontaliera a livello giudiziario.

    Anche gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca tramite un nuovo strumento legislativo.

    Valutazione d’impatto

    È stata effettuata una valutazione d’impatto della presente proposta 21 , sulla quale il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo con riserve 22 . A seguito di tale parere, la valutazione d’impatto è stata modificata per spiegare meglio il contesto politico dell’iniziativa e l’imperativo politico di agire ora. Sono stati introdotti riferimenti più sistematici alle pertinenti strategie politiche. La struttura della sezione relativa al problema è stata rivista per chiarire l’importanza dei vari problemi e per illustrare meglio il fatto che le carenze dell’attuale quadro giuridico sono dovute principalmente alle sue limitazioni. È stata spiegata l’interazione tra la questione della restituzione e del risarcimento alle vittime e altri problemi. Lo scenario di base è stato ulteriormente elaborato per riflettere più realisticamente le tendenze attuali nell’uso dei provvedimenti di confisca e di congelamento. La relazione chiarisce in che modo le varie opzioni differiscono le une dalle altre (ad esempio, ambito di applicazione) o si sovrappongono/si includono (ad esempio, semplificazione delle procedure e dei certificati). Sono state aggiunte le opzioni scartate. Inoltre, la relazione è stata modificata per precisare meglio l’impatto delle varie opzioni. Sono stati integrati nella relazione i dibattiti e le conclusioni della riunione di esperti del 17 novembre 2016 e sono state presentate in maniera più sistematica le opinioni dei portatori di interessi in generale. Infine, è stata aggiunta un’opzione preferita sulla base della valutazione comparata delle opzioni, del loro impatto, delle conclusioni della riunione di esperti del 17 novembre 2016 e della fattibilità politica delle varie opzioni 23 .

    Sono state esaminate quattro opzioni strategiche principali: mantenimento dello status quo (opzione 1), strumento normativo non vincolante (opzione 2) e due opzioni strategiche di regolamentazione (opzioni 3 e 4). Il mantenimento dello status quo non implicherebbe alcuna azione a livello dell’UE, mentre le altre tre opzioni strategiche alternative consentirebbero di migliorare, in misura diversa, la capacità di sequestrare e confiscare i proventi da reato a livello transfrontaliero. L’opzione 2 (iniziativa non legislativa/soft law) sosterrebbe il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, ad esempio, la formazione e la diffusione delle migliori pratiche e la promozione dell’uso di strumenti internazionali per promuovere il sequestro e la confisca transfrontalieri. Tuttavia, il suo impatto previsto sarebbe piuttosto basso e continuerebbe ad essere esclusa per alcuni Stati membri dell’UE la possibilità di agire per talune richieste di altri Stati membri. Le opzioni 3 e 4 (azione legislativa minima e massima) comporterebbero l’obbligo di riconoscere ed eseguire una serie di provvedimenti intesi a congelare e confiscare i proventi da reato. L’opzione 3 imporrebbe il riconoscimento solo dei provvedimenti di congelamento e di confisca che figurano nella direttiva 2014/42/UE. L’opzione 4 prevede due subopzioni: l’opzione 4a coprirebbe tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di un procedimento penale, compresa la confisca non basata sulla condanna penale; l’opzione 4b imporrebbe il riconoscimento di tutti i provvedimenti di confisca, inclusi quelli emessi in procedimenti civili e amministrativi, ove sia accertato che il bene è un provento della condotta criminosa.

    Gli Stati membri sono favorevoli a un’opzione che comporti una nuova legislazione (opzioni 3, 4a o 4b). Esistono, tuttavia, differenze tra le posizioni degli Stati membri circa il tipo di misure che lo strumento dovrebbe coprire. L’opzione 3 non desterebbe particolari preoccupazioni per gli Stati membri, ma non sarebbe ritenuta sufficiente da quegli Stati membri che hanno forme più estensive di confisca.

    Il Parlamento europeo è favorevole a una proposta legislativa per rafforzare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    L’opzione preferita dalla Commissione è uno strumento di riconoscimento reciproco con un ambito di applicazione esteso e disposizioni migliorate che garantiscano una circolazione più ampia dei provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di procedimenti penali nell’Unione europea (opzione 4a). Questa opzione affronta la maggior parte dei problemi rilevati ed è anche giuridicamente valida. Sembra anche essere più facilmente accettata dagli Stati membri rispetto a uno strumento che comprende la confisca civile e amministrativa. Risponde inoltre al principio di proporzionalità in quanto è limitata nel suo ambito di applicazione e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati a livello europeo.

    Si prevede che l’impatto economico e sociale dell’opzione preferita sia generalmente positivo. L’obbligo di riconoscere una gamma più ampia di provvedimenti di congelamento e di confisca dovrebbe aumentare l’importo dei proventi da reato congelati e confiscati oltrefrontiera. Dovrebbe quindi, da ultimo, ridurre i profitti della criminalità organizzata e privare i criminali della possibilità di reinvestire i profitti per finanziare ulteriori attività criminose. Aumentando le probabilità di confisca, aumenta anche l’effetto deterrente per la criminalità. Dovrebbe inoltre contribuire a diminuire le perdite di gettito per gli Stati membri. L’impatto sociale sarebbe nel complesso molto positivo in quanto i beni di origine criminosa confiscati potrebbero essere restituiti alle vittime a cui sono stati rubati, o riutilizzati per scopi pubblici o sociali.

    L’obbligo di riconoscere ed eseguire una gamma più ampia di provvedimenti di congelamento e di confisca comporterà un limitato aumento dei costi per le autorità giudiziarie e di contrasto. Tale aumento dovrebbe tuttavia essere più che compensato da un aumento della capacità di recupero - e riutilizzo se del caso - dei proventi da reato.

    Le imprese, le PMI e le microimprese non saranno direttamente interessate dalla presente proposta. Tuttavia, il sequestro dei beni di origine criminosa ostacola le attività delle imprese criminali e quindi, a lungo termine, dovrebbe tradursi in un vantaggio per le imprese che operano legalmente, in quanto riduce la concorrenza con gli attori illegali.

    Diritti fondamentali

    Le misure di congelamento e di confisca possono incidere sui diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“CEDU”).

    In particolare, per quanto riguarda la confisca non basata sulla condanna, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente considerato che la confisca non basata sulla condanna, comprese le forme civile e amministrativa, e la confisca estesa sono conformi con l’articolo 6 della CEDU e con l’articolo 1 del protocollo n. 1 se sono rispettate efficaci garanzie procedurali.

    L’inversione dell’onere della prova riguardo alla legittimità dei beni non è stata considerata in violazione dei diritti fondamentali da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella misura in cui è concretamente applicata con adeguate garanzie che permettono all’interessato di confutare tale presunzione.

    La proposta di regolamento prevede alcune garanzie importanti. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato: sono contemplati motivi di rifiuto basati sul mancato rispetto del principio del “ne bis in idem” e delle norme in materia di procedimento in contumacia. Inoltre devono essere rispettati i diritti dei terzi in buona fede: vi è l’obbligo di informare le parti interessate dell’esecuzione del provvedimento di congelamento, compresi i motivi e i mezzi di impugnazione disponibili, e l’obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione.

    Inoltre, l’articolo 8 della direttiva 2014/42/UE comprende un elenco di garanzie che devono essere assicurate dagli Stati membri per i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

    Infine, sono applicabili tutte le garanzie procedurali di diritto penale, tra cui, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 6 della CEDU e dagli articoli 47 e 48 della Carta, e la legislazione pertinente a livello di UE in materia di diritti processuali nei procedimenti penali: la direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE sul diritto a ricevere informazioni relative ai diritti e all’accusa e ad accedere al fascicolo, la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con familiari al momento dell’arresto e della detenzione, la direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, la direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori e la direttiva 2016/1919 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

    Se applicate nel rispetto del principio di proporzionalità e integrate da garanzie procedurali efficaci, come precedentemente indicato, le misure della presente proposta sono compatibili con i requisiti in materia di diritti fondamentali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta legislativa di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE. Uno degli obiettivi generali è quello di privare i criminali dei loro profitti illeciti. La proposta è diretta a garantire il risarcimento alle vittime e ad aumentare le entrate nazionali e dell’UE. È inoltre concepita per ridurre i costi collettivi delle frodi e altre spese sociali. Infine, dovrebbe avere conseguenze positive per le economie nazionali e dell’UE.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Il regolamento è direttamente applicabile nell’UE. Poiché sarà applicato direttamente dagli operatori del settore, i provvedimenti emessi da altri Stati membri dovranno essere eseguiti come quelli interni e quindi non sarà necessario modificare i sistemi giuridici e le modalità di lavoro nazionali.

    Il regolamento sarà riesaminato e la Commissione presenterà una relazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Capo I: Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

    Articolo 1: Oggetto

    La presente proposta di regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue un provvedimento di congelamento o di confisca emesso nel quadro di un procedimento penale. Il regolamento dovrebbe coprire tutti i provvedimenti di confisca ordinati da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato e tutti i provvedimenti di congelamento emessi in vista di un’eventuale conseguente confisca. Dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i tipi di provvedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e ad altri tipi di provvedimenti emessi senza condanna definitiva nel quadro di un procedimento penale. Il regolamento non si applica ai provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di un procedimento civile o amministrativo.

    Il regolamento copre tutti i reati. Non si limita alle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, i cosiddetti “eurocrimini” (a differenza della direttiva 2014/42/UE basata sull’articolo 83 del TFUE), giacché l’articolo 82 del TFUE (su cui si basa la presente proposta) non richiede una tale limitazione per il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale. Pertanto, la proposta disciplina il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca connessi ai reati rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e dei provvedimenti connessi ad altri reati che non sono disciplinati da tale direttiva.

    Articolo 2: Definizioni

    L’articolo 2 definisce vari concetti usati nella proposta.

    La proposta dà la definizione di provvedimento di confisca, provvedimento di congelamento, bene, provento, beni strumentali, Stato di emissione, Stato di esecuzione, autorità di emissione e autorità di esecuzione.

    Il provvedimento di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che comporta la privazione definitiva di un bene. Il provvedimento di congelamento è qualsiasi decisione giudiziaria o decisione convalidata da un’autorità giudiziaria volta a impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l’alienazione di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca.

    La definizione di autorità di emissione è diversa per i provvedimenti di congelamento e per i provvedimenti di confisca. Per tener conto dei vari sistemi nazionali, ai fini della definizione di autorità di emissione in relazione ai provvedimenti di congelamento è seguito lo stesso approccio della direttiva 2014/41/UE. Nei casi in cui l’autorità di emissione competente non è un giudice, un’autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, il provvedimento di congelamento deve essere convalidato da un giudice, un’autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero prima della sua trasmissione.

    Le definizioni di autorità di emissione e di autorità di esecuzione devono essere lette in combinato disposto con l’articolo 27, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le autorità di emissione e di esecuzione competenti.

    Articolo 3: Figure di reato

    L’elenco di reati per i quali il reciproco riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca non possono essere rifiutati in base al requisito della doppia incriminabilità è lo stesso di quello di altri strumenti di riconoscimento reciproco, con un’unica eccezione: la lettera y) dell’elenco ora riflette l’esistenza di norme minime comuni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (decisione quadro 2001/413/GAI).

    Per un elenco di reati punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione non può essere invocata la doppia incriminabilità. Per i reati non figuranti nell’elenco il riconoscimento può essere negato qualora il reato cui si riferisce il provvedimento di congelamento o di confisca non è considerato reato a norma del diritto dello Stato di esecuzione.

    Capo II - Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

    Articoli 4-7: Trasmissione del provvedimento di confisca

    Questi articoli stabiliscono un meccanismo per la trasmissione del provvedimento di confisca. La proposta prevede la trasmissione diretta del provvedimento di confisca tra le autorità nazionali competenti, ma ammette anche la possibilità di assistenza da parte delle autorità centrali. Sono chiarite le norme sull’individuazione dell’autorità di esecuzione competente e sulla possibilità di trasmettere il provvedimento di confisca a più di uno Stato membro.

    In linea di principio, il provvedimento di confisca può essere trasmesso a un solo Stato di esecuzione per volta. Tuttavia all’articolo 5 sono stabilite alcune eccezioni. Se i beni oggetto del provvedimento sono ubicati in Stati di esecuzione diversi o se l’esecuzione comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, l’autorità di emissione può trasmettere il provvedimento a più di uno Stato di esecuzione. L’autorità di emissione può inoltre trasmettere il provvedimento di confisca concernente una somma di denaro a più Stati di esecuzione qualora i beni in questione non siano stati congelati o il valore dei beni che può essere recuperato nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’intero importo oggetto del provvedimento.

    La trasmissione del provvedimento di confisca da parte dello Stato di emissione non limita la competenza di tale Stato di eseguire esso stesso il provvedimento. Sono inoltre fissate norme per garantire che l’esecuzione del provvedimento non superi l’importo massimo specificato nel provvedimento.

    Il provvedimento di confisca deve essere corredato del certificato standard allegato alla presente proposta. Il certificato deve essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione.

    Articolo 8: Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

    L’autorità di esecuzione deve riconoscere il provvedimento di confisca senza ulteriori formalità e deve prendere le misure necessarie per la sua esecuzione secondo le stesse modalità di un provvedimento di confisca emesso da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di rifiuto o di rinvio. Sono fissate norme dettagliate per poter confiscare beni di tipo diverso da quello indicato nel provvedimento di confisca.

    Articolo 9: Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

    L’articolo 9 fissa un elenco esaustivo di motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca, sulla cui base l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca. L’elenco differisce sensibilmente dall’elenco di cui alla decisione quadro del 2006. Alcuni motivi di rifiuto sono uguali, ad esempio il motivo basato sul principio del ne bis in idem o quello basato su un’immunità o un privilegio. Tuttavia, i motivi di rifiuto collegati al tipo di provvedimento di confisca (ad esempio confisca estesa) non sono stati inclusi nella proposta, così che il quadro di riconoscimento reciproco risulta notevolmente ampliato e rafforzato.

    Per quanto riguarda il motivo di rifiuto basato sul diritto di presenziare al processo, esso si applica unicamente ai processi terminati con un provvedimento di confisca collegato a una condanna definitiva, e non ai procedimenti terminati con un provvedimento di confisca non basato sulla condanna.

    Articolo 10: Termini per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca

    Questo articolo stabilisce i termini per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca, apportando così un valore aggiunto rispetto alla decisione quadro del 2006, in cui non figura alcun termine. Rispetto al congelamento, che deve essere effettuato in tempi molto brevi, la confisca può avere luogo entro tempi più lunghi. Tuttavia, l’esperienza con la decisione quadro del 2006 ha dimostrato che per garantire l’efficacia delle procedure transfrontaliere sono necessari termini chiari.

    Sono fissati separatamente termini diversi per la decisione sul riconoscimento e per l’esecuzione del provvedimento di confisca. In primo luogo l’autorità di esecuzione deve prendere la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di confisca quanto prima e comunque entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. In secondo luogo l’autorità di esecuzione deve eseguire la confisca senza ritardo e comunque entro i 30 giorni successivi alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca.

    In casi specifici in cui non è possibile per l’autorità di esecuzione rispettare i termini, tale autorità ne informa senza ritardo l’autorità di emissione.

    Articolo 11: Rinvio dell’esecuzione del provvedimento di confisca

    Questo articolo riprende la formulazione standard degli strumenti di riconoscimento reciproco per consentire di rinviare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di confisca. L’autorità di esecuzione può rinviare l’esecuzione del provvedimento di confisca qualora sussista il rischio che sia pregiudicata un’indagine penale in corso o che l’importo totale superi l’importo indicato nel provvedimento oppure nei casi in cui siano stati invocati i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 33.

    Articolo 12: Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca

    Si possono verificare situazioni in cui è impossibile per l’autorità di esecuzione eseguire il provvedimento di confisca. In tali casi l’autorità di esecuzione ne informa senza ritardo l’autorità di emissione. Ove possibile, il provvedimento può essere eseguito su altri beni.

    Capo III - Trasmissione, riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

    Articolo 13 - Condizioni di emissione e trasmissione del provvedimento di congelamento

    Questo articolo fissa le condizioni di emissione e trasmissione di un provvedimento di congelamento per garantire il rispetto del principio di proporzionalità. Questo articolo allinea la proposta all’articolo 6 della direttiva 2014/41/UE, garantendo così che si applichino le stesse condizioni al congelamento a fini probatori e a fini di conseguente confisca. L’autorità di esecuzione deve eseguire il provvedimento entro i termini di cui all’articolo 19, ma se ha motivo di ritenere che le condizioni non siano state soddisfatte può consultare l’autorità di emissione dopo che il provvedimento è stato riconosciuto ed eseguito.

    Articolo 14: Trasmissione del provvedimento di congelamento

    Il provvedimento di congelamento deve essere trasmesso direttamente tra le autorità nazionali competenti, ma è consentita anche l’assistenza delle autorità centrali. Sono chiarite le norme sull’individuazione dell’autorità di esecuzione competente. Il provvedimento di congelamento deve essere accompagnato da una richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca, o deve contenere l’istruzione che il bene rimanga nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di confisca e indicare la data prevista di tale richiesta. L’autorità di emissione deve inoltre informare l’autorità di esecuzione di qualsiasi parte interessata nota, compresi i terzi in buona fede, su cui incide il provvedimento di congelamento.

    Articolo 15: Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione

    In linea di principio, il provvedimento di congelamento può essere trasmesso a un solo Stato membro per volta. Questo articolo precisa le norme relative alle possibilità di trasmettere il provvedimento di congelamento a più di uno Stato membro. Tali norme sono molto simili a quelle sulla trasmissione del provvedimento di confisca.

    Se i beni oggetto del provvedimento sono ubicati in Stati di esecuzione diversi o se l’esecuzione comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, l’autorità di emissione può trasmettere il provvedimento a più di uno Stato di esecuzione. L’autorità di emissione può inoltre trasmettere il provvedimento concernente una somma di denaro a più Stati di esecuzione qualora il valore dei beni che possono essere congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’intero importo oggetto del provvedimento.

    Articolo 16: Modello di provvedimento di congelamento

    La proposta contempla una procedura semplificata, prevedendo un modello standard per l’emissione del provvedimento di congelamento. Il modello non è quindi un “certificato” che accompagna una decisione distinta. Si tratta di una semplificazione della procedura di riconoscimento reciproco, giacché la decisione quadro del 2003 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di blocco richiede di allegare un certificato al provvedimento nazionale. La proposta contiene invece, all’allegato B, un modello standard di provvedimento di congelamento che l’autorità di emissione deve compilare, firmare, certificando che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette, e tradurre in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione. Questo approccio è identico a quello adottato nella direttiva 2014/41/UE.

    Articolo 17: Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

    L’autorità di esecuzione deve riconoscere il provvedimento di congelamento senza ulteriori formalità e adottare le misure necessarie per darvi esecuzione, a meno che non adduca uno dei motivi di rifiuto o rinvio del riconoscimento e dell’esecuzione.

    Articolo 18: Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento

    I motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di congelamento sono analoghi quelli del provvedimento di confisca, con alcune ovvie eccezioni non applicabili.

    Articolo 19: Termini per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di congelamento

    Il congelamento come misura cautelare deve svolgersi con urgenza e richiede termini brevi per il riconoscimento e l’esecuzione. Per questo motivo il regolamento proposto fissa termini precisi. Questo costituisce un notevole miglioramento rispetto alla decisione quadro del 2003, dove mancano termini precisi.

    Sono stabiliti separatamente tre termini diversi per la decisione sul riconoscimento, per l’esecuzione del provvedimento di congelamento e per riferire all’autorità di emissione. Sono previsti termini brevi per garantire che lo Stato di esecuzione riconosca ed esegua il provvedimento e ne comunichi l’esito all’autorità di emissione rapidamente e con la stessa celerità e priorità usate in casi interni analoghi. Inoltre, l’autorità di esecuzione deve tenere pienamente conto dei requisiti particolari specificati nel provvedimento di congelamento, come la necessità di un congelamento immediato o una data specifica per il congelamento.

    In primo luogo l’autorità di esecuzione deve prendere la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di congelamento quanto prima e comunque entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento.

    In secondo luogo l’autorità di esecuzione deve eseguire il congelamento senza ritardo e comunque entro le 24 ore successive alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di congelamento e deve comunicare senza ritardo la sua decisione all’autorità di emissione.

    Nei casi in cui l’autorità di esecuzione adduca un motivo di rifiuto o di rinvio, detti termini rigidi non possono essere osservati. Pertanto, per tali casi, la proposta chiarisce che l’autorità di esecuzione deve agire senza ritardo.

    In aggiunta a tali termini, l’articolo 25 prevede un termine di 3 giorni entro il quale l’autorità di esecuzione deve informare l’autorità di emissione in merito alle misure adottate.

    Articolo 20: Rinvio dell’esecuzione del provvedimento di congelamento

    Questo articolo riprende la formulazione standard degli strumenti di riconoscimento reciproco per consentire di rinviare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di congelamento. Lo Stato di esecuzione può rinviare l’esecuzione del provvedimento di congelamento qualora vi sia il rischio di pregiudicare un’indagine in corso o il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento o il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento emesso in un altro procedimento penale nello Stato di esecuzione. L’autorità di esecuzione deve informare immediatamente l’autorità di emissione del rinvio del provvedimento di congelamento, e non appena sia venuto meno il motivo del rinvio deve eseguire immediatamente il provvedimento e informarne l’autorità di emissione.

    Articolo 21: Obbligo di informare le parti interessate

    In seguito all’esecuzione del provvedimento di congelamento, l’autorità di esecuzione deve notificare la sua decisione alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento e a ogni parte interessata tenuto debito conto delle norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 22. Ciò consentirà alle persone interessate di far valere un mezzo di impugnazione senza pregiudicare il congelamento.

    Articolo 22: Riservatezza

    La maggior parte dei provvedimenti di congelamento contiene informazioni da proteggere a salvaguardia dell’indagine. Questo articolo si ispira all’articolo 19 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale e prevede l’obbligo per le autorità di emissione e di esecuzione di mantenere la riservatezza dell’indagine. Se non può rispettare l’obbligo di riservatezza l’autorità di esecuzione deve informarne senza ritardo l’autorità di emissione.

    Articolo 23: Durata del provvedimento di congelamento

    In linea di principio, i beni devono rimanere congelati fino a quando non è emessa una decisione definitiva sulla confisca o sulla “liberazione” dei beni congelati. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui il congelamento non sembra più giustificato o la sua durata sembra eccessiva. L’articolo stabilisce norme per limitare la durata del congelamento a seguito di una consultazione tra l’autorità di esecuzione e l’autorità di emissione. Non vi è alcun termine assoluto, in quanto la durata delle indagini e del processo potrebbe giustificare un periodo di congelamento lungo. Se l’autorità di emissione non spiega i motivi per cui non accetta la limitazione proposta dall’autorità di esecuzione entro 6 settimane, l’autorità di esecuzione può revocare il provvedimento di congelamento.

    Articolo 24: Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento

    L’autorità di esecuzione deve notificare senza ritardo all’autorità di emissione l’impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento per il fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, è stato distrutto, non si trova nel luogo indicato o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione.

    Articolo 25: Informazione

    Questo articolo fissa un termine di 3 giorni entro il quale l’autorità di esecuzione deve riferire in merito alle misure adottate e ai risultati dell’esecuzione del provvedimento di congelamento.

    Capo IV - Disposizioni generali

    Questo capo stabilisce le norme generali per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    Articolo 26: Legge applicabile all’esecuzione

    Lo Stato di esecuzione è competente per adottare ed eseguire le misure in tale Stato in seguito al riconoscimento di un provvedimento di congelamento o di confisca. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica all’esecuzione della decisione, comprese le norme sulle misure di salvaguardia nel caso in cui nello Stato di esecuzione siano adottate decisioni relative al provvedimento di congelamento o di confisca.

    Il provvedimento di congelamento o di confisca relativo a una persona giuridica deve essere eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche.

    A meno che lo Stato di emissione vi acconsenta, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al congelamento e alla confisca, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 8 della proposta.

    Articolo 27: Notifiche in merito alle autorità competenti

    Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le autorità di emissione e di esecuzione conformemente alla definizione dell’articolo 2, punti 8 e 9. Inoltre, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa. La Commissione provvederà affinché tali informazioni siano messe a disposizione di tutti gli Stati membri e del Consiglio.

    Articolo 28: Comunicazioni

    Questo articolo riguarda le comunicazioni tra le autorità competenti nel corso di tutta la procedura di riconoscimento reciproco. Oltre agli obblighi specifici stabiliti da singoli articoli della proposta, sussiste l’obbligo generale per le autorità competenti di consultarsi ove necessario durante la procedura di riconoscimento reciproco.

    Articolo 29: Concorso di provvedimenti

    Se due o più provvedimenti concernenti una somma di denaro sono emessi contro la stessa persona e non vi sono mezzi sufficienti per consentire l’esecuzione di tutti i provvedimenti o se lo stesso bene specifico è oggetto di due o più provvedimenti, lo Stato di esecuzione deve decidere quale o quali provvedimenti devono essere eseguiti tenuto debito conto delle circostanze, compresi gli interessi delle vittime, la presenza di attivi congelati, le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi e, se pertinente, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto.

    Articolo 30: Cessazione dell’esecuzione

    L’autorità di emissione deve informare immediatamente l’autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura a seguito della quale il provvedimento perda il suo carattere esecutivo o debba essere ritirato allo Stato di esecuzione per qualsiasi altro motivo.

    Articolo 31: Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

    Lo Stato di esecuzione deve gestire i beni congelati o confiscati prima del loro trasferimento definitivo al fine di evitarne la diminuzione di valore.

    Questo articolo precisa le norme per la destinazione dei beni confiscati. Esso tiene conto del diritto della vittima al risarcimento e alla restituzione, garantendone la prevalenza sull’interesse degli Stati. In primo luogo, dispone che la somma corrispondente alla decisione di risarcimento o di restituzione vada allo Stato di emissione a fini di risarcimento o restituzione alla vittima. In secondo luogo, se nello Stato di emissione è in corso una procedura di risarcimento o restituzione alla vittima, lo Stato di esecuzione deve astenersi dal destinare il bene confiscato fino a quando la decisione non è comunicata all’autorità di esecuzione. Si tratta di una delle principali novità del quadro giuridico dell’UE, in quanto nessuna delle due decisioni quadro contiene disposizioni sulle vittime. La disposizione garantisce che le vittime non perdano i loro diritti qualora i beni siano situati in un altro Stato membro; nel contempo non introduce alcun nuovo diritto per le vittime qualora un tale diritto non sussista ai sensi della legislazione nazionale.

    Salvo diversamente convenuto, tenuto conto anche della necessità di fornire assistenza per il recupero di crediti fiscali a norma della direttiva 2010/24/UE, si applicano le seguenti norme ispirate a una regola di equità tra gli Stati membri come stabilito nella decisione quadro 2006/783/GAI: se l’importo della confisca è inferiore a 10 000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione; al di sopra di questo importo, il 50% del bene confiscato è trasferito allo Stato di emissione, in controvalore monetario o, previo consenso dello Stato di esecuzione, in natura e per intero. Se non è possibile applicare queste norme, il bene è destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.

    Articolo 32: Spese

    Le spese devono essere sostenute dallo Stato di esecuzione quando sorgono sul territorio di tale Stato e dallo Stato di emissione in tutti gli altri casi. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese ingenti o eccezionali, può formulare una proposta allo Stato di emissione sulla loro ripartizione.

    Articolo 33: Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione

    L’articolo prevede i mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca. Qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, può intentare un’azione dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione a tutela dei propri diritti in conformità della legislazione di tale Stato. L’azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di confisca in materia penale non possono essere contestati dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

    Articolo 34: Risarcimento

    Tranne se la responsabilità è dovuta esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione è tenuto a rimborsare gli importi versati a titolo di risarcimento a qualsiasi parte a seguito dell’esecuzione di un provvedimento.

    Articolo 35: Statistiche

    Questo articolo riguarda l’obbligo degli Stati membri di raccogliere periodicamente dalle autorità competenti e conservare dati statistici esaurienti relativi al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. I dati statistici raccolti vanno inviati alla Commissione ogni anno. Dal momento che attualmente mancano dati esaustivi sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, tale obbligo sembra necessario per consentire una valutazione approfondita del funzionamento del meccanismo previsto dal presente regolamento.

    Capo V - Disposizioni finali

    Articolo 36: Modifiche del certificato e del modello

    Il certificato e il modello standard figuranti negli allegati I e II della presente proposta dovrebbero servire come strumento utile per semplificare e velocizzare il più possibile il riconoscimento reciproco e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Per questo motivo occorre che in futuro i problemi che saranno individuati riguardo al contenuto del certificato e al modello possano essere risolti quanto prima. Modificare i due allegati tramite una complessa procedura legislativa vera e propria non è conforme a tale esigenza. Pertanto l’articolo 37 prevede una procedura più rapida e più flessibile per le modifiche tramite atti delegati.

    Articolo 37: Esercizio della delega

    Questo articolo stabilisce le condizioni alle quali la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per apportare le necessarie modifiche al certificato e al modello allegati alla proposta. Stabilisce una procedura standard per l’adozione di tali atti delegati.

    Articolo 38: Clausola di riesame

    La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del regolamento proposto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

    Articolo 39: Sostituzione

    Il regolamento proposto sostituirà le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI per gli Stati membri che sono da esso vincolati. Le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI continueranno ad applicarsi in relazione agli Stati membri che non sono vincolati dal regolamento proposto.

    Articolo 40: Entrata in vigore e applicazione

    Il regolamento proposto entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento si applicherà sei mesi dopo la data di entrata in vigore, ad eccezione dell’articolo 27 che si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

    2016/0412 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)L’Unione europea si è data l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    (2)La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione.

    (3)Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità. L’Unione europea si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa 24 .

    (4)Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per sequestrare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace.

    (5)L’attuale quadro giuridico dell’Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è costituito dalla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio 25 e dalla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca 26 .

    (6)Dalle relazioni di attuazione della Commissione riguardanti le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è emerso che il vigente regime in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca non è pienamente efficace. Gli strumenti attuali non sono stati attuati e applicati in maniera uniforme negli Stati membri e, di conseguenza, il riconoscimento reciproco è insufficiente.

    (7)Il quadro giuridico dell’Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca non ha tenuto il passo con i recenti sviluppi legislativi a livello unionale e nazionale. In particolare, la direttiva 2014/42/UE 27 stabilisce norme minime comuni in materia di congelamento e di confisca dei beni. Tali norme minime comuni riguardano la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, anche in caso di malattia o di fuga dell’indagato o dell’imputato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato, la confisca estesa e la confisca nei confronti di terzi. Tali norme minime comuni riguardano anche il congelamento dei beni in vista di un’eventuale conseguente confisca. I tipi di confisca e di congelamento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE dovrebbero rientrare anche nell’ambito di applicazione del quadro giuridico sul riconoscimento reciproco.

    (8)Nell’adottare la direttiva 2014/42/UE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rilevato che l’efficacia del sistema di congelamento e di confisca nell’UE è intrinsecamente legata al buon funzionamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Considerata la necessità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi da reato, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    (9)Nell’agenda europea sulla sicurezza 28 la Commissione ha dichiarato che la cooperazione giudiziaria in materia penale si fonda su strumenti transfrontalieri efficaci e che il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è un elemento chiave del quadro di sicurezza. Ha inoltre ribadito la necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    (10)Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo 29 , la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare che i criminali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni. Per smantellare le attività della criminalità organizzata che finanziano il terrorismo è essenziale privare i criminali dei proventi da reato. A tal fine, occorre garantire che tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca siano eseguiti nella massima misura possibile in tutta l’Unione attraverso l’applicazione del principio del riconoscimento reciproco.

    (11)Per garantire l’efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto giuridico dell’Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.

    (12)È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere ed eseguire nel proprio territorio i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale.

    (13)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di confisca ordinati da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato e a tutti i provvedimenti di congelamento emessi in vista di un’eventuale conseguente confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i tipi di provvedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e altri tipi di provvedimenti emessi senza condanna definitiva nel quadro di un procedimento penale. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di procedimenti civili o amministrativi.

    (14)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di confisca e di congelamento connessi ai reati rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad altri reati. I reati non dovrebbero quindi essere limitati alle sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, giacché l’articolo 82 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non impone tale limitazione per le misure che definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale.

    (15)La cooperazione tra Stati membri sulla base del principio del riconoscimento reciproco e dell’esecuzione immediata delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede.

    (16)Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali enunciati all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

    (17)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Esso dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

    (18)È opportuno applicare il presente regolamento tenendo conto delle direttive 2010/64/UE 30 , 2012/13/UE 31 , 2013/48/UE 32 , 2016/343 33 , 2016/800 34 e 2016/1919 35  del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali.

    (19)Fermo restando il rispetto dei diritti fondamentali, le norme per la trasmissione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca dovrebbero garantire l’efficacia del processo di recupero dei beni di origine criminosa.

    (20)A tal fine, i provvedimenti di congelamento e di confisca dovrebbero essere trasmessi direttamente dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione o, se del caso, a un’autorità centrale.

    (21)Il provvedimento di confisca dovrebbe essere trasmesso unitamente a un certificato standard.

    (22)L’autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di confisca senza ulteriori formalità e dovrebbe prendere le misure necessarie per la sua esecuzione. L’adozione della decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di confisca e l’esecuzione della confisca dovrebbero avere luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo. Dovrebbero essere fissati termini per garantire la rapidità e l’efficacia della decisione sul provvedimento di confisca e della sua esecuzione.

    (23)In considerazione dell’urgenza del congelamento e del suo carattere provvisorio, il provvedimento di congelamento dovrebbe essere emesso utilizzando un modello standard. L’autorità di emissione dovrebbe accertare che l’emissione del provvedimento di congelamento sia necessaria e proporzionata alla finalità di impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l’alienazione di beni. Onde allineare le condizioni per l’emissione dei provvedimenti di congelamento nei casi nazionali e in quelli transfrontalieri, il provvedimento di congelamento ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere emesso solo quando avrebbe potuto essere ordinato in un caso interno analogo.

    (24)L’autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere il provvedimento di congelamento senza ulteriori formalità e dovrebbe prendere immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione. L’adozione della decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di congelamento e l’esecuzione del congelamento dovrebbero avere luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo. Dovrebbero essere fissati termini per garantire la rapidità e l’efficacia della decisione sul provvedimento di congelamento e della sua esecuzione.

    (25)Nell’esecuzione del provvedimento di congelamento, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione dovrebbero tenere debito conto della riservatezza dell’indagine. In particolare, l’autorità di esecuzione dovrebbe garantire la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento.

    (26)Il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. In particolare, l’autorità di esecuzione dovrebbe poter non riconoscere e non eseguire il provvedimento di confisca sulla base del principio del ne bis in idem, dei diritti di qualunque interessato o del diritto di presenziare al processo. 

    (27)Prima di decidere di applicare un motivo di non riconoscimento o di non esecuzione, l’autorità di esecuzione dovrebbe consultare l’autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari.

    (28)L’autorità di esecuzione dovrebbe poter rinviare l’esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, segnatamente qualora la sua esecuzione possa pregiudicare un’indagine penale in corso. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l’autorità di esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie per l’esecuzione del provvedimento.

    (29)L’autorità di emissione dovrebbe essere informata senza ritardo dell’impossibilità di eseguire un provvedimento. L’impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, non si trova nel luogo indicato dall’autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione.

    (30)L’esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità dovrebbero essere competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione.

    (31)Il corretto funzionamento pratico del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi ogniqualvolta necessario.

    (32)I diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione non dovrebbero essere pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le norme sulla destinazione dei beni confiscati dovrebbero dare priorità al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto dei loro obblighi di assistenza in materia di recupero di crediti fiscali sorti in altri Stati membri, in conformità della direttiva 2010/24/UE 36 .

    (33)Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese ingenti o eccezionali, l’autorità di emissione dovrebbe tenere conto della proposta dell’autorità di esecuzione di ripartire le spese.

    (34)Le parti interessate, compresi i terzi in buona fede, dovrebbero disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca al fine di tutelare i propri diritti, compresa l’effettiva possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi a un’autorità giudiziaria o di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali conformemente alla direttiva 2014/42/UE. L’azione dovrebbe essere proposta dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

    (35)Al fine di modificare il certificato e il modello di cui agli allegati I e II del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per gli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (36)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire il riconoscimento reciproco e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (37)Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono già state sostituite dalla direttiva 2014/41/UE 37 per quanto riguarda il sequestro probatorio. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento tra gli Stati membri da esso vincolati per quanto riguarda il congelamento in vista della conseguente confisca dei beni. Le disposizioni per il sequestro probatorio e quelle per il congelamento in vista della conseguente confisca dovrebbero essere allineate. Il presente regolamento dovrebbe inoltre sostituire la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri da esso vincolati.

    (38)A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [il Regno Unito/l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento] oppure [e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito/l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato/a, né è soggetto/a alla sua applicazione].

    (39)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

    Articolo 1

    OGGETTO

    1.Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale.

    2.Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)“provvedimento di confisca”: una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica;

    (2)“provvedimento di congelamento”: una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità di cui al punto 8 in merito a un provvedimento di congelamento nello Stato di emissione per impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l’alienazione di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca;

    (3)“bene”: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l’autorità di emissione è:

    (a)    il provento di un reato, o l’equivalente in tutto o in parte al valore di tale provento,

    (b) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale,

    (c)    passibile di confisca a seguito dell’applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE, oppure

    (d)    passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione;

    (4)“provento”: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

    (5)“beni strumentali”: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

    (6)“Stato di emissione”: lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca nel quadro di un procedimento penale;

    (7)“Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione;

    (8)“autorità di emissione”:

    (a)in relazione a un provvedimento di congelamento:

    (1)un giudice, un’autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure

    (2)qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a ordinare il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento, in particolare le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, da un giudice, un’autorità giudiziaria, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da una siffatta autorità, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento;

    (b)in relazione a un provvedimento di confisca, un’autorità competente, definita dallo Stato di emissione, che ha competenza nei procedimenti penali a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un’autorità giudiziaria in conformità del diritto nazionale;

    (9)“autorità di esecuzione”: un’autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o di confisca e ad assicurarne l’esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili in un caso interno analogo.

    Articolo 3

    Figure di reato

    1.Il provvedimento di congelamento o di confisca dà luogo all’esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti se i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono uno o più dei seguenti reati, come definiti dalla legge dello Stato di emissione, e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

    - partecipazione a un’organizzazione criminale,

    - terrorismo,

    - tratta di esseri umani,

    - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

    - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

    - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

    - corruzione,

    - frode e reati connessi alla frode come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale,

    - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

    - riciclaggio di proventi da reato,

    - falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell’euro,

    - criminalità informatica,

    - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

    - favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

    - omicidio volontario, lesioni personali gravi,

    - traffico illecito di organi e tessuti umani,

    - rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

    - razzismo e xenofobia,

    - furti organizzati o con l’uso di armi,

    - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

    - truffa,

    - racket ed estorsioni,

    - contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

    - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

    - frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti,

    - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

    - traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

    - traffico di veicoli rubati,

    - stupro,

    - incendio volontario,

    - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

    - dirottamento di aereo/nave,

    - sabotaggio.

    2.Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione.

    CAPO II

    TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA

    Articolo 4

    Trasmissione del provvedimento di confisca

    1.Il provvedimento di confisca, o una sua copia autenticata, è trasmesso, corredato del certificato di cui all’articolo 7, dall’autorità di emissione direttamente all’autorità di esecuzione o, se del caso, all’autorità centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all’autorità di esecuzione di stabilirne l’autenticità.

    2.Il provvedimento di confisca concernente una somma di denaro è trasmesso allo Stato membro in cui l’autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito.

    3.Il provvedimento di confisca concernente beni specifici è trasmesso allo Stato membro in cui l’autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto del provvedimento di confisca.

    4.Se non sussistono fondati motivi che permettono all’autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui trasmettere il provvedimento di confisca, quest’ultimo è trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento stesso risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.

    5.Qualora l’autorità di esecuzione competente non sia nota, l’autorità di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea 38 , affinché fornisca informazioni al riguardo.

    6.Qualora l’autorità dello Stato di esecuzione che riceve il provvedimento di confisca non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il provvedimento di confisca all’autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l’autorità di emissione.

    Articolo 5

    Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione

    1.Il provvedimento di confisca può essere trasmesso ai sensi dell’articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta.

    2.Il provvedimento di confisca concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

    a) l’autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che beni diversi oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi,

    b) la confisca di un bene specifico contemplato nel provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione, oppure

    c) l’autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nel provvedimento di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.

    3.    Il provvedimento di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l’autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:

    (a)i beni non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento, o

    (b)il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’intero importo oggetto del provvedimento di confisca.

    Articolo 6

    Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca

    1.La trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli articoli 4 e 5 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire esso stesso il provvedimento.

    2.Qualora un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro sia trasmesso a uno o più Stati di esecuzione, l’importo totale risultante dall’esecuzione non può superare l’importo massimo specificato nel provvedimento di confisca.

    3.L’autorità di emissione informa immediatamente l’autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

    (a)se ritiene che possa esservi il rischio di un’esecuzione superiore all’importo massimo, in particolare in base alle informazioni notificatele dall’autorità di esecuzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b);

    (b)se il provvedimento di congelamento o di confisca è stato eseguito in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito;

    (c)se, dopo la trasmissione del provvedimento conformemente all’articolo 4, l’autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata volontariamente dalla persona interessata in relazione al provvedimento.

    Qualora si applichi la lettera b), l’autorità di emissione comunica il più presto possibile all’autorità di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere.

    4.Qualora lo Stato di emissione abbia indicato che intende ritirare il provvedimento dallo Stato di esecuzione per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione pone immediatamente fine all’esecuzione del provvedimento di confisca.

    Articolo 7

    Certificato standard

    1.L’autorità di emissione compila il certificato di cui all’allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

    2.L’autorità di emissione traduce il certificato in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3.

    3.Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell’Unione.

    Articolo 8

    Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

    1.L’autorità competente riconosce senza ulteriori formalità il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca emesso da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’articolo 9 o uno dei motivi di rinvio previsti all’articolo 11.

    2.Se il provvedimento di confisca concerne un bene specifico, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione dello Stato di emissione, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

    3.Se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l’autorità di esecuzione, in caso di non pagamento, esegue il provvedimento di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. Se necessario, l’autorità di esecuzione converte l’importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui il provvedimento di confisca è stato emesso.

    4.Non appena l’esecuzione del provvedimento è conclusa l’autorità di esecuzione ne informa l’autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

    Articolo 9

    Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

    1.L’autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca solo se:

    (a)il certificato di cui all’articolo 7 è incompleto, manifestamente inesatto o non corrisponde manifestamente al provvedimento di confisca, e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2;

    (b)l’esecuzione del provvedimento di confisca è contraria al principio del ne bis in idem;

    (c)vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l’esecuzione di un provvedimento di confisca nazionale dei beni in questione;

    (d)il provvedimento di confisca si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione;

    (e)i diritti dei terzi in buona fede rendono impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l’esecuzione del provvedimento di confisca, incluso quando tale impossibilità è conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione ai sensi dell’articolo 31;

    (f)nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di confisca non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

    (g)in base al certificato di cui all’articolo 7, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con il provvedimento di confisca collegato a una condanna definitiva.

    Tale motivo di non riconoscimento e di non esecuzione non si applica qualora il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:

    (1)è stato citato in tempo utile e personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua non comparizione in giudizio;

    (2)essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure

    (3)dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

    - ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca, oppure

    - non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

    2.Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l’autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l’autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest’ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

    3.L’eventuale decisione di non riconoscimento e non esecuzione è presa senza ritardo e comunicata immediatamente all’autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

    Articolo 10

    Termini per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca

    1.L’adozione della decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di confisca e l’esecuzione della confisca hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.

    2.La decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di confisca è adottata senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di confisca da parte dell’autorità di esecuzione.

    3.L’autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di confisca all’autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

    4.Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell’articolo 11, l’autorità di esecuzione esegue la confisca senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, entro trenta giorni dalla decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    5.Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 2 o 4, l’autorità di esecuzione ne informa immediatamente l’autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l’autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire la confisca. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.

    Articolo 11

    Rinvio dell’esecuzione del provvedimento di confisca

    1.L’autorità di esecuzione può rinviare l’esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 4:

    (a)qualora l’esecuzione dello stesso possa pregiudicare un’indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;

    (b) nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dall’esecuzione del provvedimento possa superare notevolmente l’importo ivi specificato a causa dell’esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;

    (c)nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione;

    (d)nei casi dei mezzi di impugnazione indicati all’articolo 33.

    2.L’autorità di esecuzione informa senza ritardo l’autorità di emissione del rinvio dell’esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

    3.Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l’autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l’esecuzione del provvedimento e ne informa l’autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

    Articolo 12

    Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca

    È notificata senza ritardo all’autorità di emissione l’impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca qualora, anche previa consultazione dell’autorità di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione. Ove possibile, il provvedimento può essere eseguito su altri beni conformemente all’articolo 8, paragrafo 2 o 3.

    CAPO III

    TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO

    Articolo 13

    Condizioni di emissione e trasmissione del provvedimento di congelamento

    1. L’autorità di emissione può emettere un provvedimento di congelamento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    (a) l’emissione del provvedimento è necessaria e proporzionata per impedire temporaneamente la distruzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l’alienazione di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, tenuto conto dei diritti della persona interessata;

    (b)il provvedimento avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo;

    (c)il motivo o i motivi del provvedimento sono correttamente indicati, almeno sommariamente.

    2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso.

    3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può, dopo aver eseguito il provvedimento, consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di proseguire il congelamento. Tale consultazione non ritarda l’esecuzione del provvedimento di congelamento. Dopo la consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare il provvedimento.

    Articolo 14

    Trasmissione del provvedimento di congelamento

    1.Il provvedimento di congelamento è trasmesso utilizzando il modello di cui all’articolo 16 dall’autorità di emissione direttamente all’autorità di esecuzione o, se del caso, all’autorità centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all’autorità di esecuzione di stabilirne l’autenticità.

    2.Il provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro è trasmesso allo Stato membro in cui l’autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito.

    3.Il provvedimento di congelamento concernente beni specifici è trasmesso allo Stato membro in cui l’autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto del provvedimento di congelamento.

    4.Se non sussistono fondati motivi che permettono all’autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui trasmettere il provvedimento di congelamento, quest’ultimo è trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso il provvedimento stesso risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.

    5.Il provvedimento di congelamento di cui al paragrafo 1:

    (a)è accompagnato da un provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 4, o

    (b)contiene l’istruzione di mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione del provvedimento di confisca a norma dell’articolo 4. L’autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione con il modello di cui all’articolo 16.

    6.L’autorità di emissione informa l’autorità di esecuzione se è a conoscenza di eventuali parti interessate, compresi i terzi in buona fede, su cui incide il provvedimento di congelamento.

    7.Qualora l’autorità di esecuzione competente non sia nota, l’autorità di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea 39 , affinché fornisca informazioni al riguardo.

    8.Qualora l’autorità di esecuzione che riceve il provvedimento di congelamento non sia competente a riconoscerlo e a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il provvedimento di congelamento all’autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l’autorità di emissione.

    Articolo 15

    Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione

    1.Il provvedimento di congelamento può essere trasmesso ai sensi dell’articolo 14 a un solo Stato di esecuzione per volta.

    2.Il provvedimento di congelamento concernente beni specifici può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

    (a)l’autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che beni diversi oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi,

    (b)il congelamento di un bene specifico contemplato nel provvedimento di congelamento comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione, oppure

    (c)l’autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nel provvedimento di congelamento sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.

    3.Il provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l’autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’intero importo oggetto del provvedimento di congelamento.

    Articolo 16

    Modello di provvedimento di congelamento

    1.Il provvedimento di congelamento è emesso utilizzando il modello di cui all’allegato II.

    2.L’autorità di emissione compila il modello, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

    3.L’autorità di emissione traduce il provvedimento di congelamento in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata da tale Stato membro a norma del paragrafo 4.

    4.Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell’Unione.

    Articolo 17

    Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

    L’autorità competente riconosce senza ulteriori formalità il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell’articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’articolo 18 o uno dei motivi di rinvio previsti all’articolo 20.

    Articolo 18

    Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento

    1.L’autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere e non dare esecuzione al provvedimento di congelamento solo se:

    (a)il modello di cui all’articolo 16 è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione a norma del paragrafo 2;

    (b)l’esecuzione del provvedimento è contraria al principio del ne bis in idem;

    (c)vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l’esecuzione di un provvedimento di congelamento nazionale dei beni in questione;

    (d)il provvedimento si basa su un reato commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è emesso non costituisce reato nello Stato di emissione;

    (e)nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, la condotta che è alla base del provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

    2.Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, l’autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l’autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest’ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

    3.L’autorità di esecuzione può decidere di revocare il provvedimento di congelamento qualora, durante l’esecuzione, si renda conto che si applica uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione.

    Articolo 19

    Termini per il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di congelamento

    1.L’adozione della decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di congelamento e l’esecuzione del congelamento hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.

    2.Qualora l’autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve spostati o distrutti e che è necessario il congelamento immediato, o qualora l’autorità di emissione abbia indicato nel provvedimento di congelamento che la misura di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l’autorità di esecuzione ne tiene pienamente conto.

    3.L’autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di congelamento o sulla consultazione dell’autorità di emissione in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, il più presto possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento di congelamento.

    4.Se consulta l’autorità di emissione in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, l’autorità di esecuzione adotta la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione del provvedimento di congelamento senza ritardo.

    5.L’autorità di esecuzione comunica la decisione sul provvedimento di congelamento all’autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

    6.Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell’articolo 20, l’autorità di esecuzione esegue il congelamento senza ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, entro 24 ore dalla decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    7.Se non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3 o 6, l’autorità di esecuzione ne informa immediatamente l’autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l’autorità di emissione sul momento appropriato per eseguire il congelamento.

    Articolo 20

    Rinvio dell’esecuzione del provvedimento di congelamento

    1.L’autorità di esecuzione può rinviare l’esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell’articolo 14 qualora:

    (1)l’esecuzione dello stesso possa pregiudicare un’indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;

    (2)il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento e fino a quando tale provvedimento non sia revocato; oppure

    (3)il bene sia già oggetto di un provvedimento emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione e fino a quando tale provvedimento non sia revocato.

    (4)Il presente punto si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di congelamento nell’ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno.

    2.L’autorità di esecuzione informa immediatamente l’autorità di emissione del rinvio dell’esecuzione del provvedimento, compresi i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l’autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie per l’esecuzione del provvedimento e ne informa l’autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

    Articolo 21

    Obbligo di informare le parti interessate

    1.Fatto salvo l’articolo 22, dopo l’esecuzione l’autorità di esecuzione notifica la sua decisione alla persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di congelamento e a qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, della cui esistenza sia stata informata conformemente all’articolo 14, paragrafo 6.

    2.La notifica contiene informazioni, almeno sommarie, sui motivi del provvedimento di congelamento, sull’autorità che ha emesso il provvedimento e sui mezzi di impugnazione esistenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione.

    Articolo 22

    Riservatezza

    1.Nell’esecuzione del provvedimento di congelamento, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione tengono debito conto della riservatezza dell’indagine.

    2.L’autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento, salvo nella misura necessaria alla sua esecuzione. Qualora l’autorità di esecuzione non possa rispettare l’obbligo di riservatezza, ne informa immediatamente l’autorità di emissione.

    3.Al fine di tutelare le indagini in corso, l’autorità di emissione può chiedere all’autorità di esecuzione di mantenere la riservatezza dell’esecuzione del provvedimento di congelamento per un periodo di tempo limitato.

    Articolo 23

    Durata del provvedimento di congelamento

    1.Il bene rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l’autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell’articolo 4 o l’autorità di emissione abbia informato l’autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che abbia l’effetto di privare il provvedimento del suo carattere esecutivo o di farlo ritirare, in conformità dell’articolo 30, paragrafo 1.

    2.Previa consultazione dell’autorità di emissione, l’autorità di esecuzione, tenuto conto delle circostanze del caso, può presentare una richiesta motivata all’autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Se non è d’accordo con tale limitazione, l’autorità di emissione lo comunica all’autorità di esecuzione specificando i motivi. In caso di mancata comunicazione dell’autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l’autorità di esecuzione può revocare il provvedimento di congelamento. 

    Articolo 24

    Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca

    È notificata senza ritardo all’autorità di emissione l’impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento qualora, anche previa consultazione dell’autorità di emissione, il bene da congelare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione.

    Articolo 25

    Informazione

    Entro tre giorni dall’esecuzione del provvedimento, l’autorità di esecuzione riferisce all’autorità di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, in merito alle misure prese per l’esecuzione del provvedimento di congelamento e ai relativi risultati, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e una stima del loro valore.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 26

    Legge applicabile all’esecuzione

    1.L’esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

    2.Il provvedimento di congelamento o di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

    3.Fatto salvo l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento o di confisca trasmesso a norma degli articoli 4 e 14, a meno che lo Stato di emissione vi abbia acconsentito.

    Articolo 27

    Notifiche in merito alle autorità competenti

    1.Entro il [data di applicazione del presente regolamento] ogni Stato membro notifica alla Commissione l’autorità o le autorità definite all’articolo 2, punti 8 e 9, competenti ai sensi della legislazione nazionale, quando lo Stato membro in questione è:

    (a)lo Stato di emissione, o

    (b)lo Stato di esecuzione.

    2.Ogni Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei provvedimenti di congelamento e di confisca e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

    3.La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri.

    Articolo 28

    Comunicazioni

    1.Se necessario, l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione si consultano con qualsiasi mezzo appropriato al fine di garantire l’applicazione efficace del presente regolamento.

    2.Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all’autenticità di qualsiasi documento necessario all’esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, sono effettuate mediante contatto diretto tra lo Stato di emissione e l’autorità di esecuzione interessata o, se lo Stato membro ha designato un’autorità centrale a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, con l’intervento di tale autorità centrale.

    Articolo 29

    Concorso di provvedimenti

    1.Se le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando due o più provvedimenti di congelamento o di confisca concernenti una somma di denaro emessi contro la stessa persona fisica o giuridica e l’interessato non dispone nello Stato di esecuzione di mezzi sufficienti per consentire l’esecuzione di tutti i provvedimenti, spetta all’autorità di esecuzione, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, decidere quale o quali provvedimenti devono essere eseguiti, tenuto debito conto di tutte le circostanze.

    Tali circostanze possono comprendere gli interessi delle vittime, la presenza di attivi congelati, le date dei rispettivi provvedimenti, le date di trasmissione degli stessi, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto.

    2.Il paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando due o più provvedimenti di congelamento o di confisca concernenti lo stesso bene specifico.

    Articolo 30

    Cessazione dell’esecuzione

    L’autorità di emissione informa immediatamente l’autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l’effetto di privare il provvedimento del suo carattere esecutivo o di farlo ritirare per qualsiasi altro motivo.

    Lo Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione del provvedimento non appena viene informato di tale decisione o misura dall’autorità di emissione.

    Articolo 31

    Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

    1.Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore e conformemente all’articolo 10 della direttiva 2014/42/UE.

    2.Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di risarcimento alla vittima o se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, tenuto conto anche della necessità di fornire assistenza per il recupero di crediti fiscali a norma della direttiva 2010/24/UE, le somme ottenute con l’esecuzione del provvedimento di confisca sono destinate come segue dallo Stato di esecuzione:

    (a)se l’importo ottenuto con l’esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione;

    (b)se l’importo ottenuto con l’esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50% di tale importo è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

    3.Qualora un’autorità giudiziaria dello Stato di emissione abbia emesso una decisione di risarcimento o restituzione alla vittima, la somma corrispondente, nella misura in cui non ecceda la somma confiscata, va allo Stato di emissione a fini di risarcimento o restituzione alla vittima. L’eventuale restante è destinato conformemente al paragrafo 2.

    4.Il bene diverso da una somma di denaro ottenuto con l’esecuzione del provvedimento di confisca è destinato conformemente alle lettere da a) a e):

    (a)il bene può essere venduto; in tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 2;

    (b)il bene può essere trasferito allo Stato di emissione; se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se l’autorità di emissione vi ha acconsentito;

    (c)il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o di utilità sociale nello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione di tale Stato, previo accordo dello Stato di emissione;

    (d)qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione;

    (e)qualora un’autorità giudiziaria dello Stato di emissione abbia emesso una decisione di restituzione del bene alla vittima, l’autorità di esecuzione prende le misure necessarie affinché il bene sia restituito alla vittima; se non è possibile restituire il bene alla vittima, il valore del bene va allo Stato di emissione a fini di restituzione alla vittima e l’eventuale restante è destinato conformemente al paragrafo 2.

    5.L’autorità di emissione comunica all’autorità di esecuzione la decisione di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera d). Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di risarcimento o restituzione alla vittima, lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione della decisione all’autorità di esecuzione.

    Articolo 32

    Spese

    1.Gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione del presente regolamento.

    2.Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, l’autorità di esecuzione può formulare una proposta all’autorità di emissione per la loro ripartizione. L’autorità di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dall’autorità di esecuzione.

    Articolo 33

    Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione

    1.Qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, dispone di mezzi di impugnazione, inclusi quelli di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/42/UE, contro il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento a norma degli articoli 8 e 17, a tutela dei propri diritti. Il mezzo di impugnazione è proposto dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione in conformità della legislazione di tale Stato. L’azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.

    2.I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o di confisca non possono essere contestati dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

    3.L’autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione proposto conformemente al paragrafo 1.

    Articolo 34

    Risarcimento

    1.Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi della propria legislazione, del danno causato a una delle parti interessate di cui all’articolo 33 dall’esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca che gli è stato trasmesso a norma dell’articolo 4 o 14, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

    2.Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 35

    Statistiche

    Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono, oltre a quelli previsti all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE:

    (a)il numero di provvedimenti di congelamento e di confisca ricevuti da un altro Stato membro;

    (b)il numero di provvedimenti di congelamento e di confisca ricevuti da un altro Stato membro, il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono stati rifiutati;

    (c)il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l’esecuzione del provvedimento di confisca conformemente al presente regolamento;

    (d)la durata media dell’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca conformemente al presente regolamento.

    Articolo 36

    Modifiche del certificato e del modello

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica del certificato e del modello figuranti negli allegati I e II.

    Articolo 37

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.La delega di potere di cui all’articolo 36 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da [data di applicazione del presente regolamento].

    3.La delega di potere di cui all’articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 38

    Clausola di riesame

    Entro [cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

    Articolo 39

    Sostituzione

    Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI e la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].

    Articolo 40

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento + sei mesi], ad eccezione dell’articolo 27, che si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1) COM(2015)185 final. Cfr. anche la comunicazione “Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza” (COM(2016) 230 final, pag. 13).
    (2) Europol, Criminal asset recovery in the EU, Survey of Statistical Information 2010-2014, Key findings, pag.4; cfr. anche Report of organised Crime Portfolio, 2015, From Illegal Markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, http://www.ocportfolio.eu/ .
    (3) Cfr. la sezione 3.3 del quadro giuridico dell’UE.
    (4) Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).
    (5) Documento del Consiglio 7329/1/14 REV 1 ADD 1. Nella risoluzione dell’11 giugno 2013, la commissione speciale del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata ha chiesto una legislazione europea che preveda la piena applicazione dei vigenti strumenti di riconoscimento reciproco e l’eseguibilità immediata dei provvedimenti di confisca, cfr.  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0245+0+DOC+XML+V0//IT
    (6) COM(2016) 50 final, sezione 1.3.
    (7) Relazione Ferrara adottata dalla commissione LIBE il 7 ottobre 2016.
    (8) Cfr. la sezione 4 della valutazione d’impatto.
    (9) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45. Va rilevato che per quanto riguarda il congelamento per salvaguardare elementi di prova, la decisione quadro 2003/577/GAI è sostituita dalla direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale.
    (10) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.
    (11) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.
    (12) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.
    (13) Ai sensi dell’articolo 83 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli eurocrimini sono reati in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. Poiché la direttiva 2014/42/UE ha come base giuridica l’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, il suo ambito di applicazione è limitato agli eurocrimini e non si estende ad altri reati che generano proventi.
    (14) Cfr. articolo 8
    (15) Per ulteriori dettagli sull’ambito di applicazione, cfr. il punto 5.1 e spiegazioni relative all’articolo 1.
    (16) Cfr. sezione 3, sui diritti fondamentali.
    (17) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 22.12.2008 [ COM(2008) 885 def. — Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
    (18) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 23.8.2008 [ COM(2010) 428 def. — Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
    (19) Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea, SWD(2012) 31 final.
    (20) Comparative Law Study of the implementation of mutual recognition of orders to freeze and confiscate criminal assets in the EU” realizzato da DBB nel novembre 2013.
    (21) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
    (22) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
    (23) L’allegato 1 della valutazione d’impatto descrive più dettagliatamente il modo in cui le osservazioni del comitato per il controllo normativo sono state prese in considerazione nella versione modificata della valutazione d’impatto.
    (24) “Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).
    (25) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.
    (26) GU L 328 del 21.11.2006, pag. 59.
    (27) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
    (28) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final.
    (29) COM(2016) 50 final.
    (30) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
    (31) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).
    (32) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).
    (33) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 1).
    (34) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
    (35) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag.1).
    (36) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
    (37) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1).
    (38) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag.130).
    (39) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag.130).
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    Bruxelles, 21.12.2016

    COM(2016) 819 final

    ALLEGATI

    del

    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

    relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

    {SWD(2016) 468 final}
    {SWD(2016) 469 final}


    ALLEGATO I

    CERTIFICATO

    previsto dall'articolo 7 per l'emissione di un provvedimento di confisca

       

    SEZIONE A:

       Stato di emissione: ……………………………………………………………………….

       Stato di esecuzione: ………………………………………………………………………

           

    SEZIONE B: Provvedimento di confisca

    Il provvedimento di confisca è stato emesso il (data):…………………………………………

    Il provvedimento di confisca è diventato definitivo il (data): …………………………………

    Numero di riferimento del provvedimento di confisca (se disponibile):………………………

    Organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di confisca (nome ufficiale):………………………………………………………………………………………

           

    SEZIONE C: Provvedimento di congelamento

    Indicare (contrassegnando la casella pertinente) se:

       il provvedimento di confisca è accompagnato da un provvedimento di congelamento emesso nello Stato di emissione

       il bene è stato congelato in conformità di un precedente provvedimento di congelamento trasmesso allo Stato di esecuzione (indicare la data di emissione del provvedimento di congelamento, l'autorità a cui è stato trasmesso e, se disponibile, la data di trasmissione del provvedimento di congelamento, e i numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione): ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………

    SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

       Indicare (contrassegnando la casella o le caselle pertinenti) se il provvedimento concerne:

           una somma di denaro

           uno o più beni specifici

           il bene o i beni indicati nella SEZIONE D del provvedimento di congelamento di accompagnamento menzionato nella SEZIONE C

    1.    Se il provvedimento concerne una somma di denaro:

               - l'importo dell’esecuzione nello Stato di esecuzione, con indicazione della valuta

                (cifre e lettere): ……………………………………………………………………

           - l'importo totale oggetto del provvedimento, con indicazione della valuta

    (cifre e lettere): …………………………………………………………………………………

       Il provvedimento è trasmesso

           all'autorità di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

           a)    l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione.

           Aggiungere le seguenti informazioni:

           Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito:

           ……………………………………………………………………………………..

           Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito (se possibile):

           ……………………………………………………………………………………...

    Ubicazione esatta dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta,

    l’ultima ubicazione conosciuta): …….…………………………………………….

    …………………………………………………………………………………….

           Motivi per ritenere che i beni/la fonte del reddito si trovino in tale ubicazione:

           …………………………………………………………………………………..….

           b)    non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera a), che permettono all'autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

    2.    Se il provvedimento concerne beni specifici:

       Il provvedimento è trasmesso allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

           a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione

           b) i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione

           c) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto

           del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione.

           Aggiungere le seguenti informazioni:

           Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: ……………………………………………………………………………………..

           Descrizione del bene specifico (se possibile): ……………………………………

           ……………………………………………………………………………………..

           Ubicazione del bene specifico (se è sconosciuta, l’ultima ubicazione conosciuta):

           …………………………………………………………………………………..…

           d) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera c), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

    3.    L’organo giurisdizionale ha deciso che il bene in questione (contrassegnare la casella o le caselle pertinenti):

           è il provento di un reato, o l’equivalente in tutto o in parte al valore di tale provento,

           è un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale,

           è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca nel quadro di un procedimento penale previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

    SEZIONE E: Decisione di restituzione o risarcimento alla vittima

    Indicare (contrassegnando la casella pertinente) se:

    □ un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha emesso una decisione di risarcimento o restituzione alla vittima della seguente somma di denaro:

    □ un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro:

    La decisione è stata emessa il (data):…………………………………………………………..

    La decisione è diventata definitiva il (data): …………………………………………..……..

    Numero di riferimento della decisione (se disponibile):……………………………………….

    Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione (nome ufficiale)……………………..………

    □ nello Stato di emissione è in corso un procedimento di risarcimento o restituzione alla vittima, il cui esito dovrà essere comunicato all'autorità di esecuzione

    SEZIONE F: Qualora il provvedimento sia stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:

       1.    Il provvedimento è stato trasmesso al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese

           e autorità):

           

           

       2.    Il provvedimento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo (contrassegnare la casella pertinente):

           si ritiene che i diversi beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;

           la confisca di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;

           si ritiene che un bene specifico oggetto del provvedimento sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati;

           il valore dei beni che possono essere confiscati o congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento.

       3.    Se la confisca di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare:

       ……………………………………………………………………………………………

    SEZIONE G: Identità della persona interessata

       1.    Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e i) fisica/fisiche o ii) giuridica/giuridiche interessata/e (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

       i)    In caso di persona/e fisica/fisiche

    Cognome:    …………………………………………………………………………………….

    Nome/i: ………………………………………………………………………………………..

    Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …………………………………………………….…

    Eventuali pseudonimi: …………………………………………………………………………

    Sesso: ………………………………………………………………………………………….

    Cittadinanza: …………………………………………………………………………………..

    Numero di identità o di sicurezza sociale: ……………………………………………………

    Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile:

    ………………………………………………………………………………………………….

    Data di nascita:……………………………………………………………................................

    Luogo di nascita:……………………………………………………………………………….

    Residenza e/o indirizzo conosciuto; se sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

    …………………………………………………………………………………………………..

    Lingua/e che la persona in questione comprende: ……………………………………………..

       ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche

    Nome: ………………………………………………………………………………………….

    Forma giuridica: ……………………………………………………………………………….

    Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

    Sede statutaria: …………………………………………………………………………………

    Numero di registrazione: ………………………………………………………………………

    Indirizzo della persona giuridica: ……………………………………………………...............

    Nome del rappresentante della persona giuridica: ………………………………………….....

    Indicare l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

       persona sottoposta ad indagini o imputato

       terzo

       altro (precisare)

    2.    Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

       …………………………………………………………………………………………

    3.    Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di confisca

       …………………………………………………………………………………………..

    SEZIONE H: Informazioni sul reato o i reati che hanno dato luogo al provvedimento di confisca

    1. Sintesi dei fatti

    Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, compresi una sintesi dei fatti, una descrizione dei reati contestati o oggetto d'indagine, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.

    2.    Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizioni di legge applicabili:

    3.    Il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di confisca è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente)

       partecipazione a un'organizzazione criminale

       terrorismo

       tratta di esseri umani

       sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia

       traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

       traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

       corruzione

       frode e reati connessi alla frode come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale

       frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

       riciclaggio di proventi da reato

       falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro

       criminalità informatica

       criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

       favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

       omicidio volontario, lesioni personali gravi

       traffico illecito di organi e tessuti umani

       rapimento, sequestro e presa di ostaggi

       razzismo e xenofobia

       rapina organizzata o a mano armata

       traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

       truffa

       racket e estorsione

       contraffazione e pirateria di prodotti

       falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

       frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti

       traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

       traffico illecito di materie nucleari e radioattive

       traffico di veicoli rubati

       violenza sessuale

       incendio doloso

       reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

       dirottamento di aereo/nave

       sabotaggio


    SEZIONE I: Procedimento che ha dato luogo al provvedimento di confisca

    Indicare se la persona è comparsa personalmente al processo terminato con il provvedimento di confisca collegato alla condanna definitiva:

    1. □ sì, la persona è comparsa personalmente al processo.

    2. □ no, la persona non è comparsa personalmente al processo.

    3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, confermare l’esistenza di uno dei seguenti elementi:

    □ 3.1a. la persona è stata citata personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stata informata della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca ed è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

    OPPURE

    □ 3.1b.la persona non è stata citata personalmente ma è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stata informata del fatto che poteva essere emessa una decisione in caso di mancata comparizione in giudizio;

    OPPURE

    □ 3.2. essendo al corrente della data fissata, la persona aveva conferito un mandato ad un

    difensore, nominato personalmente o dallo Stato,

    per patrocinarla in giudizio, ed è stata in effetti patrocinata in giudizio

    da tale difensore;

    OPPURE

    □ 3.3. la persona ha ricevuto la notifica del provvedimento di confisca il

    … (giorno/mese/anno)

    ed è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui la persona ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e

    □ la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

    OPPURE

    □ la persona non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

    4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

    ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    SEZIONE J: Informazioni sui mezzi di impugnazione avverso il procedimento terminato con il provvedimento

    1. Indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un provvedimento di confisca e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo d'impugnazione, compresi necessari passi da intraprendere e termini):

    ………………………………………………………………………………………………..

    2. Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell’assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:

    Nome: ………….…………………………………………………………………….………….

    Persona da contattare (se del caso): ……………………………………………………………

    Indirizzo: ….……………………………………………………………………………….........

    Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ……..……………….….......

    Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ..…………………………….......

    Indirizzo di posta elettronica: .…………………………………………………………………

    SEZIONE K: Informazioni sulla conversione e sul trasferimento di beni

    Se il provvedimento concerne un bene specifico, indicare se a norma della legislazione dello Stato di emissione la confisca nello Stato di esecuzione può assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

               

               no

    SEZIONE L: Estremi dell’autorità di emissione

    Nome dell'autorità:……………………………………………………………………………..

    Nome del rappresentante/punto di contatto: …………………………………………………..

    Numero di fascicolo: ……………………………………………………………………………

    Indirizzo: ……...…………………………………………………………………………...........

    Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) …………………….…........

    Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ..…………………………….......

    Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………………….…

    Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:……………………………..

    Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove:

    Nome/Titolo/Organizzazione: ………………………………………………………………...

    Indirizzo: …………………………………………………………………………..…………..

    Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: …………………………………………..

    Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel provvedimento di confisca:

    Nome: ………….…………………………………………………..………………………….

    Funzione (titolo/grado): ………………………………………………………………………

    Data: …………………………………………………………………………………………..

    Timbro ufficiale (se disponibile): ……………………………………………………………..

    SEZIONE M:

    In caso di designazione di un’autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei provvedimenti di confisca nello Stato di emissione:

    Nome dell’autorità centrale: …………………………………………………………………...

    Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): …………………………………….

    Indirizzo: ………………………………………………………………………………………..

    Numero di fascicolo: ……………………………………………………………………………

    Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Indirizzo di posta elettronica (se disponibile): …………………………………………………………………………………….



    ALLEGATO II

    PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO

    previsto dall'articolo 16

    Il presente provvedimento di congelamento è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente provvedimento di congelamento è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona interessata, e che la misura di congelamento richiesta avrebbe potuto essere disposta alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede l'esecuzione della misura o delle misure di congelamento indicate di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine.

           

    SEZIONE A:

       Stato di emissione: ………………………………………………………………….……

       Stato di esecuzione: ………………………………………………………………………

           

    SEZIONE B: Urgenza

    Indicare se sussiste un'urgenza dovuta al fatto che:

       sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve trasferiti, spostati, trasformati, distrutti o alienati

    I termini di esecuzione del provvedimento di congelamento sono stabiliti nel regolamento UE/…/…. Tuttavia, se è necessario un termine più breve o specifico, indicare la data e spiegarne il motivo:

       

    SEZIONE C: Confisca

    Indicare (contrassegnando la casella pertinente) se:

       il presente provvedimento di congelamento è accompagnato da una richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione

       i beni devono rimanere nello Stato di esecuzione in attesa di una richiesta di confisca. Data prevista per la presentazione di tale richiesta:

    SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

       Indicare (contrassegnando la casella o le caselle pertinenti) se il provvedimento concerne:

           una somma di denaro

           uno o più beni specifici

       

       1.    Se il provvedimento concerne una somma di denaro:

           importo dell’esecuzione nello Stato di esecuzione, con indicazione della valuta

           (cifre e lettere):    

           importo totale oggetto del provvedimento, con indicazione della valuta

           (cifre e lettere):    

       

       Il provvedimento è trasmesso

           all'autorità di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

           a)        l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione.

            Aggiungere le seguenti informazioni:

           Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito:

           Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito (se possibile):

    Ubicazione esatta dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta,

    l’ultima ubicazione conosciuta):    

           Motivi per ritenere che i beni/la fonte del reddito si trovino in tale ubicazione:

           ………………………………………………………………………………………

           ………………………………………………………………………………………

           b)        non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera a), che permettono all'autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

       2.    Se il provvedimento concerne beni specifici:

           Il provvedimento è trasmesso allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

           a)    i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione

           b)    i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione

           c)    lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

       -    Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

       -    Descrizione del bene specifico (se possibile):

           …………………………………………………………………………………….

       -    Ubicazione del bene specifico (se è sconosciuta, l’ultima ubicazione conosciuta):

           ……………………………………………………………………………………..

           d)    non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera c), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

    SEZIONE E: Qualora il provvedimento sia stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:

       1.    Il provvedimento è stato trasmesso al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese e autorità):

           …………………………………………………………………………………..…

           ……………………………………………………………………………………..

       2.    Il provvedimento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo (contrassegnare la casella pertinente):

           si ritiene che i diversi beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;

           il congelamento di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;

           si ritiene che un bene specifico oggetto del provvedimento sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati;

           il valore dei beni che possono essere confiscati o congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento.

       3.    Se il congelamento di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare:

    SEZIONE F: Relazione con un precedente provvedimento di congelamento

    Indicare se il presente provvedimento di congelamento integra un precedente provvedimento di congelamento. Se del caso, fornire informazioni utili a individuare il precedente provvedimento di congelamento (data di emissione del provvedimento di congelamento, autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibile, data di trasmissione del provvedimento di congelamento, e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione):

    SEZIONE G: Relazione con un ordine europeo d'indagine (OEI)

    Indicare se il presente provvedimento di congelamento riguarda un bene oggetto di un OEI. Se del caso, fornire informazioni utili ad individuare l'OEI (data di emissione dell'OEI, autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibile, data di trasmissione dell'OEI, e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione):

    SEZIONE H: Identità della persona interessata

       Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e i) fisica/fisiche o ii) giuridica/giuridiche interessata/e (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

       i)    In caso di persona/e fisica/fisiche

    Cognome: ………………………………………………………………………………………

    Nome/i: …………………………………………………………………………………………

    Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: ………………………………………………………..

    Eventuali pseudonimi: ………………………………………………………………………....

    Sesso: …………………………………………………………………………………………

    Cittadinanza: ……………………………………………………………………………………

    Numero di identità o di sicurezza sociale: ……………………………………………………..

    Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile:

    Data di nascita: ………………………………………………………………………………..

    Luogo di nascita: ………………………………………………………………………………

    Residenza e/o indirizzo conosciuto; se sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

    ………………………………………………………………………………………………….

    Lingua/e che la persona in questione comprende:

       ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche

    Nome:    

    Forma giuridica: …………………………………………………………….............................

    Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

    Sede statutaria: …………………………………………..........................................…………

    Numero di registrazione: ………………………………...........................................…………

    Indirizzo della persona giuridica: ………………………....……………………………..........

    Nome del rappresentante della persona giuridica: ………...…………………………….……

    Indicare l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

       persona sottoposta ad indagini o imputato

       terzo

       altro (precisare)

    2.    Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

    ………………………………………………………………………………………………….

    3.    Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di congelamento

    ………………………………………………………………………………………………….

     

    SEZIONE I: Motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento

    1. Sintesi dei fatti

    Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento, compresi una sintesi dei fatti, una descrizione dei reati contestati o oggetto d'indagine, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.

    2.    Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di congelamento e disposizioni di legge applicabili:

    3.    Il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di congelamento è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente)

       partecipazione a un'organizzazione criminale

       terrorismo

       tratta di esseri umani

       sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia

       traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

       traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

       corruzione

       frode e reati connessi alla frode come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale

       frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

       riciclaggio di proventi da reato

       falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro

       criminalità informatica

       criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

       favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

       omicidio volontario, lesioni personali gravi

       traffico illecito di organi e tessuti umani

       rapimento, sequestro e presa di ostaggi

       razzismo e xenofobia

       rapina organizzata o a mano armata

       traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

       truffa

       racket e estorsione

       contraffazione e pirateria di prodotti

       falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

       frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti

       traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

       traffico illecito di materie nucleari e radioattive

       traffico di veicoli rubati

       violenza sessuale

       incendio doloso

       reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

       dirottamento di aereo/nave

       sabotaggio


    SEZIONE J: Mezzi di impugnazione

    Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell’assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:

    Nome: ………………………………………………………………………………………….

    Persona da contattare (se del caso): …………………………..………………………………

    Indirizzo: ……………………………………………………………………………………….

    Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ………….…………….......

    Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) .…………………………….......

    Indirizzo di posta elettronica: ..………………………………………………………………..

    SEZIONE K: Estremi dell'autorità che ha emesso il provvedimento di congelamento

    Contrassegnare la casella corrispondente al tipo di autorità che ha emesso il provvedimento di congelamento:

       autorità giudiziaria

       (*) qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione

    (*) Compilare anche la sezione (L) Nome dell'autorità: ….…..………………………………

    Nome del rappresentante/punto di contatto: …..……………………………………………..

    Numero di fascicolo: ………….………………………………………………………………..

    Indirizzo: ………………………………………………………………………………………..

    Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ..……………………….......

    Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) …………………..………….......

    Indirizzo di posta elettronica: …….……………………………………………………………

    Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

    Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento:

    Nome/Titolo/Organizzazione: .………………………………………………………………...

    Indirizzo: ….……………………………………………………………………………………

    Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: ……………………………………………

    Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel provvedimento di congelamento: ………………………………………………………………………..…………………………

    Nome: …………….…………………………………………………………………………….

    Funzione (titolo/grado): ..………………………………………………………………………

    Data: ……………………………………………………………………………………………

    Timbro ufficiale (se disponibile): ….…………………………………………………………..

    SEZIONE L: Estremi dell'autorità che ha convalidato il provvedimento di congelamento

    Indicare il tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato il presente provvedimento di congelamento:

           giudice o organo giurisdizionale

           magistrato inquirente

           pubblico ministero

    Nome ufficiale dell’autorità che ha effettuato la convalida: ….…………..………….………

    Nome del suo rappresentante: ……………………………………………..………….………

    Funzione (titolo/grado): ……………………..…………………………………..…….………

    Numero di fascicolo: …………………………………………………………..……………...

    Indirizzo: ……………………………………………………………………............................

    Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ………………………..........

    Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ………………………….……......

    Indirizzo di posta elettronica: …………………………………………………….……………

    Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida:

    Indicare se il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione debba essere:

       l'autorità di emissione

       l'autorità che ha effettuato la convalida

    Firma ed estremi dell'autorità che ha effettuato la convalida

    Nome: …………….…………………………………………………………………………….

    Funzione (titolo/grado): ..………………………………………………….……………………

    Data: ………..…………………………………………………………………………………..

    Timbro ufficiale (se disponibile): ……………………………………………………..………..

    SEZIONE M:

    In caso di designazione di un’autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei provvedimenti di congelamento nello Stato di emissione:

    Nome dell’autorità centrale:… ………………………………………………………………...

    Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): ……………………………………

    Indirizzo: ………….……………………………………………………………………………

    Numero di fascicolo: …......……………………………………………………………………

    Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

    …………………………………………………………………………………………………

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