COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 9.11.2016
COM(2016) 721 final
2016/0351(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
{SWD(2016) 370 final}
{SWD(2016) 371 final}
{SWD(2016) 372 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La proposta contiene modifiche mirate del regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (il "regolamento antidumping di base") e del regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (il "regolamento antisovvenzioni di base").
1.1.Modifiche del regolamento antidumping di base
1.1.1.Determinazione del valore normale in presenza di distorsioni del mercato
L'articolo 2, paragrafi da 1 a 7, del regolamento antidumping di base stabilisce su quale base è determinato il valore normale. In considerazione delle circostanze prevalenti in alcuni paesi membri dell'OMC e dell'esperienza maturata nella giurisprudenza, risulta opportuno modificare il metodo impiegato per determinare il valore normale e il margine di dumping dei paesi interessati, in particolare di quelli attualmente soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c).
La Commissione propone pertanto di modificare l'articolo 2, paragrafo 7, e di introdurre una nuova disposizione, segnatamente l'articolo 2, paragrafo 6 bis, per i paesi membri dell'OMC.
a)Valore normale per i paesi membri dell'OMC
Per i paesi membri dell'OMC il valore normale è di norma determinato in base ai prezzi sul mercato interno del prodotto simile o in base a un valore normale costruito.
Vi sono tuttavia circostanze in cui i prezzi e i costi sul mercato interno non fornirebbero una base ragionevole per determinare il valore normale. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, quando i prezzi o i costi non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano, ad esempio: il fatto che il mercato in questione sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese, che consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, nonché l'accesso ai finanziamenti che è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica.
In siffatte circostanze non sarebbe opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per determinare il valore al quale dovrebbe essere di norma venduto il prodotto simile (il "valore normale"); una nuova disposizione (articolo 2, paragrafo 6 bis) stabilisce che il valore normale sia invece costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. A tal fine, tra le fonti che potrebbero essere utilizzate figurerebbero i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni o i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore.
Tale metodo consentirebbe alla Commissione di stabilire e misurare l'entità effettiva del dumping praticato in condizioni di mercato normali, vale a dire in assenza di distorsioni.
A fini di trasparenza e di efficienza i servizi della Commissione intendono pubblicare relazioni pubbliche che descrivano la situazione specifica relativa alle condizioni di mercato in un determinato paese o settore. Va sottolineato che l'industria dell'UE potrebbe avvalersi delle informazioni contenute in tali relazioni e farvi riferimento quando sostiene, in una denuncia o domanda di riesame, che i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore non sono adatti per determinare il valore normale. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano sarebbero inoltre inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore, in modo che tutte le parti interessate siano poste nelle condizioni di esprimere commenti e osservazioni.
b)Valore normale per i paesi non membri dell'OMC
Per i paesi che, al momento dell'apertura del procedimento, non sono membri dell'OMC e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, il valore normale sarà determinato in base al metodo del paese di riferimento previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, quale modificato.
1.1.2.Transizione dal sistema attuale al nuovo sistema
La proposta introduce disposizioni specifiche che garantiscono che l'entrata in vigore del nuovo sistema avvenga in maniera ordinata e trasparente e non generi una situazione di incertezza giuridica per i casi in corso o incida indebitamente sulle misure in vigore.
La proposta precisa pertanto che il nuovo sistema si applicherebbe unicamente ai casi avviati a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni modificate. A qualsiasi inchiesta antidumping in corso al momento della suddetta entrata in vigore continuerebbe ad applicarsi la disciplina attuale.
Per quanto concerne le misure in vigore, la Commissione ritiene che la mera introduzione di una nuova regolamentazione non costituisca un motivo sufficiente a giustificare il riesame di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. In effetti è opportuno procedere al riesame delle misure in vigore soltanto se e quando le circostanze di fatto relative agli esportatori interessati, rispetto alle discipline giuridiche cui sono sottoposti, siano cambiate a tal punto che il livello attuale delle misure risulti non essere più appropriato. Qualora sia avviato un riesame a seguito di un cambiamento obiettivo delle circostanze relative a un esportatore, il riesame potrebbe comunque essere condotto in base al metodo attuale se le circostanze specifiche che hanno portato all'applicazione di tale metodo, compreso quello basato sull'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), non sono cambiate. Se le circostanze di fatto che giustificano l'applicazione di un determinato metodo non sono cambiate, il valore normale e il margine di dumping saranno stabiliti in base allo stesso metodo che ha portato all'istituzione della misura oggetto del riesame. Ciò è chiarito all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base ed è necessario per evitare una situazione in cui circostanze sostanzialmente identiche comporterebbero l'applicazione di due metodi diversi.
La proposta stabilisce inoltre che, nel caso di una transizione da un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il termine di un anno di cui all'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, del regolamento antidumping di base si considera trascorso alla data di apertura del primo riesame in previsione della scadenza successivo a tale transizione.
La medesima impostazione dovrebbe applicarsi per quanto riguarda i riesami nei confronti di nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.
1.2.Modifica del regolamento antisovvenzioni di base
La Commissione ritiene altresì essenziale che il regolamento antisovvenzioni di base possa dispiegare pienamente la sua efficacia. A tale riguardo l'esperienza dimostra che l'effettiva entità delle sovvenzioni non è sempre palese al momento dell'apertura del procedimento. Gli esportatori oggetto dell'inchiesta risultano spesso beneficiare di sovvenzioni la cui esistenza non avrebbe ragionevolmente potuto essere conosciuta prima dello svolgimento dell'inchiesta. Tuttavia tali sovvenzioni procurano chiaramente un indebito vantaggio agli esportatori interessati, che possono vendere a prezzi pregiudizievoli sul mercato dell'UE.
È pertanto cruciale che tali sovvenzioni siano adeguatamente rilevate nell'analisi finale e trovino riscontro nel livello del dazio istituito.
A tal fine e per ragioni di garanzia della legalità e di trasparenza la proposta chiarisce che, allorché si riscontrino tali sovvenzioni nel corso di un'inchiesta o di un riesame, la Commissione offrirà consultazioni supplementari al paese d'origine e/o di esportazione interessato in merito a dette sovvenzioni individuate nel corso dell'inchiesta. In tali situazioni la Commissione invierà al paese d'origine e/o di esportazione una sintesi dei principali elementi riguardanti queste altre sovvenzioni al fine di assicurare consultazioni proficue.
2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
2.1.Consultazione dei portatori di interessi
I portatori di interessi toccati dalla presente proposta hanno avuto la possibilità di partecipare alla consultazione pubblica condotta tra febbraio e aprile 2016. Una sintesi dei risultati della consultazione pubblica è stata pubblicata nel quadro della valutazione d'impatto unitamente alla presente proposta legislativa. La valutazione d'impatto è disponibile sul sito web della DG Commercio.
2.2.Assunzione e uso di perizie
Nel maggio 2016 è stato concluso uno studio indipendente sull'impatto di una serie di opzioni volte a stabilire le modalità di calcolo del valore normale nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato; tale studio è stato pubblicato sul sito web della DG Commercio contemporaneamente alla proposta legislativa.
2.3.Valutazione d'impatto
Alla luce dei risultati della consultazione pubblica, dello studio indipendente e della vasta esperienza della Commissione nell'impiego degli strumenti in questione, nella primavera 2016 è stata realizzata una valutazione d'impatto che ha analizzato diverse opzioni. Nel giugno 2016 il comitato per la valutazione d'impatto ha esaminato la relazione e ha espresso un parere favorevole, subordinatamente ad alcune modifiche da apportare alla relazione, che è stata successivamente riveduta e completata. Le soluzioni prescelte costituiscono la base della presente proposta.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.
La presente proposta modifica i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037.
3.2.Principio di sussidiarietà
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.
3.3.Principio di proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità.
3.4.Scelta dell'atto giuridico
Atto giuridico proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non pertinente.
5.ALTRI ELEMENTI
Non pertinenti.
2016/0351 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (UE) 2016/1036 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi che non sono membri dell'Unione.
(2)L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce su quale base dovrebbe essere determinato il valore normale nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato. In considerazione degli sviluppi concernenti alcuni paesi membri dell'OMC, è opportuno che il valore normale sia determinato per questi ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fatte salve le disposizioni del medesimo. Nel caso dei paesi che, al momento dell'apertura del procedimento, non sono membri dell'OMC e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, il valore normale dovrebbe essere determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 come modificato dal presente regolamento, il quale non dovrebbe pregiudicare la decisione in merito al fatto che un paese membro dell'OMC sia o no un'economia di mercato.
(3)Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova.
(4)È altresì opportuno ricordare che i costi dovrebbero di norma essere calcolati in base ai documenti contabili tenuti dall'esportatore o dal produttore sottoposto all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano distorsioni significative nel paese di esportazione tali da provocare un livello artificialmente basso dei costi che figurano nei documenti contabili della parte interessata, tali costi possono essere adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi oppure da prezzi o valori di riferimento internazionali. Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire ulteriormente che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti – comprese le relazioni di valutazione riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno dei produttori esportatori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni – che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
(5)È inoltre opportuno ricordare che, per quanto concerne il metodo impiegato nell'inchiesta originaria e da impiegare nell'inchiesta di riesame, si applica l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036. Contestualmente è opportuno chiarire che, nel valutare se vi sia motivo di credere che le circostanze sono cambiate, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti – comprese le relazioni di valutazione riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno dei produttori esportatori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni – che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
(6)In assenza di altre specifiche norme transitorie che disciplinino la materia, è opportuno stabilire che il presente regolamento si applichi a tutte le decisioni relative all'apertura di un procedimento e a tutti i procedimenti, ivi comprese le inchieste originarie e di riesame, avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente ad essa, alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036. Mediante una specifica norma transitoria e considerando l'assenza di altre specifiche norme transitorie che disciplinino la materia, è inoltre opportuno stabilire che, nel caso di una transizione da un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il termine di un anno di cui all'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 dovrebbe considerarsi trascorso alla data di apertura del primo riesame in previsione della scadenza successivo a tale transizione. Al fine di ridurre il rischio di elusione delle disposizioni del presente regolamento, la stessa impostazione dovrebbe applicarsi per quanto riguarda i riesami svolti a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. È altresì opportuno ricordare che una transizione da un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, non costituirebbe di per sé un sufficiente elemento di prova ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Tali norme transitorie dovrebbero colmare una lacuna che altrimenti rischierebbe di generare una situazione di incertezza giuridica; inoltre esse dovrebbero offrire alle parti interessate una ragionevole possibilità di adattarsi alla scadenza delle vecchie norme e all'entrata in vigore delle nuove e dovrebbero agevolare la gestione efficiente, ordinata ed equa del regolamento (UE) 2016/1036.
(7)Con il regolamento (UE) 2016/1037 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi che non sono membri dell'Unione europea. L'esperienza ha dimostrato che l'effettiva entità delle sovvenzioni viene di norma constatata durante la pertinente inchiesta. In particolare, accade di frequente che gli esportatori oggetto dell'inchiesta risultino beneficiare di sovvenzioni la cui esistenza non avrebbe ragionevolmente potuto essere conosciuta prima dello svolgimento dell'inchiesta. È opportuno chiarire che, allorché si riscontrino tali sovvenzioni nel corso di un'inchiesta o di un riesame, la Commissione dovrebbe offrire consultazioni supplementari al paese d'origine e/o di esportazione interessato in merito a dette sovvenzioni individuate nel corso dell'inchiesta. In assenza di specifiche norme transitorie che disciplinino la materia, è opportuno stabilire che il presente regolamento si applichi a tutte le decisioni relative all'apertura di un procedimento e a tutti i procedimenti, ivi comprese le inchieste originarie e di riesame, avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente ad essa.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/1036 è così modificato:
1)all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"6 bis.
a) Qualora sia accertato, all'atto dell'applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza di distorsioni significative, il valore normale è costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. A tal fine, tra le fonti che possono essere utilizzate figurano i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni o i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati relativi ai costi pertinenti. Il valore normale costruito comprende un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.
b) Si ritiene che sussistano distorsioni significative per il prodotto interessato ai sensi della lettera a) quando, tra l'altro, i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. Nel valutare l'eventuale sussistenza di distorsioni significative è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica.
c) Se del caso, i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai criteri elencati alla lettera b) in un determinato paese o settore. Tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore. Le parti interessate hanno ampie possibilità di integrare la relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa, presentare osservazioni in merito o farvi riferimento in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. Le conclusioni tengono conto di tutti i pertinenti elementi di prova nel fascicolo.
d) L'industria dell'Unione può fare riferimento alla relazione di cui alla lettera c) ai fini del calcolo del valore normale per la presentazione di una denuncia in conformità dell'articolo 5 o di una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11.
e) Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle fonti pertinenti che la Commissione intende utilizzare ai fini della lettera a) e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni. A tal fine le parti interessate possono accedere al fascicolo, ivi compresi eventuali elementi di prova su cui si basa l'autorità incaricata dell'inchiesta, fatto salvo l'articolo 19.";
2)all'articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"Nel caso di importazioni da paesi che, al momento dell'apertura del procedimento, non sono membri dell'OMC e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
Un paese terzo ad economia di mercato è opportunamente selezionato tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei termini; se del caso, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.
Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.";
3)all'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, è aggiunto il seguente testo:
"Nel caso di una transizione da un valore normale calcolato a norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, il termine di un anno si considera trascorso alla data di apertura del primo riesame in previsione della scadenza successivo a tale transizione.";
4)all'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di una transizione da un valore normale calcolato a norma dell'ex articolo 2, paragrafo 7, lettera a) o b), a un valore normale calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, qualunque riesame a norma del presente paragrafo è differito alla data di apertura del primo riesame in previsione della scadenza successivo a tale transizione.";
5)all'articolo 11, paragrafo 9, è aggiunto il seguente testo:
"In relazione alle circostanze pertinenti per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, si tengono in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti – comprese le relazioni di valutazione riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno dei produttori esportatori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni – che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni."
Articolo 2
All'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037 è aggiunto il seguente comma:
"La Commissione offre consultazioni al paese d'origine e/o di esportazione interessato in merito ad altre sovvenzioni individuate nel corso dell'inchiesta. In tali situazioni la Commissione invia al paese d'origine e/o di esportazione una sintesi dei principali elementi riguardanti le altre sovvenzioni, in particolare di quelli di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo. Qualora queste altre sovvenzioni non siano contemplate dall'avviso di apertura, quest'ultimo è modificato e la versione modificata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con l'invito a tutte le parti interessate a presentare osservazioni."
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni relative all'apertura di un procedimento e a tutti i procedimenti, ivi comprese le inchieste originarie e di riesame, avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente ad essa.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente