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Document 52016PC0389

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016

COM/2016/0389 final - 2016/0183 (NLE)

Bruxelles, 15.6.2016

COM(2016) 389 final

2016/0183(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla 2a quota dei contributi finanziari che gli Stati membri sono tenuti a versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) nel 2016.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero l'8°, il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di regole:

l'attuale accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("l'accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 (“l'accordo interno dell'11° FES”);

Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 3 ("il regolamento finanziario dell'11° FES").

I documenti menzionati contengono gli impegni pluriennali degli Stati membri per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario dell'11° FES prevede che gli Stati membri eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari precedentemente decisi.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili agli inviti a erogare contributi ordinari, quale il presente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento finanziario dell'11° FES, l'importo gestito dalla Commissione e quello gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES sia per la Commissione sia per la BEI.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione.

In conformità all'articolo 1 della decisione 2013/759/UE del Consiglio che istituisce il meccanismo di transizione 4 , le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8°, del 9° e del 10° FES sono ridotte di conseguenza dopo l'entrata in vigore dell'accordo interno dell'11° FES. La riduzione avrà un impatto sui contributi degli Stati membri alla Commissione per il 2015, 2016 e 2017 sulla base dell'opzione di aggiustamento scelta dai singoli Stati membri.

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

Proporzionalità

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

Scelta dell'atto giuridico

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

Valutazione d'impatto

Non pertinente

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente

Diritti fondamentali

Non pertinente

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Cfr. punto 1. Motivi e obiettivi della proposta

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non pertinente

2016/0183 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale modificato da ultimo 5 ("accordo di partenariato ACP-UE"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 6 (“l'accordo interno”), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (in appresso il “regolamento finanziario dell'11° FES”) 7 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione presenta entro il 15 giugno 2016 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2016 e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2016, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.

(2)Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 28 aprile 2016 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.

(4)Il 24 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti 8 .

(5)Il Consiglio ha adottato il meccanismo di transizione del 12 dicembre 2013 relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1 °gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo 9 .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri versano alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato 1.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(3) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(4) GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48.
(5) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(6) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(7) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(8) Fascicolo interistituzionale: 2015/0248 (NLE).
(9) GU L 335 del 14.12.2013, Regolamenti (UE) 2015/322 e 323 del Consiglio del 2 marzo 2015.
Top

Bruxelles, 15.6.2016

COM(2016) 389 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016


ALLEGATO 1

STATI MEMBRI

Ripartizione 10° FES

2a quota 2016 (EUR)

pagata a

pagata a

TOTALE 

BEI

Commissione

10° FES

10° FES

AUSTRIA

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

BELGIO

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BULGARIA

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

CIPRO

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

REPUBBLICA CECA

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DANIMARCA

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

ESTONIA

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

FINLANDIA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

FRANCIA

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

GERMANIA

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

GRECIA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

UNGHERIA

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

IRLANDA

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

ITALIA

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

LETTONIA

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITUANIA

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUSSEMBURGO

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

MALTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

PAESI BASSI

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

POLONIA

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTOGALLO

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

ROMANIA

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVACCHIA

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

SLOVENIA

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SPAGNA

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

SVEZIA

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

REGNO UNITO

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

TOTALE UE-27

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00

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