COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.3.2016
COM(2016) 146 final
ALLEGATI
della proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione
ALLEGATI
della proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione
ALLEGATO I
ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE
tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook,
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "l'Unione", e
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK, di seguito denominato "le Isole Cook",
in seguito denominate "Parti",
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e le Isole Cook, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle proprie risorse alieutiche attraverso la cooperazione,
VISTE le pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,
RICONOSCENDO che le Isole Cook esercitano i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui le Parti sono membri,
CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995,
DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,
CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,
DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad avviare un dialogo per attuare la politica della pesca delle Isole Cook coinvolgendo gli operatori della società civile,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook e per il sostegno dell'Unione a favore di una pesca responsabile in tali acque,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le Parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(a)"autorità delle Isole Cook": il Ministero delle risorse marine delle Isole Cook;
(b)"autorità dell'Unione": la Commissione europea;
(c)"pesca": i) la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;
ii) il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce; iii) l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce; iv) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l'attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari; v) qualsiasi operazione in mare a sostegno o in preparazione di una delle attività descritte nel presente paragrafo; o f), l'impiego di un aeromobile in relazione alle attività descritte nel presente paragrafo;
(d)"peschereccio": qualsiasi imbarcazione, nave o altra imbarcazione utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o di un tipo normalmente utilizzato per attività di pesca commerciale o di attività correlate;
(e)"nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
(f)"acque di pesca delle Isole Cook", le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione in materia di pesca delle Isole Cook;
(g)"zone di pesca delle Isole Cook", la parte delle acque di pesca delle Isole Cook in cui le Isole Cook autorizzano le navi dell'Unione a praticare attività di pesca, come descritto nel protocollo del presente accordo e nel relativo allegato;
(h)"armatore", la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;
(i)"circostanze anomale", circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti, tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:
(a)le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle zone delle Isole Cook;
(b)la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di pesca delle Isole Cook, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca delle Isole Cook;
(c)la cooperazione relativa alle misure di gestione, controllo e sorveglianza per il controllo delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Cook, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione degli stock ittici e di gestione delle attività di pesca, in particolare della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Articolo 3 – Principi e obiettivi alla base del presente accordo
1.Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Cook in conformità al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile sulla base del principio di non discriminazione.
2.Le autorità delle Isole Cook si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre flotte straniere presenti nelle zone di pesca delle Isole Cook che possiedano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo.
3.Ai fini della trasparenza reciproca, le Isole Cook si impegnano a rendere pubblica l'esistenza di qualsiasi accordo inteso a autorizzare flotte straniere a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione. La Commissione mista esaminerà le informazioni pertinenti sulla capacità di pesca nelle acque delle Isole Cook.
4.Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou relativamente ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e in conformità alla procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso.
5.Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.
6.La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro è applicabile nel suo complesso a tutti i marittimi imbarcati nelle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
7.Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.
Articolo 4 — Accesso delle navi dell'Unione alle zone di pesca delle Isole Cook
1.Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Qualsiasi attività di pesca che non rientri nel quadro del presente accordo è vietata.
2.Le autorità delle Isole Cook non rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione che non rientrano nell'ambito del presente accordo. Al di fuori di tale ambito, è vietato rilasciare autorizzazioni alle suddette navi, in particolare sotto forma di licenze private.
3.La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.
Articolo 5 — Contropartita finanziaria
1.L'Unione concede alle Isole Cook una contropartita finanziaria in conformità alle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati del presente accordo al fine di:
a)coprire parte dei costi per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca delle Isole Cook e alle risorse alieutiche delle stesse, a prescindere dai costi di accesso a carico degli armatori, nonché
b)rafforzare la capacità delle Isole Cook di sviluppare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.
2.La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui al paragrafo 1, lettera b), è:
a)dissociata dai pagamenti per quanto riguarda i costi di accesso di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)determinata e condizionata dal conseguimento degli obiettivi di sostegno settoriale delle Isole Cook in conformità alle disposizioni del protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.
3.La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno in conformità al protocollo.
a)L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista per quanto riguarda:
(1)una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, o
(2)un aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
b)l'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere modificato in seguito ad una revisione delle condizioni per la concessione del sostegno finanziario destinato all'attuazione di una politica settoriale della pesca nelle Isole Cook, ove ciò sia giustificato dai risultati specifici della programmazione annuale e pluriennale osservati dalla commissione mista;
c)La contropartita finanziaria può essere sospesa in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 e 14.
Articolo 6 — Commissione mista
1.È istituita una commissione mista composta da rappresentanti dell'Unione e delle Isole Cook. Essa è responsabile della sorveglianza dell'applicazione del presente accordo e può adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.
2.Il ruolo di sorveglianza della commissione mista consiste in particolare:
a)nel controllare l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo, e segnatamente, la definizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 5, paragrafo 2;
b)nell'assicurare il coordinamento necessario sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
c)nel fungere da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.
3.La funzione decisionale della Commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, degli allegati e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:
a)la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;
b)le procedure del sostegno settoriale;
c)le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le proprie attività di pesca.
4.La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo, con le norme adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca, e tenendo conto dei risultati delle consultazioni scientifiche di cui all'articolo 8.
5.La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nelle Isole Cook e nell'Unione, o in base a quanto stabilito da ambe le Parti, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti. Le decisioni sono adottate per consenso e sono allegate al verbale convenuto della riunione. Esse entrano in vigore alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
6.La commissione mista può adottare il proprio regolamento interno.
Articolo 7 – Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile
1.Le Parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2.Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3.Ove opportuno, le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e degli investimenti.
4.Ove opportuno, le Parti incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della normativa delle Isole Cook e dell'Unione.
Articolo 8 — Cooperazione in campo scientifico
1.Nel periodo di applicazione del presente accordo l'Unione e le Isole Cook si adoperano per cooperare nel controllo dell'evoluzione delle risorse nelle acque delle Isole Cook.
2.Le Parti si impegnano, se necessario, a consultarsi l'un l'altra tramite un gruppo di lavoro scientifico congiunto o nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali interessate, al fine di rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine nel Pacifico centro-occidentale e di cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.
Articolo 9 - Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Le Parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.
Articolo 10 — Ambito di applicazione geografico
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, alle Isole Cook.
Articolo 11 - Diritto applicabile
1.Le navi dell'Unione operanti nelle zone di pesca delle Isole Cook sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili delle Isole Cook, salvo disposizione contraria dell'accordo. Le autorità delle Isole Cook comunicano alle autorità dell'Unione le proprie leggi e i propri regolamenti applicabili.
2.Le Isole Cook si impegnano ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità delle Isole Cook preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.
3.L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook.
4.Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Esse si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca che abbiano un potenziale impatto sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Le eventuali modifiche o le nuove norme di legge delle Isole Cook aventi un impatto sull'attività delle navi dell'Unione sono applicabili con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal 60º giorno successivo alla data del ricevimento della notifica inviata dalle Isole Cook alle autorità dell'Unione.
Articolo 12 – Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di otto anni, salvo denuncia di una delle Parti notificata in conformità all'articolo 14.
Articolo 13 – Sospensione
1.L'applicazione del presente accordo può essere sospesa ad opera di una delle Parti, in caso:
(a)circostanze anomale che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook; o
(b)tra le Parti sorga una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo; o
(c)una violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4, concernente il rispetto dei diritti umani; o
(d)mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente accordo, che possano dar luogo a una richiesta di modifica di una delle Parti;
2.La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. L'invio della suddetta notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti al fine di trovare una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.
3.In caso eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e siano applicate sospensioni, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 5 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'accordo, se non diversamente specificato.
Articolo 14 — Denuncia
1.Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti nei casi seguenti:
(a)circostanze anomale;
(b)un degrado degli stock interessati;
(c)un livello ridotto dello sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione o
(d)una violazione degli impegni assunti dalle Parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2.La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le Parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine.
3.Le Parti si consultano tra di loro dal momento della notifica al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.
4.L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 5 per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.
Articolo 15 – Protocollo e allegato
Il protocollo, l'allegato e le relative appendici formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 16 — Applicazione provvisoria
La firma del presente accordo da parte delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
Articolo 17 - Entrata in vigore
Il presente accordo è redatto in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, gaelica, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Esso entra in vigore alla data in cui la conclusione delle procedure necessarie è notificata da entrambe le Parti.
ALLEGATO II
Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook
Articolo 1 - Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1.Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria, le possibilità di pesca, concesse a norma dell'articolo 4 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (in appresso "l'accordo"), sono stabilite come segue:
quattro (4) tonniere con reti a circuizione per la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.
2.Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.
3.In conformità all'articolo 4 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.
Articolo 2 - Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento
1.Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 5 dell'accordo è stabilita a due milioni ottocento settantamila (2 870 000) EUR per l'intera durata del presente protocollo.
2.Tale contropartita finanziaria totale comprende due elementi dissociati:
(a)un importo annuo per l'accesso alle zone di pesca delle Isole Cook di trecento ottantacinquemila (385 000) EUR per il primo e il secondo anno e di trecento cinquantamila (350 000) EUR per il terzo e il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all'anno e
(b)un importo annuo specifico di trecento cinquantamila (350 000) EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca delle Isole Cook.
3.Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5 e 6 del presente protocollo.
4.L'Unione paga gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), non oltre novanta (90) giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.
5.Le autorità delle Isole Cook monitorano l'andamento delle attività di pesca delle navi dell'Unione al fine di garantire un'adeguata gestione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione, tenendo conto dello stato dello stock e delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.
(a)Le Isole Cook informano le autorità dell'Unione quando le catture totali da parte di navi dell'Unione segnalate nelle zone di pesca delle Isole Cook ammontano all'80% del quantitativo di riferimento. Al ricevimento della notifica le autorità dell'Unione informano immediatamente gli Stati membri.
(b)Una volta raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento, le Isole Cook effettuano un monitoraggio giornaliero del livello di catture effettuate dalle navi dell'Unione e informano immediatamente le autorità dell'Unione in caso di raggiungimento del quantitativo di riferimento. Non appena ricevuta tale notifica dalle Isole Cook le autorità dell'Unione ne informano immediatamente gli Stati membri.
(c)Quando le catture delle navi dell'Unione hanno raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento, le Parti si consultano immediatamente e analizzano il rapporto tra le catture dei pescherecci dell'Unione e i limiti di pesca specificati nella legislazione nazionale delle Isole Cook al fine di assicurare che tale legislazione sia rispettata. Nell'ambito di tale consultazione la commissione mista può decidere di comune accordo che le navi dell'Unione possano pescare quantità supplementari.
(d)A decorrere dalla data in cui le Isole Cook notificano all'Unione l'avvenuto raggiungimento del quantitativo di riferimento, il tasso unitario versato dagli armatori per le catture che superano il quantitativo di riferimento fissato a sette mila (7 000) tonnellate è aumentato di un ulteriore 80% del tasso unitario per l'anno in questione fino alla scadenza del periodo delle autorizzazioni di pesca annue. La quota europea rimane invariata. L'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo complessivo del pagamento annuo erogato dall'Unione europea, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
6.La destinazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità delle Isole Cook.
7.Ciascun elemento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versato su un conto bancario intestato al Governo delle Isole Cook. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione del pertinente ente di attuazione del sostegno settoriale della pesca. Le autorità delle Isole Cook forniscono in tempo utile alle autorità dell'Unione le coordinate bancarie e le informazioni sulla pertinente linea nella legge finanziaria. Le coordinate bancarie includono almeno: nome dell'entità beneficiaria, nome del titolare del conto bancario, indirizzo del titolare del conto bancario; denominazione della banca; codice SWIFT; numero IBAN.
Articolo 3 - Sostegno settoriale
1.Entro 120 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale nonché modalità di applicazione dettagliate riguardanti in particolare:
(a)gli orientamenti, annuali e pluriennali, in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
(b)gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nel tempo, nell'ottica di stabilire il quadro di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, la promozione di processi di consultazione con i gruppi di interesse, il rafforzamento delle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi di sviluppo delle capacità per aiutare le Isole Cook a rafforzare ulteriormente i loro sistemi nazionali di politica della pesca sostenibile. Gli obiettivi tengono conto delle priorità espresse dalle Isole Cook nelle sue politiche nazionali riguardanti o aventi un impatto sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette;
(c)i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.
2.Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.
3.Se una delle Parti chiede una riunione speciale della commissione mista, invia una richiesta scritta almeno 14 giorni prima della data proposta per la riunione.
4.Ogni anno, nell'ambito della commissione mista, le due Parti valutano il conseguimento di risultati specifici nell'attuazione del programma settoriale pluriennale concordato.
(a)Ogni anno le Isole Cook presentano una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni attuate e dei risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista. Le autorità delle Isole Cook provvedono inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo. Se necessario, le Parti possono continuare a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del protocollo.
(b)L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno del protocollo, la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione, le rate sono versate sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata e sulla base di un'analisi dei risultati raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale; Il pagamento delle rate deve avvenire entro 45 giorni dalla decisione della commissione mista.
5.L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b):
(a)
quando i risultati ottenuti divergono significativamente dalla programmazione a seguito di una valutazione condotta dalla commissione mista;
(b)
se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.
6.Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione tra le Parti e accordo della commissione mista, non appena il suo utilizzo è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione convenuta di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.
7.Ogni anno le Isole Cook possono destinare, se necessario, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dall'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all'Unione entro due (2) mesi dalla ricorrenza anniversaria dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.
8.Le Parti si impegnano ad assicurare la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.
Articolo 4 - Cooperazione scientifica per una pesca responsabile
1.Nel periodo di applicazione del presente protocollo, riconoscendo la sovranità delle Isole Cook sulle proprie risorse alieutiche, le Parti cooperano nel monitoraggio dello stato delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook.
2.Le Parti cooperano altresì, se necessario, nello scambio delle pertinenti informazioni di tipo statistico, biologico, ambientale e di conservazione di informazioni che interessano le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque di pesca delle Isole Cook ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.
3.Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca nell'ambito della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e di ogni altra organizzazione subregionale, regionale e internazionale e la commissione mista può adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Isole Cook.
Articolo 5 — Revisione delle possibilità di pesca e disposizioni tecniche della commissione mista
1.La commissione mista può riesaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 nella misura in cui le risoluzioni e le misure di conservazione e di gestione della WCPFC indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, tenendo conto del fatto che le Parti hanno un interesse speciale nella gestione degli stock di tonno obeso.
2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), viene adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
3.Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni tecniche del presente protocollo e del suoi allegati.
Articolo 6 - Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale
1.Nel caso in cui i pescherecci dell'Unione siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 del presente protocollo nel settore della pesca, le Parti si consultano nell'ambito della commissione mista prima dell'eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.
2.Su richiesta di una delle Parti, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.
3.Le navi dell'Unione svolgono la pesca sperimentale in conformità ai parametri che saranno concordati con la commissione mista, incluso, se del caso, in un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di 6 mesi, in funzione dello status dello stock.
4.Nel caso in cui le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità delle Isole Cook destinano una quota delle possibilità di pesca di nuove specie alle navi dell'Unione, commisurata al loro contributo alle campagne di pesca sperimentali fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza. La commissione mista formula opportune modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.
Articolo 7 — Sospensione
1.Il presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospeso su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.
2.Fatto salvo l'articolo 3, il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena è stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati all'articolo 13 dell'accordo o è stata raggiunta un'intesa in conformità all'accordo.
Articolo 8 – Denuncia
Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.
Articolo 9 – Riservatezza
1.Le Isole Cook rispettano la riservatezza e la sicurezza dei dati sensibili dal punto di vista commerciale concernenti le attività di pesca dell'Unione nelle loro acque di pesca con un rigore non inferiore a quello delle norme stabilite dalla commissione WCPFC per il segretariato della WCPFC, nella sua politica di sicurezza dell'informazione.
2.Le due Parti provvedono affinché possano essere diffusi solo i dati aggregati appartenenti all'ambito pubblico per le attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook, in conformità alle norme e alle procedure della WCPFC per la tutela, l'accesso e la diffusione dei dati raccolti dalla Commissione. I dati definiti come appartenenti all'ambito privato nella sezione 4.1 delle norme e procedure suddette della WCPFC e i dati che sono considerati riservati per altre ragioni sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo.
Articolo 10 - Scambi elettronici di dati
1.Le Isole Cook e l'Unione si impegnano ad attuare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
2.Le Parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.
Articolo 11 - Obblighi in caso di scadenza o denuncia del protocollo
In caso di scadenza del protocollo o di denuncia dello stesso, di cui all'articolo 14 dell'accordo, gli armatori dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo o del protocollo o delle leggi delle Isole Cook intervenute anteriormente alla scadenza o denuncia del protocollo, come pure dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.
Articolo 12 – Applicazione provvisoria
La firma del presente protocollo da parte delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
Articolo 13 - Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LE ISOLE COOK
Capo I – Disposizioni generali
Sezione 1
Definizioni
1."Autorità competente":
(a)per l'Unione europea (in appresso "l'Unione"): Commissione europea;
(b)per le Isole Cook: Ministero delle risorse marine.
I contatti delle rispettive autorità competenti sono riportati nell'appendice 1.
2."Autorizzazione di pesca", un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, utilizzando particolari attrezzi da pesca all'interno di specifiche zone di pesca in conformità ai termini di cui al presente allegato.
3."Delegazione", la delegazione dell'Unione europea a Suva, nelle Isole Figi.
4."Forza maggiore", la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave.
Sezione 2
Zone di pesca
1.Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Isole Cook ai sensi dell'accordo sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook, vale a dire nelle acque di pesca delle Isole Cook, ad eccezione delle zone protette o chiuse alla pesca. Le coordinate delle acque di pesca delle Isole Cook e delle zone protette o chiuse alla pesca, sono comunicate dalle Isole Cook all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo.
2.Le Isole Cook comunicano all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone in linea con le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'accordo.
Sezione 3
Agente della nave
Tutte le navi dell'Unione che chiedono un'autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente (società o singolo) residente nelle Isole Cook, debitamente notificato alle autorità competenti delle Isole Cook.
Sezione 4
Navi dell'Unione ammissibili
L'armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca nelle Isole Cook. Essi devono essere in regola con la normativa delle Isole Cook e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Cook nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Essi rispettano inoltre la pertinente legislazione dell'Unione in materia di autorizzazioni di pesca, figurano nel registro delle navi da pesca della WCPFC e nel registro "Good standing" dell'FFA e non compaiono in alcuno degli elenchi delle navi INN gestiti dalle ORGP.
Capo II — Gestione delle autorizzazioni di pesca
Sezione 1
Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca
1.L'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo è valida per un periodo di 12 mesi ed è rinnovabile. Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:
(a)nel corso del primo anno di applicazione provvisoria del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;
(b)in seguito, ogni anno civile completo;
(c)nel corso dell'anno di scadenza del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.
2.Per il primo e per l'ultimo periodo annuale, il pagamento dovuto dagli armatori ai sensi della sezione 5, punto 2, dovrebbe essere calcolato pro rata temporis.
Sezione 2
Domanda di autorizzazione di pesca
1.Solo le navi ammissibili dell'Unione, quali definite nel capitolo I, sezione 4, del presente allegato, possono ottenere un'autorizzazione di pesca.
2.Le autorità competenti dell'Unione trasmettono per via elettronica all'autorità competente delle Isole Cook, con copia alla delegazione, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook (in appresso l'accordo), almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca, come specificato nella sezione 1 del presente capitolo.
3.Se una domanda di autorizzazione di pesca non è stata presentata prima dell'inizio del periodo annuale di validità, l'armatore può ancora farlo al più tardi 20 giorni lavorativi prima della data richiesta di inizio delle attività di pesca. In tali casi, l'autorizzazione di pesca è valida solo sino alla fine del periodo durante il quale è stata richiesta. Gli armatori versano l'intero anticipo dovuto per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.
4.Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca o a seguito di un'importante modifica tecnica della nave interessata, la domanda è presentata tramite posta elettronica da parte dell'Unione all'autorità competente delle Isole Cook, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 2 ed è corredata dei seguenti documenti:
(a)la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca;
(b)fotografie digitali a colori recenti (12 mesi o meno) con timbro a data e una risoluzione 72 DPI, 1400x 1050 pic. con vista laterale della nave, ove sia visibile il nome della nave in caratteri latini di base ISO;
(c)copia del certificato di sicurezza per le dotazioni della nave;
(d)copia del certificato di immatricolazione della nave;
(e)copia del certificato di controllo di igienizzazione delle navi;
(f)copia del certificato di iscrizione al registro "Good standing" FFA;
(g)piano di stivaggio.
5.Per il rinnovo dell'autorizzazione di pesca di una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova del pagamento dell'anticipo, dal certificato in vigore di iscrizione al registro "Good standing" dell'FFA e dalle copie di ogni rinnovo dei certificati di cui al punto 4, lettere c), d) ed e).
6.L'anticipo viene versato su un conto bancario indicato dalle autorità delle Isole Cook. I costi inerenti ai trasferimenti bancari sono a carico degli armatori.
7.I pagamenti includono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
8.Se una domanda risulta incompleta o non soddisfa in altro modo le condizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 di cui sopra, le autorità delle Isole Cook comunicano all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, i motivi per cui la domanda è considerata incompleta o non conforme alle condizioni di cui ai punti suddetti.
Sezione 3
Rilascio dell'autorizzazione di pesca
1.L'autorizzazione di pesca è rilasciata dalle Isole Cook entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa per via elettronica.
2.L'autorizzazione di pesca è trasmessa senza indugio per via elettronica dall'autorità competente delle Isole Cook all'armatore e all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione. Allo stesso tempo, un'autorizzazione di pesca in forma cartacea è trasmessa all'armatore.
3.Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, le autorità competenti delle Isole Cook includono la nave in un elenco di navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook. Tale elenco è messo a disposizione di tutti i pertinenti organismi di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle Isole Cook e alle autorità competenti dell'UE, con copia alla delegazione.
4.Il formulario elettronico dell'autorizzazione di pesca sarà sostituito da un esemplare su carta non appena possibile.
5.L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di forza maggiore, come indicato alla sezione 4 sotto.
6.L'autorizzazione di pesca (in formato elettronico o cartaceo se disponibile) deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.
Sezione 4
Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
1.Se viene provata la forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di una nave è trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.
2.Se le autorità competenti delle Isole Cook autorizzano il trasferimento, l'armatore della prima nave o il suo rappresentante, restituisce l'autorizzazione di pesca all'autorità competente delle Isole Cook e ne informa l'autorità dell'Unione e la delegazione.
3.La nuova autorizzazione di pesca diventa effettiva il giorno in cui l'autorizzazione di pesca concessa al peschereccio interessato da eventi di forza maggiore è ricevuta dall'autorità competente delle Isole Cook. L'autorizzazione restituita è considerata annullata. L'autorità dell'Unione e la delegazione sono informate dalle autorità delle Isole Cook del trasferimento dell'autorizzazione di pesca.
Sezione 5
Condizioni relative all'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi
1.I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:
(a)per il primo anno di applicazione del protocollo, cinquantacinque (55) EUR per tonnellata;
(b)per il secondo anno di applicazione del protocollo, sessantacinque (65) EUR per tonnellata;
(c)per i successivi anni di applicazione del protocollo, settanta (70) EUR per tonnellata;
2.Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento da parte dagli armatori alle Isole Cook dei seguenti importi:
(a)un canone annuo anticipato:
i)
per il primo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è di ventiduemila (22 000) EUR, che è l'equivalente di cinquantacinque (55) EUR per tonnellata per quattrocento (400) tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Isole Cook.
ii)
per il secondo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è di ventiseimila (26 000) EUR, che è l'equivalente di sessantacinque (65) EUR per tonnellata per quattrocento (400) tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Isole Cook.
iii)
per i successivi anni di applicazione del protocollo l'anticipo è di ventottomila (28 000) EUR, che è l'equivalente di settanta (70) EUR per tonnellata per quattrocento (400) tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Isole Cook.
(b)Uno speciale contributo annuo di autorizzazione di pesca dell'importo di trentottomilacinquecento euro (38 500 EUR) per nave dell'Unione.
Per il primo anno di applicazione del protocollo si intende il periodo compreso fra la data di inizio della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno. L'ultimo anno è il periodo tra il 1º gennaio e la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria. Per il primo e l'ultimo anno, il contributo degli armatori è calcolato su base pro rata temporis.
Sezione 6
Computo finale dei canoni
1.Le autorità delle Isole Cook effettuano il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci dell'Unione.
2.Detto computo viene comunicato alle autorità dell'Unione con copia alla delegazione entro il 31 marzo dell'anno in corso. L'autorità dell'Unione lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.
3.Qualora contestino il computo presentato dalle autorità delle Isole Cook, gli armatori possono chiedere alle autorità dell'Unione di consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), discutere quindi con le autorità delle Isole Cook e tenere informate le autorità dell'Unione e la delegazione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalle autorità delle Isole Cook è considerato definitivo. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui alla sezione 5, punto 2, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.
Capo III – Monitoraggio
Sezione 1
Registrazione e dichiarazione delle catture
1.Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nelle zone di pesca delle Isole Cook nell'ambito dell'accordo nel settore della pesca sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente delle Isole Cook secondo le modalità in appresso specificate, fino a quando entrambe le Parti non abbiano attuato un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS).
2.Le navi dell'Unione europea autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook compilano un foglio del giornale di pesca, come stabilito nell'appendice 3, per ogni giorno di presenza nelle zone di pesca delle Isole Cook. In assenza di catture o se la nave è solo in transito, il foglio deve essere comunque compilato. I fogli sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante.
3.Mentre si trovano nelle zone di pesca delle Isole Cook, le navi dell'Unione presentano ogni sette giorni all'autorità competente delle Isole Cook una sintesi del giornale di pesca di cui al punto 2 utilizzando il modello n. 3 dell'appendice 4.
4.Per quanto riguarda la presentazione dei fogli dei giornali di pesca di cui al punto 2, le navi dell'Unione sono tenute:
(a)nel caso in cui facciano scalo in un porto d'entrata delle Isole Cook (Avarua, Avatui, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato) a consegnare il foglio compilato alle rispettive autorità delle Isole Cook entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima. Le autorità delle Isole Cook emettono una ricevuta scritta;
(b)in caso di uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook senza passare preliminarmente per un porto di entrata delle stesse, le copie dei fogli del giornale di bordo sono inviate entro un termine di quindici (15) giorni lavorativi successivi all'uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook con i seguenti mezzi;
i)
per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente delle Isole Cook; o
ii)
per fax, al numero fornito dall'autorità competente delle Isole Cook;
L'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette (7) giorni lavorativi dopo il primo scalo in un porto effettuato dopo aver lasciato le zone di pesca delle Isole Cook.
5.Le copie dei fogli del giornale di pesca devono essere inviate contemporaneamente agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 6, punto 3, entro lo stesso arco di tempo previsto al punto 4 supra.
6.La dicitura "Zone di pesca delle Isole Cook" deve essere inserita nei suddetti fogli del giornale di bordo per quanto riguarda i periodi nei quali la nave si trova nelle zone di pesca delle Isole Cook.
7.Le due Parti si impegnano ad attivare un sistema ERS in relazione alle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook, oggetto di un accordo su una serie di orientamenti comuni per la gestione e l'attuazione di un sistema ERS.
8.Una volta attuato, il sistema elettronico di dichiarazione di cattura sostituirà completamente le disposizioni in materia di registrazione di cui ai punti da 2 a 4, salvo nell'eventualità di problemi tecnici o di malfunzionamento, se le dichiarazioni relative alle catture vengono effettuate in conformità ai punti da 2 a 4.
Sezione 2
Comunicazioni da effettuare al momento dell'entrata
nelle acque delle Isole Cook o dell'uscita dalle stesse
1.Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente capo, le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alle autorità delle Isole Cook, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalle zone di pesca delle Isole Cook.
2.Nel notificare l'entrata/l'uscita, ogni nave comunica inoltre i quantitativi e le specie delle catture detenuti a bordo. Le navi comunicano altresì la propria posizione prevista al momento dell'entrata/uscita. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 4, modelli n. 1 e n. 2, via fax o per posta elettronica, ai contatti ivi previsti.
3.I pescherecci dell'Unione sorpresi a praticare attività di pesca senza la notifica preventiva di entrata di cui al punto 2 della presente sezione, sono considerati sprovvisti di autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo V.
Sezione 3
Sbarco
1.I porti designati per le attività di sbarco nelle Isole Cook sono i porti di Avatui e Omoka.
2.Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che desiderano sbarcare le catture nei porti designati delle stesse comunicano le seguenti informazioni alle autorità competenti delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:
(a)il porto di sbarco;
(b)il nome e l'IRCS della nave che effettua lo sbarco;
(c)la data e l'ora dello sbarco;
(d)il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);
(e)la presentazione dei prodotti.
3.Le navi devono trasmettere alle autorità competenti delle Isole Cook le dichiarazioni di sbarco entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.
Sezione 4
Trasbordo
1.Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che intendono trasbordare catture nelle acque di pesca delle Isole Cook effettuano tale operazione unicamente nei porti designati delle Isole Cook, come indicato al capo III, sezione 1, punto 4, lettera a). Il trasbordo in mare al di fuori dei porti è vietato e chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle Isole Cook.
2.L'armatore o l'agente della nave deve notificare all'autorità competente le seguenti informazioni delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:
(a)il porto di trasbordo in cui sarà effettuata l'operazione;
(b)il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;
(c)il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente;
(d)la data e l'ora del trasbordo;
(e)il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);
(f)la presentazione dei prodotti.
3.Le navi trasmettono alle autorità competenti delle Isole Cook le dichiarazioni di trasbordo entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.
Sezione 5
Sistema di controllo via satellite (VMS)
Fatta salva la competenza dello Stato di bandiera e gli obblighi delle navi dell'Unione verso il centro di controllo della pesca del proprio Stato di bandiera, ogni nave dell'Unione rispetta il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) della FFA attualmente applicabile nelle zone di pesca delle Isole Cook.
Sezione 6
Osservatori
1.Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook, nel periodo in cui operano nelle zone di pesca delle stesse formano oggetto di un programma di osservazione conformemente alle pertinenti misure di conservazione e di gestione della WCPFC e alla pertinente legislazione delle Isole Cook.
2.Le navi dell'Unione hanno a bordo un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum d'intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori.
Capo IV - Controllo
1.Le navi dell'Unione rispettano le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale delle Isole Cook in relazione alle attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.
2.Procedure di controllo:
(a)I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle acque delle Isole Cook collaborano con qualsiasi funzionario - autorizzato e debitamente identificato - delle Isole Cook incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.
(b)Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale delle Isole Cook, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto funzionari autorizzati delle Isole Cook.
(c)Le Isole Cook mettono a disposizione dell'autorità competente dell'Unione l'elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare. Tale elenco deve contenere almeno:
i) i nomi della navi pattuglia (FPV);
ii) informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;
iii) la fotografia delle navi pattuglia.
(d)Su richiesta dell'Unione o di un organismo da questa designato, le Isole Cook possono autorizzare gli ispettori dell'Unione a osservare le attività delle navi dell'Unione, in particolare i trasbordi, durante i controlli effettuati a terra.
(e)Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato il relativo rapporto, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante che può firmarlo e apporvi eventuali commenti. Tale firma non pregiudica i diritti delle Parti in eventuali procedimenti di infrazione. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave prima che l'ispettore lasci la nave.
(f)La presenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
3.I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Isole Cook consentono ai funzionari autorizzati delle Isole Cook di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.
4.In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'autorità delle Isole Cook si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa delle Isole Cook. Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione sono immediatamente informati.
Capo V - Esecuzione
1.Sanzioni
(a)La mancata ottemperanza di una delle disposizioni dei capi che precedono, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca o del diritto nazionale delle Isole Cook è soggetta alle sanzioni previste dal diritto nazionale delle Isole Cook.
(b)Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione vengono immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.
(c)Quando una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca nel periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente dell'Unione può chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave appartenente a un altro armatore.
2.Fermo e sequestro di pescherecci
(a)Le Isole Cook informano immediatamente l'Unione europea e lo Stato membro di bandiera del fermo e/o del sequestro di qualsiasi peschereccio in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo.
(b)Le Isole Cook trasmettono una copia del rapporto di ispezione all'Unione e lo Stato membro di bandiera, che precisa le circostanze e i motivi del fermo e/o del sequestro entro dodici (12) ore.
3.Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro
(a)Pur rispettando i termini e le procedure legali previsti dalle leggi scritte delle Isole Cook relativi al fermo e/o sequestro, si tiene una riunione di consultazione, al ricevimento delle suddette informazioni, tra i rappresentanti dell'Unione e delle Isole Cook, alla quale partecipa possibilmente anche un rappresentante dello Stato membro interessato.
(b)Nel corso di tale riunione, le Parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire i fatti. L'armatore o il suo raccomandatario è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.
4.Risoluzione del fermo e/o del sequestro
(a)In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Questa procedura è conclusa entro tre (3) giorni lavorativi dal fermo e/o sequestro, in conformità alla legislazione nazionale delle Isole Cook.
(b)In caso di risoluzione amichevole, l'importo da pagare è determinato facendo riferimento alla legislazione nazionale delle Isole Cook. Se non è possibile giungere a una conciliazione, viene avviato il procedimento legale.
(c)Il fermo della nave viene revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse non appena gli obblighi previsti dalla composizione amichevole sono stati soddisfatti e la cauzione è stata pagata.
5.L'autorità dell'Unione e la delegazione vengono tenuti al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.
Capo VI — Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN
1.Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione si adoperano per segnalare la presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook di qualsiasi altra nave.
2.Quando il comandante di una nave dell'Unione osserva una nave dedita ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN, raccoglie il maggior numero possibile di informazioni sulla nave e sulla sua attività nel momento in cui è stato avvistato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'autorità competente delle Isole Cook con copia al CCP dello Stato di bandiera.
3.L'autorità delle Isole Cook presenta quanto prima all'Unione ogni rapporto di osservazione in suo possesso relativo a navi dedite ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle acque di pesca delle Isole Cook.
Appendici del presente Allegato
Appendice 1 — Dati di contatto delle autorità competenti
Appendice 2 — Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
Appendice 3 — Foglio del giornale di pesca
Appendice 4 — Modello per la comunicazione di rapporti
Appendice 1
Dati di contatto delle autorità competenti
Dati di contatto dell'UE
1. Autorità dell'Unione
Indirizzo:
Mare B3 – Bilateral Agreements and Fisheries Control in International Waters
Rue Joseph II, 79, 01/079
1049 Brussels
Email:
mare-b3@ec.europa.eu
Telefono:
(+32) 229 69 493
Fax:
(+32) 229 514 33
2. Unità di rilascio delle licenze dell'Unione
Indirizzo:
D4 - Unité Gestion intégrée des données halieutiques
Rue Joseph II, 99
B - 1049 Bruxelles
Email:
mare-licences@ec.europa.eu
Telefono:
(+32) 229 91 262
3. Centro di controllo della pesca (CCP) spagnolo
Indirizzo:
Centro de Seguimiento Pesquero
Sección Sistema Localización Buques
Subdirección General de Control e Inspección - Secretaria General de Pesca
C/ Velazquez 147, planta baja. Madrid
Telefono:
(+34) 913 471 559
Email:
csp@magrama.es
Dati di contatto delle Isole Cook
1. Autorità di pesca
Indirizzo:
Ministry of Marine Resources
Avarua, PO Box 85, Rarotonga
Isole Cook
Email:
rar@mmr.gov.ck
Telefono:
(+682) 29 730
Fax:
(+682) 29 721
2. Autorità di rilascio delle licenze
Indirizzo:
Ministry of Marine Resources
Avarua, PO Box 85, Rarotonga
Isole Cook
Email:
licensing@mmr.gov.ck
Telefono:
(+682) 29 730
Fax:
(+682) 29 721
3. Centro di controllo della pesca (CCP)
Indirizzo:
Ministry of Marine Resources
Avarua, PO Box 85, Rarotonga
Isole Cook
Email:
a.jones@mmr.gov.ck
Telefono:
(+682) 29 730
Fax:
(+682) 29 721
4. Punto di contatto principale delle Isole Cook
Nome:
Ben Ponia, Secretary of Marine Resources
Email
b.ponia@mmr.gov.ck
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Appendice 2
MODULO A
GOVERNO DELLE ISOLE COOK
Legge sulle risorse marine 2005
Domanda di licenza per un peschereccio
(Regolamenti sulle risorse marine (Licenze) 2012 - regolamento 4)
Istruzioni:
*
Contrassegnare chiaramente le caselle☑ appropriate.
*
Rispondere a tutte le domande sul presente modulo compilando gli appositi spazi o contrassegnando la risposta corretta
*
Sottolineare il cognome
*
Per indirizzo si intende l'indirizzo postale completo
*
Utilizzare unità del sistema metrico; si prega di precisare se sono utilizzate altre unità
1.
Licenza per pescherecci delle Isole Cook
Licenza per pescherecci stranieri
(o "Licenza per pescherecci di proprietà locale/delle Isole Cook
(o licenza per pescherecci a noleggio)
2.Dati relativi alla nave
Nome della nave
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Paese di registrazione (bandiera)
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Indicativo internazionale di chiamata
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Numero di registrazione nello Stato di bandiera
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Informazioni sul peschereccio precedente (se applicabile)
Nome della nave precedente
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Ultimo paese di registrazione (bandiera)
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Ultimo indicativo di chiamata
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Ultimo numero di registrazione nello Stato di bandiera
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Anno in cui si è verificato il cambiamento
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Specifiche della nave
Stazza lorda della nave (TSL)
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Lunghezza fuori tutto
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Paese di costruzione
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Anno di costruzione
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Materiale dello scafo
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Alluminio
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Fibra di vetro
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Acciaio
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Legno
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Altro - precisare
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Marca/Modello del motore
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Potenza totale del motore
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Capacità totale di carburante
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Velocità nominale (nodi)
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Capacità totale di stoccaggio
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Equipaggio normalmente presente a bordo
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Modalità di stoccaggio
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Salamoia
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Congelatore/Aria (serpentine)
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Ghiaccio
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Acqua di mare refrigerata
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Attenzione: fornire dichiarazioni false, incomplete o fuorvianti costituisce reato punibile con un'ammenda. Una licenza non viene rilasciata o una licenza rilasciata sulla base della presente richiesta è suscettibile di annullamento, se le informazioni fornite risultano false, incomplete o fuorvianti.
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Tipo di nave
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Peschereccio con reti a circuizione (singolo)
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Peschereccio con palangari
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Nave per trasporto di pesce
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Peschereccio con reti a circuizione (gruppo):
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Peschereccio con lenza a canna
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Altro - specificare
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Nave principale
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Peschereccio da traino
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Nave da cattura
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Peschereccio con lenze trainate
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Battello di ricerca
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Pesca in acque profonde
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Noleggiatore/operatore/armatore/comandante/capitano
Noleggiatore/Operatore
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Armatore
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Nome
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Nome
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Indirizzo
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Indirizzo
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Comandante
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Capopesca
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Nome
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Nome
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Indirizzo
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Indirizzo
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Sì
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No
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1.
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L'armatore o il noleggiatore è oggetto di procedimenti a norma del diritto fallimentare di qualsiasi giurisdizione? In caso di risposta affermativa, si prega di precisarne le modalità (allegare i dettagli su un foglio separato).
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Sì
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No
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2.
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La nave è mai stata utilizzata per una violazione delle norme contro la legge sulle risorse marine? In caso di risposta affermativa, si prega di precisarne le modalità (allegare i dettagli su un foglio separato).
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Sì
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No
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3.
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La nave detiene attualmente licenze di pesca in altri paesi nella regione? In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il paese o i paesi che hanno concesso la licenza e il numero o i numeri delle licenze.
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Paese
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Licenza n.
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4.
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Fornire i dettagli di qualsiasi joint venture o di altri accordi contrattuali con il Governo delle Isole Cook o con cittadini delle Isole Cook in relazione alle operazioni di pesca, nel modo seguente:
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a) le società devono fornire una dichiarazione che definisca i dettagli completi delle joint venture tra le società, congiuntamente o disgiuntamente, riguardanti le navi della società (allegare i dettagli);
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b) la società fornisce al ministro delle risorse marine un piano aziendale, con informazioni dettagliate delle operazioni di pesca, esportazione e commercializzazione proposte, compresi i costi previsti e i rendiconti finanziari (allegare i dettagli).
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Sì
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No
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5.
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È attualmente in vigore un accordo di accesso fra il Governo delle Isole Cook e il governo dello Stato di bandiera della nave per la quale la domanda è presentata o con un'associazione che rappresenta gli armatori o i noleggiatori delle navi da pesca straniere di cui l'armatore o il noleggiatore della nave è membro?
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Dati del TRASMETTITORE AUTOMATICO DI POSIZIONE Inmarsat della nave
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Sì
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No
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Esiste un tipo di ALC approvato dal VMS della FFA VMS installato a bordo della nave? In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli qui di seguito.
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Numero dell'unità mobile Inmarsat
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Nome dell'installatore
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Numero di serie Inmarsat
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Contatti:
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Marca/Modello
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Versione del programma
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Attenzione: fornire dichiarazioni false, incomplete o fuorvianti costituisce reato punibile con un'ammenda. Una licenza non viene rilasciata o una licenza rilasciata sulla base della presente richiesta è suscettibile di annullamento, se le informazioni fornite risultano false, incomplete o fuorvianti.
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Informazioni sul richiedente
Nome
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Barrare la casella corrispondente
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Agente autorizzato
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Indirizzo
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Operatore/noleggiatore
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Armatore
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Telefono
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Fax
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Email
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Dichiarazione del richiedente
Il sottoscritto presenta domanda di licenza per la nave .............................................................. (nave delle Isole Cook/nave straniera) sopra descritta. Il sottoscritto dichiara che le informazioni che precedono sono veritiere, complete e corrette. È informato dell'obbligo di segnalare immediatamente al Segretario delle risorse marine eventuali modifiche delle informazioni fornite nel presente modulo entro sette (7) giorni e del fatto che il mancato rispetto di tale obbligo possa renderlo passibile di azione penale.
3.Lista di controllo dei documenti allegati
Allegare i seguenti documenti al modulo di candidatura:
Certificato di immatricolazione delle Isole Cook
Certificato di immatricolazione FFA
Accordo di noleggio a scafo nudo/Accordo di noleggio per pesca
Fotografie recente (non più di sei mesi) della nave ove figurino la marca e i contrassegni di identificazione (l'insieme della nave con vista da babordo e da tribordo e una fotografia della poppa)
Piani e schemi di stivaggio certificati (anche noti come "Piano di accordi generali")
Elenco ed estremi dell'equipaggio
Copie di qualsiasi altra licenza/permesso di pesca in un'altra zona, in corso di validità
La presente domanda deve essere trasmessa al Segretario del Ministero delle risorse marine all'indirizzo indicato qui di seguito e deve essere accompagnata dal pagamento della tassa di domanda prescritta.
The Secretary
Ministry of Marine Resources
Casella postale 85
Avarua
Isole Cook
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Telefono: (682) 28721
Fax
(682) 29721
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Attenzione: fornire dichiarazioni false, incomplete o fuorvianti costituisce reato punibile con un'ammenda. Una licenza non viene rilasciata o una licenza rilasciata sulla base della presente richiesta è suscettibile di annullamento, se le informazioni fornite risultano false, incomplete o fuorvianti.
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Appendice 3
Appendice 4
Modelli per la comunicazione di rapporti
1.Rapporto di entrata (COE)
Contenuto
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Trasmissione
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Destinazione del messaggio
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Codice dell'azione
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COE
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Nome della nave
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IRCS
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Posizione di entrata
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LT/LG
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Data e ora (UTC) di entrata
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GG/MM/AAAA - HH:MM
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Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:
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Albacora (YFT)
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(Mt)
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Tonno obeso (BET)
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(Mt)
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Tonnetto striato (SKJ)
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(Mt)
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Altro (Specificare)
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(Mt)
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2.Rapporto di uscita (COX)
Contenuto
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Trasmissione
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Destinazione del messaggio
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Codice dell'azione
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COX
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Nome della nave
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IRCS
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Posizione al momento dell'uscita
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LT/LG
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Data e ora (UTC) di uscita
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GG/MM/AAAA - HH:MM
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Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:
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Albacora (YFT)
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(Mt)
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Tonno obeso (BET)
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(Mt)
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Tonnetto striato (SKJ)
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(Mt)
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Altro (Specificare)
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(Mt)
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3.Formato del rapporto sulle catture (CAT) all'interno delle zone di pesca nelle acque delle Isole Cook
Contenuto
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Trasmissione
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Destinazione del messaggio
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Codice dell'azione
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CAT
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Nome della nave
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IRCS
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Data e ora (UTC) del rapporto
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GG/MM/AAAA - HH:MM
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Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:
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Albacora (YFT)
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(Mt)
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Tonno obeso (BET)
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(Mt)
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Tonnetto striato (SKJ)
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(Mt)
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Altro (Specificare)
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(Mt)
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Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto
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4.Tutti i rapporti devono essere trasmessi alle autorità competenti utilizzando i seguenti recapiti:
a.Email
a.jones@mmr.gov.ck
b.Fax (+682) 29721
ALLEGATO III
Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista
(1)La Commissione è autorizzata a negoziare con il Governo delle Isole Cook e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare le modifiche apportate al protocollo riguardo alle questioni seguenti:
(a)revisione delle possibilità di pesca conformemente agli articoli 5 e 6 del protocollo;
(b)decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;
(c)disposizioni tecniche del protocollo e dell'allegato rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo.
(2)Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:
(a)agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
(b)si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
(c)promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
(3)Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta dell'Unione, per esame e approvazione.
Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.