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Document 52016PC0028

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE

    COM/2016/028 final - 2016/012 (NLE)

    Bruxelles, 25.1.2016

    COM(2016) 28 final

    2016/0012(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE


    RELAZIONE

    Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE 1 ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito “CSI”), un organo tecnico misto istituito dall’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE 2 . Nella dichiarazione comune il Consiglio dei ministri delegava al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE.

    Dal giugno 2014 sono state completate fasi successive in vista della liquidazione del CSI. La tappa finale per la liquidazione ordinata del Centro è l’adozione della revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE.

    La presente proposta della Commissione mira a introdurre le necessarie modifiche nell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE, a stabilire un quadro giuridico per l’esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione e a prevedere disposizioni giuridiche riguardanti:

    i) la personalità giuridica del CSI;

    ii) la definizione del periodo di graduale chiusura dell’entità;

    iii) le modalità di finanziamento;

    iv) una ridefinizione della struttura di governance del CSI al solo scopo della sua liquidazione.

    Al tempo stesso, la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla “posizione che l’Unione europea adotterà in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE” COM (2014) 364 final 3 su cui si erano basati i negoziati volti a preparare il 39° Consiglio dei ministri ACP-UE. All’epoca la Commissione aveva raccomandato la semplice soppressione di tutti i riferimenti al CSI contenuti nell’allegato III. La proposta della Commissione, adottata il 10 giugno 2014, è diventata obsoleta, per cui è necessario rivederla onde stabilire il nuovo quadro giuridico dell’esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione. La proposta della Commissione COM(2014)364 sarà ritirata in parallelo secondo la procedura prescritta.

    La Commissione propone al Consiglio dell’Unione europea di adottare la decisione acclusa.

    2016/0012 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (di seguito “accordo di partenariato ACP-UE”) 4 ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell’articolo 100 dell’accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

    (2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

    (3)Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito “CSI”) e alla modifica dell’allegato III dell’accordo di Cotonou. A tal fine, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell’adozione delle decisioni necessarie, compresa la modifica pertinente dell’allegato III dell’accordo di Cotonou.

    (4)La modifica dell’allegato III riguarda la definizione del nuovo quadro giuridico dell’esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE è stabilita in base al progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE allegato alla presente decisione.

    2. I rappresentanti dell’Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Comitato.

    Articolo 2

    Dopo la sua adozione, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (“ACP”).
    (2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
    (3) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l’Unione europea adotterà in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE, COM/2014/0364 final.
    (4) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
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    Bruxelles, 25.1.2016

    COM(2016) 28 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE


    ALLEGATO

    della

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

    DECISIONE N. …/2015

    DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

    del ../../2015

    relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

    IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

    visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 1 (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 100,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

    (2)A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

    (3)L'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda il Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI). L'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), nomina il Comitato degli ambasciatori ACP-UE responsabile della supervisione del CSI incaricandolo, tra l'altro, di stabilire lo statuto e il regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese adottati con decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE 2 (di seguito "statuto del CSI"). L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), conferisce, tra l'altro, al consiglio di amministrazione del CSI la responsabilità di stabilire il regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese, adottato con decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE 3 (di seguito "regolamento finanziario del CSI"), e il regime applicabile al personale del Centro per lo sviluppo delle imprese, adottato con decisione n. 9/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE 4 (di seguito "regime del personale del CSI").

    (4)L'articolo 1 dello statuto del CSI definisce il principio della personalità giuridica del Centro.

    (5)Gli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI definiscono il mandato e la composizione del consiglio di amministrazione del Centro.

    (6)Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE. A tal fine, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.

    (7)La suddetta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE ("gruppo di lavoro congiunto") per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili.

    (8)Con decisione n. 4/2014 del 23 ottobre 2014 5 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha incaricato il consiglio di amministrazione del CSI di adottare tutte le misure appropriate per preparare la chiusura del Centro. Successivamente, il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.

    (9)A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della suddetta decisione n. 4/2014, il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione entro il 31 dicembre 2016. Il 2930 giugno 2015 il consiglio di amministrazione ha approvato il piano di chiusura definitivo, dando inizio alla fase di chiusura del CSI.

    (10)La fase di chiusura sarà seguita da una "fase passiva", in cui il CSI esisterà unicamente ai fini della sua liquidazione.    Questa fase sarà gestita da un curatore e potrà comprendere mansioni amministrative consistenti, tra l'altro, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva inizierà il giorno successivo al termine della fase di chiusura, cioè il 1° gennaio 2017.

    La fase passiva terminerà dopo cinque anni, oppure quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

    (11)A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i conti sono chiusi alla fine dell'esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del Centro. La revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 connessa alla fase di chiusura deve quindi essere completata entro il 30 giugno 2017.

    (12)La modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda la soppressione dei riferimenti al CSI. La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dall'inizio della fase passiva, cioè dal 1° gennaio 2017.

    (13)A norma del suo articolo 95, paragrafo 1, l'accordo di partenariato ACP-UE scadrà nel 2020. Occorre quindi stabilire le strutture di governance applicabili al funzionamento del CSI nella fase passiva anche per il periodo successivo al 28 febbraio 2020,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

    1.il titolo è sostituito dal seguente:

    "Sostegno istituzionale";

    2.l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    "La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale."

    3.L'articolo 3 diventa l'articolo 2 e lo sostituisce.

    Articolo 2

    1.Entro la fine della fase di chiusura il consiglio di amministrazione del CSI nomina un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1° gennaio 2017, per un periodo di cinque anni o fino a quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

    2.Un curatore sarà responsabile dell'attuazione della fase passiva. Il curatore presenterà al Comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione della fase passiva.

    Articolo 3

    1.Lo statuto, il regolamento finanziario e il regime del personale del CSI rimangono in vigore fino al termine della fase di chiusura, cioè fino al 31 dicembre 2016.

    La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1° gennaio 2017.

    2.A decorrere dal 1° gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI, definita all'articolo 1 del suo statuto, è mantenuta unicamente ai fini della sua liquidazione.

    3.Durante la fase passiva il consiglio di amministrazione del CSI, istituito dagli articoli 9 e 10 dello statuto del Centro, continuerà a esistere fino alla data della decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

    A decorrere dalla fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si limitano all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di discarico al Comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. A decorrere dal gennaio 2017 non si terrà più di una riunione all'anno.

    Salvo diversa decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, il discarico è considerato approvato dopo tre mesi dalla data di trasmissione della proposta.

    4.I costi relativi alla fase passiva sono finanziati dall'11° Fondo europeo di sviluppo.

    5.I diritti del CSI nei confronti di terzi e i diritti di terzi nei confronti del CSI hanno una durata limitata a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

    Articolo 4

    L'incarico del gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per la chiusura del CSI, istituito dalla dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE del 19-20 giugno 2014, termina con la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sulla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore alla data di adozione, fatta eccezione per l'articolo 1 che entra in vigore il 1° gennaio 2017.

    Fatto a [...], il [...]

       Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

       Il presidente

    (1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
    (2)

       GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

    (3) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.
    (4)

       GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54.

    (5) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61.
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