Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016IR0039

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Modernizzazione delle norme UE sul diritto d’autore

    GU C 240 del 1.7.2016, p. 72–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 240/72


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Modernizzazione delle norme UE sul diritto d’autore

    (2016/C 240/11)

    Relatore:

    Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE), consigliere del distretto municipale di Zarasai

    Testi di riferimento:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore

    COM(2015) 626 final

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno

    COM(2015) 627 final

    I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Punto (1) – modificare come segue

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l’altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell’Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l’accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

    Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l’altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell’Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l’accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera. Al tempo stesso, la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato dovrebbe evitare di trasformare la portabilità in accesso transfrontaliero permanente.

    Motivazione

    I titolari dei diritti dovrebbero avere la certezza che la portabilità comprende solo gli esempi più comuni di viaggio per motivi di lavoro, turismo o studio, senza costituire una disponibilità permanente di contenuti protetti a livello di UE.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Punto (4) – modificare come segue

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d’autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell’Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d’autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

    Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d’autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell’Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d’autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online scelgono in una certa misura di essere presenti soltanto in determinati mercati.

    Motivazione

    I fornitori di servizi online, così come qualsiasi altra impresa, scelgono liberamente i mercati in cui entrare secondo logiche interne. La minore disponibilità di contenuti che ne può risultare è da considerarsi quindi un effetto secondario, e non un’azione limitativa in sé.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Punto (8) – modificare come segue

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    I fornitori di servizi di contenuti online che si avvalgono di opere o di altri materiali protetti, come libri, opere audiovisive, musica registrata o trasmissioni, devono avere pertanto il diritto di usare tali contenuti per i pertinenti territori.

    I fornitori di servizi di contenuti online che si avvalgono di opere o di altri materiali protetti, come libri, opere audiovisive, musica registrata o trasmissioni, devono avere pertanto il diritto di usare tali contenuti per i pertinenti territori , avvalendosi anche di licenze multi-territoriali o pan-europee dove le condizioni lo consentano, ad esempio: dove vi sia mercato, domanda da parte del consumatore, tecnologia disponibile e garanzia di equa remunerazione .

    Motivazione

    È utile porre l’accento sulla presenza di strumenti di licenza multi-territoriale che, anche se non sempre disponibili, agevolano la diffusione di contenuti in maniera notevole.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Punto (9) – modificare come segue

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La trasmissione da parte del fornitore di servizi online di contenuti protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi necessita dell’autorizzazione dei pertinenti titolari dei diritti, quali autori, interpreti o esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda i contenuti da includere nella trasmissione. Ciò vale altresì allorché tale trasmissione è effettuata allo scopo di consentire a un consumatore di effettuare un download al fine di usufruire di un servizio di contenuti online.

    La trasmissione da parte del fornitore di servizi online di contenuti protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi necessita dell’autorizzazione dei pertinenti titolari dei diritti, quali autori, interpreti o esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva, che li esercitano in maniera esclusiva secondo le proprie qualifiche, per quanto riguarda i contenuti da includere nella trasmissione. Ciò vale altresì allorché tale trasmissione è effettuata allo scopo di consentire a un consumatore di effettuare un download al fine di usufruire di un servizio di contenuti online.

    Motivazione

    Gli aventi diritto tutelano legittimamente, ognuno in base alla propria qualifica, i diritti che hanno facoltà di esercitare in maniera esclusiva, così come sancito dalla direttiva 2014/26/UE.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Punto (10) – modificare come segue

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    L’acquisizione di una licenza per i diritti in questione non è sempre possibile, in particolare allorquando i diritti sui contenuti sono concessi in licenza su base esclusiva. Al fine di garantire l’esclusività territoriale, i fornitori di servizi online spesso si impegnano, nei contratti di licenza stipulati con i titolari dei diritti, compresi gli organismi di diffusione radiotelevisiva o gli organizzatori di eventi, a impedire ai propri abbonati l’accesso ai loro servizi e la relativa fruizione al di fuori del territorio per il quale il fornitore del servizio è titolare di licenza. Tali restrizioni contrattuali imposte ai fornitori dei servizi li obbligano ad adottare misure quali il diniego dell’accesso ai loro servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio in questione. Uno degli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è costituito pertanto dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra detti fornitori dei servizi e i titolari dei diritti.

    L’acquisizione di una licenza per i diritti in questione non è sempre possibile, in particolare allorquando i diritti sui contenuti sono concessi in licenza su base esclusiva. Al fine di garantire l’esclusività territoriale (ed in una logica di vantaggio competitivo) , i fornitori di servizi online spesso si impegnano, nei contratti di licenza stipulati con i titolari dei diritti, compresi gli organismi di diffusione radiotelevisiva o gli organizzatori di eventi, a impedire ai propri abbonati l’accesso ai loro servizi e la relativa fruizione al di fuori del territorio per il quale il fornitore del servizio è titolare di licenza. Tali restrizioni contrattuali imposte ai fornitori dei servizi li obbligano ad adottare misure quali il diniego dell’accesso ai loro servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio in questione. Uno degli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è costituito pertanto dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra detti fornitori dei servizi e i titolari dei diritti.

    Motivazione

    Il fornitore di servizi online sceglie legittimamente di rendere disponibile un particolare contenuto dove questo possa avere maggior successo. In questo senso, una disabilitazione del geo-blocking in viaggio va inteso come un’estensione del concetto di territorialità, e non come un primo passo per abolirla successivamente.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Punto (12) – modificare come segue

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    L’obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell’Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

    L’obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell’Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita , assicurando sufficiente flessibilità al consumatore da un lato ed altrettanto rispetto del valore creativo e commerciale dei contenuti dall’altro .

    Motivazione

    I benefici di cui godranno i consumatori non devono essere a discapito dei creatori e degli operatori del settore, senza i quali le opere non sarebbero possibili e fruibili rispettivamente.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Punto (23) – modificare come segue

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell’ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l’ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l’abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull’ubicazione. Analogamente, allorché l’autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l’identificazione dell’abbonato non dovrebbe essere richiesta.

    I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell’ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l’ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l’abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull’ubicazione , a patto che l’ubicazione non sia al di fuori dei confini UE . Analogamente, allorché l’autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l’identificazione dell’abbonato non dovrebbe essere richiesta.

    Motivazione

    Senza dati precisi sull’ubicazione, la capacità di verifica da parte del fornitore viene seriamente indebolita poiché, di fatto, si dà per scontato che qualsiasi utilizzazione transfrontaliera avvenga entro i confini UE, il che non è necessariamente vero.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Articolo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (a)

    «abbonato»: il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

    (a)

    «abbonato»: il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

    (b)

    «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nell’esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

    (b)

    «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nell’esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

    (c)

    «Stato membro di residenza»: lo Stato membro in cui l’abbonato risiede abitualmente;

    (c)

    «Stato membro di residenza»: lo Stato membro in cui l’abbonato risiede abitualmente;

    (d)

    «temporaneamente presente»: la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

    (d)

    «temporaneamente presente»: la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza , da verificare per evitare che la portabilità si trasformi in accesso transfrontaliero permanente ;

    (e)

    «servizio di contenuti online»: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che un fornitore di servizi presta legalmente online nello Stato membro di residenza su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta, che è prestato a un abbonato a condizioni prestabilite:

    (e)

    «servizio di contenuti online»: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che un fornitore di servizi presta legalmente online nello Stato membro di residenza su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta, che è prestato a un abbonato a condizioni prestabilite:

     

    (1)

    contro pagamento di un corrispettivo in denaro oppure

     

    (1)

    contro pagamento di un corrispettivo in denaro oppure

     

    (2)

    senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell’abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

     

    (2)

    senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell’abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

    (f)

    «portabile»: il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne nello Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico.

    (f)

    «portabile»: il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne nello Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico.

    Motivazione

    I titolari dei diritti dovrebbero avere la certezza che la portabilità non costituisca una disponibilità permanente di contenuti protetti a livello UE.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Articolo 8

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    (1)

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (1)

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (2)

    Esso si applica a decorrere dal [data: 6 mesi dopo la data della sua pubblicazione].

    (2)

    Esso si applica a decorrere dal [data: 12 mesi dopo la data della sua pubblicazione].

    Motivazione

    Dato il considerevole numero di contratti su cui il regolamento ha effetto diretto, alle parti interessate dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per modificare le disposizioni pertinenti. Estendere il termine di applicazione a 12 mesi contribuirebbe a raggiungere maggiore conformità in questo senso.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Articolo 16

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un’altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati , evitando così che la portabilità si trasformi in accesso transfrontaliero permanente . Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un’altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

    Motivazione

    Evidente.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Articolo 17

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro rientrano anch’essi nell’ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato, informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza, l’esistenza di un contratto di connessione a Internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati.

    I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro rientrano anch’essi nell’ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato, informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza, l’esistenza di un contratto di connessione a Internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati e di evitare abusi nell’esercizio dei diritti di portabilità .

    Motivazione

    Evidente.

    II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    Osservazioni preliminari

    1.

    accoglie favorevolmente le proposte di interventi per il mercato interno delle comunicazioni elettroniche destinate ad accelerare lo sviluppo dinamico e sostenibile di tutti i settori economici e a creare nuovi posti di lavoro, nonché a garantire l’aggiornamento della normativa sul diritto d’autore tenendo conto della rivoluzione digitale e della modifica dei comportamenti dei consumatori, ma si rammarica del fatto che il campo di applicazione del regolamento proposto sia limitato ai servizi di contenuti online e non comprenda altri tipi di diritti d’autore nel mercato unico digitale;

    2.

    evidenzia il ruolo cruciale e il potenziale degli enti locali e regionali nel quadro dell’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore che dovrebbero essere presi in considerazione in tutti i futuri atti legislativi diretti a completare il mercato unico digitale;

    3.

    osserva che gli argomenti addotti dalla Commissione sul valore aggiunto di un’azione normativa a livello europeo in questo settore sono pienamente convincenti, e che tale azione rispetta quindi il principio di sussidiarietà. Lo stesso vale per gli argomenti presentati riguardo alla proporzionalità;

    4.

    rimarca il ruolo importante degli enti locali e regionali nel campo dei servizi digitali per i cittadini, della creazione e gestione dell’infrastruttura digitale, spesso in un ambito di cooperazione transfrontaliera o interregionale, i quali esigono azioni immediate per modificare in maniera equilibrata gli eventuali ostacoli all’attività online, comprese le differenze nella legislazione sui contratti e sul diritto d’autore tra Stati membri;

    5.

    fa osservare l’importanza di rendere le istituzioni pubbliche accessibili ai cittadini e alle imprese attraverso gli strumenti elettronici, indipendentemente da dove si trovino fisicamente, e pertanto sottolinea il proprio sostegno allo sviluppo di servizi pubblici transfrontalieri, in particolar modo quelli che coprono gli aspetti dell’interoperabilità e dell’identificazione elettronica dei cittadini, della firma elettronica, della notificazione dei documenti per via elettronica e altri elementi costitutivi dell’e-government;

    6.

    sottolinea che il carattere aperto di Internet rappresenta un elemento propulsivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l’innovazione e ha portato a livelli di sviluppo eccezionali per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, producendo in tal modo un’espansione straordinaria dell’offerta e della domanda di contenuti e servizi; inoltre, tale caratteristica di Internet ha impresso un’accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l’accesso ai mezzi di comunicazione indipendenti è limitato (1);

    7.

    fa osservare che i servizi pubblici e l’economia digitale sono importanti per la crescita europea nonché per la crescita locale e regionale. Allo stesso tempo, alle città e alle regioni spetta un ruolo fondamentale da svolgere nella creazione di basi di dati di informazioni pubbliche, nella fornitura di dati in materia di sicurezza, nello sviluppo delle necessarie competenze digitali, nel garantire e agevolare il finanziamento delle reti a banda larga e nel creare il contesto giusto per lo scambio transregionale e transfrontaliero dei servizi online, tutti aspetti che possono essere di notevole aiuto per la creazione di servizi di alto livello e per una equilibrata armonizzazione delle norme sul diritto d’autore;

    8.

    ricorda di aver già sottolineato il contributo che il livello locale e regionale può avere in tutte le fasi della raccolta di dati e della prestazione di servizi ai cittadini e alle imprese (2). Ciò può essere anche constatato nella pratica: in Europa vi sono molti esempi del potenziale insito nella cooperazione tra le regioni, le autorità nazionali e i centri di ricerca nel campo dell’innovazione e dell’interoperabilità del settore pubblico.

    Il diritto d’autore nel mercato digitale

    9.

    condivide lo scopo della Commissione europea di giungere, attraverso la modernizzazione della normativa, a un’ampia disponibilità di contenuti creativi in tutta l’Unione, di garantire un alto livello di protezione ai titolari dei diritti e di mantenere un buon equilibrio con gli altri obiettivi di interesse pubblico (quali istruzione, ricerca e innovazione o accesso del pubblico a collezioni pubbliche come biblioteche, archivi e musei; è altrettanto importante assicurare parità di accesso per le persone con disabilità) (3) nell’ambiente digitale;

    10.

    invita la Commissione europea a considerare gli enti locali e regionali tra i principali responsabili delle politiche culturali nell’UE, riconoscendo le loro competenze statutarie, le responsabilità dirette di gestione del patrimonio culturale, nonché il loro ruolo cruciale nelle politiche di sostegno alle industrie creative, comprese quelle intraprese dall’UE con «Europa creativa» e con il programma «Orizzonte 2020».

    Garantire un più ampio accesso ai contenuti in tutta l’UE

    11.

    condivide la necessità che l’UE si adoperi, attraverso un approccio graduale, per la rimozione degli ostacoli all’accesso transfrontaliero ai contenuti e alla circolazione delle opere ma, al contempo, si raccomanda affinché il funzionamento del mercato unico che ne conseguirà possa permettere realmente ad autori e industrie culturali di ampliare il loro pubblico e le loro attività economiche, nonché rafforzare la competitività globale delle industrie creative europee (per quanto riguarda l’accesso ai mercati internazionali, ma anche aiutandoli a resistere alla concorrenza internazionale);

    12.

    condivide la proposta della Commissione europea di un regolamento sulla «portabilità» dei servizi di contenuti online, per consentire agli utenti che hanno acquistato contenuti online o sottoscritto un abbonamento nel proprio paese di origine di accedervi anche quando soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro;

    13.

    rileva che il concetto di «temporaneità» non deve consentire abusi, che rischierebbero di trasformare la portabilità di diritti transfrontalieri in una disponibilità permanente di contenuti protetti a livello di UE. È per questo motivo che i fornitori di tali servizi devono verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati;

    14.

    sostiene l’impegno della Commissione per affrontare e rimuovere gli ingiustificati ostacoli del geo-blocking senza però che esso comporti l’abolizione del principio territoriale che danneggerebbe le diversità culturali nazionali, regionali e locali europee (4). In questo senso, una disabilitazione del geo-blocking in viaggio va intesa come un’estensione del concetto di territorialità, e non come un primo passo per abolirla successivamente;

    15.

    accoglie con favore l’intenzione della Commissione di puntare a migliorare la distribuzione transfrontaliera dei programmi televisivi e radiofonici online alla luce dei risultati del riesame della direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo (5), riconoscendo così il ruolo chiave che tv e radio svolgono in favore dell’industria creativa e agevolando, ove possibile, un trattamento omogeneo dei canali di distribuzione online ed offline ai fini del diritto d’autore e connesso;

    16.

    riceve positivamente la proposta della Commissione di voler facilitare un accordo su licenze che consentano l’accesso transfrontaliero ai contenuti. Si garantirebbero così una necessaria flessibilità per i consumatori da un lato e, dall’altro, la certezza che i creatori ed i portatori di interesse vengano remunerati con l’equità e la trasparenza che il mondo digitale può e deve fornire;

    17.

    sottolinea il bisogno di chiarire ulteriormente i parametri entro cui operare la digitalizzazione delle opere fuori commercio e la messa a disposizione in tutta l’UE. Si richiede, in particolare, di tenere in considerazione alcune tra le soluzioni condivise tra autori, editori e società di gestione collettiva all’interno del Memorandum of Understanding Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works  (6): ad esempio, l’applicabilità di una remunerazione per gli aventi diritto che ne protegga il ruolo culturale ed istituzionale;

    18.

    auspica il necessario e costante coinvolgimento degli enti locali e regionali nell’attuazione del programma «Europa creativa» e degli altri strumenti politici che la Commissione intende utilizzare per sostenere i media audiovisivi europei esplorando nuovi modelli di finanziamento, produzione e distribuzione (7).

    Adattare le eccezioni all’ambiente digitale e a quello transfrontaliero

    19.

    ritiene corretto che si affronti il tema delle eccezioni e delle limitazioni, purché qualsiasi revisione alla direttiva 2001/29/CE sia limitata a casi speciali, non in contrasto con il normale sfruttamento. In tale contesto bisogna garantire un corretto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli dei consumatori;

    20.

    è del parere che le eccezioni debbano essere applicate in maniera ragionevole e giustificata ad ambiti di forte interesse pubblico: i) per l’istruzione, ad esempio, consentire ad insegnanti di utilizzare il medesimo materiale didattico in formato cartaceo e digitale; ii) per l’accessibilità ai contenuti da parte di persone con disabilità visiva, rafforzare la ratificazione del trattato di Marrakech (8) all’interno degli Stati membri;

    21.

    accoglie con riserva le valutazioni della Commissione in merito ad ulteriori eccezioni da presentare nel 2016, ed in particolare propone un riesame delle seguenti: i) text-and-data mining (TDM): a dispetto dell’indubbio beneficio di cui godrebbero le università e gli istituti di ricerca locali e nazionali, restano dubbi sulla definizione di quali dati sia consentito «minare», quali siano le conseguenze di un riuso inappropriato dei dati esaminati, quali rischi vi siano in termini di integrità e privacy; ii) consultazione remota: per quanto sia auspicabile un adeguamento delle infrastrutture digitali di biblioteche, università ecc., mettendo a disposizione materiale protetto in formato elettronico si corre il rischio di entrare in competizione diretta con i rispettivi canali commerciali. Al fine di mitigare gli effetti negativi di una tale operazione, si suggerisce quindi, per esempio, l’introduzione di una forma di compensazione per gli aventi diritto a protezione del valore culturale rappresentato dalle opere;

    22.

    condivide l’intervento a livello dell’UE per una più efficiente distribuzione delle tariffe tra i titolari dei diritti con il fine specifico di superare l’attuale eterogeneità dei metodi di imposizione delle tariffe e supportare soluzioni tecnologiche che, con trasparenza, favoriscano la ripartizione dei proventi raccolti ai rispettivi aventi diritto (9).

    Garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore

    23.

    condivide la crescente preoccupazione circa la capacità delle attuali norme UE sul diritto d’autore di garantire un’equa ripartizione del valore generato da alcune delle nuove forme di distribuzione dei contenuti, soprattutto quando i titolari dei diritti non possono fissare le condizioni per la concessione delle licenze né possono negoziare su base equa con i potenziali utenti a causa principalmente dello squilibrio di potere di mercato relativo delle parti coinvolte. Pertanto auspica, dove una negoziazione tra le parti non sia possibile, un intervento legislativo a livello UE con l’intento di creare un ambiente favorevole per tutte le parti interessate, consentendo ad esempio maggiori garanzie contrattuali a tutela degli autori e disposizioni in favore della trasparenza;

    24.

    ritiene necessaria una chiarificazione sul ruolo svolto da piattaforme online che si avvalgono di contenuti protetti come parte essenziale del proprio modello economico (10);

    25.

    riconosce altresì il bisogno di valorizzare il patrimonio culturale che le opere costituiscono ed il ruolo essenziale dei loro creatori, senza cui le piattaforme online non avrebbero materiale su cui fondare il proprio business;

    26.

    è in favore quindi di una negoziazione che salvaguardi il giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di creatori, consumatori ed intermediari;

    27.

    invita la Commissione europea a tenere conto anche delle competenze degli enti locali e regionali nella ricerca di soluzioni per rafforzare la certezza giuridica, la trasparenza e l’equilibrio nel sistema che disciplina la remunerazione degli autori e degli interpreti o esecutori all’interno dell’UE.

    Mettere in atto un sistema efficace ed equilibrato per assicurare il rispetto dei diritti

    28.

    sostiene l’impegno della Commissione europea di i) giungere a un quadro giuridico migliore per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compreso il diritto d’autore e i diritti connessi, rafforzando l’applicazione di misure provvisorie e cautelari, ii) promuovere codici di condotta a livello UE, iii) intervenire sui meccanismi di «notifica e azione» e sul principio della «rimozione permanente» nella valutazione globale sulle piattaforme commerciali (11);

    29.

    propone inoltre l’introduzione di misure che mirino, ove possibile, a convertire le richieste di rimozione in monetizzazione delle stesse utilizzazioni, al fine di creare un incentivo per gli aventi diritto ad accettare quelle istanze che non minino in maniera profonda la natura delle opere in questione.

    Promuovere una visione a lungo termine

    30.

    sostiene l’affermazione della Commissione europea secondo cui il diritto d’autore continuerà ad essere importante per l’economia, la società e la cultura nel lungo termine;

    31.

    condivide che è necessaria una risposta dell’UE alle esigenze di una maggiore convergenza dei sistemi nazionali d’autore in considerazione del riavvicinamento dei mercati dei contenuti e dell’evoluzione del comportamento degli utenti, a seguito del rapido progresso tecnologico;

    32.

    ritiene che, anche nel lungo termine, sia auspicabile un allineamento del quadro normativo relativo al compenso di autori, creatori e artisti.

    Sfruttamento al massimo del potenziale del commercio elettronico

    33.

    accoglie con favore anche la comunicazione sui «Contratti nel settore digitale per l’Europa - sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico» (12) in quanto mira a garantire uno dei tre obiettivi principali del Mercato unico digitale. Le autorità locali e regionali sostengono l’iniziativa per promuovere un migliore accesso per i consumatori e le imprese a beni e servizi online in Europa e auspicano una effettiva integrazione tra tutte le iniziative promosse, compresa quella dell’ammodernamento della normativa UE sul diritto d’autore.

    Bruxelles, 8 aprile 2016

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Markku MARKKULA


    (1)  CdR 5960/2013.

    (2)  CdR 2646/2015.

    (3)  In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l’UE è parte.

    (4)  CdR 2646/2015.

    (5)  Direttiva sulla trasmissione via satellite e la ritrasmissione via cavo (93/83/CEE).

    (6)  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf.

    (7)  CdR 1690/2015.

    (8)  Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, firmato per conto dell’UE il 30 aprile 2014.

    (9)  CdR 2646/2015.

    (10)  Direttiva 2000/31/CE.

    (11)  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms.

    (12)  COM(2015) 633 final.


    Top