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Document 52016IP0298

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (2015/2038(INI))

GU C 101 del 16.3.2018, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/19


P8_TA(2016)0298

Norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (2015/2038(INI))

(2018/C 101/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 11, 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497);

viste le conclusioni della 10a conferenza ministeriale dell'OMC (MC10) (1),

visto l'accordo di Parigi (conferenza dal 30 novembre all'11 dicembre 2015) (2),

vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo (2014) (3),

visto il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2015-2019) — Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE,

visti gli orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni d'impatto delle iniziative politiche attinenti al commercio (4),

visto lo studio dal titolo «Clausole in materia di diritti umani e democrazia negli accordi internazionali», pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico del Parlamento europeo,

vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» (5),

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (6),

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (7),

viste le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (8),

vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (9),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 luglio 2015, sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani — Stato dei lavori (SWD(2015)0144),

vista la comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile (2015) (10),

visto lo studio dal titolo «La politica commerciale dell'UE: da sorda al genere a sensibile al genere?», elaborato dal dipartimento tematico del Parlamento europeo,

vista la quarta relazione dei periti indipendenti sulla «Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo» — Nota del Segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale del 5 agosto 2015 (A/70/285),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi internazionali (11),

vista la risoluzione 64/292 delle Nazioni Unite, nella quale l'acqua e i servizi igienico-sanitari sono esplicitamente riconosciuti come diritti umani dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e si afferma che un'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari sono fondamentali per la realizzazione di tutti i diritti umani,

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (12),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (13),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (14),

visto lo studio dal titolo «Integrazione della dimensione di genere nelle commissioni e delegazioni del Parlamento europeo», pubblicato nel 2014 dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo,

vista la risoluzione 26/9 del Consiglio per i diritti umani (15), che sancisce la decisione di «istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali»,

visto il sistema di preferenze generalizzate (SPG) riformato dell'UE previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015 (COM(2016)0029),

visti i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, le linee guida riviste dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata, i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000,

visti il disegno di legge francese sulla «dovuta diligenza», che propugna i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, e la dichiarazione del Presidente Juncker al vertice del G7 del 2015,

visto il progetto «Realising Long-term Value for Companies and Investors» (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e del Patto globale delle Nazioni Unite,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0217/2016),

A.

considerando che il Parlamento ha formulato raccomandazioni destinate alla Commissione relativamente alle norme sociali e ambientali, ai diritti umani e alla responsabilità delle imprese nel 2010; che alcune di queste raccomandazioni sono state attuate e altre no;

B.

considerando che il Parlamento agisce in qualità di colegislatore con riferimento alle misure che definiscono il quadro di esecuzione della politica commerciale comune dell'Unione; che, per la ratifica di ciascuno degli accordi commerciali negoziati dall'Unione, è necessario il consenso del Parlamento; che l'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento è pertanto necessaria per garantire il successo delle iniziative intraprese dalla Commissione nell'ambito della politica commerciale comune;

C.

considerando che il commercio svolge un ruolo importante nel promuovere le opportunità commerciali, creare prosperità, aumentare l'occupazione e dare impulso allo sviluppo economico, al progresso sociale, al tenore di vita, alla qualità della vita nonché al miglioramento a lungo termine delle norme in materia di diritti umani;

D.

considerando che l'UE sottolinea il suo impegno risoluto a promuovere lo sviluppo sostenibile, come riaffermato nella strategia «Commercio per tutti», come pure i diritti umani e il buon governo, avvalendosi di modalità basate su incentivi, quali ad esempio il sistema SPG+ e disposizioni in materia di accesso preferenziale al mercato, nei paesi che si impegnano ad applicare le convenzioni internazionali fondamentali in tali settori;

E.

considerando che l'UE possiede la capacità di contribuire positivamente a un maggiore rispetto dei diritti dell'uomo e allo sviluppo sostenibile a livello globale attraverso la propria politica commerciale; che la Commissione deve perseguire il proprio operato tenendo presente questo obiettivo; che gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile e dovrebbero, pertanto, essere concepiti in modo tale da sostenere il progresso sociale e ambientale, garantendo che gli standard europei non possano essere posti in discussione, salvaguardando i diritti umani e assicurando il rispetto delle norme sociali e ambientali;

F.

considerando che il commercio e gli investimenti esteri delle società internazionali contribuiscono ad accrescere l'impegno a favore dei diritti umani e sociali nonché dei diritti dei lavoratori nei paesi in cui operano tali società;

G.

considerando che il contributo del Parlamento europeo può essere misurato in termini di effettiva attuazione delle sue raccomandazioni; che è necessario monitorare periodicamente l'applicazione degli accordi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e degli impegni sanciti negli accordi commerciali, in particolare in materia di protezione dei diritti umani;

H.

considerando che, secondo l'articolo 208 TFUE, l'Unione e i suoi Stati membri hanno effettivamente l'obbligo giuridico di rendere le loro politiche coerenti con gli obiettivi di sviluppo;

I.

considerando che la proposta della Commissione relativa a una nuova strategia commerciale e di investimento dal titolo «Commercio per tutti» riconosce il nesso esistente tra scambi commerciali, diritti umani e norme sociali e ambientali e insiste sulla necessità di rendere tali diritti e norme parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione;

J.

considerando che i rivenditori e le imprese transnazionali a livello mondiale hanno una responsabilità nel migliorare le condizioni di lavoro e i salari nei paesi produttori;

K.

considerando che i diritti delle donne sono parte integrante dei diritti umani; che l'uguaglianza di genere rientra nell'ambito di competenza dei capitoli sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali; che gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto specifico diverso sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità di genere strutturali e che lo sviluppo sostenibile e inclusivo, la crescita e gli accordi commerciali devono tenere conto dei diritti umani, anche in una prospettiva di genere;

L.

considerando che l'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile riconosce l'impatto determinante delle politiche commerciali nel realizzare i suoi obiettivi disciplinando vari settori di intervento, quali le norme di origine, la regolamentazione sugli alimenti, i mercati dei beni e l'uguaglianza di genere;

M.

considerando che è possibile migliorare la capacità dei sistemi SPG e SPG+ di garantire la ratifica e l'attuazione delle convenzioni sui diritti umani e sui diritti del lavoro nei paesi in via di sviluppo, subordinando gli incentivi economici all'effettiva adozione e al costante monitoraggio dell'attuazione delle convenzioni fondamentali in materia di diritti umani e diritti del lavoro;

N.

considerando che, a seguito del disastro del Rana Plaza, l'UE, in collaborazione con il governo del Bangladesh e l'OIL, ha avviato un Patto di sostenibilità per migliorare il rispetto dei diritti relativi al lavoro e alla sicurezza sul luogo di lavoro in Bangladesh, il cui obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza dei lavoratori; che questi sforzi hanno portato a una maggiore consapevolezza pubblica, come pure all'approntamento di soluzioni innovative per affrontare le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, come l'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh;

O.

considerando che il settore privato deve contribuire, parallelamente al settore pubblico, allo sviluppo sostenibile; che le imprese devono agire in modo socialmente ed ecologicamente responsabile; che gli accordi in materia di commercio e investimenti di nuova generazione dell'Unione contengono capitoli sullo sviluppo sostenibile che chiedono alle parti di impegnarsi a proteggere i diritti umani, rispettare le norme sociali e ambientali e garantire la responsabilità sociale delle imprese; che tali capitoli, negli accordi commerciali dell'UE che si sono susseguiti, hanno presentato livelli variabili di ambizione; che la Commissione è incoraggiata a perseguire il grado di ambizione più elevato possibile;

P.

considerando che la strategia della Commissione dal titolo «Commercio per tutti» del 2015 fa del commercio e dello sviluppo sostenibile una priorità per l'UE; che, affinché tale strategia dia il giusto impulso all'agenda sul commercio e lo sviluppo sostenibile, la Commissione deve ora rivolgere la sua ambizione, che è particolarmente apprezzata, verso azioni risolute e concrete;

Q.

considerando che il progetto sulla realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori, avviato nel quadro dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale delle Nazioni Unite, dimostra che la ripresa economica in Europa e nel mondo è compatibile e sinergica con i principi di giustizia sociale, sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani;

R.

considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che «la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione»;

S.

considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ribadisce che l'azione esterna dell'UE è guidata dai principi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

T.

considerando che il legame tra il commercio e i diritti umani, da un lato, e le norme sociali e ambientali, dall'altro, è diventato parte integrante delle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea; che la politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia nei paesi terzi dovrebbe continuare a essere integrata nelle altre politiche dell'UE aventi una dimensione esterna, inclusa la politica commerciale; che l'UE dovrebbe utilizzare la politica commerciale per promuovere l'obiettivo di istituire elevati standard globali in materia di diritti umani e sociali, tutela dei consumatori e questioni ambientali;

U.

considerando che la politica commerciale e accordi commerciali ambiziosi stanno promuovendo e rafforzando il sistema commerciale globale basato su norme; che occorre tenere conto anche delle questioni relative ai diritti umani prima di concludere negoziati commerciali in modo corretto e trasparente; che i principi guida delle Nazioni Unite concernenti le imprese e i diritti umani, insieme a tutti gli altri strumenti pertinenti, tra cui la promozione della responsabilità sociale delle imprese, mirano a favorire disposizioni a tutela dei diritti umani in relazione alla politica commerciale;

V.

considerando che il 26 giugno 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla creazione di un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di avviare un processo volto all'introduzione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale, le attività delle società transnazionali e di altre imprese;

W.

considerando che il commercio e i diritti umani possono rafforzarsi a vicenda e che la comunità imprenditoriale, che pure è tenuta a rispettare i diritti umani, può altresì svolgere un ruolo importante offrendo incentivi alla promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di una serie di iniziative per la responsabilità globale che vanno di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali, tra cui la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani; che è riconosciuto l'impatto positivo a lungo termine sui diritti umani dell'attività delle imprese europee che operano a livello globale e fungono da esempio grazie a una cultura aziendale non discriminatoria; che il potenziamento di relazioni commerciali basate sulla protezione e l'applicazione dei diritti umani rafforza la comprensione reciproca e i valori comuni, quali lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani;

Principi generali

1.

invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere in tutte le loro politiche, tra cui la politica commerciale, e a garantire, tra l'altro, l'effettivo rispetto della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); chiede alla Commissione di tenere conto, nella sua valutazione dell'impatto della strategia commerciale dell'UE, degli aspetti correlati all'uguaglianza di genere con riferimento ai diritti delle donne e invita altresì la Commissione a effettuare valutazioni sistematiche degli attuali accordi in materia di commercio e investimenti, in modo da identificare le loro conseguenze sull'uguaglianza di genere;

2.

invita la Commissione ad assicurare una maggiore coerenza rispetto allo sviluppo, a garantire una effettiva valutazione delle politiche e un efficace coordinamento tra la politica di aiuto allo sviluppo e la politica commerciale e ad adoperarsi per far sì che tutte le parti interessate rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani, uguaglianza di genere, diritto del lavoro e rispetto dell'ambiente;

3.

invita l'UE a svolgere un ruolo attivo nella realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) figuranti nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua 70a sessione;

4.

invita l'UE e gli Stati membri a promuovere misure vincolanti per garantire che le società paghino le tasse nel luogo in cui hanno luogo le attività economiche ed è creato il valore, a promuovere la segnalazione obbligatoria «paese per paese» da parte del settore privato, come da raccomandazione dell'OCSE, e a favorire una buona governance, segnatamente in ambito fiscale, nonché un'efficace riscossione delle imposte; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che tali aspetti abbiano la priorità nell'ordine del giorno del dialogo strategico (a livello politico sullo sviluppo e il commercio), nonché a sostenere il ruolo della società civile nel garantire il controllo pubblico della governance fiscale e il monitoraggio dei casi di frode fiscale; ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte integrante della responsabilità sociale di tale azienda e che, pertanto, le strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

5.

riconosce che l'accesso ai beni comuni, quali l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione, rappresenta un importante elemento che rispecchia la capacità di un paese di garantire i diritti umani e sociali;

6.

sottolinea che l'UE, grazie alla sua esperienza di lunga data nelle questioni sociali e ambientali nell'ambito della sua diplomazia commerciale, si colloca già in una posizione avanzata rispetto agli altri grandi attori del commercio mondiale; sottolinea che gli impegni in materia di diritti umani dei nostri partner commerciali forniscono una solida base per il dialogo in corso, per i processi di cooperazione in atto e per progressivi miglioramenti a lungo termine;

7.

sottolinea l'importanza del commercio e degli investimenti esteri in quanto strumenti importanti per conseguire la crescita economica, lo sviluppo sostenibile, il buon governo e la tutela dei diritti umani;

8.

ribadisce che gli scambi commerciali e gli investimenti esteri diretti incrementano la ricchezza nei paesi più poveri; ricorda che esiste una correlazione tutt'altro che trascurabile tra una maggiore prosperità e una maggior tutela dei diritti umani e sociali e dei diritti dei lavoratori, nonché una solida protezione ambientale;

9.

ricorda che l'Unione europea si è impegnata a promuovere e a rispettare in modo coerente i diritti umani e la democrazia nelle sue relazioni con i paesi terzi in tutte le sue politiche, inclusa la politica commerciale, e in tutti i suoi pertinenti strumenti di finanziamento esterno;

10.

raccomanda pertanto di fare della strategia commerciale dell'Unione europea uno strumento per la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; si compiace, pertanto, del rafforzamento degli accordi commerciali e dei programmi di preferenza commerciale quali strumenti atti a promuovere i diritti umani, eliminare il lavoro forzato e minorile e garantire la sicurezza alimentare e il diritto alla salute, lo sviluppo sostenibile e norme rigorose in materia di sicurezza e di ambiente, come pure opportunità economiche per tutti;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello multilaterale

11.

ricorda l'importanza per l'Unione di costruire la cooperazione a livello multilaterale e reitera pertanto la sua richiesta alla Commissione di assumere un ruolo guida nella riforma della governance dell'OMC, in particolare in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)

rafforzare la cooperazione efficace e il dialogo regolare tra l'OMC e le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, quali l'Alto commissario per i diritti umani, la Conferenza per il commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare nel conferire all'OIL lo status di osservatore presso l'OMC e nell'associare l'OIL in tutte le controversie commerciali relative a violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti umani e sul lavoro; ritiene che l'OIL debba continuare a essere coinvolta negli accordi commerciali bilaterali, multilaterali e plurilaterali;

b)

riformare i meccanismi di riesame delle politiche commerciali dell'OMC, onde includere le dimensioni sociale, ambientale e dei diritti umani sulla base degli orientamenti dell'OIL e delle Nazioni Unite sui diritti umani e sugli accordi ambientali multilaterali e promuovere uno sviluppo sostenibile, in particolare mediante la creazione di un comitato sul commercio e il lavoro dignitoso in seno all'OMC oltre al già esistente comitato per il commercio e l'ambiente, come richiesto nelle sue raccomandazioni del 2010;

c)

valutare in quale misura il comitato dell'OMC per il commercio e l'ambiente abbia adempiuto al proprio mandato quale figura nella decisione a livello ministeriale dell'OMC sul commercio e l'ambiente, adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, e nelle sue conclusioni su quanto ancora debba essere fatto, soprattutto nel contesto del dialogo globale sulla mitigazione e l'adeguamento al cambiamento climatico e sull'OMC, come inizialmente richiesto dal Parlamento;

d)

partecipare in modo costruttivo al gruppo di lavoro delle Nazioni Unite incaricato dell'elaborazione di un trattato relativo alle imprese e ai diritti umani, seguendo lo studio condotto dall'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani relativo al trattamento delle gravi violazioni dei diritti umani da parte delle imprese attraverso un ricorso giurisdizionale;

12.

invita la Commissione a promuovere attivamente ulteriori riforme dell'OMC al fine di definire norme multilaterali per la gestione sostenibile delle catene di approvvigionamento mondiali in modo responsabile, che dovrebbero prevedere in particolare:

a)

l'efficacia e l'applicabilità del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e requisiti di trasparenza, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

b)

norme in materia di salute e sicurezza, riconoscendo in particolare il diritto dei lavoratori ai comitati per la sicurezza;

c)

una base minima in materia di protezione sociale;

d)

il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL;

13.

reitera la propria richiesta di garantire che qualsiasi misura adottata da una delle parti nell'ambito dell'accordo di Parigi o riferita a qualsiasi principio o impegno di cui agli articoli 3 e 4 dell'UNFCCC sarà assicurata anche mediante la fornitura di una protezione più solida dal punto di vista giuridico del diritto di regolamentare negli accordi commerciali;

14.

esorta la Commissione ad accelerare i progressi verso lo sviluppo di sistemi volti a differenziare i prodotti in base al loro metodo di produzione e di trasformazione (MPT) e ai criteri di sostenibilità nell'ambito degli accordi commerciali;

15.

invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per onorare l'impegno di eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili in linea con l'impegno del G20;

16.

ritiene che la politica commerciale potrebbe contribuire maggiormente alla transizione energetica e che gli strumenti commerciali dell'Unione dovrebbero promuovere la nascita e lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché la creazione di beni e tecnologie ecocompatibili in Europa; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per negoziare un accordo plurilaterale sui beni ecocompatibili (l'Accordo sui beni ambientali — EGA) e chiede che questi negoziati sfocino in un accordo ambizioso ed equilibrato; chiede alla Commissione, nel quadro dei negoziati sull'EGA, a sviluppare criteri quantitativi o qualitativi per individuare i «beni ecocompatibili» e per promuovere una metodologia credibile e trasparente nei negoziati sull'EGA; esorta inoltre la Commissione a tenere debitamente conto dei fattori che incidono sul commercio dei beni ecocompatibili, quali le politiche antidumping nel settore delle energie rinnovabili, i regimi di proprietà intellettuale, rigorosi programmi di finanziamento e politiche nazionali per l'ambiente che creino la domanda di tali beni;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello bilaterale

17.

si compiace della decisione della Commissione di effettuare valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità ex ante ed ex post per tutti gli accordi commerciali in conformità con gli orientamenti sull'analisi delle valutazioni d'impatto sui diritti umani delle iniziative politiche attinenti al commercio; invita, a tale riguardo, la Commissione a:

a)

applicare gli orientamenti nello sviluppo delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità a tutti i negoziati attuali e futuri;

b)

rispecchiare in tali valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità anche i principi guida elaborati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo;

c)

prendere in considerazione l'impatto degli accordi commerciali e d'investimento in particolare sulle persone vulnerabili, quali gli appartenenti a un gruppo minoritario o le persone geograficamente isolate, povere o emarginate dalla società; tiene a ricordare, a questo proposito, anche l'impegno della Commissione a valutare l'impatto degli accordi di libero scambio sulle regioni ultraperiferiche dell'UE;

d)

assicurare un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali nello sviluppo delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e coinvolgere il Parlamento in ogni fase di tale processo;

e)

tenere pienamente conto dei risultati di tali valutazioni durante i negoziati;

f)

garantire la puntuale pubblicazione delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità al fine di informare le posizioni negoziali ancor prima che sia formulate, informare il pubblico e consentire ai suoi rappresentanti eletti di valutare correttamente qualsiasi accordo proposto;

18.

riconosce le conclusioni del Mediatore europeo relative alla decisione della Commissione di finalizzare l'accordo con il Vietnam prima della conclusione della valutazione d'impatto sui diritti umani ed esorta la Commissione a effettuare tale valutazione alla prima opportunità sulla base della nuova metodologia per consentire al Parlamento di adottare una decisione informata;

19.

ribadisce il suo sostegno alle condizionalità sui diritti umani negli accordi commerciali nonché l'importanza di rispettare e attuare le clausole sui diritti umani; accoglie con favore l'impegno della Commissione e del Consiglio di inserire tali clausole vincolanti in materia di diritti umani in tutti gli accordi commerciali e d'investimento, conformemente all'orientamento comune, e chiede la pubblicazione dell'orientamento comune del Consiglio; osserva che le clausole in materia di diritti umani non sono state inserite in tutti gli accordi dell'UE e chiede che i negoziati commerciali in corso con altri partner dell'UE, e in particolare quelli relativi al TTIP, garantiscano l'inclusione di una clausola vincolante in materia di diritti umani;

20.

ritiene tuttavia che le clausole esistenti abbiano avuto un impatto limitato sul conseguimento degli obblighi e degli impegni relativi ai diritti umani; chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di procedere all'attuazione dei seguenti adeguamenti:

a)

l'inclusione di disposizioni commerciali di salvaguardia per tutelare la capacità di ognuna delle parti dell'accordo di onorare gli obblighi in materia di diritti umani nei settori in cui è principalmente responsabile in caso di dimostrate violazioni delle disposizioni delle clausole sui diritti umani;

b)

un monitoraggio approfondito periodico dell'attuazione delle clausole sui diritti umani negli accordi commerciali e di associazione, in particolare mediante la pubblicazione di relazioni congiunte periodiche della Commissione e del SEAE, destinate al Parlamento, sul rispetto da parte dei paesi partner dei diritti umani e mediante l'istituzione di un comitato interistituzionale;

c)

esaminare l'inclusione di una commissione per i diritti umani in tutti gli accordi commerciali dell'UE al fine di assicurare che venga dato un seguito serio e sistematico alle questioni dei diritti umani in relazione all'accordo; ricorda a tale proposito l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nei negoziati per garantire la trasparenza;

d)

garantire che l'UE disponga di un sistema interno di mezzi di ricorso che permetta di presentare denunce in caso di mancato rispetto degli accordo commerciali e delle clausole sui diritti umani;

21.

ricorda la richiesta formulata nelle sue raccomandazioni del 2010 che ogni accordo commerciale dell'UE, sia bilaterale sia multilaterale, includa capitoli relativi agli scambi e allo sviluppo sostenibile ambiziosi, globali e aventi efficacia esecutiva; mette in evidenza le discrepanze riscontrate nei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile nei diversi accordi commerciali dell'UE; invita pertanto la Commissione a mantenere il più alto livello di coerenza in tutti i negoziati commerciali e a introdurre capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile con le seguenti caratteristiche:

a)

un impegno di ciascuna delle parti a ratificare e ad attuare con efficacia le otto convenzioni principali e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL nonché gli accordi multilaterali internazionali in materia di ambiente;

b)

la copertura delle clausole in materia di diritti umani e dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile da parte della risoluzione generale delle controversie su un piano di parità con le altre parti degli accordi, come richiesto dalle raccomandazioni del 2010 per garantire la conformità alle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani;

c)

la possibilità di andare in appello e presentare ricorso per mezzo di una procedura di denuncia per le parti sociali e la società civile;

d)

misure deterrenti efficaci, anche sotto forma di misure correttive pecuniarie, in caso di violazioni gravi e accertate delle disposizioni del capitolo sullo sviluppo sostenibile contenuto in un accordo; tali misure potrebbero essere attuate mediante un rallentamento, una riduzione o persino una sospensione temporanei di determinati benefici commerciali previsti dall'accordo in caso di violazioni gravi e persistenti delle norme in questione, come misura cui ricorrere in ultima istanza nonché l'introduzione di piani di azione con i nostri partner che potrebbero contribuire a correggere il mancato rispetto di taluni impegni presenti negli accordi in materia di commercio e investimenti;

22.

ribadisce la richiesta di istituire forum o gruppi consultivi sullo sviluppo sostenibile durante le varie fasi di elaborazione, negoziazione e applicazione di un accordo; ribadisce la necessità che tutti i gruppi consultivi nazionali siano pienamente indipendenti e abbiano accesso a risorse adeguate; prende atto delle critiche spesso espresse da alcuni partecipanti ai gruppi consultivi nazionali istituiti dall'Unione europea in base agli accordi commerciali esistenti, secondo cui le loro deliberazioni non avrebbero un impatto concreto, e propone che la Commissione attui le seguenti misure:

a)

istituire un sistema di segnalazione che consenta al Parlamento di valutare l'operato dei gruppi consultivi;

b)

rispondere in modo sistematico e concreto alle preoccupazioni sollevate dai gruppi consultivi nazionali dell'UE e dare un seguito alle iniziative proposte dalle organizzazioni della società civile e dalle parti sociali dell'UE in tale ambito;

c)

includere disposizioni logistiche di base nei capitoli in materia di scambi e sviluppo sostenibile per consentire un'attuazione efficace, in quanto tali aspetti si sono dimostrati in certi casi seri ostacoli, e le relative misure di accompagnamento come i programmi di assistenza tecnica e cooperazione;

23.

chiede una maggiore trasparenza e rendicontabilità nei confronti delle organizzazioni di base relativamente alla formulazione delle regole commerciali internazionali e delle politiche commerciali nazionali, garantendo nel contempo la coerenza quanto al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne;

24.

chiede alla Commissione di coinvolgere il Parlamento più da vicino nel processo di monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di commercio e investimenti per quanto riguarda la conformità alle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani e chiede al Consiglio di consultare il Parlamento su ogni decisione di rivedere o addirittura di sospendere l'applicazione di un accordo, qualora si renda necessario;

Norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani a livello unilaterale

25.

accoglie con favore l'entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG) (regolamento (UE) n. 978/2012) il 1o gennaio 2014 e la pubblicazione della prima relazione di monitoraggio sull'SPG per il periodo 2014-2015; ritiene che la politica commerciale debba essere un modo per incoraggiare i paesi partner dell'UE ad adottare norme sociali e ambientali più rigorose e chiede pertanto alla Commissione di attuare le seguenti misure correttive:

a)

chiarire, per mezzo di un atto delegato o della prossima revisione del regolamento (UE) n. 978/2012, le definizioni di «gravi carenze nell'attuazione effettiva» di una convenzione internazionale e «violazione grave e sistematica dei principi» contenuti in una convenzione internazionale;

b)

consultare tutti gli organi di controllo competenti al fine di valutare meglio la conformità con le convenzioni internazionali menzionate nel regolamento SPG; incentrare in particolare la sua valutazione sulle opinioni espresse dal comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni dell'OIL, per quanto riguarda sia la concessione sia la sospensione delle preferenze commerciali in conformità del regolamento SPG;

c)

rafforzare, nella prossima revisione del regolamento (UE) n. 978/2012, il monitoraggio degli impegni assunti dai paesi beneficiari; alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile dovrebbe essere attribuito un ruolo formale nel monitoraggio dell'SPG ed SPG+, in particolare mediante una procedura per ascoltare e rispondere alle preoccupazioni rivolte alla Commissione;

d)

includere inoltre nella revisione, come già chiesto nel 2010, la responsabilità sociale delle imprese nel regolamento SPG per garantire la conformità delle società transnazionali ai loro obblighi giuridici nazionali e internazionali in materia di diritti umani, norme del lavoro e ambiente;

e)

monitorare e valutare gli sviluppi relativi all'attuazione e all'efficacia del regime «Tutto tranne le armi» e del regime ordinario di preferenze generalizzate nonché riferirne al Parlamento europeo;

26.

sostiene l'impegno assunto dalla Commissione di adoperarsi per l'eliminazione del lavoro minorile; accoglie con favore l'adozione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione e ribadisce la richiesta già avanzata nel 2010 di una proposta legislativa equilibrata e realistica, che comprenda misure quali l'etichettatura dei prodotti con la dicitura «senza ricorso al lavoro minorile», la concessione di preferenze commerciali ai paesi che rispettano determinate norme del lavoro e il divieto orizzontale di importazione per i prodotti fabbricati ricorrendo al lavoro minorile; sottolinea l'importanza di integrare l'obiettivo della lotta contro il lavoro forzato e contro il lavoro minorile nei capitoli in materia di scambi e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE, insieme alle altre 6 convenzioni fondamentali dell'OIL e all'impegno dell'UE nelle discussioni internazionali a livello di OMC, OCSE e ILO per potenziare la sua dimensione multilaterale;

27.

ribadisce la sua opposizione a qualsiasi disposizione diretta o indiretta che incida sugli scambi nei servizi correlati all'energia, che consenta la neutralità tecnologica delle sovvenzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere in seria considerazione il fatto che le crescenti emissioni di CO2 provenienti dagli scambi commerciali internazionali compromettono la strategia europea sul clima e sottolinea che il passaggio a modelli di produzione e di consumo locali può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

28.

rammenta il legame intrinseco tra i cambiamenti climatici e la deforestazione causata dallo sfruttamento non sostenibile e illegale di materie prime; invita la Commissione a garantire l'efficace attuazione ed esecuzione del piano d'azione FLEGT e del regolamento EUTR, compreso l'obbligo di legalità nelle catene di approvvigionamento del legname;

29.

accoglie con favore la decisione della Commissione di avviare uno studio di fattibilità per un piano d'azione europeo in materia di deforestazione e di degrado forestale;

Responsabilità sociale delle imprese (RSI)

30.

ribadisce la richiesta del Parlamento del 2010 di includere la RSI in tutti gli accordi e disposizioni commerciali dell'UE al fine di un'applicazione più rigorosa, in particolare la possibilità che la Commissione svolga indagini sui casi di presunta violazione degli impegni in materia di RSI e lo sviluppo di punti di contatto dell'UE che si basino sui punti di contatto OCSE e li rafforzino; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire la conformità da parte delle imprese, nell'insieme delle loro catene di approvvigionamento, e il pieno rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL e delle norme RSI riconosciute a livello internazionale, in particolare le linee guida, recentemente aggiornate, dell'OCSE per le imprese multinazionali, i dieci principi del Patto globale delle Nazioni Unite, le linee guida sulla responsabilità sociale ISO 26000, la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel settore dell'abbigliamento e nelle industrie estrattive dove le violazioni dei diritti umani e delle norme sociali avvengono con maggiore frequenza; ricorda che, dopo la tragedia del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013, la Commissione ha lanciato il Patto sulla sostenibilità, in cooperazione con il Bangladesh, l'OIL e gli Stati Uniti; sottolinea l'importanza di perseguire gli obiettivi del Patto sulla sostenibilità onde migliorare i diritti dei lavoratori e la necessità di una gestione più responsabile delle catene di approvvigionamento a livello internazionale; chiede alla Commissione di portare avanti programmi e azioni simili con altri partner commerciali dell'Unione;

31.

ritiene essenziale continuare ad adoperarsi per aderire alla dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, garantendo che le linee guida siano specificamente menzionate in tutti i nuovi accordi tra l'UE e i paesi terzi e passando da un approccio «passivo» alla loro attuazione a uno «attivo»; invita la Commissione a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sul comportamento delle imprese e a introdurre un sistema di segnalazione efficace e applicabile che fornisca informazioni sulle catene del valore dei prodotti; ricorda la sua posizione del 2010 di chiedere alle imprese di pubblicare il loro bilancio in materia di RSI e l'obbligo di diligenza per tutte le imprese; esorta la Commissione ad aggiornare la sua strategia sulla RSI per prevedere requisiti di segnalazione e di conformità più rigorosi e garantire un'attuazione più efficace dei principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti umani, ed esorta gli Stati membri a sostenere la promozione della RSI negli accordi commerciali;

32.

chiede all'Unione europea di istituire piattaforme di dialogo in materia di responsabilità sociale delle imprese, che riuniscano la società civile, le imprese, le organizzazioni internazionali e gli altri soggetti interessati;

33.

invita la Commissione a mettere in pratica i risultati derivanti dal progetto sulla «realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori», avviato sulla base dei Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del Patto globale dell'ONU, nel quadro del proprio Fondo europeo per gli investimenti strategici e del dialogo con gli investitori in sede di negoziazione degli accordi commerciali, nonché a sostenere il concetto di una «Unione sostenibile dei mercati di capitali» attraverso la promozione del commercio sostenibile;

34.

ricorda che la dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle multinazionali e alla politica sociale, l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e gli elementi relativi al lavoro delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali sono testi fondamentali in materia di responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione a dare seguito alle iniziative dell'OCSE e dell'ONU incorporando le norme internazionali di recente o nuova elaborazione nella legislazione dell'UE e a promuovere raccomandazioni politiche equilibrate ed esaustive che comprendano una forte dimensione dello sviluppo sostenibile relativa alle catene di valore globale nella riunione dei ministri del Commercio del G20 che si terrà nel luglio 2016 a Shanghai;

35.

ricorda che l'UE è l'attore principale a livello mondiale in materia di piani d'azione nazionale per la RSI; invita la Commissione a promuovere attivamente il comportamento responsabile delle imprese fra le aziende dell'Unione che operano all'estero, rivolgendo una particolare attenzione alla garanzia di un rigoroso rispetto di tutti i loro obblighi giuridici derivanti dalle legislazioni nazionali o da obblighi giuridici bilaterali o internazionali a cui sono soggette le loro operazioni commerciali, con particolare riferimento al rispetto delle norme e delle regole internazionali in materia di diritti umani, lavoro e ambiente; suggerisce inoltre alla Commissione, a tale fine, di collaborare attivamente con i suoi paesi partner nello scambio delle migliori prassi e del know-how sui modi e i mezzi per migliorare il contesto imprenditoriale e la sensibilizzazione in merito al comportamento responsabile delle imprese;

36.

rileva che l'agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e dei paesi per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile;

37.

chiede alla Commissione di adottare misure, nel settore del commercio e degli investimenti, che incoraggino e ricompensino le imprese che attuano strategie a favore della RSI, attraverso il conferimento di marchi, la concessione di un accesso preferenziale agli appalti pubblici dell'Unione e l'attuazione di programmi di assistenza per le PMI;

38.

plaude vivamente all'inclusione della rendicontazione sui diritti umani da parte delle grandi imprese nella direttiva dell'Unione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; invita gli Stati membri dell'UE a recepire la direttiva in modo rapido ed efficace; richiama l'attenzione sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione, sui parametri di riferimento per le imprese in materia di diritti umani e sull'obiettivo di «rendicontazione integrata», e invita tutte le società dell'UE quotate in borsa unitamente ai loro azionisti a conformarsi allo spirito della direttiva all'interno dell'UE e negli scambi commerciali al di fuori dell'UE;

39.

invita l'UE e gli Stati membri a partecipare attivamente nei lavori del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) verso un trattato internazionale in virtù del quale le multinazionali siano chiamate a rispondere degli abusi dei diritti umani e delle violazioni delle norme ambientali;

40.

sottolinea che l'effettiva attuazione di queste raccomandazioni costituisce un elemento cruciale nella valutazione che il Parlamento darà agli accordi commerciali negoziati dalla Commissione; chiede alla Commissione una risposta dettagliata e tempestiva a tutti i punti sollevati nella presente risoluzione;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm

(2)  http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

(3)  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf

(4)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf

(5)  Risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(6)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(7)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(8)  http://mneguidelines.oecd.org/text/

(9)  http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf

(10)  http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1437

(11)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2015)0294.

(13)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(14)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

(15)  A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf


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