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Document 52016IP0104

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (2014/2150(INI))

    GU C 58 del 15.2.2018, p. 39–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 58/39


    P8_TA(2016)0104

    Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT)

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (2014/2150(INI))

    (2018/C 058/04)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli accordi interistituzionali «Legiferare meglio» (1),

    viste le modalità pratiche convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, TFUE in caso di accordi in prima lettura,

    vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità («Legiferare meglio» — 19a relazione riguardante l'anno 2011) (2),

    vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del «test PMI» (3),

    vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4),

    vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 — «Legiferare meglio» — applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (5),

    vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (6),

    vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti (7),

    viste le conclusioni del Consiglio sulla regolamentazione intelligente del 4 dicembre 2014,

    vista la relazione della Commissione sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (COM(2014)0368),

    viste le precedenti comunicazioni della Commissione concernenti l'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012)0746 e COM(2013)0685),

    vista la relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» — 19a relazione riguardante l'anno 2011) (COM(2012)0373),

    vista la comunicazione della Commissione «Legiferare con intelligenza — Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese» (COM(2013)0122),

    visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs» (SWD(2013)0060),

    vista la comunicazione della Commissione intitolata «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),

    visti gli orientamenti della Commissione del 2014 per la consultazione delle parti interessate,

    visti la relazione finale del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, del 24 luglio 2014, intitolata «Ridurre la burocrazia in Europa — Bilancio e prospettive», e in particolare il parere divergente di cui nell'allegato 12, espresso da quattro membri del suddetto gruppo con esperienza nella difesa dei lavoratori, della sanità pubblica, dell'ambiente e dei consumatori,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (8),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE» (COM(2015)0215),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Proposta di accordo interistituzionale “Legiferare meglio”» (COM(2015)0216),

    viste la decisione della Commissione che istituisce la piattaforma REFIT (C(2015)3261) e la comunicazione della Commissione intitolata «The REFIT Platform — Structure and Functioning» (C(2015)3260),

    viste la decisione del Presidente della Commissione europea sull'istituzione di un organismo di controllo normativo indipendente (C(2015)3263), la comunicazione della Commissione «Regulatory Scrutiny Board — Mission, tasks and staff» (C(2015)3262) e la comunicazione della Commissione «Standard Explanatory Memorandum» (C(2015)3264/2),

    visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Better Regulation Guidelines» (SWD(2015)0111),

    visto l'articolo 52 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0208/2015),

    A.

    considerando che il programma REFIT rappresenta un elemento fondamentale della nuova strategia della Commissione per una migliore legiferazione;

    B.

    considerando che il programma REFIT mira a consolidare le procedure per una migliore legiferazione, a semplificare il diritto dell'UE e a ridurre gli oneri amministrativi e/o normativi, così come a intraprendere un percorso verso la buona governance basato sull'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, in cui svolgono un ruolo importante le valutazioni d'impatto e i controlli ex post, senza essere un succedaneo delle decisioni politiche;

    C.

    considerando che la Commissione ha istituito una nuova piattaforma REFIT a sostegno della sua attività nel quadro del programma omonimo, costituita da due gruppi: il «gruppo dei rappresentanti di governo», composto da esperti di alto livello dell'amministrazione pubblica di ciascuno Stato membro, e il «gruppo di portatori di interesse», composto da un massimo di 20 esperti, due dei quali rappresentano il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni mentre gli altri partecipano in rappresentanza del mondo economico, incluse le PMI, le parti sociali e le organizzazioni della società civile;

    D.

    considerando che il quadro di valutazione annuale REFIT consente di valutare i progressi compiuti in tutti i settori strategici e per ciascuna iniziativa identificata dalla Commissione, comprese le azioni intraprese dal Parlamento e dal Consiglio;

    E.

    considerando che l'accordo interistituzionale del 2003 «Legiferare meglio» è divenuto obsoleto a causa dell'attuale ambiente legislativo, creato dal trattato di Lisbona;

    F.

    considerando che negli anni scorsi l'agenda per una migliore regolamentazione ha contribuito a migliorare le pratiche legislative; che il vasto numero di denominazioni e programmi diversi che la Commissione ha introdotto nel settore — quali «migliore regolamentazione», «legiferare meglio», «regolamentazione intelligente», «adeguatezza della regolamentazione», «pensare anzitutto in piccolo», «controlli dell'adeguatezza» e «ABR Plus» — non offre una chiarezza e una trasparenza sufficienti quanto agli obiettivi delle misure adottate, in particolare per i cittadini, e che dovrebbe pertanto essere meglio sintetizzato;

    G.

    considerando che con la comunicazione «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE», del 19 maggio 2015, la Commissione propone ora un approccio coerente e unitario per legiferare meglio, che tiene conto dell'intero ciclo politico della legiferazione e che richiede l'interazione mirata di tutte le istituzioni, e che per tale motivo la comunicazione sarà esaminata in modo approfondito dal Parlamento onde raggiungere i risultati migliori possibile nell'interesse dei cittadini dell'Unione;

    H.

    considerando che le finalità e gli obiettivi dell'Unione esplicitati all'articolo 3 TUE hanno tutti uguale importanza; che la Commissione sottolinea che il programma REFIT non chiama in causa gli obiettivi di politica esistenti né dovrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute e la sicurezza dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori o dell'ambiente;

    I.

    considerando che, nella seconda metà del 2014, la Commissione ha condotto consultazioni pubbliche sulla revisione dei suoi orientamenti in materia di valutazione d'impatto, nonché dei suoi orientamenti in materia di consultazione delle parti interessate;

    J.

    considerando che, nel definire il suo programma di lavoro per il 2015, la Commissione ha applicato per la prima volta il cosiddetto principio della discontinuità politica quale motivazione per il ritiro di un gran numero di proposte legislative pendenti;

    K.

    considerando che nel suo programma di lavoro per il 2015 la Commissione ha previsto di concentrare le proprie attività sulle grandi sfide economiche e sociali, e che la sua nuova struttura mira a garantire un approccio strategico coerente, aumentando così la trasparenza nell'UE e quindi l'accettazione da parte dei cittadini;

    Migliore regolamentazione

    1.

    rileva la decisione del Presidente della Commissione Juncker di affidare al primo Vicepresidente della stessa competenze in fatto di migliore regolamentazione, una decisione che risponde alle richieste del Parlamento europeo e sottolinea l'elevata importanza politica di questo tema; si aspetta che tale nomina porti a una legislazione europea che sia della miglior qualità possibile, che risponda alle aspettative dei cittadini e delle parti interessate, e che garantisca che gli obiettivi pubblici strategici — comprese le norme in materia di consumatori, quelle ambientali e sociali e quelle in materia di salute e sicurezza — non siano compromessi;

    2.

    sottolinea che una migliore regolamentazione dovrebbe includere la «cultura» della pubblica amministrazione a tutti i livelli dell'Unione europea, tenendo presenti gli eccessi di burocrazia su scala UE e la necessità di semplificare la legislazione, e dovrebbe comprendere l'attuazione e l'applicazione degli atti dell'Unione a livello europeo, come anche a livello nazionale, regionale e locale, onde garantire una buona amministrazione e un atteggiamento ben disposto nei confronti dell'Europa a tutti i livelli;

    3.

    sottolinea che la Commissione dovrebbe dare la priorità allo sviluppo di determinate misure e concentrarsi sulla qualità della legislazione e su una migliore applicazione della legislazione esistente anziché sul numero di atti legislativi; sottolinea altresì, a tale proposito, che i costi non dovrebbero essere il fattore decisivo, ma che l'unico parametro di riferimento appropriato è la qualità della legislazione, e che il programma REFIT non deve essere utilizzato per compromettere la sostenibilità o le norme sociali né le norme sul lavoro, sull'ambiente e sui consumatori;

    4.

    suggerisce che la Commissione valuti l'introduzione di «clausole di temporaneità» in iniziative legislative limitate nel tempo, a condizione che ciò non generi incertezza giuridica, e includa, se del caso, «clausole di revisione» in misure legislative, allo scopo di valutare con regolarità il sussistere della pertinenza delle misure legislative a livello europeo;

    5.

    sottolinea che una norma europea sostituisce, generalmente, 28 norme nazionali, dando così fondamento al mercato unico e riducendo la burocrazia;

    6.

    accoglie favorevolmente il pacchetto di misure del 19 maggio 2015, miranti a una migliore regolamentazione; sostiene il continuo impegno dimostrato dalla Commissione per quanto riguarda l'agenda «legiferare meglio»; mette in rilievo che l'esercizio delineato nella comunicazione sul programma REFIT dovrebbe essere inteso come un processo già in corso, volto ad assicurare che la legislazione in vigore a livello europeo sia commisurata alle finalità, consegua gli obiettivi condivisi fissati dai legislatori e soddisfi le aspettative dei cittadini, in particolare dipendenti, imprese e altre parti interessate;

    7.

    rileva l'impegno della Commissione per un nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio» che tenga conto dei cambiamenti originati dal trattato di Lisbona e dell'accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione stessa, che consolida le migliori pratiche in settori quali la pianificazione legislativa, le valutazioni d'impatto, i controlli ex post sistematici della legislazione unionale e l'attuazione e la gestione degli atti delegati e di esecuzione, e prende atto della conclusione dei negoziati;

    8.

    si compiace che la Commissione abbia confermato che la sua strategia per legiferare meglio non è volta a deregolamentare determinati settori di politica o a mettere in discussione valori che consideriamo importanti, come la protezione sociale, la tutela ambientale e i diritti fondamentali, incluso il diritto alla salute;

    9.

    riconosce l'intensa attività di lungo termine condotta dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti, che ha presentato alla Commissione proposte intese a ridurre gli oneri amministrativi e ha individuato le migliori prassi per attuare la legislazione unionale negli Stati membri nel modo meno burocratico possibile; prende atto del fatto che quattro membri di detto gruppo si sono espressi a sfavore di varie conclusioni presentate nella relazione finale del gruppo stesso sugli oneri amministrativi e hanno fornito un parere divergente; si aspetta che la Commissione tenga conto delle preoccupazioni di tutte le parti interessate coinvolte nel processo;

    10.

    sottolinea l'importanza del dialogo sociale e del rispetto dell'autonomia delle parti sociali; sottolinea, in particolare in relazione all'articolo 9 TFUE, che le parti sociali possono, in conformità dell'articolo 155 TFUE, concludere accordi che possono portare a una legislazione dell'UE a richiesta congiunta delle parti firmatarie; si aspetta che la Commissione rispetti l'autonomia delle parti e i loro accordi negoziati e prenda seriamente in considerazione le loro preoccupazioni; evidenzia che l'agenda «legiferare meglio» non dovrebbe costituire un pretesto per ignorare o bypassare gli accordi raggiunti tra le parti sociali, e respingerebbe quindi qualsiasi valutazione d'impatto degli accordi delle parti sociali;

    11.

    ricorda che, nel corso della precedente legislatura, la scelta tra atti di esecuzione e atti delegati ha creato numerosi contenziosi a livello interistituzionale; ritiene quindi importante che si definiscano linee guida specifiche, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione approvata il 25 febbraio 2014;

    12.

    plaude all'intenzione annunciata dalla Commissione di semplificare la gestione delle sovvenzioni nel quadro della politica agricola comune (PAC), dei fondi di investimento e a finalità strutturale europei e di Orizzonte 2020;

    Trasparenza e consultazione dei soggetti interessati

    13.

    accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione dell'importante ruolo svolto dal processo di consultazione in relazione al programma REFIT; sottolinea che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, TUE, tutte le istituzioni dell'Unione europea sono tenute a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e con la società civile; invita le istituzioni a prestare particolare attenzione al dialogo obbligatorio e regolare con le associazioni rappresentative e con la società civile;

    14.

    osserva che, per il tramite di una maggiore trasparenza, è possibile assicurare un funzionamento più efficace dell'UE e aumentare la fiducia della società civile nei confronti dell'Unione;

    15.

    si compiace a tale proposito dell'affermazione della Commissione secondo cui il dialogo con i cittadini, le parti sociali e altre parti interessate del mondo economico e della società civile concorre a garantire una legislazione dell'UE trasparente, efficace e coerente, e appoggia l'intenzione della Commissione di indicare con maggiore precisione come arriva alle sue proposte, ad esempio nella forma di testi legislativi o di comunicazioni della Commissione;

    16.

    osserva che, nel quadro della sua strategia per legiferare meglio, la Commissione rafforza notevolmente il ruolo delle consultazioni pubbliche; nota che in futuro la Commissione procederà a una consultazione pubblica di dodici settimane a) prima di elaborare nuove proposte legislative e b) nel valutare le disposizioni legislative esistenti e nel verificarne l'idoneità e c) per elaborare tabelle di marcia e valutazioni d'impatto ex ante; osserva altresì che, dopo aver adottato una proposta, la Commissione darà inoltre ai cittadini e alle parti interessate l'opportunità di esprimersi in merito alla proposta entro otto settimane e trasmetterà tali pareri al Consiglio e al Parlamento;

    17.

    invita, in tale contesto, la Commissione a condurre una valutazione equilibrata e trasparente dei pareri e dei commenti di tutti i partecipanti alla procedura di consultazione e in particolare ad assicurare che le consultazioni pubbliche non possano essere sfruttate in modo improprio da associazioni di portatori di interessi ben organizzate e in possesso di notevoli mezzi finanziari; invita la Commissione a pubblicare le sue conclusioni al termine delle consultazioni;

    18.

    osserva che le valutazioni d'impatto andrebbero pubblicate solo dopo che la Commissione ha adottato l'iniziativa politica in questione; considera necessario, ai fini della trasparenza delle decisioni della Commissione, che le valutazioni d'impatto siano pubblicate anche quando quest'ultima decide di non presentare una proposta legislativa;

    19.

    constata che il Comitato economico e sociale, dotato di status consultivo, svolge un ruolo chiave nel rappresentare la società civile; osserva che il Comitato delle regioni, anch'esso dotato di status consultivo, svolge un ruolo importante nel rappresentare le autorità regionali e locali dell'UE, e nel valutare la messa in atto della legislazione dell'Unione; constata che, nel quadro del diritto vigente, le due istituzioni possono essere consultate in via preliminare dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione ogniqualvolta il Parlamento e il Consiglio lo reputino utile; è del parere che il fatto di consultarli adeguatamente su questioni specifiche con sufficiente anticipo e di trarre vantaggio dai loro specifici settori di competenza può contribuire agli obiettivi di una migliore legiferazione;

    20.

    ritiene che dovrebbe esserci una maggiore partecipazione delle autorità locali e regionali all'elaborazione delle politiche dell'Unione, in particolare sfruttando le competenze e le esperienze degli Stati membri, a livello regionale e locale, in una fase precoce della preparazione della legislazione; rileva che tutte le istituzioni devono osservare, nella loro attività legislativa, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

    21.

    plaude all'intenzione della Commissione di rendere più trasparente il processo legislativo e di coinvolgere maggiormente i cittadini e i rappresentanti delle parti interessate nell'intero processo;

    22.

    si compiace della decisione della Commissione di condurre in futuro consultazioni pubbliche di quattro settimane anche sui progetti di atti delegati e su importanti atti di esecuzione, prima che gli Stati membri votino la propria posizione in seno alla commissione competente;

    23.

    invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti di valutazione, intensificando la partecipazione e la consultazione delle parti interessate e utilizzando il metodo più diretto per permettere ai cittadini dell'UE di prendere parte al processo decisionale;

    24.

    prende atto della nuova sezione «Lighten the Load — Have your Say» del sito Internet della Commissione su una migliore legiferazione e invita a un esame equilibrato e trasparente dei commenti pervenuti da parte della Commissione e della nuova piattaforma REFIT; ritiene tuttavia che il panel REFIT non dovrebbe essere troppo oneroso nei suoi processi e nelle sue deliberazioni, e che dovrebbe invece essere un organo in grado di fornire risposte rapide nonché un lavoro più dettagliato nel processo legislativo europeo; è del parere che la consultazione attraverso questo sito Internet della Commissione non possa sostituire le consultazioni pubbliche delle parti interessate;

    Valutazioni d'impatto e valore aggiunto europeo

    25.

    osserva che le valutazioni d'impatto costituiscono un importante strumento a sostegno del processo decisionale in tutte le istituzioni dell'UE e ricoprono un importante ruolo nel miglioramento della regolamentazione; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a essere più rigorosi nell'assolvere ai loro impegni e nel valutare l'impatto della legislazione futura ed esistente; sottolinea, tuttavia, che tali valutazioni non possono sostituire le valutazioni e le decisioni politiche, e che la libertà dei membri del Parlamento europeo di svolgere la loro attività politica non deve essere in alcun modo limitata;

    26.

    ritiene che una valutazione della competitività dovrebbe costituire una parte significativa del processo di valutazione dell'impatto; ritiene altresì che il progetto di orientamenti rivisti dovrebbe contenere indicazioni su come valutare e ponderare, nell'analisi finale, l'impatto sulla competitività; sostiene il presupposto che le proposte aventi un impatto negativo sulla competitività non dovrebbero essere adottate dalla Commissione, a meno che non siano presentate prove a sostegno di significativi benefici non quantificabili;

    27.

    ritiene che i principi di una migliore regolamentazione dovrebbero applicarsi anche alle decisioni relative al diritto derivato, oltre che al diritto primario; invita la Commissione, se del caso, a corredare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di una valutazione d'impatto, prevedendo anche la consultazione delle parti interessate e dei gruppi portatori di interessi;

    28.

    ritiene che le valutazioni d'impatto debbano essere globali, e includere una valutazione equilibrata delle conseguenze economiche, sociali e ambientali in particolare, e che si debba valutare l'impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini; sottolinea come l'analisi costi-benefici sia solo uno dei numerosi criteri;

    29.

    sottolinea che in numerosi Stati membri quali Svezia, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Regno Unito e Germania, vi sono organismi indipendenti che forniscono ai governi un contributo costruttivo nell'ambito dei processi legislativi, al fine di tagliare la burocrazia per le imprese e i cittadini e di ridurre in modo misurabile e verificabile i costi associati all'obbligo di fornire informazioni; osserva che potrebbero essere prese in considerazione le migliori pratiche e le esperienze di organismi esistenti attivi nell'ambito del miglioramento della regolamentazione; prende atto della conversione del comitato per la valutazione d'impatto della Commissione in un comitato per il controllo normativo indipendente e auspica che l'inclusione di esperti indipendenti abbia un effetto vantaggioso sul processo della valutazione d'impatto in seno alla Commissione; insiste affinché il comitato per il controllo normativo svolga esclusivamente un ruolo consultivo e non emani pareri vincolanti; ribadisce che le valutazioni d'impatto devono essere coerenti, devono tenere conto di eventuali modifiche introdotte durante la fase di consultazione interservizi e dovrebbero basarsi, tra le altre cose, sulle stime dei costi aggiuntivi cui incorrerebbero gli Stati membri se non esistesse alcuna soluzione a livello europeo; ritiene che la proposta legislativa finale debba essere corredata del parere del comitato per il controllo normativo; propone di discutere nei prossimi negoziati relativi all'accordo interistituzionale se l'idea di un consiglio per il controllo normativo possa essere di interesse comune per le istituzioni quale mero organo consultivo;

    30.

    plaude al fatto che i gruppi di lavoro del Consiglio stiano adesso per esaminare, in una fase iniziale del dibattito sulle proposte legislative specifiche, le valutazioni d'impatto pertinenti della Commissione sulla base di un elenco di controllo indicativo; si rammarica, tuttavia, di come il segretariato del Consiglio non disponga ancora di una propria unità per la valutazione d'impatto e ritiene che la soluzione summenzionata possa contribuire all'adempimento degli obblighi da parte del Consiglio nel valutare eventuali modifiche sostanziali nei confronti delle proposte della Commissione;

    31.

    evidenzia che il Parlamento ha istituito internamente una direzione per la valutazione d'impatto e il valore aggiunto europeo, che offre una serie di servizi di valutazione d'impatto ex-ante ed ex-post per le commissioni parlamentari, esamina il valore aggiunto delle politiche future o attuali dell'UE e valuta le opzioni strategiche in ambito scientifico e tecnologico; osserva che, stando alle informazioni della Commissione, il Parlamento ha condotto internamente circa 20 valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche nei confronti delle proposte della Commissione; rammenta alle commissioni specializzate del Parlamento di avvalersi con maggiore coerenza degli strumenti interni di valutazione d'impatto, in particolare ove siano previste modifiche sostanziali nei confronti della proposta originaria della Commissione; sottolinea, tuttavia, che ciò non deve condurre a una limitazione dei margini di manovra a disposizione dei deputati al Parlamento europeo;

    32.

    sottolinea la necessità di tenere conto di ognuno dei principi su cui si fonda l'Unione, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità; invita tutte le istituzioni dell'UE a considerare sempre gli effetti a breve e a lungo termine della legislazione;

    33.

    osserva che un periodo di riflessione successivo alla conclusione dei negoziati ma anteriore al voto finale, attualmente utilizzato per la revisione linguistico-legale, potrebbe essere utilizzato anche per il completamento della valutazione d'impatto e del controllo di sussidiarietà;

    34.

    ritiene che tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero sviluppare un approccio metodologico comune per le valutazioni d'impatto; sottolinea il fatto che le prerogative legislative del Parlamento e del Consiglio intese a modificare una proposta della Commissione debbano restare intatte;

    35.

    esorta la Commissione a incrementare la sua procedura di consultazione, sia pubblica sia privata, con tutte le parti interessate, includendo i consumatori, al momento di preparare gli atti delegati e di esecuzione, nell'ottica di valutare le modalità per rafforzare la sensibilizzazione nei confronti delle proposte ancora provvisorie;

    PMI e «Pensare anzitutto in piccolo»

    36.

    prende atto dell'impegno della Commissione di migliorare ulteriormente il test per le PMI, in particolare alla luce del fatto che le oltre 20 milioni di piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE e che formano pertanto l'ossatura portante dell'attività economica, della crescita e dell'occupazione; è favorevole a prendere in considerazione soluzioni mirate e norme più flessibili sulla valutazione d'impatto per le PMI, purché sia possibile dimostrare che non compromettono l'efficacia delle disposizioni legali e che le esenzioni o le disposizioni più flessibili non favoriscono la frammentazione del mercato interno o non impediscono l'accesso a quest'ultimo; plaude pertanto all'impegno della Commissione di prendere in considerazione norme più flessibili per le PMI, inclusa un'esenzione assoluta per le microimprese, laddove ciò sia appropriato e possibile e non venga minato il conseguimento effettivo degli obiettivi sociali, ambientali ed economici delle disposizioni legali proposte;

    37.

    invita la Commissione a non abbandonare i suoi ambiziosi obiettivi di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI e a contribuire in questo modo a gettare le basi per la creazione di posti di lavoro di qualità e insiste affinché siano adottate misure per non compromettere gli obiettivi di pubblico interesse, tra cui norme semplici, ecocompatibili, sociali, inerenti alla salute e alla sicurezza e alla parità di genere; sottolinea che la diminuzione degli oneri amministrativi non deve comportare una diminuzione degli standard d'impiego o un incremento dei contratti di lavoro precari e che i lavoratori nelle PMI e nelle microimprese devono godere dello stesso trattamento e degli stessi elevati standard di tutela dei lavoratori delle imprese più grandi;

    38.

    sottolinea che la valutazione di nuove norme per quanto concerne il loro impatto sulle PMI non deve in alcun caso compromettere i diritti dei lavoratori;

    39.

    sottolinea che sono necessarie norme formulate con maggiore chiarezza che possano essere attuate in maniera semplice e possano aiutare tutti gli attori a operare all'interno dello Stato di diritto; che una regolamentazione più semplice e intelligente può agevolare un recepimento coerente e un'applicazione più efficace ed uniforme da parte degli Stati membri;

    Valutazioni ex-post

    40.

    plaude al fatto che la Commissione stia rendendo l'analisi ex-post una parte integrante del miglioramento della regolamentazione; sottolinea che, nell'interesse della certezza giuridica per i cittadini e le imprese, tali analisi dovrebbero essere effettuate entro un sufficiente periodo di tempo, preferibilmente alcuni anni dopo il termine ultimo per il recepimento nel diritto nazionale; ricorda, tuttavia, che le valutazioni ex post non dovrebbero mai sostituirsi al dovere della Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, di monitorare in modo efficace e tempestivo l'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e di adottare tutte le misure necessarie per garantire una sua buona applicazione;

    41.

    sottolinea l'importanza della valutazione ex-post e della valutazione relativa alle prestazioni delle politiche per quanto concerne l'esame dell'attuazione e dell'efficienza della legislazione e delle politiche dell'UE alla luce dei risultati previsti dall'autorità legislativa;

    42.

    reputa che i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti nella valutazione ex-post delle nuove normative, in quanto ciò sarebbe vantaggioso anche per le relazioni della Commissione e contribuirebbe a esaminare le diverse sfide nazionali poste dalle singoli leggi e normative;

    L'attuazione della legislazione dell'UE da parte degli Stati membri

    43.

    osserva che, secondo la Commissione, un terzo degli oneri normativi e amministrativi della legislazione dell'UE scaturisce dalle misure di recepimento intraprese dagli Stati membri;

    44.

    riconosce che, nel caso delle direttive, gli Stati membri esercitano la prerogativa di decidere se adottare o meno a livello nazionale norme sociali, ambientali e di tutela dei consumatori più elevate rispetto alle norme minime di tutela concordate a livello di UE e plaude a qualunque decisione di agire in tal senso; ribadisce che tali norme più elevate non devono essere considerate alla stregua di «sovraregolamentazioni»; invita, tuttavia, le autorità nazionali competenti a tenere conto delle possibili conseguenze della cosiddetta pratica di «sovraregolamentazione» — con cui si aggiungono oneri burocratici superflui alla legislazione dell'UE — giacché essa potrebbe condurre a un'idea erronea dell'attività legislativa dell'UE, suscettibile a sua volta di alimentare l'euroscetticismo; chiede agli Stati membri, ai fini della semplicità, di rinunciare alle norme amministrative superflue in loco per quanto concerne l'attuazione delle direttive e dei regolamenti;

    45.

    incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare lo scambio delle migliori pratiche nell'attuazione e nell'applicazione delle direttive dell'UE; reputa che ciò incoraggerebbe le parti interessate, nonché le autorità locali e regionali, a partecipare alla determinazione delle difficoltà incontrate nell'attuazione delle politiche dell'UE a livello locale, regionale e nazionale;

    46.

    sottolinea l'interesse del Parlamento, quale braccio dell'autorità legislativa, a comprendere i reali effetti della legislazione dell'UE una volta attuata; invita pertanto la Commissione a garantire al Parlamento il pieno accesso a ogni valutazione in merito, includendo la fonte dei dati raccolti e i documenti preparatori;

    47.

    invita la Commissione, in considerazione dei gravi e persistenti problemi che si presentano nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, tra cui problemi di distorsione della concorrenza, a riesaminare la base scientifica, l'utilità e la fattibilità di tale regolamento nonché eventualmente a eliminare il concetto di profili nutrizionali; ritiene che gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006, come quello di assicurare la veridicità delle informazioni fornite sugli alimenti e l'inserimento di indicazioni specifiche sul tenore di grassi, zuccheri e sale, siano ormai conseguiti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

    48.

    evidenzia la dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi e la dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi e chiede alla Commissione di garantire che il Parlamento abbia accesso ai documenti esplicativi;

    Ritiro delle proposte legislative pendenti da parte della Commissione

    49.

    osserva che nel suo programma di lavoro per il 2015 la neoeletta Commissione ha messo al vaglio per la prima volta tutte le iniziative legislative pendenti secondo il principio della discontinuità politica;

    50.

    evidenzia che nella sua sentenza del 14 aprile 2015 (9) la Corte di giustizia ha affermato che la Commissione può ritirare una proposta in qualunque momento nel corso della procedura di adozione di un atto dell'Unione secondo la procedura legislativa ordinaria, purché il Consiglio non abbia deliberato; invita pertanto la Commissione, ai fini dell'equilibrio interistituzionale, a consultare, nell'eventualità di un ritiro, in primo luogo il Parlamento, in particolare dopo la prima lettura, e a tenere debitamente conto delle sue posizioni; si riferisce in questo contesto in particolare alle risoluzioni del Parlamento del 15 gennaio 2015;

    51.

    evidenzia, inoltre, che la Corte di giustizia, nella medesima sentenza, fa riferimento alle argomentazioni del Consiglio secondo cui la Commissione, in caso di ritiro di una proposta legislativa, deve rispettare il principio di attribuzione delle competenze, il principio dell'equilibrio istituzionale, il principio di leale cooperazione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, nonché il principio di democrazia sancito dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del TUE;

    52.

    sottolinea l'importanza di evitare duplicazioni nella legislazione;

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    o o

    53.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. Testi approvati del 9 marzo 2016, P8_TA(2016)0081.

    (2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0061.

    (3)  Testi approvati, P8_TA(2014)0069.

    (4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0127.

    (5)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.

    (6)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.

    (7)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 31.

    (8)  Documento CESE INT/750.

    (9)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 aprile 2015 nella causa C-409/13, Consiglio contro Commissione [ECLI:UE:C:2015:217].


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