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Document 52016DP0397

    Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio (2016/2028(IMM))

    GU C 215 del 19.6.2018, p. 247–248 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 215/247


    P8_TA(2016)0397

    Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio

    Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio (2016/2028(IMM))

    (2018/C 215/38)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta presentata il 5 gennaio 2016 da Mario Borghezio in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento pendente presso il tribunale di Milano (RGNR No 41838/13, RG GIP No 12607/14), e di cui è stata fatta comunicazione in Aula il 1o febbraio 2016,

    avendo ascoltato Mario Borghezio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

    visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 (1),

    visto l'articolo 1, paragrafo 1, lettera A), della legge italiana n. 205/1993,

    visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A8-0312/2016),

    A.

    considerando che un deputato al Parlamento europeo, l'on. Mario Borghezio, ha presentato una richiesta di difesa della sua immunità parlamentare, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7, nel quadro del procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Milano; che, in base alla notifica del Pubblico Ministero, l'on. Borghezio è accusato di aver propagandato, nel corso di un programma radiofonico, idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, il che si configura come reato punibile ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge italiana n. 205/1993;

    B.

    considerando che gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si escludono vicendevolmente (2); che il caso di specie riguarda unicamente opinioni, di cui si suppone la natura discriminatoria, espresse da un deputato al Parlamento europeo; che è quindi evidente l'applicabilità del solo articolo 8 del Protocollo;

    C.

    considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo n. 7, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

    D.

    considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto e deve imporsi con evidenza (3);

    E.

    considerando che, durante il programma radiofonico in questione, all'on. Borghezio è stato chiesto di esprimere un commento sulla nomina e sulla competenza di un nuovo membro del governo italiano, segnatamente il neoeletto ministro per l'Integrazione;

    F.

    considerando che le circostanze del caso, emerse nei documenti forniti alla commissione giuridica e nell'udienza svoltasi dinanzi a quest'ultima, indicano che le dichiarazioni rese dall'on. Borghezio nel corso dell'intervista radiofonica non presentano alcun collegamento diretto ed evidente con le sue attività parlamentari;

    G.

    considerando che, in particolare, le dichiarazioni che risultano essere state fatte vanno al di là del tono che generalmente si riscontra nel dibattito politico e sono, inoltre, di natura profondamente inadeguata alla dignità del Parlamento; che tali dichiarazioni sono in contrasto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non possono, pertanto, essere considerate dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo;

    H.

    considerando che non è quindi possibile ritenere che Mario Borghezio abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni in quanto deputato al Parlamento europeo;

    I.

    considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, qualora nei confronti di un deputato europeo sia promossa un'azione dinanzi a un giudice nazionale e quest'ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunità dello stesso deputato a norma del regolamento del Parlamento europeo, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere (4); considerando che il tribunale di Milano, dinanzi al quale era stato proposto il procedimento nei confronti dell'on. Borghezio, ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha disposto la sua prosecuzione, nonostante la richiesta avanzata dall'on. Borghezio sulla base della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia;

    1.

    decide di non difendere i privilegi e le immunità di Mario Borghezio;

    2.

    deplora il fatto che il tribunale di Milano, nonostante la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, abbia rifiutato di sospendere il procedimento a carico dell'on. Borghezio;

    3.

    si attende che le autorità italiane rispettino in ogni momento il principio affermato dalla Corte di giustizia in relazione all'obbligo del giudice competente di sospendere il procedimento giudiziario qualora sia stata presentata una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato al Parlamento europeo;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Mario Borghezio.

    (1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

    (2)  Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra, già citate, punto 45.

    (3)  Causa C-163/10 Patriciello, già citata, punti 33 e 35.

    (4)  Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra, già citate, punto 43.


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