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Document 52016DC0618

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata dell’Unione europea (UE) e relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell’UE, dei suoi Stati membri e dell’Islanda a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio

COM/2016/0618 final

Bruxelles, 23.9.2016

COM(2016) 618 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata dell’Unione europea (UE) e relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell’UE, dei suoi Stati membri e dell’Islanda a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio

{SWD(2016) 316 final}


1.Introduzione

La presente relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l’accompagna costituiscono la relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata dell’Unione europea (UE) e la relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell’UE, dei suoi Stati membri e dell’Islanda a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno e per dimostrare la capacità dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda di contabilizzare le proprie emissioni e la quantità assegnata a norma della decisione 2/CMP.8 della Conferenza delle parti che riveste la funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio 1 . Entrambi i documenti saranno trasmessi al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Il calcolo della quantità assegnata a norma del protocollo di Kyoto in questa relazione è una condizione preliminare per la contabilizzazione dell’obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra dell’UE nel secondo periodo di impegno nell’ambito del protocollo di Kyoto. La presente relazione contiene inoltre informazioni sulle scelte relative a specifiche opzioni di contabilizzazione nell’ambito del protocollo di Kyoto.

2.Inventari delle emissioni di origine antropica ripartite per fonti e degli assorbimenti di gas a effetto serra per pozzi non inclusi nel protocollo di Montreal

L’inventario comune completo delle emissioni di origine antropica ripartite per fonti e degli assorbimenti di gas a effetto serra per pozzi non inclusi nel protocollo di Montreal per tutti gli anni a decorrere dall’anno di riferimento fino all’anno 2014 per l’UE, i suoi Stati membri e l’Islanda è trasmesso all’UNFCCC come documento separato unitamente alla presente relazione in conformità al paragrafo 1, lettera a), dell’allegato I della decisione 2/CMP.8.

3.Identificazione degli anni di riferimento per il secondo periodo di impegno

L’inventario comune rispecchia gli anni di riferimento scelti dagli Stati membri e dall’Islanda per i rispettivi inventari nazionali. Una sintesi è presentata qui di seguito:

Tabella 1     Scelta degli anni di riferimento per diversi gas a effetto serra per gli Stati membri dell’UE e l’Islanda relativamente al secondo periodo di impegno nell’ambito del protocollo di Kyoto

Stato membro

Anno di riferimento per CO2, CH4 e N2O

Anno di riferimento per HFC, PFC
e SF
6

Anno di riferimento per NF3

Austria

1990

1990

2000

Belgio

1990

1995

1995

Bulgaria

1988

1995

1995

Croazia

1990

1990

2000

Cipro

1990

1995

1995

Repubblica ceca

1990

1995

1995

Danimarca

1990

1995

1995

Estonia

1990

1995

1995

Finlandia

1990

1995

1995

Francia

1990

1990

1995

Germania

1990

1995

1995

Grecia

1990

1995

2000

Ungheria

1985-1987

1995

1995

Irlanda

1990

1995

1995

Italia

1990

1990

1995

Lettonia

1990

1995

1995

Lituania

1990

1995

1995

Lussemburgo

1990

1995

1995

Malta

1990

1990

1995

Paesi Bassi

1990

1995

1995

Polonia

1988

1995

2000

Portogallo

1990

1995

2000

Romania

1989

1989

2000

Slovacchia

1990

1990

2000

Slovenia

1986

1995

1995

Spagna

1990

1995

1995

Svezia

1990

1995

1995

Regno Unito

1990

1995

1995

Islanda

1990

1990

1995

4.Termini dell’adempimento congiunto di cui all’articolo 4 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d’impegno

L’UE, i suoi Stati membri e l’Islanda hanno convenuto di adempiere congiuntamente i propri impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno del protocollo, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4. L’UE, i suoi Stati membri e l’Islanda hanno convenuto un impegno quantificato di riduzione delle emissioni che limita le loro emissioni medie annue di gas ad effetto serra durante il secondo periodo di impegno all’80% della somma delle rispettive emissioni nell’anno di riferimento, impegno che è stato formalizzato con l’emendamento di Doha.

L’articolo 4 del protocollo di Kyoto stabilisce che le parti che decidono di adempiere congiuntamente i loro impegni a norma dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto, sono tenute a definire nel pertinente accordo per l’adempimento congiunto il livello di emissioni assegnato rispettivamente a ciascuna di esse. La decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio stabilisce i termini dell’accordo per l’adempimento congiunto nonché i rispettivi livelli di emissione di ciascuna delle parti di tale accordo. L’accordo tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e l’Islanda per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni da parte dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, definisce i termini che disciplinano la partecipazione dell’Islanda 2 . I livelli di emissione definiscono le quote assegnate agli Stati membri e all’Islanda per il secondo periodo di impegno. Tali livelli di emissione sono stati determinati sulla base della legislazione dell’Unione in vigore per il periodo 2013-2020 nell’ambito del pacchetto “Clima ed energia” 3 .

5.    Calcolo delle quote assegnate a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis

La quantità assegnata congiuntamente dell’UE, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto è pari alla percentuale fissata per l’UE, i suoi Stati membri e l’Islanda nella terza colonna dell’allegato B del protocollo di Kyoto come sostituito dall’emendamento di Doha (80%) delle emissioni prodotte nell’anno di riferimento moltiplicata per otto. La quantità assegnata congiuntamente che risulta dal calcolo suddetto è pari a37 625 402 324 tonnellate di CO2 equivalente.

Tale quantità assegnata dell’UE è determinata in conformità alle disposizioni dell’accordo sull’adempimento congiunto e corrisponde a 15 834 334 860 tonnellate di CO2 equivalente.

Le quantità assegnate agli Stati membri e all’Islanda sono anch’esse stabilite conformemente alle condizioni dell’accordo sull’adempimento congiunto e sono elencate nella tabella 2.

Tabella 2    Quantità assegnate agli Stati membri e all’Islanda (tenendo conto dell’articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto)

Stato membro

t CO2 equivalente

Austria

405 712 317

Belgio

584 228 513

Bulgaria

222 945 983

Croazia

162 271 086

Cipro

47 450 128

Repubblica ceca

520 515 203

Danimarca

269 363 657

Estonia

51 056 976

Finlandia

240 544 599

Francia

3 014 714 832

Germania

3 592 699 888

Grecia

480 791 166

Ungheria

434 486 280

Irlanda

343 520 594

Italia

2 410 291 421

Lettonia

76 633 439

Lituania

113 600 821

Lussemburgo

72 191 526

Malta

9 299 769

Paesi Bassi

924 777 902

Polonia

1 583 938 824

Portogallo

429 581 969

Romania

656 059 490

Slovacchia

202 268 939

Slovenia

99 425 782

Spagna

1 766 877 232

Svezia

315 554 578

Regno Unito

2 744 937 332

Islanda

15 327 217

6.Calcolo della riserva per il periodo d’impegno in conformità alla decisione 11/CMP.1

Ai fini dell’adempimento congiunto, la riserva per il periodo di impegno si applica individualmente all’UE, ai suoi Stati membri e all’Islanda. La tabella 3 presenta le riserve per il periodo di impegno calcolate per l’UE, i suoi Stati membri e l’Islanda.

Tabella 3    Riserve per il periodo di impegno dell’Unione europea, degli Stati membri e dell’Islanda

Paese

Riserva per periodo di impegno

[t CO2 equivalente]

Unione europea

21 777 272 968

 

Austria

365 141 085

Belgio

525 805 662

Bulgaria

200 651 385

Croazia

146 043 977

Cipro

42 705 115

Repubblica ceca

468 463 683

Danimarca

242 427 291

Estonia

45 951 278

Finlandia

216 490 139

Francia

2 713 243 349

Germania

3 233 429 899

Grecia

432 712 049

Ungheria

391 037 652

Irlanda

309 168 535

Italia

2 169 262 279

Lettonia

68 970 095

Lituania

102 240 739

Lussemburgo

64 972 374

Malta

8 369 792

Paesi Bassi

832 300 112

Polonia

1 425 544 942

Portogallo

386 623 772

Romania

590 453 541

Slovacchia

182 042 045

Slovenia

89 483 204

Spagna

1 590 189 509

Svezia

283 999 120

Regno Unito

2 470 443 599

Islanda

13 794 495

7.Identificazione dei singoli valori minimi selezionati per la copertura delle chiome arboree, la superficie adibita a foresta e l’altezza degli alberi da utilizzare per la contabilizzazione a norma dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4

Gli Stati membri hanno selezionato valori soglia per la definizione delle foreste ai fini delle comunicazioni riguardanti le attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento previste dall’articolo 3, paragrafo 3, e per la gestione delle foreste, se stabilite a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno. Poiché l’UE aggrega le informazioni degli Stati membri, sono utilizzati gli stessi valori scelti dagli Stati membri per i singoli valori minimi richiesti per la copertura delle chiome arboree, la superficie dell’area adibita a foresta e l’altezza degli alberi secondo la formulazione della definizione di “foresta” utilizzata per le comunicazioni alla FAO.

Tabella 4    Selezione dei valori soglia degli Stati membri e dell’Islanda per la definizione di foresta ai fini delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4

Stato membro

Valore minimo per la copertura delle chiome arboree

Altezza minima degli alberi

Superficie minima dell’area adibita a foresta

Austria

30%

2 m

0,05 ha

Belgio

20%

5 m

0,5 ha

Bulgaria

10%

5 m

0,1 ha

Croazia

10%

2 m

0,1 ha

Cipro

10%

5 m

0,3 ha

Repubblica ceca

30%

2 m

0,05 ha

Danimarca

10%

5 m

0,5 ha

Estonia

30%

2 m

0,5 ha

Finlandia

10%

5 m

0,5 ha

Francia

10%

5 m

0,5 ha

Germania

10%

5 m

0,1 ha

Grecia

25%

2 m

0,3 ha

Ungheria

30%

5 m

0,5 ha

Irlanda

20%

5 m

0,1 ha

Italia

10%

5 m

0,5 ha

Lettonia

20%

5 m

0,1 ha

Lituania

30%

5 m

0,1 ha

Lussemburgo

10%

5 m

0,5 ha

Malta

30%

5 m

1 ha

Paesi Bassi

20%

5 m

0,5 ha

Polonia

10%

2 m

0,1 ha

Portogallo

10%

5 m

1 ha

Romania

10%

5 m

0,25 ha

Slovacchia

20%

5 m

0,3 ha

Slovenia

30%

2 m

0,25 ha

Spagna

20%

3 m

1 ha

Svezia

10%

5 m

0,5 ha

Regno Unito

20%

2 m

0,1 ha

Islanda

10%

2 m

0,5 ha

8.Selezione delle attività a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, da inserire nella contabilizzazione relativa al secondo periodo di impegno

La tabella 5 presenta una panoramica delle attività selezionate dagli Stati membri e dall’Islanda a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, e comunicate nelle rispettive relazioni per agevolare il calcolo della quantità assegnata per il secondo periodo di impegno.

Tabella 5     Panoramica delle attività LULUCF selezionate dagli Stati membri e dall’Islanda a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto

Stato membro

Gestione delle terre coltivate

Gestione dei pascoli

Ricostituzione vegetale

Attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide

Austria

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Belgio

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Bulgaria

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Croazia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Cipro

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Repubblica ceca

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Danimarca

Selezionata

Selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Estonia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Finlandia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Francia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Germania

Selezionata

Selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Grecia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Ungheria

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Irlanda

Selezionata

Selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Italia

Selezionata

Selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Lettonia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Lituania

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Lussemburgo

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Malta

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Paesi Bassi

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Polonia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Portogallo

Selezionata

Selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Romania

Non selezionata

Non selezionata

Selezionata

Non selezionata

Slovacchia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Slovenia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Spagna

Selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Svezia

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Non selezionata

Regno Unito

Selezionata

Selezionata

Non selezionata

Selezionata

Islanda

Non selezionata

Non selezionata

Selezionata

Non selezionata

9.Identificazione della frequenza di contabilizzazione delle attività nell’ambito dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4

Gli Stati membri e l’Islanda identificano la frequenza di contabilizzazione delle attività nell’ambito dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4 nelle rispettive relazioni per facilitare il calcolo della quantità assegnata. Tutti gli Stati membri hanno scelto di presentare la contabilizzazione alla fine del periodo d’impegno, tranne la Danimarca e l’Ungheria, che hanno scelto di presentare la contabilizzazione annualmente.

10.Livelli di riferimento per la gestione delle foreste come indicato nell’appendice dell’allegato alla decisione 2/CMP.7

L’allegato I, paragrafo 1, lettera i), della decisione 2/CMP.8 prevede la comunicazione del livello di gestione forestale e di qualsiasi correzione tecnica contenuta nella relazione sull’inventario. Gli Stati membri dell’UE e l’Islanda includono tali informazioni nelle rispettive relazioni per agevolare il calcolo della quantità assegnata e nei propri inventari più recenti dei gas a effetto serra.

11.Informazioni sul metodo di calcolo delle emissioni dei prodotti legnosi provenienti da foreste prima dell’inizio del secondo periodo di impegno relativamente al livello di riferimento in conformità all’allegato, paragrafo 16, della decisione 2/CMP.7

Le informazioni sul metodo di calcolo delle emissioni dei prodotti legnosi provenienti da foreste prima dell’inizio del secondo periodo di impegno relativamente al livello di riferimento in conformità all’allegato, paragrafo 16, della decisione 2/CMP.7 vengono fornite nelle relazioni presentate dagli Stati membri dell’Unione europea e dall’Islanda e nei più recenti inventari trasmessi al fine di agevolare il calcolo della quantità assegnata.

12.Contabilizzazione delle perturbazioni naturali

Di seguito è riportata una panoramica delle decisioni degli Stati membri in merito all’uso delle disposizioni di esclusione delle emissioni provenienti da perturbazioni naturali.

Tabella 6    Informazioni sull’uso delle disposizioni per escludere le emissioni provenienti da perturbazioni naturali

Paesi

Imboschimento/rimboschimento

Gestione delle foreste

Austria

No

Belgio

No

Bulgaria

Croazia

Cipro

No

Repubblica ceca

No

No

Danimarca

No

No

Estonia

No

Finlandia

No

Francia

Germania

No

No

Grecia

Ungheria

No

No

Irlanda

Italia

Lettonia

No

No

Lituania

No

No

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

No

No

Portogallo

Romania

Slovacchia

No

No

Slovenia

No

No

Spagna

Svezia

Regno Unito

Islanda

13.Descrizione del sistema nazionale

L’Unione europea aveva già un obiettivo quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni nel primo periodo di impegno ed ha fornito, nella relazione, una descrizione del proprio sistema nazionale utilizzato al fine di calcolare la quantità assegnata per il primo periodo di impegno. Successivamente, qualsiasi variazione verificatasi nel sistema nazionale dell’UE è stata riportata come parte delle informazioni supplementari annuali ai sensi dell’articolo 7 del protocollo di Kyoto e nella relazione sull’inventario nazionale.

Le istituzioni facenti parte del sistema di inventario dell’UE e responsabili dell’elaborazione dell’inventario dell’UE durante il primo periodo di impegno rimangono le stesse all’inizio del secondo periodo di impegno. La direzione generale Azione per il clima (DG CLIMA) della Commissione europea ha la responsabilità generale dell’inventario dell’UE, mentre ciascuno Stato membro è responsabile dell’elaborazione del proprio inventario, che costituisce la base per l’inventario dell’UE. La DG CLIMA è sostenuta nell’elaborazione dell’inventario dalle seguenti istituzioni: l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e il suo Centro tematico europeo sull’inquinamento atmosferico e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici (ETC/ACM) nonché le seguenti direzioni generali della Commissione europea: Eurostat e il Centro comune di ricerca (JRC).

14.Descrizione del registro nazionale

Al fine di adempiere i propri obblighi in quanto parti del protocollo di Kyoto e a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 (“regolamento sul meccanismo di monitoraggio”) 4 , ogni Stato membro e l’UE gestiscono un registro nazionale relativo al protocollo di Kyoto. Conformemente alle decisioni 13/CMP.l e 24/CP.8, gli Stati membri e l’Unione gestiscono i registri nazionali secondo criteri consolidati.

(1) Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).
(2) GU L 207 del 4.8.2015, pag. 17.
(3)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020, GU L 140 del 5.6. 2009.
(4) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE; GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.
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