COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.2.2016
COM(2016) 60 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno)
1. Introduzione
Il regolamento (UE) n. 995/2010 (in appresso il "regolamento UE sul legno" o "il regolamento") vieta l'immissione sul mercato interno di legname raccolto illegalmente e di prodotti da esso derivati. Tale regolamento fa parte del piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), lo strumento strategico dell'Unione per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname. Esso contribuisce altresì alla riduzione delle emissioni prodotte dal disboscamento e dal degrado forestale, nonché alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste dei paesi in via di sviluppo sulla base del quadro di Varsavia per REDD+.
Il regolamento UE sul legno stabilisce tre obblighi. Vieta innanzitutto l'immissione sul mercato dell'UE di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Impone inoltre agli operatori, definiti come operatori di mercato che commercializzano per la prima volta i prodotti del legno sul mercato dell'UE, di esercitare la "dovuta diligenza" per garantire la legalità della raccolta del legno contenuto nei propri prodotti. Infine, per agevolare la tracciabilità dei prodotti del legno immessi sul mercato, i commercianti hanno l'obbligo di tenere, nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento, registri dei loro fornitori ed acquirenti. Il regolamento contempla una vasta gamma di prodotti del legno elencati nell'allegato con i codici della nomenclatura combinata dell'UE. Esso prevede il riconoscimento, da parte della Commissione, di "organismi di controllo" incaricati di assistere gli operatori nell'adempimento dei loro obblighi.
Il regolamento UE sul legno è stato adottato nel dicembre 2010 ed è entrato in vigore il 3 marzo 2013. Durante tale periodo, la Commissione ha adottato due atti non legislativi. Il primo è il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo, adottato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento UE sul legno, e degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il secondo è il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010
. Il regolamento UE sul legno (articolo 15, paragrafo 1) prevede che la Commissione presenti una relazione sui poteri delegati. La presente relazione, pertanto, verte specificatamente sul regolamento delegato (UE) n. 363/2012.
2. Base giuridica
La presente relazione è richiesta, come indicato in precedenza, dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento UE sul legno. Conformemente a tale disposizione, la delega viene conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 2 dicembre 2010 e la Commissione è tenuta a presentare una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, ossia dicembre 2015 visto che il regolamento è divenuto applicabile il 3 marzo 2013.
3. Esercizio della delega
Conformemente al regolamento UE sul legno, la Commissione può adottare atti delegati in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal regolamento (articolo 6, paragrafo 3), in merito alle norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo anche al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall'esperienza (articolo 8, paragrafo 7), e riguardo all'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il regolamento dell'UE sul legno (articolo 14).
La Commissione ha adottato un atto delegato, il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo. L'esercizio di tale delega risponde all'esigenza di integrare i requisiti e le norme procedurali riguardanti il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo.
3.1 Atto delegato che integra il regolamento (UE) n. 995/2010
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento UE sul legno, un organismo di controllo mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza, conferisce agli operatori il diritto di usarlo, verifica l'uso corretto del sistema di dovuta diligenza e compie gli opportuni interventi qualora un operatore non lo usi adeguatamente. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE sul legno stabilisce inoltre i requisiti cui un organismo richiedente deve ottemperare per fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo. Ai sensi di tale disposizione, se il richiedente soddisfa detti requisiti la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, lo riconosce come organismo di controllo.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, le autorità competenti effettuano controlli per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni e a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento UE sul legno e informano la Commissione qualora un organismo di controllo non espleti più dette funzioni e non soddisfi più detti requisiti (articolo 8, paragrafo 5). La Commissione revoca il riconoscimento a un organismo di controllo se, in particolare sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, ha accertato che l'organismo di controllo non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento UE sul legno, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, a integrazione del regolamento (UE) n. 995/2010, garantendo nel contempo che il riconoscimento e la revoca del riconoscimento avvengano con modalità eque e trasparenti.
Il gruppo di esperti sul legno e sui prodotti da esso derivati è stato consultato riguardo al progetto di regolamento delegato nel corso delle sue riunioni del 18 maggio e del 7 luglio 2011. L'atto delegato è stato adottato il 23 febbraio 2012 e notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento UE sul legno. Nessuna delle due istituzioni ha chiesto di prorogare di due mesi detto termine in conformità del medesimo articolo.
Allo scadere del termine di due mesi, l'atto delegato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed è entrato in vigore il 17 maggio 2012.
La Commissione non ha ancora adottato atti delegati in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli previsti dal regolamento (articolo 6, paragrafo 3) e per quanto riguarda l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il regolamento UE sul legno (articolo 14), poiché per valutare la necessità di tali modifiche occorre maturare maggiore esperienza nell'applicazione del regolamento.
4. Conclusione
La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.
La Commissione continua a ritenere necessari i poteri delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 14, del regolamento UE sul legno, soprattutto per modificare e/o integrare l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati che figura nell'allegato. Ai fini della modifica dell'allegato e, di conseguenza, della revisione del campo di applicazione del regolamento relativamente ai prodotti, la Commissione terrà conto dell'esito del riesame del regolamento, quale presentato nel documento di lavoro dei suoi servizi, e della relazione in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento UE sul legno.