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Document 52015PC0447

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

    COM/2015/0447 final - 2015/0204 (NLE)

    Bruxelles, 14.9.2015

    COM(2015) 447 final

    2015/0204(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria


    RELAZIONE

    1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    All'atto dell'adozione del pacchetto legislativo sulle risorse proprie, composto dalla decisione 335/2014 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione (la decisione sulle risorse proprie), dal regolamento n. 608/2014 che stabilisce misure di esecuzione e dal regolamento n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, il Consiglio e la Commissione hanno concordato una dichiarazione comune, acclusa al verbale del Consiglio del 26 maggio 2014.

    La decisione sulle risorse proprie è lo strumento giuridico fondamentale recante gli elementi principali del sistema, quali l'elenco delle risorse proprie e i massimali per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento (quindi l'entità del bilancio dell'Unione). Le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie derivano da due articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

    il recente regolamento n. 608/2014 che stabilisce misure di esecuzione si fonda sull'articolo 311, paragrafo 4, del TFUE (introdotto dal trattato di Lisbona) e attualmente contiene norme relative al calcolo del saldo annuale e alla sua iscrizione in bilancio nonché al controllo e alla supervisione;

    il regolamento n. 609/2014, che costituisce la rifusione del regolamento 1150/2000, si fonda sull'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE e concerne la messa a disposizione delle risorse proprie e le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria; stabilisce le modalità pratiche per l'accertamento delle risorse proprie tradizionali, la conservazione dei documenti giustificativi, la cooperazione amministrativa, il tasso da applicare per la risorsa propria basata sull'RNL, i conti delle risorse proprie, le scadenze per la messa a disposizione e per le rettifiche nonché disposizioni relative alla gestione di tesoreria e agli importi irrecuperabili.

    Entrambi i regolamenti entreranno in vigore alla stessa data della decisione 335/2014, dopo che questa sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Il pacchetto si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014.

    Nella summenzionata dichiarazione comune del 26 maggio 2014 la Commissione si è impegnata a presentare una proposta concernente l'articolo 12 del regolamento 609/2014 al fine di consentire la revisione della procedura di calcolo degli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente. La dichiarazione afferma inoltre che il tasso o i tassi di interesse devono rispettare il principio di proporzionalità assicurando al contempo il corretto funzionamento del sistema per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

    Oltre alle norme in materia di interessi, la presente proposta fondata sull'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE concerne la procedura di rettifica annuale delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, poiché l'ultima modifica introdotta nel contesto delle rettifiche di entità senza precedenti del 2014 non sarà più applicabile dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 609/2014.

    Si propongono inoltre alcuni altri miglioramenti e precisazioni delle disposizioni vigenti, di natura prevalentemente tecnica, alla luce dell'esperienza più recente e degli insegnamenti tratti per quanto riguarda i conti delle risorse proprie, la gestione delle risorse di tesoreria della Commissione nel primo semestre, la valutazione dei dati relativi all'RNL da parte della Commissione (Eurostat), l'impatto delle indagini penali sull'accertamento e sulla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali nonché la comunicazione degli importi irrecuperabili delle risorse proprie tradizionali.

    La motivazione delle modifiche proposte dalla Commissione è presentata di seguito.

    2.    CONTENUTO DELLA PROPOSTA


    1) Conti della Commissione per le risorse proprie (articolo 9 del regolamento n. 609/2014)

    a) Indicazione dei soggetti responsabili dell'apertura e della tenuta del conto

    A norma dell'articolo 9 del regolamento n. 609/2014 gli Stati membri devono tenere aperto un conto per le risorse proprie a nome della Commissione presso il Tesoro o designare a tal fine un organismo. All'atto pratico, tutti gli Stati membri che non hanno optato per il Tesoro hanno designato la banca centrale nazionale. L'articolo 9 dovrebbe rispecchiare questa prassi precisando che possono essere designate solo le banche centrali. Questa disposizione impedirà inoltre al bilancio dell'UE di essere esposto a potenziali rischi finanziari connessi al fatto che la Commissione mantenga risorse proprie su conti aperti presso banche commerciali; si tratta di una situazione da evitare, dato che il presente regolamento limita le possibilità che ha la Commissione di attingere fondi dai conti delle risorse proprie. A fini di coerenza, questa modifica è inserita anche all'articolo 6 del regolamento n. 609/2014 relativo all'iscrizione nella contabilità e alle comunicazioni e all'articolo 15 che disciplina l'esecuzione degli ordini di pagamento.

    b) Garanzia che i conti delle risorse proprie siano esenti da qualsiasi spesa e interesse negativo

    I conti aperti dagli Stati membri a nome della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 609/2014 per depositarvi le risorse proprie dell'UE, fino al momento in cui devono essere utilizzate dalla Commissione per i pagamenti, dovrebbero essere esenti non solo dalle spese ma anche dagli interessi (positivi o negativi). Questa disposizione è finalizzata a evitare perdite per il bilancio dell'UE.

    Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 609/2014, che limitano la possibilità che ha la Commissione di attingere fondi alla misura necessaria per eseguire il bilancio, ogni spesa applicata a tali conti equivarrebbe a una riduzione dei fondi disponibili per il bilancio dell'UE. In questo ambito occorre parimenti evitare gli interessi negativi, in quanto hanno gli stessi effetti negativi delle spese. L'applicazione di spese o di interessi negativi ad alcuni di questi conti della Commissione comporterebbe inoltre una disparità di trattamento degli Stati membri poiché, in linea con i principi di solidarietà e di finanziamento congiunto del bilancio dell'UE, gli altri Stati membri sarebbero tenuti a compensare questa perdita attraverso la risorsa basata sull'RNL. Si propone quindi che lo Stato membro interessato debba compensare il bilancio dell'UE per eventuali spese o interessi negativi applicati al conto per le risorse proprie che ha aperto a nome della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 609/2014.

    Questa modifica assicura inoltre che il bilancio dell'UE non subisca ripercussioni a seguito della decisione 2014/337/UE (BCE/2014/23) della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014 1 , che prevede un tasso di interesse negativo il quale determina un obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale nazionale (BCN) interessata, compreso il diritto di tale BCN di effettuare il conseguente addebito sul relativo deposito della pubblica amministrazione, ovvero a seguito di decisioni analoghe di altre banche centrali dell'UE in cui le risorse proprie dell'UE devono rimanere depositate a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 609/2014. L'obbligo di compensazione dovrebbe assicurare che il costo di qualsivoglia interesse negativo già applicato ai conti per le risorse proprie a seguito di tale decisione della BCE non sia sostenuto dal bilancio dell'UE, vale a dire da tutti gli Stati membri. In questo ambito è opportuno rammentare che finora la Commissione non ha chiesto agli Stati membri di remunerare i conti per le risorse proprie in caso di tasso di interesse positivo della BCE sui depositi.

    c) Precisazioni ulteriori

    Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che possono essere operati addebiti sui conti della Commissione per le risorse proprie di cui all'articolo 9 soltanto su istruzione della Commissione se l'importo netto delle risorse proprie in scadenza a una certa data è negativo (ossia quando uno Stato membro deve ricevere fondi). Ogni iscrizione a questo conto è effettuata in conformità con il suddetto principio. Si tratta di una esplicitazione di requisiti pre-esistenti.


    2) Anticipo di dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 609/2014)

    Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 609/2014, per le esigenze specifiche di pagamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio, dodicesimi mensili della risorsa propria basata sull'IVA e di quella basata sull'RNL.

    Negli ultimi anni, a causa degli ingenti pagamenti mensili a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) nei primi mesi dell'esercizio, la Commissione si è trovata ripetutamente in difficoltà per eseguire puntualmente tutti i pagamenti a causa di una insufficienza temporanea di risorse di tesoreria, che ha raggiunto anche i 6 miliardi di euro nel corso del primo semestre dell'esercizio. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità di anticipare, se necessario, un altro dodicesimo nel corso del primo semestre dell'esercizio, anche per pagare le spese dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). Tale limitata flessibilità supplementare aiuterebbe la Commissione a conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti.

    3) Razionalizzazione delle rettifiche annuali delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL (articolo 10, paragrafi da 4 a 7, del regolamento n. 609/2014)

    A norma dell'articolo 10 del regolamento n. 1150/2000, la rettifica delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL viene effettuata ogni anno il primo giorno feriale del mese di dicembre.

    Tali rettifiche variano da un esercizio all'altro e possono essere positive (pagamenti supplementari richiesti agli Stati membri) o negative (importi da rimborsare agli Stati membri). In circostanze eccezionali tali rettifiche possono tradursi in importi estremamente elevati. Per gli Stati membri l'obbligo di mettere a disposizione questi importi elevati può rappresentare un onere finanziario considerevole, che potrebbe comportare notevoli difficoltà di bilancio, soprattutto verso la fine dell'anno. Analogamente, l'obbligo per la Commissione di rimborsare importi elevati, se l'ammontare totale delle rettifiche è negativo, può determinare una difficile situazione di tesoreria nello stesso periodo dell'anno.

    Come dimostrano i dati pervenuti a settembre/ottobre 2014, le rettifiche possono essere eccezionalmente ingenti per la risorsa propria RNL a causa di revisioni sostanziali effettuate dagli Stati membri in relazione ai loro dati sull'RNL degli esercizi precedenti.

    Pertanto, su proposta della Commissione, il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento 1377/2014, che modifica il regolamento 1150/2000 2 per consentire agli Stati membri, con effetto retroattivo al 30 novembre 2014, di mettere a disposizione gli importi risultanti dalle rettifiche fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo, se sussistono circostanze eccezionali.

    Il regolamento 1150/2000, modificato dal regolamento 1377/2014, sarà abrogato allorché entrerà in vigore il regolamento n. 609/2014, ossia alla stessa data in cui entrerà in vigore la decisione sulle risorse proprie 335/2014 dopo essere stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Pertanto, la presente modifica dovrebbe riguardare anche l'aspetto delle rettifiche IVA e RNL.

    La modifica proposta mantiene il metodo di calcolo ma modifica i termini temporali di comunicazione e la scadenza per la messa a disposizione delle rettifiche. Inoltre, affronta l'aspetto delle rettifiche negative di importo elevato.

    Nell'anno n gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati dell'IVA e dell'RNL per l'anno n−1 e gli anni precedenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1553/89 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1287/2003. Su tale base la Commissione calcola le rettifiche e gli importi finali esatti vengono comunicati ufficialmente agli Stati membri nel gennaio dell'anno n+1.

    Al contempo la Commissione calcola la ridistribuzione dell'importo totale delle rettifiche tra gli Stati membri in base alla quota rispettiva nell'RNL dell'insieme degli Stati membri ("la chiave RNL") nel bilancio dell'anno n+1 3 . Non vi saranno più bilanci rettificativi a tal fine poiché le rettifiche saranno ridistribuite automaticamente e immediatamente. Ciò rappresenta un'importante semplificazione del regime attuale.

    La differenza tra l'importo delle rettifiche IVA e RNL per il singolo Stato membro e il risultato della ridistribuzione per lo stesso Stato membro è iscritta al conto delle risorse proprie ai sensi dell'articolo 9 il primo giorno feriale del mese di giugno dell'anno n+1. Poiché nell'ambito della procedura proposta gli Stati membri verrebbero informati con largo anticipo, non dovrebbero più essere necessarie norme speciali per gli importi eccezionalmente elevati. Il nuovo scadenzario delle rettifiche IVA e RNL non coinciderà più con la rettifica per la non partecipazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 609/2014 prevista per gli Stati membri che non partecipano al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione. Per la rettifica per la non partecipazione, che ha incidenza finanziaria limitata 4 , è mantenuta la scadenza attuale, ossia il primo giorno feriale del mese di dicembre.

    Le regole dell'UE in materia di contabilità nazionale sono definite nel sistema europeo dei conti (SEC 2010). Tali regole applicano alla registrazione dei flussi economici il principio della competenza — "al momento della creazione, della trasformazione o della scomparsa di un valore economico o nel momento in cui crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti". In base al SEC 2010, i contributi di bilancio degli Stati membri fondati sull'IVA e sull'RNL sono registrati come spesa delle amministrazioni pubbliche, come un altro trasferimento corrente nell'ambito dell'apposita categoria D.76, e incidono sul disavanzo pubblico. I contributi restituiti agli Stati membri dell'UE sono defalcati da tali trasferimenti correnti. Il momento della registrazione dell'incidenza che le rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL hanno sulla spesa pubblica dovrebbe essere quello in cui tali importi sono fissati irrevocabilmente e pertanto devono essere pagati. Poiché si propone che gli importi siano fissati irrevocabilmente e versati nell'anno n+1, è questo l'anno da considerare pertinente per la registrazione statistica delle rettifiche, nonché ai fini del patto di stabilità e crescita.

    4) Prolungare i termini per la comunicazione dei dati RNL nel quarto anno successivo a un esercizio determinato (articolo 10, paragrafo 7, del regolamento n. 609/2014)

    Attualmente gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati per l'aggregato RNL e per i suoi componenti entro il 22 settembre di ogni anno (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1287/2003), mentre le modifiche dell'RNL possono essere prese in considerazione soltanto fino al 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato. Di conseguenza, il periodo di tempo a disposizione per valutare le eventuali modifiche comunicate nell'anno n+4 in relazione all'anno n è molto breve. Per garantire che i dati relativi all'RNL per l'anno n possano comunque essere verificati e convalidati dal comitato RNL, il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento n. 609/2014 dovrebbe essere prorogato dal 30 settembre al 30 novembre dell'anno n+4.

    Di conseguenza, anche il periodo minimo stabilito dall'articolo 3 del regolamento n. 609/2014 per la conservazione dei documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento n. 1287/2003 dovrebbero essere prorogato dal 30 settembre al 30 novembre dell'anno n+4.

    5) Razionalizzazione della struttura dell'articolo 10 del regolamento n. 609/2014

    L'articolo 10 del regolamento n. 609/2014 contiene attualmente 9 paragrafi e oltre 20 commi. Per agevolarne la lettura dovrebbe essere suddiviso in 3 articoli distinti, corredando ognuno di titolo e numerando le partizioni ogniqualvolta opportuno.

    6) Tasso d'interesse (articolo12 del regolamento n. 609/2014)

    Il tasso d'interesse di cui all'articolo 12 si compone attualmente di un tasso di base (tasso di rifinanziamento principale applicato dalla BCE o dalle banche centrali nazionali degli Stati non appartenenti all'area dell'euro), di una maggiorazione fissa annuale di 2 punti percentuali e di una maggiorazione variabile pari a 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo. Il tasso si applica all'intero periodo di mora.

    Poiché la Commissione, nel corso normale dell'esecuzione del bilancio, non può attingere ai suoi conti in misura superiore al saldo, è fondamentale che le risorse proprie vengano versate puntualmente. Il regime vigente ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie necessarie per l'esecuzione del bilancio 5 . Le norme rivedute sugli interessi dovrebbero mantenere l'incentivo. Inoltre, ai fini della chiarezza e della certezza del diritto dovrebbe essere mantenuta anche l'uniformità delle norme.

    Per rafforzare il buon funzionamento del regime, in particolare per garantire il versamento puntuale e integrale delle risorse proprie, la maggiorazione fissa dovrebbe essere innalzata a 3,5 punti percentuali (è, tra l'altro, il tasso applicabile agli importi da recuperare a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), delle modalità di applicazione del regolamento finanziario nei casi in cui il fatto costitutivo non è un appalto pubblico di forniture o di servizi). Ciò dovrebbe garantire che non venga ritardato il versamento delle risorse proprie ove i costi di rifinanziamento sui mercati monetari siano inferiori agli interessi da versare. La proposta dovrebbe in particolare evitare (brevi) ritardi nella messa a disposizione dei dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, che attualmente rappresentano oltre l'80% delle entrate del bilancio dell'Unione.

    D'altro canto, poiché le norme vigenti possono determinare tassi d'interesse molto elevati per periodi prolungati di mora, l'aumento annuo massimo del tasso di base dovrebbe essere limitato a 20 punti percentuali, con applicazione del tasso maggiorato all'intero periodo di mora. Tale limitazione garantisce la proporzionalità in quanto dopo 5,5 anni di ritardo il tasso d'interesse non aumenta più. Questa modifica dovrebbe rispondere alla principale preoccupazione di alcuni Stati membri riguardante singoli casi di tassi d'interesse molto elevati a causa di ritardi prolungati nell'ambito delle risorse proprie tradizionali. Di fatto, sulla base dei dati relativi all'ammontare degli interessi recuperati negli ultimi 5 anni la limitazione a 20 punti percentuali ridurrebbe di oltre il 30% gli interessi dovuti dagli Stati membri.

    Le nuove norme si applicheranno agli importi delle risorse proprie dovuti dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto. Tuttavia, al fine di garantire una transizione fluida, la limitazione del tasso d'interesse si applicherà anche nei casi in cui la Commissione o gli Stati membri hanno avuto conoscenza dell'importo delle risorse proprie solo dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto. Ad esempio, nel caso di una risorsa propria che avrebbe dovuto essere messa a disposizione nel 2010, ma di cui si è avuta conoscenza solo dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto (ad esempio nel 2018), si applicherebbe il tasso d'interesse calcolato secondo le norme vigenti, tuttavia la maggiorazione del tasso d'interesse annuale sarebbe oggetto della limitazione a 20 punti percentuali.

    Per evitare confusione, la Commissione specificherà chiaramente quali norme si applicano in materia di interessi all'atto dell'invio delle lettere di richiesta di interessi dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto.

    7) Possibilità di dispensare gli Stati membri dalla responsabilità finanziaria in caso di differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 609/2014)

    A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 609/2014 gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili per (i) cause di forza maggiore o (ii) altri motivi che non sono loro imputabili.

    Il nuovo codice doganale dell'Unione 6 (CDU), che entrerà in vigore il 1° maggio 2016, consente agli Stati membri di differire la notifica e la contabilizzazione dell'obbligazione doganale fino a quando non arrechi più pregiudizio a indagini penali 7 . Infatti, la notifica immediata a debitori sospettati di attività criminali può ostacolare la lotta contro la frode e lo smantellamento delle reti criminali. Inoltre, l'articolo 325 del TFUE impone agli Stati membri di adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. Le indagini riservate costituiscono misure efficaci e necessarie per tutelare sia gli interessi finanziari dell'UE che quelli degli Stati membri.

    Tuttavia, la normativa in materia di risorse proprie non comprende nessuna disposizione esplicita secondo la quale si può rinunciare alle risorse proprie tradizionali che non possono essere recuperate a causa di tali notifiche tardive. Il CDU disciplina i rapporti fra importatori e autorità doganali nazionali, mentre la normativa in materia di risorse proprie riguarda il rapporto tra gli Stati membri e la Commissione.

    Al fine di promuovere l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione e per tener conto delle recenti disposizioni del CDU si propone di introdurre una disposizione esplicita che consenta — a determinate condizioni da rispettare rigorosamente — di dispensare gli Stati membri dalla responsabilità finanziaria per gli importi di risorse proprie tradizionali che risultino irrecuperabili a causa della differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali e combattere contro la frode. Per considerare in tali casi gli importi come irrecuperabili "per altri motivi che non sono [...] imputabili" allo Stato membro interessato (il punto che segue riguarda la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di comunicazione) la Commissione verificherà in particolare se:

    le indagini penali sono giustificate dall'esigenza di tutelare gli interessi finanziari sia dell'UE che degli Stati membri e sono svolte con diligenza;

    la perdita di risorse proprie è rigorosamente dovuta alla tardiva notifica o contabilizzazione resa necessaria dalle indagini penali, e

    le obbligazioni e imposte nazionali non sono oggetto di un trattamento più favorevole rispetto alle risorse proprie tradizionali.

    8) Innalzamento della soglia per la comunicazione degli importi irrecuperabili (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 609/2014)

    La soglia al di sopra della quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i casi di risorse proprie tradizionali dichiarate o considerate irrecuperabili ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 609/2014 dovrebbe essere alzata da 50 000 a 100 000 EUR al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri e per la Commissione. Questa modifica non incide sulla definizione di "caso" da comunicare, ossia che la comunicazione ha per oggetto tutti i diritti accertati per effetto delle risultanze di uno stesso controllo doganale o a posteriori, eseguito sullo stesso operatore e relativo alla medesima irregolarità o alla medesima categoria merceologica ove, a prescindere dai singoli importi, l'ammontare totale di tali diritti dichiarati o considerati irrecuperabili superi 100 000 EUR.

    Poiché rimane l'obbligo per gli Stati membri di segnalare alla banca dati OWNRES i casi di frode e irregolarità di importo superiore a 10 000 EUR ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 608/2014, tali casi possono ancora essere controllati dalla Commissione e quindi determinare versamenti al bilancio dell'UE.

    9) Chiarimenti sulla gestione straordinaria della tesoreria esclusivamente in caso di mancato pagamento di prestiti (articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 609/2014)

    A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 609/2014, soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, la Commissione può, in assenza di altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti, effettuare prelievi al di là dei suoi averi per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione, senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo.

    A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a seconda della competenza nell'ambito della quale le garanzie o i prestiti sono stati concessi, alcuni dei regolamenti e delle decisioni che prima venivano adottati dal Consiglio sono ora adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. È il caso, ad esempio, delle decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) relative alle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nell'ambito del mandato esterno con garanzia dell'Unione, o dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (che tuttavia sono coperte principalmente dal fondo di garanzia per le azioni esterne). L'ambito di applicazione di questa disposizione non è ampliato, ma occorre semplicemente chiarire che essa copre i medesimi atti giuridici coperti in origine.

    2015/0204 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo 8 ,

    visto il parere della Corte dei conti europea 9 ,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio 10 è stato rifuso dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 11 , il quale entra in vigore alla data di entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 12 . Tale decisione non è ancora entrata in vigore poiché deve essere approvata da tutti gli Stati membri.

    (2)Al fine di tenere debitamente conto dei tempi del parere del comitato del reddito nazionale lordo (RNL) sui dati relativi all'RNL e per dare alla Commissione (Eurostat) il tempo sufficiente per valutare i dati pertinenti, dovrebbe essere possibile apportare modifiche all'RNL di esercizi precedenti fino al 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato. Di conseguenza, anche il periodo di conservazione dei documenti giustificativi relativi alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sull'RNL dovrebbe essere prorogato dal 30 settembre al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio cui si riferiscono.

    (3)I conti della Commissione per le risorse proprie che gli Stati membri devono aprire ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbero essere tenuti dal Tesoro dello Stato membro o dalla banca centrale dello Stato membro ed essere esenti da spese e interessi. Qualsivoglia spesa o interesse negativo ridurrebbe il bilancio dell'Unione e determinerebbe una disparità di trattamento tra gli Stati membri. Pertanto, gli Stati membri che applicano tali spese o interessi negativi ai conti della Commissione per le risorse proprie dovrebbero effettuare una compensazione a favore del bilancio dell'Unione.

    (4)È opportuno chiarire che possono essere operati addebiti sui conti della Commissione per le risorse proprie aperti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 soltanto su istruzione della Commissione.

    (5)Per motivi di chiarezza e di leggibilità l'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe essere suddiviso in vari articoli.

    (6)È opportuno garantire che la Commissione disponga in qualsiasi momento dei mezzi di tesoreria sufficienti per conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti derivanti dall'esecuzione del bilancio, particolarmente concentrati nel primo semestre dell'anno, in particolare per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 e dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 . Per ridurre il rischio di ritardi nei pagamenti, che si sono verificati in passato a seguito di una insufficienza temporanea di risorse di tesoreria, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad anticipare fino a un dodicesimo supplementare, nella misura in cui ciò sia giustificato dalle esigenze di tesoreria.

    (7)A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1150/2000, la Commissione deve calcolare e comunicare agli Stati membri le rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto della Commissione il primo giorno feriale del mese di dicembre.

    (8)Gli importi delle rettifiche che dovevano essere messi a disposizione il primo giorno feriale di dicembre 2014 hanno toccato livelli mai raggiunti in precedenza. Per evitare vincoli di bilancio eccessivamente gravosi per gli Stati membri a ridosso della fine dell'anno, il regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 del Consiglio 15 ha modificato il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 consentendo di differire, in determinate circostanze eccezionali, l'iscrizione delle rettifiche in questione nel conto della Commissione.

    (9)Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014, non sarà più applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    (10)A fini di semplificazione e per limitare le difficoltà di bilancio per gli Stati membri e la Commissione, in particolare verso la fine dell'anno, è opportuno razionalizzare la procedura di rettifica delle risorse proprie IVA e RNL. Di conseguenza, dovrebbe essere previsto un intervallo di tempo maggiore tra la comunicazione formale degli importi agli Stati membri e il termine per la loro iscrizione nel conto della Commissione per le risorse proprie. La comunicazione e la scadenza per la contabilizzazione dovrebbero intervenire nello stesso anno, che è anche quello pertinente per la registrazione dell'incidenza sui conti pubblici e ai fini del patto di stabilità e crescita. Inoltre, dovrebbe avvenire l'immediata ridistribuzione dell'importo totale delle rettifiche tra gli Stati membri in base alle quote rispettive della risorsa propria basata sull'RNL. Poiché l'incidenza delle rettifiche sarà nota con parecchio anticipo e verrà ridistribuita automaticamente tra gli Stati membri, non dovrebbero più essere necessarie deroghe quali quella prevista dal regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014.

    (11)La procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie, che è essenziale per conseguire gli obiettivi dell'Unione e portare a compimento le sue politiche.

    (12)Il tasso fissato all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 comprende una maggiorazione fissa di 2 punti percentuali rispetto al tasso di base e un aumento progressivo di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo; il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Questa disposizione, che ha ripreso quella dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1150/2000, ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie. Gli elementi principali del regime attuale dovrebbero pertanto essere mantenuti e, se del caso, adeguati.

    (13)Tuttavia, le norme vigenti che prevedono un tasso sempre crescente hanno determinato in casi eccezionali di ritardi durati talvolta anni il pagamento di interessi molto elevati nell'ambito delle risorse proprie tradizionali. Per garantire la proporzionalità del regime mantenendo al contempo l'effetto deterrente, la maggiorazione annua massima del tasso di base dovrebbe essere limitata a 20 punti percentuali.

    (14)D'altro canto, la maggiorazione fissa di due punti percentuali stabilita dall'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 può, in particolare se si tratta di ritardi brevi, disincentivare la puntuale messa a disposizione delle risorse proprie se i costi di rifinanziamento sui mercati monetari sono inferiori agli interessi da versare. Pertanto, al fine di rafforzare ulteriormente il buon funzionamento del regime il tasso di maggiorazione fisso dovrebbe essere portato a 3,5 punti percentuali. Tale aumento dovrebbe in particolare evitare ritardi nella messa a disposizione dei dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, che attualmente rappresentano oltre l'80% delle entrate del bilancio dell'Unione.

    (15)Al fine di promuovere l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione e tener conto delle recenti disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , dovrebbe essere esplicitamente prevista la possibilità, subordinata al rigoroso rispetto di determinate condizioni, di dispensare gli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali.

    (16)La soglia al di sopra della quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i casi di risorse proprie tradizionali dichiarate o considerate irrecuperabili dovrebbe essere innalzata al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri e per la Commissione.

    (17)È opportuno chiarire che la possibilità data alla Commissione dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 di effettuare prelievi al di là dei suoi averi per garantire il rispetto degli obblighi dell'Unione soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio riguarda anche i regolamenti e le decisioni che, in seguito al trattato di Lisbona, devono essere adottati non solo dal Consiglio, bensì dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    (18)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    (19)Per motivi di coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e si applichi a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento. Mentre il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, alcune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo. La modifica dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe applicarsi ove la scadenza prevista per la risorsa propria sia successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero beneficiare della limitazione dell'aumento complessivo del tasso d'interesse anche ove la risorsa propria sia diventata nota dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è così modificato:

    1)    all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.";

    2)    l'articolo 6 è così modificato:

    a)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Presso il Tesoro o la banca centrale nazionale di ogni Stato membro viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.";

    b)    al paragrafo 3, il terzo comma è così modificato:

    i)    al primo trattino, il rinvio "all'articolo 10, paragrafo 3," è sostituito dal rinvio "all'articolo 10 bis, paragrafo 1,";

    ii)    il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    "— annualmente per quanto riguarda il risultato del calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo comma, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10 ter, paragrafo 2, lettera b), le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.";

    3)    l'articolo 9 è così modificato:

    a)    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)    il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

    "Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale. Possono essere operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione.

    Tale conto è espresso nella moneta nazionale ed è esente da spese e interessi.";

    ii)    è aggiunto il terzo comma seguente:

    "Ciascuno Stato membro compensa la Commissione per eventuali spese o interessi negativi applicati a detto conto il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'applicazione di tali spese o interessi negativi.";

    b)    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

    a)    il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;

    b)    fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito, un estratto conto che indichi l'iscrizione delle risorse proprie.";

    4)    l'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

    "Articolo 10

    Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali

    1.    Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

    Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

    2.    Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

    La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

    Articolo 10 bis

    Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

    1.    L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    2.    Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* e dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare al massimo di tre mesi, nel primo semestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.

    Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

    La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

    Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al paragrafo 5.

    3.    Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata sull'RNL, della correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

    Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

    4.    I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario; la regolarizzazione viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

    5.    Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritte nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

    6.    Non è prevista alcuna revisione del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche successive della cifra dell'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

    Articolo 10 ter

    Rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti

    1.    Sulla base dell'estratto annuo della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato nell'anno successivo alla trasmissione dell'estratto l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in tale estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio cui si riferisce l'estratto e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati per detto esercizio. Tuttavia, la base della risorsa propria basata sull'IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom del suo RNL di cui al paragrafo 7, primo comma, del suddetto articolo.

    2.    Le eventuali rettifiche della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

    a)    le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale l'anno successivo;

    b)    quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad una rettifica particolare delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale rettifica viene effettuata alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure. Tuttavia, una rettifica particolare può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 4 danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base della risorsa propria basata sull'IVA, tenuto conto delle rettifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom.

    3.    Sulla base delle cifre per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, nell'esercizio successivo a quello di trasmissione delle cifre a ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione al proprio RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente quello di trasmissione delle cifre e sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio.

    4.    Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Dopo il 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

    5.    Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra l'importo risultante dalle rettifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4, tranne le rettifiche particolari a norma del paragrafo 2, lettera b), e il prodotto della moltiplicazione dell'importo totale delle rettifiche per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro in questione rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello di trasmissione dei dati ai fini delle rettifiche.

    Ai fini del calcolo, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9 il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno.

    6.    Le operazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte al conto di cui all'articolo 9.

    ______________________________________________

    *Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).";

    5)    all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato.

    Il calcolo è effettuato sulla base dei seguenti dati relativi al pertinente esercizio:

    a)    dell'aggregato RNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti, forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003;

    b)    dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

    Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per il RNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.

    La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore dell'RNL preso in considerazione.";

    6)    all'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    "2. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

    Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo.

    La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 20 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

    3. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

    Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo.

    La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 20 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.";

    7)    l'articolo 13 è così modificato:

    a)    al paragrafo 2 è inserito il secondo comma seguente:

    "Gli Stati membri sono altresì dispensati dall'obbligo di cui al primo comma ove la contabilizzazione o la notifica dell'obbligazione doganale in conformità della normativa doganale venga differita per non pregiudicare un'indagine penale e i diritti accertati risultino irrecuperabili rigorosamente a causa di tale differimento, e ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)    le indagini penali sono giustificate dall'esigenza di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

    b)    le indagini penali sono svolte con diligenza;

    c)    le obbligazioni e imposte nazionali non sono oggetto di un trattamento più favorevole rispetto ai diritti irrecuperabili.";

    b)    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 100 000 EUR.";

    8)    all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni adottati dal Consiglio, ovvero dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione.";

    9)    l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 15

    Esecuzione degli ordini di pagamento

    1.    Gli Stati membri o la banca centrale nazionale eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.

    2.    Gli Stati membri o la banca centrale nazionale trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.".

    Articolo 2

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

    2.    L'articolo 1, punto 1, punto 2.b), punto 3.a).ii), punto 4 e punto7, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    L'articolo 3, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 10 e l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 609/2014 nella sua versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3.    L'articolo 1, punto 6, del presente regolamento si applica al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse proprie in scadenza dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, la limitazione della maggiorazione totale del tasso d'interesse si applica anche al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse proprie in scadenza prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di cui la Commissione o lo Stato membro interessato hanno avuto conoscenza solo dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    TITOLO DELLA PROPOSTA

    Modifica del regolamento n. 609/2014

    1.LINEE DI BILANCIO

    Capitolo 31, 32 e articolo 700

    2.INCIDENZA FINANZIARIA

       La proposta non ha implicazioni finanziarie

       La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    (Mio EUR al primo decimale)

    Linea di bilancio

    Entrate 17

    Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa

    [Anno n]

    Articolo

    Incidenza sulle risorse proprie

    Articolo

    Incidenza sulle risorse proprie

    Situazione a seguito dell'azione

    [n+1]

    [n+2]

    [n+3]

    [n+4]

    [n+5]

    Articolo

    Articolo

    3.MISURE ANTIFRODE

    Nessuna misura da adottare.

    4.ALTRE OSSERVAZIONI

    La precisazione che i conti della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento 609/2014 sono esenti da spese o interessi evita che le entrate del bilancio dell'Unione si riducano a causa di tali spese e/o interessi.

    Rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL: poiché gli importi, che possono essere positivi o negativi, non sono noti, nel titolo 3 (capitoli 31 e 32) del bilancio figura solo l'indicazione p.m. Nell'anno successivo all'entrata in vigore non vi saranno saldi a causa del rinvio proposto. Per la Commissione l'effetto sul bilancio della proposta di "compensazione" dell'importo totale dei saldi degli Stati membri è neutro in termini di bilancio.

    Interessi sulle risorse proprie messe a disposizione tardivamente: gli interessi rientrano tra le operazioni che non si può presupporre che la Commissione europea o l'autorità di bilancio quantifichino con un certo grado di prevedibilità o di esattezza all'atto della preparazione e dell'adozione del bilancio. Ogni anno viene comunque iscritto alla linea 7000 della parte "Entrate" del bilancio un importo indicativo di 5 milioni di EUR, allo scopo di agevolare la corretta gestione finanziaria degli importi ricevuti a titolo di interessi. I conti annuali presentano gli importi effettivamente ricevuti.

    (1) 2014/337/UE: decisione della Banca centrale europea, del 5 giugno 2014, sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso (BCE/2014/23), GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115.
    (2) GU L 367 del 23.12.2014, pag. 14.
    (3) Anche il regime attuale si avvale della chiave RNL più recente disponibile per elaborare il bilancio rettificativo che ridistribuisce le rettifiche (se la Commissione ne propone uno e se questo è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio).
    (4) Per gli ultimi cinque anni l'importo medio totale è di 49 milioni di euro.
    (5) Come confermato di recente dalla prima relazione di valutazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie del 17 dicembre 2014: al primo paragrafo di pagina 13 si legge che gli elevati interessi di mora previsti dalle norme dell'UE in materia di bilancio rappresentano un meccanismo efficace per garantire pagamenti puntuali da parte degli Stati membri.
    (6) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
    (7) Articolo 102, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 6, del CDU.
    (8) GU C […] del […], pag. […].
    (9) Parere n. […] del […] (GU C […] del […], pag. […]).
    (10) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).
    (11) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
    (12) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
    (13) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
    (14) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
    (15) Regolamento (CE, Euratom) n. 1377/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 14).
    (16) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
    (17) Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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