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Document 52015PC0026
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, as regards the replacement of Protocol 3 to that Agreement, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation, by a new protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
/* COM/2015/026 final - 2015/0018 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee /* COM/2015/026 final - 2015/0018 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee[1]
("la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci
scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
L'Unione europea e la Palestina[2]
hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il
18 settembre 2013. L'Unione europea e la Palestina hanno
depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della
convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il
27 maggio 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo
articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione
europea e per la Palestina rispettivamente il 1° maggio 2012 e il
1° luglio 2014. L'articolo 6 della convenzione prevede
che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace
applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato misto istituito
dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la
cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la
liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra[3], dovrebbe adottare una
decisione che sostituisca il protocollo n. 3, relativo alla definizione
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di
origine, faccia riferimento alla convenzione. La posizione che l'Unione europea
è tenuta ad adottare in seno al comitato misto deve essere stabilita dal
Consiglio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Gli Stati membri dell'Unione europea sono
stati informati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso
della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi
il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state
consultate l'ultima volta nel corso della riunione del gruppo di lavoro
paneuromediterraneo del 22 e del 23 ottobre 2014. Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto
poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella
sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della decisione del
Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Strumento proposto: decisione del Consiglio. 2015/0018 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito
dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la
cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la
liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla
sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda
le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme
di origine preferenziali paneuromediterranee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo
euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra
la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della
Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, dall'altra[4],
riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i
metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"). (2) La convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[5] ("la convenzione")
stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei
pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. (3) L'Unione europea e la
Palestina[6]
hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il
18 settembre 2013. (4) L'Unione europea e la
Palestina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il
depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il
27 maggio 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo
articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione
e per la Palestina rispettivamente il 1° maggio 2012 e il
1° luglio 2014. (5) L'articolo 6 della
convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per
garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il
comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che
sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto
riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. (6) La posizione dell'Unione in
sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di
decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a nome
dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo
euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra
la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della
Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del
protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di
origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del
comitato misto allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato
misto possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato
misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La decisione del comitato misto è pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [2] Tale designazione non si intende come riconoscimento di
uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati
membri sulla questione. [3] GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3. [4] GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3. [5] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [6] Tale designazione non si intende come riconoscimento di
uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati
membri sulla questione. Progetto di
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-PALESTINA del che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo
interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità
europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina
(OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia
di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Il comitato misto UE-Palestina, visto l'accordo euromediterraneo interinale di
associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una
parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio
dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra[1], in particolare l'articolo 25, visto il protocollo n. 3 dell'accordo
euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra
la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della
Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 25 dell'accordo euromediterraneo
interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità
europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina
(OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia
di Gaza, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al protocollo
n. 3 dell'accordo ("il protocollo n. 3") che stabilisce le
norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la
Palestina e le altre parti contraenti della convenzione. (2)
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede
che il comitato misto di cui all'articolo 63 dell'accordo possa decidere
di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. (3)
La convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee[2]
("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di
origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un
unico atto giuridico. (4)
L'Unione europea e la Palestina[3] hanno firmato la
convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il
18 settembre 2013. (5)
L'Unione europea e la Palestina hanno depositato i
rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione
rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di
conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Palestina rispettivamente
il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2014. (6)
È opportuno pertanto sostituire il protocollo
n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo n. 3 dell'accordo
euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra
la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della
Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal
testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere da … Fatto a ..., il Per
il comitato misto Il
presidente Allegato Protocollo
n. 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa Articolo 1 Norme
di origine applicabili 1. Ai fini dell'applicazione del
presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni
dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee[4]
("la convenzione"). 2. Tutti i riferimenti all'"accordo
pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II
della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo. Articolo 2 Composizione
delle controversie 1. Le eventuali controversie
riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I
della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che
richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono
sottoposte al comitato misto. 2. La composizione delle controversie
tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque
luogo secondo la legislazione di tale paese. Articolo 3 Modifiche
del protocollo Il comitato misto può decidere di modificare
le disposizioni del presente protocollo. Articolo 4 Recesso
dalla convenzione 1. Se l'Unione europea o la Palestina[5] notificano per iscritto
al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla
convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la
Palestina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini
dell'applicazione del presente accordo. 2. Fino all'entrata in vigore delle
norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I
e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della
convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al
presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di
origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti
disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo
da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la
Palestina. [1] GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3. [2] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [3] Tale designazione non si intende come riconoscimento di
uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati
membri sulla questione. [4] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [5] Tale designazione non si intende come riconoscimento di
uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati
membri sulla questione.