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Document 52015PC0026

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

/* COM/2015/026 final - 2015/0018 (NLE) */

52015PC0026

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee /* COM/2015/026 final - 2015/0018 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[1] ("la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L'Unione europea e la Palestina[2] hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 settembre 2013.

L'Unione europea e la Palestina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Palestina rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2014.

L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra[3], dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. La posizione che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al comitato misto deve essere stabilita dal Consiglio.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli Stati membri dell'Unione europea sono stati informati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state consultate l'ultima volta nel corso della riunione del gruppo di lavoro paneuromediterraneo del 22 e del 23 ottobre 2014.

Non è stato necessario consultare esperti esterni. Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

2015/0018 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra[4], riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3").

(2)       La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[5] ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

(3)       L'Unione europea e la Palestina[6] hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 settembre 2013.

(4)       L'Unione europea e la Palestina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Palestina rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2014.

(5)       L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.

(6)       La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato misto istituito dall'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

[2]               Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

[3]               GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

[4]               GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

[5]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

[6]               Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

Progetto di DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-PALESTINA

del

che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Il comitato misto UE-Palestina,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra[1], in particolare l'articolo 25,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 25 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al protocollo n. 3 dell'accordo ("il protocollo n. 3") che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Palestina e le altre parti contraenti della convenzione.

(2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto di cui all'articolo 63 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[2] ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4) L'Unione europea e la Palestina[3] hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 settembre 2013.

(5) L'Unione europea e la Palestina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Palestina rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2014.

(6) È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da …

Fatto a ..., il

                                                                       Per il comitato misto

                                                                       Il presidente

Allegato

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.         Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[4] ("la convenzione").

2.         Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

1.         Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.

2.         La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.         Se l'Unione europea o la Palestina[5] notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Palestina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.         Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Palestina.

[1]               GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

[2]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

[3]               Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

[4]               GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

[5]               Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

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