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Document 52015PC0025
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, as regards the replacement of Protocol 4 to that Agreement, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation, by a new protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
/* COM/2015/025 final - 2015/0017 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee /* COM/2015/025 final - 2015/0017 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee[1]
("la convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci
scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
L'Unione europea e l'Egitto hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011
e il 9 ottobre 2013. L'Unione europea e l'Egitto hanno depositato i
rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione
rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 23 aprile 2014. Di
conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Egitto
rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° giugno 2014. L'articolo 6 della convenzione prevede
che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace
applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Consiglio di associazione
istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto,
dall'altra[2],
dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto
riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. La posizione
che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al Consiglio di associazione
deve essere stabilita dal Consiglio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Gli Stati membri dell'Unione europea sono
stati informati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso
della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi
il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state
consultate l'ultima volta nel corso della riunione del gruppo di lavoro
paneuromediterraneo del 22 e del 23 ottobre 2014. Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto
poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella
sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della decisione del
Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.
Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Strumento proposto: decisione del Consiglio. 2015/0017 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito
dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto,
dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del
suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo
protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento
alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 4 dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra[3] ("l'accordo"),
riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i
metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 4"). (2) La convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[4] ("la convenzione")
stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei
pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. (3) L'Unione e l'Egitto hanno
firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 9 ottobre 2013. (4) L'Unione e l'Egitto hanno
depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della
convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 23 aprile 2014.
Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'Egitto rispettivamente il 1° maggio 2012
e il 1° giugno 2014. (5) L'articolo 6 della
convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per
garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il
Consiglio di associazione istituito dall'accordo dovrebbe adottare una
decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che,
per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. (6) La posizione dell'Unione in
sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto
di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a nome
dell'Unione europea in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra,
con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 4 del suddetto accordo,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto
riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto
di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di
associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del
Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La decisione del Consiglio di associazione è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [2] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39. [3] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39. [4] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. Progetto di
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO del che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
UE-EGITTO, visto l'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra[1], in particolare l'articolo 27, visto il protocollo n. 4 dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 27 dell'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ("l'accordo"),
fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo ("il protocollo
n. 4") che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine
tra l'Unione europea, l'Egitto e le altre parti contraenti della convenzione. (2)
L'articolo 39 del protocollo n. 4 prevede
che il Consiglio di associazione di cui all'articolo 74 dell'accordo possa
decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. (3)
La convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee[2]
("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di
origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un
unico atto giuridico. (4)
L'Unione europea e l'Egitto hanno firmato la
convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il
9 ottobre 2013. (5)
L'Unione europea e l'Egitto hanno depositato i
rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione
rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 23 aprile 2014. Di
conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Egitto
rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° giugno 2014. (6)
È opportuno pertanto sostituire il protocollo
n. 4 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo n. 4 dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato
della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere da … Fatto a ..., il Per
il Consiglio di associazione Il
presidente Allegato Protocollo
n. 4 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa Articolo 1 Norme
di origine applicabili 1. Ai fini dell'applicazione del
presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni
dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee[3]
("la convenzione"). 2. Tutti i riferimenti all'"accordo
pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II
della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo. Articolo 2 Composizione
delle controversie 1. Le eventuali controversie
riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I
della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che
richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono
sottoposte al Consiglio di associazione. 2. La composizione delle controversie
tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque
luogo secondo la legislazione di tale paese. Articolo 3 Modifiche
del protocollo Il Consiglio di associazione può decidere di
modificare le disposizioni del presente protocollo. Articolo 4 Recesso
dalla convenzione 1. Se l'Unione europea o l'Egitto
notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione
di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione
europea e l'Egitto avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai
fini dell'applicazione del presente accordo. 2. Fino all'entrata in vigore delle
norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I
e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della
convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al
presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di
origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti
disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo
da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Egitto. [1] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39. [2] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [3] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.