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Document 52015PC0008
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)
/* COM/2015/08 final - 2015/0006 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) /* COM/2015/08 final - 2015/0006 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta
di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare
i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire
la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la
certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione nessuna
modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne
fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno
concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce
un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da
parte delle persone (codice frontiere Schengen)[3]. Il
nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali
necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La
proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento
preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 562/2006 e dello
strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in
cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra
la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura
all'allegato X del regolamento codificato. ê 562/2006
(adattato) 2015/0006 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un codice Ö unionale Õ relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l’articolo Ö 77,
paragrafo 2, lettere b) ed e) Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 562/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio[6]
è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[7]. A fini di razionalità
e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale regolamento. ê 562/2006 considerando 1
(adattato) (2) L’adozione di misure a norma
dell’articolo Ö 77,
paragrafo 2, lettere b) ed e) Õ, del trattato Ö sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) Õ volte a garantire
che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle
frontiere interne è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione,
enunciato nell’articolo Ö 26, paragrafo 2, Õ del Ö TFUE Õ , di instaurare uno
spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione
delle persone. ê 562/2006
considerando 2 (adattato) (3) A norma dell’articolo Ö 67,
paragrafo 2, del TFUE Õ, la creazione di uno
spazio di libera circolazione delle persone deve essere accompagnata da altre
misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere
esterne, quale prevista nell’articolo Ö 77,
paragrafo 1, lettera b), del TFUE Õ, fa parte di tali
misure. ê 562/2006
considerando 3 (adattato) (4) Ö Occorre che le Õ misure comuni in
materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone
nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne Ö tengano Õ conto dell’acquis di
Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e, in particolare, delle
disposizioni pertinenti della convenzione d’applicazione dell’accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[8], nonché del manuale
comune[9]. ê 562/2006
considerando 5 (adattato) (5) Un regime comune in materia
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in
discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui
godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi
terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra Ö l'Unione Õ e i suoi Stati
membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in
materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione. ê 562/2006
considerando 6 (6) Il controllo di frontiera è
nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene
effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di
frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta
contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla
prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico,
la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. ê 562/2006 considerando
7 (7) Le verifiche di frontiera
dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il
controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e
rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti. ê 562/2006
considerando 8 (adattato), 81/2009 considerando 1 (adattato) (8) Il controllo di frontiera
comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la
sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza
interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere
esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole
dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia
la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema
d’informazione Schengen Ö (SIS) Õ. ê 610/2013
considerando 9 (adattato) (9) Ö È necessario
stabilire Õ regole per il
calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole
chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa
materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità
competenti in materia di frontiera e di visti. ê 81/2009
considerando 4 (adattato) (10) Soltanto una verifica delle
impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che
intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il
visto. È quindi necessario disporre l'utilizzazione alle frontiere esterne Ö del Sistema di
Informazione Visti (VIS) stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio[10] Õ. ê 81/2009
considerando 5 (adattato) (11) Per verificare il rispetto
delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui Ö al presente
regolamento Õ e adempiere con
successo al proprio compito, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a
tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati consultabili nel
VIS. ê 81/2009
considerando 6 (12) Onde evitare che siano elusi i
valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la
piena efficienza del sistema si rende pertanto particolarmente necessario un
uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere
esterne. ê 81/2009
considerando 7 (13) Essendo opportuno, in caso di
domande rinnovate, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla
prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per i controlli di ingresso
alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio. ê 81/2009
considerando 8 (14) L'uso del VIS dovrebbe
comportare una ricerca sistematica nel VIS stesso utilizzando il numero della
vignetta visto, combinato con una verifica delle impronte digitali. Tuttavia,
visto il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di
frontiera, dovrebbe essere possibile, per un periodo transitorio, mediante
deroga e in circostanze rigorosamente definite, consultare il VIS senza
verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero
assicurare che il ricorso a tale deroga avvenga solo quando tutte le condizioni
sono pienamente soddisfatte e che la durata e la frequenza dell'applicazione di
tale deroga sia limitata al minimo strettamente necessario nei vari valichi di
frontiera. ê 562/2006
considerando 9 (adattato) (15) Al fine di evitare eccessivi
tempi di attesa ai valichi di frontiera Ö occorre
prevedere Õ, in presenza di
circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle
verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui
documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento
delle verifiche di frontiera. L’apposizione del timbro consente di determinare
con certezza la data e il luogo dell’attraversamento della frontiera, senza
accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo
dei documenti di viaggio prescritte. ê 562/2006
considerando 10 (adattato) (16) Al fine di ridurre i tempi di
attesa dei beneficiari del diritto Ö unionale Õ alla libera
circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie
separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli
Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti
internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono,
gli Stati membri dovrebbero considerare l’allestimento di corsie separate ai
valichi delle frontiere marittime e terrestri. ê 562/2006
considerando 11 (17) Gli Stati membri dovrebbero
evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un
ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine,
dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati. ê 562/2006
considerando 12 (18) Gli Stati membri dovrebbero
designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della
legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno
stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di
frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente. ê 562/2006
considerando 13 (adattato) (19) La cooperazione operativa e
l’assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero
essere gestite e coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri Ö (Frontex) Õ , istituita dal
regolamento (CE) n. 2007/2004[11]. ê 562/2006
considerando 14 (adattato) (20) Il presente regolamento non
pregiudica i controlli effettuati nell’ambito delle competenze generali di
polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati
per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a
controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91
del Consiglio[12],
né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e
d’identità o all’obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello
Stato membro interessato. ê 562/2006
considerando 16 (21) In uno spazio di libera
circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle
frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione. Non si dovrebbero
effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo
attraversamento della frontiera. ê 1051/2013
considerando 1 (adattato) (22) La creazione di uno spazio in
cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere
interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio senza
controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni
che incidono gravemente sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale
spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il
ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze
eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle
persone. Considerato l'impatto che possono avere tali misure di extrema
ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio
senza controllo alle frontiere interne, è opportuno Ö prevedere Õ le condizioni e le
procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere
eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità.
L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero
essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna. ê 1051/2013
considerando 2 (adattato) (23) Poiché il ripristino
temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla
libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di
ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti di
comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da
un'istituzione dell'Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo alle
frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione e dovrebbe costituire una
misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in
base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che
dovrebbe essere monitorata a livello di Unione. Qualora una grave minaccia
all'ordine pubblico o alla sicurezza interna richieda un'azione immediata, è
opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare il controllo alle
proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni. Ogni
proroga di tale periodo è monitorata a livello di Unione. ê 1051/2013
considerando 3 (24) La necessità e la
proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero
essere bilanciate rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
interna che giustifica la necessità di tale ripristino, e dovrebbero essere
considerate possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad
entrambi i livelli, e l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione
delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. ê 1051/2013
considerando 4 (25) Il ripristino del controllo
alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di
minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di spazio
senza controllo alle frontiere interne o a livello nazionale, in particolare a
seguito di attentati o minacce terroristiche, o di minacce connesse alla
criminalità organizzata. ê 1051/2013
considerando 5 (26) La migrazione e l'attraversamento
delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non
dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza interna. ê 1051/2013
considerando 6 (27) Conformemente alla giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea, una deroga al principio
fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata
in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di
una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi
fondamentali della società. ê 1051/2013
considerando 7 (28) In base alle esperienze finora
raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere
interne e al fine di contribuire ad assicurare l'attuazione coerente
dell'acquis di Schengen, la Commissione può elaborare orientamenti in materia
di ripristino del controllo alle frontiere interne nei casi che richiedono tale
misura su base temporanea e nei casi che necessitano di un'azione immediata.
Tali orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la
valutazione delle circostanze che potrebbero costituire minacce gravi per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna. ê 1051/2013 considerando
8 (adattato) (29) Qualora la relazione di
valutazione, redatta in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del
Consiglio[13],
individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne
e al fine di garantire l'osservanza delle raccomandazioni adottate ai sensi di
tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di
esecuzione per raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure
specifiche quali l'invio di squadre di guardie di frontiera europee, la
presentazione di piani strategici o, come extrema ratio e in
considerazione della gravità della situazione, la chiusura di uno specifico
valico di frontiera. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), di tale regolamento,
la procedura d'esame è applicabile. ê 1051/2013
considerando 9 (30) Il ripristino temporaneo del
controllo di frontiera a talune frontiere interne secondo una procedura
specifica a livello di Unione potrebbe parimenti essere giustificata in
circostanze eccezionali e quale misura di ultima istanza, ove il funzionamento
globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne sia messo a rischio
da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne individuate
nel contesto di un rigoroso processo di valutazione ai sensi degli articoli 14
e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, se le circostanze sono tali da costituire
una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in tale spazio
o in alcune sue parti. Una siffatta procedura specifica per il ripristino
temporaneo di controlli di frontiera a talune frontiere interne potrebbe essere
anche avviata, alle stesse condizioni, a seguito di una grave inosservanza dei
suoi obblighi da parte dello Stato membro valutato. Considerata la natura
politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali
di esecuzione e di applicazione della legge in materia di controllo alle
frontiere interne, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di
esecuzione per l'adozione di raccomandazioni, su proposta della Commissione,
secondo questa specifica procedura a livello di Unione. ê 1051/2013
considerando 10 (adattato) (31) Prima che sia adottata
qualsiasi raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a
talune frontiere interne, è opportuno esplorare a fondo tempestivamente la
possibilità di ricorrere a misure intese a risolvere la situazione in
questione, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione, quali Frontex
o Europol, istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio[15], e a misure di
sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale, di Unione, o a entrambi i
livelli. Qualora sia individuata una grave carenza, la Commissione può essere
in grado di prevedere misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato
membro interessato. Inoltre, qualsiasi raccomandazione della Commissione e del
Consiglio dovrebbe basarsi su informazioni comprovate. ê 1051/2013
considerando 11 (32) Ove sussistano, in casi
debitamente giustificati connessi all'esigenza di prolungare il controllo di
frontiera alle frontiere interne, imperativi motivi di urgenza, la Commissione
dovrebbe poter adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. ê 1051/2013
considerando 12 (adattato) (33) Le relazioni di valutazione e
le raccomandazioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013
dovrebbero costituire la base per attivare le misure specifiche in caso di
carenze gravi nel controllo delle frontiere esterne e la procedura specifica in
caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale
dello spazio senza controllo alle frontiere interne di cui al presente
regolamento. Ö È opportuno che
gli Õ Stati membri e la
Commissione Ö effettuino Õ congiuntamente
valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare
l'applicazione corretta del presente regolamento Ö e che Õ la Commissione Ö coordini Õ le valutazioni in
stretta cooperazione con gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione consiste
negli elementi seguenti: programmi di valutazione annuali e pluriennali, visite
in loco con e senza preavviso da parte di una piccola squadra formata da
rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri,
relazioni sul risultato della valutazione adottate dalla Commissione e
raccomandazioni di provvedimenti correttivi adottate dal Consiglio su proposta
della Commissione, adeguato follow up, monitoraggio e relazioni. ê 610/2013
considerando11 (adattato) (34) Ö Occorre
delegare Õ alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo
all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari nonché la modifica degli
allegati del Ö presente Õ regolamento. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. ê 562/2006
considerando 20 (35) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in
particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe
essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di
protezione internazionale e di non respingimento. ê 562/2006
considerando 21 (adattato) (36) In deroga all’articolo Ö 355 TFUE Õ, il presente
regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei
Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e
Melilla, quale definito nell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985[16]. ê 562/2006 considerando
22 (adattato) (37) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo Ö n. 22 Õ sulla posizione
della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea Ö (TUE) Õ e al Ö TFUE Õ, la Danimarca non
partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o
tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di
Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 4 di detto
protocollo, entro un periodo di sei mesi Ö dalla decisione
del Consiglio in merito al Õ presente
regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. ê 562/2006
considerando 23 (adattato) (38) Per quanto riguarda l’Islanda
e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio
dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla
loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen[17],
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE
del Consiglio[18]. ê 562/2006
considerando 25 (adattato) (39) Per quanto riguarda la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione
1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3, della decisione 2008/146/CE
del Consiglio[19]. ê 1051/2013
considerando 19 (40) Per quanto riguarda il
Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e
allo sviluppo dell’acquis di Schengen[20]
che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE,
in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del
Consiglio[21]. ê 562/2006
considerando 27 (adattato) (41) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il
Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio[22]. Il Regno Unito non
partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad
applicarlo. ê 562/2006
considerando 28 (adattato) (42) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui
l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio[23]. L’Irlanda non
partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad
applicarlo. ê 562/2006
considerando 29 (adattato) (43) Ö Per quanto
riguarda Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, e la Õ l’articolo 1, paragrafo
1,, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), il titolo III e le disposizioni
del titolo II e relativi allegati riguardanti il SIS Ö e il VIS Õ sono disposizioni
basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, Ö dell'articolo
4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2,
dell'atto di adesione del 2011, rispettivamente Õ, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto
e principi Il presente regolamento prevede l’assenza del
controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra
gli Stati membri dell’Unione europea. Esso stabilisce le norme applicabili al
controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne
degli Stati membri dell’Unione europea. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende
per: 1) «frontiere interne»: a) le frontiere terrestri comuni, comprese
le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri; b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti
ai voli interni; ê 610/2013 Art.
1, punto. 1, lett. a) c) i porti marittimi, fluviali e lacustri
degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti; ê 562/2006 2) «frontiere esterne»: le frontiere
terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli
aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non
siano frontiere interne; 3) «volo interno»: qualunque volo in
provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione
esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo; ê 610/2013 Art.
1, punto. 1, lett. b) 4) «collegamento regolare interno
effettuato da traghetto» qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli
stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri senza scalo in
porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di
persone e veicoli in base ad un orario pubblicato; ê 610/2013 Art.
1, punto. 1, lett. c) (adattato) 5) «beneficiari del diritto alla libera
circolazione ai sensi del diritto unionale»: ê 562/2006 è1 610/2013 Art. 1, punto. 1, lett. c) è2 610/2013 Art. 1, punto. 1, lett. d) a) i cittadini dell’Unione ai sensi dell’è1 articolo
20, paragrafo 1, ç del trattato, nonché
i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita
il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai
quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24]; b) i cittadini di paesi terzi e i loro
familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi
tra è1 l'Unione ç e i suoi Stati
membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in
materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione; 6) «cittadino di paese terzo»: chi non
è cittadino dell’Unione ai sensi dell’è2 articolo 20,
paragrafo 1, ç del trattato e non è
contemplato dal punto 5 del presente articolo; 7) «persona segnalata ai fini della non
ammissione»: qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema
d’informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 e 26
del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[25]; 8) «valico di frontiera»: ogni valico
autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne; ê 610/2013 Art.
1, punto. 1, lett. e) 9) «valico di frontiera condiviso»
qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su
quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e
guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in
entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai
sensi di un accordo bilaterale; ê 562/2006 10) «controllo di frontiera»: l’attività
svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente
regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la
frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque
altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di
frontiera; 11) «verifiche di frontiera»: le
verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le
persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso,
possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o
autorizzati a lasciarlo; 12) «sorveglianza di frontiera»: la
sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei
valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo
di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera; 13) «verifica in seconda linea»: una
verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso
da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima
linea); 14) «guardia di frontiera»: il pubblico
ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di
frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima,
che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione
nazionale, compiti di controllo di frontiera; 15) «vettore»: ogni persona fisica o
giuridica che trasporta persone a titolo professionale; ê 610/2013 Art. 1,
punto. 1, lett. f) 16) «permesso di soggiorno»: a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati
dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio[26],
e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE; b) qualsiasi altro documento rilasciato da
uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a
soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di
una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, a eccezione: i) dei permessi temporanei rilasciati in
attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della
lettera a) o di una domanda d’asilo, e ii) dei visti rilasciati dagli Stati membri
secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio[27]; ê 562/2006 17) «nave da crociera»: una nave che
effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un
programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma
non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri; 18) «navigazione da diporto»: l’uso di
imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici; 19) «pesca costiera»: le attività di
pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in
un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto
situato in un paese terzo; ê 610/2013
Art. 1, punto 1, lett. g) 20) «lavoratore offshore» una persona che
svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque
territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico
esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo
internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio
degli Stati membri; ê 562/2006 21) «minaccia per la salute pubblica»:
qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario
internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie
infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di
protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. Articolo 3 Campo
di applicazione Il presente regolamento si applica a chiunque
attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza
pregiudizio: ê 610/2013 Art.
1, punto 2 a) dei diritti dei beneficiari del
diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale; ê 562/2006 b) dei diritti dei rifugiati e di
coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto
concerne il non respingimento. ê 610/2013 Art.
1, punto 3 Articolo 4 Diritti
fondamentali In sede di applicazione del presente
regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente
diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea («Carta dei diritti fondamentali»), del pertinente diritto
internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), degli obblighi
inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il
principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti
fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni
adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base
individuale. ê 562/2006 TITOLO II FRONTIERE ESTERNE CAPO I Attraversamento delle frontiere esterne e
condizioni d’ingresso Articolo 5 Attraversamento
delle frontiere esterne 1. Le frontiere esterne possono essere
attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura
stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli
orari di apertura devono essere indicati chiaramente. Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro
valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 39. ê 610/2013 Art.
1, punto 4 2. In deroga al paragrafo 1, possono essere
previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi
di frontiera e durante gli orari di apertura: a) per persone o gruppi di persone, in
presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento
occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di
fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle
autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di
ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri
possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali
previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla
Commissione a norma dell'articolo 39; b) per persone o gruppi di persone in
caso di un’imprevista situazione d’emergenza; c) conformemente alle norme specifiche
di cui agli articoli 19 e 20 in combinato disposto con gli allegati VI e VII. ê 562/2006 3. Fatte salve le eccezioni di cui al
paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati
membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di
attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi
di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive,
proporzionate e dissuasive. Articolo 6 Condizioni
d’ingresso per i cittadini di paesi terzi ê 610/2013 Art.
1, punto 5, lett. a) 1. Per soggiorni previsti nel territorio degli
Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di
180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180
giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i
cittadini di paesi terzi sono le seguenti: ê 610/2013 Art.
1, punto 5, lett. a) a) essere in possesso di un documento
di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che
soddisfi i seguenti criteri: i) la validità è di almeno tre mesi dopo la
data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di
emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo; ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci
anni precedenti; ê 265/2010 Art.
2, punto 1 b) essere in possesso di un visto
valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[28], salvo che si sia in
possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga
durata in corso di validità; ê 562/2006 c) giustificare lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel
paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione
è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; d) non essere segnalato nel SIS ai fini
della non ammissione; e) non essere considerato una minaccia
per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di
segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli
Stati membri per gli stessi motivi. ê 610/2013 Art.
1, punto 5, lett. b) 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1,
la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul
territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo
giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno
autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno
di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione
nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri. ê 562/2006 3. L’allegato I comprende un elenco non
esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai
cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni
previste al paragrafo 1, lettera c). 4. La valutazione dei mezzi di sussistenza si
effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento
ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e
alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del
soggiorno. Gli importi di riferimento fissati dagli Stati
membri sono notificati alla Commissione a norma dell’articolo 39. La valutazione della disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici
e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di
presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel
caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia
delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono
altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti. 5. In deroga al paragrafo 1: ê 610/2013 Art.
1, punto 5, lett. c) a) i cittadini di paesi terzi che non
soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso
di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono
ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito,
affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato
il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che
non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro
alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia
accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito; ê 610/2013 Art.
1, punto 5, lett. c) b) i cittadini di paesi terzi che
soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si
presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati
membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli
articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio[29]. Gli Stati membri compilano
statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46
del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII. ê 562/2006 Se non è possibile apporre un visto
sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato
inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di
foglio per l’apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n.
333/2002 del Consiglio[30]; c) i cittadini di paesi terzi che non
soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere
autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi
umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.
Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione
di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso
nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri. CAPO II Controllo delle frontiere esterne e
respingimento Articolo 7 Effettuazione
delle verifiche di frontiera ê 610/2013 Art.
1, punto 6 1. Le guardie di frontiera esercitano le loro
funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi
concernenti persone vulnerabili. ê 562/2006 Tutte le misure adottate nell’esercizio delle
loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure. 2. Nell’effettuare le verifiche di frontiera,
le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate
sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Articolo 8 Verifiche
di frontiera sulle persone 1. L’attraversamento delle frontiere esterne è
oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono
effettuate a norma del presente capo. Le verifiche possono riguardare anche i mezzi
di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano
la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato
membro interessato. 2. Chiunque attraversi la frontiera è
sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l’identità dietro
produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima
consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che
consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di
indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di
dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni
relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o
invalidati. ê 610/2013 Art.
1, punto 7, lett. a) La verifica minima di cui al primo comma
costituisce la regola per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai
sensi del diritto unionale. Tuttavia quando effettuano, in modo non
sistematico, verifiche minime sui beneficiari del diritto alla libera
circolazione ai sensi del diritto unionale, le guardie di frontiera possono
consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non
rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la
sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati
membri oppure una minaccia per la salute pubblica. Le conseguenze di tali consultazioni non
mettono in discussione il diritto d’ingresso dei beneficiari del diritto alla
libera circolazione ai sensi del diritto unionale nel territorio dello Stato
membro interessato di cui essi godono a norma della direttiva 2004/38/CE. ê 562/2006
(adattato) 3. All’ingresso e all’uscita, i cittadini di
paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite Ö come segue: Õ a) La verifica approfondita
all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano
il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica
comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi: i) l’accertamento che il cittadino di paese
terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento
della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o
del permesso di soggiorno richiesto; ii) la disamina approfondita del documento
di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di
contraffazione; iii) la disamina dei timbri d’ingresso e di
uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al
fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona
non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel
territorio degli Stati membri; iv) gli accertamenti relativi al luogo di
partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo
scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti
giustificativi corrispondenti; v) l’accertamento che il cittadino di paese
terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la
durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di
origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere
ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi; vi) l’accertamento che il cittadino di paese
terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati
non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la
salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale
accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni
relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli
archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l’attuazione della condotta
da adottare per effetto della segnalazione in questione. ê 81/2009 Art. 1,
punto 1 (adattato) b) Se il cittadino di paese terzo è in
possesso di un visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il
controllo approfondito all’ingresso comprende anche l'accertamento
dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite
consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008; c) A titolo di deroga Ö alle lettere a)
e b) Õ, Ö il VIS può
essere consultato utilizzando il numero di vignetta visto in tutti i casi e, su
base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica
delle impronte digitali Õ quando: i) l'intensità di traffico è tale da
rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera; ii) sono state sfruttate tutte le risorse in
termini di personale, di organizzazione e di mezzi; e iii) è stata effettuata una valutazione
secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e
l'immigrazione illegale. Tuttavia, in tutti i casi in cui
sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto e/o
all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato sistematicamente
utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle
impronte digitali. Tale deroga può essere applicata
unicamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte
le condizioni Ö di cui ai punti
i), ii) e iii) Õ; d) La decisione di consultare il VIS
conformemente alla lettera c) è adottata a livello della guardia di frontiera
che esercita il comando presso il valico di frontiera o a livello più alto. Lo Stato membro interessato
notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e alla
Commissione; e) Ogni Stato membro trasmette
annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione
sull'applicazione della lettera c), che comprende il numero dei cittadini di
paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS utilizzando esclusivamente il
numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa di cui alla lettera c),
punto i); f) Le lettere c) e d) si applicano per
un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'entrata in
funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione delle
lettere c) e d) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio
una valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il
Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre
opportune modifiche al presente regolamento; ê 562/2006 è1 81/2009 Art. 1, punto 2 g) La verifica approfondita all’uscita
comporta: i) l’accertamento che il cittadino di paese
terzo sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della
frontiera; ii) la disamina del documento di viaggio per
accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione; iii) se possibile, l’accertamento che il
cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri; h) in aggiunta alle verifiche di cui
alla lettera g), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare: i) l’accertamento che la persona sia in
possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n.
539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno
valido;è1 tale
accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008; ç ii) l’accertamento che la persona non abbia
superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati
membri; iii) la consultazione delle segnalazioni di
persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca; ê 81/2009 Art. 1,
punto 3 i) Ai fini dell'identificazione delle
persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso,
soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il VIS può essere
consultato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008. ê 562/2006 è1 610/2013 Art. 1, punto 7, lett. b) 4. Se sono disponibili le necessarie strutture
e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite
sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico. 5.è1 Fatto
salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica
approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro
comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o
in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare
tale verifica. ç Tali informazioni sono disponibili in tutte le
lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi
allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di
paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di
frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il
nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera. ê 610/2013 Art.
1, punto 7, lett. c) 6. Le verifiche sui beneficiari del diritto
alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma
della direttiva 2004/38/CE. ê 562/2006 7. Le modalità pratiche relative alle
informazioni da registrare figurano nell’allegato II. ê 610/2013 Art.
1, punto 7, lett. d) 8. In caso d'applicazione dell'articolo 5,
paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe
alle disposizioni stabilite nel presente articolo. ê 562/2006 Articolo 9 Snellimento
delle verifiche di frontiera 1. In circostanze eccezionali ed impreviste le
verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali
circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi
imprevedibili provocano un’intensità di traffico tale da rendere eccessivi i
tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse
in termini di organizzazione, di mezzi e di personale. 2. In caso di snellimento delle verifiche di
frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all’ingresso
hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera
all’uscita. La decisione di snellire le verifiche è presa
dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di
frontiera. Tale snellimento è temporaneo, adattato alle
circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente. 3. Anche in caso di snellimento delle
verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio
dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma
dell’articolo 11. 4. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente
al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull’applicazione del
presente articolo. Articolo 10 Allestimento
di corsie separate e segnaletica 1. Gli Stati membri allestiscono corsie
separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter
procedere alle verifiche sulle persone a norma dell’articolo 8. Tali corsie
sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui
all’allegato III. Gli Stati membri possono allestire corsie
separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere
tra gli Stati membri che non applicano l’articolo 22 alle loro frontiere
comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere,
utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III. Gli Stati membri assicurano che tali corsie
siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle
norme relative all’utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al
fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la
frontiera. ê 610/2013 Art.
1, punto 8, lett. a) 2. I beneficiari del diritto alla libera
circolazione ai sensi del diritto unionale sono autorizzati a servirsi delle
corsie indicate dal pannello di cui alla parte A («UE, SEE, CH»)
dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello
di cui alla parte B1 («visto non richiesto») e alla parte B2 («tutti i
passaporti») dell’allegato III. I cittadini di paesi terzi non tenuti a
possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini
di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno
di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal
pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III
del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal
pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell'allegato III del
presente regolamento. Tutte le altre persone si servono delle corsie
indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti»)
dell’allegato III. Le indicazioni sui pannelli di cui al primo,
secondo e terzo comma possono figurare nella o nelle lingue ritenute
appropriate da ciascuno Stato membro. L'allestimento di corsie separate indicate dal
pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III non è
obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi
di frontiera in base alle esigenze pratiche. ê 562/2006 3. Ai valichi delle frontiere marittime e
terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo
corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a
mezzo dei pannelli di cui all’allegato III, parte C. Gli Stati membri possono, se del caso,
modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze
locali. 4. In caso di squilibrio temporaneo nei flussi
di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative
all’utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità
competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell’equilibrio. Articolo 11 ê 610/2013 Art.
1, punto 9, lett. a) Apposizione
di timbri sui documenti di viaggio ê 562/2006 1. Sui documenti di viaggio dei cittadini di
paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e
dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita: a) sui documenti dei cittadini di paesi
terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso
di validità; b) sui documenti che consentono di
attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai
quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro; c) sui documenti che consentono di
attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non
soggetti all’obbligo del visto. ê 610/2013 Art.
1, punto 9, lett. b) 2. È apposto un timbro d’ingresso e di uscita
sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino
dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano
la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva. È apposto un timbro d’ingresso e di uscita sui
documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di
paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del
diritto unionale, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla
direttiva 2004/38/CE. ê 562/2006 3. Non è apposto il timbro d’ingresso o di
uscita: a) sui documenti di viaggio di capi di
Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma
ufficiale per via diplomatica; b) sulle licenze di pilota o sui
tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile; c) sui documenti di viaggio dei
marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la
durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo; d) sui documenti di viaggio
dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle
verifiche di frontiera ai sensi dell’allegato VI, punto 3.2.3; e) sui documenti che consentono
l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e
San Marino; ê 610/2013 Art.
1, punto 9, lett. c) f) sui documenti di viaggio dei membri
dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti
internazionali; g) sui documenti di viaggio dei
cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla
direttiva 2004/38/CE. Su richiesta di un cittadino di paese terzo è
possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso
o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso
l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del
nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino del
paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri possono raccogliere
statistiche su tali casi eccezionali e possono fornirle alla Commissione. ê 562/2006
(adattato) 4. Le modalità pratiche dell’apposizione del
timbro sono stabilite nell’allegato IV. 5. I cittadini di paesi terzi sono informati,
quando possibile, dell’obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre
un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell’ingresso e dell’uscita,
anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell’articolo 9. Articolo 12 Presunzione
in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno 1. Se il documento di viaggio di un cittadino
di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti
possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni
relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione. 2. La presunzione di cui al paragrafo 1 può
essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi
modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi
della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che
l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno
breve. In tal caso: a) quando un cittadino di paese terzo è
individuato sul territorio di uno Stato membro che applica integralmente
l’acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e
alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese
terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la
frontiera esterna di uno degli Stati membri che applicano integralmente
l’acquis di Schengen; b) quando un cittadino di paese terzo è
individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è
stata ancora presa la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto
di adesione del 2003, Ö all’articolo 4,
paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e all’articolo 4, paragrafo 2,
dell’atto di adesione del 2010, Õ le autorità
competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano
sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui
la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di detto Stato
membro. Oltre alle indicazioni di cui alle lettere a)
e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo il modello figurante
nell’allegato VIII. Gli Stati membri si informano e informano la
Commissione e il segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi
nazionali relative alle indicazioni di cui al presente articolo. ê 610/2013 Art.
1, punto 10, lett. a) (adattato) 3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non
è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente
alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], e al diritto
nazionale che rispetta detta direttiva. ê 610/2013 Art.
1, punto 10, lett. b) 4. In caso di mancanza di un timbro d'uscita
si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1
e 2. ê 562/2006 Articolo 13 Sorveglianza
di frontiera ê 610/2013 Art.
1, punto 11, lett. a) 1. La sorveglianza si prefigge principalmente
lo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di
lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le
persone entrate illegalmente. Una persona che ha attraversato illegalmente una
frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato
membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la
direttiva 2008/115/CE. ê 562/2006 2. Le guardie di frontiera si servono di unità
fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. Tale sorveglianza viene effettuata in modo da
impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da
dissuaderle dal farlo. 3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera
è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e
alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti e
improvvisi dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza
autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere individuato. 4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse
o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi
riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone
che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere
effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi
elettronici. ê 610/2013 Art.
1, punto 11, lett. b) 5. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a modalità
di sorveglianza supplementari. ê 562/2006 Articolo 14 Respingimento 1. Sono respinti dal territorio degli Stati
membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni
d’ingresso previste dall’articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle
categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica
l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla
protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata. 2. Il respingimento può essere disposto solo
con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il
provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione
nazionale ed è d’applicazione immediata. Il provvedimento motivato indicante le ragioni
precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui
all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione
nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato
è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta
del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme. 3. Le persone respinte hanno il diritto di
presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione
nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni
scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su
rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a
norma della legislazione nazionale. L’avvio del procedimento di impugnazione non
ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento. Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a
norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha
diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il
timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte
effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta
infondato. 4. Le guardie di frontiera vigilano affinché
un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non
entri nel territorio dello Stato membro interessato. ê 610/2013 Art.
1, punto 12 (adattato) 5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul
numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle
persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre,
aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente
alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio[32]. ê 562/2006 6. Le modalità del respingimento figurano
nell’allegato V, parte A. CAPO III Personale e risorse per il controllo di
frontiera e cooperazione tra gli Stati membri Articolo 15 Personale
e risorse per il controllo di frontiera Gli Stati membri predispongono personale e
risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle
frontiere esterne a norma degli articoli da 7 a 14 in modo da garantire un
livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne. Articolo 16 Esecuzione
del controllo 1. Il controllo di frontiera a norma degli
articoli da 7 a 14 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle
disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale. Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera
le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito
loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente
regolamento. ê 610/2013 Art.
1, punto 13 (adattato) Gli Stati membri assicurano che le guardie di
frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo
conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita
e sviluppata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne degli Stati membri Ö ("l'Agenzia") Õ, istituita con
regolamento (CE) n. 2007/2004. I programmi comprendono una formazione
specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che
coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della
tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia,
incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per
l'esercizio delle loro funzioni. ê 562/2006 2. Gli Stati membri notificano alla
Commissione l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di
frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell’articolo
39. 3. Ai fini di un’esecuzione efficace del
controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione
stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di
frontiera. Articolo 17 Cooperazione
tra gli Stati membri 1. Gli Stati membri si prestano assistenza e
assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di
un’esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 7 a
16. Essi si scambiano tutte le informazioni utili. 2. La cooperazione operativa tra Stati membri
nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia. 3. Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli
Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati
membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali
di collegamento, laddove tale cooperazione integri l’azione dell’Agenzia
stessa. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi
attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il
raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su
tale cooperazione operativa di cui al primo comma. 4. Gli Stati membri provvedono alla formazione
sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al
riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e
ulteriormente sviluppate dall’Agenzia. Articolo 18 Controllo
congiunto 1. Gli Stati membri che non applicano
l’articolo 22 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di
applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali
frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta
ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva
la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 7 a
14. A tal fine, gli Stati membri possono
concludere tra loro accordi bilaterali. 2. Gli Stati membri informano la Commissione
degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1. CAPO IV Norme specifiche relative alle verifiche di
frontiera Articolo 19 Norme
specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto
utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne Le norme specifiche di cui all’allegato VI si
applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi
mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera. ê 610/2013 Art.
1, punto 14 Tali norme specifiche possono comportare
deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14. ê 562/2006 Articolo 20 Norme
specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone 1. Le norme specifiche di cui all’allegato VII
si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone: a) capi di Stato e membri della (delle)
loro delegazione(i); b) piloti di aeromobili e altri membri
dell’equipaggio; c) marittimi; d) titolari di passaporti diplomatici,
ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali; e) lavoratori transfrontalieri; f) minori; ê 610/2013 Art.
1, punto 15, lett. a) g) servizi di soccorso, polizia e
vigili del fuoco e guardie di frontiera; h) lavoratori off-shore. ê 610/2013
Art. 1, punto 15, lett. b) Tali norme specifiche possono comportare
deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14. ê 562/2006 2. Gli Stati membri notificano alla
Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari
esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze
consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 39. ê 1051/2013 Art. 1,
punto 1 CAPO V Misure specifiche in caso di carenze gravi
relative al controllo delle frontiere esterne Articolo 21 Misure
alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia 1. Qualora una relazione di valutazione,
redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013,
individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne
e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di
detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di
esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono
comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni: a) avvio dell'operazione di invio di
squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 2007/2004; b) presentazione all'Agenzia, per un
suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi,
comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2. 2. La Commissione informa regolarmente il
comitato istituito a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, in merito ai
progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del
presente articolo e del relativo effetto sulle carenze riscontrate. Essa ne informa altresì il Parlamento europeo
e il Consiglio. 3. Qualora la relazione di valutazione di cui
al paragrafo 1 abbia concluso che lo Stato membro valutato trascura gravemente
i suoi obblighi e deve pertanto riferire in merito all'attuazione del
pertinente piano d'azione entro tre mesi in conformità dell'articolo 16,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e qualora, allo scadere di tale
periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa
può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, attivare l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento. ê 562/2006
(adattato) TITOLO III FRONTIERE INTERNE CAPO I Ö Assenza Õ del controllo di
frontiera alle frontiere interne Articolo 22 Attraversamento
delle frontiere interne Le frontiere interne possono essere
attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di
frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità. Articolo 23 Verifiche
all’interno del territorio Ö L'assenza Õ del controllo di
frontiera alle frontiere interne non pregiudica: a) l’esercizio delle competenze di
polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della
legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze
non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle
zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, l’esercizio delle competenze di
polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio
delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia: i) non hanno come obiettivo il controllo di
frontiera; ii) si basano su informazioni e l’esperienza
generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono
volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera; iii) sono ideate
ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle
persone alle frontiere esterne; iv) sono
effettuate sulla base di verifiche a campione; b) il controllo di sicurezza sulle
persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza
della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o
aeroportuali o dai vettori, sempreché tale controllo venga effettuato anche sulle
persone che viaggiano all’interno di uno Stato membro; c) la possibilità per uno Stato membro
di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare
con sé documenti d’identità; ê 610/2013 Art.
1, punto 16 (adattato) d) la possibilità per uno Stato membro
di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di
dichiarare la loro presenza sul suo territorio ai sensi dell'articolo 22 della Ö Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli
Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e
della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni[33] Õ ("convenzione
di Schengen"). ê 562/2006 Articolo 24 Eliminazione
degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle
frontiere interne Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli
allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali
alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non
dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale. Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a
predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i
controlli alle frontiere interne. CAPO II Ripristino temporaneo del controllo di
frontiera alle frontiere interne ê 1051/2013 Art.
1, punto 2 (adattato) Articolo 25 Quadro
generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne 1. In caso di minaccia grave per l'ordine
pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza
controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale
ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche
delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di
trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera
i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del
controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente
necessario per rispondere alla minaccia grave. 2. Il controllo di frontiera alle frontiere
interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in
conformità degli articoli 27, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione
di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 27, 28 o 29, sono presi in considerazione
i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente. 3. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico
o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare
il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri
di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli
stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di
eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta
giorni. 4. La durata totale del ripristino del
controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di
cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi. Qualora
vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale
durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in
conformità del paragrafo 1 di detto articolo. Articolo 26 Criteri
per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne Qualora uno Stato membro decida, come extrema
ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o
più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare
tale ripristino ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, paragrafo 1, esso
valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la
proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale
valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti
considerazioni: a) il probabile impatto della minaccia
per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato,
anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse
alla criminalità organizzata; b) l’impatto probabile di una tale
misura sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza
controllo alle frontiere interne. Articolo 27 Procedura
per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
a norma dell'articolo 25 1. Quando uno Stato membro intende
ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma
dell'articolo 25, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro
quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le
circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera
alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino
previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni: a) i motivi del ripristino proposto,
compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una
minaccia grave per il suo ordine pubblico o sicurezza interna; b) l’estensione del ripristino
proposto, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali
sarà ripristinato il controllo di frontiera; c) la denominazione dei valichi di
frontiera autorizzati; d) la data e la durata del ripristino
previsto; e) eventualmente, le misure che devono
essere adottate dagli altri Stati membri. Una notifica ai sensi del primo comma può
essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri. Se necessario, la Commissione può chiedere
ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati. 2. L'informazione di cui al paragrafo 1 è
trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua
notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto
paragrafo. 3. Gli Stati membri che presentano una
notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della
legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni. Tale classificazione non preclude la
trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La
trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al
Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme
concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate
applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione. 4. A seguito della notifica di uno Stato
membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista della consultazione di cui al
paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un
parere, fatto salvo l’articolo 72 Ö TFUE Õ . Se, sulla base delle informazioni contenute
nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la
Commissione nutre preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del
previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o se
ritiene opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un
parere a tal fine. 5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed
eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo
4 sono oggetto di consultazioni fra cui, se necessario, riunioni congiunte, tra
lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle
frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente
colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se
necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la
proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del
ripristino del controllo di frontiera e alla minaccia per l’ordine pubblico o
la sicurezza interna. 6. La consultazione di cui al paragrafo 5 ha
luogo almeno dieci giorni prima della data prevista per il ripristino del
controllo di frontiera. Articolo 28 Procedura
specifica nei casi che richiedono un’azione immediata 1. Quando una minaccia grave per l'ordine
pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione
immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare
immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo
limitato di una durata massima di dieci giorni. 2. Qualora decida di ripristinare il controllo
di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato ne informa
contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le
informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, compresi i motivi che
giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo. Non appena
ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri. 3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico
o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere
interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. Nel prorogare
tale periodo, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui
all'articolo 26, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della
proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi. In caso di adozione di una decisione di
proroga, le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 4 e 5,
si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza
indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli
Stati membri. 4. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4, la
durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne,
sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 Ö del presente
articolo Õ e delle eventuali
proroghe di cui al paragrafo 3 Ö del presente
articolo Õ, non è superiore a
due mesi. 5. La Commissione informa senza indugio il
Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo. Articolo 29 Procedura
specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il
funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne 1. In circostanze eccezionali in cui il
funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è
messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di
frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 21, e nella misura in
cui tali circostanze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o
la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne o su
parti dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere
ripristinato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo per una durata
massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte,
per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze eccezionali perdurano. 2. Il Consiglio, allorché tutte le altre
misure, in particolare quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, non
hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata,
raccomanda a uno o più Stati membri, come extrema ratio e come
misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controllo
alle frontiere interne, di decidere di ripristinare il controllo di frontiera
in tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse. La
raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli
Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta
di raccomandazione al Consiglio. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica
almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a)
a e). Il Consiglio può raccomandare una proroga
secondo le condizioni e la procedura di cui al presente articolo. Prima che uno Stato membro ripristini il
controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in parti specifiche
delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati
membri, il Parlamento europeo e la Commissione. 3. Qualora la raccomandazione di cui al paragrafo
2 non sia attuata da uno Stato membro, quest'ultimo informa immediatamente la
Commissione per iscritto dei propri motivi. In tal caso la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati
dallo Stato membro interessato e le conseguenze per quanto riguarda la
protezione degli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere
interne. 4. Per motivi di urgenza debitamente
giustificati e connessi a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria
la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al
paragrafo 2, sono note meno di dieci giorni prima della fine del periodo di
ripristino precedente, la Commissione può adottare le eventuali raccomandazioni
necessarie mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi
della procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Entro quattordici giorni
dall'adozione di tali raccomandazioni, la Commissione presenta al Consiglio una
proposta di raccomandazione in conformità del paragrafo 2 Ö del presente
articolo Õ . 5. Il presente articolo lascia impregiudicate
le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 25, 27 e 28. Articolo 30 Criteri
per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento
globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne 1. Allorché il
Consiglio raccomanda come extrema ratio in conformità dell'articolo 29,
paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più
frontiere interne o in parti delle stesse, esso valuta in quale misura tale
provvedimento possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere
interne e valuta la proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia.
Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato
membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra
informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi
del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'effettuare tale valutazione si
tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni: a) la disponibilità di misure di
sostegno tecnico o finanziario che potrebbero essere o che sono state disposte
a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, compresa l’assistenza
di organi o organismi dell’Unione come l'Agenzia, l'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio[34]
o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione
2009/371/GAI, e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta
adeguata alle minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio
senza controllo alle frontiere interne; b) l’impatto attuale e probabile per il
futuro delle carenze gravi nel controllo alle frontiere esterne individuate
dalle relazioni di valutazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n.
1053/2013 e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano una minaccia
grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo
alle frontiere interne; c) l’impatto probabile del ripristino
del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione
delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. 2. Prima di
adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può: a) chiedere agli Stati membri,
all'Agenzia, a Europol o ad altri organi o organismi dell'Unione di fornirle
ulteriori informazioni; b) effettuare visite in loco, con il
sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di
qualunque altro organo o organismo dell'Unione competente, per ottenere o
verificare informazioni rilevanti ai fini della detta raccomandazione. Articolo 31 Informazione
del Parlamento europeo e al Consiglio La Commissione e lo Stato membro o gli Stati
membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio
di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 21 e degli
articoli da 25 a 30. ê 562/2006 Articolo 32 Disposizioni
in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne In caso di ripristino del controllo di
frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le
pertinenti disposizioni del titolo II. ê 1051/2013 Art.
1, punto 3 Articolo 33 Relazione
sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne Entro quattro settimane dalla soppressione del
controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha
effettuato tale controllo di frontiera alle frontiere interne presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul
ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in
particolare, la valutazione iniziale e il rispetto dei criteri di cui agli
articoli 26, 28 e 30, il funzionamento delle verifiche, la cooperazione pratica
con gli Stati membri confinanti, l'impatto risultante sulla libera circolazione
delle persone, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle
frontiere interne, compresa una valutazione ex-post della proporzionalità del
ripristino del controllo di frontiera. La Commissione può esprimere un parere su
detta valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera
a una o più delle sue frontiere interne o in parti delle stesse. La Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello
spazio senza controllo alle frontiere interne. La relazione contiene un elenco
di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere
interne adottate nell'anno di riferimento. Articolo 34 Informazione del pubblico La Commissione e lo Stato membro interessato
informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di
ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in
particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo
impediscano imprescindibili motivi di sicurezza. ê 562/2006 Articolo 35 Riservatezza Su richiesta dello Stato membro interessato,
gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il
carattere riservato delle informazioni fornite nell’ambito del ripristino e
della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a
norma dell’articolo 33. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ê 610/2013 Art.
1, punto 17 Articolo 36 Modifiche
degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo alle modifiche
degli allegati III, IV e VIII. ê 610/2013 Art.
1, punto 18 (adattato) Articolo 37 Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 è conferito alla Commissione
per un periodo indeterminato. 3. La delega di cui all'articolo 13, paragrafo
5, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei
poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine
di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ê 1051/2013 Art.
1, punto 4 (adattato) Articolo 38 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato.
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il
comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di
atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del
regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011,
in combinato disposto con il suo articolo 5. ê 562/2006 Articolo 39 Comunicazioni 1. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione: ê 610/2013 Art.
1, punto 19, lett. a) a) l'elenco dei permessi di soggiorno,
distinguendo fra quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera a) e
quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera b) e corredati di un
facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b). Le carte
di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono
appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono
state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n.
1030/2002 sono forniti dei facsimile; ê 562/2006 b) l’elenco dei rispettivi valichi di
frontiera; c) gli importi di riferimento richiesti
per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle
autorità nazionali; d) l’elenco dei servizi nazionali
competenti per il controllo di frontiera; e) il facsimile dei modelli di tessere
rilasciate dai ministeri degli Affari esteri; ê 610/2013 Art.
1, punto 19, lett. b) f) le eccezioni alle norme concernenti
l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 5, paragrafo 2,
lettera a); g) le statistiche di cui all'articolo 11,
paragrafo 3. ê 562/2006
(adattato) 2. La Commissione mette a disposizione degli
Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a
norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato. Articolo 40 Traffico
frontaliero locale Il presente regolamento lascia impregiudicate
le norme Ö dell'Unione Õ e gli accordi
bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale. Articolo 41 Ceuta e
Melilla Le disposizioni del presente regolamento non
pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale
definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e
Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna
alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985[35]. Articolo 42 Notifica
di informazioni da parte degli Stati membri ê 610/2013 Art.
1, punto 20 Gli Stati membri notificano alla Commissione
le loro disposizioni interne relative all’articolo 23, lettere c) e d), le
sanzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali
autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali
disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi. ê 562/2006 Le informazioni comunicate dagli Stati membri
sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. ê 1051/2013 Art.
1, punto 5 (adattato) Articolo 43 Meccanismo
di valutazione 1. Conformemente Ö ai trattati Õ e fatte salve le
disposizioni ivi contenute in materia di procedure d'infrazione, l'attuazione
del presente regolamento da parte di ciascuno Stato membro è valutata mediante
un meccanismo di valutazione. 2. Le norme applicabili al meccanismo di
valutazione sono definite nel regolamento (UE) n. 1053/2013. Conformemente
a tale meccanismo di valutazione, gli Stati membri e la Commissione effettuano
congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine di
verificare la corretta applicazione del presente regolamento e la Commissione
deve coordinare la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. In
base a tale meccanismo, ciascuno Stato membro è valutato almeno ogni cinque
anni da una piccola squadra composta di rappresentanti della Commissione e di
esperti designati dagli Stati membri. Le valutazioni possono consistere in visite in
loco con o senza preavviso alle frontiere esterne o interne. In base a tale meccanismo di valutazione, la
Commissione è responsabile dell'adozione dei programmi di valutazione annuali e
pluriennali e delle relazioni di valutazione. 3. In caso di eventuali carenze,
raccomandazioni sui provvedimenti correttivi possono essere indirizzate agli
Stati membri. Qualora una relazione di valutazione adottata
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013
individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne,
si applicano gli articoli 21 e 29 del presente regolamento. 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono
informati in tutte le fasi della valutazione e tutti i documenti pertinenti
sono loro trasmessi conformemente alle norme applicabili ai documenti
classificati. 5. Il Parlamento europeo è informato
immediatamente ed esaurientemente di eventuali proposte intese a modificare le
norme di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013. ê 562/2006
(adattato) Articolo 44 Abrogazione ê Il regolamento (CE) n. 562/2006 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato X. ê 562/2006
(adattato) Articolo 45 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Õ Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri Ö conformemente
ai trattati Õ. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritto nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato IX della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1). [7] V. allegato IX. [8] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. [9] GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. [10] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio
di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento
VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60). [11] Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26
ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
(GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1). [12] Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre
1991 relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai
bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli
intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata
marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4). [13] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre
2013 , che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per
verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del
comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione
permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del
6.11.2013, pag. 27). [14] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13). [15] Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009,
che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009,
pag. 37). [16] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69. [17] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [18] Decisione del Consiglio 1999/437/CE, del 17 maggio 1999,
relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio
dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia
sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). [19] Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008,
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra
l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e
allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1). [20] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. [21] Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla
conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea,
la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra
l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e
allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla
soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle
persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag.19). [22] Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000,
riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131
dell’1.6.2000, pag. 43). [23] Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002,
riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20). [24] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). [25] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381
del 28.12.2006, pag. 4). [26] Regolamento (CE) n 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1). [27] Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio
1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995,
pag. 1). [28] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo
2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81
del 21.3.2001, pag. 1). [29] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
(codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1). [30] Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18
febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per
l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di
un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il
foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4). [31] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). [32] Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007,
relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione
internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio
relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU
L 199 del 31.7.2007, pag. 23). [33] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. [34] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11). [35] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73. ê 562/2006
(adattato) ALLEGATO I Documenti giustificativi atti a
verificare il rispetto delle condizioni d’ingresso I giustificativi di cui all’articolo 6,
paragrafo 3, possono comprendere: a) in caso di viaggi d’affari: i) l’invito da parte di un’impresa o di
un’autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere
commerciale, industriale o professionale; ii) altri documenti dai quali risulta
chiaramente che si tratta di rapporti d’affari o professionali; iii) in caso di partecipazione a fiere e
congressi, il relativo biglietto d’ingresso; b) in caso di viaggi per motivi di
studio o di formazione di altro tipo: i) il certificato d’iscrizione presso un
istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di
formazione e di perfezionamento; ii) la tessera studente e i certificati
relativi ai corsi seguiti; c) in caso di viaggi turistici o
privati: i) documenti giustificativi per l’alloggio: –
per i soggiorni presso una persona, l’invito della
persona ospitante; –
un documento giustificativo relativo alla struttura
che fornisce l’alloggio, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti
la sistemazione prevista; ii) documenti giustificativi per
l’itinerario: la conferma della prenotazione di un
viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi
di viaggio previsti; iii) documenti giustificativi per il ritorno: il biglietto del viaggio di ritorno o di
andata e ritorno; d) in caso di viaggi per manifestazioni
politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi: gli inviti, i biglietti d’ingresso,
le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell’organismo
ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da
cui risulti lo scopo della visita. ______________________ ALLEGATO II Registrazioni delle informazioni A tutti i valichi di frontiera devono essere
registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio e
ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da
registrare comprendono in particolare: a) il nome della guardia di frontiera
responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri
agenti di ogni squadra; b) gli snellimenti delle verifiche
sulle persone applicati a norma dell’articolo 9; c) il rilascio di documenti sostitutivi
del passaporto e del visto alla frontiera; d) i fermi per accertamenti e denunce
(infrazioni penali ed amministrative); e) persone respinte a norma
dell’articolo 14 (motivo della non ammissione e cittadinanza); f) i codici di sicurezza dei timbri
d’ingresso e di uscita, l’identità delle guardie di frontiera alle quali è
assegnato ciascun timbro per ogni data o per ogni turno, nonché le informazioni
riguardanti timbri smarriti o rubati; g) i reclami delle persone sottoposte a
verifica; h) altre misure di polizia o
giudiziarie particolarmente importanti; i) eventi particolari. ______________________ ALLEGATO III Modelli di segnaletica esposti nelle
diverse corsie ai valichi di frontiera PARTE A [1]
ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto. 1, lett. a) PARTE B1: «visto non richiesto»; PARTE B2: «tutti i passaporti». ê 562/2006 PARTE C [2] [3] [4] _________________ ALLEGATO IV Modalità per l’apposizione dei timbri 1. I documenti di viaggio dei cittadini
di paesi terzi sono sistematicamente timbrati all’ingresso e all’uscita, a
norma dell’articolo 11. Le
specifiche di tali timbri sono contenute nella
decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM‑EX (94) 16 rev
e SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL). 2. I codici di sicurezza sui timbri
sono modificati ad intervalli regolari non superiori a un mese. ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 2 3. In caso d’ingresso e uscita di
cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto il timbro, di norma, è
apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. ê 562/2006 Se tale pagina non è utilizzabile,
il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura
ottica non è opposto alcun timbro. 4. Gli Stati membri designano i punti
di contatto nazionali responsabili dello scambio d’informazioni sui codici di
sicurezza dei timbri d’ingresso e d’uscita utilizzati ai valichi di frontiera e
ne informano gli altri Stati membri, il segretariato generale del Consiglio e
la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle
informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita utilizzati alla
frontiera esterna dello Stato membro interessato e, in particolare, alle
informazioni relative: a) al valico di frontiera cui è attribuito
un determinato timbro; b) all’identità della guardia di frontiera
cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento; c) al codice di sicurezza di cui è provvisto
ciascun timbro in ogni momento. Le domande d’informazioni relative
ai timbri comuni d’ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i
summenzionati punti di contatto nazionali. I punti di contatto nazionali
trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al
segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle
modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati. _________________ ALLEGATO V PARTE A Modalità per il respingimento alla frontiera 1. In caso di respingimento, la
competente guardia di frontiera: a) completa il modello uniforme di
provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il
cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato.
Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di
frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello; b) apporrà sul passaporto un timbro
d’ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce,
indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere
corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel
modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto; ê 810/2009 Art.
55, punto a c) procederà all’annullamento o alla revoca
dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 34
del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; ê 562/2006 d) annota ogni respingimento su un registro
o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino
del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di
attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento. ê 562/2006 è1 610/2013 Art. 1, punto 21 e allegato I, punto 3 2. Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo
colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da
un vettore, l’autorità localmente responsabile: a) ordina al vettore di riprendere a proprio
carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente
nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha
rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in
qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di
trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione
di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio[5]; b) fino al momento della riconduzione,
adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto
delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei
cittadini di paesi terzi respinti. 3. Qualora vi siano motivi che
giustificano il respingimento e l’arresto di un cittadino di un paese terzo, la
guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta
da tenere ai sensi del diritto nazionale. PARTE B Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera
è1 ç _________________ ALLEGATO VI Norme specifiche relative ai vari tipi
di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri 1. Frontiere terrestri 1.1. Verifiche sul traffico stradale 1.1.1. Per garantire verifiche efficaci sulle
persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e
sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se
necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per
canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi
dell’articolo 42. 1.1.2. Alle frontiere terrestri, gli Stati
membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono,
allestire od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, a
norma dell’articolo 10. L’utilizzo delle corsie separate può essere
sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in
circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle
infrastrutture lo richiedano. Gli Stati membri possono cooperare con i paesi
vicini per l’allestimento delle corsie separate ai valichi di frontiera
esterni. 1.1.3. Le persone che viaggiano a bordo di
autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica.
Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere
dall’autoveicolo. Verifiche approfondite avranno luogo, se le condizioni locali
lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le
verifiche saranno effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera. ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto. 4, lett. a) (adattato) 1.1.4. Valichi di frontiera condivisi 1.1.4.1. Gli Stati membri possono concludere o
mantenere accordi bilaterali con paesi terzi confinanti sull'istituzione di
valichi di frontiera condivisi, in cui le guardie di frontiera dello Stato
membro e le guardie di frontiera del paese terzo effettuano gli uni dopo gli
altri verifiche all'ingresso e all'uscita conformemente al diritto nazionale,
sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera condivisi possono
essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese
terzo. 1.1.4.2. Valichi di frontiera condivisi situati
sul territorio dello Stato membro: gli accordi bilaterali che istituiscono
valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro
autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare
le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi: a) protezione internazionale: il cittadino
di un paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello
Stato membro ha accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro
conformemente all'acquis unionale in materia di asilo; b) arresto di una persona o sequestro di
beni: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti
che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il
sequestro di beni, esse ne informano le autorità dello Stato membro, le quali
assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale
e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato; c) beneficiari del diritto alla libera
circolazione ai sensi del diritto unionale che entrano nel territorio
dell'Unione: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai
beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale
di entrare nel territorio dell'Unione. Se vi sono motivi che giustificano il
rifiuto di uscita dal paese terzo interessato, le guardie di frontiera del
paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, le quali
assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale
e internazionale. 1.1.4.3. Valichi di frontiera condivisi situati
sul territorio del paese terzo: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi
di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo autorizzano
espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro
funzioni nel paese terzo. Ai fini del presente regolamento, i controlli
effettuati dalle guardie di frontiera degli Stati membri in un valico di
frontiera condiviso situato sul territorio di un paese terzo sono considerati
effettuati sul territorio dello Stato membro interessato. Le guardie di
frontiera degli Stati membri esercitano le loro funzioni in conformità del Ö presente Õ regolamento e nel
rispetto dei seguenti principi: a) protezione internazionale: il cittadino
di un paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di
frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale
alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è
autorizzato ad accedere alle pertinenti procedure degli Stati membri
conformemente all'acquis unionale in materia di asilo. Le autorità del paese
terzo accettano il trasferimento dell’interessato nel territorio dello Stato
membro; b) arresto di una persona o sequestro di
beni: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di
fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o
il sequestro di beni, esse agiscono in conformità del diritto nazionale,
unionale e internazionale. Le autorità del paese terzo accettano il
trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello
Stato membro; c) accesso ai sistemi IT: le guardie di
frontiera degli Stati membri sono in grado di utilizzare sistemi di
informazione che elaborano dati personali in conformità dell'articolo 7. Gli
Stati membri sono autorizzati a mettere a punto le misure di sicurezza tecniche
e organizzative richieste dal diritto unionale per tutelare i dati personali da
una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale,
alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte
delle autorità del paese terzo. 1.1.4.4. Prima di concludere o di modificare
qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi
vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità
dell'accordo con il pertinente diritto unionale. Gli accordi bilaterali
pre-esistenti sono comunicati alla Commissione entro il 20 gennaio 2014. Se ritiene l'accordo incompatibile con il
pertinente diritto unionale, la Commissione lo notifica allo Stato membro
interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare
l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le
incompatibilità riscontrate. ê 562/2006 1.2. Verifiche sul traffico ferroviario ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto. 4, lett. a) 1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui
passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano
frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri
possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle modalità di
effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto
1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti: –
nella prima stazione di arrivo o nell'ultima
stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro; –
sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione
di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul
territorio di uno Stato membro, o viceversa; –
nell'ultima stazione di partenza o nella prima
stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo. 1.2.2. Inoltre, al fine di agevolare il
traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che
si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi
possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel
rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le verifiche
all’ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno
dei modi seguenti: –
nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono
persone; –
nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in
cui scendono persone; –
sul treno durante il percorso fra le stazioni sul
territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri,
nella misura in cui le persone restano a bordo del treno. ê 562/2006 1.2.3. Per i treni ad alta velocità
provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri,
se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto
della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti
ad una verifica all’ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del
treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o
del punto 1.2.2, primo trattino. Le persone che desiderano prendere il treno solo
per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono
informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una
verifica all’ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione. 1.2.4. Quando viaggiano nella direzione
opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all’uscita
secondo analoghe modalità. 1.2.5. La guardia di frontiera può ordinare
che, se necessario con l’appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per
accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti
alle verifiche di frontiera. 1.2.6. Se sussistono indizi che fanno
presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver
commesso un’infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare
illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire
conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il
territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno. 2. Frontiere aeree 2.1. Modalità di verifica negli aeroporti internazionali 2.1.1. Le autorità competenti degli Stati
membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie
al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni
dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte,
in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate. 2.1.2. Il luogo in cui è effettuata la
verifica di frontiera è determinato nel seguente modo: a) i passeggeri di un volo in provenienza da
un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una
verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal
paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a
destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono
sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza di
quest’ultimo volo; b) per i voli in provenienza o a
destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli
con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo: i) i passeggeri di voli in provenienza o a
destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo,
nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso
nell’aeroporto di arrivo e ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di
partenza; ii) i passeggeri di voli in provenienza o a
destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri
senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che
non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli
Stati membri, sono sottoposti a una verifica all’ingresso nell’aeroporto di
destinazione e a una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza; iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di
voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati
membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale
territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’uscita
nell’aeroporto di partenza e ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di
arrivo. Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli
scali, si trovano già a bordo dell’aereo e che non si sono imbarcati nel
territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente al punto ii). La
procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di
destinazione è uno Stato terzo. 2.1.3. Le verifiche di frontiera non si
effettueranno di norma nell’aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia
giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza
interna e l’immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano
sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera,
conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 13, gli Stati membri
assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per
canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle
verifiche. Gli Stati membri provvedono affinché la società
aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l’accesso non autorizzato
alle zone riservate, come per esempio l’area di transito. Le verifiche
nell’area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia
giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza
interna e l’immigrazione illegale. In quest’area la verifica può essere
effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale
per accertare che esse siano in possesso di tale visto. 2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per
pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un
volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico
di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della
guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un
aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non
autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di
detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 7 a 14. 2.2. Modalità di verifica negli aerodromi 2.2.1. Anche negli aerodromi, ossia gli
aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status
di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d’ufficio a voli in
provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli
articoli da 7 a 14, occorre garantire le verifiche sulle persone. 2.2.2. In deroga al punto 2.1.1 negli
aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione
fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le
disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio[6].
Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la
presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso
di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile. 2.2.3. Qualora le guardie di frontiera non
siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell’aerodromo informa
in tempo utile la guardia di frontiera dell’atterraggio e del decollo di un
aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi. 2.3. Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati 2.3.1. Per i voli privati in provenienza o a
destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di
frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro
di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante,
tra l’altro, un piano di volo conforme all’allegato 2 della convenzione
relativa all’aviazione civile internazionale e informazioni sull’identità dei
passeggeri. 2.3.2. Se i voli privati in provenienza da un
paese terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel
territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di
ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d’ingresso
sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1. 2.3.3. Se non si può stabilire con certezza
che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il
territorio degli Stati membri senza scali nel territorio di un paese terzo, le
autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una
verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2. 2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di
alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione
artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di
aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da
accordi bilaterali. 3. Frontiere marittime ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 4, lett. b) (adattato) 3.1. Modalità generali di verifica sul traffico marittimo 3.1.1. Le verifiche sulle navi sono
effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell’area all’uopo destinata
nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali
quali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Gli
Stati membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono
essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o
della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei
principi enunciati al punto 1.1.4. 3.1.2. Il comandante della nave, l'agente
marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dal comandante o
legittimato in un modo accettabile per la pubblica autorità interessata ( in
entrambi i casi, il «comandante») stila un elenco dei membri dell'equipaggio e
degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario
n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione
sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL),
così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno: –
al più tardi 24 ore prima dell'arrivo in porto,
oppure –
al momento in cui la nave lascia il porto
precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore, oppure –
se il porto di scalo non è noto o se è cambiato
durante il viaggio, non appena questa informazione diviene disponibile. Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi alle
guardie di frontiera o, se previsto dal diritto nazionale, ad altre autorità
competenti che trasmettono senza indugio tali elenchi alle guardie di
frontiera. 3.1.3. Una conferma della ricezione (copia
firmata degli elenchi o conferma di ricezione elettronica) è consegnata al
comandante dalle guardie di frontiera o dalle autorità di cui al punto 3.1.2,
che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto. 3.1.4. Il comandante segnala senza indugio
all’autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione
dell’equipaggio o al numero di passeggeri. Il comandante, inoltre, comunica alle autorità
competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto
3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono
comunque sotto la responsabilità del comandante. In deroga agli articoli 5 e 8, le persone presenti
a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le
guardie di frontiera procedono a una perquisizione della nave e a verifiche
sulle persone a bordo solo qualora ciò sia giustificato in base a una
valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione
illegale. 3.1.5. Il comandante comunica, a tempo debito
e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza
della nave all'autorità competente. ê 562/2006 3.2. Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di
navigazione marittima Navi da crociera ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto. 4, lett. c) 3.2.1. Il comandante della nave da crociera
comunica all'autorità competente l’itinerario e il programma della crociera,
non appena siano stati stabiliti e comunque entro i tempi di cui al punto
3.1.2. ê 562/2006 3.2.2. Se l’itinerario di una nave da
crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri,
in deroga agli articoli 5 e 8 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e
la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di
frontiera. ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 4, lett. c) Tuttavia, sono effettuate verifiche
sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia
giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza
interna e l’immigrazione illegale. ê 562/2006 è1 610/2013 Art. 1, punto 21 e allegato I, punto 4, lett. c) 3.2.3. Se l’itinerario di una nave da
crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel
territorio di paesi terzi, in deroga all’articolo 8 è effettuata una verifica
di frontiera come segue: a) per le navi da crociera provenienti da un
porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto
situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono
sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei
membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al è1 punto
3.1.2. ç I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una
verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 8 a meno che da una valutazione
dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò
risulti non necessario; b) per le navi da crociera provenienti da un
porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato
nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti
a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri
dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al è1 punto
3.1.2. ç, qualora tali
elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto
situato nel territorio di uno Stato membro. I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una
verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 8 a meno che da una valutazione
dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò
risulti non necessario; c) per le navi da crociera provenienti da un
porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto
porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d’ingresso ai
sensi dell’articolo 8 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi
connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale; d) per le navi da crociera che lasciano un
porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un porto
situato in un paese terzo, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una
verifica all’uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio
e dei passeggeri. Se risulta necessario da una valutazione dei
rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, i
passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all’uscita ai sensi
dell’articolo 8; e) per le navi da crociera che lasciano un
porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto,
non è effettuata alcuna verifica all’uscita. ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 4, lett. c) Tuttavia, sono effettuate verifiche sull’equipaggio
e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di
una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione
illegale. ê 562/2006 Navigazione da diporto 3.2.4. In deroga agli articoli 5 e 8 le
persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto proveniente da o
dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a
verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un
valico di frontiera. Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in
materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese
terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro
interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un’ispezione
dell’imbarcazione. 3.2.5. In deroga all’articolo 5
un’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare
eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le
persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad
entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più
vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell’arrivo
dell’imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri è effettuata
presso le autorità portuali con il deposito dell’elenco delle persone a bordo.
Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al
momento dell’arrivo. Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore
l’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad
accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali
contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera
per segnalare la presenza dell’imbarcazione. 3.2.6. All’atto delle verifiche, deve essere
consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche
dell’imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un
esemplare di tale documento è consegnato alle autorità dei porti d’ingresso e
di uscita. Un esemplare di tale documento è conservato con i documenti di bordo
finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro. Pesca costiera 3.2.7. In deroga agli articoli 5 e 8,
l’equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano
quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa
o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare
in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente
a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano
nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto
della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per
determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali
rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un’ispezione della nave. 3.2.8. L’equipaggio a bordo di una nave che
esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio
di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni
relative ai marittimi. Collegamenti effettuati da traghetti 3.2.9. Sono sottoposte a verifica le persone a bordo
dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si
applicano le seguenti disposizioni: a) ove possibile, gli Stati membri
predispongono banchine separate ai sensi dell’articolo 10; b) sui passeggeri a piedi sono effettuate
verifiche individuali; c) le verifiche sugli occupanti di un
veicolo avvengono nel veicolo stesso; d) i passeggeri di autobus sono trattati
allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l’autobus al fine
di sottoporsi alle verifiche; e) gli autisti di autocarri e i loro
eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In
linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle
verifiche sugli altri passeggeri; f) al fine di assicurare la scorrevolezza
delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni; g) ai fini, in particolare,
dell’intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati
dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti
trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione; h) i membri dell’equipaggio di traghetti
sono trattati come i membri dell’equipaggio di navi mercantili; ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 4, lett. c) i) il punto 3.1.2. (obbligo di presentare
gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non si applica. Se
deve essere stilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla
direttiva 98/41/CE del Consiglio[7],
il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo
nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di
un paese terzo. ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 4, lett. c) 3.2.10. Se un traghetto proveniente da un paese
terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca
passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i
passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e a
una verifica all'ingresso nel porto di arrivo. Le verifiche sulle persone che, al momento degli
scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel
territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo. La procedura
inversa si applica quando il paese di destinazione è un paese terzo. Collegamenti merci tra Stati membri 3.2.11. In deroga all'articolo 8, non è
effettuata alcuna verifica di frontiera sui collegamenti merci tra gli stessi
due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti
situati al di fuori di tali territori consistenti nel trasporto di merci. Tuttavia, sono effettuate verifiche
sull’equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto se giustificate sulla
base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e
l’immigrazione illegale. ê 562/2006 4. Navigazione interna 4.1. Per «navigazione interna con
attraversamento di una frontiera esterna», si intende l’utilizzazione a titolo
professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di
natante su fiumi, canali e laghi. 4.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali,
sono considerati membri dell’equipaggio o persone a essi equiparate il capitano
e le persone arruolate a bordo e che figurano nell’elenco dell’equipaggio,
nonché i loro familiari purché risiedano a bordo. 4.3. Alle verifiche sulla navigazione interna,
si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni pertinenti dei punti da
3.1 a 3.2. _________________ ALLEGATO VII Norme specifiche per determinate
categorie di persone 1. Capi di Stato In deroga all’articolo 6 e agli articoli da 8
a 14, i capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui
partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie
di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera. 2. Piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio 2.1. In deroga all’articolo 6, i titolari
di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio
(«crew member certificate»), previsti all’allegato 9 della
convenzione sull’aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell’esercizio
delle loro funzioni e sulla base di tali documenti: a) imbarcarsi e sbarcare nell’aeroporto di
scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro; b) entrare nel territorio del comune ove si
trova l’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno
Stato membro; c) raggiungere, con ogni mezzo di trasporto,
un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi
su un aereomobile in partenza da tale aeroporto. In tutti gli altri casi si applicano i requisiti
di cui all’articolo 6, paragrafo 1. 2.2. Alle verifiche sugli equipaggi di
aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14.
Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell’equipaggio sono effettuate
prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di
quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga
all’articolo 8, l’equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle
verifiche di frontiera nell’esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto
solo di verifiche a campione. 3. Marittimi ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 5, lett. a) In deroga agli articoli 5 e 8, gli Stati
membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità
dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o
n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui
documenti d'identità dei marittimi e della convenzione sulla facilitazione del
traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), nonché in base alle
pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri
recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa
scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli Stati membri ritornando
a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a
condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente
sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di
appartenenza. Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi
di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti a
una verifica a norma dell’articolo 8 da parte delle guardie di frontiera prima
del loro sbarco. ê 562/2006
(adattato) 4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di
servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali 4.1. In considerazione dei particolari
privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici,
ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi
riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati
dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano
nell’esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, ai valichi di
frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l’obbligo del visto,
qualora richiesto. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c),
i titolari di detti documenti sono dispensati dall’accertamento della
disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza. 4.2. Se una persona che si presenta alla
frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di
frontiera può esigere dall’interessato la prova della sua qualità mediante
l’esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati
rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con
altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di
urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri. 4.3. I membri accreditati delle missioni
diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono
entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera di cui
all’articolo 20, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare
la frontiera. Inoltre, in deroga all’articolo 14, la guardia di frontiera non
può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio
l’ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente
consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l’interessato è
oggetto di una segnalazione nel SIS. 4.4. I documenti rilasciati dalle
organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in
particolare i seguenti: –
lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al
personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla
base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni
specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, –
lasciapassare Ö dell'Unione
europea (UE) Õ , –
lasciapassare della Comunità europea dell’energia
atomica (Euratom), –
certificato di legittimazione rilasciato dal
segretario generale del Consiglio d’Europa, –
documenti rilasciati a norma dell’articolo III,
paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord
atlantico sullo statuto delle loro forze armate (carta d’identità militare
accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio
individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del
partenariato per la pace. 5. Lavoratori frontalieri 5.1. Le modalità della verifica sui
lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative
al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 8 e 14. 5.2. In deroga all’articolo 8, i
lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera
perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che,
dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli
archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione,
onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro
di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d’ingresso.
Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad
intervalli irregolari, ad una verifica approfondita. 5.3. Le disposizioni del punto 5.2.
possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri. 6. Minori 6.1. La guardia di frontiera presta
particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza
accompagnatore. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti
alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le
disposizioni del presente regolamento. 6.2. In caso di minori accompagnati, la
guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei
confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da
un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato
illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che
esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo
caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare
incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite. 6.3. In caso di minori che viaggiano senza
accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche
approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non
lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che
esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti. ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 5, lett. b) 6.4. Gli Stati membri designano punti di
contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la
Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco
di questi punti di contatto nazionali. 6.5. In caso di dubbi quanto a una delle
circostanze di cui ai punti 6.1., 6.2 e 6.3., le guardie di frontiera ricorrono
all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori. ê 610/2013 Art.
1, punto 21 e allegato I, punto 5, lett. c) (adattato) 7. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie
di frontiera I regimi di ingresso e uscita dei membri dei
servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in situazioni
d'emergenza, nonché delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera
nello svolgimento dei loro compiti professionali, sono disciplinati dal diritto
nazionale. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi
terzi sull'ingresso e sull'uscita di tali categorie di persone. Tali regimi e
accordi bilaterali possono prevedere deroghe agli articoli 5, 6 e 8. 8. Lavoratori off-shore In deroga agli articoli 5 e 8, i lavoratori
off-shore che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio
degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non
sono sottoposti sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un
paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito
off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione
illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. _________________ ê 562/2006 è1 610/2013 Art. 1, punto 21 e allegato I, punto. 6, lett. a) è2 610/2013 Art. 1, punto 21 e allegato I, punto. 6, lett. b) ALLEGATO VIII
è1 ç è2 ç _________________ é ALLEGATO IX Regolamento abrogato ed elenco delle
sue modificazioni successive Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1) || Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60) || Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 56) || Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1) || limitatamente all'art. 55 Regolamento (CE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1) || limitatamente all'art. 2 Regolamento (CE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1) || limitatamente all'art. 1 Regolamento (CE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1) || _________________ ALLEGATO X Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 562/2006 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2, alinea || Articolo 2, alinea Articolo 2, punti da 1 a 8 || Articolo 2, punti da 1 a 8 Article 2, punto 8a || Articolo 2, punto 9 Articolo 2, punto 9 || Articolo 2, punto 10 Articolo 2, punto 10 || Articolo 2, punto 11 Articolo 2, punto 11 || Articolo 2, punto 12 Articolo 2, punto 12 || Articolo 2, punto 13 Articolo 2, punto 13 || Articolo 2, punto 14 Articolo 2, punto 14 || Articolo 2, punto 15 Articolo 2, punto 15 || Articolo 2, punto 16 Articolo 2, punto 16 || Articolo 2, punto 17 Articolo 2, punto 17 || Articolo 2, punto 18 Articolo 2, punto 18 || Articolo 2, punto 19 Articolo 2, punto 18 bis || Articolo 2, punto 20 Articolo 2, punto 19 || Articolo 2, punto 21 Articolo 3 || Articolo 3 Articolo 3 bis || Articolo 4 Articolo 4 || Articolo 5 Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 5 paragrafo 1bis || Article 6, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 5, paragrafo 3 || Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 4 || Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 6 || Articolo 7 Articolo 7, paragrafi 1 e 2 || Articolo 8, paragrafi 1 e 2 Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a bis || Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a ter || Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a quater || Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a quinquies || Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a sexies || Articolo 8, paragrafo 3, lettera f) Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 8, paragrafo 3, lettera g) Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) || Articolo 8, paragrafo 3, lettera h) Articolo 7, paragrafo 3, lettera d) || Articolo 8, paragrafo 3, punto i) Articolo 8 || Articolo 9 Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera a) || Articolo 10, paragrafo 2, primo e secondo comma Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b) || Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 10, paragrafo 2, quarto comma Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 10, paragrafo 2, quinto comma Articolo 9, paragrafi 3 e 4 || Articolo 10, paragrafi 3 e 4 Articolo 10, paragrafi da 1 a 5 || Articolo 11 paragrafi da 1 a 5 Articolo 10, paragrafo 6 || - Articolo 11 || Articolo 12 Articolo 12 || Articolo 13 Articolo 13 || Articolo 14 Articolo 14 || Articolo 15 Articolo 15 || Articolo 16 Articolo 16 || Articolo 17 Articolo 17 || Articolo 18 Articolo 18 || Articolo 19 Articolo 19 || Articolo 20 Articolo 19 bis || - Articolo 19 bis || Articolo 21 Articolo 20 || Articolo 22 Articolo 21 || Articolo 23 Articolo 22 || Articolo 24 Articolo 23 || Articolo 25 Articolo 23 bis || Articolo 26 Articolo 24 || Articolo 27 Articolo 25 || Articolo 28 Articolo 26 || Articolo 29 Articolo 26 bis || Articolo 30 Articolo 27 || Articolo 31 Articolo 28 || Articolo 32 Articolo 29 || Articolo 33 Articolo 30 || Articolo 34 Articolo 31 || Articolo 35 Articolo 32 || Articolo 36 Articolo 33 || Articolo 37 Articolo 33 bis || Articolo 38 Articolo 34 || Articolo 39 Articolo 35 || Articolo 40 Articolo 36 || Articolo 41 Articolo 37 || Articolo 42 Articolo 37 bis || Articolo 43 Articolo 38 || - Articolo 39 || Articolo 44 Articolo 40 || Articolo 45 Allegati da I a VIII || Allegati da I a VIII - || Allegato IX - || Allegato X ______________________ [1] Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l’Islanda. [2] Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l’Islanda. [3] Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l’Islanda. [4] Nessun logo è richiesto per la Norvegia e l’Islanda. [5] Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001,
che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45) [6] Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la
sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002
(GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72). [7] Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che
effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità
(GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).