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Document 52015IR2697

Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto sulla trasparenza fiscale

GU C 423 del 17.12.2015, p. 76–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/76


Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto sulla trasparenza fiscale

(2015/C 423/14)

Relatore:

Hicham IMANE (BE/PSE), membro del Parlamento vallone

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio

[COM(2015) 129 final]

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

[COM(2015) 135 final]

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla trasparenza fiscale per combattere l'evasione e l'elusione fiscali

[COM(2015) 136 final]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO [COM(2015) 135 final]

Emendamento 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(8)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione .

(8)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri , oppure sui ruling che mirano a ridurre la base imponibile secondo il diritto tributario interno per effetto della struttura di un gruppo societario, e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti di Stato, in materia di fiscalità applicabile alle imprese, che possano costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE .

Motivazione

Precisazione giuridica sull'ambito degli aiuti di Stato trattati in questo considerando.

Emendamento 2

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(12)

Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica . Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

(12)

Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricheranno e conserveranno le informazioni. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE , garantendo agli Stati membri la possibilità di identificare il beneficiario o i beneficiari del ruling .

Motivazione

Il caricamento e la conservazione delle informazioni pertinenti nel repertorio centrale non dovrebbero sembrare facoltativi. Inoltre, tale procedura non è incompatibile con uno scambio complementare per posta elettronica.

Emendamento 3

Articolo 1, nuovo articolo 8 bis paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

2.   L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri , oppure sui ruling che mirano a ridurre la base imponibile secondo il diritto tributario interno per effetto della struttura di un gruppo societario, e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento che sono ancora validi a tale data. Questi dati saranno inoltre conservati nel registro centrale.

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle preoccupazioni espresse da varie autorità pubbliche per l'onere amministrativo eccessivo che deriverebbe dalla trasmissione di tutti i ruling fiscali emanati negli ultimi 10 anni ma non necessariamente ancora validi.

Emendamento 4

Articolo 1, nuovo articolo 8 bis paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.    Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

 

Motivazione

Questa proposta di restringere il campo di applicazione sembra un passo indietro rispetto al campo di applicazione della direttiva 2011/16/UE.

Emendamento 5

Nuovo articolo 1, nuovo paragrafo 3 bis aggiunto al nuovo articolo 8 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

3 bis.     Le imprese con più di 250 dipendenti, oppure con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro — o un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro — che sono impegnate in operazioni transfrontaliere, comunicano direttamente alla Commissione tutti i ruling preventivi transfrontalieri emanati, oppure i ruling che mirano a ridurre la base imponibile secondo il diritto tributario interno per effetto della struttura di un gruppo societario, e gli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento a cui tutte le entità dell'impresa sono soggette negli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione pubblica un registro di tali informazioni comunicatele da queste grandi imprese multinazionali.

Motivazione

Le grandi imprese multinazionali dovrebbero essere soggette a obblighi di trasparenza particolari in rapporto ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi paese per paese, in quanto sono esse ad avere le maggiori probabilità di trarre vantaggio dalle distorsioni della concorrenza. In questo modo, i clienti potrebbero chiedere alle imprese di rendere conto dell'eticità del loro comportamento fiscale.

Emendamento 6

Articolo 1, nuovo articolo 8 bis paragrafo 4 lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

b)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 31 dicembre 2016.

b)

per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 31 dicembre 2015.

Motivazione

Per la notifica dei ruling preventivi transfrontalieri emanati e degli accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento ancora validi alla data di entrata in vigore della direttiva modificata, non occorre prevedere un termine specifico diverso dal termine per l'adozione e la pubblicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva modificata (cfr. l'articolo 2 della proposta di direttiva).

Emendamento 7

Articolo 1, nuova lettera f) aggiunta al paragrafo 5 dell'articolo 8 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

f)

non appena disponibile, il codice di identificazione fiscale europeo (CIF), come delineato nel piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, adottato dalla Commissione nel 2012.

Emendamento 8

Articolo 1, nuovo articolo 8 bis paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

6.   Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

6.   Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. La Commissione presta assistenza agli Stati membri le cui strutture territoriali o amministrative decentrate dispongono di competenze in materia fiscale, per assicurarsi che questi Stati assolvano il loro compito di fornire formazione e sostegno a tali strutture.

Motivazione

Gli obblighi di trasparenza previsti dalla proposta di direttiva possono essere applicati anche alle strutture territoriali o amministrative. Benché spetti agli Stati membri fornire formazione e sostegno a queste strutture, la Commissione deve assicurarsi dell'efficacia delle sue proposte legislative.

Emendamento 9

Articolo 1, nuovo articolo 8 bis paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

8.   In conformità all'articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

8.   In conformità all'articolo 5 gli Stati membri e, se del caso, le loro strutture territoriali o amministrative (compresi gli enti locali), possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

Motivazione

Gli obblighi di trasparenza previsti dalla proposta di direttiva si applicano non solo alle autorità fiscali centrali degli Stati membri, ma anche alle loro strutture territoriali o amministrative, compresi gli enti locali (1). Pertanto, se necessario, anche queste strutture devono poter chiedere tali informazioni complementari.

Emendamento 10

Articolo 1, nuovo paragrafo 10 aggiunto all'articolo 8 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

10.    La Commissione deve esaminare tutte le sanzioni da prescrivere in caso di rifiuto o inadempimento dello scambio di informazioni.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie favorevolmente le proposte della Commissione, che costituiscono una tappa significativa della risposta dell'Unione europea (UE) alla presa di coscienza che la frode e l'elusione fiscali provocano una perdita annua di gettito fiscale potenziale stimata a 1  000 miliardi di euro a livello dell'UE, tenendo presente che nell'UE le entrate fiscali rappresentano circa il 90 % delle entrate pubbliche totali. Questa perdita di gettito pregiudica seriamente l'efficacia e l'equità dei sistemi fiscali dell'UE, accresce l'onere fiscale che grava su tutti i cittadini e sulle imprese, provoca una diminuzione del denaro pubblico disponibile per realizzare investimenti pubblici e privati e, a causa delle distorsioni della concorrenza che influiscono sulla scelta dell'ubicazione delle attività economiche, mina il conseguimento dell'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale dell'UE;

2.

appoggia pertanto la proposta della Commissione di estendere il campo di applicazione della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, in modo da includervi le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, oppure sui ruling che mirano a ridurre la base imponibile secondo il diritto tributario interno per effetto della struttura di un gruppo societario, e gli accordi preventivi in materia di prezzo, in quanto certe imprese con attività transnazionali utilizzano tali ruling o accordi per creare strutture che generano un'erosione della base imponibile negli Stati membri e compromettono il buon funzionamento del mercato interno;

3.

ricorda che il pacchetto presentato dalla Commissione non vieta la pratica delle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling), in quanto tali accordi sono disciplinati dalla legge in 22 Stati membri dell'UE ed è legittimo che un'impresa che si stabilisce in un determinato territorio verifichi preventivamente l'importo delle imposte da pagare. Occorre tuttavia evitare che la mancanza di trasparenza dei dispositivi provochi distorsioni della concorrenza e un'erosione fiscale a danno delle entrate pubbliche europee considerate nel loro insieme;

4.

sottolinea che gli obblighi di trasparenza previsti dalla proposta di direttiva si applicano non solo alle autorità fiscali centrali degli Stati membri, ma anche alle loro strutture territoriali o amministrative, compresi gli enti locali. Di conseguenza, risulta giustificato che tali strutture possano altresì emettere richieste di informazione e che, tenuto conto delle risorse limitate di cui dispongono, la Commissione possa eventualmente fornire loro assistenza e formazione;

5.

si domanda perché la proposta della Commissione non comprenda meccanismi sanzionatori specifici nei confronti degli Stati membri che contravvengono agli obblighi di trasparenza;

6.

reputa che la direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE possa fornire una nuova base che permetterebbe alla Commissione di negoziare a livello dell'OCSE una norma sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (EBITB) più ambiziosa rispetto al progetto attualmente in fase di negoziazione;

7.

prende atto del fatto che la Commissione utilizza l'articolo 115 del TFUE, relativo al completamento del mercato interno, come base giuridica della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2011/16/UE, invece dell'articolo 113 del TFUE relativo all'armonizzazione fiscale. Poiché l'articolo 115 del TFUE riguarda un settore di competenza concorrente, si applica il principio di sussidiarietà. Ciononostante, le spiegazioni fornite dalla Commissione al punto 2.3 della sua relazione sul valore aggiunto di un'azione normativa a livello dell'Unione europea e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente convincenti;

8.

ricorda che, sebbene l'UE non disponga di un potere diretto sui sistemi fiscali nazionali, la Commissione può valutare se certi regimi fiscali costituiscano aiuti di Stato illegali a favore di talune imprese attraverso la concessione di vantaggi fiscali selettivi. Di fronte alla portata delle indagini in corso che riguardano 21 Stati membri, con una media di 5-10 decisioni anticipate per Stato membro esaminato, e tenuto conto che due Stati membri non hanno ancora inviato una panoramica dei ruling emanati dal 2010 (2), è necessario che la Commissione abbia la facoltà di redigere orientamenti sulla formulazione delle decisioni anticipate in materia fiscale in rapporto agli aiuti di Stato;

9.

riconosce che è opportuno abrogare la direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio (la cosiddetta «direttiva sulla tassazione del risparmio»), in quanto la direttiva 2014/107/UE del Consiglio — che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio — tratta tutti i prodotti finanziari, compresi quelli disciplinati dalla direttiva sulla tassazione del risparmio, e che occorre evitare che due norme vengano applicate parallelamente;

10.

si rallegra che la Commissione abbia presentato, nel giugno 2015, un piano d'azione sulla fiscalità delle imprese, con ulteriori misure volte a contrastare l'evasione fiscale e la concorrenza fiscale dannosa, in particolare l'impegno a presentare nel 2016 una nuova proposta per la creazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) che sarebbe obbligatoria almeno per le imprese multinazionali. Si ricorda che, secondo i dati forniti dalla Commissione europea nel 2011, il progetto CCCTB permetterebbe alle imprese dell'Unione di risparmiare ogni anno 700 milioni di euro grazie a minori costi di adeguamento alla normativa e 1,3 miliardi di euro grazie al consolidamento. Rinnova pertanto la propria richiesta alla Commissione di essere consultato in merito alla nuova proposta CCCTB.

Bruxelles, 14 ottobre 2015

Il Presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Articolo 2 della direttiva 2011/16/UE.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5140_fr.htm


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