EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX0301(02)

Relazione finale del consigliere-auditore — Syniverse/Mach (COMP/M.6690)

GU C 60 del 1.3.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Syniverse/Mach

(COMP/M.6690)

2014/C 60/04

I.   CONTESTO

1.

In data 16 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2). Con tale operazione l’impresa Syniverse Holdings, Inc. acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa WP Roaming III Sàrl («Mach») (3).

2.

L’operazione proposta non presenta una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, l’operazione è stata sottoposta all’attenzione della Commissione su richiesta della parte notificante in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Il 20 dicembre 2012 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 21 dicembre 2012 la parte notificante ha avuto accesso a versioni non riservate di determinati documenti di rilievo raccolti nella prima fase dell’indagine.

II.   PROCEDIMENTO

Comunicazione delle obiezioni

4.

Il 5 marzo 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni.

5.

Nella comunicazione delle obiezioni, la Commissione ha concluso in via preliminare che l’operazione proposta non desta problemi sotto il profilo della concorrenza nei seguenti mercati: i) servizi di clearing dei dati in roaming a livello mondiale e nel SEE nonché ii) servizi di scambio in tempo quasi reale dei dati in roaming (near real-time roaming data exchange — NRTRDE) a livello mondiale e nel SEE. Per quanto riguarda questi ultimi, la stessa conclusione in via preliminare è stata raggiunta considerando l’ipotesi di una definizione più ampia del mercato che comprenderebbe i servizi NRTRDE e i servizi di clearing dei dati.

6.

La parte notificante ha risposto alla comunicazione delle obiezioni il 19 marzo 2013. La parte notificante non ha chiesto un’audizione orale.

Accesso al fascicolo

7.

La parte notificante ha avuto accesso al fascicolo su CD-ROM il 6 marzo 2013, l’11 aprile 2013 e il 7 maggio 2013.

Soggetti terzi

8.

Un concorrente delle parti interessate dalla concentrazione, Transaction Network Services Inc., così come due loro clienti, Deutsche Telecom AG e Belgacom (4), hanno dimostrato un interesse ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e sono stati pertanto riconosciuti come terzi interessati. Gli stessi hanno ricevuto informazioni sulla natura e l’oggetto del procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Impegni

9.

Al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza espressi nella comunicazione delle obiezioni, in data 11 marzo 2013 la parte notificante ha presentato degli impegni. La Commissione ha concluso che gli impegni non erano sufficienti per risolvere i problemi di natura concorrenziale derivanti dalla concentrazione.

10.

Il 26 marzo 2013 la parte notificante ha presentato impegni riveduti. La Commissione ha avviato un test di mercato in relazione agli impegni riveduti e ha constatato la necessità di apportare miglioramenti per risolvere i problemi sul piano della concorrenza.

11.

Il 19 aprile 2013 la parte notificante ha presentato impegni definitivi che consistono nella cessione delle attività di Mach relative ai servizi di clearing dei dati in roaming e ai servizi NRTRDE nel SEE. Gli impegni definitivi sono stati subordinati a una serie di condizioni e obblighi, in particolare all’inclusione di determinati requisiti relativi agli acquirenti e a una clausola relativa all’acquirente iniziale (upfront buyer clause). La Commissione ha concluso che gli impegni definitivi avrebbero eliminato i problemi di concorrenza individuati nei mercati dei servizi di clearing dei dati in roaming e dei servizi NRTRDE.

III.   IL PROGETTO DI DECISIONE

12.

Secondo il consigliere-auditore il progetto di decisione concerne unicamente obiezioni per le quali è stata accordata alle parti della concentrazione la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

IV.   CONCLUSIONI

13.

Il consigliere-auditore conclude che le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 21 maggio 2013

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  L’operazione non comprende l’acquisizione di Evenex ApS e la sua controllata al 100 % Evenex AS.

(4)  La decisione include anche Belgacom International Carrier Services.


Top