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Document 52014XG1211(01)
Council Conclusions — ‘Training of legal practitioners: an essential tool to consolidate the EU acquis ’
Conclusioni del Consiglio — «Formazione degli operatori della giustizia come strumento essenziale per consolidare l’ acquis dell’UE»
Conclusioni del Consiglio — «Formazione degli operatori della giustizia come strumento essenziale per consolidare l’ acquis dell’UE»
GU C 443 del 11.12.2014, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 443/7 |
Conclusioni del Consiglio
«Formazione degli operatori della giustizia come strumento essenziale per consolidare l’acquis dell’UE»
(2014/C 443/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RICORDANDO:
la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria nell’Unione europea [COM(2006) 356 def.];
la risoluzione del Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell’Unione europea (2008/C 299/01);
l’articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e l’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardanti il sostegno dell’Unione alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari in materia civile e penale;
la Magna carta dei giudici, del 2010, del Consiglio consultivo dei giudici europei del Consiglio d’Europa, che pone in evidenza che la formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere e che la formazione è un importante elemento di garanzia dell’indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell’efficacia del sistema giudiziario [CCJE — (2010) 3 final];
la comunicazione della Commissione europea «Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea» [COM(2011) 551];
le conclusioni del Consiglio del 27 ottobre 2011 sulla formazione giudiziaria europea (2011/C 361/03);
la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria [2012/2575(RSP)];
la comunicazione della Commissione «L’agenda giustizia dell’UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell’Unione» [COM(2014) 144 final];
gli orientamenti strategici del Consiglio europeo del 27 giugno 2014 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui si afferma che «occorrono ulteriori azioni per […] potenziare la formazione degli operatori» (EUCO 79/14);
SOTTOLINEA quanto segue:
i giudici e i procuratori, nonché altri operatori della giustizia, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea;
con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la giustizia, compresa la cooperazione giudiziaria, è diventata una politica dell’UE a pieno titolo; lo spazio europeo di giustizia deve ora essere consolidato; la formazione rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare la concretizzazione dei diritti derivanti dalla legislazione dell’UE, il potenziamento dell’efficacia dei sistemi giudiziari degli Stati membri e la fiducia reciproca degli operatori della giustizia nei rispettivi sistemi giudiziari. Ciò dovrebbe contribuire a sua volta a semplificare i procedimenti transfrontalieri e il riconoscimento delle sentenze.
ACCOGLIE CON FAVORE:
1. |
il fatto che più di 210 000 operatori della giustizia, vale a dire giudici, procuratori, personale giudiziario, avvocati, notai o ufficiali giudiziari, abbiano partecipato, tra il 2011 e il 2013, a formazioni in materia di diritto dell’UE, come si evince dalle relazioni annuali della Commissione sulla formazione giudiziaria europea; |
2. |
la divulgazione di buone pratiche in materia di formazione destinate a giudici, procuratori, avvocati e personale giudiziario e le raccomandazioni volte a migliorare la formazione rivolta a queste professioni, risultanti dal progetto pilota sulla formazione giudiziaria europea proposto dal Parlamento europeo nel 2012 e attuato dalla Commissione europea nel 2013 e 2014; |
3. |
l’adozione del programma Giustizia (1) per il periodo 2014-2020 volto a sostenere e a promuovere la formazione giudiziaria al fine di favorire una cultura giuridica e giudiziaria comune e che assegna il 35 % della sua dotazione finanziaria globale, pari a 132 milioni di EUR, a tale obiettivo; |
4. |
la crescente partecipazione di giudici e procuratori agli scambi e alle altre attività di formazione a livello transfrontaliero, che la rete europea di formazione giudiziaria ha realizzato, agevolato e coordinato negli ultimi anni; |
RICONOSCE quanto segue:
1. |
nonostante un miglioramento della situazione, occorre attivarsi maggiormente per conseguire l’ambizioso obiettivo di far partecipare, tra il 2011 e il 2020, la metà (circa 700 000) del totale degli operatori della giustizia a formazioni in materia di diritto dell’UE; |
2. |
le necessità formative degli operatori della giustizia non sono ancora pienamente soddisfatte e la situazione varia a seconda delle professioni legali e degli Stati membri; |
3. |
le buone pratiche devono essere diffuse su vasta scala, aggiornate, riutilizzate e condivise tra professioni legali; |
4. |
gli operatori della giustizia continuano ad essere confrontati ad ostacoli nella partecipazione ad attività di formazione, quali la mancanza di tempo, di risorse di bilancio, di corsi di formazione che includono il diritto dell’UE, o di competenze linguistiche giuridiche necessarie per poter partecipare ad attività di formazione transfrontaliere; |
5. |
a livello di UE, la rete europea di formazione giudiziaria (REFG) è nella migliore posizione per coordinare, attraverso i suoi membri, le attività di formazione nazionali e per sviluppare un’offerta di formazione a livello transfrontaliero rivolta a giudici e procuratori; essa ha beneficiato, negli ultimi anni, di un crescente sostegno nell’ambito del cofinanziamento da parte dell’Unione europea; |
ESORTA GLI EROGATORI DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA A LIVELLO NAZIONALE E GLI EROGATORI DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI A:
1. |
integrare sistematicamente la formazione in materia di diritto dell’UE e in particolare sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nelle attività di formazione iniziale e continua a livello nazionale, laddove necessario per l’efficace esercizio delle funzioni giudiziarie o professionali; |
2. |
dar seguito alle migliori pratiche e raccomandazioni risultanti dal progetto pilota sulla formazione giudiziaria europea, ove opportuno; |
3. |
agevolare il fatto che le attività transfrontaliere di formazione in materia di diritto dell’UE in un altro Stato membro o svolte da un erogatore di formazione europeo siano riconosciute come rispondenti agli obblighi di formazione nazionale, laddove esistano; |
4. |
migliorare, se necessario, la raccolta di dati attendibili sulla formazione e condividere tali dati con la Commissione, in modo da consentire a quest’ultima di migliorare ulteriormente l’accuratezza della relazione annuale sulla formazione giudiziaria europea; |
5. |
sostenere il coordinamento della formazione erogata da organizzazioni nazionali di professioni liberali del settore giudiziario attraverso le rispettive entità a livello di UE; |
INVITA GLI STATI MEMBRI A:
1. |
tradurre in misure concrete la priorità delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2014 relativa alla formazione degli operatori della giustizia:
|
2. |
a valutare l’aumento o almeno mantenere il loro sostegno finanziario alla REFG, tenendo conto del quadro giuridico della REFG e del cofinanziamento diretto da parte degli Stati membri di determinate formazioni REFG in linea con le pertinenti necessità formative, affinché corrispondano al contributo dell’UE e la rete sia in grado di sviluppare ulteriormente le sue attività quali scambi e formazioni transfrontaliere; |
3. |
sostenere la raccolta di dati attendibili in questo settore; |
INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:
1. |
avvalersi delle competenze disponibili negli Stati membri e presso le parti interessate, e muovere dal proficuo lavoro svolto dalla REFG, nonché dai risultati del progetto pilota sulla formazione giudiziaria europea nel valutare l’elaborazione di una raccomandazione sugli standard in materia di formazione riguardanti tutte le professioni legali; |
2. |
continuare a relazionare sulla partecipazione degli operatori della giustizia alla formazione in materia di diritto dell’UE e di diritto di altri Stati membri; |
3. |
organizzare riunioni periodiche a livello di UE con le parti interessate coinvolte nella formazione degli operatori della giustizia al fine di tracciare un bilancio dei progressi compiuti e contribuire a preparare, se del caso, ulteriori miglioramenti della formazione giudiziaria europea; |
4. |
organizzare a livello di UE un’apposita riunione con le parti interessate per elaborare una mappatura delle attività di formazione esistenti, individuare eventuali lacune e proporre miglioramenti, concentrandosi in particolare sulla formazione degli operatori della giustizia e dei pubblici ufficiali che applicano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
5. |
incoraggiare gli erogatori di formazione, siano essi pubblici o, se del caso, privati, ad intensificare la formazione in materia di diritto dell’UE e di competenze linguistiche straniere nel settore giuridico rivolta alle professioni legali, coerentemente con l’obiettivo di una formazione di elevata qualità ed efficiente in termini di costi; |
6. |
affrontare la specifica questione della formazione del personale giudiziario, anche in termini di miglioramento della formazione in materia di diritto dell’UE del personale giudiziario i cui compiti comprendono elementi di diritto dell’UE e di agevolazione della cooperazione transfrontaliera di erogatori di formazione rivolta al personale giudiziario, se del caso; |
7. |
aumentare progressivamente, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di bilancio dell’UE, il sostegno finanziario alla rete europea di formazione giudiziaria, che costituisce lo strumento essenziale per migliorare la formazione dei giudici e procuratori nell’UE; |
8. |
aumentare il sostegno finanziario ai progetti di formazione transfrontalieri, come previsto dal programma finanziario 2014-2020 per il settore giustizia, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari; |
9. |
continuare a sviluppare la sezione formazione del portale europeo della giustizia elettronica, compreso l’e-learning, quale efficace strumento di sviluppo della formazione giudiziaria europea. |
(1) Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73).