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Document 52014XC1204(01)
Update of reference amounts for the crossing of the external borders, as referred to in Article 5(3) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
GU C 434 del 4.12.2014, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 434/3 |
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2014/C 434/03)
La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
ESTONIA
in sostituzione dell’elenco pubblicato sulla GU C 57 del 28.2.2014
A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all’ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica, cioè EUR 78.
In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Vedere l’elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.