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Document 52014PC0746
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to proposals for amendments of Annex III to the Rotterdam Convention
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea rispetto alle proposte di emendamento all’allegato III della convenzione di Rotterdam
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea rispetto alle proposte di emendamento all’allegato III della convenzione di Rotterdam
/* COM/2014/0746 final - 2014/0356 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea rispetto alle proposte di emendamento all’allegato III della convenzione di Rotterdam /* COM/2014/0746 final - 2014/0356 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nel marzo 1998, sotto gli auspici dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e del Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), si sono conclusi i negoziati
riguardanti una convenzione sulla procedura di previo assenso informato (PIC)
per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale. La convenzione è stata aperta alla firma nel
corso di una conferenza diplomatica a livello ministeriale tenutasi a Rotterdam
nel settembre del 1998; è stata firmata dalla Comunità europea l’11 settembre
1998. La convenzione di Rotterdam rappresenta un importante passo avanti nel
contesto della regolamentazione di alcune sostanze chimiche pericolose, inclusi
i pesticidi, su scala internazionale. Essa intende promuovere la condivisione
delle responsabilità tra le parti e il loro impegno a collaborare nel commercio
internazionale di tali sostanze, con l’obiettivo di proteggere la salute umana
e l’ambiente dai potenziali pericoli che rappresentano e di contribuire ad
incentivarne un utilizzo compatibile con l’ambiente. L’Unione ha attuato la convenzione con il
regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose[1]. Con la decisione
2006/730/CE del 25 settembre 2006[2]
il Consiglio ha deciso di approvare la convenzione a nome della Comunità
europea. La convenzione è entrata in vigore il
24 febbraio 2004. La settima riunione della Conferenza delle parti (COP7)
si svolgerà a Ginevra dal 4 al 15 maggio 2015. Oltre all’Unione, 27 Stati
membri sono parti della convenzione. Sulla base delle raccomandazioni del comitato
per l’esame dei prodotti chimici (CRC), organo sussidiario sotto l’autorità
della COP, si prevede che la Conferenza delle parti prenda una decisione in
merito all’inserimento di altre sostanze chimiche nell’allegato III della
convenzione, assoggettandole alla procedura PIC. Sono già oggetto di restrizioni sull’esportazione
nell’ambito del diritto unionale, simili a quelle a norma della convenzione,
quei prodotti chimici che il CRC raccomanda di includere nell’allegato III
della convenzione di Rotterdam, ossia: amianto crisotilo, metamidofos,
triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l’ingrediente
attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) nonché formulati liquidi
(concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat
dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat
ione pari o superiore a 200 g/L. La Commissione propone pertanto al
Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome dell’Unione, l’emendamento
all’allegato III della convenzione in occasione della COP7. 2014/0356 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea rispetto alle proposte di emendamento all’allegato III
della convenzione di Rotterdam IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e articolo 207, in
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’Unione europea ha
ratificato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale (“convenzione di Rotterdam”)[3]. (2) Il regolamento (UE)
n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose[4] attua la convenzione di
Rotterdam all’interno dell’Unione. (3) Al fine di garantire che i
paesi importatori siano tutelati dalla convenzione di Rotterdam, è necessario,
nonché opportuno, sostenere la raccomandazione del comitato per l’esame dei
prodotti chimici per quanto attiene all’inclusione nell’allegato III della
convenzione di Rotterdam delle seguenti sostanze: amianto crisotilo,
metamidofos, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che
contengono l’ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) e
formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che
contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L,
corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L. Queste sostanze sono
già soggette a severe restrizioni o messe al bando all’interno dell’Unione e
sono pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a
quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam. (4) Si prevede che in occasione
della settima riunione della Conferenza delle parti (COP7) della convenzione di
Rotterdam venga presa una decisione in merito alla proposta di emendamento all’allegato
III. È opportuno che l’Unione sia favorevole a tale emendamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo unico Nel quadro della settima riunione della Conferenza delle parti della
convenzione di Rotterdam, la Commissione sostiene a nome dell’Unione l’adozione
della proposta di emendamento all’allegato III di tale convenzione al fine di
includervi amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fention (in formulati a
volume ultra basso, ULV, che contengono l’ingrediente attivo in misura pari o
superiore a 640 g/L) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e
concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o
superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a
200 g/L. I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di associazione
possono concordare emendamenti minori ai progetti di decisione della Conferenza
delle parti senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60. [2] GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23. [3] GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23. [4] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.