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Document 52014PC0695

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

    /* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */

    52014PC0695

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde /* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 28 agosto 2014. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, cioè dalla data della firma.

    L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca del Capo Verde nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e, se pertinente, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post del precedente protocollo realizzata da esperti esterni.

    L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca capoverdiana, nell'interesse di entrambe le Parti.

    Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

    –          28 tonniere con reti a circuizione

    –          30 pescherecci con palangari di superficie

    –          13 tonniere con lenze e canne.

    La Commissione propone pertanto che il Consiglio, con l'accordo del Parlamento, adotti una decisione recante conclusione del nuovo protocollo.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2011-2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica del Capo Verde.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La contropartita finanziaria annua, pari a 550 000 EUR per i primi 2 anni e a 500 000 EUR per gli ultimi 2 anni, comprende: a) un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate, per un importo di 275 000 EUR per i diritti di accesso per i primi 2 anni e di 250 000 EUR per gli ultimi 2 anni, e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Capo Verde, pari a 275 000 EUR all'anno per i primi 2 anni e a 250 000 EUR all'anno per gli ultimi 2 anni. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Capo Verde in materia di lotta contro la pesca illegale.

    2014/0329 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

    considerando quanto segue:

    (1)       Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde[2].

    (2)       L'Unione ha negoziato con la Repubblica del Capo Verde un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde.

    (3)       Con la decisione 2014/…/UE[3] il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo, fatta salva la sua successiva conclusione.

    (4)       L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde ha istituito, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e, se del caso, di rivedere il livello delle possibilità di pesca e conseguentemente della contropartita finanziaria. Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

    (5)       È dunque opportuno approvare il suddetto protocollo a nome dell'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È concluso, a nome dell'Unione europea, il protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde.

    Il testo del protocollo figura nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

    Articolo 3

    Conformemente alle disposizioni e alle condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione e nell'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo adottate dalla commissione mista.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde.

    1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]

    11. – Affari marittimi e pesca

    11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

    1.3.        Natura della proposta/iniziativa

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[5]

    X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

    1.4.        Obiettivi

    1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso delle navi da pesca dell'Unione europea a zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

    Gli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

    1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Obiettivo specifico 1

    Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

    Attività ABM/ABB interessate

    Affari marittimi e pesca. Definire un quadro di governance per le attività di pesca praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.0301).

    1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    La conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le navi europee nella zona di pesca capoverdiana.

    Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in materia di lotta contro la pesca illegale.

    1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

    Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

    Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

    Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE nonché alla stabilizzazione del mercato dell'UE (a livello aggregato con altri APP).

    Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

    1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

    1.5.1.     Necessità nel breve e lungo termine

    Il protocollo relativo al periodo 2011-2014 è scaduto il 31 agosto 2014. È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

    Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare l'attività di pesca della flotta europea nella zona di pesca capoverdiana e permetterà agli armatori europei di chiedere licenze per l'esercizio della pesca nelle acque capoverdiane. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. È stato intensificato il sostegno settoriale al fine di assistere la Repubblica del Capo Verde nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

    1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'Unione europea indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L'Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, la Repubblica del Capo Verde continuerà a cooperare efficacemente con l'Unione, in particolare nella lotta contro la pesca illegale.

    1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    L'analisi delle catture effettuate nell'ambito del protocollo precedente ha indotto le Parti a mantenere lo stesso quantitativo di riferimento, riducendo però il numero di pescherecci con palangari di superficie (da 35 a 30 unità) e portando da 11 a 13 unità il numero di tonniere con lenze e canne. Il numero di tonniere con reti a circuizione rimane invariato (28 unità).

    Poiché gli squali pelagici fanno parte delle specie catturate dalla flotta dell'Unione, particolare attenzione è riservata alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangari. Per garantire lo sfruttamento sostenibile di tale risorsa sarà pertanto istituito un rigoroso sistema di monitoraggio dell'attività di pesca. Sarà inoltre realizzato uno studio inteso ad analizzare la situazione degli squali e l'impatto della pesca sugli ecosistemi locali, a raccogliere dati sui fenomeni migratori di tali specie e a identificare le zone vulnerabili sotto il profilo biologico ed ecologico nel Capo Verde e nella fascia tropicale dell'Atlantico.

    Il sostegno settoriale è stato rafforzato tenendo conto delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca nonché delle necessità in termini di rafforzamento delle capacità dell'amministrazione capoverdiana della pesca.

    1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    I fondi versati nell'ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

    1.6.        Durata e incidenza finanziaria

    X Proposta/iniziativa di durata limitata

    – X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma per una durata di 4 anni

    – X  Incidenza finanziaria dal 2015 al 2018.

    ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

    – Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

    – seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.        Modalità di gestione previste

    X Gestione diretta a opera della Commissione

    – X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

    – ¨  a opera delle agenzie esecutive

    ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

    ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

    – ¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati;

    – ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

    – ¨la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

    – ¨ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

    – ¨ organismi di diritto pubblico;

    – ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    – ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

    – ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

    Osservazioni

    2.           MISURE DI GESTIONE

    2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente in Senegal e con la delegazione dell'Unione europea a Dakar) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

    L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Repubblica del Capo Verde facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

    2.2.        Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.     Rischi individuati

    L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione).

    2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

    Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 3 rientra tra le modalità di controllo.

    Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

    2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

    2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

    La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Repubblica del Capo Verde al fine di migliorare la gestione dell'accordo e rafforzare il contributo dell'Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l'articolo 2, paragrafo 7, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    · Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero […][Denominazione………………………...………] || Diss./Non diss. ([6]) || di paesi EFTA[7] || di paesi candidati[8] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    2 || 11.03 01 Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) || Diss. || NO || NO || SÌ || NO

    · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero […][Denominazione………………………...………] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    || […][XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

    3.2.        Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Crescita sostenibile: risorse naturali

    DG: MARE || || || Anno N[9] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE

    Ÿ Stanziamenti operativi || || || || ||

    Numero della linea di bilancio 11.03 01 || Impegni || (1) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

    Pagamenti || (2) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[10] || || || || ||

    Numero della linea di bilancio 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

    TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

    Pagamenti || =2+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

    Pagamenti || (5) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

    Pagamenti || =5+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

    Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: NON PERTINENTE

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

    Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

    Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    DG: MARE ||

    Ÿ Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

    Altre spese amministrative || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || || || || 0,032

    TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno N[11] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

    Pagamenti || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

    3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    – ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

    – X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE

    RISULTATI ||

    Tipo[12] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale ||

    OBIETTIVO SPECIFICO 1[13] || || || || || || || || || ||

    - Accesso alla zona di pesca || t/anno || N & N+1: 55 EUR/t e N+2 & N+3: 65 EUR/t || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,250 || 5 000 || 0,250 || 20 000 || 1,050

    - Sostegno settoriale || annuale || 0,250 || 1 || 0,275 || 1 || 0,275 || 1 || 0,250 || 1 || 0,250 || 4 || 1,050

    Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

    OBIETTIVO SPECIFICO 2 || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || ||

    Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || ||

    COSTO TOTALE || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

    3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

    3.2.3.1.  Sintesi

    – ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

    – X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || Anno N [14] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || ||

    Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,452

    Altre spese amministrative || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,032

    Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,484

    esclusa la RUBRICA 5[15] del quadro finanziario pluriennale || || || || ||

    Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,124

    Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,066 || 0,084

    Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

    TOTALE || 0,158 || 0,158 || 0,158 || 0,218 || 0,692

    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

    – ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

    – X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018

    Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

    11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,75 || 0,75 || 0,75 || 0,75

    XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || ||

    XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || ||

    10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || ||

    Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[16] ||

    11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

    11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || ||

    11 01 04 01 [17] || - in sede || || || ||

    - nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

    XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || ||

    10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta) || || || ||

    Altre linee di bilancio (specificare) || || || ||

    TOTALE || 1,2 || 1,2 || 1,2 || 1,2

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei || Attuazione amministrativa e di bilancio dell'accordo (licenze, monitoraggio delle catture, pagamenti, sostegno settoriale), preparazione e partecipazione alle riunioni della commissione mista e ai negoziati relativi al protocollo successivo, preparazione e istruzione degli atti legislativi, corrispondenza, sostegno tecnico e scientifico. Desk officer + assistente finanziario + segretariato + capo unità (o capo unità aggiunto) + sostegno scientifico, tecnico e raccolta dati relativi alle licenze e alle catture: 0,95 ETP, di cui 0,75 a 132 000 EUR/anno e 0,2 a 70 000 EUR/anno.

    Personale esterno || Controllo dell'attuazione dell'accordo e dell'esecuzione del sostegno settoriale. 0,25 ETP a 125 000 EUR/anno (stima)

    3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    – X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

    – ¨ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    – ¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[18].

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

    – La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

    – La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

    Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

    3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

    – X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

    – ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    – ¨ sulle risorse proprie

    – ¨ sulle entrate varie

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[19]

    Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo …………. || || || || || || || ||

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

    [1]               GU L [...] del [...], pag. [...].

    [2]               GU L 414 del 19.12.2006, pag. 1.

    [3]               GU L [...] del [...], pag. [...].

    [4]               ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

    [5]               A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

    [6]               Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

    [7]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

    [8]               Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

    [9]               L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

    [10]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [11]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

    [12]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

    [13]             Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

    [14]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

    [15]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [16]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”).

    [17]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

    [18]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale per il periodo 2007-2013.

    [19]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

    ALLEGATO

    della proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

    Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1. Per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue.

    Specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 e ad esclusione delle specie protette o vietate dall'ICCAT o da altre convenzioni internazionali:

    - tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

    - tonniere con lenze e canne: 13 unità,

    - pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.

    2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

    3. In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (di seguito "navi dell'Unione europea") possono svolgere attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde soltanto se in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Capo Verde nell'ambito del presente protocollo.

    Articolo 2 Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

    1. Per il periodo di cui all'articolo 1, il valore totale stimato del protocollo ammonta a 3 300 000 EUR.

    2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito come segue:

    - 2 100 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo, che comprende:

    a)       un importo annuo a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alla risorsa, pari a 275 000 EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000 EUR/anno per il terzo e il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate/anno;

    b)      un importo specifico destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Capo Verde, pari a 275 000 EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000 EUR/anno per il terzo e il quarto anno;

    - 1 200 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione degli articoli 5 e 6 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3, dell'allegato.

    3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

    4. Se il quantitativo totale delle catture praticate dalle navi dell'Unione europea nelle acque capoverdiane supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo della contropartita finanziaria ivi indicato sarà aumentato, per ogni tonnellata supplementare catturata, di 55 EUR per i primi due anni e di 50 EUR per gli ultimi due anni. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

    5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato nei 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

    6. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità del Capo Verde.

    7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

    Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque capoverdiane

    1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le Parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

    a)       gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

    b)      gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

    c)       i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

    2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista.

    3. Le autorità del Capo Verde possono decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo aggiuntivo alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

    4. Le due Parti procedono ogni anno, nell'ambito della commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, l'Unione europea si riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma.

    Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

    1. Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque. Tutte le misure tecniche di conservazione cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, quali precisate nell'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo, si applicano a qualsiasi flotta industriale straniera operante nella zona di pesca del Capo Verde in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell'Unione europea.

    2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana per tutte le specie oggetto del protocollo. In particolare, le Parti convengono di rafforzare la raccolta e l'analisi dei dati ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la conservazione e la gestione degli squali nella ZEE del Capo Verde.

    3. Le due Parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.

    4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 del suddetto accordo per adottare mediante decisione della commissione mista, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione europea.

    5. Il Capo Verde si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo inteso a autorizzare navi battenti bandiera straniera a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione, tenendo conto della sensibilità di determinate informazioni, quali le condizioni finanziarie.

    6. Poiché gli squali pelagici fanno parte delle specie che possono essere catturate dalla flotta dell'Unione europea nell'ambito delle attività di pesca tonniera, e data la vulnerabilità di tali specie, quale può essere evidenziata dai pareri scientifici dell'ICCAT, alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangari è riservata particolare attenzione sulla base del principio precauzionale. Le due Parti collaborano per migliorare la disponibilità e il monitoraggio dei dati scientifici relativi alle specie pescate.

    A tal fine, le due Parti istituiscono per tale attività di pesca un rigoroso sistema di monitoraggio inteso a garantire lo sfruttamento sostenibile della risorsa. Tale sistema si basa, in particolare, su uno scambio trimestrale dei dati relativi alle catture di squali. Quando tali catture superano, nell'arco di un anno, il 30% del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si procede a un monitoraggio rafforzato basato su uno scambio mensile dei dati e a una concertazione tra le Parti. Se le catture in questione raggiungono, nell'arco di un anno, il 40% del quantitativo di riferimento di cui sopra, la commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure di gestione che consentano di meglio inquadrare l'attività della flotta operante con palangari.

    Inoltre le Parti convengono di basarsi su uno studio realizzato dall'Unione europea, con la partecipazione degli istituti scientifici del Capo Verde, destinato a:

    - analizzare la situazione degli squali e l'impatto della pesca sugli ecosistemi locali

    - fornire dati sui fenomeni migratori di tali specie

    - individuare le zone vulnerabili sotto il profilo biologico ed ecologico nel Capo Verde e nella fascia tropicale dell'Atlantico.

    La commissione mista potrà decidere di adeguare il suddetto sistema di monitoraggio in funzione dei risultati dello studio.

    Articolo 5 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista

    1. La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 e adeguarle di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale adeguamento garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e al presente protocollo e al suo allegato sono apportate le modifiche necessarie.

    2. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e dei relativi allegati.

    Articolo 6 Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici

    1. Le due Parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani.

    2. Sono quindi istituiti incentivi finanziari a favore degli sbarchi secondo quanto specificato nell'allegato.

    3. Le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

    Articolo 7 Sospensione dell'applicazione del protocollo

    1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

    a)       circostanze anomale, quali definite all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;

    b)      mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

    c)       attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

    d)      mancato pagamento, da parte dell'Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente protocollo;

    e)       controversia grave e non risolta tra le due Parti in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo.

    2. Quando l'applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.

    3. In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 8 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

    1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

    a)       circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;

    b)      mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

    c)       attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani definiti all'articolo 9 di detto accordo.

    2. L'Unione europea può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

    3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di 6 mesi dalla scadenza del protocollo.

    Articolo 9 Informatizzazione degli scambi

    1. Il Capo Verde e l'Unione europea si impegnano a predisporre senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

    2. A partire dall'entrata in funzione dei sistemi di cui al paragrafo 1, la versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.

    3. Il Capo Verde e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

    Articolo 10 Sorveglianza via satellite

    La sorveglianza via satellite dei pescherecci dell'Unione europea nell'ambito del presente protocollo è effettuata secondo le disposizioni che figurano nel relativo allegato.

    Articolo 11 Riservatezza dei dati

    Il Capo Verde si impegna affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo.

    Articolo 12 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    1. Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nelle acque del Capo Verde nel quadro del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa capoverdiana, con particolare riguardo alle disposizioni del piano di gestione delle risorse della pesca del Capo Verde, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

    2. Le autorità capoverdiane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

    Articolo 13 Durata

    Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dall'applicazione provvisoria in conformità all'articolo 15, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

    Articolo 14 Denuncia

    1. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

    2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.

    Articolo 15 Applicazione provvisoria

    Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

    Articolo 16 Entrata in vigore

    Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    ALLEGATO DEL PROTOCOLLO

    CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1.         Designazione dell'autorità competente

    Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o al Capo Verde in relazione a un'autorità competente designa:

    - per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea nel Capo Verde;

    - per il Capo Verde: il ministero della pesca.

    2.         Zona di pesca

    Le coordinate della ZEE del Capo Verde sono specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione europea potranno esercitare attività di pesca al di là dei limiti fissati per ciascuna categoria nell'appendice 2.

    All'atto del rilascio della licenza di pesca, il Capo Verde comunica agli armatori le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è trasmessa anche all'Unione europea.

    3.         Designazione di un agente locale

    Le navi dell'Unione europea che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Capo Verde devono essere rappresentate da un agente residente nel Capo Verde.

    4.         Conto bancario

    Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Capo Verde comunica all'Unione europea i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

    CAPO II

    AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    1.         Condizione preliminare all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca – navi ammissibili

    Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione europea e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Capo Verde nel quadro dell'accordo.

    2.         Domanda di autorizzazione di pesca

    L'Unione europea presenta al Capo Verde una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 3 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

    Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:

    i)     dalla prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, nonché dal contributo forfettario per gli osservatori di cui al capo X del presente allegato;

    ii)    dal nome e dall'indirizzo dell'agente locale della nave, se esistente;

    iii)   da una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm × 10 cm;

    iv)   da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo.

    All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

    3.         Canoni e anticipi

    a) Il canone pagato dagli armatori è fissato secondo le seguenti modalità:

    - per i primi due anni di applicazione, 55 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde;

    - per gli ultimi due anni di applicazione, 65 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde.

    b) Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità capoverdiane, di canoni forfettari anticipati fissati come segue:

    per le tonniere con reti a circuizione:

    - 4 950 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 90 tonnellate;

    - 5 525 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 85 tonnellate;

    per i pescherecci con lenze e canne:

    - 495 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 9 tonnellate;

    - 585 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 9 tonnellate;

    per i pescherecci con palangari di superficie:

    - 3 190 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 58 tonnellate;

    - 3 250 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 50 tonnellate.

    c) Il canone forfettario anticipato include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi. Per il primo e l'ultimo anno, il canone forfettario anticipato e il corrispondente quantitativo per ogni nave sono calcolati pro rata temporis, in funzione del numero di mesi di validità della licenza.

    4.         Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

    Entro tre giorni di calendario dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca, il Capo Verde stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea.

    L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione europea, il Capo Verde può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione europea.

    5.         Rilascio dell'autorizzazione di pesca

    Entro un termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di domanda completo, il Capo Verde rilascia all'Unione europea l'autorizzazione di pesca per il tonno e le specie associate ("atum e afins").

    In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.

    L'Unione europea trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione europea, il Capo Verde può inviare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione europea.

    6.         Elenco delle navi autorizzate a pescare

    Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, il Capo Verde stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare nella zona capoverdiana. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

    7.         Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

    Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

    Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

    i)     nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

    ii)    in seguito, ogni anno civile completo;

    iii)   nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo.

    8.         Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

    L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave.

    Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui sopra. Le navi devono tenere permanentemente a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

    9.         Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

    L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

    Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave e su richiesta dell'Unione europea, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.

    Ai fini del trasferimento, l'armatore o il suo agente consegna al Capo Verde l'autorizzazione di pesca da sostituire e il Capo Verde redige entro il più breve termine l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo agente al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

    Il Capo Verde aggiorna nel più breve termine l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea.

    10.       Navi ausiliarie

    Il Capo Verde autorizza i pescherecci a farsi assistere da navi ausiliarie fatta salva l'adozione, da parte del Capo Verde, di una normativa intesa a disciplinare l'attività di tali navi.

    CAPO III

    MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

    Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato.

    Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

    Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le Parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accidentali di tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. Le navi dell'Unione europea provvedono a liberare tali catture accidentali per aumentare quanto più possibile le possibilità di sopravvivenza di tali specie.

    CAPO IV

    REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

    1.         Giornale di pesca

    Il comandante di una nave dell'Unione europea operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 4 del presente allegato.

    Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Capo Verde.

    Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero.

    Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

    Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

    Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

    2.         Dichiarazione delle catture

    Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Capo Verde i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca del Capo Verde.

    I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

    i)     in caso di passaggio in un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Capo Verde, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

    ii)    in caso di uscita dalla zona di pesca del Capo Verde senza passare preliminarmente per un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di quattordici giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei trenta giorni successivi all'uscita dalla zona del Capo Verde:

    a) mediante spedizione postale al Capo Verde;

    b) via fax, al numero comunicato dal Capo Verde;

    c) oppure per posta elettronica.

    Non appena il Capo Verde sia in grado di ricevere le dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca al Capo Verde all'indirizzo di posta elettronica da esso comunicato. Il Capo Verde conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

    Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

    i)     Institut de recherche pour le développement (IRD);

    ii)    IEO (Instituto Español de Oceanografía);

    iii)   IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera); oppure

    iv)   INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas).

    Se la nave torna nella zona del Capo Verde nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

    In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Capo Verde può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Capo Verde può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

    3.         Transizione verso un sistema elettronico

    Le due Parti convengono di istituire un giornale di pesca elettronico e un sistema di dichiarazione elettronica di tutti i dati relativi alle catture (ERS), in conformità alle linee direttrici figuranti nell'appendice 6. Le Parti decidono insieme le modalità di attuazione di questo sistema con l'obiettivo di renderlo operativo a decorrere dal 1º settembre 2015.

    4.         Computo dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

    Fino alla messa in funzione del sistema elettronico previsto al punto 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui sopra. Sulla base di tali dichiarazioni di cattura, l'Unione europea stabilisce per ciascuna tonniera e ciascun peschereccio con palangari di superficie un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. L'Unione europea invia tale computo finale al Capo Verde e all'armatore, per il tramite degli Stati membri, anteriormente al 31 luglio dell'anno in corso.

    A partire dalla data di entrata in funzione effettiva del sistema elettronico di cui al punto 3, per ogni tonniera con lenze e canne, tonniera con reti a circuizione e peschereccio con palangari di superficie l'Unione europea stabilisce, sulla base dei giornali di bordo archiviati presso il CCP dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. L'UE comunica questo computo finale al Capo Verde e all'armatore anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso.

    In entrambi i casi ed entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Capo Verde può contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le Parti si concertano nell'ambito della commissione mista. Se il Capo Verde non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo finale si considera adottato.

    Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Capo Verde al massimo entro il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

    CAPO V

    SBARCHI E TRASBORDI

    1.         Notifiche

    Il comandante di una nave dell'Unione europea che desidera sbarcare in un porto del Capo Verde, o trasbordare catture effettuate nella zona del Capo Verde, deve notificare al Capo Verde, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco o del trasbordo:

    a)      il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo;

    b)      il porto di sbarco o di trasbordo;

    c)      la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;

    d)      il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);

    e)      in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente;

    f)       il certificato sanitario della nave ricevente.

    L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato. Il trasbordo in mare è vietato.

    Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Capo Verde.

    2.         Incentivazione degli sbarchi

    Al fine di contribuire allo sviluppo del settore della pesca del Capo Verde e rafforzare i benefici economici e sociali dell'accordo, in particolare nel settore della trasformazione e della valorizzazione dei prodotti della pesca, le due Parti si consultano per definire una strategia volta ad aumentare gli sbarchi della flotta de l'Unione europea.

    Gli armatori che praticano la pesca del tonno fanno il possibile per sbarcare una parte delle catture effettuate nelle acque del Capo Verde. Le catture sbarcate potranno essere vendute alle imprese locali a un prezzo definito a seguito di una trattativa tra operatori.

    L'attuazione della strategia destinata ad aumentare gli sbarchi e l'effettiva messa in funzione delle infrastrutture portuali e di trasformazione formeranno oggetto di un controllo regolare da parte della commissione mista, previa consultazione degli attori interessati.

    Alle navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente protocollo che sbarcano catture di tonno in un porto del Capo Verde è accordata una riduzione del canone dell'ordine di 10 EUR per tonnellata sbarcata. Un'ulteriore riduzione di 10 EUR per tonnellata è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca a uno stabilimento di trasformazione del Capo Verde. Tale meccanismo si applica fino a concorrenza del 50% del computo finale delle catture.

    I documenti attestanti lo sbarco e/o la vendita sono trasmessi alla Direzione generale della pesca. Una volta approvati tali documenti, agli armatori interessati sono comunicati, per il tramite dell'Unione europea, gli importi che saranno loro restituiti. Tali importi saranno detratti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.

    CAPO VI

    CONTROLLO

    1.         Entrata e uscita dalla zona

    Ogni entrata o uscita, dalla zona di pesca del Capo Verde, di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata al Capo Verde sei ore prima dell'entrata o dell'uscita.

    Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

    i)     la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

    ii)    il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

    iii)   la presentazione dei prodotti.

    La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, se ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal Capo Verde. Il Capo Verde notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione europea eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

    Ogni nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Capo Verde senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

    2.         Ispezione in mare

    L'ispezione in mare, nella zona del Capo Verde, delle navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

    Prima di salire a bordo, gli ispettori del Capo Verde comunicano alla nave dell'Unione europea la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

    Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

    Il Capo Verde può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

    Il comandante della nave dell'Unione europea facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

    Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Capo Verde redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.

    Prima di lasciare la nave dell'Unione europea, gli ispettori del Capo Verde consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Capo Verde trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro un termine di otto giorni a decorrere dall'ispezione.

    3.         Ispezione in porto

    L'ispezione in porto delle navi dell'Unione europea che effettuano, nelle acque di un porto del Capo Verde, sbarchi o trasbordi di catture effettuate nella zona del Capo Verde è condotta da ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

    L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all'ispezione e conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

    Il Capo Verde può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

    Il comandante della nave dell'Unione europea facilita il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

    Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Capo Verde redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.

    Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Capo Verde consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell'Unione europea. Il Capo Verde trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro otto giorni dall'ispezione.

    CAPO VII

    SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

    1.         Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

    Quando si trovano nella zona del Capo Verde, le navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

    Ogni messaggio di posizione contiene le seguenti informazioni:

    a)      estremi di identificazione della nave;

    b)      ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99%;

    c)      data e ora di registrazione della posizione;

    d)      velocità e rotta della nave;

    e)      ed è configurato secondo il formato di cui all'appendice 5 del presente allegato.

    La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Capo Verde è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Capo Verde, che viene identificata con il codice "EXI".

    Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

    2.         Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

    Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

    In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Capo Verde.

    Le navi che pescano nella zona del Capo Verde con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

    3.         Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Capo Verde

    Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Capo Verde. I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di tali indirizzi.

    La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

    Il CCP del Capo Verde informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

    4.         Malfunzionamento del sistema di comunicazione

    Il Capo Verde verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

    Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà sottoposta alle sanzioni previste dalla legislazione capoverdiana in vigore.

    5.         Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

    Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Capo Verde può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Capo Verde al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Capo Verde i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

    Al termine del periodo di indagine determinato, il Capo Verde informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito alle eventuali misure.

    CAPO VIII

    INFRAZIONI

    1.         Trattamento delle infrazioni

    Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

    La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata.

    2.         Fermo della nave – riunione di informazione

    Se la vigente legislazione del Capo Verde lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione europea in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Capo Verde.

    Il Capo Verde notifica all'Unione europea, entro un termine massimo di un giorno lavorativo, ogni fermo di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica specifica le motivazioni alla base del fermo.

    Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Capo Verde organizza su richiesta dell'Unione europea, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

    3.         Sanzione dell'infrazione – procedura transattiva

    La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Capo Verde secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

    Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Capo Verde e l'Unione europea viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

    4.         Procedimento giudiziario – cauzione bancaria

    Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Capo Verde, il cui importo, fissato dal Capo Verde, copre i costi connessi al fermo della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

    La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

    a)      integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

    b)      a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

    Il Capo Verde comunica all'Unione europea i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

    5.         Rilascio della nave e dell'equipaggio

    La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

    CAPO IX

    IMBARCO DI MARITTIMI

    1.         Numero di marittimi da imbarcare

    Nel corso della campagna di pesca nella zona del Capo Verde, le navi dell'Unione europea imbarcano marittimi capoverdiani entro i limiti seguenti:

    a)      la flotta delle tonniere con reti a circuizione imbarca almeno sei marittimi;

    b)      la flotta delle tonniere con lenze e canne imbarca almeno due marittimi;

    c)      la flotta dei pescherecci con palangari di superficie imbarca almeno cinque marittimi.

    Gli armatori delle navi dell'Unione europea fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi capoverdiani.

    2.         Libera scelta dei marittimi

    Il Capo Verde tiene un elenco dei marittimi capoverdiani qualificati per essere imbarcati sulle navi dell'Unione europea.

    L'armatore, o il suo agente, sceglie liberamente da questo elenco i marittimi capoverdiani da imbarcare e notifica al Capo Verde la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio.

    3.         Contratti dei marittimi

    Per i marittimi capoverdiani, il contratto di lavoro è stabilito dall'armatore o dal suo agente e dal marittimo, eventualmente rappresentato dal suo sindacato. Il contratto è siglato dall'autorità marittima del Capo Verde. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco.

    Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile nel Capo Verde, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

    Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari.

    Ai marittimi capoverdiani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Tali diritti comprendono in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

    4.         Salario dei marittimi

    Il salario dei marittimi capoverdiani è a carico dell'armatore. Esso è fissato, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo agente e il Capo Verde.

    Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

    5.         Obblighi dei marittimi

    I marittimi si presentano al comandante della nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In tal caso, l'armatore non è soggetto a nessuna sanzione finanziaria o indennità compensativa.

    6.         Mancato imbarco di marittimi capoverdiani

    Gli armatori delle navi che non imbarcano marittimi capoverdiani versano, anteriormente al 30 settembre dell'anno in corso, per ciascun marittimo in meno rispetto al numero fissato all'inizio del presente capo, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza delle loro navi nella zona del Capo Verde.

    CAPO X

    OSSERVATORI DEL CAPO VERDE

    1.         Osservazione delle attività di pesca

    Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

    Detto regime di osservazione è conforme alle disposizioni previste dalle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

    2.         Navi e osservatori designati

    Il Capo Verde designa le navi dell'Unione europea che devono imbarcare un osservatore, nonché l'osservatore ad esse assegnato, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

    Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, il Capo Verde informa l'Unione europea e l'armatore, o il suo agente, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione europea e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

    Il Capo Verde procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Capo Verde.

    La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

    3.         Contropartita finanziaria forfettaria

    All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa al Capo Verde, per ciascuna nave, un importo forfettario di 200 EUR all'anno.

    4.         Salario dell'osservatore

    Il salario dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Capo Verde.

    5.         Condizioni di imbarco

    Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo agente e dal Capo Verde.

    All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

    Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

    Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

    L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

    6.         Obblighi dell'osservatore

    Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

    a)      prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

    b)      rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

    c)      rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

    7.         Imbarco e sbarco dell'osservatore

    L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

    L'armatore o il suo agente comunica al Capo Verde, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

    Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

    Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Capo Verde, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Capo Verde nel più breve termine.

    8.         Compiti dell'osservatore

    L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

    a)      osserva l'attività di pesca della nave;

    b)      verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

    c)      procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

    d)      prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

    e)      verifica i dati sulle catture effettuate nella zona del Capo Verde riportati nel giornale di bordo;

    f)       verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

    g)      comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona del Capo Verde, compreso il quantitativo delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

    9.         Rapporto dell'osservatore

    Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante della nave, il quale ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

    L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Capo Verde, che ne trasmette copia all'Unione europea entro otto giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

    CAPO XI

    RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

    1. L'operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio.

    2. L'operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale.

    3. Qualora una nave dell'Unione europea sia coinvolta, nelle acque del Capo Verde, in un sinistro o in un incidente marittimo che provochi inquinamento o danni di qualsiasi genere all'ambiente, la nave e l'operatore ne informano senza indugio le autorità capoverdiane. Se i danni constatati sono imputabili a una sua nave, l'operatore ne assume la responsabilità nell'ambito delle vigenti disposizioni e procedure nazionali e internazionali applicabili.

    APPENDICI DELL'ALLEGATO

    Appendice 1 – ZEE del Capo Verde

    Appendice 2 – Misure tecniche di conservazione

    Appendice 3 - Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

    Appendice 4 – Giornale di pesca

    Appendice 5 – Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

    Appendice 6 – Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

    Appendice 1 – ZEE del Capo Verde

    La ZEE del Capo Verde si estende fino a 200 miglia nautiche a partire dalle seguenti linee di base:

    Punto || Latitudine nord || Longitudine ovest || Isola

    A. || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || I. Brava

    C-P1 a Rainha || 14°49'59.10'' || 24°45'33.11'' || -

    C-P1 a Faja || 14°51'52.19'' || 24°45'09.19'' || -

    D-P1 Vermelharia || 16°29'10.25'' || 24°19'55.87'' || S. Nicolau

    E. || 16°36'37.32'' || 24°36'13.93'' || Ilhéu Raso

    F-P1 a da Peça || 16°54'25.10'' || 25°18'11.00'' || Santo Antão

    F. || 16°54'40.00'' || 25°18'32.00'' || -

    G-P1 a Camarin || 16°55'32.98'' || 25°19'10.76'' || -

    H-P1 a Preta || 17°02'28.66'' || 25°21'51.67'' || -

    I-P1 A Mangrade || 17°03'21.06'' || 25°21'54.44'' || -

    J-P1 a Portinha || 17°05'33.10'' || 25°20'29.91'' || -

    K-P1 a do Sol || 17°12'25.21'' || 25°05'56.15'' || -

    L-P1 a Sinagoga || 17°10'41.58'' || 25°01'38.24'' || -

    M-Pta Espechim || 16°40'51.64'' || 24°20'38.79'' || S. Nicolau

    N-Pta Norte || 16°51'21.13'' || 22°55'40.74'' || Sal

    O-Pta Casaca || 16°50'01.69'' || 22°53'50.14'' || -

    P-Ilhéu Cascalho || 16°11'31.04'' || 22°40'52.44'' || Boa Vista

    P1-Ilhéu Baluarte || 16°09'05.00'' || 22°39'45.00'' || -

    Q-Pta Roque || 16°05'09.83'' || 22°40'26.06'' || -

    R-Pta Flamengas || 15°10'03.89'' || 23°05'47.90'' || Maio

    S. || 15°09'02.21'' || 23°06'24.98'' || Santiago

    T. || 14°54'10.78'' || 23°29'36.09'' || -

    U-D. Maria Pia || 14°53'50.00'' || 23°30'54.50'' || I. de Fogo

    V-Pta Pesqueiro || 14°48'52.32'' || 24°22'43.30'' || I. Brava

    X-Pta Nho Martinho || 14°48'25.59 || 24°42'34.92'' || -

    Y=A || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' ||

    Conformemente al trattato firmato il 17 febbraio 1993 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica del Senegal, la frontiera marittima con il Senegal è delimitata dai punti seguenti:

    Punto   Latitudine nord           Longitudine ovest

    A         13° 39' 00"                   20° 04' 25"

    B         14° 51' 00"                   20° 04' 25"

    C         14° 55' 00"                   20° 00' 00"

    D         15° 10' 00"                   19° 51' 30"

    E         15° 25' 00"                   19° 44' 50"

    F          15° 40' 00"                   19° 38' 30"

    G         15° 55' 00"                   19° 35' 40"

    H         16° 04' 05"                   19° 33' 30"

    Conformemente al trattato firmato il 19 settembre 2003 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica islamica di Mauritania, la frontiera marittima tra i due paesi è delimitata dai punti seguenti:

    Punto   Latitudine nord           Longitudine ovest

    H         16° 04.0'                     019° 33.5'

    I          16° 17.0'                     019° 32.5'

    J          16° 28.5'                     019° 32.5'

    K         16° 38.0'                     019° 33.2'

    L         17° 00.0'                     019° 32.1'

    M        17° 06.0'                     019° 36.8'

    N         17° 26.8'                     019° 37.9'

    O         17° 31.9'                     019° 38.0'

    P          17° 44.1'                     019° 38.0'

    Q         17° 53.3'                     019° 38.0'

    R         18° 02.5'                     019° 42.1'

    S          18° 07.8'                     019° 44.2'

    T          18° 13.4'                     019° 47.0'

    U         18° 18.8'                     019° 49.0'

    V         18° 24.0'                     019° 51.5'

    X         18° 28.8'                     019° 53.8'

    Y         18° 34.9'                     019° 56.0'

    Z         18° 44.2'                     020° 00.0'

    Appendice 2 – Misure tecniche di conservazione

    1.         Misure applicabili a tutte le categorie:

    Specie vietate

    In conformità alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis).

    In conformità alla legislazione nazionale del Capo Verde, è vietata la pesca dello squalo balena (Rhincondon typus).

    Divieto di asportazione delle pinne di squalo

    È vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

    Divieto di trasbordo in mare

    Il trasbordo in mare è vietato. L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato.

    2.         Misure specifiche

    SCHEDA 1: TONNIERE CON LENZE E CANNE

    (1) Zona di pesca: al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base.

    (2) Attrezzo autorizzato: canne.

    (3) Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

    Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

    SCHEDA 2: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE:

    (1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche a partire dalla linea di base, tenuto conto del carattere arcipelagico della zona di pesca del Capo Verde.

    (2) Attrezzo autorizzato: sciabica.

    (3) Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

    Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

    SCHEDA 3: PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

    (1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

    (2) Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

    (3) Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), Tonno obeso (Thunnus obesus).

    Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

    3.         Aggiornamento

    Le due Parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare le misure tecniche di conservazione sulla base di raccomandazioni scientifiche.

    Appendice 3 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

    ACCORDO DI PESCA CAPO VERDE - UNIONE EUROPEA

    I - RICHIEDENTE

    1.         Nome del richiedente:

    2.         Nome dell'organizzazione di produttori (OP) o dell'armatore:

    3.         Indirizzo dell'OP o dell'armatore:

    4.         Numero di tel.:                          Fax:                                    Indirizzo e-mail:

    5.         Nome del comandante:                                                       Nazionalità: Indirizzo e-mail:

    6.         Nome e indirizzo dell'agente locale:

    II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

    7.         Nome della nave:

    8.         Stato di bandiera:                               Porto di immatricolazione:

    9.         Marcatura esterna:                              MMSI:                            N. IMO:

    10.       Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA): ......./......./.........

    Precedente bandiera (se applicabile):

    11.       Luogo di costruzione:                                   Data (GG/MM/AAAA) …...../…..../…….

    12.       Indicativo di chiamata: HF:                            VHF:

    13.       Numero di telefono satellitare della nave: IRCS:

    II - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

    14.       Lunghezza fuori tutto della nave (m):              Larghezza fuori tutto (m):

                Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):

    15.       Tipo di motore:                                          Potenza del motore (in KW):

    16.       Numero dei membri dell'equipaggio:

    17.       Sistema di conservazione a bordo:         Ghiaccio ¨         Refrigerazione ¨       Misto ¨        Congelamento ¨

    18.       Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:   Numero di stive per il pesce:                          Capacità totale delle stive (m³):

    19.       VMS. Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione:

    Costruttore:                               Modello:                       Numero di serie:

    Versione del programma:                        Operatore satellitare (MCSP):

    IV - ATTIVITÀ DI PESCA

    20.       Attrezzi da pesca autorizzati: ¨ cianciolo       ¨ palangari          ¨ canne

    21.       Luogo di sbarco delle catture:

    22.       Periodo di validità della licenza richiesto dal (GG/MM/AAAA):      …..… / ……. / ………. al ..…./ …….. / …….…

    Con la presente il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e corrette e fornite in buona fede.

    Fatto a ________________________________________, il …..… / ……. / …….

    Firma del richiedente: _______________________________________________________________

    Appendice 4 – Giornale di pesca

    || || Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro ||

    ||

    || || || || || || || || || || ||

    Nome della nave: ……………………………………………………………………. || Stazza lorda: …………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || ||

    Stato di bandiera:          ……………………………………………………………………........................... || Capacità – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

    ||

    Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... || Comandante: ……………………………………………………….... || || || ||

    Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero di membri dell'equipaggio:       ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

    Indirizzo: ………………………………………………………………………….... || Data del rapporto: ………………………………………………...... || || ||

    || (Autore del rapporto):      ………………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || ||

    ||

    ||

    || ||

    Data || Settore || T° superficiale dell'acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Catture || Isco usado na pesca Esca utilizzata ||

    Mese || Giorno || Latitudine N/S || Longitudine E/O || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || Marlin striato (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || (Marlin nero) Makairaindica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonuspelamis || (Catture miste) || Totale giornaliero (solo in kg) || Costardelle || Totani || Esche vive || (Altro) ||

    || || || || || || Numero || Peso kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Osservazioni || || || || ||

    1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 2 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro. || 4 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || ||

    . || || 3 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 5 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || || ||

    Appendice 5 – Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

    RAPPORTO DI POSIZIONE

    Dato || Codice || Obbligatorio/facoltativo || Osservazioni

    Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema – indica l'inizio della registrazione

    Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

    Mittente || FS || O || Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

    Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio "POS"

    Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

    Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – numero unico della Parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Numero di immatricolazione esterno || XR || F || Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

    Stato di bandiera || FS || F || Dato relativo allo Stato di bandiera

    Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

    Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

    Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

    Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

    Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema - indica la fine della registrazione

    Serie di caratteri: ISO 8859.1

    La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

    una doppia barra obliqua (//) e il codice "SR" indicano l'inizio della trasmissione,

    una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio di un dato,

    un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato,

    le coppie di dati sono separate da uno spazio,

    il codice "ER" e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione.

    I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

    Appendice 6 – Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

    Disposizioni generali

    1.         Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nella zona di pesca del Capo Verde.

    2.         Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Capo Verde per svolgervi attività di pesca.

    3.         I dati ERS sono trasmessi conformemente alle presenti linee direttrici al centro di controllo della pesca (di seguito: CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP del Capo Verde.

    4.         Lo Stato membro di bandiera e il Capo Verde si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e memorizzare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.

    5.         Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 3 vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro introduzione.

    6.         La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

    7.         Lo Stato di bandiera e il Capo Verde designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

    (a) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.

    (b) I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

    (c) Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

    Compilazione e comunicazione dei dati ERS

    8.         Il peschereccio dell'Unione europea deve:

    (a) comunicare quotidianamente i dati ERS per ogni giorno trascorso nella zona di pesca del Capo Verde;

    (b) registrare, per ciascuna cala di sciabica o di palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in mare;

    (c) per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde deve essere indicata anche l'assenza di catture;

    (d) ciascuna specie deve essere identificata mediante il suo codice FAO alfa-3;

    (e) i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari;

    (f) registrare nei dati ERS, per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati;

    (g) registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca del Capo Verde, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

    (h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al precedente punto 3, al massimo entro le 23:59 UTC.

    9.         Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

    10.       Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Capo Verde.

    11.       Il CCP del Capo Verde conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

    Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

    12.       Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

    13.       Lo Stato di bandiera informa il Capo Verde in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

    14.       In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Capo Verde.

    15.       Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

    (a) il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Capo Verde, oppure

    (b) abbia ricevuto l'autorizzazione dello Stato di bandiera qualora la nave non riprenda le attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Capo Verde della sua decisione prima della partenza della nave.

    16.       Le navi dell'UE che operano nella zona di pesca del Capo Verde con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Capo Verde.

    17.       I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Capo Verde tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Capo Verde con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

    18.       Se il CCP del Capo Verde non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Capo Verde può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

    Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Capo Verde

    19.       Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

    20.       Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Capo Verde stabiliscono di comune accordo i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

    21.       Quando il CCP del Capo Verde segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Capo Verde e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

    22.       Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Capo Verde ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

    23.       Il Capo Verde informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Capo Verde in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

    Interventi di manutenzione presso i CCP

    24.       Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

    25.       Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

    26.       Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

    27.       Il Capo Verde informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

    Invio dei dati ERS al Capo Verde

    28.       Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Capo Verde saranno utilizzati mezzi elettronici di comunicazione gestiti dai servizi della Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come "DEH" (Data Highway Exchange), di cui al precedente punto 6.

    29.       Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell'Unione europea, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione europea.

    ALLEGATO

    della proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

    (1)        La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Capo Verde e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto (3) del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:

    a)      revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 5 del protocollo;

    b)      decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;

    c)      adeguamento delle disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e delle modalità di applicazione del protocollo e degli allegati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo.

    (2)        Nell'ambito della commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, l'Unione:

    a)      agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

    b)      si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

    c)      promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

    (3)        Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto (1), vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e degli altri dati pertinenti trasmessi alla Commissione.

    A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta, per esame e approvazione.

    Con riguardo alle questioni di cui al punto (1), lettera a), il Consiglio approva a maggioranza qualificata la posizione da esprimere a nome dell'Unione. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

    Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto dei nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

    La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.

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