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Document 52014PC0695
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
/* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde /* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il Consiglio ha autorizzato la Commissione
europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo del protocollo dell'accordo
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica
del Capo Verde. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è
stato siglato dai negoziatori il 28 agosto 2014. Il nuovo protocollo copre un
periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria
fissata all'articolo 15, cioè dalla data della firma. L'obiettivo principale del protocollo di
accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella
zona di pesca del Capo Verde nel rispetto dei migliori pareri scientifici
disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e, se pertinente, entro i
limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare,
sui risultati di una valutazione ex post del precedente protocollo realizzata
da esperti esterni. L'obiettivo generale è rafforzare la
cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde ai fini dell'istituzione
di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca
sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona
di pesca capoverdiana, nell'interesse di entrambe le Parti. Il protocollo prevede possibilità di pesca
nelle categorie seguenti: – 28 tonniere con reti a circuizione – 30 pescherecci con palangari di
superficie – 13 tonniere con lenze e canne. La Commissione propone pertanto che il
Consiglio, con l'accordo del Parlamento, adotti una decisione recante
conclusione del nuovo protocollo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Le Parti interessate sono state consultate
nell'ambito della valutazione del protocollo 2011-2014. Gli esperti degli Stati
membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le
consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca
con la Repubblica del Capo Verde. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente procedura è avviata
contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che
autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo stesso, nonché
al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di
pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita finanziaria annua, pari a
550 000 EUR per i primi 2 anni e a 500 000 EUR per gli ultimi 2 anni,
comprende: a) un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate, per un
importo di 275 000 EUR per i diritti di accesso per i primi 2 anni e di
250 000 EUR per gli ultimi 2 anni, e b) un sostegno allo sviluppo della
politica settoriale della pesca della Repubblica del Capo Verde, pari a
275 000 EUR all'anno per i primi 2 anni e a 250 000 EUR all'anno per
gli ultimi 2 anni. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica
nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del
Capo Verde in materia di lotta contro la pesca illegale. 2014/0329 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la
Repubblica del Capo Verde IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) Il 19 dicembre 2006 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e
la Repubblica del Capo Verde[2]. (2) L'Unione ha negoziato con la
Repubblica del Capo Verde un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che
conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla
giurisdizione della Repubblica del Capo Verde. (3) Con la decisione 2014/…/UE[3] il Consiglio ha
autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo, fatta salva
la sua successiva conclusione. (4) L'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde ha
istituito, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'esecuzione,
l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e, se del caso, di rivedere il
livello delle possibilità di pesca e conseguentemente della contropartita
finanziaria. Al fine di attuare tali modifiche, è opportuno abilitare la
Commissione europea ad approvarle seguendo una procedura semplificata. (5) È dunque opportuno approvare
il suddetto protocollo a nome dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso, a nome dell'Unione europea, il
protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del
Capo Verde. Il testo del protocollo figura nell'allegato I
della presente decisione. Articolo 2 Il presidente
del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome
dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo, al fine di
esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo. Articolo 3 Conformemente
alle disposizioni e alle condizioni stabilite nell'allegato II della presente
decisione e nell'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della
pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde, la Commissione
europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al
protocollo adottate dalla commissione mista. Articolo 4 La presente
decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del
Capo Verde. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[4] 11.
– Affari marittimi e pesca 11.03
– Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile
(APS) 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[5] X La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali
della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono
all'obiettivo generale di permettere l'accesso delle navi da pesca dell'Unione
europea a zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) di paesi
terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a
promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori
delle acque dell'Unione. Gli
accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la
coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli
impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle
risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale
e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario). 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 1 Contribuire
alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la
presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del
settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la
conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee. Attività ABM/ABB
interessate Affari marittimi e
pesca. Definire un quadro di governance per le attività di pesca praticate dai
pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio
11.0301). 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le
navi europee nella zona di pesca capoverdiana. Il
protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle
risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione
dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in
materia di lotta contro la pesca illegale. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Tasso
di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca
utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo). Raccolta
e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo. Contributo
all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE nonché alla stabilizzazione del
mercato dell'UE (a livello aggregato con altri APP). Numero
di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine Il
protocollo relativo al periodo 2011-2014 è scaduto il 31 agosto 2014. È
previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere
dalla data della firma. Al fine di garantire la continuità delle attività di
pesca, parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per
l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all'applicazione
provvisoria del protocollo. Il
nuovo protocollo consentirà di inquadrare l'attività di pesca della flotta
europea nella zona di pesca capoverdiana e permetterà agli armatori europei di
chiedere licenze per l'esercizio della pesca nelle acque capoverdiane. Il nuovo
protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la
Repubblica del Capo Verde al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di
pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi
tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle
catture. È stato intensificato il sostegno settoriale al fine di assistere la
Repubblica del Capo Verde nel quadro della sua strategia nazionale in materia
di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato
intervento dell'Unione europea indurrebbe gli operatori a concludere accordi
privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L'Unione
europea auspica inoltre che, con questo protocollo, la Repubblica del Capo
Verde continuerà a cooperare efficacemente con l'Unione, in particolare nella
lotta contro la pesca illegale. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe L'analisi
delle catture effettuate nell'ambito del protocollo precedente ha indotto le
Parti a mantenere lo stesso quantitativo di riferimento, riducendo però il
numero di pescherecci con palangari di superficie (da 35 a 30 unità) e portando
da 11 a 13 unità il numero di tonniere con lenze e canne. Il numero di tonniere
con reti a circuizione rimane invariato (28 unità). Poiché
gli squali pelagici fanno parte delle specie catturate dalla flotta dell'Unione,
particolare attenzione è riservata alle catture di tali specie da parte dei
pescherecci con palangari. Per garantire lo sfruttamento sostenibile di tale
risorsa sarà pertanto istituito un rigoroso sistema di monitoraggio dell'attività
di pesca. Sarà inoltre realizzato uno studio inteso ad analizzare la situazione
degli squali e l'impatto della pesca sugli ecosistemi locali, a raccogliere
dati sui fenomeni migratori di tali specie e a identificare le zone vulnerabili
sotto il profilo biologico ed ecologico nel Capo Verde e nella fascia tropicale
dell'Atlantico. Il
sostegno settoriale è stato rafforzato tenendo conto delle priorità della
strategia nazionale in materia di pesca nonché delle necessità in termini di
rafforzamento delle capacità dell'amministrazione capoverdiana della pesca. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti I
fondi versati nell'ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci
degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi
fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del
paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la
sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre
fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la
realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel
settore della pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa
di durata limitata –
X Proposta/iniziativa
in vigore a decorrere dalla data della firma per una durata di 4 anni –
X Incidenza
finanziaria dal 2015 al 2018. ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste X Gestione diretta a opera della Commissione –
X a opera dei suoi
servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione; –
¨ a opera delle agenzie esecutive ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie
finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio
e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la
pesca residente in Senegal e con la delegazione dell'Unione europea a Dakar)
garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in
particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte
degli operatori e dei dati relativi alle catture. L'APP
prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso
della quale la Commissione e la Repubblica del Capo Verde facciano il punto
sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se
necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita
finanziaria. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L'adozione
di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in
particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della
politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla
programmazione e sull'attuazione della politica settoriale. Anche l'analisi
congiunta dei risultati menzionata all'articolo 3 rientra tra le modalità di
controllo. Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche
per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. La
Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione
regolare con la Repubblica del Capo Verde al fine di migliorare la gestione
dell'accordo e rafforzare il contributo dell'Unione europea alla gestione sostenibile
delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione
nell'ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e
di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in
particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali
sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in
oggetto, l'articolo 2, paragrafo 7, stabilisce che la totalità della
contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico
aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo
Verde. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Denominazione………………………...………] || Diss./Non diss. ([6]) || di paesi EFTA[7] || di paesi candidati[8] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario 2 || 11.03 01 Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) || Diss. || NO || NO || SÌ || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero […][Denominazione………………………...………] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || […][XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Crescita sostenibile: risorse naturali DG: MARE || || || Anno N[9] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || Numero della linea di bilancio 11.03 01 || Impegni || (1) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 Pagamenti || (2) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[10] || || || || || Numero della linea di bilancio 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 Pagamenti || =2+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 Pagamenti || (5) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 Pagamenti || =5+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: NON
PERTINENTE TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: MARE || Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452 Altre spese amministrative || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || || || || 0,032 TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[11] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732 Pagamenti || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE RISULTATI || Tipo[12] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale || OBIETTIVO SPECIFICO 1[13] || || || || || || || || || || - Accesso alla zona di pesca || t/anno || N & N+1: 55 EUR/t e N+2 & N+3: 65 EUR/t || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,275 || 5 000 || 0,250 || 5 000 || 0,250 || 20 000 || 1,050 - Sostegno settoriale || annuale || 0,250 || 1 || 0,275 || 1 || 0,275 || 1 || 0,250 || 1 || 0,250 || 4 || 1,050 Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100 OBIETTIVO SPECIFICO 2 || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N [14] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,452 Altre spese amministrative || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,032 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,484 esclusa la RUBRICA 5[15] del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,124 Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,066 || 0,084 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208 TOTALE || 0,158 || 0,158 || 0,158 || 0,218 || 0,692 Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG
già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della
stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,75 || 0,75 || 0,75 || 0,75 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[16] || 11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || 11 01 04 01 [17] || - in sede || || || || - nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta) || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || TOTALE || 1,2 || 1,2 || 1,2 || 1,2 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Attuazione amministrativa e di bilancio dell'accordo (licenze, monitoraggio delle catture, pagamenti, sostegno settoriale), preparazione e partecipazione alle riunioni della commissione mista e ai negoziati relativi al protocollo successivo, preparazione e istruzione degli atti legislativi, corrispondenza, sostegno tecnico e scientifico. Desk officer + assistente finanziario + segretariato + capo unità (o capo unità aggiunto) + sostegno scientifico, tecnico e raccolta dati relativi alle licenze e alle catture: 0,95 ETP, di cui 0,75 a 132 000 EUR/anno e 0,2 a 70 000 EUR/anno. Personale esterno || Controllo dell'attuazione dell'accordo e dell'esecuzione del sostegno settoriale. 0,25 ETP a 125 000 EUR/anno (stima) 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[18]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti
da terzi. –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[19] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] GU L [...] del [...], pag. [...]. [2] GU L 414 del 19.12.2006, pag. 1. [3] GU L [...] del [...], pag. [...]. [4] ABM: Activity-Based Management (gestione per
attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [5] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [6] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. =
stanziamenti non dissociati. [7] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [8] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [9] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [10] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [11] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [12] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [13] Come descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…". [14] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [15] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [16] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED =
giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”). [17] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [18] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale per il
periodo 2007-2013. [19] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione. ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione
europea e la Repubblica del Capo Verde Protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde Articolo 1
Periodo di applicazione e
possibilità di pesca 1.
Per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di
applicazione provvisoria del protocollo, le possibilità di pesca concesse alle
navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca sono stabilite come segue. Specie altamente
migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 e ad esclusione
delle specie protette o vietate dall'ICCAT o da altre convenzioni internazionali: - tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità, - tonniere con lenze e canne: 13 unità, - pescherecci con palangari di superficie: 30 unità. 2.
Il paragrafo 1 si applica fatte
salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo. 3.
In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (di
seguito "navi dell'Unione europea") possono svolgere attività di
pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde soltanto se in
possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Capo Verde nell'ambito
del presente protocollo. Articolo 2
Contropartita finanziaria —
modalità di pagamento 1.
Per il periodo di cui all'articolo
1, il valore totale stimato del protocollo ammonta a 3 300 000 EUR. 2.
L'importo di cui al paragrafo 1
è ripartito come segue: - 2 100 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria
di cui all'articolo 7 dell'accordo, che comprende: a) un importo annuo a titolo di
compensazione finanziaria per l'accesso alla risorsa, pari a 275 000
EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000 EUR/anno per il terzo
e il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000
tonnellate/anno; b) un importo specifico destinato a
sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Capo Verde,
pari a 275 000 EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000
EUR/anno per il terzo e il quarto anno; - 1 200 000 EUR corrispondenti all'importo
stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca
rilasciate in applicazione degli articoli 5 e 6 dell'accordo, secondo le
modalità previste al capo II, punto 3, dell'allegato. 3.
Il paragrafo 1 si applica fatte
salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e
degli articoli 12 e 13 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca. 4.
Se il quantitativo totale delle
catture praticate dalle navi dell'Unione europea nelle acque capoverdiane
supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo
della contropartita finanziaria ivi indicato sarà aumentato, per ogni
tonnellata supplementare catturata, di 55 EUR per i primi due anni e di
50 EUR per gli ultimi due anni. Tuttavia l'importo annuo complessivo
versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al
paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati
dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio
dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente
tale massimale è versato l'anno successivo. 5.
Il pagamento della
contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato
nei 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo
per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli
anni successivi. 6.
La destinazione della
contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza
esclusiva delle autorità del Capo Verde. 7.
La contropartita
finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione
finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde. Articolo 3
Promozione di una pesca sostenibile
e responsabile nelle acque capoverdiane 1.
Entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente protocollo, le Parti concordano, nell'ambito della
commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel
settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità
di applicazione, in particolare: a) gli
orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata
la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b); b) gli obiettivi da conseguire, su base
annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nel quadro
della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere
sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate; c) i criteri e le procedure da utilizzare
ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti. 2.
Qualsiasi proposta di modifica
del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalla commissione
mista. 3.
Le autorità del Capo Verde
possono decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo aggiuntivo
alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale.
Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione europea al massimo due (2)
mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo. 4.
Le due Parti procedono ogni
anno, nell'ambito della commissione mista, a una valutazione dei risultati
conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione
indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la
quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, l'Unione europea si
riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei
risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma. Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca
responsabile 1.
Le due Parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, sulla base del
principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
Tutte le misure tecniche di conservazione cui è subordinata la concessione
delle autorizzazioni di pesca, quali precisate nell'appendice 2 dell'allegato
del presente protocollo, si applicano a qualsiasi flotta industriale straniera
operante nella zona di pesca del Capo Verde in condizioni tecniche simili a
quelle delle flotte dell'Unione europea. 2.
Nel periodo di applicazione del
presente protocollo, l'Unione europea e le autorità del Capo Verde si adoperano
per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato
delle risorse nella zona di pesca capoverdiana per tutte le specie oggetto del
protocollo. In particolare, le Parti convengono di rafforzare la raccolta e l'analisi
dei dati ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la
conservazione e la gestione degli squali nella ZEE del Capo Verde. 3.
Le due Parti rispettano le
raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) in materia di gestione
responsabile della pesca. 4.
In conformità all'articolo 4
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti, sulla base
delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e
alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito
della commissione mista di cui all'articolo 9 del suddetto accordo per adottare
mediante decisione della commissione mista, se del caso a seguito di una
riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione
sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi
dell'Unione europea. 5.
Il Capo Verde si impegna a
rendere pubblico qualsiasi accordo inteso a autorizzare navi battenti bandiera
straniera a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione, tenendo conto
della sensibilità di determinate informazioni, quali le condizioni finanziarie. 6.
Poiché gli squali pelagici
fanno parte delle specie che possono essere catturate dalla flotta dell'Unione
europea nell'ambito delle attività di pesca tonniera, e data la vulnerabilità
di tali specie, quale può essere evidenziata dai pareri scientifici dell'ICCAT,
alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangari è riservata
particolare attenzione sulla base del principio precauzionale. Le due Parti
collaborano per migliorare la disponibilità e il monitoraggio dei dati
scientifici relativi alle specie pescate. A tal fine, le due
Parti istituiscono per tale attività di pesca un rigoroso sistema di
monitoraggio inteso a garantire lo sfruttamento sostenibile della risorsa. Tale
sistema si basa, in particolare, su uno scambio trimestrale dei dati relativi
alle catture di squali. Quando tali catture superano, nell'arco di un anno, il
30% del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera
a), si procede a un monitoraggio rafforzato basato su uno scambio mensile dei
dati e a una concertazione tra le Parti. Se le catture in questione
raggiungono, nell'arco di un anno, il 40% del quantitativo di riferimento di
cui sopra, la commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure di
gestione che consentano di meglio inquadrare l'attività della flotta operante con
palangari. Inoltre le Parti
convengono di basarsi su uno studio realizzato dall'Unione europea, con la
partecipazione degli istituti scientifici del Capo Verde, destinato a: - analizzare la situazione degli squali e l'impatto
della pesca sugli ecosistemi locali - fornire dati sui fenomeni migratori di tali
specie - individuare le zone vulnerabili sotto il
profilo biologico ed ecologico nel Capo Verde e nella fascia tropicale dell'Atlantico. La commissione
mista potrà decidere di adeguare il suddetto sistema di monitoraggio in funzione
dei risultati dello studio. Articolo 5
Revisione di comune accordo delle possibilità di
pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista 1.
La commissione mista può
rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 e adeguarle di comune
accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT
confermino che tale adeguamento garantisce la gestione sostenibile delle specie
alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita
finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata
proporzionalmente, pro rata temporis, e al presente protocollo e al suo
allegato sono apportate le modifiche necessarie. 2.
Se necessario, la commissione
mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle
condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente
protocollo e dei relativi allegati. Articolo 6
Incentivi agli sbarchi e promozione della
cooperazione fra operatori economici 1.
Le due Parti cooperano al fine
di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani. 2.
Sono quindi istituiti incentivi
finanziari a favore degli sbarchi secondo quanto specificato nell'allegato. 3.
Le Parti si adoperano per
creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in
campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo
del commercio e degli investimenti. Articolo 7
Sospensione dell'applicazione del protocollo 1.
L'applicazione del presente
protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti qualora siano
constatate una o più delle condizioni seguenti: a) circostanze anomale, quali definite all'articolo
7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di partenariato nel settore della
pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE
capoverdiana; b) mutamenti significativi nella definizione
e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano
sulle disposizioni del presente protocollo; c) attivazione dei meccanismi di
consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una
violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti
all'articolo 9 di detto accordo; d) mancato pagamento, da parte dell'Unione
europea, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente
protocollo; e) controversia grave e non risolta tra le
due Parti in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente
protocollo. 2.
Quando l'applicazione del
protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo
1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per
iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della
sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1,
lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di
sospensione. 3.
In caso di sospensione le
Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione
amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, l'applicazione
del protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto
proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della
sospensione. Articolo 8
Sospensione e revisione del pagamento della
contropartita finanziaria 1.
La contropartita finanziaria di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa
qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti: a) circostanze anomale, diverse da fenomeni
naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE
capoverdiana; b) mutamenti significativi nella definizione
e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano
sulle disposizioni del presente protocollo; c) attivazione dei meccanismi di
consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di
una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani
definiti all'articolo 9 di detto accordo. 2.
L'Unione europea può rivedere o
sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria
specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente
protocollo in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o
quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati
ottenuti non sono conformi alla programmazione. 3.
Il pagamento della
contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti,
non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti
menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di
cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria
specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere
versata oltre un limite di 6 mesi dalla scadenza del protocollo. Articolo 9
Informatizzazione degli scambi 1.
Il Capo Verde e l'Unione
europea si impegnano a predisporre senza indugio i sistemi informatici necessari
per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi
all'attuazione dell'accordo. 2.
A partire dall'entrata in
funzione dei sistemi di cui al paragrafo 1, la versione elettronica di un
documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione
cartacea. 3.
Il Capo Verde e l'Unione
europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema
informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo
sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le
modalità definite in allegato. Articolo 10
Sorveglianza via satellite La sorveglianza via satellite dei pescherecci
dell'Unione europea nell'ambito del presente protocollo è effettuata secondo le
disposizioni che figurano nel relativo allegato. Articolo 11
Riservatezza dei dati Il Capo Verde si impegna affinché tutti i dati
nominativi relativi alle navi dell'Unione europea e alle loro attività di pesca
ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore,
conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
Tali dati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo. Articolo 12
Disposizioni applicabili del diritto nazionale 1.
Le attività dei pescherecci dell'Unione europea
operanti nelle acque del Capo Verde nel quadro del presente protocollo sono
disciplinate dalla normativa capoverdiana, con particolare riguardo alle
disposizioni del piano di gestione delle risorse della pesca del Capo Verde,
salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici. 2.
Le autorità capoverdiane informano la
Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove
disposizioni legislative concernenti il settore della pesca. Articolo 13
Durata Il presente protocollo e il relativo allegato
si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dall'applicazione provvisoria
in conformità all'articolo 15, salvo denuncia in conformità all'articolo 14. Articolo 14
Denuncia 1.
In caso di denuncia del presente protocollo, la
Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione
di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data
alla quale la denuncia prende effetto. 2.
L'invio della notifica di cui al precedente
paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti. Articolo 15
Applicazione provvisoria Il presente protocollo si applica in via
provvisoria a decorrere dalla data della sua firma. Articolo 16
Entrata in vigore Il presente protocollo e il relativo allegato
entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto
espletamento delle procedure a tal fine necessarie. ALLEGATO
DEL PROTOCOLLO CONDIZIONI
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE DA PARTE DELLE
NAVI DELL'UNIONE EUROPEA CAPO
I DISPOSIZIONI
GENERALI 1. Designazione
dell'autorità competente Ai fini del presente allegato e salvo
indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o al Capo Verde
in relazione a un'autorità competente designa: - per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il
tramite della delegazione dell'Unione europea nel Capo Verde; - per il Capo Verde: il ministero della pesca. 2. Zona
di pesca Le coordinate della ZEE del Capo Verde sono
specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione europea potranno esercitare
attività di pesca al di là dei limiti fissati per ciascuna categoria nell'appendice
2. All'atto del rilascio della licenza di pesca,
il Capo Verde comunica agli armatori le coordinate geografiche delle zone
vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è trasmessa anche all'Unione
europea. 3. Designazione
di un agente locale Le navi dell'Unione europea che prevedono di
effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Capo Verde devono essere
rappresentate da un agente residente nel Capo Verde. 4. Conto
bancario Prima dell'entrata in vigore del protocollo,
il Capo Verde comunica all'Unione europea i dati concernenti il conto o i conti
bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi
dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici
bancari sono a carico degli armatori. CAPO
II AUTORIZZAZIONI
DI PESCA 1. Condizione
preliminare all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca – navi ammissibili Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo
6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel
registro dei pescherecci dell'Unione europea e che siano stati soddisfatti
tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della
nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Capo Verde nel quadro
dell'accordo. 2. Domanda
di autorizzazione di pesca L'Unione europea presenta al Capo Verde una
domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro
dell'accordo, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del
periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 3
del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano
in stampatello in modo leggibile. Per ciascuna prima domanda di autorizzazione
di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica
tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata: i) dalla
prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione
di pesca richiesta, nonché dal contributo forfettario per gli osservatori di
cui al capo X del presente allegato; ii) dal
nome e dall'indirizzo dell'agente locale della nave, se esistente; iii) da
una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione
minima di 15 cm × 10 cm; iv) da
ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo. All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di
pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche
tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata
unicamente dalla prova di pagamento del canone e del contributo forfettario
alle spese relative all'osservatore. 3. Canoni
e anticipi a) Il canone pagato dagli armatori è fissato
secondo le seguenti modalità: - per i primi
due anni di applicazione, 55 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del
Capo Verde; - per gli
ultimi due anni di applicazione, 65 EUR per tonnellata pescata nella zona di
pesca del Capo Verde. b) Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate
previo versamento, presso le competenti autorità capoverdiane, di canoni
forfettari anticipati fissati come segue: per le tonniere con reti a circuizione: - 4 950
EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 90 tonnellate; - 5 525
EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per
85 tonnellate; per i pescherecci con lenze e canne: - 495 EUR/anno
per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 9 tonnellate; - 585 EUR/anno
per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 9 tonnellate; per i pescherecci con palangari di superficie: - 3 190
EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 58 tonnellate; - 3 250
EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per
50 tonnellate. c) Il canone forfettario anticipato include
tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei
diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi. Per
il primo e l'ultimo anno, il canone forfettario anticipato e il corrispondente
quantitativo per ogni nave sono calcolati pro rata temporis, in funzione
del numero di mesi di validità della licenza. 4. Elenco
provvisorio delle navi autorizzate a pescare Entro tre giorni di calendario dal ricevimento
delle domande di autorizzazione di pesca, il Capo Verde stabilisce per ciascuna
categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco
viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del
controllo della pesca e all'Unione europea. L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio
all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione
europea, il Capo Verde può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore,
o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione europea. 5. Rilascio
dell'autorizzazione di pesca Entro un termine di quindici giorni lavorativi
dal ricevimento del fascicolo di domanda completo, il Capo Verde rilascia all'Unione
europea l'autorizzazione di pesca per il tonno e le specie associate ("atum
e afins"). In caso di rinnovo di un'autorizzazione di
pesca nel corso del periodo di applicazione del protocollo, la nuova
autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione
di pesca iniziale. L'Unione europea trasmette l'autorizzazione di
pesca all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione
europea, il Capo Verde può inviare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore,
o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione europea. 6. Elenco
delle navi autorizzate a pescare Non appena rilasciate le autorizzazioni di
pesca, il Capo Verde stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l'elenco
provvisorio delle navi autorizzate a pescare nella zona capoverdiana. L'elenco
è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo
della pesca e all'Unione europea e sostituisce l'elenco provvisorio sopra
menzionato. 7. Periodo
di validità dell'autorizzazione di pesca Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di
validità di un anno e sono rinnovabili. Per determinare l'inizio del periodo di
validità, si intende per periodo annuale: i) nel
corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la
data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; ii) in
seguito, ogni anno civile completo; iii) nel
corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra
il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo. 8. Detenzione
a bordo dell'autorizzazione di pesca L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta
permanentemente a bordo della nave. Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a
decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui sopra. Le navi
devono tenere permanentemente a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio
della rispettiva autorizzazione di pesca. 9. Trasferimento
dell'autorizzazione di pesca L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una
nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore
dimostrata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a
seguito di un'avaria tecnica grave e su richiesta dell'Unione europea, l'autorizzazione
di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione rilasciata a nome di un'altra
nave simile alla nave da sostituire. Ai fini del trasferimento, l'armatore o il suo
agente consegna al Capo Verde l'autorizzazione di pesca da sostituire e il Capo
Verde redige entro il più breve termine l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione
sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo agente al
momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione
sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da
sostituire. Il Capo Verde aggiorna nel più breve termine l'elenco
delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente
comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione
europea. 10. Navi
ausiliarie Il Capo Verde autorizza i pescherecci a farsi
assistere da navi ausiliarie fatta salva l'adozione, da parte del Capo Verde,
di una normativa intesa a disciplinare l'attività di tali navi. CAPO
III MISURE
TECNICHE DI CONSERVAZIONE Le misure tecniche applicabili alle navi
titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da
pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca
nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato. Le navi rispettano tutte le raccomandazioni
adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
(ICCAT). Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT,
le Parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accidentali di
tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. Le navi dell'Unione
europea provvedono a liberare tali catture accidentali per aumentare quanto più
possibile le possibilità di sopravvivenza di tali specie. CAPO
IV REGIME
DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE 1. Giornale
di pesca Il comandante di una nave dell'Unione europea
operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per
ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 4 del presente allegato. Il comandante compila il giornale di pesca per
ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Capo Verde. Il comandante annota ogni giorno nel giornale
di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo
codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di
peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie
principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni
giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati
in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di
esemplari. Il giornale di pesca è compilato in modo
leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. Il comandante è responsabile dell'esattezza
dei dati registrati nel giornale di pesca. 2. Dichiarazione
delle catture Il comandante dichiara le catture effettuate
dalla nave consegnando al Capo Verde i propri giornali di pesca relativi al
periodo di presenza nella zona di pesca del Capo Verde. I giornali di pesca sono consegnati secondo le
seguenti modalità: i) in
caso di passaggio in un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale
di pesca è consegnato al rappresentante locale del Capo Verde, che ne dichiara
il ricevimento per iscritto; ii) in
caso di uscita dalla zona di pesca del Capo Verde senza passare preliminarmente
per un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato
entro un termine di quattordici giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque
altro porto, e in ogni caso nei trenta giorni successivi all'uscita dalla zona
del Capo Verde: a) mediante spedizione postale al Capo Verde; b) via fax, al numero comunicato dal Capo Verde; c) oppure per posta elettronica. Non appena il Capo Verde sia in grado di
ricevere le dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante
trasmette i giornali di pesca al Capo Verde all'indirizzo di posta elettronica
da esso comunicato. Il Capo Verde conferma senza indugio il ricevimento per
ritorno di posta elettronica. Per le navi tonniere e i pescherecci con
palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali
di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti: i) Institut
de recherche pour le développement (IRD); ii) IEO
(Instituto Español de Oceanografía); iii) IPMA
(Instituto Português do Mar e da Atmosfera); oppure iv) INDP
(Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas). Se la nave torna nella zona del Capo Verde nel
periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una
nuova dichiarazione delle catture. In caso di mancato rispetto delle disposizioni
relative alla dichiarazione delle catture, il Capo Verde può sospendere l'autorizzazione
di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di
cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine
previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Capo
Verde può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Capo Verde
informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni sanzione applicata in
questo contesto. 3. Transizione
verso un sistema elettronico Le due Parti convengono di istituire un
giornale di pesca elettronico e un sistema di dichiarazione elettronica di
tutti i dati relativi alle catture (ERS), in conformità alle linee direttrici
figuranti nell'appendice 6. Le Parti decidono insieme le modalità di attuazione
di questo sistema con l'obiettivo di renderlo operativo a decorrere dal 1º
settembre 2015. 4. Computo
dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie Fino alla messa in funzione del sistema
elettronico previsto al punto 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione
europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture
effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui
sopra. Sulla base di tali dichiarazioni di cattura, l'Unione europea stabilisce
per ciascuna tonniera e ciascun peschereccio con palangari di superficie un
computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da
essa condotta nell'anno civile precedente. L'Unione europea invia tale computo
finale al Capo Verde e all'armatore, per il tramite degli Stati membri,
anteriormente al 31 luglio dell'anno in corso. A partire dalla data di entrata in funzione
effettiva del sistema elettronico di cui al punto 3, per ogni tonniera con
lenze e canne, tonniera con reti a circuizione e peschereccio con palangari di
superficie l'Unione europea stabilisce, sulla base dei giornali di bordo
archiviati presso il CCP dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni
dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno
civile precedente. L'UE comunica questo computo finale al Capo Verde e all'armatore
anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso. In entrambi i casi ed entro un termine di
trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Capo Verde può
contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di
disaccordo, le Parti si concertano nell'ambito della commissione mista. Se il
Capo Verde non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo
finale si considera adottato. Se il computo finale è superiore al canone
forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di
pesca, l'armatore versa il saldo al Capo Verde al massimo entro il
30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al
canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore. CAPO
V SBARCHI
E TRASBORDI 1. Notifiche Il comandante di una nave dell'Unione europea
che desidera sbarcare in un porto del Capo Verde, o trasbordare catture
effettuate nella zona del Capo Verde, deve notificare al Capo Verde, almeno
ventiquattro ore prima dello sbarco o del trasbordo: a) il nome del peschereccio che deve effettuare
lo sbarco o il trasbordo; b) il porto di sbarco o di trasbordo; c) la data e l'ora prevista per lo sbarco o
il trasbordo; d) il quantitativo (espresso in chilogrammi
di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da
sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3); e) in caso di trasbordo, il nome della nave
ricevente; f) il certificato sanitario della nave
ricevente. L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle
acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato. Il trasbordo in mare è
vietato. Il mancato rispetto di queste disposizioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione
del Capo Verde. 2. Incentivazione degli sbarchi Al fine di contribuire allo sviluppo del
settore della pesca del Capo Verde e rafforzare i benefici economici e sociali
dell'accordo, in particolare nel settore della trasformazione e della
valorizzazione dei prodotti della pesca, le due Parti si consultano per
definire una strategia volta ad aumentare gli sbarchi della flotta de l'Unione
europea. Gli armatori che praticano la pesca del tonno
fanno il possibile per sbarcare una parte delle catture effettuate nelle acque
del Capo Verde. Le catture sbarcate potranno essere vendute alle imprese locali
a un prezzo definito a seguito di una trattativa tra operatori. L'attuazione della strategia destinata ad
aumentare gli sbarchi e l'effettiva messa in funzione delle infrastrutture
portuali e di trasformazione formeranno oggetto di un controllo regolare da
parte della commissione mista, previa consultazione degli attori interessati. Alle navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione
di pesca conformemente alle disposizioni del presente protocollo che sbarcano
catture di tonno in un porto del Capo Verde è accordata una riduzione del
canone dell'ordine di 10 EUR per tonnellata sbarcata. Un'ulteriore riduzione di
10 EUR per tonnellata è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca a
uno stabilimento di trasformazione del Capo Verde. Tale meccanismo si applica
fino a concorrenza del 50% del computo finale delle catture. I documenti attestanti lo sbarco e/o la
vendita sono trasmessi alla Direzione generale della pesca. Una volta approvati
tali documenti, agli armatori interessati sono comunicati, per il tramite dell'Unione
europea, gli importi che saranno loro restituiti. Tali importi saranno detratti
dai canoni relativi alle domande di licenza successive. CAPO
VI CONTROLLO 1. Entrata
e uscita dalla zona Ogni entrata o uscita, dalla zona di pesca del
Capo Verde, di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di
pesca deve essere notificata al Capo Verde sei ore prima dell'entrata o dell'uscita. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave
comunica in particolare: i) la
data, l'ora e il punto di passaggio previsti; ii) il
quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di
esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il
rispettivo codice FAO alfa-3; iii) la
presentazione dei prodotti. La notifica è effettuata di preferenza per
posta elettronica oppure, se ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un
indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal
Capo Verde. Il Capo Verde notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione
europea eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di
chiamata o della frequenza di invio. Ogni nave sorpresa a svolgere attività di
pesca nella zona del Capo Verde senza avere precedentemente notificato la sua
presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. 2. Ispezione
in mare L'ispezione in mare, nella zona del Capo
Verde, delle navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca è
effettuata da navi e ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come
incaricati del controllo della pesca. Prima di salire a bordo, gli ispettori del
Capo Verde comunicano alla nave dell'Unione europea la propria intenzione di
effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori,
che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di
procedere all'ispezione. Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo
della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per effettuare i
compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da
minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico. Il Capo Verde può autorizzare l'Unione europea
a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore. Il comandante della nave dell'Unione europea
facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Capo Verde. Al termine di ciascuna ispezione, gli
ispettori del Capo Verde redigono un rapporto di ispezione nel quale il
comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie
osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e
dal comandante della nave dell'Unione europea. Prima di lasciare la nave dell'Unione europea,
gli ispettori del Capo Verde consegnano una copia del rapporto di ispezione al
comandante. Il Capo Verde trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione
europea entro un termine di otto giorni a decorrere dall'ispezione. 3. Ispezione
in porto L'ispezione in porto delle navi dell'Unione
europea che effettuano, nelle acque di un porto del Capo Verde, sbarchi o
trasbordi di catture effettuate nella zona del Capo Verde è condotta da
ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del
controllo della pesca. L'ispezione è condotta al massimo da due
ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori
prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo
della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per svolgere i compiti
connessi all'ispezione e conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto
per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico. Il Capo Verde può autorizzare l'Unione europea
a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore. Il comandante della nave dell'Unione europea
facilita il lavoro degli ispettori del Capo Verde. Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore
del Capo Verde redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante della
nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il
rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante
della nave dell'Unione europea. Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore
del Capo Verde consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della
nave dell'Unione europea. Il Capo Verde trasmette copia del rapporto di
ispezione all'Unione europea entro otto giorni dall'ispezione. CAPO
VII SISTEMA
DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS) 1. Messaggi
di posizione delle navi – sistema VMS Quando si trovano nella zona del Capo Verde,
le navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca devono
essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring
System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della
loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro
Stato di bandiera. Ogni messaggio di posizione contiene le
seguenti informazioni: a) estremi di identificazione della nave; b) ultima posizione geografica della nave
(longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri
ed un intervallo di confidenza del 99%; c) data e ora di registrazione della
posizione; d) velocità e rotta della nave; e) ed è configurato secondo il formato di
cui all'appendice 5 del presente allegato. La prima posizione registrata successivamente
all'entrata nella zona del Capo Verde è identificata con il codice "ENT".
Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS",
ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Capo
Verde, che viene identificata con il codice "EXI". Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il
trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi
di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e
conservati per un periodo di tre anni. 2. Trasmissione
da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS Il comandante garantisce in ogni momento la
piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei
messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è
riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale
termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Capo Verde. Le navi che pescano nella zona del Capo Verde
con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di
posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di
bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. 3. Comunicazione
sicura dei messaggi di posizione al Capo Verde Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Capo
Verde. I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde provvedono allo scambio
dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni
modifica di tali indirizzi. La trasmissione dei messaggi di posizione fra
i CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde avviene per via elettronica
secondo un sistema di comunicazione protetto. Il CCP del Capo Verde informa senza indugio il
CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito a ogni interruzione
nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di
un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria
uscita dalla zona. 4. Malfunzionamento
del sistema di comunicazione Il Capo Verde verifica la compatibilità del
proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera
e informa senza indugio l'Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento
nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione, al fine di
trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie
sono sottoposte alla commissione mista. Il comandante è ritenuto responsabile di ogni
manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà
sottoposta alle sanzioni previste dalla legislazione capoverdiana in vigore. 5. Revisione
della frequenza dei messaggi di posizione Sulla base di elementi di prova che inducano a
ipotizzare un'infrazione, il Capo Verde può chiedere al CCP dello Stato di
bandiera, con copia all'Unione europea, in relazione a un periodo di indagine
determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di
posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Capo
Verde al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea. Il CCP dello Stato
di bandiera invia senza indugio al Capo Verde i messaggi di posizione secondo
la nuova frequenza. Al termine del periodo di indagine
determinato, il Capo Verde informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione
europea in merito alle eventuali misure. CAPO
VIII INFRAZIONI 1. Trattamento
delle infrazioni Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione
europea titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni
del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. La firma del rapporto di ispezione da parte
del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo
all'infrazione denunciata. 2. Fermo
della nave – riunione di informazione Se la vigente legislazione del Capo Verde lo
prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione europea in situazione
di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e,
quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Capo Verde. Il Capo Verde notifica all'Unione europea,
entro un termine massimo di un giorno lavorativo, ogni fermo di una nave dell'Unione
europea titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica specifica le
motivazioni alla base del fermo. Prima di adottare misure nei confronti della
nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, il Capo Verde organizza su richiesta
dell'Unione europea, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della
nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al
fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato
di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione. 3. Sanzione
dell'infrazione – procedura transattiva La sanzione dell'infrazione denunciata è
fissata dal Capo Verde secondo le disposizioni della legislazione nazionale in
vigore. Se la risoluzione dell'infrazione richiede un
procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che
l'infrazione non costituisca reato, fra il Capo Verde e l'Unione europea viene
avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello
della sanzione. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante
dello Stato di bandiera della nave. La procedura transattiva si conclude entro
tre giorni dalla notifica del fermo della nave. 4. Procedimento
giudiziario – cauzione bancaria Se la procedura transattiva non dà esito
positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore
della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca
designata dal Capo Verde, il cui importo, fissato dal Capo Verde, copre i costi
connessi al fermo della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità
compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento
giudiziario. La cauzione bancaria è svincolata e restituita
all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza: a) integralmente, se non è imposta alcuna
sanzione; b) a concorrenza del saldo residuo, se la
sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria. Il
Capo Verde comunica all'Unione europea i risultati del procedimento giudiziario
entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza. 5. Rilascio
della nave e dell'equipaggio La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a
lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla
procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria. CAPO
IX IMBARCO
DI MARITTIMI 1. Numero
di marittimi da imbarcare Nel corso della campagna di pesca nella zona
del Capo Verde, le navi dell'Unione europea imbarcano marittimi capoverdiani
entro i limiti seguenti: a) la flotta delle tonniere con reti a
circuizione imbarca almeno sei marittimi; b) la flotta delle tonniere con lenze e
canne imbarca almeno due marittimi; c) la flotta dei pescherecci con palangari
di superficie imbarca almeno cinque marittimi. Gli armatori delle navi dell'Unione europea
fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi capoverdiani. 2. Libera
scelta dei marittimi Il Capo Verde tiene un elenco dei marittimi
capoverdiani qualificati per essere imbarcati sulle navi dell'Unione europea. L'armatore, o il suo agente, sceglie
liberamente da questo elenco i marittimi capoverdiani da imbarcare e notifica
al Capo Verde la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio. 3. Contratti
dei marittimi Per i marittimi capoverdiani, il contratto di
lavoro è stabilito dall'armatore o dal suo agente e dal marittimo,
eventualmente rappresentato dal suo sindacato. Il contratto è siglato dall'autorità
marittima del Capo Verde. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco. Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione
al regime di previdenza sociale applicabile nel Capo Verde, che comprende un'assicurazione
su vita, malattia e infortuni. Copia di tale contratto è consegnata ai
firmatari. Ai marittimi capoverdiani sono riconosciuti i
diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL). Tali diritti comprendono in particolare la
libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di
contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione
in materia di impiego e professione. 4. Salario dei marittimi Il salario dei marittimi capoverdiani è a
carico dell'armatore. Esso è fissato, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione
di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo agente e il Capo Verde. Il salario non può essere inferiore a quello
degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL. 5. Obblighi
dei marittimi I marittimi si presentano al comandante della
nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco
prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e
dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora
previste per l'imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l'armatore
è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In tal caso, l'armatore
non è soggetto a nessuna sanzione finanziaria o indennità compensativa. 6. Mancato
imbarco di marittimi capoverdiani Gli armatori delle navi che non imbarcano
marittimi capoverdiani versano, anteriormente al 30 settembre dell'anno in
corso, per ciascun marittimo in meno rispetto al numero fissato all'inizio del
presente capo, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza delle
loro navi nella zona del Capo Verde. CAPO
X OSSERVATORI
DEL CAPO VERDE 1. Osservazione
delle attività di pesca Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca
sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito
dell'accordo. Detto regime di osservazione è conforme alle
disposizioni previste dalle raccomandazioni adottate dalla Commissione
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). 2. Navi
e osservatori designati Il Capo Verde designa le navi dell'Unione
europea che devono imbarcare un osservatore, nonché l'osservatore ad esse
assegnato, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore. Al momento del rilascio dell'autorizzazione di
pesca, il Capo Verde informa l'Unione europea e l'armatore, o il suo agente, in
merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore
a bordo di ciascuna nave. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione europea
e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli
osservatori designati. Il Capo Verde procura di non designare
osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già
vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca
in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle
del Capo Verde. La presenza degli osservatori a bordo delle
navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. 3. Contropartita
finanziaria forfettaria All'atto del pagamento del canone, l'armatore
versa al Capo Verde, per ciascuna nave, un importo forfettario di 200 EUR all'anno. 4. Salario
dell'osservatore Il salario dell'osservatore e i relativi oneri
sociali sono a carico del Capo Verde. 5. Condizioni
di imbarco Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in
particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore
o dal suo agente e dal Capo Verde. All'osservatore è riservato lo stesso
trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto
della struttura tecnica della nave. Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a
carico dell'armatore. Il comandante prende tutti i provvedimenti di
sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua
persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni
necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai
mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della
nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché
alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti. 6. Obblighi
dell'osservatore Per tutta la durata della permanenza a bordo,
l'osservatore: a) prende tutte le disposizioni opportune
per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; b) rispetta i beni e le attrezzature
presenti a bordo; c) rispetta la riservatezza dei documenti
appartenenti alla nave. 7. Imbarco
e sbarco dell'osservatore L'osservatore è imbarcato in un porto scelto
dall'armatore. L'armatore o il suo agente comunica al Capo
Verde, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la
data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un
paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco
sono a carico dell'armatore. Se l'osservatore non si presenta nelle dodici
ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è
automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di
lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca. Se l'osservatore non è sbarcato in un porto
del Capo Verde, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore
nel Capo Verde nel più breve termine. 8. Compiti
dell'osservatore L'osservatore assolve i compiti di seguito
elencati: a) osserva l'attività di pesca della nave; b) verifica la posizione della nave durante
le operazioni di pesca; c) procede al prelievo di campioni biologici
nell'ambito di un programma scientifico; d) prende nota degli attrezzi da pesca
utilizzati; e) verifica i dati sulle catture effettuate
nella zona del Capo Verde riportati nel giornale di bordo; f) verifica le percentuali delle catture
accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti; g) comunica le proprie osservazioni via
radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi
operanti nella zona del Capo Verde, compreso il quantitativo delle catture
principali e accessorie detenute a bordo. 9. Rapporto
dell'osservatore Prima di lasciare la nave, l'osservatore
presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante della nave, il
quale ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è
firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del
rapporto dell'osservatore. L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al
Capo Verde, che ne trasmette copia all'Unione europea entro otto giorni a
decorrere dallo sbarco dell'osservatore. CAPO
XI RESPONSABILITÀ
DELL'OPERATORE 1. L'operatore garantisce che le proprie navi
siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e
attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio. 2. L'operatore contrae per le proprie navi una
polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione
riconosciuta a livello internazionale. 3. Qualora una nave dell'Unione europea sia
coinvolta, nelle acque del Capo Verde, in un sinistro o in un incidente
marittimo che provochi inquinamento o danni di qualsiasi genere all'ambiente,
la nave e l'operatore ne informano senza indugio le autorità capoverdiane. Se i
danni constatati sono imputabili a una sua nave, l'operatore ne assume la
responsabilità nell'ambito delle vigenti disposizioni e procedure nazionali e
internazionali applicabili. APPENDICI
DELL'ALLEGATO Appendice 1 – ZEE del Capo Verde Appendice 2 – Misure tecniche di conservazione
Appendice 3 - Modulo di domanda di
autorizzazione di pesca Appendice 4 – Giornale di pesca Appendice 5 – Comunicazione dei messaggi VMS
al Capo Verde Appendice 6 – Linee direttrici per l'inquadramento
e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle
attività di pesca (sistema ERS) Appendice 1 – ZEE del Capo Verde
La ZEE del Capo Verde si estende fino a 200
miglia nautiche a partire dalle seguenti linee di base: Punto || Latitudine nord || Longitudine ovest || Isola A. || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || I. Brava C-P1 a Rainha || 14°49'59.10'' || 24°45'33.11'' || - C-P1 a Faja || 14°51'52.19'' || 24°45'09.19'' || - D-P1 Vermelharia || 16°29'10.25'' || 24°19'55.87'' || S. Nicolau E. || 16°36'37.32'' || 24°36'13.93'' || Ilhéu Raso F-P1 a da Peça || 16°54'25.10'' || 25°18'11.00'' || Santo Antão F. || 16°54'40.00'' || 25°18'32.00'' || - G-P1 a Camarin || 16°55'32.98'' || 25°19'10.76'' || - H-P1 a Preta || 17°02'28.66'' || 25°21'51.67'' || - I-P1 A Mangrade || 17°03'21.06'' || 25°21'54.44'' || - J-P1 a Portinha || 17°05'33.10'' || 25°20'29.91'' || - K-P1 a do Sol || 17°12'25.21'' || 25°05'56.15'' || - L-P1 a Sinagoga || 17°10'41.58'' || 25°01'38.24'' || - M-Pta Espechim || 16°40'51.64'' || 24°20'38.79'' || S. Nicolau N-Pta Norte || 16°51'21.13'' || 22°55'40.74'' || Sal O-Pta Casaca || 16°50'01.69'' || 22°53'50.14'' || - P-Ilhéu Cascalho || 16°11'31.04'' || 22°40'52.44'' || Boa Vista P1-Ilhéu Baluarte || 16°09'05.00'' || 22°39'45.00'' || - Q-Pta Roque || 16°05'09.83'' || 22°40'26.06'' || - R-Pta Flamengas || 15°10'03.89'' || 23°05'47.90'' || Maio S. || 15°09'02.21'' || 23°06'24.98'' || Santiago T. || 14°54'10.78'' || 23°29'36.09'' || - U-D. Maria Pia || 14°53'50.00'' || 23°30'54.50'' || I. de Fogo V-Pta Pesqueiro || 14°48'52.32'' || 24°22'43.30'' || I. Brava X-Pta Nho Martinho || 14°48'25.59 || 24°42'34.92'' || - Y=A || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || Conformemente al trattato firmato il 17
febbraio 1993 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica del Senegal, la
frontiera marittima con il Senegal è delimitata dai punti seguenti: Punto Latitudine nord Longitudine
ovest A 13° 39' 00" 20°
04' 25" B 14° 51' 00" 20°
04' 25" C 14° 55' 00" 20°
00' 00" D 15° 10' 00" 19°
51' 30" E 15° 25' 00" 19°
44' 50" F 15° 40' 00" 19°
38' 30" G 15° 55' 00" 19°
35' 40" H 16° 04' 05" 19°
33' 30" Conformemente al trattato firmato il 19
settembre 2003 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica islamica di
Mauritania, la frontiera marittima tra i due paesi è delimitata dai punti
seguenti: Punto Latitudine nord Longitudine
ovest H 16° 04.0' 019°
33.5' I 16° 17.0' 019°
32.5' J 16° 28.5' 019°
32.5' K 16° 38.0' 019°
33.2' L 17° 00.0' 019°
32.1' M 17° 06.0' 019°
36.8' N 17° 26.8' 019°
37.9' O 17° 31.9' 019° 38.0' P 17° 44.1' 019°
38.0' Q 17° 53.3' 019°
38.0' R 18° 02.5' 019°
42.1' S 18° 07.8' 019°
44.2' T 18° 13.4' 019°
47.0' U 18° 18.8' 019°
49.0' V 18° 24.0' 019°
51.5' X 18° 28.8' 019°
53.8' Y 18° 34.9' 019°
56.0' Z 18° 44.2' 020°
00.0' Appendice 2 – Misure tecniche di conservazione
1. Misure
applicabili a tutte le categorie: Specie vietate In conformità alla Convenzione sulle specie
migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta
gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus),
del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias
superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad
eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus
longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). In conformità alla legislazione nazionale del
Capo Verde, è vietata la pesca dello squalo balena (Rhincondon typus). Divieto di asportazione delle pinne di squalo È vietato asportare pinne di squalo a bordo
dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di
squalo. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le
pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la
carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco. Divieto di trasbordo in mare Il trasbordo in mare è vietato. L'operazione
di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine
autorizzato. 2. Misure
specifiche SCHEDA 1: TONNIERE CON LENZE E CANNE (1) Zona di pesca: al di là delle 12 miglia
nautiche dalla linea di base. (2) Attrezzo autorizzato: canne. (3) Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus
albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus
pelamis). Catture accessorie: rispetto delle
raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO. SCHEDA 2: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE: (1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia
nautiche a partire dalla linea di base, tenuto conto del carattere arcipelagico
della zona di pesca del Capo Verde. (2) Attrezzo autorizzato: sciabica. (3) Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus
albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus
pelamis). Catture accessorie: rispetto delle
raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO. SCHEDA 3: PESCHERECCI CON PALANGARI DI
SUPERFICIE (1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia
nautiche a partire dalla linea di base. (2) Attrezzo autorizzato: palangaro di
superficie. (3) Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias
gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus
albacares), Tonno obeso (Thunnus obesus). Catture accessorie: rispetto delle
raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO. 3. Aggiornamento Le due Parti si consultano in sede di
commissione mista per aggiornare le misure tecniche di conservazione sulla base
di raccomandazioni scientifiche. Appendice 3 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
ACCORDO
DI PESCA CAPO VERDE - UNIONE EUROPEA I -
RICHIEDENTE 1. Nome del richiedente: 2. Nome dell'organizzazione di
produttori (OP) o dell'armatore: 3. Indirizzo dell'OP o dell'armatore: 4. Numero di tel.: Fax: Indirizzo
e-mail: 5. Nome del comandante: Nazionalità:
Indirizzo e-mail: 6. Nome e indirizzo dell'agente
locale: II - ESTREMI
DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 7. Nome della nave: 8. Stato di bandiera: Porto
di immatricolazione: 9. Marcatura esterna: MMSI: N.
IMO: 10. Data di registrazione della bandiera
attuale (GG/MM/AAAA): ......./......./......... Precedente bandiera
(se applicabile): 11. Luogo di costruzione: Data
(GG/MM/AAAA) …...../…..../……. 12. Indicativo di chiamata: HF: VHF: 13. Numero di telefono satellitare della
nave: IRCS: II -
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE 14. Lunghezza fuori tutto della nave (m): Larghezza
fuori tutto (m): Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra): 15. Tipo di motore: Potenza
del motore (in KW): 16. Numero dei membri dell'equipaggio: 17. Sistema di conservazione a bordo:
Ghiaccio ¨ Refrigerazione ¨ Misto ¨ Congelamento ¨ 18. Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:
Numero di stive per il pesce: Capacità totale delle
stive (m³): 19. VMS. Informazioni dettagliate sul
dispositivo automatico di localizzazione: Costruttore: Modello: Numero
di serie: Versione del
programma: Operatore satellitare (MCSP): IV - ATTIVITÀ
DI PESCA 20. Attrezzi da pesca autorizzati: ¨ cianciolo ¨ palangari ¨ canne 21. Luogo di sbarco delle catture: 22. Periodo di validità della licenza richiesto dal (GG/MM/AAAA):
…..… / ……. / ………. al ..…./ …….. / …….… Con la presente il sottoscritto
certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e
corrette e fornite in buona fede. Fatto a
________________________________________, il …..… / ……. / ……. Firma del richiedente:
_______________________________________________________________ Appendice 4 – Giornale di pesca || || Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro || || || || || || || || || || || || || Nome della nave: ……………………………………………………………………. || Stazza lorda: …………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || || Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... || Capacità – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... || Comandante: ……………………………………………………….... || || || || Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero di membri dell'equipaggio: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Indirizzo: ………………………………………………………………………….... || Data del rapporto: ………………………………………………...... || || || || (Autore del rapporto): ………………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || || || || || || Data || Settore || T° superficiale dell'acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Catture || Isco usado na pesca Esca utilizzata || Mese || Giorno || Latitudine N/S || Longitudine E/O || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || Marlin striato (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || (Marlin nero) Makairaindica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonuspelamis || (Catture miste) || Totale giornaliero (solo in kg) || Costardelle || Totani || Esche vive || (Altro) || || || || || || || Numero || Peso kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Osservazioni || || || || || 1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 2 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro. || 4 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || || . || || 3 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 5 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || || || Appendice 5 – Comunicazione dei messaggi
VMS al Capo Verde
RAPPORTO DI POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio/facoltativo || Osservazioni Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema – indica l'inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese Mittente || FS || O || Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio "POS" Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – numero unico della Parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) Numero di immatricolazione esterno || XR || F || Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave Stato di bandiera || FS || F || Dato relativo allo Stato di bandiera Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema - indica la fine della registrazione Serie di caratteri: ISO 8859.1 La trasmissione dei dati è strutturata come
segue: una doppia barra obliqua (//) e il codice "SR"
indicano l'inizio della trasmissione, una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano
l'inizio di un dato, un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal
dato, le coppie di dati sono separate da uno spazio, il codice "ER" e una doppia barra
obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione. I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio
e la fine della registrazione. Appendice 6 – Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del
sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca
(sistema ERS)
Disposizioni generali 1. Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema
elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in grado di
registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di
seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nella zona di
pesca del Capo Verde. 2. Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un
sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di
pesca del Capo Verde per svolgervi attività di pesca. 3. I dati ERS sono trasmessi conformemente alle presenti linee
direttrici al centro di controllo della pesca (di seguito: CCP) dello Stato di
bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP del Capo Verde. 4. Lo Stato membro di bandiera e il Capo Verde si accertano che
i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi
necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML
disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm],
nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e memorizzare i
dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3
anni. 5. Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al
punto 3 vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine
di sei mesi dalla loro introduzione. 6. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di
comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione
europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway). 7. Lo Stato di bandiera e il Capo Verde designano ciascuno un
corrispondente ERS che servirà da punto di contatto. (a)
I corrispondenti ERS sono designati per un periodo
minimo di sei mesi. (b)
I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde si
comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del
rispettivo corrispondente ERS. (c)
Ogni modifica delle coordinate del corrispondente
ERS deve essere comunicata quanto prima. Compilazione e comunicazione dei dati
ERS 8. Il peschereccio dell'Unione europea deve: (a)
comunicare quotidianamente i dati ERS per ogni
giorno trascorso nella zona di pesca del Capo Verde; (b)
registrare, per ciascuna cala di sciabica o di
palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in
quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in
mare; (c)
per le specie identificate nell'autorizzazione di
pesca rilasciata dal Capo Verde deve essere indicata anche l'assenza di
catture; (d)
ciascuna specie deve essere identificata mediante
il suo codice FAO alfa-3; (e)
i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso
vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari; (f)
registrare nei dati ERS, per le specie identificate
nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi che sono
trasbordati e/o sbarcati; (g)
registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna
entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca del Capo
Verde, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione
di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi detenuti a bordo al momento
di ciascun passaggio; (h)
trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello
Stato di bandiera, nel formato di cui al precedente punto 3, al massimo entro
le 23:59 UTC. 9. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS
registrati e trasmessi. 10. Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e
immediatamente i dati ERS al CCP del Capo Verde. 11. Il CCP del Capo Verde conferma la ricezione dei dati ERS con
un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate. Guasto del
sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave
e il CCP dello Stato di bandiera 12. Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o
il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante,
di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato
funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato
di bandiera. 13. Lo Stato di bandiera informa il Capo Verde in merito al
guasto rilevato e alle misure correttive adottate. 14. In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il
comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione
del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10
giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca
nella zona di pesca capoverdiana solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto
stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Capo Verde. 15. Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un
guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando: (a)
il sistema ERS non torni a funzionare in modo
ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Capo Verde, oppure (b)
abbia ricevuto l'autorizzazione dello Stato di
bandiera qualora la nave non riprenda le attività di pesca nella zona di pesca
del Capo Verde. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Capo Verde
della sua decisione prima della partenza della nave. 16. Le navi dell'UE che operano nella zona di pesca del Capo
Verde con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo
entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del
Capo Verde. 17. I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione
del Capo Verde tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 12
sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Capo Verde con un
altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione
alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di
trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati. 18. Se il CCP del Capo Verde non riceve i dati ERS di una nave
per 3 giorni consecutivi, il Capo Verde può dare istruzione alla nave di
recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine. Problemi operativi dei CCP - Mancato
ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Capo Verde 19. Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente
ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se
necessario, collabora alla soluzione del problema. 20. Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Capo Verde
stabiliscono di comune accordo i mezzi di comunicazione elettronica alternativi
che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di
problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica. 21. Quando il CCP del Capo Verde segnala il mancato ricevimento
di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e
adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di
bandiera informa il CCP del Capo Verde e l'UE in merito ai risultati e alle
misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è
stato rilevato. 22. Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP
dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del
Capo Verde ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto
17. 23. Il Capo Verde informa i propri servizi di controllo
competenti (MCS) affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in
infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del
Capo Verde in seguito a un problema operativo di uno dei CCP. Interventi di manutenzione presso i CCP 24. Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP
(programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS
devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando
se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non
pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena
possibile. 25. Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità
dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere
operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo
la fine dell'intervento di manutenzione. 26. Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i
dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici
alternativi di cui al punto 17. 27. Il Capo Verde informa i suoi servizi di controllo competenti
(MCS) affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in infrazione
a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di
manutenzione di un CCP. Invio dei dati ERS al Capo Verde 28. Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al
Capo Verde saranno utilizzati mezzi elettronici di comunicazione gestiti dai
servizi della Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come
"DEH" (Data Highway Exchange), di cui al precedente punto 6. 29. Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta
dell'Unione europea, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati
dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione
europea. ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione
europea e la Repubblica del Capo Verde Protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde (1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica
del Capo Verde e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto (3) del
presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle
questioni seguenti: a) revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo
5 del protocollo; b) decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente
all'articolo 3 del protocollo; c) adeguamento delle disposizioni relative alle condizioni di
esercizio della pesca e delle modalità di applicazione del protocollo e degli
allegati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo. (2) Nell'ambito della commissione mista istituita dall'articolo
9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, l'Unione: a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel
quadro della politica comune della pesca; b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012
concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune
della pesca; c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate
dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. (3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione
di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto (1), vengono
prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa
a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e
degli altri dati pertinenti trasmessi alla Commissione. A tal fine e sulla
base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio
o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente
riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della
posizione proposta, per esame e approvazione. Con riguardo alle
questioni di cui al punto (1), lettera a), il Consiglio approva a maggioranza
qualificata la posizione da esprimere a nome dell'Unione. Negli altri casi, la
posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera
approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di
blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del
Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento
preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la
questione è sottoposta al Consiglio. Qualora, nel corso
di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo
che permetta di tenere conto dei nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la
questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. La Commissione è
invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che
sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso,
la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione
della presente decisione.