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Document 52014PC0682

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

/* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */

52014PC0682

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar /* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base dell’autorizzazione conferitale dal Consiglio[1], la Commissione europea ha avviato negoziati con la Repubblica del Madagascar per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 19 giugno 2014. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all’articolo 15, ossia dalla data della firma e non prima del 1° gennaio 2015.

L’obiettivo principale del protocollo di accordo è di offrire possibilità di pesca alle navi dell’Unione europea nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar, nel rispetto delle misure di gestione adottate dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente (la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano - IOTC) e, ove del caso, entro i limiti dell’eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L’obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar, nell’interesse delle due Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

· 40 tonniere con reti a circuizione;

· 32 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT;

· 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio, con l’accordo del Parlamento, adotti tramite decisione il nuovo protocollo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell’ambito della valutazione del protocollo 2013‑2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica del Madagascar.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio recante adozione dell’applicazione provvisoria del protocollo nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell’Unione europea.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 1 566 250 EUR per ciascuno dei primi due anni di applicazione del protocollo e a 1 487 500 EUR per ciascuno dei due anni successivi, è basata sui seguenti elementi: a) un quantitativo di riferimento di 15 750 tonnellate per un importo annuo di 866 250 EUR per i diritti di accesso per ciascuno dei primi due anni di applicazione del protocollo e di 787 500 EUR per ciascuno dei due anni successivi e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Madagascar, pari a 700 000 EUR all’anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Madagascar in termini di lotta contro la pesca illegale.

2014/0318 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar[2].

(2)       Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato che conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato il 19 giugno 2014.

(3)       Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 15 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle Parti a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 1° gennaio 2015.

(4)       È necessario autorizzare la firma e l’applicazione provvisoria del nuovo protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della firma e non prima del 1° gennaio 2015, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti.

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

11. – Affari marittimi e pesca

11.03 - Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

              1.4.    Obiettivi

              1.4.1  Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all’obiettivo generale di permettere l’accesso delle navi da pesca dell’Unione europea a zone di pesca soggette alla giurisdizione di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell’Unione europea.

Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

              1.4.2  Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione europea, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d’altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Definire un quadro di governance per le attività di pesca praticate dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.03.01).

              1.4.3  Risultati e incidenza previsti

La conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le navi europee nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in materia di lotta contro la pesca illegale.

              1.4.4  Indicatori di risultato e di incidenza

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo.

Contributo all’occupazione e al valore aggiunto nell’UE nonché alla stabilizzazione del mercato dell’UE (a livello aggregato con altri APPS).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.5.1  Necessità dell’azione nel breve e lungo termine

Il protocollo relativo al periodo 2013-2014 scade il 31 dicembre 2014. È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2015. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per l’adozione, da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta dell’Unione europea nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar e permetterà agli armatori europei di chiedere autorizzazioni di pesca per l’esercizio della pesca nelle acque della Repubblica del Madagascar. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. In attesa dell’operatività dei sistemi informatici, sarà incrementata la frequenza di trasmissione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca attraverso i consueti canali. È stato intensificato il sostegno settoriale al fine di aiutare la Repubblica del Madagascar a conformarsi ai propri obblighi internazionali in materia di controllo da parte dello Stato di approdo.

              1.5.2  Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’UE indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non contribuendo a rafforzare la capacità dello Stato terzo in materia di governance della pesca e offrendo quindi una minore garanzia per quanto riguarda la sostenibilità delle attività di pesca. L’Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, la Repubblica del Madagascar continuerà a cooperare efficacemente con l’Unione, in particolare nella gestione delle risorse alieutiche e nella lotta contro la pesca illegale.

              1.5.3  Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La sottoutilizzazione delle possibilità di pesca per taluni segmenti della flotta europea nel quadro del protocollo precedente ha condotto le parti a ridurre le possibilità di pesca di tali categorie. La quota relativa degli operatori economici dell’Unione europea nel contributo versato allo Stato terzo partner in cambio dell’accesso è aumentata, mentre quella dell’Unione europea è diminuita, conformemente al principio adottato dalla PCP riformata e applicato in altri protocolli negoziati di recente nell’Oceano Indiano. Il sostegno settoriale è stato rafforzato tenendo conto dei programmi precedentemente applicati e delle esigenze dell’amministrazione della pesca della Repubblica del Madagascar.

              1.5.4  Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nell’ambito degli APPS costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di durata limitata

     Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2015 al 31.12.2018.

     Incidenza finanziaria dal 2015 al 2018.

              1.7.    Modalità di gestione previste

Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione.

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente a Maurizio e con la delegazione dell’Unione europea in Madagascar) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L’APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull’attuazione dell’accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.2.1  Rischi individuati

L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). Non sono sorte difficoltà di questo tipo con la Repubblica del Madagascar nel corso dell’attuazione del protocollo 2013‑2014.

              2.2.2  Modalità di controllo previste

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione della politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata all’articolo 6, paragrafo 3, del protocollo in oggetto rientra tra le modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione permanente con la Repubblica del Madagascar al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo dell’Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca Centrale del Madagascar.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…] || Diss./Non diss. ([3]) || di paesi EFTA[4] || di paesi candidati[5] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

2 || 11.0301 Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) || Diss. || NO || NO || NO || NO

Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione

(non applicabile)

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali

DG: MARE || || || Anno N[6] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Totale

ŸStanziamenti operativi || || || || ||

Numero della linea di bilancio: 11.0301 || Impegni || (1) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

Pagamenti || (2) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[7] || || || || ||

Numero della linea di bilancio: 11.010401 || || (3) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218

TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

Pagamenti || =2+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

ŸTOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

Pagamenti || (5) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

Pagamenti || =5+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile)

ŸTOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || ||

Pagamenti || (5) || || || ||

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[8] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Totale

DG MARE

ŸRisorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,236

ŸAltre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040

TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[9] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602

Pagamenti || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati || || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+2 2018 || TOTALE

RISULTATI

Tipo[10] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[11] … || || || || || || || || || ||

- Accesso alla zona di pesca || Volume (t) || N & N+1: 55 EUR/t || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,788 || 15 750 || 0,788 || 63 000 || 3,308

N+2 & N+3: 50 EUR/t

- Sostegno settoriale || Contributo annuale || 0,300 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 4 || 2,800

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108

COSTO TOTALE || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

                        3.2.3.1 Sintesi

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[12] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || ||

Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,59 || 0,059 || 0,236

Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276

esclusa la RUBRICA 5[13] del quadro finanziario pluriennale || || || || ||

Risorse umane || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,144

Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,056 || 0,074

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218

TOTALE || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,161 || 0,494

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

                        3.2.3.2 Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in valore intero (o al massimo con un decimale)

|| Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018

ŸPosti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || || ||

|| || || ||

11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,30 || 0,30 || 0,30 || 0,30

11 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || ||

ŸPersonale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[14] || || || ||

11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15

11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || ||

11 01 04 01 [15] || - in sede[16] || || || ||

- nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

Altre linee di bilancio (specificare) || || || ||

TOTALE || 0,7 || 0,7 || || 0,7

11 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell’APPS e dell’approvazione dell’esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell’APPS in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze. Desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stimato globalmente a 0,45 ETP/anno Costo unitario:             132 000 EUR/anno Calcolo delle spese:     0,45 ETP/anno x 132 000 EUR/anno Costo totale:                 59 400 EUR = > 0,059 mio EUR

Personale esterno || Monitoraggio dell’esecuzione dell’aiuto settoriale - AC in delegazione (Maurizio): stimato globalmente a 0,25 ETP/anno Costo unitario:             145 000 EUR/anno Calcolo delle spese:     0,25 ETP/anno x 145 000 EUR/anno Costo totale:                 36 250 EUR = > 0,036 mio EUR

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

[1]               Adottata il 14 aprile 2014 dal Consiglio “Agricoltura e pesca”.

[2]               GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

[3]               Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[4]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[5]               Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[6]               L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[7]               Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[8]               L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[9]               L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[10]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[11]             Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.

[12]             L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[13]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[14]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”).

[15]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[16]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

ALLEGATO

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

Articolo 1 Campo di applicazione

1.            Le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue:

tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione

· delle specie protette da convenzioni internazionali,

· delle specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie della famiglia Alopiidae, della famiglia Sphyrnidae e

· delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus

· 40 tonniere con reti a circuizione e

· 32 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

· 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT.

2.          Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente protocollo.

Articolo 2

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente protocollo

1.            Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale zona. Tutte le misure tecniche di conservazione cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, quali precisate nell’appendice 2 del presente protocollo, si applicano alle flotte industriali straniere operanti nella zona di pesca del Madagascar a condizioni tecniche analoghe a quelle applicate alle flotte dell’Unione europea.

2.            Le Parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l’elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell’ambiente.

Articolo 4 Contropartita finanziaria

1.            Per il periodo di cui all’articolo 2, la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 6 107 500 EUR.

2.            Tale contropartita finanziaria è ripartita nel modo seguente:

2.1.    un importo annuo di 866 250 EUR per i primi due anni del protocollo e di 787 500 EUR per i due anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento, per tutte le specie, di 15 750 t/anno per l’accesso alla zona di pesca del Madagascar, e

2.2.    un importo annuo specifico di 700 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale delle risorse alieutiche e della pesca del Madagascar. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è messa a disposizione del ministero delle Risorse alieutiche e della pesca.

3.            Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 11 e 12 del presente protocollo.

4.            La contropartita finanziaria definita al paragrafo 2 è versata su un conto unico del Tesoro pubblico del Madagascar aperto presso la Banca centrale del Madagascar, le cui coordinate sono comunicate dal Madagascar all’Unione europea prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria e confermate ogni anno.

Articolo 5

Modalità di pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa all’accesso

1.            Se le catture annue delle specie di cui all’articolo 1 effettuate nella zona di pesca del Madagascar, quali dichiarate e convalidate dai pescherecci dell’Unione europea in conformità al capo IV, sezione 1, dell’allegato del presente protocollo, superano il quantitativo di riferimento indicato all’articolo 4, punto 2.1, l’importo della contropartita finanziaria annua sarà maggiorato, per ogni tonnellata supplementare catturata, di 55 EUR nei primi due anni del protocollo e di 50 EUR negli ultimi due anni.

2.            Tuttavia l’importo annuo versato dall’Unione europea per l’accesso alla zona di pesca del Madagascar non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 4, punto 2.1, per l’anno corrispondente. Quando i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al doppio di tale importo annuo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

3.            Il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa all’accesso dei pescherecci dell’Unione europea alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, di cui all’articolo 15, per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell’applicazione provvisoria del protocollo per gli anni successivi.

4.            La destinazione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, punto 2.1, è di competenza esclusiva delle autorità del Madagascar.

Articolo 6 Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale

1.            Entro tre mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo la commissione mista stabilisce un programma settoriale pluriennale il cui obiettivo generale è promuovere una pesca responsabile e sostenibile nella zona di pesca del Madagascar in conformità alla strategia nazionale malgascia nel settore della pesca.

2.            Le modalità di applicazione del programma di sostegno settoriale pluriennale comprendono in particolare:

2.1.    gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, punto 2.2;

2.2.    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile, che tenga conto delle priorità espresse dal Madagascar nell’ambito della politica nazionale della pesca, in particolare della strategia nazionale di gestione della pesca tonniera e segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale e tradizionale, di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e più particolarmente di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), di rafforzamento delle capacità della ricerca alieutica del Madagascar o delle capacità di gestione dell’accesso agli ecosistemi marini e alle risorse alieutiche e del loro utilizzo;

2.3.    i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3.            Ogni anno le autorità del Madagascar presentano una relazione annuale di attuazione che illustri lo stato di avanzamento delle attività intraprese con l’aiuto della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale. Tale relazione è esaminata in sede di commissione mista. La relazione annuale relativa all’ultimo anno comprenderà inoltre un bilancio dell’attuazione del sostegno settoriale per tutta la durata del protocollo.

4.            Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere sottoposta alla commissione mista.

5.            Il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale è frazionato in rate annuali sulla base di un’analisi realizzata dalla commissione mista a partire dai risultati dell’attuazione del sostegno settoriale, come previsto ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

6.            L’Unione europea può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della quota della contropartita finanziaria prevista all’articolo 4, punto 2.2, del presente protocollo alle seguenti condizioni:

6.1.    quando, in base all’analisi realizzata dalla commissione mista in conformità al paragrafo 6, i risultati ottenuti non sono ritenuti conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista;

6.2.    in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

7.            Dopo una sospensione quale prevista al punto 7, il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente previi consultazione e accordo delle Parti e quando i risultati dell’attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del protocollo.

Articolo 7  Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.            Le Parti si impegnano a promuovere, nell’ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar nonché per le specie e le attività alieutiche soggette alla gestione della IOCT. Le Parti si impegnano a rispettare le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC.

2.            Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e il Madagascar si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti atte a valutare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar.

3.            Nel periodo di applicazione del presente protocollo le Parti possono convocare, ogniqualvolta necessario, un gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico connesse all’attuazione del protocollo stesso. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.

4.            Sulla base delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC e alla luce dei più recenti pareri scientifici disponibili, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell’ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell’Unione.

Articolo 8 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista

1.            La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1 nella misura in cui le risoluzioni e le raccomandazioni adottate dalla IOTC confermano che tale revisione garantisce una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere del gruppo di lavoro scientifico.

2.            In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, punto 2.1, è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.

3.            Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e dei suoi allegati.

Articolo 9 Campagne di pesca sperimentale

1.            La commissione mista può autorizzare, nella zona di pesca del Madagascar, campagne di pesca sperimentale volte a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta di una delle Parti, la commissione mista stabilisce le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti, in base ai criteri definiti dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

2.            L’Unione europea comunica alle autorità del Madagascar le domande di autorizzazione per la pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

· le caratteristiche tecniche della nave,

· il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell’attività di pesca considerata,

· i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzi, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

3.            Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concordate per un periodo massimo di sei mesi e possono essere soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità malgasce.

4.            Un osservatore scientifico designato dal Madagascar è presente a bordo per l’intera durata della campagna.

5.            Le catture effettuate nell’ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore.

6.            I risultati dettagliati della campagna sono comunicati alla commissione mista. Se quest’ultima ritiene che la campagna sperimentale ha dato risultati positivi, il Madagascar può proporre di attribuire alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca di nuove specie nell’ambito di un altro protocollo.

Articolo 10 Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva

1.            I pescherecci dell’Unione europea possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar soltanto se figurano nell’elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC e detengono un’autorizzazione di pesca rilasciata dalle autorità del Madagascar in virtù dell’accordo di partenariato e del presente protocollo.

2.            Le autorità del Madagascar rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell’Unione europea unicamente in virtù dell’accordo di partenariato e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è vietato rilasciare autorizzazioni ai suddetti pescherecci, in particolare sotto forma di licenze private.

3.            Salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell’Unione europea nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.

4.            Le Parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.

Articolo 11 Sospensione

1.            L’attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle Parti in caso di inosservanza delle condizioni enumerate all’articolo 3 dell’accordo e all’articolo 3 del presente protocollo, nonché nei casi e alle condizioni seguenti:

1.1.    forza maggiore;

1.2.    controversia grave e non risolta tra le Parti in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente protocollo;

1.3.    mancato pagamento, da parte dell’Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, punto 2.1, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 6 del presente protocollo.

2.            La sospensione per inosservanza delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di detto accordo.

3.            Quando l’applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.            La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 2 si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.

5.            In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

6.            Tutte le attività dei pescherecci dell’Unione europea nella zona di pesca del Madagascar sono sospese per l’intera durata della sospensione.

Articolo 12 Denuncia

1.            In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.

2.            L’invio della suddetta notifica comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 13 Riservatezza dei dati

1.            Il Madagascar e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi ai pescherecci dell’Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.            Le Parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, in conformità alle pertinenti disposizioni della IOTC.

3.            I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’attuazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 14 Scambi elettronici di dati

1.            Il Madagascar e l’Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo. Ogni scambio elettronico di dati è confermato da un avviso di ricevimento.

2.            La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea.

3.            Il Madagascar e l’Unione europea si notificano immediatamente qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 15 Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma e non prima del 1º gennaio 2015.

Articolo 16 Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione europea nella zona di pesca del Madagascar

CAPO I

Disposizioni generali

1.            Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o alla Repubblica del Madagascar (Madagascar) in relazione a un’autorità competente designa:

1.1.    per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar;

1.2.    per la Repubblica del Madagascar: il ministero delle Risorse alieutiche e della pesca.

2.            Autorizzazione di pesca

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine “autorizzazione di pesca” equivale al termine “licenza” quale definito nella legislazione del Madagascar.

3.            Zona di pesca del Madagascar

3.1.    È definita zona di pesca del Madagascar la parte delle acque malgasce in cui il Madagascar autorizza i pescherecci dell’Unione europea a esercitare attività di pesca.

3.1.1.  Le coordinate geografiche della zona di pesca del Madagascar e della linea di base sono indicate nell’appendice 3 dell’allegato del presente protocollo.

3.1.2.  Le zone vietate alla pesca in conformità alla vigente legislazione del Madagascar, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione delle risorse alieutiche, sono indicate nell’appendice 4.

3.2.    Tutte le disposizioni del protocollo e del relativo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del Madagascar, quale indicata nell’appendice 3, fatte salve le disposizioni di seguito riportate.

3.2.1.  Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie dell’Unione europea potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 20 miglia nautiche dalla linea di base.

3.2.2.  Intorno ai dispositivi ancorati di concentrazione del pesce (DCP) utilizzati dai pescatori malgasci è stabilita una zona di protezione di 3 miglia nautiche cui non possono accedere le navi dell’UE. Il Madagascar comunica all’UE la posizione dei DCP ancorati al di là delle 17 miglia e indica tale informazione sulle autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi dell’Unione europea.

3.2.3.  Inoltre, le zone di Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 4, sono unicamente riservate alle attività di pesca artigianale e tradizionale svolte da pescatori malgasci.

4.            Designazione di un agente raccomandatario

Gli armatori dell’UE che intendono ottenere un’autorizzazione di pesca a norma del presente protocollo devono essere rappresentati da un raccomandatario residente in Madagascar.

5.            Domiciliazione dei pagamenti degli armatori

Anteriormente alla data di applicazione provvisoria del protocollo, il Madagascar comunica all’UE i dati concernenti il conto bancario su cui saranno versati gli importi finanziari a carico degli armatori dell’UE nel quadro dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

6.            Contatti

I dati di contatto di cui necessitano le Parti per l’attuazione del presente protocollo figurano nell’appendice 9.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

1.            Condizioni preliminari all’ottenimento di un’autorizzazione di pesca – navi ammissibili

Il rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 6 dell’accordo è subordinato alla condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell’UE e figuri nell’elenco delle navi autorizzate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC). Inoltre, al comandante o alla nave non devono essere stati imposti divieti di pesca a seguito di attività svolte nella zona di pesca del Madagascar.

2.            Domanda di autorizzazione di pesca

2.1.    L’UE presenta per via elettronica al Madagascar, con copia alla delegazione dell’UE in Madagascar, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende svolgere attività di pesca in virtù dell’accordo.

2.2.    Le domande sono presentate conformemente al formulario che figura nell’appendice 1 del presente allegato.

2.3.    Ogni prima domanda di autorizzazione di pesca, o ciascuna domanda presentata a seguito di una modifica delle caratteristiche tecniche della nave, è accompagnata dai seguenti documenti:

· la prova di pagamento del canone forfettario anticipato per il periodo di validità della domanda;

· una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm x 10 cm;

· se del caso, un certificato di omologazione o di registrazione sanitaria della nave rilasciato dall’autorità competente dell’UE.

2.4.    Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca a norma del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata unicamente della prova di pagamento del canone forfettario anticipato.

3.          Canone e canone forfettario anticipato

3.1.    Il canone per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca del Madagascar, è fissato nel modo seguente:

· 60 EUR/t per i primi due anni di applicazione;

· 70 EUR/t per gli ultimi due anni di applicazione.

3.2.    Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari anticipati:

Per le tonniere con reti a circuizione:

· 11 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 190 tonnellate all’anno per i primi due anni di applicazione;

· 13 300 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 190 tonnellate all’anno per gli ultimi due anni di applicazione.

Per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT:

· 3 600 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 60 tonnellate all’anno per i primi due anni di applicazione;

· 4 200 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 60 tonnellate all’anno per gli ultimi due anni di applicazione.

Per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT:

· 2 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno per i primi due anni di applicazione;

· 2 800 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno per gli ultimi due anni di applicazione.

3.3.    L’importo del canone forfettario include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.            Rilascio dell’autorizzazione di pesca

4.1.    Dal ricevimento delle domande di cui al punto 2, il Madagascar dispone di 20 giorni lavorativi per rilasciare le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione europea la cui domanda è ritenuta conforme ai punti 2.2, 2.3 e 2.4.

4.2.    Il Madagascar trasmette immediatamente gli originali delle autorizzazioni di pesca agli armatori o ai loro raccomandatari per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar.

4.3.    Una copia dell’autorizzazione è immediatamente trasmessa per via elettronica alla delegazione dell’UE e agli armatori o ai loro raccomandatari. Tale copia detenuta a bordo è valida per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione di pesca. Trascorso tale periodo, la nave dovrà detenere a bordo l’originale dell’autorizzazione di pesca.

5.          Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

5.1.    L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

5.2.    Tuttavia, su richiesta dell’UE e in caso di dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

5.3.    In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi nella zona di pesca del Madagascar.

5.4.    L’armatore della nave da sostituire o il suo raccomandatario consegna l’autorizzazione di pesca annullata al centro di controllo della pesca (CCP) del Madagascar tramite la delegazione dell’UE in Madagascar.

5.5.    La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l’autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al CCP del Madagascar. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’UE.

6.          Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

6.1.    Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per una durata annuale.

6.2.    Le autorizzazioni sono rinnovabili.

6.3.    Se l’inizio dell’applicazione provvisoria non cade il 1º gennaio 2015, al fine di determinare l’inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca si intende per periodo annuale:

· nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;

· in seguito, ogni anno civile completo;

· nel corso dell’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo.

7.            Documenti di bordo

Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Madagascar i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

· l’originale dell’autorizzazione di pesca; tuttavia, per un periodo di 60 giorni civili e in attesa del ricevimento dell’originale, fa fede la copia dell’autorizzazione di pesca di cui al punto 4.3 della presente sezione;

· la licenza di navigazione della nave, o un documento equivalente rilasciato dall’autorità di bandiera;

· il piano di capacità della nave sotto forma di disegni e/o descrizioni aggiornati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi.

8.            Navi ausiliarie

8.1.    Su domanda dell’UE e previo esame delle autorità malgasce, il Madagascar autorizza i pescherecci dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie.

8.2.    Le navi ausiliarie devono battere bandiera di uno Stato membro dell’UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

8.3.    Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. Il Madagascar stila l’elenco delle navi ausiliarie autorizzate e lo comunica immediatamente all’UE.

8.4.    Il canone applicabile alle navi ausiliarie è di 3 500 EUR/anno.

CAPO III

Misure tecniche di conservazione

1.            I pescherecci dell’Unione europea autorizzati a operare nella zona di pesca del Madagascar rispettano tutte le misure tecniche di conservazione, le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC e la vigente legislazione malgascia ad essi applicabili.

2.            Le misure tecniche di conservazione applicabili ai pescherecci dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.

3.            Nel corso delle operazioni di pesca nella zona di pesca del Madagascar, e ad eccezione dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) derivanti naturali, l’utilizzo di strumenti ausiliari di pesca che modificano il comportamento delle specie di grandi migratori e favoriscono in particolare la loro concentrazione in prossimità dello strumento ausiliario di pesca o sotto di esso sarà limitato a DCP derivanti artificiali detti ecologici la cui concezione, costruzione e utilizzazione dovranno permettere di evitare le catture accidentali di cetacei, squali o tartarughe da parte dello strumento ausiliario. I materiali di cui gli strumenti ausiliari sono costituiti devono essere biodegradabili. La posa e l’uso di detti DCP derivanti artificiali sono conformi alle risoluzioni e alle raccomandazioni della IOTC in materia.

CAPO IV

Sezione 1

Regime di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca

1.            Giornale di pesca

1.1.    Il comandante di un peschereccio dell’UE operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni applicabili della IOTC per i pescherecci con palangari e i pescherecci con reti a circuizione.

1.2.    Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar.

1.3.    Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero, le catture accessorie e i rigetti.

1.4.    Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

1.5.    Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.            Dichiarazione delle catture

2.1.    Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Madagascar i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca malgascia.

2.2.    Fino al momento dell’introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 3 della presente sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

2.2.1.  in caso di passaggio in un porto del Madagascar, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Madagascar, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

2.2.2.  in caso di uscita dalla zona di pesca del Madagascar senza passare preliminarmente per un porto del Madagascar, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato:

· immediatamente, mediante scansione per posta elettronica, agli indirizzi comunicati dalle autorità competenti del Madagascar;

o, in mancanza,

· per fax, ai numeri comunicati dalle autorità competenti del Madagascar, oppure

· entro un termine di 7 giorni lavorativi a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 15 giorni lavorativi successivi all’uscita dalla zona di pesca del Madagascar, per posta all’indirizzo che figura nell’appendice 9.

2.3.    Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Il comandante invia inoltre copia di tutti i suoi giornali di pesca:

· all’USTA – Unità statistica tonniera di Antsiranana

e a uno degli istituti scientifici seguenti:

· IRD (Institut de recherche pour le développement);

· IEO (Instituto Español de Oceanografía);

· IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.4.    Se la nave torna nella zona di pesca del Madagascar nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

2.5.    In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Madagascar può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e penalizzare l’armatore conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla vigente legislazione malgascia. In caso di recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca.

2.6.    Il Madagascar informa l’UE di ogni sanzione applicata in questo contesto all’atto della notifica all’armatore.

3.            Entrata in funzione di un sistema elettronico di dichiarazione dei dati di pesca (ERS)

Le due Parti convengono di avvalersi di un sistema elettronico di dichiarazione dei dati di pesca sulla base degli orientamenti riportati nell’appendice 8. Le Parti si prefiggono l’obiettivo di rendere operativo tale sistema entro sei mesi dall’entrata in applicazione provvisoria del presente protocollo.

4.            Dichiarazioni trimestrali e annuali delle catture e dello sforzo di pesca

4.1.    Dichiarazioni trimestrali

4.1.1.  Nel caso in cui il sistema elettronico di dichiarazione dei dati di pesca di cui al punto 3 della presente sezione non fosse operativo, l’UE notifica al Madagascar, prima della fine del terzo mese di ogni trimestre, i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca (numero di giorni in mare) per ogni categoria prevista dal presente protocollo per il trimestre precedente, conformemente al modello che figura nell’appendice 5 del presente allegato.

4.1.2.  Tali dati aggregati ricavati dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell’UE, di un computo annuo definitivo delle catture e dello sforzo.

4.2.    Dichiarazioni annuali

4.2.1.  Per ogni tonniera con reti a circuizione e per ogni peschereccio con palangari di superficie autorizzato a pescare nella zona di pesca del Madagascar, l’UE compila una dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca (numero di giorni in mare), per specie e per mese, sulla base dei dati di cattura convalidati dalle amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera e a seguito di un’analisi effettuata dai succitati istituti di ricerca alieutica dell’Unione europea mediante controllo incrociato dei dati figuranti nei giornali di pesca, nelle note di vendita e, se del caso, nelle relazioni scientifiche di osservazione.

4.2.2.  La metodologia utilizzata dagli istituti di ricerca alieutica dell’Unione europea per analizzare il livello e la composizione delle catture nella zona di pesca del Madagascar è condivisa con l’Unità statistica tonniera di Antisaranana, il CCP del Madagascar e la Direzione della statistica e della programmazione del ministero delle Risorse alieutiche e della pesca.

5.            Computo dei canoni per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie

5.1.    Sulla base della dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca di cui al punto 4.2 della presente sezione e per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie dell’Unione europea autorizzato a pescare nell’anno precedente nella zona di pesca del Madagascar, l’UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

5.2.    L’UE trasmette al Madagascar, per conferma, la dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca e il computo definitivo dei canoni entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

5.3.    Il Madagascar notifica all’UE il ricevimento delle dichiarazioni e del computo suddetti e può chiedere all’UE tutti i chiarimenti che ritiene necessari.

5.3.1.  In tal caso l’UE consulta le amministrazioni degli Stati di bandiera e gli istituti nazionali competenti dell’UE e trasmette al Madagascar i complementi di informazione richiesti entro un termine di 20 giorni lavorativi.

5.3.2.  All’occorrenza può essere convocata una riunione specifica del gruppo di lavoro scientifico, alla quale sono invitati rappresentanti degli istituti nazionali competenti dell’UE e del Madagascar, al fine di esaminare i dati di cattura e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni.

5.4.    Il Madagascar dispone di 30 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al punto 5.3 della presente sezione per contestare, sulla base di elementi giustificativi, la dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca e il computo finale dei canoni.

5.4.1.  In caso di disaccordo, le Parti si concertano nell’ambito della commissione mista.

5.4.2.  In assenza di contestazioni, trascorso tale termine le Parti considerano adottati la dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo e il computo definitivo dei canoni.

5.5.    Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo al Madagascar al massimo entro il 30 settembre dell’anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

Sezione 2

Entrate e uscite dalla zona di pesca del Madagascar

1.            I comandanti dei pescherecci dell’Unione europea operanti nel quadro del presente protocollo nella zona di pesca del Madagascar notificano alle autorità competenti del Madagascar, con almeno tre ore di anticipo, l’intenzione di entrare o di uscire da detta zona di pesca.

2.            Fatte salve le disposizioni dell’appendice 8, sezione 2, nel notificare l’entrata o l’uscita dalla zona di pesca del Madagascar i comandanti delle navi comunicano altresì la loro posizione nonché i quantitativi stimati di ogni specie identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevati e detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per posta elettronica, fax o messaggio radio agli indirizzi che figurano nell’appendice 9.

3.            Le autorità malgasce confermano il ricevimento del messaggio elettronico per ritorno di posta elettronica.

4.            Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito il CCP del Madagascar è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente legislazione malgascia.

5.            L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono e le coordinate radio del CCP del Madagascar sono allegati all’autorizzazione di pesca.

6.            Il Madagascar comunica all’UE e alle navi interessate eventuali cambiamenti dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di fax o della frequenza radio.

Sezione 3

Trasbordi e sbarchi

1.            È vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare.

2.            Nelle acque del Madagascar possono essere effettuate operazioni di trasbordo in un porto del Madagascar a tal fine designato, previa autorizzazione del CCP del Madagascar e sotto il controllo di ispettori della pesca di tale paese.

3.            I porti di pesca designati per tali operazioni di trasbordo sono Antsiranana per le tonniere con reti a circuizione e Toliary, Ehoala e Toamasina per i pescherecci con palangari.

4.            L’armatore di un peschereccio dell’Unione europea, o il suo rappresentante, che intende procedere a uno sbarco o a un trasbordo in un porto malgascio comunica contemporaneamente al CCP e all’autorità portuaria del Madagascar, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

· il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro delle navi da pesca della IOTC;

· il porto di trasbordo o di sbarco nonché, se del caso, il nome del cargo vettore;

· la data e l’ora prevista per il trasbordo o lo sbarco;

· il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da trasbordare o da sbarcare, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3;

· la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

5.            Previo esame delle informazioni di cui al punto 4 della presente sezione ed entro 24 ore dalla notifica, il CCP del Madagascar rilascia all’armatore o al suo rappresentante un’autorizzazione preventiva di trasbordo o di sbarco.

6.            Il trasbordo e lo sbarco sono considerati come un’uscita dalla zona di pesca del Madagascar. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo.

7.            Una volta effettuato il trasbordo o lo sbarco, l’armatore o il suo rappresentante notifica l’intenzione di proseguire l’attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar o di uscire da detta zona.

8.            Nella zona di pesca del Madagascar è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco non conforme alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 7 della presente sezione. Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Madagascar.

9.            Conformemente alla risoluzione applicabile della IOTC, i pescherecci con reti a circuizione dell’UE che effettuano sbarchi nei porti del Madagascar si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di trasformazione locali le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Su richiesta degli armatori dei pescherecci dell’UE, le direzioni regionali del ministero delle Risorse alieutiche e della pesca forniscono un elenco delle imprese di trasformazione locali con i relativi dati di contatto.

10.          Le tonniere dell’UE che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca malgascia, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato nel capo II, punto 3.1, del presente allegato per la categoria di pesca della nave in questione. Un’ulteriore riduzione di 5 EUR per tonnellata è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione del Madagascar.

Sezione 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.            Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

1.1.    I pescherecci dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca sono dotati di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

1.2.    Ogni messaggio di posizione è configurato secondo il formato di cui all’appendice 7 del presente allegato e contiene:

· gli estremi di identificazione della nave;

· l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99%;

· la data e l’ora di registrazione della posizione;

· la velocità e la rotta della nave.

1.3.    La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca del Madagascar è identificata con il codice “ENT”. Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca del Madagascar, che è identificata con il codice “EXI”.

1.4.    Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.            Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

2.1.    Il comandante sia accerta che il sistema VMS della sua nave sia sempre pienamente operativo e che i messaggi siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

2.2.    Le navi dell’UE operanti con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar.

2.3.    Se il guasto si verifica dopo l’entrata nella zona di pesca del Madagascar, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca del Madagascar.

2.4.    Le navi operanti nella zona di pesca del Madagascar con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, fax o radio al CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie, conformemente al punto 1.2 della presente sezione.

3.            Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar

3.1.    Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

3.2.    La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

3.3.    Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona di pesca del Madagascar.

4.            Malfunzionamento del sistema di comunicazione

4.1.    Il Madagascar verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.

4.2.    In caso di controversie viene adita la commissione mista.

4.3.    Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Madagascar.

5.            Modifica della frequenza dei messaggi di posizione

5.1.    Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, il Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave.

5.2.    Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e all’UE.

5.3.    Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Madagascar i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta.

5.4.    Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea.

5.5.    Al termine del periodo di indagine determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle ulteriori misure eventualmente necessarie.

6.            Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le Parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.

Sezione 5

Osservatori

1.            Osservazione delle attività di pesca

1.1.    Le Parti riconoscono l’importanza di rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni applicabili della IOTC per quanto riguarda il programma di osservatori scientifici.

1.2.     Per garantire la conformità agli obblighi suddetti, agli osservatori si applicano le disposizioni di seguito indicate.

1.2.1.  Su richiesta delle autorità malgasce, i pescherecci dell’Unione europea autorizzati a operare nella zona di pesca del Madagascar imbarcano osservatori in ragione del 10% del numero complessivo di navi autorizzate a pescare per categoria di pesca di cui al capo I.

1.2.2.  Gli osservatori hanno il compito di vigilare sull’applicazione delle disposizioni adottate nelle risoluzioni della IOCT di cui al punto 1.1 e di provvedere alla raccolta delle informazioni scientifiche richieste dall’istituto nazionale competente del Madagascar o dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

1.2.3.  Gli osservatori sono designati dalle autorità competenti del Madagascar.

1.3.    Le disposizioni di cui alla presente sezione non si applicano alle navi di stazza inferiore o pari a 100 GT.

2.            Navi e osservatori designati

2.1.    All’atto del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Madagascar compila e, se del caso, aggiorna l’elenco delle navi selezionate per imbarcare un osservatore nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente punto 1.2.2.

2.2.    Subito dopo l’elaborazione o l’aggiornamento, il Madagascar trasmette tale elenco all’UE per via elettronica. Se una delle navi selezionate non dispone di spazio sufficiente, e tale situazione è debitamente documentata e imputabile a esigenze di sicurezza, connesse in particolare ad atti di pirateria, l’Unione europea e il Madagascar adeguano l’elenco delle navi selezionate per tener conto di tale situazione, pur garantendo il conseguimento dell’obiettivo di cui al punto 1.2.1.

2.3.    Una volta completato l’elenco delle navi selezionate per imbarcare un osservatore, il Madagascar informa contemporaneamente gli armatori (o i loro raccomandatari) delle navi che devono imbarcare un osservatore durante la permanenza nella zona di pesca del Madagascar.

2.4.    Una volta concordata la data dell’imbarco tra le autorità malgasce e l’armatore della nave selezionata di cui al punto 7.2 della presente sezione, il Madagascar comunica all’UE e all’armatore interessato (o al suo raccomandatario) il nome e i dati di contatto dell’osservatore designato.

2.5.    Il Madagascar informa senza indugio l’UE e gli armatori dell’Unione europea interessati, o il loro rappresentante, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati conformemente ai punti 2.1 e 2.3 della presente sezione.

2.6.    Il Madagascar e l’UE si adoperano, in collaborazione con gli altri Stati costieri dell’Oceano Indiano sudoccidentale, per procedere a un’attuazione concertata a livello regionale dei programmi di osservazione, in particolare su iniziativa della IOTC.

2.7.    Un peschereccio dell’Unione europea designato per imbarcare un osservatore conformemente al punto 2.1 è esonerato da tale obbligo se un osservatore si trova già a bordo della nave e vi rimane per l’intero periodo previsto, a condizione che detto osservatore:

· sia riconosciuto nell’ambito di un programma di osservazione regionale cui partecipano il Madagascar e l’UE, oppure

· sia stato imbarcato in ottemperanza a obblighi equivalenti a quelli di cui al punto 1.2.2 della presente sezione, previsti in altri accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra l’Unione europea e altri Stati costieri dell’Oceano Indiano sudoccidentale

· sia in grado di rispondere agli obiettivi di cui ai punti 1.2.1 e 8 della presente sezione e di trasmettere al CCP del Madagascar il risultato delle sue osservazioni durante la permanenza della nave nella zona di pesca del Madagascar.

2.8.    La presenza dell’osservatore a bordo non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3.            Contributo finanziario degli armatori

3.1.    Fatto salvo il programma di osservazione concordato a livello regionale quale previsto al punto 2.6 della presente sezione, per ogni osservatore designato dal Madagascar per essere imbarcato su un peschereccio dell’Unione europea l’armatore versa un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato dagli armatori a favore del programma di osservazione gestito dal CCP del Madagascar.

3.2.    Tutte le spese relative agli spostamenti dell’osservatore tra il porto di imbarco o di sbarco e il domicilio abituale dell’osservatore malgascio in Madagascar sono a carico dell’armatore.

4.            Salario dell’osservatore

Il salario dell’osservatore designato dal Madagascar e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità del Madagascar.

5.            Condizioni di imbarco

5.1.    Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dal Madagascar.

5.2.    All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3.    Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

5.4.    Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

5.5.    L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante della nave garantisce all’osservatore l’accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

6.            Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

· prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

· rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

· rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.            Imbarco e sbarco dell’osservatore

7.1.    L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

7.2.    L’armatore o il suo rappresentante comunica al Madagascar, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio e di transito (comprese le spese di vitto e alloggio) dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

7.3.    Se l’osservatore non si presenta nelle 12 ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

7.4.    Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto del Madagascar, l’armatore si fa carico delle spese di viaggio e di transito (comprese le spese di vitto e alloggio) dell’osservatore verso il suo domicilio abituale in Madagascar.

7.5.    Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l’imbarco dell’osservatore, l’armatore è tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l’attesa in porto (vitto e alloggio).

7.6.    Se la nave non si presenta, il Madagascar può sospenderne l’autorizzazione di pesca e applicare le sanzioni previste dalla vigente legislazione malgascia, salvo in caso di forza maggiore notificato al CCP del Madagascar. In quest’ultimo caso, l’armatore concorda con le autorità malgasce una nuova data per l’imbarco dell’osservatore e la nave non può esercitare autorità di pesca nella zona di pesca del Madagascar fino all’imbarco effettivo dell’osservatore. Il Madagascar notifica immediatamente all’UE e all’armatore le misure adottate in applicazione del presente punto.

8.            Compiti dell’osservatore

8.1.    L’osservatore assolve i compiti di seguito elencati.

8.1.1.  Raccoglie tutte le informazioni concernenti l’attività di pesca della nave, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

· gli attrezzi da pesca utilizzati;

· la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

· i quantitativi o, se del caso, il numero di esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni specie associata, compresi quelli relativi alle catture accessorie e accidentali;

· la stima delle catture conservate a bordo e dei rigetti.

8.1.2.  Effettua i campionamenti biologici previsti nell’ambito dei programmi scientifici.

8.2.    Durante l’attività della nave nella zona di pesca del Madagascar, l’osservatore comunica quotidianamente via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP del Madagascar.

9.            Rapporto dell’osservatore

9.1.    Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante, che ne riceve copia. Se si rifiuta di firmarlo, il comandante annota nel rapporto dell’osservatore i motivi del suo rifiuto e vi appone l’indicazione “rifiuto di firma”.

9.2.    L’osservatore fa pervenire il suo rapporto al CCP del Madagascar, che ne trasmette copia all’UE entro un termine di 15 giorni a decorrere dallo sbarco dell’osservatore.

Sezione 6

Ispezione in mare e in porto

1.            L’ispezione in mare o in porto, al molo o in rada, nella zona di pesca del Madagascar, dei pescherecci dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Madagascar accreditati per il controllo delle attività di pesca.

2.            Prima di salire a bordo, gli ispettori del Madagascar comunicano al comandante della nave dell’Unione europea che intendono effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta dagli ispettori della pesca i quali, prima di procedere all’ispezione, devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione.

3.            Gli ispettori restano a bordo del peschereccio dell’Unione europea solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

3.1.    Il Madagascar può autorizzare rappresentanti dell’UE a partecipare all’ispezione in qualità di osservatori.

3.2.    Il comandante del peschereccio dell’Unione europea facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori.

3.3.    Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell’Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell’Unione europea. Se si rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante vi annota i motivi del rifiuto e appone l’indicazione “rifiuto di firma”.

3.4.    Prima di lasciare il peschereccio dell’Unione europea, gli ispettori consegnano al comandante della nave copia del rapporto di ispezione. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 7, punto 1, del presente allegato, il Madagascar trasmette copia del rapporto di ispezione all’UE entro un termine massimo di 8 giorni lavorativi dallo sbarco degli ispettori.

Sezione 7

Infrazioni

1.            Trattamento delle infrazioni

1.1.    Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da un peschereccio dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del presente allegato, che abbia formato oggetto di una notifica di infrazione, deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

1.2.    Nel caso di un’infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da un peschereccio dell’UE, la notifica dell’infrazione constatata e le sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca sono comunicate direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione vigente del Madagascar.

1.3.    Il Madagascar trasmette per via elettronica all’UE, entro un termine di 72 ore, una copia del rapporto di ispezione e della notifica dell’infrazione.

1.4.    La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione constatata.

2.            Fermo della nave – Riunione di informazione

2.1.    Se viene constatata un’infrazione e se la vigente legislazione del Madagascar lo prevede, ogni peschereccio dell’Unione europea in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Madagascar.

2.2.    Il Madagascar notifica per via elettronica all’UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell’Unione europea. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro ed è accompagnata da elementi di prova dell’infrazione constatata.

2.3.    Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Madagascar organizza, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. A questa riunione di informazione possono partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera e un rappresentante dell’armatore della nave.

3.            Sanzione dell’infrazione – Procedura transattiva

3.1.    La sanzione dell’infrazione constatata è stabilita dal Madagascar secondo le disposizioni della legislazione malgascia in vigore.

3.2.    Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, fra le autorità malgasce e la nave dell’UE viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. La procedura transattiva deve essere conclusa entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

3.3.    Alla procedura transattiva può partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio dell’Unione europea.

4.            Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

4.1.    Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Madagascar il cui importo, fissato dal Madagascar, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2.    Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

· integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

· a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

4.3.    Il Madagascar comunica all’UE i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.            Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

Sezione 8

Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

1.            Obiettivo

Al fine di intensificare la sorveglianza delle attività di pesca nelle acque d’altura e la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell’Unione europea sono incoraggiati a segnalare la presenza, nella zona di pesca del Madagascar, di qualsiasi nave che non figuri nell’elenco delle navi della IOTC o nell’elenco delle navi straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar fornito dal Madagascar.

2.            Procedura

2.1.    Il comandante di un peschereccio dell’Unione europea che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione.

2.2.    Tali informazioni sono trasmesse immediatamente e contemporaneamente al CCP del Madagascar e alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave dalla quale è stata effettuata l’osservazione. Al ricevimento, queste ultime trasmettono senza indugio tali informazioni all’UE per via elettronica.

2.3.    L’UE trasmette tali informazioni al Madagascar.

3.            Reciprocità

Il Madagascar trasmette quanto prima all’UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN nella zona di pesca del Madagascar.

CAPO V

Imbarco di marittimi

1.            Durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar gli armatori dei pescherecci dell’Unione europea operanti nell’ambito del presente protocollo fanno il possibile per imbarcare marittimi del Madagascar o, in mancanza di questi, di altri paesi ACP. Il numero di marittimi malgasci imbarcati su ogni peschereccio dell’Unione europea è di almeno due per i pescherecci con reti a circuizione e di almeno uno per i pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT.

2.            Gli armatori che non imbarcano il numero minimo di marittimi malgasci di cui al punto 1 versano un importo forfettario di 20 EUR al giorno per ogni marittimo non imbarcato.

3.            La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.            I contratti di lavoro dei marittimi del Madagascar, di cui è consegnata copia alle autorità competenti del Madagascar, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legislazione malgascia in vigore, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.            Il salario dei marittimi malgasci è a carico degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano in Madagascar, né alle norme dell’OIL.

6.            I marittimi ingaggiati dagli armatori di pescherecci dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

7.            Tutte le spese relative agli spostamenti dell’osservatore tra il porto di imbarco o di sbarco e il domicilio abituale dell’osservatore malgascio in Madagascar sono a carico dell’armatore.

ELENCO DELLE APPENDICI

Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 – Scheda tecnica

Appendice 3 – Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca del Madagascar

Appendice 4 – Coordinate geografiche della zona riservata esclusivamente alle attività di pesca artigianale e tradizionale svolte da pescatori malgasci

Appendice 5 – Modello di scheda di dichiarazione trimestrale delle catture provvisorie e dello sforzo di pesca

Appendice 6 – Moduli per le dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca

Appendice 7 – Formato del messaggio di posizione VMS

Appendice 8 – Linee direttrici per l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 9 – Dati di contatto in Madagascar

Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Ministero delle Risorse alieutiche e della pesca della Repubblica del Madagascar

Accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile

Madagascar – Unione europea

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

I - RICHIEDENTE

1.     Nome dell’armatore: ................................................    Nazionalità: .........................................................................

2.     Indirizzo dell’armatore: ...........................................................................................................................................

3.     Nome dell’associazione o dell’organizzazione di produttori dell’armatore: .........................................................

4.     Indirizzo dell’associazione o dell’organizzazione di produttori dell’armatore: ....................................................

5.     Telefono: …...............................................         Fax: ..........................................       E-mail: ……............…….

6.     Nome del raccomandatario: ....................................................................................................................................

7.     Indirizzo del raccomandatario: ...............................................................................................................................

8.     Telefono: …...............................................         Fax: ..........................................       E-mail: ……............……

9.     Nome del comandante: ...................................  Nazionalità: ………......................   E-mail: …………………..

II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.     Nome della nave: .....................................................................................................................................................

2.     Stato di bandiera: .....................................................................................................................................................

3.     Numero di immatricolazione esterno: …………....................................................................................................

4.     Porto di immatricolazione: …………………  MMSI: ………….………………  Numero IMO:…….……...

5.     Data di acquisizione della bandiera attuale: ........../........./.............. Precedente bandiera (se del caso): ………

6.     Anno e luogo di costruzione: ....../......./.......... a…………........          Indicativo di chiamata: ................................

7.     Frequenza di chiamata: ………….............. Numero di telefono satellitare: ……………..…………...…………

8.     Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio ¨   Legno ¨   Poliestere ¨   Altro ¨ ……………………….

III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1.     Lunghezza fuori tutto: .....................................  Larghezza: ...........................................     Pescaggio:….................

2.     Stazza lorda (GT): ...........................................   Stazza netta: ……………….………………………………….

3.     Potenza del motore principale in kW: ...................... Marca: .................................          Tipo: ….......................

4.     Tipo di nave:   ¨ Tonniera con reti a circuizione        ¨ Nave ausiliaria

Nome(i) e numero(i) d’immatricolazione esterna della(e) tonniera(e) con reti a circuizione cui è collegata la nave ausiliaria:

………………………………………………………

………………………………………………………

         ¨ Peschereccio con palangari di superficie > 100 GT   ¨ Peschereccio con palangari di superficie ≤ 100 GT

5.     Attrezzi da pesca: ......................................................................................................................................................

6.     Zone di pesca: ………………………………………………………………………………………………...

7.     Specie bersaglio: ……………………………………………………………………………………………….

8.     Porto designato per le operazioni di sbarco: ………………………………….…………………………………

9.     Numero totale dei membri dell’equipaggio: ............................................................................................................

10.   Sistema di conservazione a bordo:       Fresco ¨      Refrigerazione ¨      Misto ¨        Congelamento ¨

11.   Capacità di congelamento (t/24 ore): .................  Capacità delle stive: .......................   Numero: .....................

12.        Trasponditore VMS:

            Costruttore: ................................     Modello: …………………     Numero di serie: ………………………

            Versione del programma: ........................................................          Operatore satellitare: ………………….

Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

           

Fatto a …......................, il ….....................

Firma del richiedente ….......................................................

Appendice 2 – SCHEDA TECNICA

1 - Misure tecniche di conservazione 1.1.       Zona di pesca

Al di là delle 20 miglia nautiche dalla linea di base. Zona di pesca indicata nell’appendice 3. Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali ancorati di concentrazione dei pesci. Inoltre, le zone di Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 4, sono unicamente riservate alle attività di pesca artigianale e tradizionale svolte da pescatori malgasci.

1.2.       Attrezzi autorizzati

Sciabica Palangaro di superficie

1.3.       Specie autorizzate

Tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione § delle specie protette da convenzioni internazionali, § delle specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie della famiglia Alopiidae, della famiglia Sphyrnidae, e § delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus. Il quantitativo di squali catturati insieme a tonnidi e a specie affini nelle attività di pesca soggette al mandato di gestione della IOTC da parte di pescherecci con palangari di superficie dell’Unione europea autorizzati a pescare nell’ambito del presente protocollo è limitato a 250 tonnellate all’anno nella zona di pesca del Madagascar. In caso di superamento di tale limite di cattura, la pesca degli squali sarà chiusa conformemente alla legislazione delle Parti applicabile in materia. I comandanti delle navi prendono pertanto le misure necessarie per evitare le catture accidentali di elasmobranchi.

1.4.       Catture accessorie

Rispetto delle raccomandazioni della IOTC

2 - Canone a carico degli armatori/equivalente catture

Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata || 60 EUR/t nei primi due anni di applicazione del protocollo 70 EUR/t negli ultimi due anni di applicazione del protocollo

Canoni forfettari anticipati annui a carico degli armatori || 11 400 EUR/anno per tonniera con reti a circuizione nei primi due anni e 13 300 EUR/anno negli ultimi due anni, per 190 tonnellate; 3 600 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie > 100 GT nei primi due anni e 4 200 EUR/anno negli ultimi due anni, per 60 tonnellate; 2 400 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie ≤ 100 GT nei primi due anni e 2 800 EUR/anno negli ultimi due anni, per 40 tonnellate

Numero di navi autorizzate a pescare || 40 tonniere con reti a circuizione 32 pescherecci con palangari di superficie > 100 GT 22 pescherecci con palangari di superficie ≤ 100 GT

3 – Altro

Canone per nave ausiliaria: 3 500 EUR per unità

Marittimi Tonniere con reti a circuizione: almeno 2 marittimi imbarcati nella campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar saranno di nazionalità malgascia. Pescherecci con palangari di superficie: almeno 1 marittimo imbarcato nella campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar sarà di nazionalità malgascia. Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di nazionalità malgascia.

Osservatori § Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell’Unione europea imbarcano un osservatore; l’obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10% delle navi autorizzate nella zona di pesca del Madagascar. Tuttavia tale disposizione non si applica ai pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT. § Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all’armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.

Appendice 3 – Coordinate (latitudini e longitudini) della zona di pesca del Madagascar

Punto || Lat GG || Lon GG || || LatitudeString || LongitudeString

1. || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E

2 || -11,0935 || 50,1877 || || 11° 05' 37" S || 050° 11' 16" E

3 || -11,5434 || 50,4776 || || 11° 32' 36" S || 050° 28' 39" E

4 || -12,7985 || 53,2164 || || 12° 47' 55" S || 053° 12' 59" E

5 || -14,0069 || 52,7392 || || 14° 00' 25" S || 052° 44' 21" E

6 || -16,1024 || 52,4145 || || 16° 06' 09" S || 052° 24' 52" E

7 || -17,3875 || 52,3847 || || 17° 23' 15" S || 052° 23' 05" E

8 || -18,2880 || 52,5550 || || 18° 17' 17" S || 052° 33' 18" E

9 || -18,7010 || 52,7866 || || 18° 42' 04" S || 052° 47' 12" E

10 || -18,8000 || 52,8000 || || 18° 48' 00" S || 052° 47' 60" E

11 || -20,4000 || 52,0000 || || 20° 23' 60" S || 052° 00' 00" E

12 || -22,3889 || 51,7197 || || 22° 23' 20" S || 051° 43' 11" E

13 || -23,2702 || 51,3943 || || 23° 16' 13" S || 051° 23' 39" E

14 || -23,6405 || 51,3390 || || 23° 38' 26" S || 051° 20' 20" E

15 || -25,1681 || 50,8964 || || 25° 10' 05" S || 050° 53' 47" E

16 || -25,4100 || 50,7773 || || 25° 24' 36" S || 050° 46' 38" E

17 || -26,2151 || 50,5157 || || 26° 12' 54" S || 050° 30' 57" E

18 || -26,9004 || 50,1112 || || 26° 54' 01" S || 050° 06' 40" E

19 || -26,9575 || 50,0255 || || 26° 57' 27" S || 050° 01' 32" E

20 || -27,4048 || 49,6781 || || 27° 24' 17" S || 049° 40' 41" E

21 || -27,7998 || 49,1927 || || 27° 47' 59" S || 049° 11' 34" E

22 || -28,1139 || 48,6014 || || 28° 06' 50" S || 048° 36' 05" E

23 || -28,7064 || 46,8002 || || 28° 42' 23" S || 046° 48' 01" E

24 || -28,8587 || 46,1839 || || 28° 51' 31" S || 046° 11' 02" E

25 || -28,9206 || 45,5510 || || 28° 55' 14" S || 045° 33' 04" E

26 || -28,9301 || 44,9085 || || 28° 55' 48" S || 044° 54' 31" E

27 || -28,8016 || 44,1090 || || 28° 48' 06" S || 044° 06' 32" E

28 || -28,2948 || 42,7551 || || 28° 17' 41" S || 042° 45' 18" E

29 || -28,0501 || 42,2459 || || 28° 03' 00" S || 042° 14' 45" E

30 || -27,8000 || 41,9000 || || 27° 48' 00" S || 041° 53' 60" E

31 || -27,5095 || 41,5404 || || 27° 30' 34" S || 041° 32' 25" E

32 || -27,0622 || 41,1644 || || 27° 03' 44" S || 041° 09' 52" E

33 || -26,4435 || 40,7183 || || 26° 26' 37" S || 040° 43' 06" E

34 || -25,7440 || 40,3590 || || 25° 44' 38" S || 040° 21' 32" E

35 || -24,8056 || 41,0598 || || 24° 48' 20" S || 041° 03' 35" E

36 || -24,2116 || 41,4440 || || 24° 12' 42" S || 041° 26' 38" E

37 || -23,6643 || 41,7153 || || 23° 39' 51" S || 041° 42' 55" E

38 || -22,6317 || 41,8386 || || 22° 37' 54" S || 041° 50' 19" E

39 || -21,7798 || 41,7652 || || 21° 46' 47" S || 041° 45' 55" E

40 || -21,3149 || 41,6927 || || 21° 18' 54" S || 041° 41' 34" E

41 || -20,9003 || 41,5831 || || 20° 54' 01" S || 041° 34' 59" E

42 || -20,6769 || 41,6124 || || 20° 40' 37" S || 041° 36' 45" E

43 || -19,6645 || 41,5654 || || 19° 39' 52" S || 041° 33' 55" E

44 || -19,2790 || 41,2489 || || 19° 16' 44" S || 041° 14' 56" E

45 || -18,6603 || 42,0531 || || 18° 39' 37" S || 042° 03' 11" E

46 || -18,0464 || 42,7813 || || 18° 02' 47" S || 042° 46' 53" E

47 || -17,7633 || 43,0335 || || 17° 45' 48" S || 043° 02' 01" E

48 || -17,2255 || 43,3119 || || 17° 13' 32" S || 043° 18' 43" E

49 || -16,7782 || 43,4356 || || 16° 46' 42" S || 043° 26' 08" E

50 || -15,3933 || 42,5195 || || 15° 23' 36" S || 042° 31' 10" E

51 || -14,4487 || 43,0263 || || 14° 26' 55" S || 043° 01' 35" E

52 || -14,4130 || 43,6069 || || 14° 24' 47" S || 043° 36' 25" E

53 || -14,5510 || 44,3684 || || 14° 33' 04" S || 044° 22' 06" E

54 || -14,5367 || 45,0275 || || 14° 32' 12" S || 045° 01' 39" E

55 || -14,3154 || 45,8555 || || 14° 18' 55" S || 045° 51' 20" E

56 || -13,8824 || 46,3861 || || 13° 52' 57" S || 046° 23' 10" E

57 || -12,8460 || 46,6944 || || 12° 50' 46" S || 046° 41' 40" E

58 || -12,6981 || 47,2079 || || 12° 41' 53" S || 047° 12' 28" E

59 || -12,4637 || 47,7409 || || 12° 27' 49" S || 047° 44' 27" E

60 || -12,0116 || 47,9670 || || 12° 00' 42" S || 047° 58' 01" E

61 || -11,0158 || 48,5552 || || 11° 00' 57" S || 048° 33' 19" E

62 || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E

N.B.: le coordinate geografiche della linea di base saranno comunicate dal Madagascar entro la data di entrata in applicazione provvisoria del presente protocollo.

Appendice 4 – Coordinate geografiche della zona riservata esclusivamente alle attività di pesca artigianale e tradizionale svolte da pescatori malgasci

Punto || Latitudine || Longitudine

1 || 12°18.44S || 47°35.63

2 || 11°56.64S || 47°51.38E

3 || 11°53S || 48°00E

4 || 12°18S || 48°14E

5 || 12°30S || 48°05E

6 || 12°32S || 47°58E

7 || 12°56S || 47°47E

8 || 13°01S || 47°31E

9 || 12°53S || 47°26E

Appendice 5 – Modello di scheda di dichiarazione trimestrale delle catture provvisorie e dello sforzo di pesca

Appendice 6 – Moduli per le dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

1. FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (TRE ORE PRIMA DELL’ENTRATA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: ENTRATA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA:

POSIZIONE ALL’ENTRATA:

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG):

- YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG:

- SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG:

- BET (Tonno obeso/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG:

- ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG:

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG:

2. FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (TRE ORE PRIMA DELL’USCITA)

DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR

CODICE DELL’AZIONE: USCITA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA:

POSIZIONE ALL’USCITA:

DATA E ORA (UTC) DI USCITA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG):

- YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) in KG:

- SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) in KG:

- BET (Tonno obeso/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) in KG:

- ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) in KG:

ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG:

Tutti i rapporti sono trasmessi all’autorità competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti:

Fax: (+261) 20 22 490 14

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Appendice 7 – Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR

FORMATO DEI DATI VMS - RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato || Codice || Obbligatorio / facoltativo || Contenuto

Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera || FS || O || Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS) || RC || O || Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360°

Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi

Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

Una doppia barra (//) e il codice “SR” indicano l’inizio della trasmissione.

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).

Un’unica barra (/) separa il codice dal dato.

Il codice “ER” seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio.

Appendice 8 – Linee direttrici per l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (ERS)

(1) Disposizioni generali

(1) Ogni nave da pesca dell’Unione deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato “sistema ERS”, in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di pesca della nave, di seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nella zona di pesca del Madagascar.

(2) Le navi dell’UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Madagascar per svolgervi attività di pesca.

(3) I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca del Madagascar.

(4) Lo Stato membro di bandiera e il Madagascar si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.

(5) La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’UE, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

(6) Lo Stato di bandiera e il Madagascar designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

(1) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.

(2) I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, i dati di contatto (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

(3) Ogni modifica dei dati di contatto del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

(2) Compilazione e comunicazione dei dati ERS

(1) Il peschereccio dell’Unione:

(1) comunica quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca del Madagascar;

(2) registra per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

(3) per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, dichiara anche le catture pari a zero;

(4) identifica ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;

(5) esprime i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui;

(6) registra nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

(7) registra nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca del Madagascar, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, i quantitativi detenuti a bordo al momento del passaggio;

(8) trasmette quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 2, al massimo entro le 23:59 UTC.

(2) Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

(3) Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Madagascar.

(4) Il CCP del Madagascar conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

(3) Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

(1) Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

(2) Lo Stato di bandiera informa il Madagascar in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

(3) In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni effettua uno scalo, la nave potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Madagascar.

(1) Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Madagascar, oppure

(2) non venga a ciò autorizzato dallo Stato di bandiera. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Madagascar della sua decisione prima della partenza della nave.

(4) Le navi dell’UE che operano nella zona di pesca del Madagascar con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Madagascar.

(5) I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Madagascar tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Madagascar con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

(6) Se il CCP del Madagascar non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Madagascar può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

(4) Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar

(1) Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell’altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

(2) Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Madagascar stabiliscono di comune accordo, prima dell’avvio operativo dell’ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

(3) Quando il CCP del Madagascar segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Madagascar e l’UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

(4) Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Madagascar ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto v).

(5) Il Madagascar informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

(5) Manutenzione di un CCP

(1) Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CCP non appena possibile.

(2) Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione.

(3) Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto v).

(4) Il Madagascar informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

(6) Invio dei dati ERS al Madagascar

(1) Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Madagascar saranno utilizzati mezzi elettronici di comunicazione gestiti dai servizi della Commissione europea a nome dell’UE, identificati come “DEH” (Data Highway Exchange), di cui al punto 1 della presente appendice.

(2) Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell’UE, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell’Unione europea.

Appendice 9 – Dati di contatto in Madagascar

N.B.: il Madagascar comunicherà tutti i dati di contatto di seguito indicati entro la data di entrata in applicazione del presente protocollo

1.          Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche

Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax

2.          Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax

3.          Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP) (Direzione della statistica e della programmazione)

Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax

4.          Centro di controllo della pesca (CCP) e notifica di entrata e uscita

Nome del CCP (codice di chiamata):

Radio:

            VHF: F1 canale 16; F2 canale 71

            HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ

Indirizzo, indirizzo e-mail principale, indirizzo e-mail alternativo, numeri di telefono e di fax

5.          Unité de Statistique Thonière d’Antsiranana (Unità statistica tonniera di Antsiranana)

Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax

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