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Document 52014PC0682
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Union, and provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar
/* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar /* COM/2014/0682 final - 2014/0318 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base dell’autorizzazione
conferitale dal Consiglio[1],
la Commissione europea ha avviato negoziati con la Repubblica del Madagascar
per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della
pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar. In esito a tali
negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori
il 19 giugno 2014. Il nuovo protocollo copre
un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria
fissata all’articolo 15, ossia dalla data della firma e non prima del 1° gennaio
2015. L’obiettivo
principale del protocollo di accordo è di offrire possibilità di pesca alle
navi dell’Unione europea nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar,
nel rispetto delle misure di gestione adottate dall’organizzazione regionale di
gestione della pesca competente (la Commissione per il tonno dell’Oceano
Indiano - IOTC) e, ove del caso, entro i limiti dell’eccedenza disponibile. La
Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex
post realizzata da esperti esterni. L’obiettivo
generale è rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica del
Madagascar ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo
sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile
delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar,
nell’interesse delle due Parti. Nello specifico, il
protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti: · 40 tonniere con reti a circuizione; · 32 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100
GT; · 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a
100 GT. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione
propone che il Consiglio, con l’accordo del Parlamento, adotti tramite
decisione il nuovo protocollo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le Parti interessate sono state consultate
nell’ambito della valutazione del protocollo 2013‑2014. Gli esperti
degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni
tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un
protocollo di pesca con la Repubblica del Madagascar. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente procedura è avviata
contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio recante
adozione dell’applicazione provvisoria del protocollo nonché al regolamento del
Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati
membri dell’Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita finanziaria annua, pari a
1 566 250 EUR per ciascuno dei primi due anni di applicazione
del protocollo e a 1 487 500 EUR per ciascuno dei due anni
successivi, è basata sui seguenti elementi: a) un quantitativo di riferimento
di 15 750 tonnellate per un importo annuo di 866 250 EUR per i
diritti di accesso per ciascuno dei primi due anni di applicazione del
protocollo e di 787 500 EUR per ciascuno dei due anni successivi e b)
un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica
del Madagascar, pari a 700 000 EUR all’anno. Tale sostegno
risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e
segnatamente ai bisogni della Repubblica del Madagascar in termini di lotta
contro la pesca illegale. 2014/0318 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 15 novembre 2007 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla
conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica del Madagascar[2]. (2) Il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato che
conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nella zona di
pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica
del Madagascar. In esito a tali
negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato il 19 giugno 2014. (3) Al fine di garantire la
ripresa delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 15 del
nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via
provvisoria da ciascuna delle Parti a decorrere dalla data della sua firma e
non prima del 1° gennaio 2015. (4) È necessario autorizzare la
firma e l’applicazione provvisoria del nuovo protocollo in attesa che siano
espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma
del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità
europea e la Repubblica del Madagascar, fatta salva la conclusione del suddetto
protocollo. Il testo del protocollo è allegato alla presente
decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le
persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo, fatta
salva la sua conclusione. Articolo 3 Il protocollo è applicato a titolo
provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della
firma e non prima del 1° gennaio 2015, in attesa che siano espletate le
procedure necessarie alla sua conclusione. Articolo 4 La presente
decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione
europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore
della pesca in vigore tra le due Parti. 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 11. – Affari
marittimi e pesca 11.03 -
Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca
(ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile
(APS) 1.3. Natura della
proposta/iniziativa La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 1.4. Obiettivi 1.4.1 Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono
all’obiettivo generale di permettere l’accesso delle navi da pesca dell’Unione
europea a zone di pesca soggette alla giurisdizione di paesi terzi e di
sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo
sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell’Unione
europea. Gli accordi di
partenariato per una pesca sostenibile (APPS) garantiscono inoltre la coerenza
fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni
derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse
dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale
e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario). 1.4.2 Obiettivo/obiettivi
specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo
specifico 1 Contribuire
alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione europea, mantenere
la presenza europea nelle attività di pesca d’altura e tutelare gli interessi
del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la
conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee. Attività
ABM/ABB interessate Definire un
quadro di governance per le attività di pesca praticate dai pescherecci dell’Unione
nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.03.01). 1.4.3 Risultati e incidenza
previsti La conclusione
del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le navi
europee nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar. Il protocollo
contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse
alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione
dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in
materia di lotta contro la pesca illegale. 1.4.4 Indicatori di risultato e
di incidenza Tasso di
utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale delle autorizzazioni di pesca
utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo). Raccolta e
analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo. Contributo all’occupazione
e al valore aggiunto nell’UE nonché alla stabilizzazione del mercato dell’UE (a
livello aggregato con altri APPS). Numero di
riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1 Necessità dell’azione nel
breve e lungo termine Il protocollo
relativo al periodo 2013-2014 scade il 31 dicembre 2014. È previsto che il
nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, parallelamente alla
presente procedura è stata avviata una procedura per l’adozione, da parte del
Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria
del protocollo. Il nuovo
protocollo consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta dell’Unione
europea nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar e permetterà agli
armatori europei di chiedere autorizzazioni di pesca per l’esercizio della
pesca nelle acque della Repubblica del Madagascar. Il
nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’Unione europea e la
Repubblica del Madagascar al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di
pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi
tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture.
In attesa dell’operatività dei sistemi informatici, sarà incrementata la
frequenza di trasmissione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca
attraverso i consueti canali. È stato intensificato il sostegno settoriale al
fine di aiutare la Repubblica del Madagascar a conformarsi ai propri obblighi
internazionali in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. 1.5.2 Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Nel caso di
questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’UE indurrebbe gli operatori
a concludere accordi privati, non contribuendo a rafforzare la capacità dello
Stato terzo in materia di governance della pesca e offrendo quindi una minore
garanzia per quanto riguarda la sostenibilità delle attività di pesca. L’Unione
europea auspica inoltre che, con questo protocollo, la Repubblica del
Madagascar continuerà a cooperare
efficacemente con l’Unione, in particolare nella gestione delle risorse
alieutiche e nella lotta contro la pesca illegale. 1.5.3 Insegnamenti tratti da esperienze
analoghe La
sottoutilizzazione delle possibilità di pesca per taluni segmenti della flotta
europea nel quadro del protocollo precedente ha condotto le parti a ridurre le
possibilità di pesca di tali categorie. La quota relativa degli operatori economici
dell’Unione europea nel contributo versato allo Stato terzo partner in cambio
dell’accesso è aumentata, mentre quella dell’Unione europea è diminuita,
conformemente al principio adottato dalla PCP riformata e applicato in altri
protocolli negoziati di recente nell’Oceano Indiano. Il sostegno settoriale è
stato rafforzato tenendo conto dei programmi precedentemente applicati e delle
esigenze dell’amministrazione della pesca della Repubblica del Madagascar. 1.5.4 Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti I fondi
versati nell’ambito degli APPS costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli
Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all’attuazione
di iniziative nell’ambito della politica settoriale del paese interessato
costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS.
Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento
provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti
e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria Proposta/iniziativa
di durata limitata Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2015 al 31.12.2018. Incidenza finanziaria dal 2015 al 2018. 1.7. Modalità di gestione
previste Gestione diretta a opera della Commissione a opera dei suoi
servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni La Commissione
(DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente
a Maurizio e con la delegazione dell’Unione europea in Madagascar) garantirà
una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in particolare sotto
il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei
dati relativi alle catture. L’APPS prevede
inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della
quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull’attuazione dell’accordo
e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla
programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1 Rischi individuati L’adozione di
un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in particolare
per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica
settoriale della pesca (sottoprogrammazione). Non sono sorte difficoltà di
questo tipo con la Repubblica del Madagascar nel corso dell’attuazione del
protocollo 2013‑2014. 2.2.2 Modalità di controllo
previste Si intende
promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione della
politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata all’articolo
6, paragrafo 3, del protocollo in oggetto rientra tra le modalità di controllo. Il protocollo
prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari
condizioni e in circostanze determinate. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità La Commissione
si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione permanente con
la Repubblica del Madagascar al fine di migliorare la gestione dell’accordo e
rafforzare il contributo dell’Unione europea alla gestione sostenibile delle
risorse alieutiche. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla
Commissione nell’ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure
finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò
consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati
terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per
il protocollo in oggetto, l’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che la totalità
della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto bancario unico
del Tesoro pubblico aperto presso la Banca Centrale del Madagascar. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/
INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del
quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate Linee di bilancio esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di
bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…] || Diss./Non diss. ([3]) || di paesi EFTA[4] || di paesi candidati[5] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 11.0301 Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) || Diss. || NO || NO || NO || NO Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la
creazione (non applicabile) 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali DG: MARE || || || Anno N[6] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Totale Stanziamenti operativi || || || || || Numero della linea di bilancio: 11.0301 || Impegni || (1) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 Pagamenti || (2) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[7] || || || || || Numero della linea di bilancio: 11.010401 || || (3) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 Pagamenti || =2+3 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 Pagamenti || (5) || 1,566 || 1,566 || 1,488 || 1,488 || 6,108 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 Pagamenti || =5+ 6 || 1,608 || 1,608 || 1,530 || 1,580 || 6,326 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile) TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || Pagamenti || (5) || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[8] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || Totale DG MARE Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,236 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040 TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[9] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602 Pagamenti || 1,677 || 1,677 || 1,599 || 1,649 || 6,602 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati || || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+2 2018 || TOTALE RISULTATI Tipo[10] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[11] … || || || || || || || || || || - Accesso alla zona di pesca || Volume (t) || N & N+1: 55 EUR/t || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,866 || 15 750 || 0,788 || 15 750 || 0,788 || 63 000 || 3,308 N+2 & N+3: 50 EUR/t - Sostegno settoriale || Contributo annuale || 0,300 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 1 || 0,700 || 4 || 2,800 Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108 COSTO TOTALE || || 1,566 || || 1,566 || || 1,488 || || 1,488 || || 6,108 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1 Sintesi La
proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[12] 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || 0,059 || 0,059 || 0,59 || 0,059 || 0,236 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,040 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,276 esclusa la RUBRICA 5[13] del quadro finanziario pluriennale || || || || || Risorse umane || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,144 Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,056 || 0,074 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,042 || 0,042 || 0,042 || 0,092 || 0,218 TOTALE || 0,111 || 0,111 || 0,111 || 0,161 || 0,494 Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto
dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o
riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2 Fabbisogno previsto di
risorse umane La proposta/iniziativa
comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in valore intero (o al
massimo con un decimale) || Anno N 2015 || Anno N+1 2016 || Anno N+2 2017 || Anno N+3 2018 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || || || || || || || 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,30 || 0,30 || 0,30 || 0,30 11 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[14] || || || || 11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) || 0,15 || 0,15 || 0,15 || 0,15 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || 11 01 04 01 [15] || - in sede[16] || || || || - nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 Altre linee di bilancio (specificare) || || || || TOTALE || 0,7 || 0,7 || || 0,7 11 è il settore o
il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già
assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa
DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell’APPS e dell’approvazione dell’esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell’APPS in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze. Desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stimato globalmente a 0,45 ETP/anno Costo unitario: 132 000 EUR/anno Calcolo delle spese: 0,45 ETP/anno x 132 000 EUR/anno Costo totale: 59 400 EUR = > 0,059 mio EUR Personale esterno || Monitoraggio dell’esecuzione dell’aiuto settoriale - AC in delegazione (Maurizio): stimato globalmente a 0,25 ETP/anno Costo unitario: 145 000 EUR/anno Calcolo delle spese: 0,25 ETP/anno x 145 000 EUR/anno Costo totale: 36 250 EUR = > 0,036 mio EUR 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi. 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. [1] Adottata il 14 aprile 2014 dal Consiglio “Agricoltura e
pesca”. [2] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1. [3] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. =
stanziamenti non dissociati. [4] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [5] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali
candidati dei Balcani occidentali. [6] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [7] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di
sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [8] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [9] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [10] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [11] Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi
specifici…”. [12] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [13] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [14] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED =
giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”). [15] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [16] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). ALLEGATO Protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar Articolo 1
Campo di applicazione 1. Le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue: tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci
spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della
Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione ·
delle specie protette da
convenzioni internazionali, ·
delle specie di cui la
IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco
o lo stivaggio, in particolare le specie della famiglia Alopiidae, della
famiglia Sphyrnidae e ·
delle specie seguenti: Cethorinus
maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus
falciformis, Carcharinus longimanus ·
40 tonniere con reti a
circuizione e ·
32 pescherecci con
palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT ·
22 pescherecci con
palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT. 2. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente protocollo. Articolo 2 Durata Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano
per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data della loro applicazione
provvisoria. Articolo 3 Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente protocollo 1. Le due Parti si impegnano a promuovere una
pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar, in base al principio
della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tale
zona. Tutte le misure tecniche di conservazione cui è subordinata la
concessione delle autorizzazioni di pesca, quali precisate nell’appendice 2 del
presente protocollo, si applicano alle flotte industriali straniere operanti
nella zona di pesca del Madagascar a condizioni tecniche analoghe a quelle
applicate alle flotte dell’Unione europea. 2. Le Parti si impegnano a garantire l’attuazione
del presente accordo in conformità all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou
concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi
democratici e allo Stato di diritto e l’elemento fondamentale relativo al buon
governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell’ambiente.
Articolo 4
Contropartita finanziaria 1. Per il periodo di cui all’articolo 2, la
contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca è fissata a 6 107 500 EUR. 2. Tale contropartita finanziaria è ripartita nel
modo seguente: 2.1. un importo annuo di 866 250 EUR per
i primi due anni del protocollo e di 787 500 EUR per i due anni
successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento, per tutte le
specie, di 15 750 t/anno per l’accesso alla zona di pesca del
Madagascar, e 2.2. un importo annuo specifico di
700 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica
settoriale delle risorse alieutiche e della pesca del Madagascar. La
contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è messa a
disposizione del ministero delle Risorse alieutiche e della pesca. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo si
applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 11 e 12 del
presente protocollo. 4. La contropartita finanziaria definita al
paragrafo 2 è versata su un conto unico del Tesoro pubblico del Madagascar
aperto presso la Banca centrale del Madagascar, le cui coordinate sono comunicate
dal Madagascar all’Unione europea prima dell’inizio dell’applicazione
provvisoria e confermate ogni anno. Articolo 5 Modalità di pagamento della quota della
contropartita finanziaria relativa all’accesso 1. Se le catture annue delle specie di cui all’articolo
1 effettuate nella zona di pesca del Madagascar, quali dichiarate e convalidate
dai pescherecci dell’Unione europea in conformità al capo IV,
sezione 1, dell’allegato del presente protocollo, superano il quantitativo
di riferimento indicato all’articolo 4, punto 2.1, l’importo della
contropartita finanziaria annua sarà maggiorato, per ogni tonnellata
supplementare catturata, di 55 EUR nei primi due anni del protocollo e di
50 EUR negli ultimi due anni. 2. Tuttavia l’importo annuo versato dall’Unione
europea per l’accesso alla zona di pesca del Madagascar non può superare il
doppio dell’importo indicato all’articolo 4, punto 2.1, per l’anno
corrispondente. Quando i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea
nella zona di pesca del Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al
doppio di tale importo annuo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente
tale massimale è versato l’anno successivo. 3. Il pagamento della quota della contropartita
finanziaria relativa all’accesso dei pescherecci dell’Unione europea alla zona
di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di
applicazione provvisoria del presente protocollo, di cui all’articolo 15, per
il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell’applicazione
provvisoria del protocollo per gli anni successivi. 4. La destinazione della contropartita
finanziaria di cui all’articolo 4, punto 2.1, è di competenza esclusiva delle
autorità del Madagascar. Articolo 6
Modalità di attuazione e di
pagamento del sostegno settoriale 1. Entro tre mesi dall’inizio dell’applicazione
provvisoria del presente protocollo la commissione mista stabilisce un
programma settoriale pluriennale il cui obiettivo generale è promuovere una
pesca responsabile e sostenibile nella zona di pesca del Madagascar in
conformità alla strategia nazionale malgascia nel settore della pesca. 2. Le modalità di applicazione del programma di
sostegno settoriale pluriennale comprendono in particolare: 2.1. gli orientamenti annuali e pluriennali in base
ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di
cui all’articolo 4, punto 2.2; 2.2. gli obiettivi da conseguire, su base annuale e
pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e
sostenibile, che tenga conto delle priorità espresse dal Madagascar nell’ambito
della politica nazionale della pesca, in particolare della strategia nazionale
di gestione della pesca tonniera e segnatamente in materia di sostegno alla
pesca artigianale e tradizionale, di monitoraggio, controllo e sorveglianza
delle attività di pesca e più particolarmente di lotta contro la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), di rafforzamento delle
capacità della ricerca alieutica del Madagascar o delle capacità di gestione dell’accesso
agli ecosistemi marini e alle risorse alieutiche e del loro utilizzo; 2.3. i criteri e le procedure, tra cui
eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai
fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 3. Ogni anno le autorità del Madagascar
presentano una relazione annuale di attuazione che illustri lo stato di
avanzamento delle attività intraprese con l’aiuto della contropartita
finanziaria relativa al sostegno settoriale. Tale relazione è esaminata in sede
di commissione mista. La relazione annuale relativa all’ultimo anno comprenderà
inoltre un bilancio dell’attuazione del sostegno settoriale per tutta la durata
del protocollo. 4. Qualsiasi proposta di modifica del programma
settoriale pluriennale deve essere sottoposta alla commissione mista. 5. Il pagamento della quota della contropartita
finanziaria relativa al sostegno settoriale è frazionato in rate annuali sulla
base di un’analisi realizzata dalla commissione mista a partire dai risultati
dell’attuazione del sostegno settoriale, come previsto ai paragrafi 3, 4 e 5
del presente articolo. 6. L’Unione europea può sospendere, in tutto o in
parte, il pagamento della quota della contropartita finanziaria prevista all’articolo
4, punto 2.2, del presente protocollo alle seguenti condizioni: 6.1. quando, in base all’analisi realizzata dalla
commissione mista in conformità al paragrafo 6, i risultati ottenuti non sono
ritenuti conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista; 6.2. in caso di mancata esecuzione di tale
contropartita finanziaria. 7. Dopo una sospensione quale prevista al punto
7, il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al
sostegno settoriale riprende unicamente previi consultazione e accordo delle
Parti e quando i risultati dell’attuazione del sostegno settoriale sono
conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia,
il pagamento della quota della contropartita finanziaria relativa al sostegno
settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla
scadenza del protocollo. Articolo 7
Cooperazione scientifica per
una pesca responsabile 1. Le Parti si impegnano a promuovere, nell’ambito
della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del
Madagascar nonché per le specie e le attività alieutiche soggette alla gestione
della IOCT. Le Parti si impegnano a rispettare le risoluzioni e le
raccomandazioni della IOTC. 2. Nel periodo di applicazione del presente
protocollo l’Unione europea e il Madagascar si scambiano tutte le informazioni
scientifiche pertinenti atte a valutare lo stato delle risorse alieutiche nella
zona di pesca del Madagascar. 3. Nel periodo
di applicazione del presente protocollo le Parti possono convocare, ogniqualvolta
necessario, un gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare
eventuali questioni di tipo scientifico connesse all’attuazione del protocollo
stesso. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro
scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista. 4. Sulla base delle risoluzioni e delle
raccomandazioni adottate dalla IOTC e alla luce dei più recenti pareri
scientifici disponibili, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell’ambito
delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista
adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse
alieutiche oggetto del protocollo che interessano le attività dei pescherecci
dell’Unione. Articolo 8
Revisione di comune accordo
delle possibilità di pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista 1. La commissione mista può procedere alla
revisione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1 nella misura in cui
le risoluzioni e le raccomandazioni adottate dalla IOTC confermano che tale
revisione garantisce una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto
del presente protocollo e, se del caso, previo parere del gruppo di lavoro
scientifico. 2. In tal caso la contropartita finanziaria di
cui all’articolo 4, punto 2.1, è adeguata proporzionalmente, pro rata
temporis, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati
di conseguenza. 3. Se necessario, la commissione mista può
esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni
di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo
e dei suoi allegati. Articolo 9
Campagne di pesca
sperimentale 1. La commissione mista può autorizzare, nella
zona di pesca del Madagascar, campagne di pesca sperimentale volte a verificare
la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A
tal fine, su richiesta di una delle Parti, la commissione mista stabilisce le
specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti, in base ai criteri
definiti dal gruppo di lavoro scientifico congiunto. 2. L’Unione europea comunica alle autorità del
Madagascar le domande di autorizzazione per la pesca sperimentale sulla base di
un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni: ·
le caratteristiche
tecniche della nave, ·
il livello di esperienza
degli ufficiali di bordo nell’attività di pesca considerata, ·
i parametri tecnici
proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzi, zone oggetto di
esplorazione, ecc.). 3. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale
sono concordate per un periodo massimo di sei mesi e possono essere soggette al
pagamento di un canone fissato dalle autorità malgasce. 4. Un osservatore scientifico designato dal
Madagascar è presente a bordo per l’intera durata della campagna. 5. Le catture effettuate nell’ambito della
campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore. 6. I risultati dettagliati della campagna sono
comunicati alla commissione mista. Se quest’ultima ritiene che la
campagna sperimentale ha dato risultati positivi, il Madagascar può proporre di
attribuire alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca di nuove specie
nell’ambito di un altro protocollo. Articolo 10
Condizioni per l’esercizio
della pesca – clausola di esclusiva 1. I pescherecci dell’Unione europea possono
esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar soltanto se
figurano nell’elenco dei pescherecci autorizzati della IOTC e detengono un’autorizzazione
di pesca rilasciata dalle autorità del Madagascar in virtù dell’accordo di
partenariato e del presente protocollo. 2. Le autorità del Madagascar rilasciano
autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell’Unione europea unicamente in virtù
dell’accordo di partenariato e del presente protocollo; al di fuori di tale
ambito, è vietato rilasciare autorizzazioni ai suddetti pescherecci, in
particolare sotto forma di licenze private. 3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo
allegato, le attività dei pescherecci dell’Unione europea nella zona di pesca
del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar. 4. Le Parti si notificano reciprocamente
eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della
pesca. Articolo 11
Sospensione 1. L’attuazione del presente protocollo, compreso
il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa
unilateralmente da una delle Parti in caso di inosservanza delle condizioni
enumerate all’articolo 3 dell’accordo e all’articolo 3 del presente protocollo,
nonché nei casi e alle condizioni seguenti: 1.1. forza maggiore; 1.2. controversia grave e non risolta tra le Parti
in merito all’interpretazione o all’attuazione del presente protocollo; 1.3. mancato pagamento, da parte dell’Unione
europea, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, punto 2.1,
per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 6 del presente
protocollo. 2. La sospensione per inosservanza delle
condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo può aver
luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui
all’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli
elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di
detto accordo. 3. Quando l’applicazione del protocollo viene
sospesa per motivi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente
articolo, la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per
iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della
sospensione. 4. La sospensione del protocollo per i motivi di
cui al paragrafo 2 si applica non appena venga adottata la decisione di
sospensione. 5. In caso di sospensione le Parti continuano a
consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia.
Se le Parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e
l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro
rata temporis, in funzione della durata della sospensione. 6. Tutte le attività dei pescherecci dell’Unione
europea nella zona di pesca del Madagascar sono sospese per l’intera durata
della sospensione. Articolo 12
Denuncia 1. In caso di denuncia del presente protocollo,
la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione
di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la
denuncia prende effetto. 2. L’invio della suddetta notifica comporta l’avvio
di consultazioni tra le Parti. Articolo 13
Riservatezza dei dati 1. Il Madagascar e l’Unione europea si impegnano
affinché tutti i dati nominativi relativi ai pescherecci dell’Unione europea e
alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre
trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di
riservatezza e protezione dei dati. 2. Le Parti provvedono affinché siano resi di
pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di
pesca nella zona di pesca del Madagascar, in conformità alle pertinenti
disposizioni della IOTC. 3. I dati che possono essere considerati
confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente
per l’attuazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e
sorveglianza delle attività di pesca. Articolo 14
Scambi elettronici di dati 1. Il Madagascar e l’Unione europea si impegnano
ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio
elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione
dell’accordo. Ogni scambio elettronico di dati è confermato da un avviso di
ricevimento. 2. La versione elettronica di un documento è
considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea. 3. Il Madagascar e l’Unione europea si notificano
immediatamente qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le
informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora
automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea. Articolo 15
Applicazione provvisoria Il presente protocollo si applica in via provvisoria a
decorrere dalla data della firma e non prima del 1º gennaio 2015. Articolo 16
Entrata in vigore Il presente protocollo entra in vigore alla data in
cui le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal
fine necessarie. ALLEGATO Condizioni per l’esercizio
della pesca da parte delle navi dell’Unione europea nella zona di pesca del
Madagascar CAPO I Disposizioni generali 1. Designazione dell’autorità competente Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni
riferimento all’Unione europea (UE) o alla Repubblica del Madagascar
(Madagascar) in relazione a un’autorità competente designa: 1.1. per l’UE: la Commissione europea, se del caso
per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar; 1.2. per la Repubblica del Madagascar: il ministero
delle Risorse alieutiche e della pesca. 2. Autorizzazione di pesca Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, il
termine “autorizzazione di pesca” equivale al termine “licenza” quale definito
nella legislazione del Madagascar. 3. Zona di pesca del Madagascar 3.1. È definita zona di pesca del Madagascar la
parte delle acque malgasce in cui il Madagascar autorizza i pescherecci dell’Unione
europea a esercitare attività di pesca. 3.1.1. Le coordinate geografiche della zona di pesca
del Madagascar e della linea di base sono indicate nell’appendice 3 dell’allegato
del presente protocollo. 3.1.2. Le zone vietate alla pesca in conformità alla
vigente legislazione del Madagascar, quali parchi nazionali, zone marine
protette e zone di riproduzione delle risorse alieutiche, sono indicate nell’appendice
4. 3.2. Tutte le disposizioni del protocollo e del
relativo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del
Madagascar, quale indicata nell’appendice 3, fatte salve le disposizioni di
seguito riportate. 3.2.1. Le tonniere con reti a circuizione e i
pescherecci con palangari di superficie dell’Unione europea potranno esercitare
attività di pesca nelle acque situate oltre le 20 miglia nautiche dalla linea
di base. 3.2.2. Intorno ai dispositivi ancorati di
concentrazione del pesce (DCP) utilizzati dai pescatori malgasci è stabilita
una zona di protezione di 3 miglia nautiche cui non possono accedere le navi
dell’UE. Il Madagascar comunica all’UE la posizione dei DCP ancorati al di là
delle 17 miglia e indica tale informazione sulle autorizzazioni di pesca
rilasciate alle navi dell’Unione europea. 3.2.3. Inoltre, le zone di Banc de Leven e Banc de
Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 4, sono unicamente
riservate alle attività di pesca artigianale e tradizionale svolte da pescatori
malgasci. 4. Designazione di un agente raccomandatario Gli armatori dell’UE che intendono ottenere un’autorizzazione di pesca
a norma del presente protocollo devono essere rappresentati da un
raccomandatario residente in Madagascar. 5. Domiciliazione dei pagamenti degli armatori Anteriormente alla data di applicazione provvisoria del protocollo, il
Madagascar comunica all’UE i dati concernenti il conto bancario su cui saranno
versati gli importi finanziari a carico degli armatori dell’UE nel quadro dell’accordo.
I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori. 6. Contatti I dati di contatto di cui necessitano le Parti per l’attuazione del
presente protocollo figurano nell’appendice 9. CAPO II Autorizzazioni di pesca 1. Condizioni preliminari all’ottenimento di un’autorizzazione
di pesca – navi ammissibili Il rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 6 dell’accordo
è subordinato alla condizione che la nave sia iscritta nel registro dei
pescherecci dell’UE e figuri nell’elenco delle navi autorizzate dalla
Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC). Inoltre, al comandante o
alla nave non devono essere stati imposti divieti di pesca a seguito di attività
svolte nella zona di pesca del Madagascar. 2. Domanda di autorizzazione di pesca 2.1. L’UE presenta per via elettronica al
Madagascar, con copia alla delegazione dell’UE in Madagascar, una domanda di
autorizzazione di pesca per ogni nave che intende svolgere attività di pesca in
virtù dell’accordo. 2.2. Le domande sono presentate conformemente al
formulario che figura nell’appendice 1 del presente allegato. 2.3. Ogni prima domanda di autorizzazione di pesca,
o ciascuna domanda presentata a seguito di una modifica delle caratteristiche
tecniche della nave, è accompagnata dai seguenti documenti: ·
la prova di pagamento del
canone forfettario anticipato per il periodo di validità della domanda; ·
una fotografia a colori
recente della nave, presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm x
10 cm; ·
se del caso, un
certificato di omologazione o di registrazione sanitaria della nave rilasciato
dall’autorità competente dell’UE. 2.4. Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di
pesca a norma del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche
tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata
unicamente della prova di pagamento del canone forfettario anticipato. 3. Canone e
canone forfettario anticipato 3.1. Il canone per le tonniere con reti a
circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, espresso in euro per
tonnellata pescata nella zona di pesca del Madagascar, è fissato nel modo
seguente: ·
60 EUR/t per i primi
due anni di applicazione; ·
70 EUR/t per gli
ultimi due anni di applicazione. 3.2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate
previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni
forfettari anticipati: Per le tonniere con reti a circuizione: ·
11 400 EUR per nave,
corrispondenti ai canoni dovuti per 190 tonnellate all’anno per i primi due
anni di applicazione; ·
13 300 EUR per nave,
corrispondenti ai canoni dovuti per 190 tonnellate all’anno per gli ultimi due
anni di applicazione. Per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100
GT: ·
3 600 EUR per nave,
corrispondenti ai canoni dovuti per 60 tonnellate all’anno per i primi due anni
di applicazione; ·
4 200 EUR per nave,
corrispondenti ai canoni dovuti per 60 tonnellate all’anno per gli ultimi due
anni di applicazione. Per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o
inferiore a 100 GT: ·
2 400 EUR per nave,
corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno per i primi due anni
di applicazione; ·
2 800 EUR per nave,
corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno per gli ultimi due
anni di applicazione. 3.3. L’importo del canone forfettario include tutte
le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di
sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di
servizi. 4. Rilascio dell’autorizzazione di pesca 4.1. Dal ricevimento delle domande di cui al punto
2, il Madagascar dispone di 20 giorni lavorativi per rilasciare le
autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione europea la cui domanda è
ritenuta conforme ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. 4.2. Il Madagascar trasmette immediatamente gli
originali delle autorizzazioni di pesca agli armatori o ai loro raccomandatari
per il tramite della delegazione dell’UE in Madagascar. 4.3. Una copia dell’autorizzazione è immediatamente
trasmessa per via elettronica alla delegazione dell’UE e agli armatori o ai
loro raccomandatari. Tale copia detenuta a bordo è valida per un periodo
massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione di pesca.
Trascorso tale periodo, la nave dovrà detenere a bordo l’originale dell’autorizzazione
di pesca. 5. Trasferimento
dell’autorizzazione di pesca 5.1. L’autorizzazione è rilasciata per una nave
determinata e non è trasferibile. 5.2. Tuttavia, su richiesta dell’UE e in caso di
dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione
prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l’autorizzazione di
pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un’altra
nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere
versato un nuovo canone. 5.3. In questo caso, il calcolo del livello delle
catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà
conto della somma delle catture totali delle due navi nella zona di pesca del
Madagascar. 5.4. L’armatore della nave da sostituire o il suo
raccomandatario consegna l’autorizzazione di pesca annullata al centro di
controllo della pesca (CCP) del Madagascar tramite la delegazione dell’UE in
Madagascar. 5.5. La data di inizio di validità della nuova
autorizzazione di pesca è quella in cui l’autorizzazione di pesca annullata
viene consegnata al CCP del Madagascar. Il trasferimento dell’autorizzazione di
pesca è notificato alla delegazione dell’UE. 6. Periodo di validità dell’autorizzazione di
pesca 6.1. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per
una durata annuale. 6.2. Le autorizzazioni sono rinnovabili. 6.3. Se l’inizio dell’applicazione provvisoria non
cade il 1º gennaio 2015, al fine di determinare l’inizio del periodo di
validità delle autorizzazioni di pesca si intende per periodo annuale: ·
nel corso del primo anno
di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua
entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno; ·
in seguito, ogni anno
civile completo; ·
nel corso dell’ultimo anno
di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la
data di scadenza del protocollo. 7. Documenti di bordo Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Madagascar i
pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti: ·
l’originale dell’autorizzazione
di pesca; tuttavia, per un periodo di 60 giorni civili e in attesa del
ricevimento dell’originale, fa fede la copia dell’autorizzazione di pesca di
cui al punto 4.3 della presente sezione; ·
la licenza di navigazione
della nave, o un documento equivalente rilasciato dall’autorità di bandiera; ·
il piano di capacità della
nave sotto forma di disegni e/o descrizioni aggiornati della progettazione del
peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa
in metri cubi. 8. Navi ausiliarie 8.1. Su domanda dell’UE e previo esame delle
autorità malgasce, il Madagascar autorizza i pescherecci dell’Unione europea
titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie. 8.2. Le navi ausiliarie devono battere bandiera di
uno Stato membro dell’UE e non possono essere attrezzate per la cattura del
pesce. Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il
trasbordo delle catture. 8.3. Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa
procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca
di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. Il Madagascar stila
l’elenco delle navi ausiliarie autorizzate e lo comunica immediatamente all’UE.
8.4. Il canone applicabile alle navi ausiliarie è
di 3 500 EUR/anno. CAPO III Misure tecniche di conservazione 1. I pescherecci dell’Unione europea autorizzati
a operare nella zona di pesca del Madagascar rispettano tutte le misure
tecniche di conservazione, le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC e la
vigente legislazione malgascia ad essi applicabili. 2. Le misure tecniche di conservazione
applicabili ai pescherecci dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di
pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie,
sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice
2 del presente allegato. 3. Nel corso delle operazioni di pesca nella zona
di pesca del Madagascar, e ad eccezione dei dispositivi di concentrazione del
pesce (DCP) derivanti naturali, l’utilizzo di strumenti ausiliari di pesca che
modificano il comportamento delle specie di grandi migratori e favoriscono in
particolare la loro concentrazione in prossimità dello strumento ausiliario di
pesca o sotto di esso sarà limitato a DCP derivanti artificiali detti ecologici
la cui concezione, costruzione e utilizzazione dovranno permettere di evitare
le catture accidentali di cetacei, squali o tartarughe da parte dello strumento
ausiliario. I materiali di cui gli strumenti ausiliari sono costituiti devono
essere biodegradabili. La posa e l’uso di detti DCP derivanti artificiali sono
conformi alle risoluzioni e alle raccomandazioni della IOTC in materia. CAPO IV Sezione 1 Regime di
dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca 1. Giornale di pesca 1.1. Il comandante di un peschereccio dell’UE
operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca conforme alle
risoluzioni applicabili della IOTC per i pescherecci con palangari e i
pescherecci con reti a circuizione. 1.2. Il comandante compila il giornale di pesca per
ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar. 1.3. Il comandante annota ogni giorno nel giornale
di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo
codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di
peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie
principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero, le catture
accessorie e i rigetti. 1.4. Il giornale di pesca è compilato in modo
leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. 1.5. Il comandante è responsabile dell’esattezza
dei dati registrati nel giornale di pesca. 2. Dichiarazione delle catture 2.1. Il comandante dichiara le catture effettuate
dalla nave consegnando al Madagascar i propri giornali di pesca relativi al
periodo di presenza nella zona di pesca malgascia. 2.2. Fino al momento dell’introduzione del sistema
elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 3 della presente
sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità: 2.2.1. in caso di passaggio in un porto del
Madagascar, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al
rappresentante locale del Madagascar, che ne dichiara il ricevimento per
iscritto; 2.2.2. in caso di uscita dalla zona di pesca del
Madagascar senza passare preliminarmente per un porto del Madagascar, l’originale
di ciascun giornale di pesca è inviato: ·
immediatamente, mediante
scansione per posta elettronica, agli indirizzi comunicati dalle autorità
competenti del Madagascar; o, in mancanza, ·
per fax, ai numeri
comunicati dalle autorità competenti del Madagascar, oppure ·
entro un termine di 7
giorni lavorativi a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in
ogni caso nei 15 giorni lavorativi successivi all’uscita dalla zona di pesca
del Madagascar, per posta all’indirizzo che figura nell’appendice 9. 2.3. Il comandante invia copia di tutti i giornali
di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Il
comandante invia inoltre copia di tutti i suoi giornali di pesca: ·
all’USTA – Unità
statistica tonniera di Antsiranana e a uno degli istituti scientifici seguenti: ·
IRD (Institut de recherche
pour le développement); ·
IEO (Instituto Español de
Oceanografía); ·
IPMA (Instituto Português
do Mar e da Atmosfera). 2.4. Se la nave torna nella zona di pesca del
Madagascar nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, è tenuta
a presentare una nuova dichiarazione delle catture. 2.5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni
relative alla dichiarazione delle catture, il Madagascar può sospendere l’autorizzazione
di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle
catture mancante e penalizzare l’armatore conformemente alle disposizioni
pertinenti previste dalla vigente legislazione malgascia. In caso di recidiva,
il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. 2.6. Il Madagascar informa l’UE di ogni sanzione
applicata in questo contesto all’atto della notifica all’armatore. 3. Entrata in funzione di un sistema elettronico
di dichiarazione dei dati di pesca (ERS) Le due Parti convengono di avvalersi di un sistema elettronico di
dichiarazione dei dati di pesca sulla base degli orientamenti riportati nell’appendice
8. Le Parti si prefiggono l’obiettivo di rendere operativo tale sistema entro
sei mesi dall’entrata in applicazione provvisoria del presente protocollo. 4. Dichiarazioni trimestrali e annuali delle
catture e dello sforzo di pesca 4.1. Dichiarazioni trimestrali 4.1.1. Nel caso in cui il sistema elettronico di
dichiarazione dei dati di pesca di cui al punto 3 della presente sezione non
fosse operativo, l’UE notifica al Madagascar, prima della fine del terzo mese
di ogni trimestre, i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca (numero
di giorni in mare) per ogni categoria prevista dal presente protocollo per il
trimestre precedente, conformemente al modello che figura nell’appendice 5 del
presente allegato. 4.1.2. Tali dati aggregati ricavati dai giornali di pesca
sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell’UE, di un computo
annuo definitivo delle catture e dello sforzo. 4.2. Dichiarazioni annuali 4.2.1. Per ogni tonniera con reti a circuizione e per
ogni peschereccio con palangari di superficie autorizzato a pescare nella zona
di pesca del Madagascar, l’UE compila una dichiarazione annuale delle catture e
dello sforzo di pesca (numero di giorni in mare), per specie e per mese, sulla
base dei dati di cattura convalidati dalle amministrazioni nazionali degli
Stati di bandiera e a seguito di un’analisi effettuata dai succitati istituti
di ricerca alieutica dell’Unione europea mediante controllo incrociato dei dati
figuranti nei giornali di pesca, nelle note di vendita e, se del caso, nelle
relazioni scientifiche di osservazione. 4.2.2. La metodologia utilizzata dagli istituti di
ricerca alieutica dell’Unione europea per analizzare il livello e la
composizione delle catture nella zona di pesca del Madagascar è condivisa con l’Unità
statistica tonniera di Antisaranana, il CCP del Madagascar e la Direzione della
statistica e della programmazione del ministero delle Risorse alieutiche e della
pesca. 5. Computo dei canoni per le tonniere con reti a
circuizione e i pescherecci con palangari di superficie 5.1. Sulla base della dichiarazione annuale delle
catture e dello sforzo di pesca di cui al punto 4.2 della presente sezione e
per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con
palangari di superficie dell’Unione europea autorizzato a pescare nell’anno
precedente nella zona di pesca del Madagascar, l’UE stabilisce un computo
finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa
condotta nell’anno civile precedente. 5.2. L’UE trasmette al Madagascar, per conferma, la
dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo di pesca e il computo
definitivo dei canoni entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui
sono state effettuate le catture. 5.3. Il Madagascar notifica all’UE il ricevimento
delle dichiarazioni e del computo suddetti e può chiedere all’UE tutti i
chiarimenti che ritiene necessari. 5.3.1. In tal caso l’UE consulta le amministrazioni
degli Stati di bandiera e gli istituti nazionali competenti dell’UE e trasmette
al Madagascar i complementi di informazione richiesti entro un termine di 20
giorni lavorativi. 5.3.2. All’occorrenza può essere convocata una
riunione specifica del gruppo di lavoro scientifico, alla quale sono invitati
rappresentanti degli istituti nazionali competenti dell’UE e del Madagascar, al
fine di esaminare i dati di cattura e i metodi utilizzati per il controllo
incrociato delle informazioni. 5.4. Il Madagascar dispone di 30 giorni lavorativi
dalla data della notifica di cui al punto 5.3 della presente sezione per
contestare, sulla base di elementi giustificativi, la dichiarazione annuale
delle catture e dello sforzo di pesca e il computo finale dei canoni. 5.4.1. In caso di disaccordo, le Parti si concertano
nell’ambito della commissione mista. 5.4.2. In assenza di contestazioni, trascorso tale
termine le Parti considerano adottati la dichiarazione annuale delle catture e
dello sforzo e il computo definitivo dei canoni. 5.5. Se il computo finale è superiore al canone
forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore
versa il saldo al Madagascar al massimo entro il 30 settembre dell’anno
in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo
residuo non può essere recuperato dall’armatore. Sezione 2 Entrate e uscite dalla zona di pesca del Madagascar 1. I comandanti dei pescherecci dell’Unione
europea operanti nel quadro del presente protocollo nella zona di pesca del
Madagascar notificano alle autorità competenti del Madagascar, con almeno tre
ore di anticipo, l’intenzione di entrare o di uscire da detta zona di pesca. 2. Fatte salve le disposizioni dell’appendice 8,
sezione 2, nel notificare l’entrata o l’uscita dalla zona di pesca del
Madagascar i comandanti delle navi comunicano altresì la loro posizione nonché
i quantitativi stimati di ogni specie identificata con il rispettivo codice FAO
alfa-3, prelevati e detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o,
se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere
effettuate per posta elettronica, fax o messaggio radio agli indirizzi che
figurano nell’appendice 9. 3. Le autorità malgasce confermano il ricevimento
del messaggio elettronico per ritorno di posta elettronica. 4. Una nave sorpresa a praticare attività di
pesca senza avere avvertito il CCP del Madagascar è considerata una nave
sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste
dalla vigente legislazione malgascia. 5. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di
fax e di telefono e le coordinate radio del CCP del Madagascar sono allegati
all’autorizzazione di pesca. 6. Il Madagascar comunica all’UE e alle navi
interessate eventuali cambiamenti dell’indirizzo di posta elettronica, del
numero di fax o della frequenza radio. Sezione 3 Trasbordi e
sbarchi 1. È vietata qualsiasi operazione di trasbordo in
mare. 2. Nelle acque del Madagascar possono essere
effettuate operazioni di trasbordo in un porto del Madagascar a tal fine
designato, previa autorizzazione del CCP del Madagascar e sotto il controllo di
ispettori della pesca di tale paese. 3. I porti di pesca designati per tali operazioni
di trasbordo sono Antsiranana per le tonniere con reti a circuizione e Toliary,
Ehoala e Toamasina per i pescherecci con palangari. 4. L’armatore di un peschereccio dell’Unione
europea, o il suo rappresentante, che intende procedere a uno sbarco o a un
trasbordo in un porto malgascio comunica contemporaneamente al CCP e all’autorità
portuaria del Madagascar, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti
informazioni: ·
il nome del peschereccio
che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel
registro delle navi da pesca della IOTC; ·
il porto di trasbordo o di
sbarco nonché, se del caso, il nome del cargo vettore; ·
la data e l’ora prevista
per il trasbordo o lo sbarco; ·
il quantitativo (espresso
in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna
specie da trasbordare o da sbarcare, identificata con il rispettivo codice FAO
alfa-3; ·
la destinazione delle
catture trasbordate o sbarcate. 5. Previo esame delle informazioni di cui al
punto 4 della presente sezione ed entro 24 ore dalla notifica, il CCP del
Madagascar rilascia all’armatore o al suo rappresentante un’autorizzazione
preventiva di trasbordo o di sbarco. 6. Il trasbordo e lo sbarco sono considerati come
un’uscita dalla zona di pesca del Madagascar. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo. 7. Una volta effettuato il trasbordo o lo sbarco,
l’armatore o il suo rappresentante notifica l’intenzione di proseguire l’attività
di pesca nella zona di pesca del Madagascar o di uscire da detta zona. 8. Nella zona di pesca del Madagascar è vietata qualsiasi
operazione di trasbordo o di sbarco non conforme alle disposizioni di cui ai
punti da 1 a 7 della presente sezione. Chiunque contravvenga alla presente
disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente in
Madagascar. 9. Conformemente alla risoluzione applicabile
della IOTC, i pescherecci con reti a circuizione dell’UE che effettuano sbarchi
nei porti del Madagascar si adoperano per mettere a disposizione delle imprese
di trasformazione locali le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Su
richiesta degli armatori dei pescherecci dell’UE, le direzioni regionali del
ministero delle Risorse alieutiche e della pesca forniscono un elenco delle
imprese di trasformazione locali con i relativi dati di contatto. 10. Le tonniere dell’UE che decidono di sbarcare
le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata
catturata nella zona di pesca malgascia, di una riduzione di 5 EUR sull’importo
del canone indicato nel capo II, punto 3.1, del presente allegato per la
categoria di pesca della nave in questione. Un’ulteriore riduzione di 5 EUR per
tonnellata è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno
stabilimento di trasformazione del Madagascar. Sezione 4 Sistema di
controllo via satellite (VMS) 1. Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS 1.1. I pescherecci dell’Unione europea titolari di
un’autorizzazione di pesca sono dotati di un sistema di controllo via satellite
(Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e
continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca
(CCP) del loro Stato di bandiera. 1.2. Ogni messaggio di posizione è configurato
secondo il formato di cui all’appendice 7 del presente allegato e
contiene: ·
gli estremi di identificazione
della nave; ·
l’ultima posizione
geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore
inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99%; ·
la data e l’ora di
registrazione della posizione; ·
la velocità e la rotta
della nave. 1.3. La prima posizione registrata successivamente
all’entrata nella zona di pesca del Madagascar è identificata con il codice “ENT”.
Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad
eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca
del Madagascar, che è identificata con il codice “EXI”. 1.4. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il
trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei
messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e
conservati per un periodo di tre anni. 2. Trasmissione da parte della nave in caso di
guasto del sistema VMS 2.1. Il comandante sia accerta che il sistema VMS
della sua nave sia sempre pienamente operativo e che i messaggi siano
correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera. 2.2. Le navi dell’UE operanti con sistemi VMS
difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar. 2.3. Se il guasto si verifica dopo l’entrata nella
zona di pesca del Madagascar, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito
entro un termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più
autorizzata a pescare nella zona di pesca del Madagascar. 2.4. Le navi operanti nella zona di pesca del
Madagascar con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione
mediante posta elettronica, fax o radio al CCP dello Stato di bandiera e del
Madagascar, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni
obbligatorie, conformemente al punto 1.2 della presente sezione. 3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione
al Madagascar 3.1. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del
Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli
indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali
modifiche di detti indirizzi. 3.2. La trasmissione dei messaggi di posizione fra
i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar avviene per via elettronica
secondo un sistema di comunicazione protetto. 3.3. Il CCP del Madagascar informa il CCP dello
Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei
messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di
pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla
zona di pesca del Madagascar. 4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione 4.1. Il Madagascar verifica la compatibilità del
proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera
e informa immediatamente l’UE in merito ad ogni malfunzionamento nella
comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare
quanto prima una soluzione tecnica. 4.2. In caso di controversie viene adita la commissione
mista. 4.3. Il comandante è considerato responsabile di
ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni
sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Madagascar. 5. Modifica della frequenza dei messaggi di
posizione 5.1. Sulla base di elementi di prova che inducano a
ipotizzare un’infrazione, il Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di
bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato,
di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di
una nave. 5.2. Detti elementi di prova devono essere
trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. 5.3. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza
indugio al Madagascar i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta. 5.4. Il CCP del Madagascar notifica immediatamente
la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e
all’Unione europea. 5.5. Al termine del periodo di indagine
determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE
in merito alle ulteriori misure eventualmente necessarie. 6. Validità del messaggio VMS in caso di
controversia In caso di controversia tra le Parti fanno fede unicamente i dati di
posizionamento forniti dal sistema VMS. Sezione 5 Osservatori 1. Osservazione delle attività di pesca 1.1. Le Parti riconoscono l’importanza di
rispettare gli obblighi derivanti dalle risoluzioni applicabili della IOTC per
quanto riguarda il programma di osservatori scientifici. 1.2. Per
garantire la conformità agli obblighi suddetti, agli osservatori si applicano
le disposizioni di seguito indicate. 1.2.1. Su richiesta delle autorità malgasce, i pescherecci
dell’Unione europea autorizzati a operare nella zona di pesca del Madagascar
imbarcano osservatori in ragione del 10% del numero complessivo di navi
autorizzate a pescare per categoria di pesca di cui al capo I. 1.2.2. Gli osservatori hanno il compito di vigilare
sull’applicazione delle disposizioni adottate nelle risoluzioni della IOCT di
cui al punto 1.1 e di provvedere alla raccolta delle informazioni scientifiche
richieste dall’istituto nazionale competente del Madagascar o dal gruppo di
lavoro scientifico congiunto. 1.2.3. Gli osservatori sono designati dalle autorità
competenti del Madagascar. 1.3. Le disposizioni di cui alla presente sezione
non si applicano alle navi di stazza inferiore o pari a 100 GT. 2. Navi e osservatori designati 2.1. All’atto del rilascio delle autorizzazioni di
pesca il Madagascar compila e, se del caso, aggiorna l’elenco delle navi
selezionate per imbarcare un osservatore nel rispetto degli obiettivi di cui al
precedente punto 1.2.2. 2.2. Subito dopo l’elaborazione o l’aggiornamento,
il Madagascar trasmette tale elenco all’UE per via elettronica. Se una delle
navi selezionate non dispone di spazio sufficiente, e tale situazione è
debitamente documentata e imputabile a esigenze di sicurezza, connesse in
particolare ad atti di pirateria, l’Unione europea e il Madagascar adeguano l’elenco
delle navi selezionate per tener conto di tale situazione, pur garantendo il
conseguimento dell’obiettivo di cui al punto 1.2.1. 2.3. Una volta completato l’elenco delle navi
selezionate per imbarcare un osservatore, il Madagascar informa
contemporaneamente gli armatori (o i loro raccomandatari) delle navi che devono
imbarcare un osservatore durante la permanenza nella zona di pesca del
Madagascar. 2.4. Una volta concordata la data dell’imbarco tra
le autorità malgasce e l’armatore della nave selezionata di cui al punto 7.2
della presente sezione, il Madagascar comunica all’UE e all’armatore
interessato (o al suo raccomandatario) il nome e i dati di contatto dell’osservatore
designato. 2.5. Il Madagascar informa senza indugio l’UE e gli
armatori dell’Unione europea interessati, o il loro rappresentante, in merito a
ogni modifica delle navi e degli osservatori designati conformemente ai punti
2.1 e 2.3 della presente sezione. 2.6. Il Madagascar e l’UE si adoperano, in
collaborazione con gli altri Stati costieri dell’Oceano Indiano sudoccidentale,
per procedere a un’attuazione concertata a livello regionale dei programmi di
osservazione, in particolare su iniziativa della IOTC. 2.7. Un peschereccio dell’Unione europea designato
per imbarcare un osservatore conformemente al punto 2.1 è esonerato da tale
obbligo se un osservatore si trova già a bordo della nave e vi rimane per l’intero
periodo previsto, a condizione che detto osservatore: ·
sia riconosciuto nell’ambito
di un programma di osservazione regionale cui partecipano il Madagascar e l’UE,
oppure ·
sia stato imbarcato in
ottemperanza a obblighi equivalenti a quelli di cui al punto 1.2.2 della
presente sezione, previsti in altri accordi di partenariato nel settore della
pesca sostenibile tra l’Unione europea e altri Stati costieri dell’Oceano
Indiano sudoccidentale ·
sia in grado di rispondere
agli obiettivi di cui ai punti 1.2.1 e 8 della presente sezione e di
trasmettere al CCP del Madagascar il risultato delle sue osservazioni durante
la permanenza della nave nella zona di pesca del Madagascar. 2.8. La presenza dell’osservatore a bordo non
supera il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni. 3. Contributo finanziario degli armatori 3.1. Fatto
salvo il programma di osservazione concordato a livello regionale quale
previsto al punto 2.6 della presente sezione, per ogni osservatore designato
dal Madagascar per essere imbarcato su un peschereccio dell’Unione europea l’armatore
versa un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è
versato dagli armatori a favore del programma di osservazione gestito dal CCP
del Madagascar. 3.2. Tutte le spese relative agli spostamenti dell’osservatore
tra il porto di imbarco o di sbarco e il domicilio abituale dell’osservatore
malgascio in Madagascar sono a carico dell’armatore. 4. Salario dell’osservatore Il salario dell’osservatore designato dal Madagascar e i relativi oneri
sociali sono a carico delle autorità del Madagascar. 5. Condizioni di imbarco 5.1. Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in
particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore
o dal suo raccomandatario e dal Madagascar. 5.2. All’osservatore è riservato lo stesso
trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto
della struttura tecnica della nave. 5.3. Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a
carico dell’armatore. 5.4. Il comandante prende tutti i provvedimenti di
sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua
persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. 5.5. L’osservatore gode di tutte le agevolazioni
necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante della nave
garantisce all’osservatore l’accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi
documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in
particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di
navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo
svolgimento delle sue mansioni. 6. Obblighi dell’osservatore Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore: ·
prende tutte le
disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di
pesca; ·
rispetta i beni e le attrezzature
presenti a bordo; ·
rispetta la riservatezza
dei documenti appartenenti alla nave. 7. Imbarco e sbarco dell’osservatore 7.1. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto
dall’armatore. 7.2. L’armatore o il suo rappresentante comunica al
Madagascar, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data dell’imbarco,
la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un
paese straniero le spese di viaggio e di transito (comprese le spese di vitto e
alloggio) dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore. 7.3. Se l’osservatore non si presenta nelle 12 ore
che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è
automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. L’armatore è libero di
lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca. 7.4. Se l’osservatore non viene sbarcato in un
porto del Madagascar, l’armatore si fa carico delle spese di viaggio e di
transito (comprese le spese di vitto e alloggio) dell’osservatore verso il suo
domicilio abituale in Madagascar. 7.5. Se la nave non si presenta al momento
concordato nel porto prestabilito per l’imbarco dell’osservatore, l’armatore è
tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l’attesa in porto
(vitto e alloggio). 7.6. Se la nave non si presenta, il Madagascar può
sospenderne l’autorizzazione di pesca e applicare le sanzioni previste dalla
vigente legislazione malgascia, salvo in caso di forza maggiore notificato al
CCP del Madagascar. In quest’ultimo caso, l’armatore concorda con le autorità
malgasce una nuova data per l’imbarco dell’osservatore e la nave non può
esercitare autorità di pesca nella zona di pesca del Madagascar fino all’imbarco
effettivo dell’osservatore. Il Madagascar notifica immediatamente all’UE e all’armatore
le misure adottate in applicazione del presente punto. 8. Compiti dell’osservatore 8.1. L’osservatore assolve i compiti di seguito
elencati. 8.1.1. Raccoglie tutte le informazioni concernenti l’attività
di pesca della nave, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ·
gli attrezzi da pesca
utilizzati; ·
la posizione della nave
durante le operazioni di pesca; ·
i quantitativi o, se del
caso, il numero di esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni
specie associata, compresi quelli relativi alle catture accessorie e
accidentali; ·
la stima delle catture
conservate a bordo e dei rigetti. 8.1.2. Effettua i campionamenti biologici previsti
nell’ambito dei programmi scientifici. 8.2. Durante l’attività della nave nella zona di
pesca del Madagascar, l’osservatore comunica quotidianamente via radio, fax o
posta elettronica le proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di
catture principali e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali
altri compiti assegnatigli dal CCP del Madagascar. 9. Rapporto dell’osservatore 9.1. Prima di lasciare la nave, l’osservatore
presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante
della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è
firmato dall’osservatore e dal comandante, che ne riceve copia. Se si rifiuta
di firmarlo, il comandante annota nel rapporto dell’osservatore i motivi del
suo rifiuto e vi appone l’indicazione “rifiuto di firma”. 9.2. L’osservatore fa pervenire il suo rapporto al
CCP del Madagascar, che ne trasmette copia all’UE entro un termine di 15 giorni
a decorrere dallo sbarco dell’osservatore. Sezione 6 Ispezione in mare e in porto 1. L’ispezione in mare o in porto, al molo o in
rada, nella zona di pesca del Madagascar, dei pescherecci dell’Unione europea
titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del
Madagascar accreditati per il controllo delle attività di pesca. 2. Prima di salire a bordo, gli ispettori del
Madagascar comunicano al comandante della nave dell’Unione europea che
intendono effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta dagli ispettori della
pesca i quali, prima di procedere all’ispezione, devono fornire prove della
loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine di missione. 3. Gli ispettori restano a bordo del peschereccio
dell’Unione europea solo per il tempo necessario per effettuare i compiti
connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto
per la nave, la sua attività di pesca e il carico. 3.1. Il Madagascar può autorizzare rappresentanti
dell’UE a partecipare all’ispezione in qualità di osservatori. 3.2. Il comandante del peschereccio dell’Unione
europea facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori. 3.3. Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori
redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell’Unione
europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di
ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante del
peschereccio dell’Unione europea. Se si rifiuta di firmare il rapporto di
ispezione, il comandante vi annota i motivi del rifiuto e appone l’indicazione “rifiuto
di firma”. 3.4. Prima di lasciare il peschereccio dell’Unione
europea, gli ispettori consegnano al comandante della nave copia del rapporto
di ispezione. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 7, punto 1, del
presente allegato, il Madagascar trasmette copia del rapporto di ispezione all’UE
entro un termine massimo di 8 giorni lavorativi dallo sbarco degli ispettori. Sezione 7 Infrazioni 1. Trattamento delle infrazioni 1.1. Qualsiasi infrazione commessa nella zona di
pesca del Madagascar da un peschereccio dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione
di pesca in conformità alle disposizioni del presente allegato, che abbia
formato oggetto di una notifica di infrazione, deve essere menzionata in un
rapporto di ispezione. 1.2. Nel caso di un’infrazione commessa nella zona
di pesca del Madagascar da un peschereccio dell’UE, la notifica dell’infrazione
constatata e le sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di
pesca sono comunicate direttamente agli armatori secondo le procedure previste
dalla legislazione vigente del Madagascar. 1.3. Il Madagascar trasmette per via elettronica
all’UE, entro un termine di 72 ore, una copia del rapporto di ispezione e della
notifica dell’infrazione. 1.4. La firma del rapporto di ispezione da parte
del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo
all’infrazione constatata. 2. Fermo della nave – Riunione di informazione 2.1. Se viene constatata un’infrazione e se la
vigente legislazione del Madagascar lo prevede, ogni peschereccio dell’Unione
europea in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria
attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto
del Madagascar. 2.2. Il Madagascar notifica per via elettronica all’UE,
entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell’Unione europea.
La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro ed è accompagnata da
elementi di prova dell’infrazione constatata. 2.3. Prima di adottare misure nei confronti della
nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, il Madagascar organizza, entro il
termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una
riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e
spiegare le ulteriori misure da adottare. A questa riunione di informazione possono
partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera e un rappresentante dell’armatore
della nave. 3. Sanzione dell’infrazione – Procedura
transattiva 3.1. La sanzione dell’infrazione constatata è
stabilita dal Madagascar secondo le disposizioni della legislazione malgascia
in vigore. 3.2. Se la risoluzione dell’infrazione richiede un
procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che
l’infrazione non costituisca reato, fra le autorità malgasce e la nave dell’UE
viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il
livello della sanzione. La procedura transattiva deve essere conclusa entro 72
ore dalla notifica del fermo della nave. 3.3. Alla procedura transattiva può partecipare un
rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio dell’Unione europea. 4. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria 4.1. Se la procedura transattiva non dà esito
positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore
della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca
designata dal Madagascar il cui importo, fissato dal Madagascar, copre i costi
connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità
compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del
procedimento giudiziario. 4.2. Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione
bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore: ·
integralmente, se non è
imposta alcuna sanzione; ·
a concorrenza del saldo
residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della
cauzione bancaria. 4.3. Il Madagascar comunica all’UE i risultati del
procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza. 5. Rilascio della nave e dell’equipaggio La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non
appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o
al deposito della cauzione bancaria. Sezione 8 Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro
la pesca INN 1. Obiettivo Al fine di intensificare la sorveglianza delle attività di pesca nelle
acque d’altura e la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci
dell’Unione europea sono incoraggiati a segnalare la presenza, nella zona di
pesca del Madagascar, di qualsiasi nave che non figuri nell’elenco delle navi
della IOTC o nell’elenco delle navi straniere autorizzate a pescare nella zona
di pesca del Madagascar fornito dal Madagascar. 2. Procedura 2.1. Il comandante di un peschereccio dell’Unione
europea che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero
costituire un’attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le
informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. 2.2. Tali informazioni sono trasmesse
immediatamente e contemporaneamente al CCP del Madagascar e alle autorità
competenti dello Stato di bandiera della nave dalla quale è stata effettuata l’osservazione.
Al ricevimento, queste ultime trasmettono senza indugio tali informazioni all’UE
per via elettronica. 2.3. L’UE trasmette tali informazioni al
Madagascar. 3. Reciprocità Il Madagascar trasmette quanto prima all’UE tutti i rapporti di
osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che
potrebbero costituire un’attività di pesca INN nella zona di pesca del
Madagascar. CAPO V Imbarco di marittimi 1. Durante la campagna di pesca nella zona di
pesca del Madagascar gli armatori dei pescherecci dell’Unione europea operanti
nell’ambito del presente protocollo fanno il possibile per imbarcare marittimi
del Madagascar o, in mancanza di questi, di altri paesi ACP. Il numero di
marittimi malgasci imbarcati su ogni peschereccio dell’Unione europea è di
almeno due per i pescherecci con reti a circuizione e di almeno uno per i
pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT. 2. Gli armatori che non imbarcano il numero
minimo di marittimi malgasci di cui al punto 1 versano un importo forfettario
di 20 EUR al giorno per ogni marittimo non imbarcato. 3. La Dichiarazione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel
lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell’Unione
europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il
riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei
lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e
professionale. 4. I contratti di lavoro dei marittimi del
Madagascar, di cui è consegnata copia alle autorità competenti del Madagascar,
sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro
sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione
al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legislazione
malgascia in vigore, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e
infortuni. 5. Il salario dei marittimi malgasci è a carico
degli armatori. Esso deve essere fissato di comune accordo tra gli armatori o i
loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti.
Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere
inferiori a quelle che si applicano in Madagascar, né alle norme dell’OIL. 6. I marittimi ingaggiati dagli armatori di
pescherecci dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della
nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non
si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è
automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. 7. Tutte le spese relative agli spostamenti dell’osservatore
tra il porto di imbarco o di sbarco e il domicilio abituale dell’osservatore
malgascio in Madagascar sono a carico dell’armatore. ELENCO DELLE
APPENDICI Appendice 1 – Modulo di domanda di
autorizzazione di pesca Appendice 2 – Scheda tecnica Appendice 3 – Coordinate (latitudini e
longitudini) della zona di pesca del Madagascar Appendice 4 – Coordinate geografiche
della zona riservata esclusivamente alle attività di pesca artigianale e
tradizionale svolte da pescatori malgasci Appendice 5 – Modello di scheda di
dichiarazione trimestrale delle catture provvisorie e dello sforzo di pesca Appendice 6 – Moduli per le
dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca Appendice 7 – Formato del messaggio di
posizione VMS Appendice 8 – Linee direttrici per l’attuazione
del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di
pesca (sistema ERS) Appendice 9 – Dati di contatto in Madagascar Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca Ministero delle Risorse
alieutiche e della pesca della Repubblica del Madagascar Accordo di partenariato nel settore della pesca
sostenibile Madagascar – Unione europea DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA I
- RICHIEDENTE 1. Nome dell’armatore:
................................................ Nazionalità:
......................................................................... 2. Indirizzo
dell’armatore:
........................................................................................................................................... 3. Nome dell’associazione o
dell’organizzazione di produttori dell’armatore: ......................................................... 4. Indirizzo dell’associazione
o dell’organizzazione di produttori dell’armatore:
.................................................... 5. Telefono:
…............................................... Fax:
.......................................... E-mail: ……............……. 6. Nome del raccomandatario:
.................................................................................................................................... 7. Indirizzo del
raccomandatario:
............................................................................................................................... 8. Telefono:
…............................................... Fax:
.......................................... E-mail: ……............…… 9. Nome del comandante:
................................... Nazionalità:
………...................... E-mail: ………………….. II
- ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome della nave:
..................................................................................................................................................... 2. Stato di bandiera:
..................................................................................................................................................... 3. Numero di
immatricolazione esterno:
………….................................................................................................... 4. Porto di
immatricolazione: ………………… MMSI: ………….……………… Numero IMO:…….……... 5. Data di acquisizione
della bandiera attuale: ........../........./.............. Precedente bandiera
(se del caso): ……… 6. Anno e luogo di
costruzione: ....../......./.......... a…………........ Indicativo di chiamata:
................................ 7. Frequenza di chiamata:
………….............. Numero di telefono satellitare: ……………..…………...………… 8. Materiale di costruzione
dello scafo: Acciaio ¨ Legno ¨ Poliestere
¨ Altro ¨ ………………………. III
- CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza fuori tutto:
..................................... Larghezza: ........................................... Pescaggio:…................. 2. Stazza lorda (GT):
........................................... Stazza netta: ……………….…………………………………. 3. Potenza
del motore principale in kW: ...................... Marca:
................................. Tipo:
…....................... 4. Tipo
di nave: ¨ Tonniera con reti a circuizione ¨ Nave ausiliaria Nome(i) e numero(i) d’immatricolazione esterna
della(e) tonniera(e) con reti a circuizione cui è
collegata la nave ausiliaria: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ¨ Peschereccio con
palangari di superficie > 100 GT ¨ Peschereccio con
palangari di superficie ≤ 100 GT 5. Attrezzi
da pesca:
......................................................................................................................................................
6. Zone
di pesca: ………………………………………………………………………………………………... 7. Specie bersaglio: ………………………………………………………………………………………………. 8. Porto designato per le
operazioni di sbarco: ………………………………….………………………………… 9. Numero totale dei membri
dell’equipaggio: ............................................................................................................ 10. Sistema di conservazione
a bordo: Fresco ¨ Refrigerazione ¨ Misto
¨ Congelamento ¨ 11. Capacità di congelamento
(t/24 ore): ................. Capacità delle stive: ....................... Numero:
..................... 12. Trasponditore VMS: Costruttore: ................................ Modello:
………………… Numero di serie: ……………………… Versione del programma:
........................................................ Operatore
satellitare: …………………. Il
sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda
sono esatte e fornite in buona fede. Fatto
a …......................, il …..................... Firma
del richiedente …....................................................... Appendice 2 – SCHEDA TECNICA 1 - Misure tecniche di conservazione 1.1. Zona di pesca Al di là delle 20 miglia nautiche dalla linea di base. Zona di pesca indicata nell’appendice 3. Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi nazionali ancorati di concentrazione dei pesci. Inoltre, le zone di Banc de Leven e Banc de Castor, le cui coordinate sono riportate nell’appendice 4, sono unicamente riservate alle attività di pesca artigianale e tradizionale svolte da pescatori malgasci. 1.2. Attrezzi autorizzati Sciabica Palangaro di superficie 1.3. Specie autorizzate Tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione § delle specie protette da convenzioni internazionali, § delle specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie della famiglia Alopiidae, della famiglia Sphyrnidae, e § delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus. Il quantitativo di squali catturati insieme a tonnidi e a specie affini nelle attività di pesca soggette al mandato di gestione della IOTC da parte di pescherecci con palangari di superficie dell’Unione europea autorizzati a pescare nell’ambito del presente protocollo è limitato a 250 tonnellate all’anno nella zona di pesca del Madagascar. In caso di superamento di tale limite di cattura, la pesca degli squali sarà chiusa conformemente alla legislazione delle Parti applicabile in materia. I comandanti delle navi prendono pertanto le misure necessarie per evitare le catture accidentali di elasmobranchi. 1.4. Catture accessorie Rispetto delle raccomandazioni della IOTC 2 - Canone a carico degli armatori/equivalente catture Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata || 60 EUR/t nei primi due anni di applicazione del protocollo 70 EUR/t negli ultimi due anni di applicazione del protocollo Canoni forfettari anticipati annui a carico degli armatori || 11 400 EUR/anno per tonniera con reti a circuizione nei primi due anni e 13 300 EUR/anno negli ultimi due anni, per 190 tonnellate; 3 600 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie > 100 GT nei primi due anni e 4 200 EUR/anno negli ultimi due anni, per 60 tonnellate; 2 400 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie ≤ 100 GT nei primi due anni e 2 800 EUR/anno negli ultimi due anni, per 40 tonnellate Numero di navi autorizzate a pescare || 40 tonniere con reti a circuizione 32 pescherecci con palangari di superficie > 100 GT 22 pescherecci con palangari di superficie ≤ 100 GT 3 – Altro Canone per nave ausiliaria: 3 500 EUR per unità Marittimi Tonniere con reti a circuizione: almeno 2 marittimi imbarcati nella campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar saranno di nazionalità malgascia. Pescherecci con palangari di superficie: almeno 1 marittimo imbarcato nella campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar sarà di nazionalità malgascia. Gli armatori si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi di nazionalità malgascia. Osservatori § Su richiesta delle autorità del Madagascar, i pescherecci dell’Unione europea imbarcano un osservatore; l’obiettivo del programma di osservazione è di garantire una copertura del 10% delle navi autorizzate nella zona di pesca del Madagascar. Tuttavia tale disposizione non si applica ai pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT. § Per ogni nave che imbarca un osservatore viene chiesto all’armatore di versare un contributo di 20 EUR per giorno di imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP. Appendice 3 – Coordinate (latitudini e
longitudini) della zona di pesca del Madagascar Punto || Lat GG || Lon GG || || LatitudeString || LongitudeString 1. || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E 2 || -11,0935 || 50,1877 || || 11° 05' 37" S || 050° 11' 16" E 3 || -11,5434 || 50,4776 || || 11° 32' 36" S || 050° 28' 39" E 4 || -12,7985 || 53,2164 || || 12° 47' 55" S || 053° 12' 59" E 5 || -14,0069 || 52,7392 || || 14° 00' 25" S || 052° 44' 21" E 6 || -16,1024 || 52,4145 || || 16° 06' 09" S || 052° 24' 52" E 7 || -17,3875 || 52,3847 || || 17° 23' 15" S || 052° 23' 05" E 8 || -18,2880 || 52,5550 || || 18° 17' 17" S || 052° 33' 18" E 9 || -18,7010 || 52,7866 || || 18° 42' 04" S || 052° 47' 12" E 10 || -18,8000 || 52,8000 || || 18° 48' 00" S || 052° 47' 60" E 11 || -20,4000 || 52,0000 || || 20° 23' 60" S || 052° 00' 00" E 12 || -22,3889 || 51,7197 || || 22° 23' 20" S || 051° 43' 11" E 13 || -23,2702 || 51,3943 || || 23° 16' 13" S || 051° 23' 39" E 14 || -23,6405 || 51,3390 || || 23° 38' 26" S || 051° 20' 20" E 15 || -25,1681 || 50,8964 || || 25° 10' 05" S || 050° 53' 47" E 16 || -25,4100 || 50,7773 || || 25° 24' 36" S || 050° 46' 38" E 17 || -26,2151 || 50,5157 || || 26° 12' 54" S || 050° 30' 57" E 18 || -26,9004 || 50,1112 || || 26° 54' 01" S || 050° 06' 40" E 19 || -26,9575 || 50,0255 || || 26° 57' 27" S || 050° 01' 32" E 20 || -27,4048 || 49,6781 || || 27° 24' 17" S || 049° 40' 41" E 21 || -27,7998 || 49,1927 || || 27° 47' 59" S || 049° 11' 34" E 22 || -28,1139 || 48,6014 || || 28° 06' 50" S || 048° 36' 05" E 23 || -28,7064 || 46,8002 || || 28° 42' 23" S || 046° 48' 01" E 24 || -28,8587 || 46,1839 || || 28° 51' 31" S || 046° 11' 02" E 25 || -28,9206 || 45,5510 || || 28° 55' 14" S || 045° 33' 04" E 26 || -28,9301 || 44,9085 || || 28° 55' 48" S || 044° 54' 31" E 27 || -28,8016 || 44,1090 || || 28° 48' 06" S || 044° 06' 32" E 28 || -28,2948 || 42,7551 || || 28° 17' 41" S || 042° 45' 18" E 29 || -28,0501 || 42,2459 || || 28° 03' 00" S || 042° 14' 45" E 30 || -27,8000 || 41,9000 || || 27° 48' 00" S || 041° 53' 60" E 31 || -27,5095 || 41,5404 || || 27° 30' 34" S || 041° 32' 25" E 32 || -27,0622 || 41,1644 || || 27° 03' 44" S || 041° 09' 52" E 33 || -26,4435 || 40,7183 || || 26° 26' 37" S || 040° 43' 06" E 34 || -25,7440 || 40,3590 || || 25° 44' 38" S || 040° 21' 32" E 35 || -24,8056 || 41,0598 || || 24° 48' 20" S || 041° 03' 35" E 36 || -24,2116 || 41,4440 || || 24° 12' 42" S || 041° 26' 38" E 37 || -23,6643 || 41,7153 || || 23° 39' 51" S || 041° 42' 55" E 38 || -22,6317 || 41,8386 || || 22° 37' 54" S || 041° 50' 19" E 39 || -21,7798 || 41,7652 || || 21° 46' 47" S || 041° 45' 55" E 40 || -21,3149 || 41,6927 || || 21° 18' 54" S || 041° 41' 34" E 41 || -20,9003 || 41,5831 || || 20° 54' 01" S || 041° 34' 59" E 42 || -20,6769 || 41,6124 || || 20° 40' 37" S || 041° 36' 45" E 43 || -19,6645 || 41,5654 || || 19° 39' 52" S || 041° 33' 55" E 44 || -19,2790 || 41,2489 || || 19° 16' 44" S || 041° 14' 56" E 45 || -18,6603 || 42,0531 || || 18° 39' 37" S || 042° 03' 11" E 46 || -18,0464 || 42,7813 || || 18° 02' 47" S || 042° 46' 53" E 47 || -17,7633 || 43,0335 || || 17° 45' 48" S || 043° 02' 01" E 48 || -17,2255 || 43,3119 || || 17° 13' 32" S || 043° 18' 43" E 49 || -16,7782 || 43,4356 || || 16° 46' 42" S || 043° 26' 08" E 50 || -15,3933 || 42,5195 || || 15° 23' 36" S || 042° 31' 10" E 51 || -14,4487 || 43,0263 || || 14° 26' 55" S || 043° 01' 35" E 52 || -14,4130 || 43,6069 || || 14° 24' 47" S || 043° 36' 25" E 53 || -14,5510 || 44,3684 || || 14° 33' 04" S || 044° 22' 06" E 54 || -14,5367 || 45,0275 || || 14° 32' 12" S || 045° 01' 39" E 55 || -14,3154 || 45,8555 || || 14° 18' 55" S || 045° 51' 20" E 56 || -13,8824 || 46,3861 || || 13° 52' 57" S || 046° 23' 10" E 57 || -12,8460 || 46,6944 || || 12° 50' 46" S || 046° 41' 40" E 58 || -12,6981 || 47,2079 || || 12° 41' 53" S || 047° 12' 28" E 59 || -12,4637 || 47,7409 || || 12° 27' 49" S || 047° 44' 27" E 60 || -12,0116 || 47,9670 || || 12° 00' 42" S || 047° 58' 01" E 61 || -11,0158 || 48,5552 || || 11° 00' 57" S || 048° 33' 19" E 62 || -10,3144 || 49,4408 || || 10° 18' 52" S || 049° 26' 27" E N.B.: le coordinate geografiche della
linea di base saranno comunicate dal Madagascar entro la data di entrata in
applicazione provvisoria del presente protocollo. Appendice 4 – Coordinate geografiche
della zona riservata esclusivamente alle attività di pesca artigianale e
tradizionale svolte da pescatori malgasci Punto || Latitudine || Longitudine 1 || 12°18.44S || 47°35.63 2 || 11°56.64S || 47°51.38E 3 || 11°53S || 48°00E 4 || 12°18S || 48°14E 5 || 12°30S || 48°05E 6 || 12°32S || 47°58E 7 || 12°56S || 47°47E 8 || 13°01S || 47°31E 9 || 12°53S || 47°26E Appendice 5 – Modello di scheda di
dichiarazione trimestrale delle catture provvisorie e dello sforzo di pesca Appendice 6 – Moduli per le
dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI 1. FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (TRE ORE PRIMA DELL’ENTRATA) DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR CODICE DELL’AZIONE: ENTRATA NOME DELLA NAVE: INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: STATO DI BANDIERA: TIPO DI NAVE: NUMERO DI LICENZA: POSIZIONE ALL’ENTRATA: DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA: QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): - YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus
albacares) in KG: - SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) in KG: - BET (Tonno obeso/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus)
in KG: - ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus
alalunga) in KG: ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: 2. FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (TRE ORE PRIMA DELL’USCITA) DESTINATARIO: CCP MADAGASCAR CODICE DELL’AZIONE: USCITA NOME DELLA NAVE: INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA: STATO DI BANDIERA: TIPO DI NAVE: NUMERO DI LICENZA: POSIZIONE ALL’USCITA: DATA E ORA (UTC) DI USCITA: QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO (IN KG): - YFT (Tonno albacora/ Yellowfin tuna/ Thunnus
albacares) in KG: - SKJ (Tonnetto striato/ Skipjack/ Katsuwonus
pelamis) in KG: - BET (Tonno obeso/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus)
in KG: - ALB (Tonno bianco/ Albacore tuna/ Thunnus
alalunga) in KG: ALTRI (DA SPECIFICARE) in KG: Tutti i rapporti sono trasmessi all’autorità
competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti: Fax: (+261) 20 22 490 14 E-mail: csp-mprh@blueline.mg Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60
114 Antananarivo Appendice 7 – Formato del messaggio di
posizione VMS COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR FORMATO DEI DATI VMS - RAPPORTO DI POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio / facoltativo || Contenuto Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) Stato di bandiera || FS || O || Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI) Indicativo di chiamata (IRCS) || RC || O || Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS) Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1) Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84) Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84) Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360° Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione La trasmissione dei dati è strutturata come segue: I caratteri utilizzati devono essere conformi alla
norma ISO 8859.1. Una doppia barra (//) e il codice “SR” indicano l’inizio
della trasmissione. Ogni dato è identificato dal suo codice e separato
dagli altri dati da una doppia barra (//). Un’unica barra (/) separa il codice dal dato. Il codice “ER” seguito da una doppia barra (//) indica
la fine del messaggio. I dati facoltativi devono
essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio. Appendice 8 – Linee direttrici per l’attuazione
del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di
pesca (ERS) (1)
Disposizioni
generali (1)
Ogni nave da pesca dell’Unione
deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato “sistema
ERS”, in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di
pesca della nave, di seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nella
zona di pesca del Madagascar. (2)
Le navi dell’UE non dotate
di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono
autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Madagascar per svolgervi
attività di pesca. (3)
I dati ERS sono trasmessi
conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono
inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di
bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al centro di controllo
della pesca del Madagascar. (4)
Lo Stato membro di
bandiera e il Madagascar si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle
attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione
automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia
in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile
tramite computer per un periodo di almeno 3 anni. (5)
La trasmissione dei dati
ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla
Commissione europea a nome dell’UE, identificati come DEH (Data Exchange
Highway). (6)
Lo Stato di bandiera e il
Madagascar designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di
contatto. (1)
I corrispondenti ERS sono
designati per un periodo minimo di sei mesi. (2)
I CCP dello Stato di
bandiera e del Madagascar si comunicano reciprocamente, prima della messa in
produzione del sistema ERS da parte del fornitore, i dati di contatto (nome,
indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS. (3)
Ogni modifica dei dati di
contatto del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima. (2)
Compilazione e
comunicazione dei dati ERS (1)
Il peschereccio dell’Unione: (1)
comunica quotidianamente i
dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca del Madagascar; (2)
registra per ogni
operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a
bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in
mare; (3)
per ciascuna specie
identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, dichiara
anche le catture pari a zero; (4)
identifica ciascuna specie
con il rispettivo codice FAO alfa-3; (5)
esprime i quantitativi in
chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui; (6)
registra nei dati ERS, per
ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati; (7)
registra nei dati ERS, al
momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona
di pesca del Madagascar, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie
identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, i
quantitativi detenuti a bordo al momento del passaggio; (8)
trasmette quotidianamente
i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 2,
al massimo entro le 23:59 UTC. (2)
Il comandante è
responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi. (3)
Il CCP dello Stato di
bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del
Madagascar. (4)
Il CCP del Madagascar
conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti
i dati ERS come informazioni riservate. (3)
Guasto del sistema
ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il
CCP dello Stato di bandiera (1)
Lo Stato di bandiera
informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la
sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema
ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati
ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera. (2)
Lo Stato di bandiera
informa il Madagascar in merito al guasto rilevato e alle misure correttive
adottate. (3)
In caso di avaria del
sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono
la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni.
Se entro tale termine di 10 giorni effettua uno scalo, la nave potrà riprendere
le attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo quando il suo
sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione
concessa dal Madagascar. (1)
Un peschereccio non può
lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a
quando il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente
dallo Stato di bandiera e dal Madagascar, oppure (2)
non venga a ciò
autorizzato dallo Stato di bandiera. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera
informa il Madagascar della sua decisione prima della partenza della nave. (4)
Le navi dell’UE che
operano nella zona di pesca del Madagascar con un sistema ERS difettoso
trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS
al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione
elettronico disponibile accessibile al CCP del Madagascar. (5)
I dati ERS che non hanno
potuto essere messi a disposizione del Madagascar tramite il sistema ERS a
causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al
CCP del Madagascar con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo.
Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i
termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati. (6)
Se il CCP del Madagascar
non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Madagascar può
dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso
designato a fini di indagine. (4)
Problemi operativi
dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar (1)
Quando uno dei CCP non
riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il
corrispondente ERS dell’altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione
del problema. (2)
Il CCP dello Stato di
bandiera e il CCP del Madagascar stabiliscono di comune accordo, prima dell’avvio
operativo dell’ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che
dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi
operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica. (3)
Quando il CCP del
Madagascar segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di
bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini
della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del
Madagascar e l’UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un
termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato. (4)
Se la soluzione del
problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza
indugio i dati ERS mancanti al CCP del Madagascar ricorrendo a uno dei mezzi
elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto v). (5)
Il Madagascar informa i
propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell’UE
non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati
ERS da parte del CCP del Madagascar in seguito a un problema operativo di uno
dei CCP. (5)
Manutenzione di un
CCP (1)
Gli interventi di
manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono
incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CCP con
almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento.
Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro
CCP non appena possibile. (2)
Nel corso dell’intervento
di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando
il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono
messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione. (3)
Se l’intervento di
manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP
ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto
v). (4)
Il Madagascar informa i
suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’UE non siano
considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS
dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP. (6)
Invio dei dati ERS
al Madagascar (1)
Per la trasmissione dei
dati ERS dallo Stato di bandiera al Madagascar saranno utilizzati mezzi
elettronici di comunicazione gestiti dai servizi della Commissione europea a
nome dell’UE, identificati come “DEH” (Data Highway Exchange), di cui al punto
1 della presente appendice. (2)
Ai fini della gestione
delle attività di pesca della flotta dell’UE, tali dati saranno memorizzati e
potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della
Commissione europea a nome dell’Unione europea. Appendice 9 – Dati di contatto in
Madagascar N.B.: il Madagascar comunicherà tutti i dati di
contatto di seguito indicati entro la data di entrata in applicazione del presente
protocollo 1. Ministère des
Ressources Halieutiques et de la Pêche Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax 2. Per le
domande di autorizzazione di pesca Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax 3. Direction de
la Statistique et de la Programmation (DSP) (Direzione della statistica e della
programmazione) Indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax 4. Centro di
controllo della pesca (CCP) e notifica di entrata e uscita Nome del CCP (codice di chiamata): Radio: VHF: F1 canale 16; F2 canale 71 HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ Indirizzo, indirizzo e-mail principale, indirizzo e-mail alternativo,
numeri di telefono e di fax 5. Unité de
Statistique Thonière d’Antsiranana (Unità statistica tonniera di Antsiranana) Indirizzo postale,
indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax