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Document 52014PC0629

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    /* COM/2014/0629 final - 2014/0295 (NLE) */

    52014PC0629

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata /* COM/2014/0629 final - 2014/0295 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[1] ("regolamento INN").

    Contesto generale

    La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano l'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

    Decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 della Commissione sull'identificazione dei paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2).

    Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

    Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio (INSERIMENTO DELLO SRI LANKA) del xxxxxxxxx (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Non pertinente.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazione delle parti interessate

    Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante il procedimento di indagine e dialogo.

    Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    Valutazione d'impatto

    La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

    Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    Il 15 novembre 2012, mediante decisione, la Commissione ha notificato a otto paesi terzi (Belize, Regno di Cambogia, Repubblica di Figi, Repubblica di Guinea, Repubblica di Panama, Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, Repubblica del Togo e Repubblica di Vanuatu), che riteneva potessero essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento INN.

    La Commissione ha varato provvedimenti nei confronti degli otto paesi. Tali iniziative comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare le proprie azioni, la possibilità per tali paesi di rispondere e confutare, il diritto di richiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione per porre rimedio alla situazione nonché la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per rimediare alla situazione.

    Il 26 novembre 2013 la Commissione, mediante decisione di esecuzione, ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come paesi terzi che la Commissione ritiene non cooperanti ai sensi del regolamento INN.

    Il 24 marzo 2014, con decisione di esecuzione del Consiglio, questo ha elaborato un elenco dei paesi terzi non cooperanti, che comprende il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nella lotta alla pesca INN.

    L'allegata proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è basata sui risultati che hanno confermato che il Belize ha dimostrato che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata e che il Belize ha adottato misure concrete in grado di realizzare un miglioramento durevole della situazione.

    Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione presentata in allegato.

    Base giuridica

    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

    Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

    Il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente decisioni a livello nazionale.

    Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

    Scelta dello strumento

    Strumento proposto: decisione.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

    Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

    2014/0295 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[2], in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (il regolamento INN) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

    (2)       Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza.

    (3)       A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione europea ("la Commissione") ha notificato, con decisione del 15 novembre 2012[3] ("decisione del 15 novembre 2012"), a otto paesi terzi la possibilità di essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera non cooperanti. Tra essi vi era il Belize.

    (4)       Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.

    (5)       Sempre il 15 novembre 2012, per lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi, tra i quali il Belize, che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.

    (6)       Con decisione di esecuzione del 26 novembre 2013[4] ("decisione di esecuzione del 26 novembre 2013"), la Commissione ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento INN, la Commissione ha presentato i motivi per cui essa ritiene che tali tre paesi non adempiano all'obbligo imposto loro dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

    (7)       A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio, con decisione di esecuzione 2014/170/UE del 24 marzo 2014[5] ("decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014") ha inserito il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento INN.

    (8)       Facendo seguito all'elaborazione dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN con decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014, la Commissione ha offerto ai paesi identificati la possibilità di proseguire il dialogo in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN. La Commissione ha continuato a cercare e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie, comprese le osservazioni orali e scritte, intese a conferire all'eventuale paese identificato l'opportunità di rettificare la situazione che ne ha causato l'inserimento e di adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune identificate. Tale processo è sfociato nel riconoscimento che il Belize ha rettificato la situazione e adottato azioni correttive.

    (9)       Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, è pertanto opportuno che il Consiglio modifichi la decisione di esecuzione del 24 marzo 2014 radiando il Belize dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti.

    (10)     All'atto dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio che radia il Belize dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, la decisione del 26 novembre 2013 che identifica il Belize come un paese terzo non cooperante diverrà obsoleta.

    RADIAZIONE DALL'ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

    (11)     Facendo seguito all'adozione della decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 e alla decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, la Commissione ha continuato il dialogo con il Belize. In particolare il Belize sembra avere adempiuto gli obblighi di diritto internazionale e adottato un quadro di riferimento giuridico adeguato alla lotta alla pesca INN; esso ha introdotto un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione; ha creato un sistema di sanzioni dissuasivo e ha garantito un'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Il Belize ha inoltre migliorato la sua conformità agli obblighi internazionali, compresi quelli derivanti dalle raccomandazioni e dalle risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Il Belize ha istituito un nuovo sistema di registrazione delle navi conforme alla normativa internazionale. Il Belize risulta attualmente conforme alle raccomandazioni e alle risoluzioni dei competenti organismi e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-UN).

    (12)     La Commissione ha esaminato l'attuale conformità del Belize con gli obblighi internazionali in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, in linea con gli esiti della decisione del 15 novembre 2012, della decisione di attuazione del 26 novembre 2013 e della decisione di esecuzione e del Consiglio del 24 marzo 2014 e con le pertinenti informazioni comunicate dal Belize. Essa ha inoltre esaminato le misure adottate per rettificare la situazione nonché le garanzie fornite dalle autorità competenti del Belize.

    (13)     Sulla base di quanto esposto, la Commissione ha concluso che le azioni adottate dal Belize alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono sufficienti ai fini della conformità alle disposizioni degli articoli 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) nonché dell'articolo III(8) dell'accordo di conformità FAO. La Commissione ha concluso che gli elementi fatti valere dal Belize dimostrano che la situazione che ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata e che il Belize ha adottato misure concrete in grado di realizzare un miglioramento durevole della situazione.

    (14)     In tali circostanze e ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio conclude che è opportuno radiare il Belize dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti.

    (15)     La decisione adottata dal Consiglio non preclude eventuali future misure adottate dalla Commissione o dal Consiglio, in linea con il capo VI del regolamento INN, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che il Belize non adempia gli obblighi impostigli dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

    (16)     Alla luce delle conseguenze negative provocate dall'inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, è opportuno conferire effetto immediato alla radiazione del Belize da detto elenco.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 2014/170/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    [2]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    [3]               Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

    [4]               Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2013, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2).

    [5]               Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43), che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    ALLEGATO

    Elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN")

    della

    proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica l'elenco di paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    Regno di Cambogia

    Repubblica di Guinea

    Repubblica democratica socialista di Sri Lanka

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