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Document 52014PC0629
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending the list of non-cooperating third countries in fighting IUU fishing pursuant to Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
/* COM/2014/0629 final - 2014/0295 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata /* COM/2014/0629 final - 2014/0295 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008,
che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la
pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE)
n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE)
n. 1447/1999[1] ("regolamento INN"). Contesto generale La presente proposta è presentata nell'ambito
dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di
indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e
procedurali istituite con il regolamento INN, che prevedono fra l'altro che
tutti i paesi adempiano l'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale
nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o
Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca INN. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Decisione della Commissione, del
15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la
Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1). Decisione di esecuzione del 26 novembre 2013
della Commissione sull'identificazione dei paesi terzi che la Commissione
considera come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE)
n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2). Decisione di esecuzione del Consiglio, del
24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione
identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE)
n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43). Decisione di esecuzione del Consiglio, del
24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione
identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE)
n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,
modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio (INSERIMENTO DELLO SRI
LANKA) del xxxxxxxxx (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43). Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Conformemente alle disposizioni del
regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la
possibilità di difendere i loro interessi durante il procedimento di indagine e
dialogo. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d'impatto La presente proposta deriva dall'applicazione
del regolamento INN. Il regolamento INN non contempla una
valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle
condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Il 15 novembre 2012, mediante decisione, la
Commissione ha notificato a otto paesi terzi (Belize, Regno di Cambogia,
Repubblica di Figi, Repubblica di Guinea, Repubblica di Panama, Repubblica
democratica socialista di Sri Lanka, Repubblica del Togo e Repubblica di
Vanuatu), che riteneva potessero essere identificati come paesi terzi
non cooperanti ai sensi del regolamento INN. La Commissione ha varato provvedimenti nei
confronti degli otto paesi. Tali iniziative comprendevano, fra l'altro, azioni
volte a motivare le proprie azioni, la possibilità per tali paesi di rispondere
e confutare, il diritto di richiedere e comunicare informazioni supplementari,
la proposta di piani d'azione per porre rimedio alla situazione nonché la
concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per
rimediare alla situazione. Il 26 novembre 2013 la Commissione, mediante
decisione di esecuzione, ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia
e la Repubblica di Guinea come paesi terzi che la Commissione ritiene non
cooperanti ai sensi del regolamento INN. Il 24 marzo 2014, con decisione di esecuzione
del Consiglio, questo ha elaborato un elenco dei paesi terzi non cooperanti,
che comprende il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nella
lotta alla pesca INN. L'allegata proposta di decisione di esecuzione
del Consiglio è basata sui risultati che hanno confermato che il Belize
ha dimostrato che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è
stata rettificata e che il Belize ha adottato misure concrete in grado di
realizzare un miglioramento durevole della situazione. Si propone pertanto che il Consiglio adotti la
proposta di decisione presentata in allegato. Base giuridica Regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN). Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione
Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità
per i motivi che si illustrano di seguito. Il tipo di intervento è descritto nel
regolamento INN e non consente decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come
ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario
e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali
e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente
motivo: Altri strumenti non sarebbero adeguati in
quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione. 2014/0295 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la
Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, visto il regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE)
n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE)
n. 1447/1999[2],
in particolare l'articolo 34, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n.
1005/2008 (il regolamento INN) istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(pesca INN). (2) Il capo VI del regolamento
INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non
cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come
paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non
cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità
dell'elenco dei paesi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza. (3) A norma dell'articolo 32 del
regolamento INN, la Commissione europea ("la Commissione") ha
notificato, con decisione del 15 novembre 2012[3]
("decisione del 15 novembre 2012"), a otto paesi terzi la possibilità
di essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera non
cooperanti. Tra essi vi era il Belize. (4) Nella decisione del 15 novembre
2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e alle
considerazioni alla base di tale eventuale identificazione. (5) Sempre il 15 novembre 2012,
per lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi, tra i
quali il Belize, che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi
terzi non cooperanti. (6) Con decisione di esecuzione
del 26 novembre 2013[4]
("decisione di esecuzione del 26 novembre 2013"), la Commissione
ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come
paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento
INN, la Commissione ha presentato i motivi per cui essa ritiene che tali tre
paesi non adempiano all'obbligo imposto loro dal diritto internazionale, nella
loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di
commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far
cessare la pesca INN. (7) A norma dell'articolo 33 del
regolamento INN, il Consiglio, con decisione di esecuzione 2014/170/UE del 24
marzo 2014[5]
("decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014") ha
inserito il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell'elenco
dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del
regolamento INN. (8) Facendo seguito all'elaborazione
dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN con
decisione di esecuzione del Consiglio del 24 marzo 2014, la Commissione ha
offerto ai paesi identificati la possibilità di proseguire il dialogo in linea
con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN.
La Commissione ha continuato a cercare e a verificare tutte le informazioni
ritenute necessarie, comprese le osservazioni orali e scritte, intese a
conferire all'eventuale paese identificato l'opportunità di rettificare la
situazione che ne ha causato l'inserimento e di adottare misure concrete in
grado di porre rimedio alle lacune identificate. Tale processo è sfociato nel
riconoscimento che il Belize ha rettificato la situazione e adottato azioni
correttive. (9) Ai sensi dell'articolo 34,
paragrafo 1, del regolamento INN, è pertanto opportuno che il Consiglio
modifichi la decisione di esecuzione del 24 marzo 2014 radiando il Belize dall'elenco
dei paesi terzi non cooperanti. (10) All'atto dell'adozione della
decisione di esecuzione del Consiglio che radia il Belize dall'elenco dei paesi
terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento
INN, la decisione del 26 novembre 2013 che identifica il Belize come un paese
terzo non cooperante diverrà obsoleta. RADIAZIONE DALL'ELENCO
DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI (11) Facendo seguito all'adozione
della decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 e alla decisione di esecuzione
2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, la Commissione ha continuato il
dialogo con il Belize. In particolare il Belize sembra avere adempiuto gli
obblighi di diritto internazionale e adottato un quadro di riferimento
giuridico adeguato alla lotta alla pesca INN; esso ha introdotto un sistema
adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione; ha creato un
sistema di sanzioni dissuasivo e ha garantito un'adeguata attuazione del regime
di certificazione delle catture. Il Belize ha inoltre migliorato la sua
conformità agli obblighi internazionali, compresi quelli derivanti dalle
raccomandazioni e dalle risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione
della pesca (ORGP). Il Belize ha istituito un nuovo sistema di registrazione delle
navi conforme alla normativa internazionale. Il Belize risulta attualmente
conforme alle raccomandazioni e alle risoluzioni dei competenti organismi e ha
adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea
con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-UN). (12) La Commissione ha esaminato l'attuale
conformità del Belize con gli obblighi internazionali in qualità di Stato di
bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, in
linea con gli esiti della decisione del 15 novembre 2012, della decisione di
attuazione del 26 novembre 2013 e della decisione di esecuzione e del Consiglio
del 24 marzo 2014 e con le pertinenti informazioni comunicate dal Belize. Essa
ha inoltre esaminato le misure adottate per rettificare la situazione nonché le
garanzie fornite dalle autorità competenti del Belize. (13) Sulla base di quanto esposto,
la Commissione ha concluso che le azioni adottate dal Belize alla luce dei suoi
obblighi in qualità di Stato di bandiera sono sufficienti ai fini della
conformità alle disposizioni degli articoli 91, 94, 117 e 118 della convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo
delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) nonché dell'articolo III(8) dell'accordo
di conformità FAO. La Commissione ha concluso che gli elementi fatti valere dal
Belize dimostrano che la situazione che ha causato l'inserimento nell'elenco è
stata rettificata e che il Belize ha adottato misure concrete in grado di
realizzare un miglioramento durevole della situazione. (14) In tali circostanze e ai sensi
dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio conclude che è
opportuno radiare il Belize dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti. (15) La decisione adottata dal
Consiglio non preclude eventuali future misure adottate dalla Commissione o dal
Consiglio, in linea con il capo VI del regolamento INN, qualora emergessero
elementi di fatto che dimostrino che il Belize non adempia gli obblighi
impostigli dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di
approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure
volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN. (16) Alla luce delle conseguenze
negative provocate dall'inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti,
è opportuno conferire effetto immediato alla radiazione del Belize da detto
elenco. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2014/170/UE è
sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente
decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. [2] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. [3] Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012,
relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera
possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata
(GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1). [4] Decisione di esecuzione della Commissione, del 26
novembre 2013, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come
paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 346 del
27.11.2013, pag. 2). [5] Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del
24 marzo 2014 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43), che stabilisce un
elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non
cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata. ALLEGATO Elenco dei paesi terzi non cooperanti nella
lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN") della proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE
DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi
non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce
un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata Regno di Cambogia Repubblica di Guinea Repubblica democratica socialista di Sri Lanka