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Document 52014PC0391

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio a motivo dell’adesione della Croazia

/* COM/2014/0391 final - 2014/0198 (NLE) */

52014PC0391

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio a motivo dell’adesione della Croazia /* COM/2014/0391 final - 2014/0198 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di direttiva del Consiglio che adatta la direttiva 2013/34/UE trova ragione nell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea[1] (in appresso: “il trattato di adesione”) è stato firmato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles da tutti gli Stati membri dell’UE e dalla Repubblica di Croazia.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato di adesione, il trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

L’articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione consente alle istituzioni dell’Unione di adottare prima dell’adesione le misure di cui, tra l’altro, all’articolo 50 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2] (in appresso: “l’atto di adesione”). Tali misure entrano in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione alla data di entrata in vigore dello stesso.

A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto stesso o nei suoi allegati, il Consiglio o la Commissione (se l’atto iniziale è stato da essa adottato) adottano gli atti a tal fine necessari.

La direttiva 2013/34/UE è stata adottata il 26 giugno 2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno 2013. Essa non contempla i necessari riferimenti alle imprese stabilite in Croazia che è opportuno includere nell’ambito di applicazione della direttiva. La direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia ha adattato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE al fine di includere nel loro ambito di applicazione il pertinente elenco di società a responsabilità limitata croate. Tuttavia, tali direttive sono state abrogate nel luglio 2103 con l’entrata in vigore della direttiva 2013/34/UE. È pertanto necessario tenere conto di questa evoluzione del diritto dell’Unione e adeguare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE.

La presente proposta di direttiva del Consiglio comprende gli adattamenti tecnici alla direttiva 2013/34/UE richiesti a motivo dell’adesione della Croazia.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Dato che la proposta ha carattere prettamente tecnico e non implica modifiche sostanziali della direttiva 2013/34/UE, non è necessario procedere a consultazioni dei portatori d’interesse o a valutazioni d’impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l’articolo 50 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono pienamente rispettati. L’intervento dell’Unione è necessario in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE) perché verte su adattamenti tecnici in atti giuridici emanati dall’Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si limita a quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo perseguito.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2014/0198 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio a motivo dell’adesione della Croazia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto stesso o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)       È opportuno inserire le tipologie pertinenti di imprese croate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE al fine di stabilire il pertinente ambito di applicazione nella Repubblica di Croazia delle misure di coordinamento prescritte dalla suddetta direttiva. È opportuno che l’ambito di applicazione degli adattamenti sia limitato agli adeguamenti tecnici necessari a motivo dell’adesione della Croazia.

(3)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE[3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2013/34/UE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al bilancio dell’esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso del 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

[2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[3]               Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

ALLEGATO

della proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio a motivo dell'adesione della Croazia

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1.         nell'allegato I dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:

"–         in Croazia:

            dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;";

2.         nell'allegato II dopo la voce relativa alla Francia è inserito il testo seguente:

"–         in Croazia:

            javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;".

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