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Dokument 52014PC0325
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 974/98 as regards the introduction of the euro in Lithuania
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania
/* COM/2014/0325 final - 2014/0169 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania /* COM/2014/0325 final - 2014/0169 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 4 giugno 2014 la Commissione ha presentato
una proposta di decisione del Consiglio a norma dell’articolo 140, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il trattato),
che dichiara che la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione
dell’euro e che abroga la deroga della Lituania a decorrere dal 1° gennaio
2015. Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà
successivamente adottare le altre misure necessarie per l’introduzione dell’euro
in Lituania. Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio
relativo all’introduzione dell’euro[1]
ha disciplinato l’introduzione iniziale dell’euro negli Stati membri entrati a
far parte della zona euro con la prima ondata e in Grecia[2]. Questo regolamento è
stato modificato dai seguenti regolamenti: - regolamento (CE) n. 2169/2005, allo
scopo di preparare i futuri allargamenti della zona euro; - regolamento (CE) n. 1647/2006, allo
scopo di includere la Slovenia (che ha adottato l’euro il 1º gennaio
2007); - regolamento (CE) n. 835/2007, allo
scopo di includere Cipro (che ha adottato l’euro il 1º gennaio 2008); - regolamento (CE) n. 836/2007, allo
scopo di includere Malta (che ha adottato l’euro il 1º gennaio 2008); - regolamento (CE) n. 693/2008, allo scopo di
includere la Slovacchia (che ha adottato l’euro nel gennaio 2009); - regolamento (CE) n. 670/2010, allo scopo di
includere l’Estonia (che ha adottato l’euro nel gennaio 2011); - regolamento (UE) n. 678/2013, allo scopo di
includere la Lettonia (che ha adottato l’euro nel gennaio 2014). Affinché anche la Lituania possa rientrare nel
campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre
in detto regolamento un riferimento a tale Stato membro. La presente proposta
contiene le necessarie modifiche del citato regolamento. Il piano di passaggio all’euro della Lituania
prevede il ricorso al cosiddetto scenario del “big bang”, ossia l’adozione dell’euro
come moneta nazionale dovrebbe coincidere con l’introduzione in questo Stato
membro delle banconote e delle monete in euro. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO La procedura formale
prevede la consultazione della BCE, successivamente alla proposta della
Commissione di una decisione del Consiglio. Le sfide in materia di politica
economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente
oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell’ambito del comitato
economico e finanziario e dell’ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni
informali su questioni particolarmente pertinenti per la preparazione dell’ingresso
finale nell’area dell’euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Nell’ambito
di conferenze e seminari e su base ad hoc si svolgono scambi di opinioni con l’ambiente
universitario e con altri gruppi interessati. Gli sviluppi economici nella zona euro e negli
Stati membri sono oggetto di valutazione nell’ambito delle diverse procedure di
coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai
sensi dell’articolo 121 del trattato), e nel corso del monitoraggio e delle
analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione, sia per un
paese determinato, che per l’insieme della zona (compresi contributi per il
comitato economico e finanziario e per l’ECOFIN/Eurogruppo, previsioni,
pubblicazioni periodiche). In conformità con il principio di proporzionalità e
in sintonia con le precedenti prassi, la Commissione propone di non procedere a
una valutazione formale dell’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo
140, paragrafo 3, del trattato, che disciplina l’adozione delle altre misure
necessarie per l’introduzione dell’euro nello Stato membro la cui deroga sia stata
abolita conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato. Il Consiglio delibera all’unanimità degli Stati
membri che hanno come valuta l’euro e dello Stato membro interessato, su
proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione.
Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La presente iniziativa non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento dell’obiettivo: essa soddisfa quindi il
principio di proporzionalità. 3.3. Scelta dello strumento
giuridico Il regolamento è l’unico strumento giuridico che
consenta di modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all’introduzione
dell’euro. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. COMMENTI SUI SINGOLI
ARTICOLI 5.1. Articolo 1 Ai sensi dell’articolo 1, lettera a) e dell’articolo
1 bis del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all’allegato
del regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di
adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale
periodo di “abbandono graduale” per ogni Stato membro partecipante.
A norma dell’articolo 1, lettera i), del regolamento (CE)
n. 974/98, un periodo di “abbandono graduale” può essere applicato solo
agli Stati membri in cui la data di adozione dell’euro coincide con quella di
sostituzione del denaro liquido. Ciò non è avvenuto nel caso degli undici
Stati membri che hanno adottato l’euro il 1º gennaio 1999 e della
Grecia che l’ha adottato il 1º gennaio 2001. Nel caso di Slovenia, Cipro, Malta,
Slovacchia, Estonia e Lettonia la data di adozione dell’euro e quella di
sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1º gennaio 2007 per la
Slovenia, 1º gennaio 2008 per Cipro e Malta, 1° gennaio 2009 per la
Slovacchia, 1° gennaio 2011 per l’Estonia e 1° gennaio 2014 per la
Lettonia), ma questi paesi hanno scelto di non applicare il periodo di “abbandono
graduale”. Anche i piani di passaggio all’euro della Lituania indicano la
stessa data per l’adozione dell’euro e la sostituzione del denaro liquido
(1º gennaio 2015), ma questo Stato ha scelto di non applicare il periodo
di “abbandono graduale”. L’articolo aggiunge la Lituania e i relativi dati,
che si riportano di seguito, alla tabella di cui all’allegato del regolamento
(CE) n. 974/98, secondo l’ordine protocollare. Stato membro || Data di adozione dell’euro || Data di sostituzione del denaro liquido || Adozione di un periodo di “abbandono graduale” “Lituania || 1° gennaio 2015 || 1° gennaio 2015 || No” 5.2. Articolo 2 L’articolo fissa al 1º gennaio 2015 la data di
entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione
ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio
relativi all’adozione dell’euro da parte della Lituania, ossia la data di
abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione
del litas lituano. 2014/0169 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98
per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Lituania IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea[3], visto il parere della Banca centrale europea[4], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 974/98
del Consiglio[5],
prevede la sostituzione con l’euro delle monete degli Stati membri che
soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro al momento del
passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione economica e monetaria. (2) Ai sensi dell’articolo 4 dell’Atto
di adesione del 2003, la Lituania è uno Stato membro con deroga conformemente
all’articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (in prosieguo: “il trattato”). (3) Ai sensi della decisione 2014/…/UE
del Consiglio, del .. .. 2014 sull’adozione da parte della Lituania dell’euro
il 1° gennaio 2015[6],
la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la
deroga a favore della Lituania è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2015. (4) Per l’introduzione dell’euro
in Lituania occorre estendere ad essa le vigenti disposizioni del regolamento
(CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro. (5) Il piano di passaggio all’euro
della Lituania specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso
legale in detto Stato membro il giorno dell’introduzione dell’euro come moneta
nazionale. È pertanto opportuno che la data di adozione dell’euro e di sostituzione
del denaro liquido sia il 1° gennaio 2015. Il periodo di “abbandono graduale”
non si applica. (6) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato
del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all’allegato del
presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2015. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. [2] Regolamento (CE) n. 2596/2000 del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98
relativo all’introduzione dell’euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2). [3] GU C […], […], pag. […] [4] GU C […], […], pag. […]. [5] Regolamento (CE) n. 974/98 del
Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139
dell’11.5.1998, pag. 1). [6] GU L […] del […], pag. […].