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Document 52014PC0305
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione)
/* COM/2014/0305 final - 2014/0158 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione) /* COM/2014/0305 final - 2014/0158 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione
di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta
di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare
i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire
la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre
la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso
momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione degli atti dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2841/72 del
Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste
nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso
incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e
pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche
formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del
regolamento (CEE) n. 2841/72 e degli strumenti di modifica dello stesso,
effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema
di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova
numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione
è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 2841/72
(adattato) 2014/0158 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle misure di salvaguardia previste
nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
(codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattatoÖ sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ , vista la proposta della Commissione Ö europea Õ , previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CEE) n.
2841/72 del Consiglio[6]
ha subito varie e sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 2841/72 cons. 1
(adattato) (2) Il 22 luglio 1972 è stato
firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la
Confederazione svizzera Ö (l'accordo). Õ ê 2841/72 cons. 3 (3) È necessario stabilire le
modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative
di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 1 (adattato) (4) L'esecuzione delle clausole
bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per
l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a
norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. (5) La Commissione dovrebbe
adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove, in casi debitamente
giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis e 26
dell'accordo o nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza
diretta e immediata sugli scambi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, ê 2841/72 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 1, 1) Articolo 1 La Commissione può decidere di adire il
Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la
Confederazione svizzera, qui di seguito denominato "l'accordo", in
merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove
necessario, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione informa gli Stati membri
qualora decida di adire il Comitato misto in merito a una questione. ê 2841/72
(adattato) è1 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 1, 2) Articolo 2 1. Nel caso di pratiche che possano
giustificare l'applicazione da parte Ö dell'Unione Õ delle misure
previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la
documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si
pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. è1 Ove
occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. ç 2. Nel caso di pratiche che possano esporre Ö l'Unione Õ a subire misure di
salvaguardia in virtù dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo
aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali
pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le
opportune raccomandazioni. Articolo 3 Nel caso di pratiche che possano giustificare
l'applicazione da parte Ö dell'Unione Õ delle misure
previste all'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal
regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[9]
e dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[10]. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 1, 3) Articolo 4 1. Quando circostanze eccezionali richiedono
un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e
26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano
un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare,
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente
regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del
presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo
3, lettera e), dell'accordo. 2. Quando l'azione della Commissione è
richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda
entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione. ê 2841/72
(adattato) Articolo 5 La notifica Ö dell'Unione Õ al Comitato misto
prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla
Commissione. ê 37/2014 Art. 1
e allegato, punto 1, 5) Articolo 6 1. La Commissione è assistita dal comitato per
le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[11]. Esso è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. Articolo 7 La Commissione include informazioni
sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale
sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale
presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis
del regolamento (CE) n. 1225/2009. ê Articolo 8 Il regolamento (CEE) n. 2841/72 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza riportata all’allegato II. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. ê 2841/72 Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle
conclusioni. [3] Iscritto nel programma
legislativo per il 2014. [4] V. allegato I della presente
proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19
dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra
la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del
31.12.1972, pag. 284). [7] Si veda l'allegato I. [8] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L
55 del 28.2.2011, pag. 13). [9] Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11
giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del
18.7.2009, pag. 93). [10] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009,
pag. 51). [11] Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26
febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84
del 31.3.2009, pag. 1). é ALLEGATO I Regolamento
abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284) || || || Regolamento (CEE) n. 643/90 del Consiglio (GU L 74 del 20.3.1990, pag. 7) || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 1 dell'allegato _____________ ALLEGATO II Tavola
Di Concordanza Regolamento (CEE) n. 2841/72 || Presente regolamento Articoli da 1 a 4 || Articoli da 1 a 4 Articolo 6 || Articolo 5 Articolo 7 || Articolo 6 Articolo 8 || Articolo 7 - - || Articolo 8 Articolo 9 - || Allegato I - || Allegato II _____________