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Document 52014PC0267
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union with regard to proposals for amendment of the Appendices of the Convention on the conservation of migratory species of wild animals with a view to the eleventh meeting of the Conference of the Parties
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione dell’undicesima riunione della conferenza delle parti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione dell’undicesima riunione della conferenza delle parti
/* COM/2014/0267 final - 2014/0139 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione dell’undicesima riunione della conferenza delle parti /* COM/2014/0267 final - 2014/0139 (NLE) */
RELAZIONE 1. La convenzione sulla conservazione delle
specie migratrici della fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di
Bonn) ha l’obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine e
aviarie in tutte le zone di distribuzione delle stesse. È un trattato
intergovernativo concluso sotto l’egida del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente,
diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. L’Unione
europea è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983[1]. 2. Le specie migratrici da salvaguardare sono
elencate negli allegati I (specie minacciate di estinzione) e II (specie che
devono essere oggetto di accordi) della convenzione. 3. La conferenza delle parti è l’organo
decisionale della convenzione, preposto a valutare lo stato di conservazione
delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II
della convenzione. 4. Conformemente all’articolo XI della
convenzione, qualsiasi parte può presentare proposte di emendamento. Un emendamento
degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la
riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione
per le parti che avanzano una riserva. 5. L’undicesima riunione della conferenza
delle parti della convenzione si svolgerà a Quito (Ecuador) dal 4 al 9 novembre
2014. In vista di detta riunione si suggerisce che l’Unione presenti una
proposta di emendamento dell’allegato I della convenzione volta a rafforzare la
protezione di due specie di balene, ossia la sottopopolazione mediterranea di Ziphius
cavirostris, e della specie di uccelli Coracias garrulus in tutta l’area
di distribuzione degli uccelli, anche al di fuori dell’Unione, sulla base delle
seguenti considerazioni: 1) l’inclusione di dette specie è scientificamente
fondata; 2) la loro inclusione è conforme alla normativa dell’Unione europea e 3)
l’Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della
biodiversità. Tale proposta non richiederebbe modifiche alla legislazione dell’Unione
in quanto riguarda una specie che beneficia già di adeguata protezione nel
diritto dell’UE, nella fattispecie in virtù delle direttive “Uccelli”[2] o “Habitat”[3]. 6. In vista di detta riunione si suggerisce
inoltre che l’Unione presenti una proposta di emendamento dell’allegato II
della convenzione volte a rafforzare la protezione di tre specie di squali
volpe, ossia Alopias superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias
pelagicus, in tutta l’area di distribuzione, anche al di fuori dell’Unione,
sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l’inclusione di dette specie è
scientificamente fondata; 2) la loro inclusione è conforme alla normativa dell’Unione
europea e 3) l’Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la
protezione della biodiversità. Senza modifiche alla legislazione dell’Unione,
la proposta è in grado di fornire un ulteriore sostegno per introdurre la
gestione collaborativa di queste specie attraverso la stessa CMS e l’eventuale
inclusione delle specie nel protocollo d’intesa sulla conservazione degli
squali migratori della CMS globale, di cui l’Unione è parte contraente. La
proposta integra e promuove i rinnovati sforzi di gestione della pesca nell’ambito
delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. 7. È pertanto necessario che il Consiglio
adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione
in merito alle proposte di emendamento all’undicesima riunione della conferenza
delle parti. 8. In linea con l’articolo XI, paragrafo 3, il
Segretariato della convenzione ha fissato al 6 giugno 2014 la
scadenza per la presentazione delle proposte di emendamento. 9. Prima dell’undicesima riunione della
conferenza delle parti, il Segretariato della convenzione può trasmettere
proposte di emendamento, avanzate da altre parti, degli allegati I e II della
convenzione, che potrebbero richiedere a loro volta di una decisione che
stabilisca la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a dette
proposte. 2014/0139 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a
nome dell’Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I
e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna
selvatica in occasione dell’undicesima riunione della conferenza delle parti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) In quanto parte contraente
della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna
selvatica (nel prosieguo “la convenzione”), quale approvata con decisione 82/461/CEE
del Consiglio[4],
l’Unione europea può proporre modifiche degli allegati della convenzione in cui
sono elencate le specie da salvaguardare. (2) La conferenza delle parti è l’organo
decisionale della convenzione, tra le cui competenze rientra la valutazione
dello stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, la
modifica degli allegati I e II della convenzione. (3) Si ritiene che l’inclusione
delle specie Coracias garrulus e della sottopopolazione mediterranea
della specie Ziphius cavirostris nell’allegato I sarebbe
scientificamente fondata, conforme alla normativa dell’Unione europea e al suo
impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità. (4) Si ritiene che l’inclusione
delle specie Alopias superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias
pelagicus nell’allegato II sarebbe scientificamente fondata, conforme
alla normativa dell’Unione europea e al suo impegno nella cooperazione
internazionale per la protezione della biodiversità. (5) In vista dell’undicesima
riunione della conferenza delle parti della convenzione che si svolgerà a Quito
(Ecuador) dal 4 al 9 novembre 2014, è opportuno che l’Unione europea proponga
di emendare l’allegato I al fine di includervi la specie Coracias
garrulus e la sottopopolazione mediterranea della specie Ziphius
cavirostris e l’allegato II al fine di includervi le specie Alopias
superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias pelagicus. (6) È necessario che dette
proposte siano comunicate al Segretariato della convenzione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo unico In vista dell’undicesima riunione della
conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie
migratrici della fauna selvatica, la Commissione è autorizzata a presentare, a
nome dell’Unione europea, una proposta di emendamento dell’allegato I della
convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica Coracias
garrulus e la sottopopolazione mediterranea della specie Ziphius
cavirostris e dell’allegato II al fine di includervi le specie Alopias
superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias pelagicus. La Commissione comunica tali proposte al
Segretariato della convenzione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982,
relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie
migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag.
10). [2] Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979,
pag. 1). [3] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). [4] Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982,
relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie
migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag.
10).