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Document 52014PC0267

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione dell’undicesima riunione della conferenza delle parti

/* COM/2014/0267 final - 2014/0139 (NLE) */

52014PC0267

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione dell’undicesima riunione della conferenza delle parti /* COM/2014/0267 final - 2014/0139 (NLE) */


RELAZIONE

1. La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di Bonn) ha l’obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le zone di distribuzione delle stesse. È un trattato intergovernativo concluso sotto l’egida del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. L’Unione europea è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983[1].

2. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate negli allegati I (specie minacciate di estinzione) e II (specie che devono essere oggetto di accordi) della convenzione.

3. La conferenza delle parti è l’organo decisionale della convenzione, preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II della convenzione.

4. Conformemente all’articolo XI della convenzione, qualsiasi parte può presentare proposte di emendamento. Un emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che avanzano una riserva.

5. L’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione si svolgerà a Quito (Ecuador) dal 4 al 9 novembre 2014. In vista di detta riunione si suggerisce che l’Unione presenti una proposta di emendamento dell’allegato I della convenzione volta a rafforzare la protezione di due specie di balene, ossia la sottopopolazione mediterranea di Ziphius cavirostris, e della specie di uccelli Coracias garrulus in tutta l’area di distribuzione degli uccelli, anche al di fuori dell’Unione, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l’inclusione di dette specie è scientificamente fondata; 2) la loro inclusione è conforme alla normativa dell’Unione europea e 3) l’Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità. Tale proposta non richiederebbe modifiche alla legislazione dell’Unione in quanto riguarda una specie che beneficia già di adeguata protezione nel diritto dell’UE, nella fattispecie in virtù delle direttive “Uccelli”[2] o “Habitat”[3].

6. In vista di detta riunione si suggerisce inoltre che l’Unione presenti una proposta di emendamento dell’allegato II della convenzione volte a rafforzare la protezione di tre specie di squali volpe, ossia Alopias superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias pelagicus, in tutta l’area di distribuzione, anche al di fuori dell’Unione, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l’inclusione di dette specie è scientificamente fondata; 2) la loro inclusione è conforme alla normativa dell’Unione europea e 3) l’Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità. Senza modifiche alla legislazione dell’Unione, la proposta è in grado di fornire un ulteriore sostegno per introdurre la gestione collaborativa di queste specie attraverso la stessa CMS e l’eventuale inclusione delle specie nel protocollo d’intesa sulla conservazione degli squali migratori della CMS globale, di cui l’Unione è parte contraente. La proposta integra e promuove i rinnovati sforzi di gestione della pesca nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

7. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle proposte di emendamento all’undicesima riunione della conferenza delle parti.

8. In linea con l’articolo XI, paragrafo 3, il Segretariato della convenzione ha fissato al 6 giugno 2014 la scadenza per la presentazione delle proposte di emendamento.

9. Prima dell’undicesima riunione della conferenza delle parti, il Segretariato della convenzione può trasmettere proposte di emendamento, avanzate da altre parti, degli allegati I e II della convenzione, che potrebbero richiedere a loro volta di una decisione che stabilisca la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a dette proposte.

2014/0139 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione dell’undicesima riunione della conferenza delle parti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       In quanto parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nel prosieguo “la convenzione”), quale approvata con decisione 82/461/CEE del Consiglio[4], l’Unione europea può proporre modifiche degli allegati della convenzione in cui sono elencate le specie da salvaguardare.

(2)       La conferenza delle parti è l’organo decisionale della convenzione, tra le cui competenze rientra la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, la modifica degli allegati I e II della convenzione.

(3)       Si ritiene che l’inclusione delle specie Coracias garrulus e della sottopopolazione mediterranea della specie Ziphius cavirostris nell’allegato I sarebbe scientificamente fondata, conforme alla normativa dell’Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

(4)       Si ritiene che l’inclusione delle specie Alopias superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias pelagicus nell’allegato II sarebbe scientificamente fondata, conforme alla normativa dell’Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

(5)       In vista dell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione che si svolgerà a Quito (Ecuador) dal 4 al 9 novembre 2014, è opportuno che l’Unione europea proponga di emendare l’allegato I al fine di includervi la specie Coracias garrulus e la sottopopolazione mediterranea della specie Ziphius cavirostris e l’allegato II al fine di includervi le specie Alopias superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias pelagicus.

(6)       È necessario che dette proposte siano comunicate al Segretariato della convenzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

In vista dell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la Commissione è autorizzata a presentare, a nome dell’Unione europea, una proposta di emendamento dell’allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica Coracias garrulus e la sottopopolazione mediterranea della specie Ziphius cavirostris e dell’allegato II al fine di includervi le specie Alopias superciliosus, Alopias vulpinus e Alopias pelagicus.

La Commissione comunica tali proposte al Segretariato della convenzione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

[2]               Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

[3]               Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

[4]               Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

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