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Document 52014PC0221

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

/* COM/2014/0221 final - 2014/0124 (COD) */

52014PC0221

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso /* COM/2014/0221 final - 2014/0124 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

A livello di UE il lavoro sommerso viene definito come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri"[1].

Poiché il lavoro sommerso sfugge all'osservazione e alla registrazione, e viene definito in modo diverso negli ordinamenti nazionali, è difficile ottenere stime affidabili della diffusione del fenomeno negli Stati membri. Di conseguenza, le stime del lavoro sommerso variano ampiamente[2].

Secondo l'ultima indagine Eurobarometro[3] del 2013[4], soltanto il 4% dei rispondenti ha ammesso di aver svolto lavoro sommerso. Tuttavia, l'11% ha ammesso di aver acquistato nell'anno precedente beni o servizi la cui produzione aveva con buona probabilità coinvolto il lavoro sommerso. Vi sono notevoli variazioni all'interno dell'UE. L'incidenza del lavoro sommerso e le politiche messe in atto per affrontarlo sono analizzate nel capitolo "Undeclared work: recent developments" (Lavoro sommerso: sviluppi recenti) della revisione 2013 della relazione "Employment and Social Developments in Europe" (Occupazione e sviluppi sociali in Europa)[5].

Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, per la produttività e le condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente. Si traduce in una riduzione dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria e genera concorrenza sleale tra le imprese. Passare dal lavoro informale o non dichiarato a un'occupazione regolare può contribuire anche al conseguimento dell'obiettivo in materia di occupazione parte della strategia Europa 2020[6].

Un fenomeno strettamente connesso è il lavoro dichiarato falsamente, o lavoro autonomo fittizio, che si produce quando il lavoratore è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo in base a un contratto di prestazione di servizi, ma il lavoro che svolge soddisfa tutti i criteri che secondo la normativa e le prassi nazionali individuano un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio incide negativamente sulla salute, sulla sicurezza e sulla previdenza sociale dei lavoratori interessati, nonché sulle entrate fiscali, sebbene sia in genere meno dannoso del lavoro sommerso.

Nella comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione"[7], la Commissione ha sottolineato che rafforzare una crescita fonte di occupazione richiede politiche per l'occupazione che generino condizioni favorevoli per la creazione di posti di lavoro, e che la trasformazione del lavoro informale o non dichiarato in occupazione regolare potrebbe avere un impatto positivo sulla domanda di manodopera.

Di conseguenza, l'orientamento sull'occupazione n. 7 "incrementare la partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini, riducendo la disoccupazione strutturale e promuovendo la qualità del lavoro"[8] esorta gli Stati membri a intensificare il dialogo sociale e affrontare il problema della segmentazione del mercato del lavoro prendendo iniziative per contrastare l'occupazione precaria, la sottoccupazione e il lavoro non dichiarato.

Nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2012 e del 2013[9] vari Stati membri sono stati destinatari di raccomandazioni in merito alla lotta al lavoro non dichiarato, all'economia sommersa, all'evasione fiscale e in merito alla conformità fiscale.

Nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014 il Parlamento europeo ha auspicato una cooperazione più stretta tra gli ispettorati del lavoro e il loro rafforzamento al fine di combattere il lavoro sommerso[10].

La nuova direttiva concernente l'applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori contribuirà a un miglior contrasto delle frodi, degli abusi e di certe forme di lavoro sommerso.

La responsabilità principale nella lotta al lavoro sommerso è degli Stati membri. Tale lotta si basa principalmente su tre tipi di organismi di contrasto: a) gli ispettorati del lavoro per affrontare comportamenti abusivi relativi alle condizioni di lavoro e alle norme di salute e sicurezza, b) gli ispettorati di sicurezza sociale per combattere la frode in materia di contributi sociali, e c) le autorità tributarie per affrontare l'evasione fiscale. In alcuni Stati membri sono coinvolte in queste attività anche le parti sociali[11]. Inoltre, in alcuni Stati membri sono coinvolti le autorità doganali, gli organismi che si occupano di immigrazione, la polizia e le procure. È stato tuttavia constatato che, in alcuni casi, la cooperazione tra i diversi organi a livello nazionale non è abbastanza strutturata ed efficace.

Misurare il lavoro sommerso resta una grande sfida: ciò rende più difficile sviluppare politiche mirate e migliorare le prassi ispettive per prevenire, ridurre o quantomeno tenere sotto controllo l'incidenza del lavoro sommerso. La sfida comune che i governi devono affrontare per ridurre il lavoro sommerso e garantire condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori non dichiarati richiede un maggior coordinamento delle azioni intraprese da governi e istituzioni pubbliche. È necessario attuare politiche che disincentivino i datori di lavoro a ricorrere al lavoro sommerso e i lavoratori a svolgere tali attività.

Il lavoro sommerso può riguardare diversi settori. Quello interessato più spesso in misura sproporzionata è il settore della costruzione[12]. Altri settori sono i servizi rivolti alle famiglie, inclusi i servizi di pulizie domestiche, nonché di assistenza all'infanzia e agli anziani, i servizi personali, la sicurezza privata, la pulizia industriale, l'agricoltura, gli alberghi e la ristorazione.

Il lavoro sommerso viene rilevato in un'ampia gamma di ambienti di lavoro e coinvolge lavoratori con profili ed esperienze diversi. Tale eterogeneità rende il lavoro sommerso difficile da approcciare e richiede strategie specifiche.

Prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso contribuisce a migliorare l'applicazione della normativa dell'UE e nazionale, in particolare in materia di occupazione, diritto del lavoro, salute e sicurezza, nonché di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Poiché le sfide sono comuni agli Stati membri, e il lavoro non dichiarato ha spesso una dimensione transfrontaliera, l'azione a livello di UE può avere un ruolo importante per rafforzare la cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso sia tra le autorità di contrasto interne dei differenti Stati membri che tra gli Stati membri stessi. Al momento non esiste un meccanismo ufficiale che consenta a tutte le autorità competenti degli Stati membri di affrontare le questioni relative agli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso.

Un'azione a livello di UE aiuterebbe pertanto gli Stati membri ad affrontare il problema del lavoro sommerso in modo più efficace ed efficiente. Tale azione contribuirebbe inoltre ad affrontare a livello di UE, in modo positivo e costruttivo, le sfide connesse alla mobilità del lavoro, salvaguardando al contempo la libera circolazione dei lavoratori che è una delle libertà fondamentali dell'UE.

La cooperazione tra le autorità nazionali di contrasto è già una realtà a livello di UE, dove il lavoro di numerosi comitati e gruppi di lavoro ha a che fare con il lavoro sommerso. Tale attività ha tuttavia un carattere occasionale e limitato: il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) esamina il lavoro sommerso dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro; il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori ha a che fare con il lavoro sommerso in relazione all'elusione delle regole sul distacco dei lavoratori; il comitato per l'occupazione (EMCO) analizza l'impatto delle politiche del lavoro sul lavoro sommerso; la commissione amministrativa per il coordinamento della sicurezza sociale vigila su errori e frodi nell'ambito del coordinamento della sicurezza sociale; il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione diretta mira a facilitare gli scambi di informazioni, esperienze e buone pratiche in questo ambito.

Inoltre, vi è stato un utile scambio di esperienze nell'ambito del programma di apprendimento reciproco della strategia europea per l'occupazione o come parte di progetti multilaterali[13], il che dimostra che gli Stati membri sono interessati alla cooperazione nella lotta al lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso e concluso accordi bilaterali. La piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.

Tuttavia, l'esperienza acquisita dimostra che non tutti gli Stati membri partecipano a tali attività. In questo tipo di cooperazione multilaterale volontaria non sussiste alcun obbligo per gli Stati membri di partecipare, né esiste un meccanismo volto a rendere la partecipazione obbligatoria nel caso in cui sia ritenuta necessaria da altri Stati membri. Di conseguenza, la cooperazione a livello di UE resta frammentaria, in termini sia di Stati membri coinvolti che di temi affrontati.

L'esistenza di sfide comuni per le autorità di contrasto di tutti gli Stati membri è un ulteriore incentivo a cooperare in questo settore. Le autorità ispettive incontrano difficoltà in situazioni transfrontaliere, in particolare quando l'obiettivo è identificare o sanzionare casi di lavoro sommerso, perché i loro meccanismi tradizionali sono perlopiù mirati ad affrontare gli aspetti nazionali del problema. Verificare la natura e le condizioni del rapporto di lavoro dei lavoratori migranti può essere difficile a causa di problemi di comunicazione, mancanza di conoscenza delle norme o presenza di reti organizzate che operano ai margini della legge, spesso avvalendosi di complesse costruzioni giuridiche, coinvolgendo agenzie o intermediari situati in diversi Stati membri e talvolta ricorrendo a forme di lavoro autonomo fittizio. Molti Stati membri incontrano difficoltà nel garantire una comunicazione e una cooperazione adeguate tra i vari organismi di contrasto negli Stati membri e in un contesto transfrontaliero.

Inoltre, si ritiene in genere che un'eccessiva tassazione o regolamentazione del lavoro possono incoraggiare il lavoro sommerso e che vi possono essere modi efficaci e non punitivi per incoraggiare i datori di lavoro a far emergere il lavoro e a rispettare la legge.

Infine, se è vero che, in generale, tutti gli Stati membri concordano sulla necessità di prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, in pratica esistono varie modalità e vari livelli di impegno in tal senso, e per questo vi è il rischio che la lotta al lavoro sommerso abbia una bassa priorità politica e venga considerata poco urgente.

La comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione", di conseguenza, ha sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e ha annunciato l'avvio di una consultazione sull'istituzione di una piattaforma a livello di UE tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi preposti all'applicazione della normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a migliorare la cooperazione, condividere le migliori pratiche e individuare principi comuni in materia di ispezione.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta nasce da vari studi e dalle consultazioni effettuate di recente.

Nel 2010 è stato effettuato uno studio di fattibilità esterno[14] sull'istituzione di una piattaforma europea per la cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi competenti in materia di controllo e di applicazione della normativa per prevenire e contrastare il lavoro sommerso. Lo studio ha analizzato i quadri istituzionali esistenti a livello nazionale e le politiche, le difficoltà incontrate dagli organismi di contrasto a livello nazionale e internazionale, la cooperazione transfrontaliera in atto e le migliori pratiche, e ha identificato le possibili opzioni relative a una piattaforma europea per prevenire e contrastare il lavoro sommerso.

L'indagine speciale Eurobarometro[15] sul lavoro sommerso e una recente relazione di Eurofound sulla lotta al lavoro sommerso negli Stati membri[16] hanno contribuito alla preparazione di questa iniziativa. La relazione di Eurofound era corredata di una base di dati aggiornata[17] delle misure adottate tra il 2008 e il 2013. La base di dati include 186 studi di casi da tutti gli Stati membri dell'UE e dai paesi candidati. La banca dati può essere utilizzata per ricercare le misure per paese, tipo di misura, gruppo di destinatari e settore.

La consultazione delle parti interessate è stata condotta nell'ambito del gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali (DG IR), del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) e della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In generale, i rappresentanti degli Stati membri hanno riconosciuto il valore aggiunto di un'azione a livello di UE mirata a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso e hanno accolto con favore l'intenzione della Commissione di intervenire più attivamente in questo settore.

Le opinioni delle parti sociali europee sono state raccolte in una prima fase di consultazione[18] (dal 4 luglio al 4 ottobre 2013). La Commissione ha identificato i problemi principali relativi alla prevenzione e alla deterrenza del lavoro sommerso, ha richiamato le più recenti iniziative da essa adottate e ha introdotto gli obiettivi e l'eventuale contenuto dell'iniziativa. L'obiettivo della consultazione era raccogliere le opinioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sul possibile orientamento di un'azione dell'UE. La Commissione ha ricevuto 15 risposte (2 risposte congiunte, 3 risposte dai rappresentanti dei lavoratori e 10 da organizzazioni di datori di lavoro). Le parti sociali hanno concordato con la descrizione generale del problema e hanno dichiarato che l'azione a livello di UE è giustificata dall'obiettivo principale di assistere le autorità nazionali, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità tributarie e di sicurezza sociale, nel compito di prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. In generale, le parti sociali hanno convenuto che una piattaforma europea potrebbe essere un veicolo adatto per migliorare la cooperazione tra Stati membri. Le opinioni delle parti sociali erano tuttavia discordi.

La maggior parte dei rappresentanti dei datori di lavoro ha espresso il parere che la piattaforma debba essere istituita, senza però ritenere necessaria una nuova struttura indipendente. A loro parere andrebbero invece prese in considerazione opzioni quali la creazione di un sottogruppo nell'ambito di un gruppo esistente o un migliore coordinamento dei gruppi esistenti. Tutti i sindacati e alcuni rappresentanti dei datori di lavoro hanno espresso una preferenza per l'istituzione di un nuovo organismo indipendente al fine di garantire che siano affrontati tutti gli aspetti del lavoro sommerso, cosa che non potrebbe avvenire se fossero utilizzate le strutture esistenti. Per quanto concerne la partecipazione alla piattaforma, i sindacati e alcuni rappresentanti dei datori di lavoro hanno sostenuto un approccio vincolante per gli Stati membri, mentre alcune organizzazioni dei datori di lavoro erano più favorevoli a un approccio di tipo volontario. Le parti sociali hanno manifestato sostegno all'obiettivo della Commissione di presentare un'iniziativa, senza però voler entrare nei negoziati sulla questione.

Una seconda fase della consultazione delle parti sociali si è svolta dal 30 gennaio al 13 marzo 2014[19]. Nell'ambito di tale consultazione la Commissione ha presentato una panoramica dei risultati della prima fase di consultazione e ha descritto il contenuto dell'iniziativa pianificata. Lo scopo della consultazione era ottenere il parere delle parti sociali sul contenuto dell'iniziativa prevista sul rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. La Commissione ha ricevuto 16 risposte (1 risposta congiunta, 4 risposte dai rappresentanti dei lavoratori e 11 da organizzazioni di datori di lavoro). Le parti sociali generalmente hanno manifestato il proprio sostegno all'azione a livello di UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso e hanno ribadito le opinioni espresse durante la prima fase di consultazione in merito agli obiettivi, al campo di applicazione, ai compiti/iniziative, alla partecipazione e alla forma della piattaforma. Sono stati forniti nuovi elementi relativi alla partecipazione delle parti sociali alla piattaforma. I rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro hanno convenuto che le parti sociali a livello di UE, sia quelle intersettoriali che quelle dei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, dovrebbero essere coinvolte nella piattaforma in qualità di osservatori. Alcuni  rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro hanno suggerito che le parti sociali dovrebbero avere lo status di membro[20].

La valutazione d'impatto comprendeva varie possibilità di rafforzamento della cooperazione UE volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. La prima opzione consisteva nell'assenza di nuove azioni al di là degli attuali gruppi di lavoro e delle iniziative in corso. È stata inoltre considerata l'opzione di un migliore coordinamento del lavoro dei vari comitati e gruppi di lavoro esistenti.

La terza opzione prevedeva l'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. Sono state vagliate diverse sub-opzioni per l'istituzione della piattaforma, quali una piattaforma con adesione obbligatoria o volontaria e l'affidamento a Eurofound della responsabilità di coordinare le azioni degli Stati membri contro il lavoro sommerso. È stata valutata l'opzione di istituire un'agenzia decentrata responsabile dell'applicazione del diritto dell'UE e della lotta contro il lavoro sommerso.

L'analisi ha concluso che l'opzione privilegiata è l'istituzione di una piattaforma europea con adesione obbligatoria. La piattaforma comporterebbe il coinvolgimento di tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri nelle attività a livello di UE e consentirebbe una cooperazione regolare e operativa in questo settore. La sub-opzione di una cooperazione multilaterale volontaria è stata ritenuta non ottimale poiché il rifiuto di alcuni Stati membri di partecipare ridurrebbe di molto il valore della cooperazione UE per gli Stati membri più ambiziosi. In particolare, la partecipazione obbligatoria è stata ritenuta necessaria perché la cooperazione per affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso non potrebbe essere pienamente conseguita se alcuni Stati membri vi prendessero parte (Stati membri che assegnano al problema un'elevata priorità, per lo più paesi di destinazione) e altri decidessero di non partecipare. Gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso potrebbero avere anche  un impatto negativo sul funzionamento del mercato unico perché i datori di lavoro che forniscano servizi in altri Stati membri avvalendosi del lavoro sommerso causerebbero concorrenza sleale. I datori di lavoro che non pagano le tasse o non adempiono agli obblighi derivanti, ad esempio, dalla normativa in merito a salute, sicurezza e condizioni lavorative, possono offrire servizi più economici.

Tenuto conto di quanto sopra, in particolare della necessità di migliorare la cooperazione UE sugli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, e del loro impatto sul funzionamento del mercato unico, è necessario che tutti gli Stati membri prendano parte su base obbligatoria alla cooperazione rafforzata per affrontare tutti gli aspetti del fenomeno.

Altre opzioni non garantirebbero la partecipazione di tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri, limiterebbero la cooperazione nello scambio delle migliori pratiche o non consentirebbero di affrontare in maniera adeguata le questioni relative all'applicazione della normativa, e pertanto non riuscirebbero a sostenere l'approccio olistico necessario per affrontare il problema. Inoltre altre opzioni contribuirebbero in misura minore alla visibilità e alla fissazione delle priorità in merito al problema a livello di UE.

Tale piattaforma intende riunire in qualità di membri le diverse autorità di contrasto di tutti gli Stati membri. Altre parti interessate, in particolare le parti sociali a livello di UE, le pertinenti agenzie decentrate dell'Unione, come Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), le organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e i rappresentanti degli Stati membri del SEE avranno lo status di osservatori.

La piattaforma svolgerà una serie di compiti da definire e attuare in base a programmi di lavoro concordati. Lo scambio di buone pratiche sarà il primo passo concreto della cooperazione. Esso consentirebbe di migliorare la conoscenza del fenomeno e di sviluppare una migliore comprensione di come il lavoro sommerso è affrontato e di quali sono gli attori principali negli Stati membri. Al fine di assicurare il migliore utilizzo di tale scambio, basato su una base di dati di Eurofound, potrebbe essere creata una banca delle conoscenze, la quale potrebbe tra l'altro approfondire le questioni relative all'applicazione e portare alla definizione di orientamenti e principi comuni. È previsto che, con l'aumento dell'esperienza e della fiducia reciproca, la piattaforma si evolva progressivamente da un forum per lo scambio di informazioni e di buone pratiche a forme di cooperazione più elaborate. Infine, la piattaforma dovrebbe essere in grado di fornire formazioni comuni e scambio di personale, e di coordinare azioni operative, comprese le ispezioni congiunte e la condivisione dei dati.

La proposta favorirà lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti dell'Unione, delle politiche (promozione di un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantendo un'adeguata e dignitosa protezione sociale; lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e miglioramento delle condizioni di lavoro) e della legislazione pertinenti e promuoverà un processo decisionale basato su elementi concreti e il progresso sociale, in collaborazione con le varie parti interessate.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

L'UE ha la competenza ad agire in materia di lavoro sommerso sulla base degli articoli del TFUE sulla politica sociale. In particolare, l'articolo 151 del TFUE dispone che l'Unione e gli Stati membri "hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, […] una protezione sociale adeguata,  […] atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione."  L'articolo 153 del TFUE elenca i settori nei quali l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri,  tra cui le condizioni di lavoro, l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e la lotta contro l'esclusione sociale.

La proposta di un rafforzamento della cooperazione UE volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso è basata sull'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative mirate a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

I principali obiettivi da conseguire attraverso questa iniziativa sono la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro (art. 151 del TFUE). Tenendo conto del fatto che la lotta contro il lavoro sommerso nei diversi Stati membri si basa su diversi tipi di organismi di contrasto (come spiegato al capo 1), è necessario che tale iniziativa venga estesa a tutte le autorità nazionali, ivi comprese quelle che non sono attive nei settori dell'occupazione e del sociale, ma sono comunque responsabili di prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o hanno un ruolo connesso a tale compito, quali le autorità nei settori tributario, della migrazione e delle dogane.

3.2.        Principi di sussidiarietà e proporzionalità

La scelta dello strumento giuridico, ossia una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, risulta la più idonea, tenuto conto del fatto che l'articolo prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione dell'iniziativa.

Benché la competenza principale nella lotta al lavoro sommerso spetti agli Stati membri, le sfide da fronteggiare, quali l'impatto negativo del lavoro sommerso sull'economia e sulla società, le difficoltà nell'affrontare forme transfrontaliere di lavoro sommerso, l'equilibrio tra i livelli pertinenti di tassazione/regolamentazione e la necessità di non incoraggiare i datori di lavoro a ricorrere al lavoro sommerso, nonché la mancanza di collaborazione tra le diverse autorità di contrasto, sono comuni a tutti gli Stati membri. L'azione dell'Unione europea volta a rafforzare la cooperazione a livello di UE sosterrebbe gli sforzi degli Stati membri volti a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, rendendoli più efficaci ed efficienti. In tal modo, apporterebbe un valore aggiunto all'azione degli Stati membri. Le autorità nazionali di contrasto sono, in effetti, situate al livello più appropriato per affrontare le sfide collegate al lavoro sommerso. Inoltre, gli aspetti transfrontalieri potrebbero essere affrontati meglio a livello di UE. La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché si tratta di misure intese a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, senza armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L'opzione di istituire una nuova agenzia decentrata dell'UE è stata considerata, ma è stata scartata in considerazione dei costi amministrativi connessi all'istituzione di una nuova agenzia.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[21] istituisce un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) per il periodo 2014-2020. Il finanziamento per la piattaforma sarà fornito dall'asse PROGRESS. È previsto un importo indicativo di 2,1 milioni di EUR all'anno per lo svolgimento delle attività, quali la realizzazione di strumenti pratici, il sostegno da parte dei fornitori di servizi, la pubblicazione di orientamenti comuni e principi e di manuali, lo sviluppo di una capacità di formazione permanente e di un quadro comune per lo svolgimento di formazioni comuni, l'organizzazione di valutazioni tra pari e di campagne europee. Sono comprese inoltre sovvenzioni per il finanziamento di progetti specifici a sostegno del conseguimento degli obiettivi della piattaforma. Fino a 224 000 EUR all'anno saranno utilizzati per rimborsare i costi di partecipazione alle riunioni della piattaforma.            Si ricorda inoltre che il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene gli sforzi degli Stati membri volti al miglioramento della qualità dell'amministrazione e della governance, promuovendo in tal modo le riforme strutturali. È previsto il finanziamento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli Stati membri sono incoraggiati a ricorrere al FSE per rafforzare la capacità delle loro autorità nazionali nella lotta contro il lavoro sommerso.          La presente proposta legislativa non incide sul bilancio e non richiede ulteriori risorse umane. 

Il personale della Commissione – 2,5 persone a tempo pieno  che lavorano attualmente nella Direzione generale Occupazione, affari sociali e integrazione – costituirà il segretariato della piattaforma. Per i dettagli si veda la scheda legislativa e finanziaria allegata.             La partecipazione delle agenzie decentrate dell'Unione europea, di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non estenderà i loro attuali mandati. Per quanto riguarda queste agenzie, la proposta è neutra sul piano del bilancio.      

2014/0124 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[22],

visto il parere del Comitato delle regioni[23],

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Nella sua comunicazione del 18 aprile 2012[24] "Verso una ripresa fonte di occupazione" la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e ha annunciato l'avvio di una consultazione sulla creazione di una piattaforma a livello di UE tra gli ispettorati del lavoro e altre autorità preposte all'applicazione della normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a migliorare la cooperazione, condividere le migliori pratiche e individuare principi comuni in materia di ispezione.

(2)       In conformità all'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio, con decisione 2010/707/UE[25], ha adottato orientamenti[26] per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri orientamenti per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali e attuare le relative riforme. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono la base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma di tale articolo. Negli ultimi anni, tali raccomandazioni hanno incluso raccomandazioni specifiche per paese in materia di lotta contro il lavoro sommerso.

(3)       L'articolo 151 del trattato prevede come obiettivi in materia di politica sociale la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione europea può sostenere e completare le attività degli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e della lotta contro l'esclusione sociale

(4)       Nella sua risoluzione su "Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa" il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di UE nella lotta al lavoro sommerso[27].

(5)       A livello europeo il lavoro sommerso viene definito come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri"[28], escludendo dunque le attività illegali.

(6)       L'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, è spesso legato al lavoro sommerso. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che individuano un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo fittizio è, pertanto, lavoro dichiarato falsamente, e dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della piattaforma.

(7)       Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali. È dannoso per l'occupazione, la produttività, il rispetto della normativa in materia di condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente. Mette a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, priva i lavoratori di adeguate prestazioni sociali e si traduce in una riduzione dei diritti alla pensione e dell'accesso all'assistenza sanitaria.

(8)       Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci strategici e di misure volte a contrastare il lavoro sommerso. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro sommerso. La piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali o delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.

(9)       La cooperazione a livello di UE resta frammentaria, sia in termini di Stati membri coinvolti che di temi affrontati. Non esiste un meccanismo formale per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità degli Stati membri competenti nell'affrontare le questioni relative al lavoro sommerso.

(10)     Il rafforzamento della cooperazione  a livello di UE tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace.

(11)     La piattaforma avrà l'obiettivo di facilitare lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, di fornire un quadro di riferimento a livello di Unione europea per lo sviluppo di competenze e la realizzazione di analisi, di migliorare il coordinamento operativo delle azioni tra le varie autorità nazionali di contrasto degli Stati membri.

(12)     La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di UE, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o  preventivo di tali misure. Il coordinamento operativo delle iniziative degli Stati membri potrebbe assumere la forma di formazioni comuni, valutazioni tra pari e soluzioni per la condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare la consapevolezza sul tema del lavoro sommerso.

(13)     Le tre autorità nazionali di contrasto più coinvolte nel problema del lavoro sommerso sono gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità tributarie. In alcuni casi vanno coinvolte anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali, la polizia, le procure e le parti sociali.F

(14)     Al fine di affrontare il problema del lavoro sommerso in modo completo e proficuo, va attuata negli Stati membri una combinazione di politiche, agevolata da una cooperazione strutturata fra le autorità competenti. La cooperazione dovrebbe includere tutte le autorità nazionali che hanno il ruolo principale nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso o sono attive in tale ambito.

(15)     Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che la piattaforma sia sostenuta da un "punto di contatto unico" in ciascuno Stato membro, che dovrebbe disporre dell'autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso.

(16)     La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di UE, a livello intersettoriale e dei settori più duramente colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e le agenzie decentrate dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La partecipazione di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non estenderà i loro attuali mandati.

(17)     È opportuno che la piattaforma adotti il suo regolamento interno, i suoi programmi di lavoro e le sue relazioni periodiche.

(18)     La direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[29] e le misure nazionali di attuazione della medesima direttiva si applicano al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente decisione. Poiché la Commissione è parte della piattaforma europea, al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della presente decisione si applica anche il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[30].

(19)     La piattaforma può istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche.

(20)     La piattaforma coopererà con  i pertinenti gruppi di esperti a livello di UE e con i comitati la cui attività è collegata con il lavoro sommerso.

(21)     La piattaforma e le sue attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio.

(22)     La Commissione adotterà i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la rete.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione della piattaforma

(1) È istituita una piattaforma per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, nel seguito "la piattaforma".

(2) Costituiscono la piattaforma:

(a) le autorità nazionali di contrasto, designate da tutti gli Stati membri;

(b) la Commissione.

(3) Possono partecipare alle riunioni della piattaforma come osservatori alle condizioni fissate nel suo regolamento interno:

(a) i rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello dell'Unione, nonché le parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso;

(b) un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);

(c) un rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

(d) rappresentanti degli Stati del SEE.

Articolo 2

Obiettivi

La piattaforma, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1, contribuisce a una migliore applicazione della normativa dell'UE e nazionale, alla riduzione del lavoro sommerso e alla creazione di posti di lavoro ufficiali, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro, e alla promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'inclusione sociale:

(a) migliorando a livello di UE la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio, in modo più efficiente ed efficace;

(b) migliorando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso delle diverse autorità di contrasto degli Stati membri;

(c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro sommerso.

Capo II

Funzioni e compiti

Articolo 3

Missione

La piattaforma consegue gli obiettivi di cui all'articolo 2 mediante:

(a) lo scambio di migliori pratiche e di informazioni;

(b) lo sviluppo di competenze e di analisi;

(c) azioni operative transnazionali coordinate.

Articolo 4

Compiti

(1) Per realizzare la sua missione, la piattaforma svolge in particolare i seguenti compiti:

(a) migliorare la conoscenza del lavoro sommerso per mezzo di concetti comuni, strumenti di misurazione e promozione dell'analisi comparativa e dei relativi indicatori pertinenti;

(b) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nella riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso, comprese le misure preventive e punitive nonché le misure deterrenti in generale;

(c) creare strumenti, ad esempio una banca delle conoscenze delle diverse misure/pratiche, compresi gli accordi bilaterali utilizzati negli Stati membri per scoraggiare e prevenire il lavoro sommerso;

(d) adottare orientamenti non vincolanti per gli ispettori,  manuali di buone pratiche e principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

(e) sviluppare forme di cooperazione aumentando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, adottando un quadro comune per le operazioni ispettive congiunte e lo scambio di personale;

(f) esaminare modalità di miglioramento della condivisione dei dati in conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche studiando la possibilità di utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

(g) sviluppare capacità di formazione permanente per le autorità di contrasto e adottare un quadro comune per lo svolgimento di formazione in comune;

(h) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso, ivi compreso il sostegno all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese relative alla lotta e alla prevenzione del lavoro sommerso emanate dal Consiglio;

(i) sensibilizzare in merito al problema mediante attività comuni quali campagne europee e adozione di strategie a livello di UE o regionale, compresi gli approcci settoriali.

(2) Nell'esecuzione dei suoi compiti la piattaforma potrà avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia. La piattaforma collabora con Eurofound ed EU-OSHA.

Capo III

Funzionamento della piattaforma

Articolo 5

Punto di contatto unico

(1) Ciascuno Stato membro nomina un punto di contatto unico quale membro della piattaforma  ed eventualmente un membro supplente.

(2) Nella nomina dei loro rappresentanti, gli Stati membri devono coinvolgere tutte le autorità pubbliche che hanno un ruolo nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie, i servizi per l'impiego e le autorità nel settore dell'immigrazione, nel seguito "autorità di contrasto". Anche le parti sociali possono essere coinvolte, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

(3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e i dati di contatto di tutte le autorità di contrasto che hanno un ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.

(4) I punti di contatto unici cooperano con tutte le autorità di contrasto che hanno un ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso per quanto riguarda le attività della piattaforma e assicurano la loro partecipazione alle riunioni e il loro contributo alle attività della piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro quando le questioni discusse riguardano l'ambito di competenza di tali autorità.

Articolo 6

Rappresentanti delle parti sociali

(1) I rappresentanti delle parti sociali a livello intersettoriale, nonché dei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, possono partecipare alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni.

(2) Sulla base delle proposte delle parti sociali intersettoriali e settoriali a livello dell'Unione, il gruppo degli osservatori è composto da:

(a) un massimo di 8 osservatori che rappresentano le parti sociali a livello intersettoriale (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori),

(b) un massimo di 10 osservatori che rappresentano le parti sociali dei settori con un'alta incidenza di lavoro sommerso (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

Articolo 7

Funzionamento

(1) La Commissione coordina i lavori della piattaforma e ne presiede le riunioni.

(2) Per l'esecuzione della sua missione, la piattaforma adotta con decisione a maggioranza:

(a) il regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di adozione delle decisioni della piattaforma;

(b) il programma di lavoro biennale della piattaforma che ogni due anni fissa, tra l'altro, i compiti dettagliati e le relazioni periodiche della piattaforma;

(c) l'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro della piattaforma. Tali gruppi di lavoro sono disciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

(3) Ai lavori della piattaforma o dei gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare di volta in volta, se ciò è utile o necessario, esperti con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.

(4) La piattaforma è assistita da un segretariato fornito dalla Commissione. Il segretariato prepara le riunioni, i programmi di lavoro della piattaforma e le sue relazioni.

(5) La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività della piattaforma.

Articolo 8

Cooperazione

La piattaforma lavora, per quanto opportuno, in collaborazione con altri gruppi di esperti e comitati di livello dell'Unione la cui attività riguarda il lavoro sommerso, in particolare il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte.

Articolo 9

Rimborsi spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, osservatori ed esperti invitati in relazione alle attività della piattaforma.

I membri, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Articolo 10

Sostegno finanziario

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 11

Riesame

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua attuazione. La relazione esamina in particolare in quale misura la piattaforma ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e realizzato i compiti di cui all'articolo 3 e ai programmi di lavoro della piattaforma.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione prevista

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[31]

Occupazione, affari sociali e inclusione

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

nLa proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[32]

¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire agli obiettivi Europa 2020: - promuovere una maggiore partecipazione al mercato del lavoro - sviluppare un mercato del lavoro europeo sicuro, flessibile e mobile - promuovere l'inclusione sociale - promuovere la coesione sociale ed economica

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti, delle politiche (promozione di un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantendo un'adeguata e dignitosa protezione sociale; lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e miglioramento delle condizioni di lavoro) e della legislazione pertinenti dell'Unione e promuovere un processo decisionale basato su elementi concreti, l'innovazione sociale e il progresso sociale in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati.

Attività ABM/ABB interessate: Occupazione, affari sociali e inclusione

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'obiettivo della proposta è migliorare la cooperazione a livello di UE tra gli organismi di contrasto, quali gli ispettorati del lavoro, le autorità competenti in materia di sicurezza sociale, le autorità tributarie e altre autorità pertinenti, con l'obiettivo di prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Gli indicatori di risultato da raggiungere sono definiti nei programmi di lavoro biennali della piattaforma. La Commissione inoltre informa una volta all'anno il Consiglio sui lavori della piattaforma. Tali relazioni riferiscono in merito ai programmi di lavoro dettagliati della piattaforma, alle iniziative intraprese e alla frequenza delle riunioni. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della decisione le attività della piattaforma saranno soggette a valutazione.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità nel breve e lungo termine

L'obiettivo della presente decisione è contribuire a una migliore applicazione della legislazione dell'UE, alla creazione di posti di lavoro ufficiali, al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, all'inclusione nel mercato del lavoro e, in generale, all'inclusione sociale: (a) migliorando la cooperazione a livello di UE tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace; (b) migliorando la capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso delle diverse autorità di contrasto degli Stati membri; (c) sensibilizzando gli Stati membri in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiando gli sforzi nella lotta al lavoro sommerso.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso contribuisce a migliorare l'applicazione della normativa dell'UE e nazionale, in particolare in materia di occupazione, diritto del lavoro, salute e sicurezza e coordinamento della sicurezza sociale. Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 151, l'azione a livello di UE nell'affrontare il lavoro sommerso contribuirà alla creazione di posti di lavoro ufficiali, al miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, e aiuterà ad accrescere l'inclusione nel mercato del lavoro e, in generale, l'inclusione sociale. Tenendo conto dell'articolo 153 del TFUE, nei settori in cui gli Stati membri e l'Unione hanno competenze condivise l'azione dell'UE sosterrà gli sforzi degli Stati membri rafforzando la cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso a livello di UE, rendendoli più efficaci ed efficienti e apportando quindi  un valore aggiunto agli interventi degli Stati membri.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Finora non vi è stato un approccio globale che abbia coinvolto tutte le autorità di tutti gli Stati membri competenti nell'affrontare il problema del lavoro sommerso a livello di UE.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Diritti fondamentali: la proposta è coerente con la strategia dell'UE in materia di diritti fondamentali, COM(2010) 573 def. Strategia Europa 2020: l'iniziativa contribuirà alla creazione di occupazione e all'inclusione sociale nel quadro della strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  COM(2010) 2020.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

n Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dalla data dell'adozione della decisione,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[33]

n Gestione diretta a opera della Commissione;

– n a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– ¨ a opera delle agenzie esecutive;

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione:

– ¨ a paesi terzi o organismi da essi designati;

– ¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ a organismi di diritto pubblico;

– ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della decisione le attività della piattaforma saranno soggette a valutazione. La valutazione si baserà su indicatori di risultato come la qualità della cooperazione con gli altri Stati membri, la presentazione di relazioni regolari e l'ulteriore ricerca. Tale valutazione esaminerà in che misura la piattaforma abbia contribuito alla realizzazione degli obiettivi della piattaforma. La relazione sarà presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento nell'ambito del Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): nell'ambito di tale programma la gestione diretta comporterà l'attribuzione di contratti e sovvenzioni per attività specifiche e il pagamento di sovvenzioni a organizzazioni governative e non governative. Il rischio principale riguarderà la capacità, in particolare delle piccole organizzazioni, di controllare efficacemente le spese e di assicurare la trasparenza delle loro operazioni.

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento nell'ambito del Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): saranno utilizzate le misure di controllo indicate al regolamento 1296/2013.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento nell'ambito del Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): saranno utilizzate le misure per la prevenzioni di frodi e irregolarità indicate al regolamento 1296/2013.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero […] Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1 || 04.03.02.01 EaSI || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO

1 || 04.01.04.02 EaSI || non diss. || SÌ || NO || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1 || Crescita intelligente e inclusiva

DG: EMPL || || || Anno 2014[37] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

ŸStanziamenti operativi || || || || || || || ||

04.03.02.01 (EaSI) || Impegni || 1) || 0,150 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,150

Pagamenti || 2) || 0 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,000

Numero della linea di bilancio || Impegni || 1 a) || || || || || || || ||

Pagamenti || 2 a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[38] || || || || || || || ||

04.01.04.02 (EaSI) || || 3) || 0,115 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 1,459

TOTALE degli stanziamenti per DG EMPL || Impegni || = 1 + 1a + 3 || 0,265 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,609

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,115 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,459

ŸTOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || 4) || 0,150 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,150

Pagamenti || 5) || 0 || 2,100 || 1,200 || 1,800 || 1,100 || 1,800 || 1,000 || 9,000

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || 6) || 0,115 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 1,459

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,265 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,609

Pagamenti || =5+ 6 || 0,115 || 2,324 || 1,424 || 2,024 || 1,324 || 2,024 || 1,224 || 10,459

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale   || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: EMPL || ||

ŸRisorse umane || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 2,310

ŸAltre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 2.310

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 0,330 || 2,310

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,595 || 2,654 || 1,754 || 2,354 || 1,654 || 2,354 || 1,554 || 12,919

Pagamenti || 0,445 || 2,654 || 1,754 || 2,354 || 1,654 || 2,354 || 1,554 || 12,769

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– n La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo[39] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1[40]: Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione nonché del pertinente diritto dell'Unione e promuovere l'elaborazione di politiche, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su elementi concreti, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati.

Scambio di migliori pratiche e di informazioni, formazione, sviluppo delle capacità tecniche per migliorare la cooperazione, sensibilizzazione || Banca delle conoscenze, orientamenti comuni ecc., operazioni congiunte, scambio di personale, attività di formazione, campagne, strategie, valutazione || 0,366 || 1 || 0,15 || 4 || 2,100 || 4 || 1,200 || 4 || 1,800 || 4 || 1,100 || 4 || 1,800 || 4 || 1,000 || 25 || 9,150

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 1 || 1 || 0,150 || 4 || 2,100 || 4 || 1,200 || 4 || 1,800 || 4 || 1,100 || 4 || 1,800 || 4 || 1,000 || 25 || 9,150

COSTO TOTALE || 1 || 0,150 || 4 || 2,100 || 4 || 1,200 || 4 || 1,800 || 4 || 1,100 || 4 || 1,800 || 4 || 1,000 || 25 || 9,150

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– n  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014[41] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 0,33 || 2,31

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[42] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || 0,115 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 0,224 || 1,459

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 0,445 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,769

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

– n  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti tempo pieno

|| || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

|| Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) (2 AD +0,5AST) || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[43] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[44] || - in sede || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei (2AD + 0,5 AST) || AD 1: panoramica delle attività connesse al lavoro sommerso, organizzazione del lavoro del segretariato della piattaforma, gestione delle riunioni della piattaforma, compresa la preparazione del progetto di ordine del giorno, dei documenti di discussione e del progetto di verbale delle riunioni. Coordinamento della cooperazione. Coordinamento degli inviti a presentare proposte/offerte. AD 2: panoramica delle attività operative della piattaforma, quali la gestione della banca delle conoscenze, delle formazioni comuni, delle ispezioni, degli scambi di personale, della pubblicazione di documenti comuni ecc. Sostegno al coordinamento della cooperazione. Sostegno agli inviti a presentare proposte/offerte. 0,5AST: sostegno amministrativo al segretariato, comprese la gestione dei documenti, l'organizzazione di riunioni (prenotazioni delle sale, inviti, documenti per i rimborsi, ecc.), la distribuzione dei documenti relativi alle riunioni, la corrispondenza generale.

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– n La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[45].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– n La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– n La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨ sulle risorse proprie

– ¨ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[46]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.     

[1]               Comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso" COM(2007) 628. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:IT:HTML

[2]               Cfr. la Valutazione d'impatto sull'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, allegato II.

[3]               Tutte le cifre sono il risultato di indagini dirette, basate su interviste faccia a faccia con i cittadini dell'UE. Di conseguenza, il fatto che i cittadini dichiarino o meno di aver svolto lavoro sommerso o di averne tratto beneficio è influenzato dalla consapevolezza, dalle definizioni nazionali e dalla trasparenza del lavoro sommerso nonché dalla fiducia nell'intervistatore.

[4]               Special Eurobarometer 402 "Undeclared work in the European Union", 2013. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf

[5]               Commissione europea, Employment and Social Developments in Europe 2013. Luxembourg, 2014.

[6]               Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020, del 3 marzo 2010.             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF     Comunicazione della Commissione "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione" COM(2010) 682 del 23 novembre 2010.

[7]               Comunicazione della Commissione "Verso una ripresa fonte di occupazione, COM(2012) 173 final del 18 aprile 2012.

[8]               Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

[9]               http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_it.htm

[10]             http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT

[11]             In Germania, gli accordi tra il ministero federale delle finanze e le parti sociali nei settori delle costruzioni, dei pittori e dei servizi tessili industriali, in Bulgaria la creazione del centro nazionale delle norme per le imprese e in Lussemburgo l'introduzione di una carta d'identità per tutti i lavoratori dei cantieri.

[12]             Special Eurobarometer 402 "Undeclared work in the European Union", relazione 2013

[13]             Cfr. la Valutazione d'impatto sull'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, punto 3.2.2, tabella 1.

[14]             "Joining up in the fight against undeclared work in Europe: Feasibility study on establishing a European platform for cooperation between labour inspectorates, and other relevant monitoring and enforcement bodies, to prevent and fight undeclared work" (Studio di fattibilità sulla creazione di una piattaforma europea di cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi competenti in materia di controllo e di applicazione della normativa per prevenire e contrastare il lavoro sommerso), Regioplan 2010. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6676&langId=en 

[15]             Special Eurobarometer 402, Relazione "Undeclared work in the European Union".             http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_402_en.pdf

[16]             "Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway. Approaches and measures since 2008" (La lotta al lavoro sommerso nei 27 Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia. Approcci e misure dal 2008), Eurofound 2013. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef13243.htm

[17]             http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/search.php

[18]             "Consultation of social partners under article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work" (Consultazione delle parti sociali a norma dell'art. 154 del TFUE sul rafforzamento della cooperazione UE volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso), Consultation document C(2013)4145 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10345&langId=en

[19]             "Second stage consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work" (Seconda fase della consultazione delle parti sociali a norma dell'art. 154 del TFUE sul rafforzamento della cooperazione UE volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso), C(2014) 452 final.            http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11424&langId=en

[20]             Per ulteriori dettagli, cfr. Valutazione d'impatto sull'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, allegato I.

[21]             Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo ad un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale.

[22]             GU C […] del […], pag. […].

[23]             GU C […] del […], pag. […].

[24]             Comunicazione della Commissione "Verso una ripresa fonte di occupazione, COM(2012) 173 del 18 aprile 2012. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=101&newsId=1270&furtherNews=yes

[25]             Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

[26]             Gli orientamenti sono stati mantenuti per il 2011, 2012 e 2013.

[27]             Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112/INI). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=it&reference=2013/2112(INI)

[28]             Comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso", COM(2007) 628 del 24 ottobre 2007.             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:it:HTML

[29]             Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[30]             Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1).

[31]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[32]             A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[33]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[34]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[35]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[36]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[37]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[38]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[39]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[40]             Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

[41]             L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[42]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[43]             AC = agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JED = giovane esperto in delegazione).

[44]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[45]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

[46]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

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