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Document 52014PC0191

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

/* COM/2014/0191 final - 2014/0116 (NLE) */

52014PC0191

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe /* COM/2014/0191 final - 2014/0116 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca concluso con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. In esito a tali negoziati, il 19 dicembre 2013 i negoziatori hanno siglato un progetto di nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata al suo articolo 14, ossia la data della firma del nuovo protocollo.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post del precedente protocollo realizzata da esperti esterni.

Si intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

–          28 tonniere con reti a circuizione

–          6 pescherecci con palangari di superficie.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2011-2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure inerenti alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, nonché alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo stesso.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 710 000 EUR per i primi 3 anni e a 675 000 EUR per il 4º anno, comprende: a) un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate, per un importo di 385 000 EUR per i diritti di accesso per i primi 3 anni e 350 000 EUR per il 4º anno e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, per un importo di 325 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe in termini di promozione della pesca artigianale e lotta contro la pesca illegale.

2014/0116 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe hanno negoziato e siglato, il 19 dicembre 2013, un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe in materia di pesca.

(2)       Il […] il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2010/UE[1] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(3)       È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

(4)       Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse all'Unione europea nell'ambito del protocollo, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro a un altro Stato membro, fatta salva la ripartizione o lo scambio delle possibilità di pesca tra gli Stati membri a titolo del protocollo.

(5)       È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

(a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna ||                   15   unità

Francia ||                   13   unità

(a) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna || p.m. unità

Portogallo || p.m. unità

(2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[2], si applica fermo restando l'accordo di partenariato.

(3) Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(4) Qualora risulti che non vi è un pieno utilizzo delle possibilità di pesca indicate al paragrafo 1, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e chiede loro di confermare che non utilizzeranno dette possibilità. La mancata risposta entro un termine di dieci giorni lavorativi è considerata dalla Commissione conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non utilizzano pienamente le possibilità di pesca ad esse assegnate nel periodo considerato. In seguito alla conferma da parte dello Stato membro interessato, le possibilità di pesca inutilizzate sono messe a disposizione degli Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

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