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Document 52014PC0034

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003 del suddetto comitato

    /* COM/2014/034 final - 2014/0015 (NLE) */

    52014PC0034

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003 del suddetto comitato /* COM/2014/034 final - 2014/0015 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito “l’accordo”) è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

    Nel 2011 le due parti hanno adottato l’allegato 12 dell’accordo relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari.

    Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’allegato 12 dell’accordo, il gruppo di lavoro “DOP e IGP” assiste il comitato misto per l’agricoltura (in prosieguo il “comitato”) su richiesta di quest’ultimo.

    La decisione n. 2/2003 del comitato ha costituito i gruppi di lavoro e ne ha adottato i mandati.

    In seguito all’adozione dell’allegato 12 dell’accordo, occorre modificare la decisione n. 2/2003 del comitato, in particolare per quanto concerne la base dell’accordo e il mandato del gruppo di lavoro “DOP e IGP”.

    2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Oggetto della proposta è la semplice modifica della decisione del comitato n. 2/2003, in particolare per quanto concerne la base dell’accordo e il mandato del gruppo di lavoro “DOP e IGP”. Il testo della decisione del comitato misto è stato elaborato in collaborazione con le autorità svizzere. Non è stata effettuata alcuna valutazione d’impatto.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La decisione si basa sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare sull’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9.

    2014/0015 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003 del suddetto comitato

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli[1] (di seguito “l’accordo”) è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

    (2)       L’articolo 6 dell’accordo istituisce un comitato misto per l’agricoltura (di seguito “il comitato”) incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.

    (3)       Conformemente all’articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell’accordo il 21 ottobre 2003 il comitato ha adottato il proprio regolamento interno[2] e ha costituito i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’accordo[3].

    (4)       Con decisione n. 2/2003 del comitato misto sono stati costituiti diversi gruppi di lavoro, tra cui il gruppo di lavoro “DOP e IGP” e sono stati adottati i loro mandati. Conformemente all’allegato di tale decisione, il gruppo di lavoro “DOP e IGP” aveva come missione principale l’analisi della protezione reciproca delle DOP e IGP.

    (5)       Nel 2011 l’Unione europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche[4] che modifica l’accordo e aggiunge un nuovo allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

    (6)       Il gruppo di lavoro bilaterale “DOP e IGP” si è riunito per esaminare in particolare la modifica della decisione n. 2/2003 del comitato misto per quanto riguarda il mandato del gruppo di lavoro “DOP e IGP” al fine di tener conto della modifica dell’accordo.

    (7)       Di conseguenza occorre modificare la decisione n. 2/2003 del comitato misto relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all’adozione dei loro mandati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione dell’Unione europea in sede di comitato misto per l’agricoltura, istituito a norma dell’articolo 6 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si basa sul progetto di decisione del comitato misto per l’agricoltura accluso alla presente decisione.

    Le lievi modifiche apportate al progetto di decisione possono essere accettate dai rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto senza ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La decisione del comitato misto per l’agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il Presidente

    [1]               GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

    [2]               Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003; decisione n. 1/2003 del comitato misto, del 21 ottobre 2003, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 24).

    [3]               Posizione comune adottata dal Consiglio il 21 luglio 2003; decisione n. 2/2003 del comitato misto, del 21 ottobre 2003, relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all’adozione dei loro mandati (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 27).

    [4]               GU L 297 del 16.11.2011, pag. 3.

    ALLEGATO

    PROGETTO DECISIONE N. 2/2014 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

    del … relativa alla modifica della decisione n. 2/2003 del comitato misto per l’agricoltura

    IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

    visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 6, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    1)           L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l’accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

    2)           L’allegato 12 dell’accordo è relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

    3)           Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’allegato 12 dell’accordo, il gruppo di lavoro “DOP/IGP” dell’accordo assiste il comitato misto per l’agricoltura (di seguito “il comitato”) su richiesta di quest’ultimo.

    4)           La decisione n. 2/2003 del comitato ha costituito i gruppi di lavoro e ne ha adottato i rispettivi mandati.

    5)           In seguito all’adozione dell’accordo relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari del 1° dicembre 2011, che aggiunge l’allegato 12 all’accordo, occorre modificare la decisione n. 2/2003 del comitato, in particolare per quanto riguarda la base dell’accordo e il mandato del gruppo di lavoro “DOP/IGP”.

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato alla decisione n. 2/2003 del comitato misto per l’agricoltura, del 21 ottobre 2003, relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all’adozione dei loro mandati, per quanto riguarda il gruppo di lavoro “DOP e IGP”, è modificato come segue:

    1) La parte “Gruppo di lavoro “DOP e IGP” è sostituita da quanto segue:

    “Gruppo di lavoro “DOP e IGP”

    Base dell’accordo (allegato 12)

    Articolo 15, paragrafo 6, dell’allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

    Mandato del gruppo di lavoro secondo l’articolo 15.

    1. Esaminare ogni questione relativa all’allegato 12 e alla sua applicazione.

    2. Esaminare periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dall’allegato 12.

    3. Formulare in particolare proposte, da presentare al comitato misto onde adeguare e aggiornare le appendici dell’allegato 12.”

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il …2013.

    Fatto a … il

    Per il comitato misto per l’agricoltura

    Il capo della delegazione dell’Unione europea || Il presidente e capo della delegazione svizzera || Il segretario del comitato

    Susana MARAZUELA-AZPIROZ || Jacques CHAVAZ || Ioannis VIRVILIS

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