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Document 52014PC0024

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1º gennaio 2014

    /* COM/2014/024 final - 2014/0010 (CNS) */

    52014PC0024

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1º gennaio 2014 /* COM/2014/024 final - 2014/0010 (CNS) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui fanno parte i dipartimenti francesi d’oltre mare (DOM), non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione nei DOM tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o dagli altri Stati membri. L’articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, tenuto conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di queste regioni.

    La decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004 (quale modificata dalle decisioni del Consiglio 2008/439/CE del 9 giugno 2008 e 448/2011/UE del 19 luglio 2011), adottata sulla base dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Francia a prevedere fino al 1° luglio 2014 esenzioni totali o parziali dall’imposta “dazi di mare” per taluni prodotti fabbricati nei DOM della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione. L’allegato della decisione precitata contiene l’elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni totali o parziali d’imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

    La decisione 2004/162/CE illustra i motivi che hanno portato all’adozione delle misure specifiche, fra cui la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall’energia, l’obbligo di costituire stock più consistenti, la modesta dimensione del mercato locale associata allo scarso sviluppo dell’attività di esportazione. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall’esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto verso i DOM. Sarebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche contenute nella decisione 2004/162/CE sono state pertanto concepite allo scopo di rafforzare l’industria locale migliorandone la competitività.

    Con decisione 2012/419/UE che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte, il Consiglio europeo ha deciso che, a partire dal 1° gennaio 2014, Mayotte godrà dello status di regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in luogo di quello di paese e territorio d’oltremare (PTOM) ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, del TFUE. A tal fine, la suddetta decisione del Consiglio europeo ha aggiunto Mayotte all’elenco delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE. Tutte le disposizioni del trattato e della normativa fiscale dell’Unione europea saranno quindi applicabili a Mayotte a decorrere da questo cambiamento di status.

    La proposta di direttiva del 7 agosto 2013[1] prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, Mayotte sia trattata allo stesso modo delle altre regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda l’IVA e le accise, escludendo tale DOM dal campo d’applicazione territoriale delle direttive in materia di IVA e di accise.

    Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di introdurre a Mayotte l’imposta “dazi di mare” a condizioni analoghe a quelle della Guyana e le hanno chiesto di autorizzarle ad applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o meno di prodotti locali. A questo proposito, nella domanda del 24 maggio 2013 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione l’elenco di un centinaio di prodotti ai quali vorrebbero essere autorizzate ad applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o meno di prodotti locali. Le autorità francesi sono state invitate più volte a fornire informazioni complementari e ad indicare, per ciascun prodotto oggetto della domanda, la prova dell’esistenza di una produzione locale, la quota di mercato di tale produzione locale e i costi più elevati che questa comporta rispetto ai medesimi prodotti importati.

    2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

    La domanda delle autorità francesi concernente Mayotte è stata presentata in base alle richieste avanzate dai settori economici interessati.

    La Commissione non ha effettuato una valutazione d’impatto.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte La proposta intende adeguare la decisione 2004/162/CE del Consiglio per renderla applicabile a Mayotte. Essa stabilisce inoltre per Mayotte gli elenchi di prodotti per i quali la Francia sarebbe autorizzata ad applicare, entro certi limiti, esenzioni totali o parziali dalla cosiddetta imposta “dazi di mare” a taluni prodotti fabbricati localmente. La proposta prevede di autorizzare l’applicazione di un regime fiscale differenziato a favore di 59 prodotti per quali esiste una produzione locale a Mayotte. Per tutti questi prodotti, le autorità francesi sono state in grado di dimostrare l’esistenza innanzitutto di una produzione locale, in secondo luogo di “importazioni” significative (provenienti, tra l’altro, dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) capaci di compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, di costi più elevati della produzione locale rispetto ai prodotti “importati”, a scapito della competitività dei prodotti locali. La differenza di tassazione autorizzata non può superare i costi aggiuntivi dimostrati. I prodotti che si propone di inserire nell’allegato della decisione 2004/162/CE del Consiglio sono 11 per la parte A dell’allegato (differenza di tassazione autorizzata di 10 punti percentuali), 32 per la parte B dell’allegato (differenza di tassazione autorizzata di 20 punti percentuali) e infine 16 per la parte C dell’allegato (differenza di tassazione autorizzata di 30 punti percentuali). I prodotti interessati figurano in dettaglio nei considerandi 5, 6 e 7 della proposta di decisione del Consiglio.

    Base giuridica Articolo 349 del TFUE.

    Principio di sussidiarietà Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell’articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare l’applicazione dei trattati a queste regioni, comprese le politiche comuni, considerata l’esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

    Essa intende adeguare la decisione 2004/162/CE per applicarla a Mayotte e riguarda esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti locali. ||

    Inoltre, la differenza massima di tassazione prevista per ciascun prodotto oggetto della presente proposta si limita a quanto è necessario in considerazione dei costi supplementari di ciascuna produzione locale interessata. L’onere fiscale gravante sui prodotti importati nel dipartimento francese d’oltremare di Mayotte non va pertanto al di là di quanto necessario per compensare la minore competitività dei prodotti locali.

    Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: decisione del Consiglio.

    Altri strumenti non sarebbero idonei per il seguente motivo. Il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, dell’allora trattato CE).

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

    2014/0010 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1º gennaio 2014

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo[2],

    deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)       La decisione 2004/162/CE del Consiglio[3] autorizza le autorità francesi a prevedere esenzioni totali o parziali dall’imposta “dazi di mare” per i prodotti locali dei dipartimenti francesi d’oltremare elencati nel suo allegato. Tali esenzioni totali o parziali costituiscono misure specifiche volte a compensare le particolari limitazioni cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche, che comportano costi di produzione aggiuntivi per le imprese locali e rendono i loro prodotti poco competitivi rispetto ai medesimi prodotti provenienti dalla Francia metropolitana e dagli altri Stati membri. Mayotte si trova nella stessa situazione delle altre regioni ultraperiferiche francesi.

    (2)       In conformità della decisione 2012/419/UE[4], a decorrere dal 1º gennaio 2014 Mayotte diventa una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato. Tutte le disposizioni del trattato si applicano quindi a Mayotte a decorrere da tale data.

    (3)       Le autorità francesi hanno chiesto che la decisione 2004/162/CE relativa ai “dazi di mare” sia applicabile a Mayotte a decorrere dal 1º gennaio 2014 e hanno trasmesso un elenco di prodotti ai quali desiderano applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o meno di prodotti locali.

    (4)       La presente decisione dovrebbe autorizzare le autorità francesi ad applicare un regime fiscale differenziato ai prodotti per i quali è stata dimostrata l’esistenza innanzitutto di una produzione locale, in secondo luogo di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro, dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. La differenza di tassazione autorizzata non dovrebbe poter superare i costi aggiuntivi dimostrati. L’applicazione di tali principi permetterà di attuare le disposizioni dell’articolo 349 del trattato senza estendersi oltre il necessario e senza creare vantaggi indebiti a favore delle produzioni locali.

    (5)       I prodotti per i quali le autorità francesi hanno dimostrato l’esistenza delle tre suddette condizioni figurano nelle parti A, B e C dell’allegato della decisione 2004/162/CE del Consiglio. I prodotti in questione che figurano nella parte A dell’allegato della decisione (differenza di tassazione autorizzata di 10 punti percentuali) sono il pepe (prodotti 0904 11 e 0904 12[5]), la vaniglia (prodotto 0905), la cioccolata (prodotto 1806), alcuni prodotti di materie plastiche (prodotti 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 e 3926 90 97), i mattoni (prodotti 6901 e 6902) e i denti artificiali (prodotto 9021 21 90).

    (6)       I prodotti in questione che figurano nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE del Consiglio (differenza di tassazione autorizzata di 20 punti percentuali) sono i pesci (prodotti 0301, 0302, 0303, 0304 e 0305), alcuni lavori di legno (prodotti 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 e 4421), alcuni lavori di carta o di cartone (prodotti 4819 e 4821), alcuni prodotti della stampa e dell’editoria (prodotti 4902, 4909, 4910 e 4911), alcuni prodotti di vetro (prodotti 7003 e 7005), alcuni prodotti di ferro (prodotti 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 e 9406 00 38), alcuni lavori di alluminio (prodotti 7606, 7610 10 e 8310), e alcuni mobili per sedersi (prodotti 9401 69, 9401 90 30 e 9403 40).

    (7)       I prodotti in questione che figurano nella parte C dell’allegato della decisione 2004/162/CE del Consiglio (differenza di tassazione autorizzata di 30 punti percentuali) sono il latte e i derivati del latte (prodotti 0401, 0403 e 0406), alcune preparazioni di carne (prodotti 1601 e 1602), alcuni prodotti della panetteria e della pasticceria (prodotti 1901 e 1905), i gelati (prodotto 2105), le acque minerali e le bevande analcoliche (prodotti 2201 e 2202), la birra (prodotto 2203), l’ylang-ylang (prodotti 3301 29 11 e 3301 29 31), i saponi e i detergenti (prodotti 3401 e 3402) e infine i materassi di gommapiuma (prodotto 9404 29 90).

    (8)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/162/CE.

    (9)       Tenuto conto dell’urgenza, è opportuno applicare una deroga al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato di Lisbona,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2004/162/CE è così modificata:

    1) all’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    “In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le autorità francesi sono autorizzate, fino al 1º luglio 2014, ad applicare ai prodotti locali elencati in allegato dei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, di Mayotte e della Riunione esenzioni parziali o totali dall’imposta “dazi di mare”.”

    2) L’allegato è così modificato:

    a) nella parte A è aggiunto il punto 5 seguente:

    “5. Dipartimento di Mayotte

    0904 11, 0904 12, 0905,1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.”;

    b) nella parte B è aggiunto il punto 5 seguente:

    “5. Dipartimento di Mayotte

    0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.”;

    c) nella parte C è aggiunto il punto 5 seguente:

    “5. Dipartimento di Mayotte

    0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.”.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

    Articolo 3

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte - COM(2013) 577 final del 7 agosto 2013.

    [2]               GU C […] del […], pag. […].

    [3]               Decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei “dazi di mare” nei dipartimenti francesi d’oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64).

    [4]               GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

    [5]               In base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.

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