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Document 52014JC0037
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
/* JOIN/2014/037 final - 2014/0323 (NLE) */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adopted by | 32014R1323 |
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria /* JOIN/2014/037 final - 2014/0323 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18
gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione
in Siria ha attuato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio[1]. La decisione 2012/739/PESC
del Consiglio[2]
ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. La decisione 2012/739/PESC,
che è scaduta il 1° giugno 2013, è stata sostituita dalla decisione 2013/255/PESC,
che si applica fino al 1° giugno 2014. (2)
La decisione 2014/XXX/PESC del Consiglio del XXX ha
modificato la decisione 2013/255/PESC del Consiglio includendo misure
restrittive supplementari nei confronti della Siria, specie per quanto riguarda
i carboturbi e certi additivi per carburanti. (3)
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per
attuare le misure in questione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012. 2014/0323 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2013/255/PESC del
Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti
della Siria[3], vista la proposta congiunta dell’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 36/2012
del Consiglio[4]
attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC. (2) Il … novembre 2014 il
Consiglio ha adottato la decisione 2014/…/PESC, che modifica la decisione 2013/255/PESC
per impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione di
carboturbi e additivi, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona,
entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria. (3) Occorre inoltre vietare la
fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti
finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni a qualsiasi
persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, in relazione alla
vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di carboturbi e
additivi in Siria, o per un uso in Siria. (4) Occorre prevedere una
clausola onnicomprensiva antielusione che vieti di partecipare, consapevolmente
e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le
disposizioni del presente regolamento. (5) Poiché queste misure
rientrano nell’ambito del trattato, per la loro attuazione è necessaria un’azione
a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione
uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (6) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così
modificato: (1) è inserito il seguente articolo 8 bis:
“Articolo
8 bis 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati
nell’allegato VIII a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un
uso in Siria; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria,
compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni
in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione
di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’allegato VIII a qualsiasi
persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria; c) fornire servizi di intermediazione in relazione
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di carboturbi
e additivi per carburanti elencati nell’allegato VIII a qualsiasi persona,
entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria. 2. Nell’elenco dell’allegato VIII figurano i
carboturbi e gli additivi per carburanti specificamente formulati per il
carboturbo kerosene. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità
competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato
III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione
di carboturbi e additivi per carburanti di cui all’allegato VIII a qualsiasi
persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni
che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i carboturbi e gli additivi
per carburanti sono: a) necessari per la prestazione di assistenza in
Siria, o la sua agevolazione, da parte delle Nazioni Unite o di organismi che
agiscono per loro conto, per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza
o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti o il trasferimento
di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l’evacuazione dalla Siria o
all’interno del suo territorio; b) ad uso esclusivo di aeromobili civili che
entrano in Siria, transitano dalla Siria o operano in Siria. 4. Gli Stati membri interessati informano gli
altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle
autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. 5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica
ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all’allegato VIII
utilizzati esclusivamente da aeromobili civili che entrano in Siria o
transitano dalla Siria.” (2) È inserito l’articolo 27 bis: “Articolo
27 bis 1. È vietato partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le
disposizioni del presente regolamento.” (3) L’allegato del presente regolamento
è inserito come allegato VIII del regolamento (UE) n. 36/2012. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre
2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la
decisione 2011/273/PESC (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56). [2] Decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre
2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la
decisione 2011/782/PESC (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21). [3] GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14. [4] Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18
gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione
in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16
del 19.1.2012, pag. 1). “ALLEGATO VIII” Carboturbi e additivi per carburanti di cui
all’articolo 8 bis N. || Descrizione || Codice NC (1) Additivi antidetonanti, es. piombo tetraetile (TEL) preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile preparazioni antidetonanti a base di altri composti del piombo altre preparazioni antidetonanti || 3811 11 10 3811 11 90 3811 19 00 (2) Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: - inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio - altri inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00 (3) Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00 (4) Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio: - altri Inibitori di corrosione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00 (5) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 38112100 38112900 38119000 (6) Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00 (7) Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00 (8) Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: - contenenti oli di petrolio - altri Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00 (9) Carboturbi (diversi dal kerosene) Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) Diversi dal kerosene (oli semifluidi) || 2710 12 70 2710 19 29 (10) Carboturbi tipo benzina (oli semifluidi) || 2710 19 21 (11) Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel[1] || 2710 20 90 [1] purché
contengano ancora almeno il 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali
bituminosi