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Document 52014JC0015
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
/* JOIN/2014/015 final - 2014/0126 (NLE) */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adopted by | 32014R0478 |
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia /* JOIN/2014/015 final - 2014/0126 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio
relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia[1] impone un divieto
generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza,
formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività
militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. (2)
Il 5 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2142 (2014), che
conferma l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e rinnova fino al 25
ottobre 2014 la decisione secondo cui l’embargo sulle armi non si applica né
alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari né alla
fornitura di consulenza, assistenza o formazione, destinate unicamente allo
sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la
sicurezza del popolo somalo, tranne per quanto riguarda le forniture di
determinati articoli che figurano nell’allegato della risoluzione 2111 (2013)
per cui è necessaria un’approvazione preventiva da parte del comitato delle
sanzioni istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992). La risoluzione 2142 (2014)
del CSNU modifica inoltre gli obblighi di notifica in relazione alle forniture
di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza
o formazione alle forze di sicurezza somale, nonché per la procedura di
esenzione in relazione alle forniture di articoli che figurano nell’allegato
della risoluzione 2111 (2013). (3)
Il Consiglio sta per adottare una decisione recante
modifica della decisione 2010/231/PESC in conformità della risoluzione 2142 (2014). (4)
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per
attuare alcune di queste modifiche. (5)
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003. 2014/0126 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003
relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2010/231/PESC del
Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti
della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC[2], vista la proposta congiunta dell’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003
del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei
confronti della Somalia[3]
impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica,
assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con
attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. (2) Il 5 marzo 2014 il Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2142 (2014),
che conferma l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e rinnova fino al
25 ottobre 2014 la decisione secondo cui l’embargo sulle armi non si applica né
alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari né alla
fornitura di consulenza, assistenza o formazione, destinate unicamente allo sviluppo
delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza
del popolo somalo, tranne per quanto riguarda le forniture di determinati
articoli che figurano nell’allegato della risoluzione 2111 (2013) per cui è
necessaria un’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni
istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992). La risoluzione 2142 (2014) del
CSNU modifica inoltre gli obblighi di notifica in relazione alle forniture di
armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o
formazione alle forze di sicurezza somale, nonché per la procedura di esenzione
in relazione alle forniture di articoli che figurano nell’allegato della
risoluzione 2111 (2013). (3) Il … aprile 2014 il Consiglio
ha adottato la decisione 2014/…/PESC del Consiglio[4], che modifica la
decisione 2010/231/PESC conformemente alla risoluzione 2142 (2014) del
CSNU. (4) Poiché alcune di queste
modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello
dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da
parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (5) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così
modificato: all’articolo 2 bis, la lettera e) è sostituita
dal seguente: “e) la fornitura di finanziamenti,
assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione
relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli
elencati nell’allegato III del presente regolamento, purché siano soddisfatte
le condizioni seguenti: i) l’autorità competente interessata ha appurato
che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza
o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle
forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del
popolo somalo e ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 della
risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato
informato, con almeno cinque giorni di anticipo, dal governo federale della
Somalia o, in alternativa, dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza
finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione di qualsiasi
fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica,
assistenza o formazione destinati unicamente allo sviluppo delle forze di
sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo
somalo, a norma dei paragrafi 3 e 4 dell’UNSCR 2142 (2014);” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2. [2] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17. [3] GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2. [4] GU L …