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Document 52014JC0015

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    /* JOIN/2014/015 final - 2014/0126 (NLE) */

    52014JC0015

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia /* JOIN/2014/015 final - 2014/0126 (NLE) */


    RELAZIONE

    (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia[1] impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

    (2) Il 5 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2142 (2014), che conferma l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e rinnova fino al 25 ottobre 2014 la decisione secondo cui l’embargo sulle armi non si applica né alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari né alla fornitura di consulenza, assistenza o formazione, destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, tranne per quanto riguarda le forniture di determinati articoli che figurano nell’allegato della risoluzione 2111 (2013) per cui è necessaria un’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992). La risoluzione 2142 (2014) del CSNU modifica inoltre gli obblighi di notifica in relazione alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle forze di sicurezza somale, nonché per la procedura di esenzione in relazione alle forniture di articoli che figurano nell’allegato della risoluzione 2111 (2013).

    (3) Il Consiglio sta per adottare una decisione recante modifica della decisione 2010/231/PESC in conformità della risoluzione 2142 (2014).

    (4) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare alcune di queste modifiche.

    (5) L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003.

    2014/0126 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC[2],

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia[3] impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

    (2)       Il 5 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2142 (2014), che conferma l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e rinnova fino al 25 ottobre 2014 la decisione secondo cui l’embargo sulle armi non si applica né alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari né alla fornitura di consulenza, assistenza o formazione, destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, tranne per quanto riguarda le forniture di determinati articoli che figurano nell’allegato della risoluzione 2111 (2013) per cui è necessaria un’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992). La risoluzione 2142 (2014) del CSNU modifica inoltre gli obblighi di notifica in relazione alle forniture di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle forze di sicurezza somale, nonché per la procedura di esenzione in relazione alle forniture di articoli che figurano nell’allegato della risoluzione 2111 (2013).

    (3)       Il … aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/…/PESC del Consiglio[4], che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente alla risoluzione 2142 (2014) del CSNU.

    (4)       Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)       Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

    all’articolo 2 bis, la lettera e) è sostituita dal seguente:

                  “e) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell’allegato III del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    i) l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo e

    ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato informato, con almeno cinque giorni di anticipo, dal governo federale della Somalia o, in alternativa, dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, a norma dei paragrafi 3 e 4 dell’UNSCR 2142 (2014);”

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

    [2]               GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

    [3]               GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

    [4]               GU L …

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