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Document 52014JC0010

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina

/* JOIN/2014/010 final - 2014/0062 (NLE) */

52014JC0010

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina /* JOIN/2014/010 final - 2014/0062 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato con la massima fermezza qualsiasi uso della violenza in Ucraina, lanciando un appello per l'immediata cessazione della violenza e chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il Consiglio ha invitato il governo ucraino a dar prova della massima moderazione e i leader dell'opposizione a prendere le distanze da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2) Il ... febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina.

(3) La decisione 2014/.../PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone responsabili di violazioni dei diritti umani, atti di violenza o uso eccessivo della forza. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione sono elencati nell’allegato della decisione.

(4) Occorre un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione 2014/.../PESC.

(5) È opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina.

2014/0062 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/…//PESC del Consiglio[1], del …, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato con la massima fermezza l'uso della violenza in Ucraina, lanciando un appello per l'immediata cessazione della violenza e chiedendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il Consiglio ha invitato il governo ucraino a dar prova della massima moderazione e i leader dell'opposizione a prendere le distanze da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2)       Il ... febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina.

(3)       La decisione 2014/.../PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone responsabili di violazioni dei diritti umani, atti di violenza o uso eccessivo della forza. Le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione sono elencati nell’allegato della decisione.

(4)       Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(5)       Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

(6)       Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[2].

(7)       Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001[3] e alla direttiva 95/46/CE[4].

(8)       È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)           "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

i)       una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;

ii)      una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)     una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)     una domanda riconvenzionale;

v)      una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b)           "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)           "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II;

d)           "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)           "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l’affitto e le ipoteche;

f)            "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)           "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)       i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)      i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)     i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)     gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)      il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)     le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

vii)    i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;       

h)           "territorio dell’Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

i)            "trasferimento di fondi"

i)       un’operazione effettuata per conto di un pagatore tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; il pagatore e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "pagatore", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/EC[5];

ii)      un’operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; il pagatore e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

Articolo 2

1.           Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

2.           È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

Articolo 3

1.           Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo ... della decisione 2014/…/PESC del …, come responsabili di violazioni dei diritti umani, atti di violenza o uso eccessivo della forza in Ucraina, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi ad essi associati.

2.           L'allegato I contiene solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, sulle entità o sugli organismi dell’elenco:

a)      a scopo di identificazione: per le persone fisiche, cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli); data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova; funzione o professione; per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, nome, luogo e data di registrazione, numero di registrazione e sede;

b)      la data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato I;

c)      i motivi dell'inserimento nell'elenco.

3.           L’allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.

Articolo 4

1.           In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a)      necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)      destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)      destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)      necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

e)      da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;

f)       necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente.

2.           Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 5

1.           In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)      i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato I della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'UE o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)      i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)      la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o all'allegato I e

d)      il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.           Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 6

1.           In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento nell’allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:

a)      i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I e

b)      il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.           Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7

1.           L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni.

2.           L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)      interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)      pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I o

c)      pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'UE o esecutive nello Stato membro interessato e

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

1.           Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)      a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione e

b)      a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.           Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.           Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 10

1.           Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.           Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 11

1.           Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)      qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

2.           In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.           Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.           La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono con cadenza trimestrale tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

a)      i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5 e 6;

b)      problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.           Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

1.           La Commissione è autorizzata:

a)      a modificare l’allegato I in base alle decisioni prese dal Consiglio in relazione all’allegato ... della decisione 2014/.../PESC del Consiglio e

b)      a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2.           Nell'allegato I la Commissione motiva la sua decisione di inserire una voce nell'allegato stesso e rende note le sue decisioni, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi figuranti nell'elenco, se l'indirizzo è noto, oppure, se l'indirizzo non è noto, attira l'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi sulle sue decisioni attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, offrendo loro la possibilità di formulare osservazioni.

3.           Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni formulate e di tutte le altre informazioni pertinenti, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo dell'esito del riesame.

Articolo 14

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

1.           La Commissione tratta dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)      la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell'allegato I;

b)      l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione europea, disponibile sul sito web[6];

c)      il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.           La Commissione può trattare dati personali in relazione a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

3.           Ai fini del presente regolamento, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 16

1.           Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.           Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 17

1.           Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.           Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.           Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a)           nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)           a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)           a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)           a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)           a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

[1]               GU L

[2]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[3]               Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[4]               Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[5]               Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

[6]               http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

ALLEGATI

della

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina

"ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità di cui all'articolo 2

A. Persone fisiche

B. Persone giuridiche, entità e organismi  

ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"

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