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Document 52014IP0081

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (TCA) (2014/2534(RSP))

    GU C 93 del 24.3.2017, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 93/74


    P7_TA(2014)0081

    Trattato sul commercio di armi

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (TCA) (2014/2534(RSP))

    (2017/C 093/14)

    Il Parlamento europeo,

    visto il Trattato sul commercio delle armi (TCA) adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013,

    visti la decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010 (1), e le precedenti decisioni del Consiglio sulle attività dell'UE a sostegno del Trattato sul commercio delle armi e il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Trattato sul commercio delle armi (12178/2013),

    vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (2),

    vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (3),

    visto il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (4),

    vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5),

    viste le sue risoluzioni del 21 giugno 2007 su un Trattato sul commercio delle armi: fissazione di criteri internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali (6), del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi (7) e del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi — mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante (8),

    visti gli articoli 21 e 34 del trattato sull'Unione europea,

    visti gli articoli 3, 4 e 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0233/2013),

    visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che il commercio internazionale di armi convenzionali movimenta ogni anno almeno 70 000 milioni di dollari e che, secondo una stima delle Nazioni Unite, quasi un milione degli otto milioni di armi prodotte nel mondo ogni giorno si perdono o sono rubate, finendo generalmente nelle mani sbagliate, e che muore una persona al minuto nel mondo a causa della violenza con le armi;

    B.

    considerando che secondo l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma l'UE nel suo insieme rappresenta il 26 % delle esportazioni di armi a livello mondiale e che il 61 % di tali esportazioni è destinato ai mercati extra UE;

    C.

    considerando che, dall'approvazione della direttiva 2009/43/CE, il commercio di attrezzature militari nell'Unione è disciplinato da un sistema di licenza globale comune e che l'UE è competente a concludere accordi internazionali in ambiti che rientrano nella sua competenza esclusiva;

    D.

    considerando che la posizione comune del Consiglio del 2008 stabilisce quattro criteri vincolanti che possono condurre al diniego delle licenze di esportazione e altri quattro criteri di cui occorre tenere conto; che tali criteri non pregiudicano la definizione di misure più restrittive sul controllo delle armi da parte degli Stati membri;

    E.

    considerando che il rispetto dei diritti umani costituisce la pietra miliare dei valori comuni sui quali è costruita l'Unione europea e che, stando ai trattati, la politica commerciale, come parte dell'azione esterna dell'UE, dovrebbe contribuire al rispetto dei diritti umani;

    F.

    considerando che le esportazioni di armi hanno un impatto non solo sulla sicurezza ma anche sulla ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e la capacità industriale, il commercio bilaterale e plurilaterale e lo sviluppo sostenibile; che l'instabilità creata da una maggiore disponibilità di armi determina sovente un rallentamento economico e la povertà; che il commercio di armi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, determina spesso corruzione ed eccesso di indebitamento e sottrae importanti risorse per lo sviluppo dalle loro società; che il commercio internazionale può essere all'altezza delle sue potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili, crescita e sviluppo solo in un clima di buona governance, se non di pace, sicurezza e stabilità a livello internazionale;

    Considerazioni generali

    1.

    accoglie con favore la conclusione, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di un Trattato sul commercio delle armi giuridicamente vincolante per quanto riguarda il commercio internazionale di armi convenzionali dopo sette anni di lunghe trattative; ricorda che il Trattato mira a stabilire i più alti standard internazionali comuni al fine di regolare il commercio internazionale di armi convenzionali e di prevenire e a sradicare il commercio illecito di armi convenzionali al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali, nonché alla riduzione delle sofferenze umane; ritiene che l'efficace attuazione del Trattato possa contribuire significativamente ad accrescere il rispetto per i diritti umani internazionali e il diritto umanitario in tutto il mondo; accoglie il prezioso contributo delle organizzazioni della società civile, dalla creazione sino all'adozione del Trattato sul commercio delle armi;

    2.

    sottolinea che il successo a lungo termine del regime TCA dipende dalla partecipazione del maggior numero possibile di paesi compresi, e in particolare, tutti i principali attori del commercio internazionale di armi; accoglie con favore il fatto che la maggior parte degli Stati membri delle Nazioni Unite abbiano già firmato il Trattato ed esorta gli altri a seguirne l'esempio e a ratificarlo il prima possibile; chiede al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di aggiungere ai suoi obiettivi di politica estera, così come agli argomenti da includere negli accordi bilaterali, un invito per i paesi terzi ad aderire al regime TCA;

    3.

    constata che alcuni accordi commerciali contengono clausole che promuovono obiettivi e accordi di non proliferazione riguardo alle armi di distruzione di massa e invita pertanto la Commissione a esaminare in che modo poter utilizzare gli attuali e futuri strumenti commerciali per promuovere la ratifica e l'attuazione del Trattato sul commercio delle armi;

    4.

    sottolinea il fatto che i trasferimenti illeciti o non regolamentati di armi causano sofferenze umane, alimentano conflitti armati, instabilità, attentati terroristici e corruzione, con il loro corollario di degrado dello sviluppo socioeconomico e violazioni della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;

    Campo d'applicazione

    5.

    giudica deplorevole che il Trattato non introduca una definizione comune e precisa delle armi convenzionali e si applichi solamente alle otto categorie di armi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e deplora che non comprenda un elenco descrittivo delle specifiche tipologie di armi per ciascuna di queste categorie; accoglie, tuttavia, l'uso di ampie categorie per determinare quali tipi di armi siano interessati; esprime particolare soddisfazione per l'inclusione delle armi di piccolo calibro, delle armi leggere, delle munizioni e delle loro parti e componenti; invita gli Stati Parte a dare di ogni categoria la sua definizione più ampia nell'ambito della propria legislazione nazionale; deplora il fatto che il commercio di sistemi di pilotaggio a distanza militarizzati (droni) non rientri nel campo di applicazione del Trattato;

    6.

    deplora il fatto che l'assistenza tecnica, compresi le riparazioni, la manutenzione e lo sviluppo, tutte attività contenute nella normativa dell'UE in materia, rimangano al di fuori del campo di applicazione del Trattato;

    7.

    invita gli Stati membri dell'UE a chiarire che il termine «trasferimento» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato si applica a doni e prestiti, nonché a tutte le altre forme di trasferimento e che pertanto tali attività rientrano nel campo di applicazione del presente Trattato;

    8.

    invita gli Stati Parte, con riferimento ai controlli sulle esportazioni e all'applicazione dell'articolo 6 (Proibizioni) e dell'articolo 7, paragrafo 1, (Esportazione e valutazione dell'esportazione) del TCA, a prestare la massima attenzione ai prodotti che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari, quali la tecnologia a fini della sorveglianza, e anche ai pezzi di ricambio e ai prodotti utilizzabili nei conflitti informatici o nelle violazioni non letali dei diritti umani, e suggerisce la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del TCA fino ad includere i servizi legati alle esportazioni di armi e i beni e la tecnologia a duplice utilizzo;

    9.

    accoglie con favore le disposizioni che mirano a prevenire il dirottamento di armi; osserva, tuttavia, che gli Stati Parte dispongono di un ampio margine di manovra nel determinare il livello di rischio di dirottamento delle armi; deplora il fatto che le munizioni e le parti e componenti non rientrino esplicitamente tra le disposizioni in questione, e invita gli Stati Parte ad ovviare a questa situazione nelle loro legislazioni nazionali, in particolare gli Stati che sono membri dell'UE, in conformità della posizione comune del Consiglio del 2008;

    10.

    riconosce l'importanza dell'industria delle armi per la crescita e l'innovazione, oltre al suo ruolo fondamentale nel fornire capacità d'importanza cruciale; ricorda il legittimo interesse degli Stati ad acquistare armi convenzionali, ad esercitare il loro diritto all'autodifesa e a produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali; ricorda altresì che è nell'interesse superiore degli Stati Parte garantire che l'industria delle armi rispetti il diritto internazionale e i regimi vincolanti di controllo delle armi, così da preservare e tutelare i principi fondamentali della democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il diritto umanitario, nonché promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;

    11.

    invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a contribuire a sviluppare codici di condotta vincolanti per i soggetti privati coinvolti nel commercio di beni militari, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; incoraggia fortemente l'industria europea degli armamenti a contribuire agli impegni di sostegno all'attuazione in modo aperto e trasparente, anche, se del caso, attraverso partenariati pubblico-privati, e a promuovere la conformità, in particolare degli obblighi di rafforzamento dell'assunzione delle responsabilità e dell’obbligo derivante dalla responsabilità di impedire i trasferimenti illegali di armi;

    Criteri e norme internazionali

    12.

    sottolinea l'importanza dell'obbligo, imposto dal Trattato agli Stati Parte, di istituire un sistema nazionale di controllo per i trasferimenti di armi (esportazione, importazione, transito, trasbordo e mediazione);

    13.

    si compiace, in particolare, del divieto di tutti i trasferimenti qualora lo Stato, al momento dell'autorizzazione, sia a conoscenza del fatto che le armi saranno utilizzate per commettere genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra;

    14.

    accoglie con favore il fatto che, secondo modalità sostanzialmente conformi con vari accordi e strumenti di controllo dei trasferimenti regionali, compresa la posizione comune del Consiglio del 2008, il trasferimento di armi non possa essere autorizzato qualora gli Stati Parte valutino che esista un rischio preponderante che le armi mettano a repentaglio la pace e la sicurezza o che possano essere utilizzate per: (1) violare il diritto umanitario, (2) violare i diritti umani, (3) commettere atti di criminalità organizzata o (4) atti di terrorismo; sollecita tutti gli Stati Parte a sviluppare orientamenti aggiuntivi affinché tali criteri siano applicati con i debiti rigore e coerenza;

    15.

    invita la Commissione e il Consiglio a garantire una maggiore coerenza tra i vari strumenti europei che regolamentano la circolazione (esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) delle armi e delle attrezzature strategiche, come la posizione comune del Consiglio del 2008, il regolamento (CE) n. 428/2009 sull'uso duale, il regolamento (UE) n. 258/2012 che attua l'articolo 10 del protocollo sulle armi da fuoco e le azioni mirate ai sensi dell'articolo 218 del trattato, in termini di definizione istituzionale a livello unionale e meccanismi di attuazione, per evitare confusione giuridica e costi aggiuntivi eccessivi per i pertinenti operatori economici dell'UE;

    16.

    accoglie con favore il requisito che gli Stati Parte tengano conto, nel corso del processo decisionale relativo alla licenza, del rischio che le armi da trasferire vengano utilizzate per commettere o agevolare gravi episodi di violenza basata sul genere o gravi episodi di violenza contro donne e bambini;

    Attuazione e relazione sui progressi compiuti

    17.

    sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace e credibile del Trattato, con una chiara definizione delle responsabilità degli Stati Parte; osserva, a tale riguardo, che gli Stati Parte dispongono di un ampio margine di interpretazione;

    18.

    sottolinea che non è necessario dimostrare l'esistenza di tensioni o conflitti armati nel paese di arrivo, né tener conto del loro livello di sviluppo;

    19.

    sottolinea che agli Stati Parte si chiede di riferire annualmente sulle loro esportazioni e importazioni di armi convenzionali; chiede con forza che le pertinenti relazioni siano sistematicamente rese pubbliche; invita gli Stati membri dell'UE, di conseguenza, a impegnarsi per la trasparenza e a divulgare pubblicamente le loro relazioni annuali sui trasferimenti di armi, senza attendere un'accettazione globale di tale principio;

    20.

    ritiene che la piena trasparenza dipenda in larga misura dall’assunzione di responsabilità nei confronti dei parlamenti, dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, e chiede l'istituzione di meccanismi di trasparenza che consentano a tali cittadini ed organizzazioni di essere coinvolti al fine di chiedere conto alle proprie autorità;

    21.

    sottolinea il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali, delle ONG e della società civile nell'attuazione e applicazione delle norme del TCA concordate a livello nazionale e internazionale, nonché nella creazione di un sistema di controllo trasparente e affidabile; invita pertanto a sostenere (anche finanziariamente) un meccanismo di controllo internazionale, trasparente e solido che promuova il ruolo dei parlamenti e della società civile;

    22.

    accoglie con favore le disposizioni per la cooperazione internazionale e l'assistenza, nonché la creazione di un fondo fiduciario volontario per assistere gli Stati Parte che necessitano di sostegno per l'attuazione del Trattato;

    23.

    si compiace per l'istituzione di una Conferenza degli Stati Parte che sarà regolarmente convocata al fine di riesaminare l'attuazione del Trattato nonché, tra le altre cose, al fine di garantire che il commercio di nuove tecnologie di armi sia contemplato dal Trattato;

    L’UE e i suoi Stati membri

    24.

    riconosce il ruolo coerente svolto dall'UE e dai suoi Stati membri a sostegno del processo internazionale volto alla definizione di norme comuni vincolanti per la regolamentazione del commercio internazionale di armi; accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano siglato il Trattato; auspica una veloce ratifica da parte degli Stati membri una volta che il Parlamento europeo abbia dato il suo consenso;

    25.

    invita pertanto la Presidenza greca del Consiglio a conferire la massima priorità alla ratifica e all'attuazione del TCA e a riferire periodicamente al Parlamento in merito alle rispettive attività; esorta gli Stati membri ad attuare rapidamente ed efficacemente il TCA in modo uniforme all'interno dell'Unione europea continuando, nel contempo, l'attuazione completa della posizione comune del Consiglio del 2008 quale base attuale per norme europee condivise in materia di controlli sulle esportazioni di armi;

    26.

    ricorda agli Stati membri la loro responsabilità comune nell'applicare e interpretare in modo uniforme e con il medesimo grado di rigore la posizione comune del Consiglio del 2008 sulle esportazioni di armi;

    27.

    esorta gli Stati membri a soddisfare i propri obblighi di notifica previsti dall'UE e dall'ONU in uno spirito di trasparenza e completezza e a promuovere la trasparenza e lo scambio di informazioni e di migliori prassi in materia di trasferimenti e dirottamento di armi a livello mondiale;

    28.

    plaude al ruolo attivo svolto dall'UE nei negoziati TCA; ritiene, tuttavia, deplorevole che il TCA non contenga disposizioni atte a consentire all'UE e ad altre organizzazioni regionali di essere parti del Trattato; sottolinea l'esigenza che le organizzazioni regionali svolgano un ruolo attivo nell'attuazione del Trattato e chiede di introdurre quanto prima nel TCA disposizioni che consentiranno all'UE o ad altre organizzazioni regionali di essere parti del Trattato;

    29.

    si compiace del fatto che il Trattato stabilisca che gli Stati sono obbligati a presentare annualmente una relazione sia sulle loro esportazioni che sulle loro importazioni (articolo 13, paragrafo 3), aspetto molto positivo che aumenta la fiducia tra gli Stati, giacché permette di ottenere informazioni sulle armi in via di acquisizione da parte di altri paesi;

    30.

    invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa per una decisione del Consiglio concernente un meccanismo di sostegno dell'UE per l'attuazione del TCA;

    31.

    invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire sostegno ai paesi terzi che necessitano di assistenza nell'adempimento degli obblighi del Trattato; accoglie con favore, in tale contesto, le conclusioni del Consiglio per gli affari esteri del 16 dicembre 2013 che assegna 5,2 milioni di euro dal bilancio dell'UE al fondo fiduciario volontario che verrà istituito ai sensi del Trattato;

    32.

    sottolinea che qualsiasi impegno nei confronti del sostegno all'attuazione dovrebbe essere coordinato strettamente con le attività degli altri donatori e delle altre parti del Trattato sul commercio delle armi, tenendo conto dei punti di vista degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile, come quelle finanziate nell'ambito del meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), e dovrebbe incoraggiare la partecipazione della società civile locale;

    33.

    invita la Commissione e il SEAE a concepire e attuare un programma coerente sul raggio d'azione del Trattato sul commercio delle armi, il quale integri e consolidi tutte le attività esistenti delle parti del Trattato sul commercio delle armi e tenga conto delle attività relative alle iniziative di sostegno locali delle organizzazioni della società civile e delle attività sociali degli altri donatori e delle organizzazioni della società civile, tenendo debito conto delle lezioni apprese in questo settore;

    34.

    richiama l’attenzione sulla disposizione volta a modificare il Trattato in ultima istanza a maggioranza dei tre quarti degli Stati Parte qualora ciò dovesse rivelarsi necessario ed esorta l'UE e i suoi Stati membri ad avvalersi in futuro di questa norma per rafforzare ulteriormente il regime e colmare le lacune; esorta la Commissione ad attuare sino ad allora soluzioni bilaterali nel contesto delle relazioni commerciali previste dal Trattato;

    35.

    invita il parlamento ellenico, nel quadro della Presidenza greca del Consiglio dell'UE, ad inserire la questione della ratifica del TCA e la posizione comune del Consiglio del 2008 all'ordine del giorno della prossima Conferenza interparlamentare per la PESC-PSDC;

    36.

    invita il Consiglio a concedere l'autorizzazione agli Stati membri di ratificare il TCA nell’interesse dell'Unione europea, dal momento che il TCA riguarda sia le competenze esclusive dell'UE sia le competenze nazionali;

    o

    o o

    37.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


    (1)  GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14.

    (2)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

    (3)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1.

    (5)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

    (6)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 342.

    (7)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 58.

    (8)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 48.


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