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Document 52014IE1568

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Situazione e condizioni di lavoro delle organizzazioni della società civile in Turchia»

GU C 242 del 23.7.2015, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 242/34


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Situazione e condizioni di lavoro delle organizzazioni della società civile in Turchia»

(2015/C 242/06)

Relatore:

M. METZLER

Il Comitato economico e sociale europeo, nella sessione plenaria del 26 e 27 febbraio 2014, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d’iniziativa sul tema:

«Situazione e condizioni di lavoro delle organizzazioni della società civile in Turchia».

La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 dicembre 2014.

Alla sua 540a sessione plenaria, dei giorni 21 e 22 gennaio 2015 (seduta del 21 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 205 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) incoraggia il governo e l’amministrazione della Turchia a riconoscere le organizzazioni della società civile in quanto parte importante della società e soggetti fondamentali del processo di ravvicinamento del paese ai valori e all’acquis dell’Unione europea, allo scopo di creare una società in cui tutte le categorie sociali abbiano un ruolo essenziale da svolgere. La Turchia deve muoversi nel quadro di uno sforzo condiviso volto a creare il quadro istituzionale e legislativo per una cultura pluralistica e partecipativa, nel segno del riconoscimento reciproco e dello scambio.

1.2.

Occorre sostenere in tutti i settori la separazione dei poteri nel quadro dello Stato di diritto come premessa indispensabile per il lavoro delle organizzazioni della società civile. Interventi sproporzionati da parte delle autorità statali tali da compromettere oltre misura le capacità di lavoro delle organizzazioni della società civile, come quelli visti nel caso dei controlli eccezionali, non sono compatibili con questo principio. Va sostenuto anche l’accesso di tali organizzazioni ai rimedi giuridici. Occorre combattere con forza la corruzione.

1.3.

Nel dialogo UE-Turchia, occorre rivolgere un’attenzione particolare all’attuazione efficace dei diritti e delle libertà fondamentali, compresi:

la libertà di espressione per tutti gli individui, che non devono temere di subire discriminazioni o punizioni;

la libertà dei media, che promuove la diversità;

la libertà di associazione e di riunione, anche e soprattutto in caso di dibattiti ed eventi conflittuali;

i diritti delle donne;

i diritti sindacali;

i diritti delle minoranze, incluse quelle religiose, culturali e sessuali;

i diritti dei consumatori.

1.4.

La separazione dei poteri fra legislativo, esecutivo e giudiziario, e in particolare una chiara distinzione e distinguibilità fra l’azione del governo e l’azione amministrativa disciplinata dalla legge, costituisce la base per garantire il funzionamento delle organizzazioni della società civile. In particolare, un potere giudiziario indipendente è il fondamento di qualunque Stato di diritto.

1.5.

Il CESE invita il Consiglio dell’UE a lavorare per l’apertura del capitolo 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e del capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza) nel quadro dei negoziati di adesione della Turchia all’Unione europea, per accompagnare il processo in corso in Turchia.

1.6.

Allo stesso tempo, occorre anche rispettare il principio della separazione verticale dei poteri, ad esempio per quanto riguarda le autonomie locali.

1.7.

Sarebbe utile se le organizzazioni della società civile in Turchia potessero accedere alle informazioni relative ai processi (decisionali) degli organi statali. A tal fine vanno organizzate audizioni e consultazioni periodiche secondo regole trasparenti, volte a consentire di tener conto, nelle decisioni politiche e amministrative, dei risultati del lavoro delle organizzazioni della società civile e degli interessi delle categorie sociali da esse rappresentati. Il governo e l’amministrazione della Turchia sono incoraggiati a coinvolgere la società civile in un processo di discussione formale (Consiglio economico e sociale) e a sancire questo processo nella Costituzione, attraverso opportuni provvedimenti di riforma costituzionale.

1.8.

Secondo il CESE, alcune categorie professionali, in particolare quelle che esercitano una professione liberale, hanno grande importanza per la realizzazione di un ordine sociale basato sulla libertà e lo Stato di diritto. L’accesso alla giustizia e all’assistenza medica può essere garantito soltanto da professionisti indipendenti e qualificati, in cui i cittadini possano nutrire fiducia grazie a un rapporto confidenziale protetto da interferenze e violenze provenienti dall’esterno. Questi servizi fondati sulla fiducia e prestati, ad esempio, da avvocati, medici e consulenti fiscali presuppongono un ampio rispetto del segreto professionale.

1.9.

Di conseguenza, è necessaria un’autoregolamentazione efficace di queste professioni, ad esempio in ordini professionali, in modo da garantire l’assunzione della particolare responsabilità nei confronti della società e del singolo che esse comportano, in piena libertà dall’influenza della politica. La missione di accertamento del CESE ha rilevato diverse violazioni di questo principio.

1.10.

In Turchia è auspicabile un dialogo sociale a livello nazionale, settoriale e aziendale che consenta a datori di lavoro e lavoratori di essere interlocutori su un piano di parità. L’obiettivo dovrebbe essere anche un miglioramento delle condizioni lavorative, della salute e della sicurezza sul lavoro, che deve tradursi in ampi diritti per i lavoratori (1).

2.   Introduzione e contesto

2.1.

La visita del CESE a Istanbul e ad Ankara del 9 e 10 settembre 2013 ha rilevato che le condizioni di lavoro delle organizzazioni della società civile in Turchia risultano a volte limitate in modo sensibile. In alcuni casi, i rappresentanti e gli operatori di tali organizzazioni sono stati sottoposti a pesanti restrizioni personali, fino alla violenza fisica, da parte delle istituzioni statali.

2.2.

Dal 1o al 3 luglio 2014 si è svolta una visita di follow-up ad Ankara e Diyarbakır, allo scopo di esplorare la situazione attuale e gli sviluppi per quanto riguarda le condizioni di lavoro della società civile in Turchia. Nei colloqui svoltisi con i rappresentanti della società civile turca si è cercato di accertare se dal settembre 2013 si fossero prodotti dei cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle organizzazioni della società civile.

2.3.

Le visite sopra menzionate si sono aggiunte alle riunioni periodiche del Comitato consultivo misto UE-Turchia, che sta tenendo sotto osservazione il processo di adesione della Turchia all’Unione europea. I membri del CESE hanno potuto discutere con i rappresentanti della società civile che non erano stati indicati come interlocutori per i dibattiti in seno al CCM.

2.4.

Gli incontri con i rappresentanti di molte di tali organizzazioni e delle istituzioni, compreso un ente locale, hanno consentito di comprendere quali siano le condizioni di lavoro delle organizzazioni della società civile turca e i cambiamenti eventualmente intervenuti. In quest’ottica, le esperienze e le interpretazioni di alcuni soggetti specifici della società civile dovrebbero servire a tracciare un quadro complessivo. Il quadro così ottenuto delinea non tanto la situazione giuridica quanto le condizioni generali effettive percepite, che rivestono un’importanza fondamentale per l’impegno personale nelle organizzazioni della società civile.

2.5.

Si parte dalla premessa che non sia possibile arrivare a una completa soddisfazione di tutti i soggetti della società civile rispetto alle loro condizioni di lavoro, neanche quando siano presenti circostanze ideali. Piuttosto, l’obiettivo deve essere una costante ottimizzazione del contesto per l’impegno sociale e civile, grazie a un bilanciamento degli interessi all’insegna della continua maturazione di una società democratica e pluralistica, che in tutti gli Stati membri dell’UE si forma attraverso un processo attivo.

2.6.

Il CESE esorta la Turchia e l’Unione europea a fare del dialogo della società civile una precondizione assoluta per l’avvicinamento fra le rispettive società, e ad impegnarsi al massimo per promuovere tale processo. Quest’ultimo può riuscire soltanto se prende la forma di un processo di apprendimento reciproco nel quadro di un dialogo aperto e continuativo.

3.   Quadro istituzionale e legislativo per le organizzazioni della società civile

3.1.

La Turchia ha compiuto decisi progressi per quanto riguarda i principi fondamentali della separazione dei poteri e dell’indipendenza delle autonomie locali, ma occorreranno ancora sforzi considerevoli per applicare tali principi. Le organizzazioni della società civile devono poter basare il proprio lavoro su un quadro giuridico affidabile. Ciò significa anche che il diritto in vigore deve offrire un margine di manovra sufficiente per la loro attività e che tale diritto deve essere rispettato e applicato correttamente dallo Stato e dall’amministrazione. La certezza del diritto circa le condizioni di lavoro delle organizzazioni della società civile e dei loro operatori deve essere trasparente e garantita.

3.2.

Al centro delle critiche vi è essenzialmente l’applicazione reale delle norme costituzionali, nel senso che occorre poter contare sul rispetto dei diritti individuali da parte delle autorità statali. Indipendentemente dalla legittimità formale dell’azione amministrativa nei singoli casi e dalle eventuali violazioni delle disposizioni di legge, sono la base e la motivazione degli atti dello Stato che in alcuni casi non appaiono garantite e trasparenti. Per questo, le misure statali sono percepite come arbitrarie.

3.3.

La base giuridica di una misura, il responsabile e la motivazione di una decisione o di un provvedimento devono essere sempre spiegati alle persone che ne sono oggetto in una maniera che risulti loro comprensibile. Inoltre, deve sempre essere effettivamente garantito e documentato un accesso immediato ai rimedi giuridici.

4.   Separazione dei poteri, Stato di diritto e libertà di azione per i singoli

4.1.

Tutti gli operatori delle organizzazioni della società civile sono responsabili delle loro azioni, come qualunque altro cittadino. Non devono esser loro imposti svantaggi o restrizioni personali ingiustificati in conseguenza del loro impegno. In particolare, la loro vita privata e quella delle loro famiglie hanno diritto a una piena protezione.

4.2.

Il CESE è a conoscenza del fatto che i rappresentanti delle organizzazioni della società civile si sono trovati esposti in numerosi casi a minacce personali consistenti in attacchi verbali e azioni penali, oltre a vedere il proprio lavoro sociale e civile sottoposto a limitazioni ingiustificate. Molte restrizioni riportate si sono verificate nel contesto delle proteste a Gezi-Park del maggio e giugno 2013 e del loro trattamento giudiziario.

4.3.

La delegazione del CESE è rimasta profondamente colpita di fronte alle notizie secondo cui dopo le suddette proteste è stato proibito ai medici di assistere i feriti e le cartelle cliniche sono state requisite in qualità di atti d’indagine. Inoltre, risulta che alcuni medici sono stati messi sotto inchiesta con l’accusa di aver disobbedito ai provvedimenti delle autorità, dal momento che non ne avevano applicato le istruzioni. Il diritto a un’assistenza sanitaria confidenziale e indipendente è un diritto umano e deve essere applicato come previsto dal giuramento di Ippocrate, senza che venga influenzato dagli avvenimenti politici e da considerazioni circa la persona che ne ha bisogno. Anche in questo caso, come in quello della rappresentanza legale, il pieno rispetto da parte di tutti del segreto professionale è un fondamento essenziale di un’attività caratterizzata dalla fiducia, oltre a rappresentare una caratteristica dello Stato di diritto. Il rispetto di questi principi da parte di tutti i funzionari pubblici ha un’importanza che va oltre il caso singolo per applicarsi al funzionamento complessivo di una democrazia, allo Stato di diritto e alla fiducia della popolazione nella tutela dei suoi diritti.

4.4.

Il CESE raccomanda alle autorità turche di cercare di riconquistare la fiducia perduta tra le organizzazioni della società civile garantendo la trasparenza e il rispetto delle regole dello Stato di diritto da parte delle decisioni adottate a tutti i livelli di governo, nonché attraverso l’indipendenza degli atti adottati dagli organi legislativi, esecutivi e giudiziari.

4.5.

Il coinvolgimento della società civile nel processo decisionale democratico potrebbe essere sostenuto, nel quadro del processo di adesione all’UE, dall’apertura del capitolo 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e del capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), nonché da un’attuazione proattiva dei diritti e delle libertà fondamentali ivi contenuti.

4.6.

Il CESE sottolinea che l’indipendenza del settore giudiziario, compresa quella dei giudici, è un elemento fondamentale di una società civile libera che vive in regime di democrazia. In particolare, i giudici devono essere liberi di amministrare la giustizia in modo indipendente e secondo la legge, senza essere esposti a indicazioni indirette di altri organi, all’esercizio individuale di pressioni o alla minaccia di ripercussioni personali.

5.   Trasparenza e comunicazione per l’impegno della società civile

5.1.

Il CESE auspica che il governo e l’amministrazione turchi attingano maggiormente al potenziale delle organizzazioni della società civile per la formulazione e la divulgazione delle decisioni politiche, consultandole regolarmente in vista della presa di decisioni e aprendo loro un accesso alle informazioni relative al processo decisionale statale con lo scopo di instaurare un dialogo. Molte organizzazioni della società civile turca hanno lamentato le scarse possibilità di accesso al processo decisionale statale. Negli Stati membri dell’UE, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile vengono consultati regolarmente prima che si adottino delle decisioni, in modo da poter considerare i punti di vista e gli interessi aggregati degli aderenti alle organizzazioni stesse e aumentare la qualità e la sostenibilità sociale delle decisioni stesse. Grazie alla consultazione delle parti sociali interessate, che dovrebbero rappresentare un elemento costante delle procedure in materia legislativa e regolamentare, gli organi statali possono da una parte individuare in anticipo gli aspetti passibili di miglioramenti e dall’altra contare sulla divulgazione delle decisioni da parte delle organizzazioni interessate, ciascuna nel proprio ambito.

5.2.

Il governo e l’amministrazione della Turchia sono incoraggiati a coinvolgere la società civile, comprese le minoranze, in un processo politico strutturato di discussione formale attraverso l’istituzione di un Consiglio economico e sociale e a sancire questo processo nella Costituzione, attraverso opportuni provvedimenti di riforma costituzionale.

5.3.

I rappresentanti delle organizzazioni della società civile si sentivano fortemente limitati nella loro comunicazione con i membri e con il pubblico al momento della missione di accertamento. Essi hanno infatti indicato che l’accesso alla stampa è difficile e a volte praticamente impossibile a causa della struttura in gran parte oligopolistica dei media e di redazioni che spesso seguono un unico orientamento, e hanno denunciato rapporti di forte dipendenza economica e influenze dirette sui mezzi di comunicazione. Inoltre, hanno osservato che per questi motivi l’informazione circa il lavoro delle organizzazioni della società civile è limitata, proprio come la possibilità di esprimersi liberamente sui temi politici con una presenza anche di opinioni critiche nei confronti del governo.

5.4.

Il CESE ritiene che occorra compiere passi ulteriori per arrivare a un panorama informativo libero e pluralistico. Le repressioni contro i giornalisti critici, compreso il loro arresto, devono cessare immediatamente.

5.5.

Il CESE critica l’oscuramento temporaneo del servizio di microblogging Twitter in Turchia. Il governo turco dovrebbe sostenere la libertà di opinione anche sui media sociali, la quale dovrebbe essere consentita in quanto parte del vivace scambio di vedute tipico di una democrazia.

6.   Una reale tutela delle minoranze come banco di prova per il funzionamento della democrazia

6.1.

La tutela delle minoranze sociali dovrebbe essere presa molto sul serio, in quanto banco di prova per il funzionamento della democrazia. Le discriminazioni da parte degli organi statali devono essere eliminate in modo sistematico, e quelle perpetrate da terzi devono essere affrontate dalla legge e prevenute attraverso un’opera di sensibilizzazione della società. Il coinvolgimento della società civile nel processo decisionale democratico potrebbe essere facilitato, nel quadro del processo di adesione all’UE, dall’apertura del capitolo 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e del capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), nonché da un’attuazione senza indugi dei diritti e delle libertà fondamentali ivi contenuti.

6.2.

Anche se non è corretto definire le donne una minoranza, il CESE invita la Turchia a mettere in campo gli strumenti di difesa delle minoranze al fine di promuovere la parità fra i sessi. A questo scopo, il paese dovrebbe applicare la Convenzione dell’ONU sui diritti delle donne. La Turchia dovrebbe porsi l’obiettivo politico di promuovere la posizione delle ragazze e delle donne in tutti gli ambiti sociali, in particolare nell’accesso al mercato del lavoro inclusa la funzione pubblica, e dovrebbe perseguire con vigore tale obiettivo. Lo Stato dovrebbe aiutare le madri in difficoltà mettendo a loro disposizione servizi di consulenza indipendenti e specializzati, allo scopo di ridurre il numero degli aborti clandestini. Occorre inoltre portare avanti e rafforzare le pratiche consolidate di collaborazione fra le organizzazioni per i diritti delle donne e lo Stato turco.

6.3.

La Turchia deve continuare a operare per integrare la minoranza curda nella società turca e per promuovere la cultura e la lingua curde.

6.4.

Il CESE invita la Turchia a proteggere dalle discriminazioni e ad integrare nella società le persone che hanno un orientamento sessuale diverso o un’identità di genere particolare.

6.5.

Il CESE è stato informato di alcune violazioni del principio di laicità dello Stato previsto dalla Costituzione turca. In particolare, nei documenti d’identità viene indicata la religione delle persone. Per gli appartenenti alle minoranze religiose, fra cui gli aleviti, ne conseguono svantaggi nella vita sociale e nella possibilità di trovare un posto di lavoro. La Turchia è invitata ad impegnarsi maggiormente per integrare le minoranze religiose nella società, senza discriminazioni.

7.   Il dialogo sociale come strumento ed espressione della democrazia sul posto di lavoro

7.1.

Il CESE ha rilevato delle lacune nella realizzazione di un coinvolgimento sistematico dei lavoratori nelle decisioni importanti. I sindacati riportano limitazioni della libertà di associazione e di riunione, che pure sono condizioni fondamentali per i loro aderenti. Si registrano inoltre pressioni individuali sui sindacalisti, in particolare quelli che siedono nei consigli di fabbrica, con conseguente violazione della libertà di associazione.

7.2.

Il CESE ha constatato con sgomento le insufficienze nella concezione e attuazione delle norme di sicurezza sul lavoro, che hanno causato incidenti anche alla vigilia della missione di accertamento, ad esempio quello della miniera di Soma nel maggio 2014. Il Comitato invita il governo e l’amministrazione turchi ad attivarsi insieme ai lavoratori per mettere a punto opportune precauzioni volte a proteggere la vita e la sicurezza di questi ultimi e a procedere a un’applicazione generalizzata di tali disposizioni.

8.   Le autonomie locali come strumento di democrazia partecipativa

8.1.

In Turchia, il principio dell’autonomia locale rimane a tratti un processo di apprendimento reciproco in cui i ruoli e i poteri dei diversi livelli devono essere definiti e svolti in modo incrementale. Il Comitato osserva che la separazione verticale dei poteri in Turchia è utilizzata anche come strumento per creare una rete di connessioni fra lo Stato e le categorie sociali, e che i processi democratici dovrebbero avere un più forte ancoraggio al livello regionale e locale. Questa potrebbe essere un’altra opportunità per coinvolgere le organizzazioni della società civile a rilevanza locale diretta nel processo decisionale, ad esempio in qualità di cittadini informati e di consiglieri indipendenti.

9.   Premesse sociali generali per le organizzazioni della società civile

9.1.

Lo Stato e i mezzi di comunicazione potrebbero fare di più per promuovere nella popolazione la consapevolezza della diversità delle categorie sociali e delle necessità delle organizzazioni della società civile e della rappresentanza dei vari interessi, in modo che anche le minoranze vengano considerate una parte legittima e arricchente della società turca.

9.2.

Affinché le organizzazioni della società civile possano svilupparsi e lavorare in modo professionale, necessitano di una struttura sociale effettivamente pluralistica e partecipativa. A tal fine hanno un ruolo decisivo non soltanto meccanismi istituzionali che consentano alle organizzazioni della società civile di operare secondo la legge, ma anche il mantenimento delle condizioni quadro necessarie sul campo per l’impegno sociale e civile. Il lavoro volontario dipende, oltre che dalla convinzione personale circa gli interessi e i valori portati avanti, anche dal riconoscimento che il singolo ottiene per il suo impegno.

9.3.

Dai colloqui con i soggetti della società civile è emerso che alcuni di loro percepiscono il proprio lavoro come un’impari lotta contro le autorità anziché come una legittima rappresentanza d’interessi. In alcuni casi sono risuonate anche sconcertanti parole di rivalità, sfiducia e opposizione verso le forze sociali e i poteri statali. Quest’atteggiamento è contrario alla comprensione reciproca e a un progresso concreto da ottenersi mediante un cambiamento generalizzato e reca con sé il pericolo di una spaccatura fra le categorie della società turca.

9.4.

Per superare questo clima di sfiducia e di paura, le autorità e le organizzazioni della società civile sono invitate a stabilire un dialogo e un contatto tripartito con le organizzazioni omologhe europee, allo scopo di promuovere un’atmosfera di rispetto e fiducia reciproci.

Bruxelles, 21 gennaio 2015

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Cfr. Joint Report on Trade Union Rights Situation in Turkey («Relazione congiunta sulla situazione dei diritti sindacali in Turchia»), correlatori: Annie Van Wezel e Rucan Isik, adottata nel corso della 32a riunione del Comitato consultivo misto UE-Turchia (CCM) del 7 e 8 novembre 2013 (CES6717-2013_00_00_TRA_TCD), http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-32-eu-turkey-jcc-jointreport.30035


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