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Document 52014DC0334

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

    /* COM/2014/0334 final */

    52014DC0334

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) /* COM/2014/0334 final */


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

    relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002

    (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

    La presente relazione di valutazione è presentata a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (di seguito denominata "decisione del Consiglio"), il quale prevede che le autorità italiane competenti riferiscano annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi da esse compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002. La presente relazione costituisce la valutazione della Commissione sui progressi comunicati dalle autorità italiane, con riferimento al 2012, nel recupero del prelievo supplementare sia nei periodi contemplati dalla decisione del Consiglio che in quelli non contemplati dalla citata decisione.

    Ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, l'aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti all'Unione a titolo del prelievo suppplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è in via eccezionale considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:

    – l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo;

    – il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

    Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, la concessione dell'aiuto è subordinata alla dichiarazione dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), oggi Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), dell'importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l'Italia detragga il debito in essere dalle spese finanziate dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nei mesi di novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005. Con lettera del 26 agosto 2003 l'Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame. Il debito residuo è stato regolarmente detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005.

    A norma dell'articolo 3 della decisione del Consiglio, le competenti autorità italiane riferiscono annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02.

    Conformemente a tale disposizione, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro nona relazione relativa al pagamento della rata 2012, in una lettera dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) datata 28 ottobre 2013.

    Pagamento del prelievo nel quadro del regime di pagamento rateale del 2003

    La decisione del Consiglio che autorizza l'Italia a sostituirsi ai suoi produttori di latte per pagare all'Unione europea gli importi dovuti a titolo del prelievo supplementare riguardava 25 123 produttori nel 2005, data della prima relazione presentata al Consiglio. Tale cifra è scesa nel 2012 passando a 22 249 produttori.

    Di tutti i produttori indicati nella relazione, debitori del prelievo supplementare per i sette periodi oggetto della decisione del Consiglio, 15 431 hanno optato per il regime di pagamento rateale del 2003. Nel 2004, prima del pagamento della prima rata, i 15 431 produttori che avevano optato per il regime di pagamento rateale erano debitori di una somma totale di 345 milioni di EUR, che corrispondono a circa un quarto del debito residuo totale dei produttori a titolo del prelievo. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento rateale la maggior parte dei produttori che si erano resi responsabili dei superamenti più contenuti, mentre i produttori con i superamenti delle quote latte più cospicui (circa 8 000 produttori che devono in totale un importo di 1 miliardo di EUR di prelievi nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito non aderire al regime di pagamento rateale. Va osservato tuttavia che, nel 2011, le autorità italiane hanno ricevuto 53 nuove domande di pagamento rateale, il che corrisponde approssimativamente a 1,2 milioni di EUR. Analogamente, nel 2012 sono state presentate 255 nuove domande di adesione al sistema per un totale di circa 13 milioni di EUR.

    La nona rata doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2012 da 11 430 produttori per un totale di 25 812 027,25 EUR. Dalle verifiche effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con il versamento 11 145 produttori, che nel 2012 hanno versato un importo complessivo di 25 025 344,42 EUR, il che significa che il 98% dei produttori ha pagato, entro i termini, il 96,9% dei prelievi dovuti per la nona rata. I pagamenti effettuati entro i termini per la prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava rata corrispondevano rispettivamente al 99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7%, 96,4%, 96,2%, 90,5% e 98,3% degli importi dovuti. Il prelievo complessivo percepito a titolo delle prime nove rate ammonta quindi a circa 238,4 milioni di EUR (approssimativamente il 97% dell'importo complessivo dovuto per tali rate).

    Anche se queste percentuali sono certamente indicative della volontà dei produttori partecipanti di adempiere ai propri obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio dei casi in cui il pagamento non è stato registrato entro i termini sia un eccellente indice dell'impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rigoroso rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell'intero importo del prelievo dovuto.

    Per quanto riguarda la nona rata, non sono disponibili informazioni riguardo ai pagamenti dei rimanenti 285 produttori, che rappresentano un importo pari a 786 682,83 EUR.

    Per l'ottava rata, alla fine del 2011 143 produttori non avevano pagato la loro rata, per un valore di 419 638,26 EUR. Stando alle informazioni ricevute dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati dalle autorità centrali alle competenti autorità regionali perché queste ultime reclamino il pagamento dell'intero importo dovuto, maggiorato di un tasso di interesse che non rientra nel regime di pagamento rateale. Dei 143 produttori che in un primo tempo si pensava non avessero pagato è emerso successivamente che in realtà 106 avevano pagato. Per contro, ai 37 produttori che non avevano effettivamente pagato l'ottava rata è stata revocata la possibilità di rateizzare il pagamento e nei loro confronti sono state avviate procedure di riscossione forzata.

    Aziende cui è stata revocata la possibilità di rateizzare il pagamento

    Il mancato pagamento delle rate annue comporta l'esclusione dal regime di pagamento rateale e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

    A nove anni di distanza dall'avvio del regime di rateizzazione nel 2003, le aziende cui è stato revocato il diritto al pagamento rateale sono complessivamente 498, il che corrisponde a un debito rateizzato complessivo di 18 531 964,41 EUR, di cui 4 543 929,20 EUR sono stati versati prima della suddetta revoca.

    Successivamente alla revoca sono stati riscossi 2 822 001,34 EUR, pertanto il debito tuttora pendente in capo a 192 aziende è di 11 118 742,39 EUR.

    I dati indicano che la diligenza usata dall'amministrazione italiana nella riscossione dei prelievi dai produttori esclusi dal regime di pagamento rateale in seguito al mancato pagamento di una rata è lungi dall'essere soddisfacente. Inoltre, i produttori di latte hanno dovuto rinunciare all'esercizio dell'azione penale davanti al giudice italiano per poter partecipare al regime di pagamento rateale. Di conseguenza, il mancato recupero non sembra imputabile alle eventuali lungaggini dei procedimenti giudiziari, ma piuttosto all'incapacità dell'amministrazione italiana di recuperare efficacemente questi importi.

    Proroga del pagamento di sei mesi e implicazioni in materia di aiuti di Stato

    A norma dell'art. 2, par. 12 duodecies del decreto-legge italiano 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'Italia ha autorizzato la proroga fino al 30 giugno 2011 del termine di pagamento della rata 2010, che di norma doveva essere versata entro il 31 dicembre 2010, in conformità al regime di pagamento rateale del 2003 approvato con la decisione 2003/530/CE del Consiglio.

    Con la decisione n. C(2013)4046 final del 17 luglio 2013, la Commissione ha dichiarato che la proroga del pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza il 31 dicembre 2010 costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno. Inoltre, tale aiuto ha determinato il mancato rispetto delle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 2003/530/CE e ha esso stesso creato, per chi ne ha beneficiato, un aiuto di Stato nuovo e illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999, ugualmente incompatibile con il mercato interno.

    La Commissione ha ordinato all'Italia di farsi rimborsare dai beneficiari della proroga di pagamento l'importo dei suddetti aiuti incompatibili, aumentato degli interessi.

    L'Italia ha avviato le pratiche amministrative necessarie al recupero degli aiuti, ma ha tuttavia impugnato la decisione della Commissione presentando ricorso presso il Tribunale (causa T-527/13). La causa è tuttora in corso.

    Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2002-2003

    Per i periodi dal 1995 al 2002 l'Italia ha versato all'Unione europea gli importi dovuti a titolo del prelievo supplementare, sostituendosi ai produttori, come prevede la decisione 2003/530/CE del Consiglio.

    Dal 2004 gli Stati membri versano direttamente il prelievo supplementare all'Unione europea, a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

    Tuttavia, il periodo 2002-2003 non è coperto né dalla decisione del Consiglio né dal nuovo regime istituito nel 2004. Tenendo conto del superamento della quota nazionale, per il periodo 2002-2003 i produttori di latte italiani responsabili di tale superamento erano debitori nei confronti dell'Unione di 227,88 milioni di EUR.

    Di tale somma sono stati versati al bilancio dell'Unione europea 54,95 milioni di EUR, di cui 1,19 milioni nell'ambito del regime di pagamento rateale del 2009 e 53,76 milioni di EUR al di fuori di tale regime.

    47,48 milioni di EUR sono stati dichiarati irrecuperabili, in giudizio o in seguito al fallimento del produttore debitore.

    Al 31 dicembre 2012 i produttori di latte dovevano ancora versare all'Unione europea 125,45 milioni di EUR a titolo del prelievo suppelementare per il periodo 2002-2003. Di tale somma 5,04 milioni di EUR rientrano nel regime di pagamento rateale del 2009.

    Prelievi dovuti non coperti dal regime di pagamento rateale del 2003 né dal sistema di rimborso del 2009

    Si è fatto notare che il regime di pagamento rateale del 2003 e il sistema di rimborso dei prelievi del 2009 (con un tasso d'interesse pari a un tasso di riferimento stabilito per l'Unione maggiorato di diversi punti percentuali) coprono in realtà una parte esigua del prelievo da recuperare.

    Pertanto, il prelievo totale da recuperare per i periodi 1995-1996 – 2008-2009 ammonta a 2,264 miliardi di EUR. Di tale somma 455 milioni di EUR sono stati recuperati dall'Italia tra il 2003 e il 2012.

    Del restante importo, ossia 1,808 miliardi di EUR:

    — una parte esigua (228 milioni di EUR) rientra nei regimi di pagamento rateale istituiti dall'Italia nel 2003 e nel 2009 e ai quali hanno aderito alcuni produttori di latte soggetti a prelievo;

    — 158 milioni di EUR sono stati dichiarati irrecuperabili in seguito al fallimento del produttore o all'annullamento da parte del giudice;

    — restano 1,423 miliardi di EUR di debiti in capo ai produttori che hanno rifiutato di aderire ai regimi di pagamento rateale e che, per la maggior parte, hanno contestato il prelievo supplementare dinanzi ai tribunali italiani.

    Pertanto, circa l'86% degli importi complessivi ancora dovuti dai produttori a titolo del prelievo per il periodo 1995-1996 – 20082009 (1,650 miliardi di EUR) non è coperto dai regimi di pagamento rateale del 2003 e del 2009.

    Inoltre, il prelievo totale riscosso al di fuori dei regimi di pagamento rateale ammonta fino ad oggi a soli 268,43 milioni di EUR (su 1,8 miliardi di EUR di prelievo complessivo inizialmente dovuto). Secondo la relazione delle autorità italiane questo tasso estremamente contenuto sarebbe dovuto all'elevato numero di contenziosi avviati dai produttori soggetti a prelievo che hanno ottenuto la sospensione della riscossione.

    Nelle precedenti valutazioni trasmesse al Consiglio, la Commissione aveva spiegato che le relazioni annuali presentate dall'Italia avrebbero dovuto descrivere specificatamente lo stato di avanzamento dei procedimenti giudiziari pendenti e contenere informazioni particolareggiate a conferma dell'avvenuto pagamento da parte dei produttori la cui opposizione al pagamento fosse stata respinta dal giudice. Senza tali indicazioni dettagliate la Commissione non è stata in grado di monitorare correttamente i progressi nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateale.

    La Commissione si compiace delle informazioni contenute nella relazione delle autorità italiane sulla nona rata in merito alla situazione generale attuale della riscossione dei prelievi nel quadro dei regimi di pagamento rateale.

    Le cifre fornite dall'amministrazione italiana indicano tuttavia che non è stato compiuto alcun progresso significativo nella riscossione delle somme che non rientrano nei regimi di pagamento rateale. In particolare, non si osservano progressi significativi nella riscossione degli importi esigibili che non sono mai stati contestati o che sono stati contestati ma poi confermati dal giudice competente, oppure oggetto di contenzioso in corso ma senza che siano stati emanati provvedimenti sospensivi.

    Al 31 dicembre 2012 la riscossione effettiva di questi importi esigibili corrisponde a circa 130 milioni di EUR, sicché rimane da riscuotere un importo di 790 milioni di EUR.

    Per l'intero periodo 1995-1996 – 2008-2009, si osserva che risulta effettivamente riscosso il 22,5% delle somme dovute ed attualmente esigibili. Per il periodo oggetto della decisione del Consiglio, gli importi riscossi corrispondono al 29% degli importi attualmente esigibili.

    Nell'ambito degli importi esigibili è opportuno distinguere tra:

    — gli importi che non sono stati contestati: dei 196,41 milioni di EUR esigibili sono stati riscossi 130,38 milioni di EUR, il che corrisponde a un tasso di recupero del 66%;

    — gli importi che sono stati oggetto di contenziosi senza che sia stato emanato un provvedimento di sospensione della riscossione: dei 355,43 milioni di EUR esigibili sono stati riscossi solo 54,78 milioni di EUR, il che corrisponde a una percentuale del 15%;

    — gli importi che sono stati confermati dal giudice: dei 468,37 milioni di EUR esigibili sono stati riscossi soltanto 44,68 milioni di EUR, ossia il 9,5%.

    La Commissione non solo mette in evidenza una percentuale di riscossione estremamente bassa per le due ultime categorie, ma sottolinea anche che persino per gli importi che non sono mai stati contestati e che erano quindi immediatamente recuperabili restano ancora 66 milioni di EUR da recuperare. Per quanto riguarda il prelievo dovuto dai produttori a titolo dei periodi 1995-1996 – 2001-2002, ciò significa che 21 milioni di EUR continuano a non essere ancora riscossi da oltre 10 anni.

    La Commissione si rammarica enormemente per la lentezza dei progressi compiuti nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateale del 2003 e dal sistema di rimborso del 2009.

    La Commissione continua a seguire attentamente il processo di recupero dei prelievi in Italia, in particolare per quanto riguarda la riscossione del prelievo non incluso nel meccanismo di pagamento rateale. I servizi della Commissione hanno a più riprese comunicato alle autorità italiane le loro osservazioni (comprese le osservazioni negative) e hanno chiesto informazioni particolareggiate sui diversi aspetti relativi alla riscossione del prelievo sul latte.

    Tuttavia, nonostante le ripetute richieste della Commissione, le autorità italiane non hanno ancora recuperato la maggior parte dei prelievi dovuti.

    Il 20 giugno 2013 la Commissione europea, a titolo dell'articolo 258 del TFUE, ha ingiunto all'Italia di presentare le proprie osservazioni sull'insufficienza delle misure adottate per porre rimedio alle carenze constatate nelle azioni di recupero del prelievo supplementare per il periodo 1995-2009.

    Conclusione

    La Commissione è del parere che, nella misura in cui siano rispettate le condizioni d'applicazione del regime di pagamento rateale approvato dal Consiglio nel 2003, i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno scelto di partecipare al regime di pagamento rateale per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002, dimostrano una gestione adeguata di tale regime.

    Quanto agli importi non coperti dai regimi di pagamento rateale, la Commissione ha già espresso, nelle relazioni di valutazione presentate al Consiglio nel 2010, nel 2011, nel 2012 e nel 2013, nonché nella lettera di messa in mora trasmessa all'Italia il 20 giugno 2013, la propria insoddisfazione di fronte all'assenza di progressi significativi nella riscossione dei prelievi legati alle quote latte.

    La Commissione prende atto che l'Italia ha avviato le procedure amministrative per recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili dalla decisione della Commissione C(2013)4046 final del 17 luglio 2013.

    Tuttavia, le informazioni trasmesse dalle autorità italiane nella relazione sulla nona rata indicano che, nel caso di specie, non si osserva alcun progresso di rilievo nell'effettiva riscossione del prelievo non coperto dai meccanismi di pagamento rateale. Data la consistenza degli importi dei prelievi non pagati e la notevole durata della situazione di mancato recupero di tali importi, l'efficienza e l'efficacia del diritto dell'Unione europea sono lungi dall'essere state e dall'essere garantite. Per questo motivo la Commissione ha aperto un procedimento d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE.

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