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Document 52014DC0334
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL assessing the progress reported by Italy to the Commission and the Council on the recovery of the amount due from milk producers by virtue of the additional levy for the periods 1995/96 to 2001/02 (pursuant to Article 3 of Council Decision 2003/530/EC)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)
/* COM/2014/0334 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) /* COM/2014/0334 final */
RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa
alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e
al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai
produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a
norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) La presente relazione di valutazione è presentata a
norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del
16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che
la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (di seguito
denominata "decisione del Consiglio"), il quale prevede che le
autorità italiane competenti riferiscano annualmente al Consiglio e alla
Commissione in merito ai progressi da esse compiuti nel recupero degli importi
dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal
1995-1996 al 2001-2002. La presente relazione costituisce la valutazione della
Commissione sui progressi comunicati dalle autorità italiane, con riferimento
al 2012, nel recupero del prelievo supplementare sia nei periodi contemplati
dalla decisione del Consiglio che in quelli non contemplati dalla citata
decisione. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione
del Consiglio, l'aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai
produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti all'Unione a
titolo del prelievo suppplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di
estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni
senza interessi, è in via eccezionale considerato compatibile con il mercato
comune a condizione che: –
l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali
di uguale importo; –
il periodo di rimborso non superi 14 anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2004. Ai sensi dell'articolo
2 della decisione del Consiglio, la concessione dell'aiuto è subordinata alla
dichiarazione dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG), oggi Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), dell'importo
corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame
e alla condizione che l'Italia detragga il debito in essere dalle spese finanziate
dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nei mesi di
novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005. Con lettera del 26
agosto 2003 l'Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo
relativo ai periodi in esame. Il debito residuo è stato regolarmente detratto
dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005. A norma dell'articolo 3 della decisione del
Consiglio, le competenti autorità italiane riferiscono annualmente al Consiglio
e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti
dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al
2001/02. Conformemente a tale disposizione, le autorità
italiane hanno presentato alla Commissione la loro nona relazione relativa al
pagamento della rata 2012, in una lettera dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura) datata 28 ottobre 2013. Pagamento del prelievo nel quadro del regime di pagamento rateale del
2003 La decisione del Consiglio che autorizza l'Italia
a sostituirsi ai suoi produttori di latte per pagare all'Unione europea gli
importi dovuti a titolo del prelievo supplementare riguardava 25 123 produttori
nel 2005, data della prima relazione presentata al Consiglio. Tale cifra è
scesa nel 2012 passando a 22 249 produttori. Di tutti i produttori indicati nella
relazione, debitori del prelievo supplementare per i sette periodi oggetto
della decisione del Consiglio, 15 431 hanno optato per il regime di
pagamento rateale del 2003. Nel 2004, prima del pagamento della prima
rata, i 15 431 produttori che avevano optato per il regime di
pagamento rateale erano debitori di una somma totale di 345 milioni di EUR,
che corrispondono a circa un quarto del debito residuo totale dei produttori a
titolo del prelievo. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento rateale
la maggior parte dei produttori che si erano resi responsabili dei superamenti
più contenuti, mentre i produttori con i superamenti delle quote latte più
cospicui (circa 8 000 produttori che devono in totale un importo di
1 miliardo di EUR di prelievi nei sette periodi annuali considerati) hanno
preferito non aderire al regime di pagamento rateale. Va osservato tuttavia che,
nel 2011, le autorità italiane hanno ricevuto 53 nuove domande di
pagamento rateale, il che corrisponde approssimativamente a 1,2 milioni
di EUR. Analogamente, nel 2012 sono state presentate 255 nuove domande di
adesione al sistema per un totale di circa 13 milioni di EUR. La nona rata doveva essere pagata entro il 31 dicembre
2012 da 11 430 produttori per un totale di 25 812 027,25 EUR.
Dalle verifiche effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con
il versamento 11 145 produttori, che nel 2012 hanno versato un importo
complessivo di 25 025 344,42 EUR, il che significa che il 98% dei
produttori ha pagato, entro i termini, il 96,9% dei prelievi dovuti per la nona
rata. I pagamenti effettuati entro i termini per la prima, seconda, terza,
quarta, quinta, sesta, settima e ottava rata corrispondevano rispettivamente al
99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7%, 96,4%, 96,2%, 90,5% e 98,3% degli importi dovuti. Il
prelievo complessivo percepito a titolo delle prime nove rate ammonta quindi a
circa 238,4 milioni di EUR (approssimativamente il 97% dell'importo complessivo
dovuto per tali rate). Anche se queste percentuali sono certamente
indicative della volontà dei produttori partecipanti di adempiere ai propri
obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio dei casi in cui il
pagamento non è stato registrato entro i termini sia un eccellente indice dell'impegno
con cui le autorità italiane garantiscono il rigoroso rispetto del meccanismo
di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell'intero importo del
prelievo dovuto. Per quanto riguarda la nona rata, non sono
disponibili informazioni riguardo ai pagamenti dei rimanenti
285 produttori, che rappresentano un importo pari a 786 682,83 EUR.
Per l'ottava rata, alla fine del 2011 143 produttori
non avevano pagato la loro rata, per un valore di 419 638,26 EUR. Stando
alle informazioni ricevute dalle autorità italiane, tutti questi casi sono
stati notificati dalle autorità centrali alle competenti autorità regionali perché
queste ultime reclamino il pagamento dell'intero importo dovuto, maggiorato di
un tasso di interesse che non rientra nel regime di pagamento rateale. Dei
143 produttori che in un primo tempo si pensava non avessero pagato è
emerso successivamente che in realtà 106 avevano pagato. Per contro, ai 37 produttori
che non avevano effettivamente pagato l'ottava rata è stata revocata la
possibilità di rateizzare il pagamento e nei loro confronti sono state avviate
procedure di riscossione forzata. Aziende cui
è stata revocata la possibilità di rateizzare il pagamento Il mancato pagamento delle rate annue comporta
l'esclusione dal regime di pagamento rateale e, di conseguenza, espone i produttori
al procedimento di recupero dell'intero importo dovuto, maggiorato degli
interessi maturati. A nove anni di distanza dall'avvio del regime
di rateizzazione nel 2003, le aziende cui è stato revocato il diritto al
pagamento rateale sono complessivamente 498, il che corrisponde a un debito
rateizzato complessivo di 18 531 964,41 EUR, di cui
4 543 929,20 EUR sono stati versati prima della suddetta revoca. Successivamente alla revoca sono stati
riscossi 2 822 001,34 EUR, pertanto il debito tuttora pendente
in capo a 192 aziende è di 11 118 742,39 EUR. I dati indicano che la diligenza usata dall'amministrazione
italiana nella riscossione dei prelievi dai produttori esclusi dal regime di
pagamento rateale in seguito al mancato pagamento di una rata è lungi dall'essere
soddisfacente. Inoltre, i produttori di latte hanno dovuto rinunciare all'esercizio
dell'azione penale davanti al giudice italiano per poter partecipare al regime di
pagamento rateale. Di conseguenza, il mancato recupero non sembra imputabile
alle eventuali lungaggini dei procedimenti giudiziari, ma piuttosto all'incapacità
dell'amministrazione italiana di recuperare efficacemente questi importi. Proroga del pagamento di sei mesi e implicazioni
in materia di aiuti di Stato A norma dell'art. 2, par. 12 duodecies
del decreto-legge italiano 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modifiche nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'Italia ha autorizzato
la proroga fino al 30 giugno 2011 del termine di pagamento della rata 2010,
che di norma doveva essere versata entro il 31 dicembre 2010, in conformità al regime di pagamento rateale del 2003 approvato con la decisione 2003/530/CE
del Consiglio. Con la decisione n. C(2013)4046 final del 17 luglio
2013, la Commissione ha dichiarato che la proroga del pagamento della rata dei
prelievi sul latte in scadenza il 31 dicembre 2010 costituisce un aiuto
incompatibile con il mercato interno. Inoltre, tale aiuto ha determinato il
mancato rispetto delle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 2003/530/CE
e ha esso stesso creato, per chi ne ha beneficiato, un aiuto di Stato nuovo e
illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE)
n. 659/1999, ugualmente incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha ordinato all'Italia di farsi
rimborsare dai beneficiari della proroga di pagamento l'importo dei suddetti
aiuti incompatibili, aumentato degli interessi. L'Italia ha avviato le pratiche amministrative
necessarie al recupero degli aiuti, ma ha tuttavia impugnato la decisione
della Commissione presentando ricorso presso il Tribunale (causa T-527/13). La
causa è tuttora in corso. Prelievo
supplementare dovuto per il periodo 2002-2003 Per i periodi dal 1995 al 2002 l'Italia ha versato
all'Unione europea gli importi dovuti a titolo del prelievo supplementare,
sostituendosi ai produttori, come prevede la decisione 2003/530/CE del
Consiglio. Dal 2004 gli Stati membri versano direttamente
il prelievo supplementare all'Unione europea, a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003
del Consiglio del 29 settembre 2003. Tuttavia, il periodo 2002-2003 non è coperto
né dalla decisione del Consiglio né dal nuovo regime istituito nel 2004.
Tenendo conto del superamento della quota nazionale, per il periodo 2002-2003 i
produttori di latte italiani responsabili di tale superamento erano debitori nei
confronti dell'Unione di 227,88 milioni di EUR. Di tale somma sono stati versati al bilancio
dell'Unione europea 54,95 milioni di EUR, di cui 1,19 milioni nell'ambito
del regime di pagamento rateale del 2009 e 53,76 milioni di EUR al di
fuori di tale regime. 47,48 milioni di EUR sono stati
dichiarati irrecuperabili, in giudizio o in seguito al fallimento del
produttore debitore. Al 31 dicembre 2012 i produttori di latte
dovevano ancora versare all'Unione europea 125,45 milioni di EUR
a titolo del prelievo suppelementare per il periodo 2002-2003. Di tale somma
5,04 milioni di EUR rientrano nel regime di pagamento rateale del 2009. Prelievi dovuti
non coperti dal regime di pagamento rateale del 2003 né dal sistema di rimborso
del 2009 Si è fatto notare che il regime di pagamento
rateale del 2003 e il sistema di rimborso dei prelievi del 2009 (con un tasso d'interesse
pari a un tasso di riferimento stabilito per l'Unione maggiorato di diversi
punti percentuali) coprono in realtà una parte esigua del prelievo da
recuperare. Pertanto, il prelievo totale da recuperare per
i periodi 1995-1996 – 2008-2009 ammonta a 2,264 miliardi di EUR.
Di tale somma 455 milioni di EUR sono stati recuperati dall'Italia tra il 2003
e il 2012. Del restante importo, ossia 1,808 miliardi
di EUR: — una parte esigua (228 milioni di EUR)
rientra nei regimi di pagamento rateale istituiti dall'Italia nel 2003 e nel
2009 e ai quali hanno aderito alcuni produttori di latte soggetti a prelievo; — 158 milioni di EUR sono stati
dichiarati irrecuperabili in seguito al fallimento del produttore o all'annullamento
da parte del giudice; — restano 1,423 miliardi di EUR di debiti
in capo ai produttori che hanno rifiutato di aderire ai regimi di pagamento
rateale e che, per la maggior parte, hanno contestato il prelievo supplementare
dinanzi ai tribunali italiani. Pertanto, circa l'86% degli importi
complessivi ancora dovuti dai produttori a titolo del prelievo per il periodo 1995-1996 – 20082009
(1,650 miliardi di EUR) non è coperto dai regimi di pagamento rateale
del 2003 e del 2009. Inoltre, il prelievo totale riscosso al di
fuori dei regimi di pagamento rateale ammonta fino ad oggi a soli 268,43 milioni
di EUR (su 1,8 miliardi di EUR di prelievo complessivo
inizialmente dovuto). Secondo la relazione delle autorità italiane questo tasso
estremamente contenuto sarebbe dovuto all'elevato numero di contenziosi avviati
dai produttori soggetti a prelievo che hanno ottenuto la sospensione della
riscossione. Nelle precedenti valutazioni trasmesse al
Consiglio, la Commissione aveva spiegato che le relazioni annuali presentate
dall'Italia avrebbero dovuto descrivere specificatamente lo stato di avanzamento
dei procedimenti giudiziari pendenti e contenere informazioni particolareggiate
a conferma dell'avvenuto pagamento da parte dei produttori la cui opposizione
al pagamento fosse stata respinta dal giudice. Senza tali indicazioni
dettagliate la Commissione non è stata in grado di monitorare correttamente i
progressi nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo
di pagamento rateale. La Commissione si compiace delle informazioni
contenute nella relazione delle autorità italiane sulla nona rata in merito
alla situazione generale attuale della riscossione dei prelievi nel quadro dei
regimi di pagamento rateale. Le cifre fornite dall'amministrazione italiana
indicano tuttavia che non è stato compiuto alcun progresso significativo nella
riscossione delle somme che non rientrano nei regimi di pagamento rateale. In
particolare, non si osservano progressi significativi nella riscossione degli
importi esigibili che non sono mai stati contestati o che sono stati contestati
ma poi confermati dal giudice competente, oppure oggetto di contenzioso in
corso ma senza che siano stati emanati provvedimenti sospensivi. Al 31 dicembre 2012 la riscossione
effettiva di questi importi esigibili corrisponde a circa 130 milioni
di EUR, sicché rimane da riscuotere un importo di 790 milioni
di EUR. Per l'intero periodo 1995-1996 – 2008-2009,
si osserva che risulta effettivamente riscosso il 22,5% delle somme dovute ed
attualmente esigibili. Per il periodo oggetto della decisione del Consiglio,
gli importi riscossi corrispondono al 29% degli importi attualmente esigibili. Nell'ambito degli importi esigibili è
opportuno distinguere tra: — gli importi che non sono stati contestati: dei
196,41 milioni di EUR esigibili sono stati riscossi 130,38 milioni
di EUR, il che corrisponde a un tasso di recupero del 66%; — gli importi che sono stati oggetto di
contenziosi senza che sia stato emanato un provvedimento di sospensione della
riscossione: dei 355,43 milioni di EUR esigibili sono stati riscossi
solo 54,78 milioni di EUR, il che corrisponde a una percentuale del
15%; — gli importi che sono stati confermati dal
giudice: dei 468,37 milioni di EUR esigibili sono stati riscossi
soltanto 44,68 milioni di EUR, ossia il 9,5%. La Commissione non solo mette in evidenza una percentuale
di riscossione estremamente bassa per le due ultime categorie, ma sottolinea
anche che persino per gli importi che non sono mai stati contestati e che erano
quindi immediatamente recuperabili restano ancora 66 milioni di EUR da
recuperare. Per quanto riguarda il prelievo dovuto dai produttori a titolo dei
periodi 1995-1996 – 2001-2002, ciò significa che 21 milioni
di EUR continuano a non essere ancora riscossi da oltre 10 anni. La Commissione si rammarica enormemente per la
lentezza dei progressi compiuti nella riscossione della parte del prelievo non
coperta dal meccanismo di pagamento rateale del 2003 e dal sistema di rimborso
del 2009. La Commissione continua a seguire attentamente
il processo di recupero dei prelievi in Italia, in particolare per quanto
riguarda la riscossione del prelievo non incluso nel meccanismo di pagamento
rateale. I servizi della Commissione hanno a più riprese comunicato alle
autorità italiane le loro osservazioni (comprese le osservazioni negative) e
hanno chiesto informazioni particolareggiate sui diversi aspetti relativi alla
riscossione del prelievo sul latte. Tuttavia, nonostante le
ripetute richieste della Commissione, le autorità italiane non hanno ancora recuperato
la maggior parte dei prelievi dovuti. Il 20 giugno 2013 la Commissione europea, a titolo dell'articolo 258 del TFUE, ha ingiunto all'Italia
di presentare le proprie osservazioni sull'insufficienza delle misure adottate per
porre rimedio alle carenze constatate nelle azioni di recupero del prelievo supplementare
per il periodo 1995-2009. Conclusione La Commissione è del parere che, nella misura
in cui siano rispettate le condizioni d'applicazione del regime di pagamento
rateale approvato dal Consiglio nel 2003, i progressi compiuti dalle autorità
italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno scelto di
partecipare al regime di pagamento rateale per i periodi dal 1995-1996 al
2001-2002, dimostrano una gestione adeguata di tale regime. Quanto agli importi non coperti dai regimi di
pagamento rateale, la Commissione ha già espresso, nelle relazioni di
valutazione presentate al Consiglio nel 2010, nel 2011, nel 2012 e nel 2013, nonché
nella lettera di messa in mora trasmessa all'Italia il 20 giugno 2013, la
propria insoddisfazione di fronte all'assenza di progressi significativi nella
riscossione dei prelievi legati alle quote latte. La Commissione prende atto che l'Italia ha
avviato le procedure amministrative per recuperare gli aiuti dichiarati
incompatibili dalla decisione della Commissione C(2013)4046 final del 17 luglio
2013. Tuttavia, le informazioni trasmesse dalle
autorità italiane nella relazione sulla nona rata indicano che, nel caso di
specie, non si osserva alcun progresso di rilievo nell'effettiva riscossione
del prelievo non coperto dai meccanismi di pagamento rateale. Data la
consistenza degli importi dei prelievi non pagati e la notevole durata della
situazione di mancato recupero di tali importi, l'efficienza e l'efficacia del
diritto dell'Unione europea sono lungi dall'essere state e dall'essere
garantite. Per questo motivo la Commissione ha aperto un procedimento d'infrazione
a norma dell'articolo 258 del TFUE.