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Document 52014AP0261

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e ai dispositivi silenziatori di sostituzione, recante modifica della direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (17695/1/2013 — C7-0060/2014 — 2011/0409(COD))

    GU C 408 del 30.11.2017, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 408/61


    P7_TA(2014)0261

    Livello sonoro dei veicoli a motore ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e ai dispositivi silenziatori di sostituzione, recante modifica della direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (17695/1/2013 — C7-0060/2014 — 2011/0409(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

    (2017/C 408/10)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17695/1/2013 — C7-0060/2014),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 (1),

    vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0856),

    visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 72 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0239/2014),

    1.

    approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

    2.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

    3.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    4.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 76.

    (2)  Testi approvati del 6.2.2013, P7_TA(2013)0041.


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