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Document 52014AP0027
Amendments adopted by the European Parliament on 15 January 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD))
GU C 482 del 23.12.2016, p. 192–226
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 482/192 |
P7_TA(2014)0027
Accesso di beni e servizi ai mercati degli appalti pubblici ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 482/41)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Title 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi |
relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Visto 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 14 e 89
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 15 e 90
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 22 e 91
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento fissa disposizioni per l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi. |
1. Il presente regolamento fissa disposizioni per l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi. Gli Stati membri o le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possono limitare l'accesso di beni e servizi di paesi terzi alle loro procedure d'appalto soltanto ricorrendo alle misure previste dal presente regolamento o dal diritto unionale pertinente. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale. |
Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e all'aggiudicazione di concessioni per lavori e servizi prestati a scopi pubblici, e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame (aggiunta del riferimento alle concessioni ogniqualvolta si parla degli appalti pubblici); l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1– lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La mancanza di sostanziale reciprocità è inoltre presunta laddove la mancata osservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XI della direttiva sugli appalti pubblici […] (2014) e nell'allegato XIV alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali […] (2014) XXX, abbia comportato difficoltà per le imprese europee, che hanno riferito in proposito alla Commissione, quando tali imprese europee hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o concessioni in paesi terzi. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppressa |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppressa |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame (aggiunta del riferimento alle «procedure di aggiudicazione delle concessioni» ogniqualvolta si parla delle procedure di appalto, al singolare come al plurale); l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento ( CEE ) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (18). |
1. L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 59 a 63 del regolamento ( UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni complementari da adottare a norma dell'articolo 65 . |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia: |
L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine dell'operatore economico che presta il servizio sia: |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Trattamento dei beni e servizi contemplati |
Trattamento dei beni e servizi contemplati |
Al momento dell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell'Unione europea . |
Al momento dell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, o al momento dell'aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell'Unione. |
I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento ( CE ) n. 732/2008 sono considerati beni e servizi contemplati. |
I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento ( UE ) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, o dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa della mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale e nell'economia mondiale, di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 978/2012, sono considerati beni e servizi contemplati. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta, alle condizioni indicate di seguito. |
1. Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione , qualora abbia avviato un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 8, valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori e previa pubblicazione della notifica dell'avvio dell'indagine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta, alle condizioni indicate di seguito. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano tale intenzione nel bando di gara pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 26 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. |
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano chiaramente tale intenzione nella parte introduttiva delle «specifiche tecniche» o del «documento descrittivo» di cui all'articolo 2, paragrafo 15 della direttiva [2014/…/UE] sugli appalti pubblici e della direttiva [2014/…/UE] sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali o nella parte introduttiva dei «requisiti tecnici e funzionali» di cui all'articolo 2, paragrafo 13 della direttiva [2014/…/UE] sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l'esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione. Mentre è in corso la procedura di comunicazione l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire l'analisi delle offerte. |
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l'esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione entro otto giorni di calendario . Mentre è in corso la procedura di comunicazione l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire l'analisi delle offerte. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 4 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di fornire informazioni aggiuntive. |
soppresso |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali informazioni sono fornite entro otto giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste. |
Tali informazioni sono fornite entro otto giorni di calendario a decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per i contratti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la prevista esclusione entro il termine di due mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Nei casi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato una volta per un massimo di due mesi , in particolare se le informazioni a corredo della comunicazione o i documenti ad essa allegati sono incompleti o inesatti o se i fatti riportati hanno subito modifiche sostanziali. Se, scaduto il termine di due mesi o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l'esclusione, l'esclusione si considera respinta dalla Commissione. |
3. Se la Commissione rileva, per i beni o i servizi per i quali si propone l'esclusione, una mancanza di reciprocità sostanziale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis), essa adotta un atto di esecuzione che approva l'esclusione dei bandi di gara interessati dall'indagine secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato entro il termine di un mese a decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla richiesta di cui al paragrafo 1. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato una volta per un massimo di un mese , in particolare se le informazioni riportate nella comunicazione o nei documenti a essa allegati sono incomplete o inesatte ovvero se intervengono modifiche sostanziali delle circostanze ivi descritte . Se, scaduto il termine di un mese o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l'esclusione, l'esclusione si considera respinta dalla Commissione. |
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Tale esclusione rimane temporanea in attesa della finalizzazione dell'indagine sull'appalto esterno di cui all'articolo 8, delle conclusioni della procedura di consultazione di cui all'articolo 9 e, se del caso, dell'adozione di eventuali misure per limitare l'accesso agli appalti pubblici dell'Unione dei beni e servizi non contemplati, come previsto all'articolo 10. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della lettera b), la mancanza di sostanziale reciprocità è presunta se le misure restrittive nel settore degli appalti comportano discriminazioni gravi e ricorrenti nei confronti di operatori economici, beni e servizi dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Nel valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, la Commissione esamina i seguenti aspetti: |
soppresso |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno escluso offerte conformemente al paragrafo 1 ne fanno menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 27 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3. |
7. Se talune offerte sono state escluse conformemente al paragrafo 3, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori ne fanno menzione , specificando il motivo dell'esclusione, nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 27 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Il paragrafo 1 non si applica se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4. |
8. Il paragrafo 1 può non applicarsi se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati con l'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione motiva debitamente la decisione adottata all'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. |
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da accordi collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato XI alla direttiva sugli appalti pubblici […] 2013. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
L 'amministrazione aggiudicatrice /l 'ente aggiudicatore può astenersi dal comunicare le informazioni qualora la comunicazione possa ostacolare il controllo dell'applicazione della normativa, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, leda i legittimi interessi commerciali degli operatori economici pubblici o privati o possa pregiudicare la parità di concorrenza tra di essi . |
Dopo essere stati informati dall 'amministrazione aggiudicatrice /dall 'ente aggiudicatore della loro intenzione di accettare un'offerta anormalmente bassa, gli altri offerenti hanno la possibilità di fornire, entro un termine ragionevole, informazioni pertinenti all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore onde consentire a questi ultimi di prendere una decisione in merito all'accettazione nella piena consapevolezza dei potenziali fattori che potrebbero incidere sulla valutazione del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati . |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti. |
La Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate , dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti Nella decisione di avviare un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici, la Commissione tiene conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri . Qualora rifiuti di avviare un'indagine, la Commissione deve motiva debitamente la propria decisione allo Stato membro, alla parte interessata o all'ente aggiudicatore da cui è pervenuta la richiesta. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
In particolare, la Commissione considera se sono state approvate esclusioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 . |
2. L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis) . |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione valuta se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o dei dati da essa raccolti durante l'indagine, e conclude la valutazione entro nove mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di tre mesi . |
3. La Commissione valuta se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o dei dati da essa raccolti durante l'indagine o nel quadro delle sue relazioni periodiche sulle barriere commerciali esistenti nei paesi terzi , e conclude la valutazione entro tre mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di un mese . |
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La valutazione della Commissione tiene conto delle richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori riguardo le indagini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver avviato la procedura di cui al presente articolo. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni o porvi fine. |
Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni, porvi fine o invitare il paese in questione ad avviare negoziati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 . |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può: |
Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso di beni e servizi originari del paese terzo. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se dopo l'avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell'articolo 6. |
4. Se dopo l'avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati con l'Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell'articolo 6. La Commissione motiva debitamente la decisione adottata allo Stato membro, alla parte interessata o all'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1– parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione assume impegni internazionali concordati con l'Unione in uno dei seguenti ambiti : |
La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione ha assunto o assume con l'Unione o a livello internazionale le seguenti misure : |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — punto a iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 15 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo. |
6. Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 12 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 6 , la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
1. Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che vi è mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 2 , paragrafo 1, lettera g bis), la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo per un periodo massimo di cinque anni, prolungabile di altri cinque . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a: |
La Commissione respinge la prevista esclusione se questa comporta una violazione degli impegni assunti dall'Unione in materia di accesso al mercato negli accordi internazionali da essa conclusi. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a: |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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A meno che non siano state frattanto sospese o abrogate, le misure adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, cessano di produrre effetti dopo cinque anni dalla loro entrata in vigore. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 se: |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di non applicare alla procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 se: |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se, dopo 15 giorni di calendario, la Commissione non ha adottato una decisione nella quale approva o respinge tale richiesta, la richiesta si considera respinta dalla Commissione. In circostanze eccezionali, il termine può essere prorogato al massimo per altri cinque giorni di calendario. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che non intende applicare le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara. |
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che non intende applicare le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara e per la comunicazione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3. |
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La comunicazione contiene le seguenti informazioni: |
soppresso |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno di calendario successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 bis |
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Condizionalità degli appalti nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione nei paesi terzi |
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Nell'ambito degli appalti pubblici finanziati dall'Unione europea e dagli Stati membri, la Commissione europea assicura la realizzazione di un quadro normativo vincolante volto a regolamentare l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici internazionali. In tale contesto, l'Unione adotta norme uniformi tese ad assicurare eque condizioni di concorrenza tra gli operatori economici dell'Unione e quelli dei paesi terzi. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Né la Commissione né il Consiglio né il Parlamento europeo né gli Stati membri né i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite. |
soppresso |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento e dichiarate riservate dalla parte che le ha fornite non sono divulgate in nessuna circostanza, salvo che tale parte non ne dia espressa autorizzazione. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 1o gennaio 2017 e almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie. |
Almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie. Nel presentare la sua seconda relazione, la Commissione sottopone inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del regolamento, oppure espone i motivi per cui, a suo giudizio, non è necessario modificarlo. Se la Commissione non rispetta tali obblighi, il regolamento cessa di essere applicabile al termine del secondo anno successivo alla presentazione della seconda relazione. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
La Commissione valuta se mantenere gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE . Alla luce della conclusione della sua valutazione, la Commissione presenta una proposta legislativa che abroga i suddetti articoli a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0454/2013).
(10) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(10) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(12) Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sugli appalti pubblici (GU …).
(13) Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU …)..
(14) Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'aggiudicazione di contratti di concessione (GU …)..
(12) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(13) GU L […] del […], pag.
(13) GU L […] del […], pag.
(13bis) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(13bis) Direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (GU XXX) (2011/0438(COD)).
(13ter) Direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU XXX) (2011/0439(COD)).
(14.) GU L 349 del 31.12.1994.
(14.) GU L 349 del 31.12.1994.
(18) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .