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Document 52014AP0027

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD))

GU C 482 del 23.12.2016, p. 192–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/192


P7_TA(2014)0027

Accesso di beni e servizi ai mercati degli appalti pubblici ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/41)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Title 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

viste le direttive riviste in materia di appalti pubblici (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) e 2011/0437(COD));

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Visto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto l'accordo multilaterale modificato sugli appalti pubblici (AAP),

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

(1)

L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di salvaguardare i propri valori e interessi fondamentali nonché la propria sicurezza, indipendenza e integrità e di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'accordo multilaterale rivisto dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli appalti pubblici (AAP) prevede solo un accesso limitato delle imprese dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi e si applica solo a un ristretto numero di membri dell'OMC che sono parti dell'AAP. L'AAP rivisto è stato ratificato dall'Unione nel dicembre 2013.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

In seno all'Organizzazione mondiale del commercio e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

(5)

In seno all'Organizzazione mondiale del commercio e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Gli appalti pubblici rappresentano una componente rilevante del prodotto interno lordo dell'Unione e dovrebbero pertanto servire a rafforzare il potenziale d'innovazione e di produzione industriale della stessa. Nell'ottica di una strategia di politica industriale sostenibile nell'Unione, è quindi opportuno escludere le offerte sleali contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre assicurare reciprocità e condizioni eque per l'accesso al mercato delle industrie dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

È opportuno che la politica commerciale dell'Unione contribuisca a ridurre la povertà a livello globale, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti fondamentali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

(6)

Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti e delle concessioni alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (10) e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (11) contengono soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni hanno un ambito di applicazione limitato e, a causa della mancanza di orientamenti in materia, non sono applicate frequentemente dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.

(7)

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (10) e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (11) contengono soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni hanno avuto un ambito di applicazione limitato e, a causa della mancanza di orientamenti in materia, non sono state applicate frequentemente dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori ; è pertanto opportuno che esse siano sostituite da disposizioni più concise e applicabili .

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

L'accesso degli offerenti di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici dell'Unione dovrebbe essere consentito a norma delle direttive 2014/…/UE  (12) , 2014/…/UE  (13) e 2014/…/UE  (14) del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale comune in materia di appalti pubblici deve essere basata su principi uniformi.

(8)

Conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale comune in materia di appalti pubblici e di concessioni deve essere basata su principi uniformi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione. È opportuno che la Commissione formuli orientamenti sull'applicazione degli impegni internazionali già assunti dall'Unione europea in materia di accesso al mercato. Occorre che tali orientamenti siano aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso.

(9)

Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione. È opportuno che la Commissione formuli orientamenti sull'applicazione degli impegni internazionali già assunti dall'Unione europea in materia di accesso al mercato. Occorre che tali orientamenti siano aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Occorre che la Commissione si accerti di non finanziare programmi nei quali l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici internazionali potrebbero contravvenire ai principi stabiliti nelle direttive sugli appalti pubblici (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) e 2011/0437(COD)).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Gli obiettivi di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi protetti da misure restrittive e di preservare pari condizioni di concorrenza all'interno del mercato unico europeo richiedono che il trattamento dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione sia armonizzato in tutta l'Unione europea.

(10)

Gli obiettivi di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'UE ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi protetti da misure restrittive e di preservare pari condizioni di concorrenza all'interno del mercato unico europeo richiedono che il trattamento dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione sia armonizzato in tutta l'Unione europea.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi sono contemplati da impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento ( CEE ) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario  (12). Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell'Unione i beni ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. Occorre che un bene alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sia considerato originario del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Occorre che gli orientamenti di cui al considerando 9 disciplinino l'applicazione pratica delle norme in materia di origine.

(11)

A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi sono contemplati da impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 59 a 63 del regolamento ( UE ) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni complementari da adottare a norma dell'articolo 65 . Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell'Unione i beni ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. Occorre che un bene alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sia considerato originario del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata secondo i principi dell'accordo generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli scambi di servizi (GATS). Le disposizioni che stabiliscono le regole in materia di origine dei servizi dovrebbero impedire che le restrizioni all'accesso al mercato unionale degli appalti pubblici siano eluse costituendo società fittizie. Occorre che gli orientamenti di cui al considerando 9 disciplinino l'applicazione pratica delle norme in materia di origine.

Emendamenti 14 e 89

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È necessario che la Commissione valuti se autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….], sull'aggiudicazione di contratti di concessione (13)], a escludere dalla procedura, per gli appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

(12)

Se avvia un'indagine sull'appalto esterno per valutare se sussista mancanza di sostanziale reciprocità per quanto concerne l'accesso ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi, è necessario che la Commissione valuti se autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….], sull'aggiudicazione di contratti di concessione (13)], a escludere dalla procedura, per gli appalti o le concessioni di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Ciò non riguarda le procedure di aggiudicazione di beni e di servizi oggetto del contratto originari dei paesi dello Spazio economico europeo quale definito dalle pertinenti norme in materia di origine, di beni e di servizi originari dei paesi beneficiari del regime «Tutto tranne le armi» di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13bis) , o di beni e di servizi oggetto del contratto originari di paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamenti 15 e 90

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Per motivi di trasparenza, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono avvalersi della facoltà loro concessa dal presente regolamento di escludere dalla procedura d'appalto le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, nelle quali il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi, ne informino gli operatori economici nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ..

(13)

Per motivi di trasparenza, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono avvalersi della facoltà loro concessa dal presente regolamento di escludere dalla procedura di aggiudicazione degli appalti o delle concessioni le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, nelle quali il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi, ne informino gli operatori economici nella parte introduttiva delle «specifiche tecniche» o del «documento descrittivo» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva [2014/…/UE] sugli appalti pubblici, dell'articolo 2, punto 15, della direttiva [2014/…/UE] sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali o nella parte introduttiva dei «requisiti tecnici e funzionali» di cui all'articolo 2, paragrafo 13 della direttiva [2014/…/UE] sull'aggiudicazione dei contratti di concessione .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Per appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000  EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l'esclusione una riserva esplicita dell'Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l'esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'UE.

(15)

Per appalti e concessioni di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l'esclusione una riserva esplicita dell'Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l'esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti o nell'aggiudicazione di concessioni , con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti o nell'aggiudicazione di concessioni comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'UE , ovvero laddove l'inosservanza, da parte delle pubbliche autorità, delle disposizioni in materia di diritto del lavoro di cui all'allegato XI alla direttiva sugli appalti pubblici […] 2014 e all'allegato XIV alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali […] (2014) abbia portato a serie difficoltà per le imprese europee, che ne hanno riferito alla Commissione, quando tali imprese hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o di concessioni in paesi terzi .

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

(16)

Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici e di concessioni ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione o in che misura l'inosservanza, da parte delle autorità pubbliche, delle disposizioni in materia di diritto del lavoro di cui all'allegato XI alla direttiva sugli appalti pubblici […] 2014 e all'allegato XIV alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali […] (2014) abbia portato a serie difficoltà per le imprese europee, che ne hanno riferito alla Commissione, quando tali imprese hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o di concessioni in paesi terzi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Nel valutare le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e la Commissione assicurino la conformità ai criteri del commercio equo, alle disposizioni in materia di diritto del lavoro e alle norme ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'allegato 11 alla direttiva sugli appalti pubblici […] (2013) XXX.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Occorre che la Commissione possa impedire un eventuale impatto negativo della prevista esclusione sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche restrittive nell'immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure d'appalto .

(17)

Occorre che la Commissione possa impedire un eventuale impatto negativo della prevista esclusione sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici o alle concessioni e la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche restrittive nell'immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure di aggiudicazione degli appalti e/o delle concessioni .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Alla luce del fatto che l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possano limitare l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento.

(18)

Alla luce del fatto che l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione europea rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possano limitare l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento o dal diritto unionale pertinente .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50 % del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici e all'articolo 79 della direttiva sugli appalti di enti erogatori di acqua e di energia e di enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare un'offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l'aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell'UE.

(19)

Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50 % del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero essere basate su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13bis) e all'articolo 79 della direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13ter), l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare un'offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, è opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice abbia il diritto di respingere l'offerta. In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l'aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell'UE.

Emendamenti 22 e 91

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici avente a oggetto presunte pratiche restrittive applicate da un paese terzo. Al riguardo occorrerà in particolare considerare se la Commissione avrà approvato una serie di proposte di esclusione in relazione a un paese terzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (14.).

(20)

Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni avente a oggetto presunte pratiche restrittive applicate da un paese terzo. Nella decisione di avviare una procedura di indagine esterna, è opportuno che essa tenga conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (14.).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici. Se l'esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

(21)

Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni . Se l'esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE, occorre che la Commissione adotti misure restrittive appropriate.

(22)

Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE entro un termine ragionevole , o le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione non sono considerate soddisfacenti, occorre che la Commissione adotti misure restrittive appropriate.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Le misure in questione possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell'Unione europea, o l'assoggettamento delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri ma stabilite nell'Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.

(23)

Le misure in questione possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o dalle procedure di aggiudicazione delle concessioni nell'Unione europea, o l'assoggettamento delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri ma stabilite nell'Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio e che si applichino per un periodo massimo di cinque anni, prolungabile di altri cinque .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

È altresì imperativo che, ai fini di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di diritto del lavoro, le amministrazioni aggiudicatrici adottino provvedimenti atti a garantire la conformità agli obblighi di legge ambientali, sociali e di diritto del lavoro in vigore nel luogo di esecuzione dell'opera e derivanti da obblighi, leggi, regolamenti, decreti e decisioni internazionali, a livello nazionale e dell'Unione, nonché dai contratti collettivi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Alla luce della politica generale dell'Unione per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, come prevista, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti da tali paesi ai beni e servizi dell'Unione.

(26)

Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi in via di sviluppo e la loro integrazione nella catena del valore globale, che costituisce la base per la creazione, da parte dell'Unione, del sistema di preferenze generalizzate di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti dai paesi meno sviluppati che beneficiano del regime «Tutto tranne le armi», nonché i beni e servizi provenienti dai paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, definiti rispettivamente agli allegati IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 ai beni e servizi dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Al fine di recepire nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea gli impegni internazionali assunti in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici dopo l'adozione del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di accordi internazionali allegato al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

Al fine di recepire nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea gli impegni internazionali assunti in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni dopo l'adozione del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di accordi internazionali allegato al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

È opportuno che la Commissione riferisca almeno ogni tre anni in merito all'applicazione del presente regolamento.

(30)

È opportuno che la Commissione riferisca almeno ogni tre anni in merito all'applicazione del presente regolamento. Nella sua relazione, è opportuno che la Commissione valuti il funzionamento del presente regolamento e i progressi compiuti verso la reciprocità nell'apertura dei mercati degli appalti pubblici. Insieme alla seconda relazione sull'applicazione del presente regolamento, da presentare entro i sei anni successivi all'entrata in vigore del medesimo, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta a migliorare il regolamento oppure esporre i motivi per cui, a suo giudizio, non è necessario modificarlo. Qualora la Commissione non presenti una proposta di modifica né esponga i motivi per cui non sono necessarie modifiche, è opportuno che il presente regolamento cessi di essere applicabile.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme sul trattamento dei beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Il presente regolamento sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dei paesi terzi si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

(31)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni , fissare norme sul trattamento dei beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Il presente regolamento sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dei paesi terzi si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento fissa disposizioni per l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.

1.   Il presente regolamento fissa disposizioni per l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi. Gli Stati membri o le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possono limitare l'accesso di beni e servizi di paesi terzi alle loro procedure d'appalto soltanto ricorrendo alle misure previste dal presente regolamento o dal diritto unionale pertinente.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale.

Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e all'aggiudicazione di concessioni per lavori e servizi prestati a scopi pubblici, e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

« fornitore »: persona fisica o giuridica che offre beni sul mercato;

a)

« operatore economico »: persona fisica o giuridica , o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o enti, che offre sul mercato l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

« prestatore di servizi »: persona fisica o giuridica che offre sul mercato l'esecuzione di lavori e/o opere o la prestazione di servizi ;

b)

« offerente »: un operatore economico che ha presentato un'offerta ;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

«beni o servizi contemplati»: beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici, comprensivo di impegni sull'accesso al mercato, che contempla detti beni e servizi. L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco degli accordi pertinenti;

d)

«beni o servizi contemplati»: beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni , comprensivo di impegni sull'accesso al mercato, che contempla detti beni e servizi. L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco degli accordi pertinenti;

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame (aggiunta del riferimento alle concessioni ogniqualvolta si parla degli appalti pubblici); l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1– lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

«mancanza di sostanziale reciprocità»: esistenza di qualsiasi misura, procedura o pratica legislativa, regolamentare o amministrativa adottata o posta in essere da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici/singoli enti aggiudicatori in un paese terzo, volta a limitare l'accesso al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni, in particolare attraverso una mancanza di trasparenza rispetto alle norme internazionali e a disposizioni legislative e prassi amministrative discriminatorie che risultano in un trattamento discriminatorio grave e ricorrente nei confronti di beni, servizi o operatori economici dell'Unione.

 

La mancanza di sostanziale reciprocità è inoltre presunta laddove la mancata osservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XI della direttiva sugli appalti pubblici […] (2014) e nell'allegato XIV alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali […] (2014) XXX, abbia comportato difficoltà per le imprese europee, che hanno riferito in proposito alla Commissione, quando tali imprese europee hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o concessioni in paesi terzi.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il termine «operatore economico» comprende entrambi i concetti di fornitore e di prestatore di servizi;

soppressa

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente»;

soppressa

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

per «penalità obbligatoria applicabile sul prezzo» si intende l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.

e)

per «penalità obbligatoria applicabile sul prezzo» si intende l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto o nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame (aggiunta del riferimento alle «procedure di aggiudicazione delle concessioni» ogniqualvolta si parla delle procedure di appalto, al singolare come al plurale); l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento ( CEE ) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario  (18).

1.   L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 59 a 63 del regolamento ( UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni complementari da adottare a norma dell'articolo 65 .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia:

L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine dell'operatore economico che presta il servizio sia:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Trattamento dei beni e servizi contemplati

Trattamento dei beni e servizi contemplati

Al momento dell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell'Unione europea .

Al momento dell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, o al momento dell'aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell'Unione.

I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento ( CE ) n. 732/2008 sono considerati beni e servizi contemplati.

I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento ( UE ) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, o dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa della mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale e nell'economia mondiale, di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 978/2012, sono considerati beni e servizi contemplati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000  EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta, alle condizioni indicate di seguito.

1.   Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione , qualora abbia avviato un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 8, valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori e previa pubblicazione della notifica dell'avvio dell'indagine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta, alle condizioni indicate di seguito.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano tale intenzione nel bando di gara pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 26 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano chiaramente tale intenzione nella parte introduttiva delle «specifiche tecniche» o del «documento descrittivo» di cui all'articolo 2, paragrafo 15 della direttiva [2014/…/UE] sugli appalti pubblici e della direttiva [2014/…/UE] sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali o nella parte introduttiva dei «requisiti tecnici e funzionali» di cui all'articolo 2, paragrafo 13 della direttiva [2014/…/UE] sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l'esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione. Mentre è in corso la procedura di comunicazione l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire l'analisi delle offerte.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l'esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione entro otto giorni di calendario . Mentre è in corso la procedura di comunicazione l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire l'analisi delle offerte.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

descrizione dell'oggetto dell'appalto;

b)

descrizione dell'oggetto dell'appalto o della concessione ;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 4 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dalla Commissione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di fornire informazioni aggiuntive.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Tali informazioni sono fornite entro otto giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste.

Tali informazioni sono fornite entro otto giorni di calendario a decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per i contratti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la prevista esclusione entro il termine di due mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Nei casi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato una volta per un massimo di due mesi , in particolare se le informazioni a corredo della comunicazione o i documenti ad essa allegati sono incompleti o inesatti o se i fatti riportati hanno subito modifiche sostanziali. Se, scaduto il termine di due mesi o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l'esclusione, l'esclusione si considera respinta dalla Commissione.

3.    Se la Commissione rileva, per i beni o i servizi per i quali si propone l'esclusione, una mancanza di reciprocità sostanziale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis), essa adotta un atto di esecuzione che approva l'esclusione dei bandi di gara interessati dall'indagine secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato entro il termine di un mese a decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla richiesta di cui al paragrafo 1. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato una volta per un massimo di un mese , in particolare se le informazioni riportate nella comunicazione o nei documenti a essa allegati sono incomplete o inesatte ovvero se intervengono modifiche sostanziali delle circostanze ivi descritte . Se, scaduto il termine di un mese o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l'esclusione, l'esclusione si considera respinta dalla Commissione.

 

Tale esclusione rimane temporanea in attesa della finalizzazione dell'indagine sull'appalto esterno di cui all'articolo 8, delle conclusioni della procedura di consultazione di cui all'articolo 9 e, se del caso, dell'adozione di eventuali misure per limitare l'accesso agli appalti pubblici dell'Unione dei beni e servizi non contemplati, come previsto all'articolo 10.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione.

b)

in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti o dell'aggiudicazione di concessioni che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione , soprattutto qualora tali misure restrittive pregiudichino la politica industriale dell'Unione .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera b), la mancanza di sostanziale reciprocità è presunta se le misure restrittive nel settore degli appalti comportano discriminazioni gravi e ricorrenti nei confronti di operatori economici, beni e servizi dell'Unione.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Nel valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, la Commissione esamina i seguenti aspetti:

soppresso

a)

in che misura la legislazione in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisce trasparenza in linea con le norme internazionali nel settore degli appalti pubblici ed evita qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione;

 

b)

in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori applicano o adottano pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

 

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno escluso offerte conformemente al paragrafo 1 ne fanno menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 27 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

7.    Se talune offerte sono state escluse conformemente al paragrafo 3, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori ne fanno menzione , specificando il motivo dell'esclusione, nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 27 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Il paragrafo 1 non si applica se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4.

8.   Il paragrafo 1 può non applicarsi se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati con l'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione motiva debitamente la decisione adottata all'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da accordi collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato XI alla direttiva sugli appalti pubblici […] 2013.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L 'amministrazione aggiudicatrice /l 'ente aggiudicatore può astenersi dal comunicare le informazioni qualora la comunicazione possa ostacolare il controllo dell'applicazione della normativa, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, leda i legittimi interessi commerciali degli operatori economici pubblici o privati o possa pregiudicare la parità di concorrenza tra di essi .

Dopo essere stati informati dall 'amministrazione aggiudicatrice /dall 'ente aggiudicatore della loro intenzione di accettare un'offerta anormalmente bassa, gli altri offerenti hanno la possibilità di fornire, entro un termine ragionevole, informazioni pertinenti all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore onde consentire a questi ultimi di prendere una decisione in merito all'accettazione nella piena consapevolezza dei potenziali fattori che potrebbero incidere sulla valutazione del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati .

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti.

La Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate , dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti Nella decisione di avviare un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici, la Commissione tiene conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri . Qualora rifiuti di avviare un'indagine, la Commissione deve motiva debitamente la propria decisione allo Stato membro, alla parte interessata o all'ente aggiudicatore da cui è pervenuta la richiesta.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, la Commissione considera se sono state approvate esclusioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 .

2.   L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis) .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione valuta se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o dei dati da essa raccolti durante l'indagine, e conclude la valutazione entro nove mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di tre mesi .

3.   La Commissione valuta se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o dei dati da essa raccolti durante l'indagine o nel quadro delle sue relazioni periodiche sulle barriere commerciali esistenti nei paesi terzi , e conclude la valutazione entro tre mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di un mese .

 

La valutazione della Commissione tiene conto delle richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori riguardo le indagini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver avviato la procedura di cui al presente articolo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni o porvi fine.

Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni, porvi fine o invitare il paese in questione ad avviare negoziati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 .

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può:

Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso di beni e servizi originari del paese terzo.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

riprendere le consultazioni con il paese terzo in questione o avviare nuove consultazioni e/o

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

adottare, a norma dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se dopo l'avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell'articolo 6.

4.   Se dopo l'avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati con l'Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell'articolo 6. La Commissione motiva debitamente la decisione adottata allo Stato membro, alla parte interessata o all'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1– parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione assume impegni internazionali concordati con l'Unione in uno dei seguenti ambiti :

La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione ha assunto o assume con l'Unione o a livello internazionale le seguenti misure :

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)

impegni internazionali concordati con l'Unione uno dei seguenti ambiti:

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — punto a iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)

ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l'Unione in tale ambito.

(iii)

ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l'Unione in tale ambito e

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b)

il paese in questione ha adottato misure correttive;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 15 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

6.   Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 12 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 6 , la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

1.   Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che vi è mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 2 , paragrafo 1, lettera g bis), la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo per un periodo massimo di cinque anni, prolungabile di altri cinque . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a:

La Commissione respinge la prevista esclusione se questa comporta una violazione degli impegni assunti dall'Unione in materia di accesso al mercato negli accordi internazionali da essa conclusi. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a:

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A meno che non siano state frattanto sospese o abrogate, le misure adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, cessano di produrre effetti dopo cinque anni dalla loro entrata in vigore.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 se:

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di non applicare alla procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 se:

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se, dopo 15 giorni di calendario, la Commissione non ha adottato una decisione nella quale approva o respinge tale richiesta, la richiesta si considera respinta dalla Commissione. In circostanze eccezionali, il termine può essere prorogato al massimo per altri cinque giorni di calendario.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che non intende applicare le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che non intende applicare le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara e per la comunicazione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

soppresso

a)

denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore;

 

b)

descrizione dell'oggetto dell'appalto;

 

c)

informazioni sull'origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi da ammettere;

 

d)

ragioni alla base della decisione di non applicare le misure restrittive e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

 

e)

se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.

 

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno di calendario successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Condizionalità degli appalti nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione nei paesi terzi

 

Nell'ambito degli appalti pubblici finanziati dall'Unione europea e dagli Stati membri, la Commissione europea assicura la realizzazione di un quadro normativo vincolante volto a regolamentare l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici internazionali. In tale contesto, l'Unione adotta norme uniformi tese ad assicurare eque condizioni di concorrenza tra gli operatori economici dell'Unione e quelli dei paesi terzi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Né la Commissione né il Consiglio né il Parlamento europeo né gli Stati membri né i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento e dichiarate riservate dalla parte che le ha fornite non sono divulgate in nessuna circostanza, salvo che tale parte non ne dia espressa autorizzazione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o gennaio 2017 e almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie.

Almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie. Nel presentare la sua seconda relazione, la Commissione sottopone inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del regolamento, oppure espone i motivi per cui, a suo giudizio, non è necessario modificarlo. Se la Commissione non rispetta tali obblighi, il regolamento cessa di essere applicabile al termine del secondo anno successivo alla presentazione della seconda relazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione valuta se mantenere gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE . Alla luce della conclusione della sua valutazione, la Commissione presenta una proposta legislativa che abroga i suddetti articoli a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0454/2013).

(10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(12)   Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sugli appalti pubblici (GU …).

(13)   Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU …)..

(14)   Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'aggiudicazione di contratti di concessione (GU …)..

(12)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(13)  GU L […] del […], pag.

(13)  GU L […] del […], pag.

(13bis)   Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(13bis)   Direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (GU XXX) (2011/0438(COD)).

(13ter)   Direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU XXX) (2011/0439(COD)).

(14.)  GU L 349 del 31.12.1994.

(14.)  GU L 349 del 31.12.1994.

(18)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .


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