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Document 52013XC1219(05)

    Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam

    GU C 372 del 19.12.2013, p. 31–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 372/31


    Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam

    (2013/C 372/12)

    La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio grave all'industria dell'Unione.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata il 4 novembre 2013 dalla European Man-made Fibres Association («CIRFS») («il denunciante») per conto dei produttori che rappresentano oltre il 25 % del totale dei produttori di FPF dell'Unione.

    2.   Prodotto in esame

    Il prodotto oggetto del presente esame è costituito da fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura («il prodotto in esame»).

    3.   Denuncia dell'esistenza di sovvenzioni

    Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam («i paesi interessati»), attualmente classificabile al codice NC 5503 20 00. Tale codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.

    Gli elementi di prova indicativi presentati dal denunciante dimostrano che i produttori del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dai rispettivi governi.

    Nel caso della Repubblica popolare cinese le sovvenzioni consistono, fra l'altro, di fornitura sottocosto di materie prime da parte dello Stato, di ingiunzione e ordine dello Stato a fornitori privati, di prestiti preferenziali all'industria delle fibre di poliesteri in fiocco da parte delle banche statali e di ingiunzione e ordine dello Stato alle banche private, di aiuti allo sviluppo e agevolazioni sugli interessi per il settore tessile, del fondo speciale «Go Global», del fondo di promozione commerciale per l'agricoltura, i prodotti dell'industria leggera e tessile, di esenzioni dall'imposta sul reddito per le imprese di investimento estere, di esenzioni dall'imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate, di riduzioni dell'imposta sul reddito per imprese riconosciute di nuova e alta tecnologia, di riduzioni dell'imposta sul reddito nelle zone economiche speciali nonché per le imprese orientate all'esportazione, di crediti d'imposta fino al 40 % del valore d'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese, di esenzioni sulle tariffe e/o sull'imposta sul valore aggiunto su apparecchiature importate e sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese, concessione dei diritti d'uso del suolo e di fornitura di elettricità e acqua da parte dello Stato. Inoltre, le sovvenzioni consistono, fra l’altro, di esenzioni sia fiscali che di altro tipo nelle zone di sviluppo nella provincia di Jiangsu, di incentivi fiscali e canoni preferenziali nella città di Changzhou, di incentivi all’esportazione e sovvenzioni alla tecnologia nella provincia di Zhejiang, di incentivi fiscali e tariffari in zone di sviluppo, di incentivi all’esportazione, del rimborso delle spese legali, di programmi per fondi speciali nel settore del commercio estero, di agevolazioni sugli interessi sui prestiti per sostenere progetti di innovazione tecnologica nella provincia di Guangdong, di aliquote fiscali preferenziali in zone di sviluppo e politiche preferenziali per infrastrutture, prestiti e fiscali per le imprese orientate all’esportazione nella provincia di Shanghai.

    Nel caso dell’India le sovvenzioni consistono, fra l’altro, di crediti sui dazi nell’ambito del regime del mercato mirato (Focus Market Scheme) e del regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme), del regime di autorizzazione preventiva, del «Duty Entitlement Passbook Scheme», del regime di restituzione del dazio, dell'esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme), di esenzioni e riduzioni fiscali e tariffarie nelle unità orientate all’esportazione e nelle zone economiche speciali, del regime di crediti all’esportazione, del regime di esenzione dall’imposta sul reddito, dell'Incremental Exports Incentivisation Scheme, del regime di autorizzazione delle importazioni in esenzione da dazi, del regime di assistenza allo sviluppo del mercato e di garanzie sui prestiti. Inoltre le sovvenzioni consistono, fra l’altro, del regime di incentivazione all'investimento di capitali (Capital Investment Incentive Scheme) del governo del Gujarat, del regime di incentivi fiscali alle vendite e del sistema di esenzione dall’imposta sull’elettricità del Gujarat, dei regimi di sovvenzioni del Bengala occidentale — incentivi e agevolazioni fiscali, compresi aiuti non rimborsabili ed esenzione dall’imposta sulle vendite, e del sistema di esenzione dall'imposta sull'elettricità del Maharashtra.

    Nel caso del Vietnam le sovvenzioni consistono, fra l'altro, della fornitura di beni sottocosto da parte dello stato all'industria dei FPF, attraverso società di proprietà dello Stato, di incentivi statali (sotto forma di esenzioni da imposte e dazi e di prestiti preferenziali) nella zona industriale di Dinh Vu, di prestiti agevolati all'industria dei FPF da parte di banche di proprietà dello stato, nonché di ingiunzione e ordine dello Stato sulle banche private, della fornitura sottocosto di terreni da parte dello Stato e di esenzioni o riduzioni sui diritti di utilizzo di terreni e acqua nel quadro, fra l'altro, del decreto n. 142/2005/ND-CP, abbuoni di interesse nel quadro, fra l'altro, della decisione n. 131/2009-QD-TTg, di aliquote preferenziali delle imposte sul reddito, esenzioni o riduzioni fiscali nel quadro, tra l'altro, del decreto n. 164/2003/ND-CP modificato e integrato dai decreti n. 152/2004/ND-CP e n. 149/2005/ND-CP, di esenzioni/riduzioni fiscali e sulle locazioni, di prestiti statali, di tassi di interesse preferenziali, di preferenze per i crediti all'esportazione nei parchi ad alta tecnologia, nelle zone industriali e nei parchi industriali nel quadro, fra l'altro, della decisione n. 53/2004/QD-TTg e del decreto n. 99/2003/ND-CP, di incentivi relativi all'imposta sul reddito nel quadro, tra l'altro, del decreto n. 124-2008-ND-CP, di esenzioni e rimborsi delle tasse all'importazione e all'esportazione nel quadro, fra l'altro, della legge n. 45/2005/QH-11 e del decreto n. 87/2010/ND-CP. Inoltre le sovvenzioni consistono, fra l'altro, dei seguenti vantaggi in virtù del decreto n. 51/1999/ND-CP, modificato e integrato dal decreto n. 35/2002/ND-CP, dalla decisione n. 55/2001/QD-TTg, dalla legge n. 59-2005-QH11 e dalla legge del Vietnam sugli investimenti esteri, dal decreto n. 61/2010/ND-CP, dalla decisione n. 1483/QD-TTg e dalla decisione n. 12/2011: esenzioni dai dazi all’importazione sulle materie prime e le forniture, esenzioni fiscali e tariffarie, ammortamento anticipato e credito preferenziale per gli investimenti esteri, incentivi fiscali sul reddito societario, prestiti preferenziali, sovvenzioni, garanzie, agevolazioni fiscali e fornitura sottocosto di beni e servizi alle industrie, sostegno agli investimenti sul mercato interno attraverso, per esempio, crediti all’esportazione, fornitura sottocosto di infrastrutture e servizi, esenzione da imposte per l'utilizzo dei terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti.

    La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni che possono emergere nel corso dell’inchiesta.

    Gli elementi di prova indicativi forniti dal denunciante mostrano che i suddetti regimi sono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario dei governi della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam o di altri governi (o enti pubblici) regionali e conferiscono un vantaggio ai destinatari. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipologie di imprese e/o luoghi.

    4.   Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

    Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono complessivamente aumentate in termini assoluti e anche in termini di quota di mercato.

    Gli elementi di prova indicativi presentati dai denuncianti evidenziano che il volume delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

    5.   Procedura

    Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

    I governi della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam sono stati invitati a prendere parte alle consultazioni.

    5.1.    Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni

    I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

    5.1.1.1.   Procedura per la selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nei paesi interessati

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, dell'India e del Vietnam coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento verrà effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi interessati e potrà contattare tutte le associazioni note di produttori esportatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Ove sia necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.

    Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le autorità dei paesi interessati sono tenuti a trasmettere un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Nel questionario per i produttori esportatori saranno richieste, tra l'altro, informazioni sulla struttura organizzativa del produttore esportatore, sulle sue attività in relazione al prodotto in esame, sulle vendite del prodotto in esame e totali e sull'ammontare del contributo finanziario e delle agevolazioni ottenute grazie alle presunte sovvenzioni o ai programmi di sostegno finanziario, nonché ad altre misure analoghe o correlate a tali programmi.

    Il questionario fornito alle autorità richiederà tra l'altro informazioni sulle presunte sovvenzioni o programmi di sostegno finanziario, sulle autorità responsabili della loro gestione e sulle modalità del loro funzionamento, sulla base giuridica, sui criteri di assegnazione e sulle altre condizioni previste, sui beneficiari e sull'ammontare del contributo finanziario erogato e delle agevolazioni concesse.

    Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono selezionate saranno considerate come disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»), senza che ciò pregiudichi l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Fatto salvo quanto indicato alla successiva lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

    b)   Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione

    I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi per esse un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Si informano tuttavia i produttori esportatori che richiedano un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrebbe decidere comunque di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (4)  (5)

    Sono invitati a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti che importano nell'Unione il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dall'India e dal Vietnam.

    Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento verrà effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    Qualora sia necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti e le associazioni di importatori noti in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

    Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della presente inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e alle associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie in relazione al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

    5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova obiettivi e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi sul mercato dell'Unione e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    Visto il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    La Commissione informerà tutti i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

    Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della presente inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della società.

    5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora venisse accertata l'esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'eventuale adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    5.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza che sono stati inviati dalle parti interessate, devono recare la dicitura «a diffusione limitata» (6).

    A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Accessibile a tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato in modo tale da consentire un'adeguata comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

    Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati su supporto cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet nel sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/020

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22985353

    Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti le sovvenzioni per la Repubblica popolare cinese e l'allegato I:

    TRADE-PSF-SUBSIDY-CHINA@ec.europa.eu

    Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti le sovvenzioni per l'India e l'allegato I:

    TRADE-PSF-SUBSIDY-INDIA@ec.europa.eu

    Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti le sovvenzioni per il Vietnam e l'allegato I:

    TRADE-PSF-SUBSIDY-VIETNAM@ec.europa.eu

    Indirizzo e-mail per le questioni riguardanti il pregiudizio e l'allegato II:

    TRADE-PSF-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Mancata collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, in base ai dati disponibili possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi, e può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della direzione generale del Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    9.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


    (1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto in esame.

    (3)  A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione importi nulli o minimi delle sovvenzioni compensabili, né gli importi di sovvenzioni compensabili determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28 del regolamento di base.

    (4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

    (6)  Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

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