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Document 52013XC1123(02)

    Risposta alla denuncia CHAP(2013) 3076

    GU C 343 del 23.11.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 343/21


    Risposta alla denuncia CHAP(2013) 3076

    2013/C 343/10

    1.

    La Commissione europea ha ricevuto e continua a ricevere denunce relative al benessere e alla gestione dei cani randagi in Romania, che ha protocollato con il numero di riferimento CHAP(2013) 3076 (cfr. avviso di ricevimento della denuncia pubblicato nella GU C 314 del 29.10.2013, pag. 9).

    2.

    Per garantire una risposta rapida e l'informazione degli interessati, utilizzando allo stesso tempo razionalmente le risorse amministrative, la Commissione pubblica la presente risposta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché su Internet, all'indirizzo seguente:

    http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm

    3.

    Il benessere e la gestione delle popolazioni di animali randagi non sono disciplinati da norme UE, rientrando tra le competenze esclusive degli Stati membri. In particolare, l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che nella formulazione e nell'attuazione di alcune politiche dell'UE si tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, non fornisce una base giuridica che permette di coprire tutte le questioni relative al benessere degli animali.

    4.

    La Commissione sostiene il lavoro svolto dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) per definire gli orientamenti in materia di controllo delle popolazioni di cani randagi, in cui si sottolinea l'importante ruolo svolto dalle agenzie governative locali nell'applicazione delle normative concernenti i proprietari dei cani e vengono indicati gli enti incaricati di elaborare e realizzare le opportune azioni di formazione per regolamentare la cattura, il trasporto e la detenzione dei cani e definire criteri minimi relativi ad alloggio e cure. Gli orientamenti sottolineano la necessità di adottare misure parallele per tenere sotto controllo le popolazioni di cani randagi, invitando a procedere all'abbattimento degli animali, nel modo meno crudele possibile, soltanto ove necessario, non costituendo tale pratica una strategia sostenibile, se svolta isolatamente. Ogni Stato membro, in quanto membro dell'OIE, definisce le soluzioni più appropriate per applicare tali orientamenti internazionali al proprio contesto nazionale. La Commissione continuerà a sostenere l'operato della piattaforma regionale dell'OIE sul benessere degli animali in Europa, che assiste gli Stati membri dell'OIE dell'Europa orientale, compresa la Romania, ad attenersi a tali orientamenti.

    5.

    La Commissione sostiene alcune strategie di informazione e di istruzione sistematiche e comuni sul benessere dei cani e collabora con altri enti all'elaborazione del sito Internet «CARODOG» (http://www.carodog.eu), una piattaforma informativa sulla gestione della popolazione canina volta a promuovere la responsabilizzazione dei proprietari degli animali come principio di base del benessere degli animali da compagnia nell'UE.

    6.

    La legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento [regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio] riguarda specificamente l'abbattimento degli animali nei macelli e negli allevamenti. Gli animali abbattuti in circostanze diverse non rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.

    7.

    La Commissione proseguirà le attività menzionate, alle quali attribuisce una grande importanza, ma procederà all'archiviazione delle denunce, in quanto i fatti segnalati non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea.


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