Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1016(04)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

    GU C 300 del 16.10.2013, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 300/14


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

    2013/C 300/05

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 1o luglio 2013 da CUF — Quimicos Industriais («il richiedente»), unico produttore di acido sulfanilico nell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione dell'Unione.

    2.   Prodotto oggetto del riesame

    Il prodotto oggetto del riesame è l'acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India («i paesi interessati»), attualmente classificabile al codice NC ex 2921 42 00.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1000/2008 del Consiglio (3) e modificato dal regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio (4).

    4.   Motivazione del riesame

    La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    4.1.1.   Asserzione del rischio del persistere del dumping

    Alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime in India, è emerso che il livello dei prezzi sul mercato interno indiano, indicato in pubblicazioni specializzate, era in perdita e non ha quindi potuto essere utilizzato per la determinazione del valore normale. L'asserzione del rischio del persistere del dumping si basa pertanto sul confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) in India e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

    Dato che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il richiedente ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base ai dati relativi a un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso l'India. La denuncia del rischio del persistere del dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito in India e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

    Su tale base i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per entrambi i paesi interessati.

    4.1.2.   Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

    Il richiedente sostiene che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure comporterebbe un probabile aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione, data l'esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori operanti nei paesi interessati, la presenza di barriere commerciali nei confronti dei paesi interessati negli USA e l'attrattività del mercato UE.

    Secondo gli elementi di prova diretti presentati dal richiedente, inoltre, in considerazione dei volumi e dei prezzi delle esportazioni del prodotto simile dai paesi interessati verso altri paesi, è probabile che tale aumento delle importazioni verso l'Unione abbia, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta, traducendosi in sostanziali effetti negativi per l'andamento complessivo dell'industria dell'Unione.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    Il riesame determinerà se alla scadenza delle misure si presenti o meno il rischio del persistere del dumping sul prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    5.1.    Procedura di determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping

    I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

    5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta della Repubblica popolare cinese e dell'India

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'India coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di portare a termine l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato A del presente avviso.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e dell'India ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

    Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate), devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Ove sia necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese e dell'India.

    Tutti i produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione e le associazioni di produttori esportatori devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, il costo di produzione, le vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e su quello dell'Unione.

    Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

    5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

    5.1.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

    Nella precedente inchiesta è stata scelta l'India come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione prevede di utilizzare nuovamente l'India. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

    Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese e dall'India sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di portare a termine l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto contempla l'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salva diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato B del presente avviso.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà inoltre contattare eventuali associazioni note di importatori.

    Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Ove sia necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per essere inserite nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute ad inviare un questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame nonché le vendite di tale prodotto.

    5.2.    Procedura di determinazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio

    Al fine di stabilire se esista un rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori del prodotto oggetto del riesame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.2.1.   Produttore dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

    Salvo diversa indicazione, il produttore dell'Unione e le associazioni di produttori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

    5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora venga confermato il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

    Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    5.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «a diffusione limitata» (8).

    Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a termini dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, una sintesi non riservata delle informazioni stesse, contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate» Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca una sintesi non riservata nel formato richiesto e della qualità richiesta, potranno non essere prese in considerazione.

    Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono tuttavia essere presentati su supporto cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/020

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22962219

    E-mail: TRADE-SA-ACID-DUMPING@ec.europa.eu

    6.   Mancata collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

    Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Dato che il presente riesame in previsione della scadenza delle misure è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

    Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere un riesame di questo tipo, che verrebbe effettuato a prescindere dal riesame in previsione della scadenza delle misure di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    10.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


    (1)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 12.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (3)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1.

    (4)  GU L 276 del 17.10.2008, pag. 3.

    (5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

    (6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) entrambe siano controllate in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (8)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    ALLEGATO A

    Image

    Image


    ALLEGATO B

    Image

    Image


    Top