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Document 52013PC0884
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union legal framework for customs infringements and sanctions
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali
/* COM/2013/0884 final - 2013/0432 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali /* COM/2013/0884 final - 2013/0432 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale Nonostante la normativa
doganale sia pienamente armonizzata, la sua applicazione, che garantisce il
rispetto delle norme doganali e la legittima imposizione di sanzioni, rientra
nell’ambito del diritto nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, l’applicazione
della normativa doganale segue 28 regimi giuridici diversi e tradizioni
amministrative o giuridiche differenti. Gli Stati membri possono pertanto
imporre le sanzioni che ritengono appropriate come penalità per le violazioni
di taluni obblighi derivanti dalla normativa doganale armonizzata dell’Unione. Tali sanzioni differiscono in
natura e gravità a seconda dello Stato membro competente. In particolare esse
sono di diverso tipo (ad esempio, ammende, reclusione, confisca dei beni,
interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività industriale o
commerciale), a prescindere dalla loro natura, e anche nell’ipotesi in cui il
tipo e la natura siano gli stessi, come ad esempio nel caso dell’ammenda,
presentano livelli/portate differenti da uno Stato membro all’altro. Una sintesi della situazione
concernente le infrazioni doganali e i sistemi di sanzioni degli Stati membri è
stata effettuata da un gruppo di progetto istituito dalla Commissione, su base
volontaria, con 24 Stati membri[1]
nell’ambito del programma Dogana 2013. Questo gruppo ha analizzato i 24 regimi
nazionali applicabili alle infrazioni doganali e le relative sanzioni e ne ha
comunicato i risultati alla Commissione. Sono state constatate varie differenze
sostanziali, elencate di seguito. Tabella 1 — Differenze nei sistemi
sanzionatori degli Stati membri in materia doganale Natura delle sanzioni nazionali per le infrazioni doganali || 16 dei 24 Stati membri prevedono sanzioni penali e non penali. 8 dei 24 Stati membri prevedono unicamente sanzioni penali. Soglie finanziarie per distinguere tra infrazioni e sanzioni penali e non penali || Gli Stati membri i cui sistemi contemplano infrazioni e sanzioni penali e non penali prevedono differenti soglie finanziarie per decidere la natura dell’infrazione doganale (se penale o non penale) e la natura della relativa sanzione. I valori di soglia variano pertanto tra 266 EUR e 50 000 EUR. Requisiti degli Stati membri per stabilire la responsabilità dell’operatore economico per l’infrazione doganale || 11 dei 24 Stati membri ritengono che un operatore economico sia responsabile di determinate infrazioni doganali ogniqualvolta si configuri una violazione del diritto doganale, a prescindere dalla presenza di intenzione, negligenza o elementi di comportamento negligente o imprudente (infrazioni di responsabilità oggettiva). 13 dei 24 Stati membri non possono sanzionare un operatore economico per un’infrazione doganale in assenza di intenzione, negligenza o elementi di comportamento negligente o imprudente. Termini: - per avviare una procedura di sanzione doganale - per irrogare una sanzione doganale - per dare esecuzione a una sanzione doganale || Nella grande maggioranza degli Stati membri esistono termini per avviare un procedimento sanzionatorio, irrogare una sanzione doganale e darle esecuzione. Questi termini sono compresi fra 1 e 30 anni. Uno dei 24 Stati membri non si avvale di limiti temporali, ma può avviare la procedura sanzionatoria o irrogare una sanzione in qualsiasi momento. Responsabilità delle persone giuridiche || L’operatore economico che è una persona giuridica può essere considerato responsabile di un’infrazione doganale in 15 dei 24 Stati membri. In 9 dei 24 Stati membri le persone giuridiche non possono essere considerate responsabili di infrazioni. Transazione || Per transazione si intende qualsiasi procedura contemplata dal sistema giuridico o amministrativo di uno Stato membro che consente alle autorità di accordarsi con il trasgressore per risolvere un caso di infrazione doganale in alternativa all’avvio o alla conclusione di procedure sanzionatorie nel settore doganale. 15 dei 24 Stati membri prevedono tale procedura per le infrazioni doganali. (Fonte: relazione del
gruppo di progetto sulle sanzioni doganali — allegato 1B della valutazione d’impatto
di un atto legislativo che stabilisce un quadro giuridico dell’Unione relativo
alle infrazioni e alle sanzioni doganali). Tali
differenze nelle infrazioni della normativa doganale e nelle sanzioni
comportano implicazioni a più livelli: - da un
punto di vista internazionale, i diversi sistemi sanzionatori esistenti negli
Stati membri suscitano preoccupazione in alcuni Stati membri dell’OMC con
riguardo al rispetto da parte dell’Unione europea degli obblighi internazionali
da essa assunti in questo settore; - all’interno dell’Unione
europea, il fatto che la normativa doganale sia applicata in modi diversi rende
più difficile gestire l’unione doganale in modo efficiente in quanto lo stesso
comportamento inosservante può essere trattato in modi molto diversi nei
singoli Stati membri, come indicato nella precedente tabella; - per quanto riguarda gli
operatori economici, le disparità di trattamento delle infrazioni della
normativa doganale dell’Unione incidono sulle condizioni di concorrenza eque
che dovrebbero essere intrinseche al mercato interno, avvantaggiando così
coloro che violano il diritto di uno Stato membro in cui vige una normativa
clemente per le sanzioni doganali. Questa situazione si ripercuote anche sull’accesso
alle semplificazioni e agevolazioni doganali o al processo di ottenimento della
qualifica di AEO, in quanto il criterio relativo al rispetto della normativa
doganale e all’assenza di infrazioni gravi come condizione per ottenere la
qualifica di AEO è interpretato in modo diverso dalle legislazioni nazionali. Per affrontare tali problemi la
proposta istituisce un quadro giuridico comune per il trattamento delle
infrazioni doganali e delle relative sanzioni, colmando il divario fra regimi
giuridici diversi attraverso una piattaforma normativa comune e contribuendo in
tal modo a raggiungere la parità di trattamento fra gli operatori economici
nell’UE, nonché l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione e l’applicazione
della legislazione in materia doganale. 1.2. Contesto giuridico La normativa doganale relativa
agli scambi di merci tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi terzi è
completamente armonizzata ed è riunita in un codice doganale comunitario (CDC)[2] dal 1992. Un’approfondita
revisione di tale codice è stata effettuata con il regolamento (CE) n. 450/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il
codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato o CDA)[3], ora rifuso e abrogato
dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione[4], volto ad adeguare la
normativa doganale all’ambiente elettronico delle dogane e del commercio, a
promuovere ulteriormente l’armonizzazione e l’applicazione uniforme della
normativa doganale e a fornire agli operatori economici dell’Unione gli
strumenti idonei per sviluppare le loro attività in un contesto commerciale
mondiale. Tale normativa doganale armonizzata
deve essere rafforzata mediante norme comuni in materia di applicazione. L’esigenza
di muoversi in questa direzione è già stata sottolineata dal Parlamento europeo
in due relazioni[5],
una del 2008 e un’altra del 2011, in cui si caldeggiava l’armonizzazione in
questo settore. Tutti questi sforzi sono
sostenuti dall’obbligo generale previsto dal trattato[6] in base al quale gli
Stati membri “adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta
ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti
agli atti delle istituzioni dell’Unione.” Tale obbligo comprende l’adozione
di sanzioni, senza distinguere tra quelle penali e non penali. Più specificamente, il codice
doganale aggiornato e il codice doganale dell’Unione contemplano per la prima
volta una disposizione[7]
sulle sanzioni doganali amministrative. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Sono stati utilizzati quattro
strumenti di consultazione, nessuno dei quali consisteva in consultazioni
pubbliche (data la natura specifica e tecnica delle infrazioni e delle sanzioni
doganali) e, su richiesta delle parti interessate, con trattamento riservato
delle risposte. - Alle amministrazioni doganali
degli Stati membri è stato inviato un questionario riguardante i rispettivi
sistemi nazionali di infrazioni e sanzioni doganali. Sono state raccolte le
risposte di 24 Stati membri, come in precedenza indicato nella presente
relazione. Dal raffronto dei dati raccolti sono emerse le notevoli differenze
esistenti tra i sistemi sanzionatori applicabili al settore doganale vigenti
negli Stati membri. - Un seminario ad alto livello
in materia di conformità e di gestione del rischio di non conformità, con la
partecipazione delle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri e dei
paesi candidati e dei rappresentanti degli operatori economici, si è tenuto a
Copenaghen il 20 e 21 marzo 2012. In quest’ambito la questione dei
reati e delle sanzioni nel settore doganale è stata riconosciuta come un
elemento del regime di “conformità” e un aspetto che deve essere ulteriormente
esplorato. - Si è svolta una prima
consultazione delle parti interessate con l’organo consultivo della DG TAXUD
sulle questioni doganali (il gruppo di contatto per gli operatori - Trade
Contact Group - TCG). Tale gruppo comprende rappresentanti a livello
unionale di 45 associazioni commerciali europee, comprese le PMI, che
partecipano ad attività doganali. In risposta a questa consultazione, la
maggior parte delle associazioni presenti alla riunione ha espresso un accordo
globale sulla pertinenza dell’iniziativa della DG TAXUD per le loro attività
commerciali. - Una seconda consultazione
delle parti interessate è stata effettuata mediante un altro questionario,
inviato alle PMI attraverso la rete “Enterprise Europe Network”, riguardante
gli effetti esercitati sull’attività commerciale delle imprese di
importazione/esportazione dai diversi sistemi di infrazioni e sanzioni in
vigore negli Stati membri nel settore della normativa doganale. 2.2. Valutazione d’impatto La Commissione ha condotto una
valutazione d’impatto delle alternative strategiche (disponibile all’indirizzo:...).
Sono state esaminate quattro opzioni strategiche: A - scenario di base; B - una
modifica della legislazione nell’ambito del quadro giuridico dell’Unione in
vigore; C - una misura legislativa sul ravvicinamento dei tipi di infrazioni
doganali e di sanzioni non penali e D - due misure legislative distinte
finalizzate al ravvicinamento delle infrazioni doganali e delle sanzioni non
penali, da un lato, e delle infrazioni doganali e delle sanzioni penali dall’altro. Dopo aver considerato le
alternative possibili, la valutazione d’impatto conclude che è preferibile una
misura legislativa che individui gli obblighi doganali per i quali è necessaria
una protezione speciale mediante l’istituzione di sanzioni non penali
applicabili in caso di violazione (opzione C). La valutazione d’impatto è
stata ripresentata e ha ricevuto il parere favorevole del comitato per la
valutazione d’impatto il 14 giugno 2013. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si basa sull’articolo
33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’articolo 33 del TFUE
stabilisce che la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi
ultimi e la Commissione deve essere rafforzata nel quadro del campo di
applicazione dei trattati. Conformemente al codice, una
decisione adottata da uno Stato membro è applicata in tutti gli altri Stati membri
e pertanto richiede la consultazione tra le autorità per rafforzare la sua
applicazione uniforme. Analogamente, l’introduzione di
determinate agevolazioni e semplificazioni nella normativa doganale dell’Unione
e l’accesso degli AEO alle stesse costituisce una forte motivazione per
rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri. In particolare
la valutazione dei criteri richiesti per ottenere la qualifica di AEO,
soprattutto il criterio relativo all’assenza di infrazioni gravi o ripetute da
parte dell’AEO, rende necessari sistemi sanzionatori comparabili in tutta l’UE
al fine di garantire condizioni di concorrenza eque tra gli operatori
economici. Pertanto il ravvicinamento
delle infrazioni doganali e delle relative sanzioni non solo presuppone la
cooperazione doganale tra gli Stati membri, ma contribuisce anche alla corretta
ed uniforme attuazione della legislazione doganale dell’Unione e al relativo
controllo. 3.2. Sussidiarietà,
proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali Il ravvicinamento delle
infrazioni doganali e delle sanzioni non penali è considerato parte integrante
del diritto derivato che l’Unione può adottare al fine di rafforzare la
cooperazione tra le autorità doganali degli Stati membri e tra gli Stati membri
e la Commissione nel suo ruolo di attuazione della normativa dell’unione
doganale, che è un settore di competenza esclusiva dell’Unione. L’azione dell’Unione
in questo settore non necessita pertanto di essere valutata rispetto al
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato
sull’Unione europea. Tuttavia, anche prendendo in
considerazione la sussidiarietà, sebbene nel caso specifico si tratti di un
settore completamente armonizzato (unione doganale) con norme pienamente
armonizzate, la cui effettiva attuazione determina l’esistenza stessa dell’unione
doganale, solo l’Unione è in grado di conseguire gli obiettivi della presente
direttiva, considerando in particolare le notevoli disparità esistenti tra le
legislazioni nazionali. In ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione
europea, la presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo. Il contenuto della presente proposta è in linea con i requisiti
sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali. In particolare, talune
disposizioni del capitolo sulle norme procedurali sono state inserite in
conformità con il principio del diritto a una buona amministrazione e a un
processo equo, ma anche alla luce del principio ne bis in idem. 3.3. Scelta degli strumenti La presente proposta di ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel
settore della cooperazione doganale nell’Unione assume la forma di una
direttiva che gli Stati membri devono recepire nel proprio diritto nazionale. 3.4. Disposizioni specifiche La proposta affronta il
problema delle infrazioni degli obblighi derivanti dal codice doganale dell’Unione.
A tal fine essa prevede un elenco comune di infrazioni diverse (responsabilità
oggettiva, infrazioni commesse per negligenza e infrazioni commesse
intenzionalmente) che violano le norme del codice doganale dell’Unione e
pertanto contempla tutte le possibili situazioni che le persone possono
incontrare in tale ambito nei loro rapporti con le autorità doganali. La
proposta considera come infrazione non solo la completa esecuzione dei
comportamenti in essa elencati, ma anche il tentativo intenzionale di porli in
atto. Parallelamente a tali
comportamenti, la presente proposta stabilisce anche una scala comune di
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, connesse alle infrazioni e alle
circostanze pertinenti che devono essere prese in considerazione dalle autorità
competenti degli Stati membri per stabilire il tipo e il livello di sanzioni per
le infrazioni doganali; tale scala contribuisce all’adattamento della sanzione
alla situazione specifica. La combinazione della scala di sanzioni con le
circostanze pertinenti consente di definire diversi livelli di gravità al fine
di rispettare il principio della proporzionalità delle sanzioni. La proposta
definisce inoltre alcuni casi in cui un comportamento che rientra nelle
categorie definite come infrazioni di responsabilità oggettiva nella presente
proposta non è considerato tale quando è dovuto a un errore delle autorità
doganali competenti. La proposta fa riferimento alla
responsabilità delle persone che svolgono un ruolo rilevante nel commettere un’infrazione
doganale intenzionale, stabilendo per le persone responsabili di istigazione,
concorso o tentativo un trattamento equivalente a quello delle persone che
commettono l’infrazione. Si riferisce inoltre alla responsabilità delle persone
giuridiche, in quanto le infrazioni doganali possono risultare anche da
comportamenti imputabili a persone giuridiche. La proposta contempla infine
alcune disposizioni procedurali necessarie al fine di evitare sovrapposizioni
di sanzioni per gli stessi fatti e le stesse persone. In particolare essa
riguarda il termine entro cui le autorità competenti devono avviare il
procedimento contro l’autore dell’infrazione, la possibilità di sospendere il
procedimento sanzionatorio nei casi in cui sia in corso un procedimento penale
in relazione agli stessi fatti e la competenza territoriale, definendo quale
Stato membro è considerato competente a trattare il caso qualora l’infrazione
interessi più Stati membri. L’attuazione di tali articoli
nella legislazione nazionale degli Stati membri assicurerà un trattamento
uniforme degli operatori economici, a prescindere dallo Stato membro in cui
essi adempiono alle formalità doganali e svolgono operazioni commerciali. Sarà
inoltre garantita la conformità con gli obblighi internazionali derivanti dalla
convenzione di Kyoto. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non avrà incidenza
sulle risorse umane e sul bilancio dell’Unione europea e pertanto non è
accompagnata dalla scheda finanziaria prevista all’articolo 31 del
regolamento finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002). La presente proposta non ha
alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione. 5. DOCUMENTI ESPLICATIVI Per la Commissione è importante
garantire il corretto recepimento della direttiva nella legislazione nazionale.
Per conseguire questo obiettivo, e data la diversa struttura dei sistemi
giuridici nazionali, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’esatto
riferimento delle disposizioni nazionali e il modo in cui è recepita ogni
specifica disposizione della direttiva. Ciò non va al di là di quanto è
necessario affinché la Commissione possa garantire la realizzazione dell’obiettivo
principale della direttiva, ossia un’efficace attuazione della normativa
doganale dell’Unione nell’unione doganale e la repressione delle relative
violazioni. 2013/0432 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sul quadro giuridico dell’Unione relativo
alle infrazioni e alle sanzioni doganali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 33, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo
ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Le disposizioni nel settore
dell’unione doganale sono armonizzate dal diritto dell’Unione. La loro
applicazione rientra tuttavia nell’ambito del diritto nazionale degli Stati
membri. (2) Di conseguenza, le infrazioni
doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi giuridici diversi. Ne
consegue che una violazione della normativa doganale dell’Unione non è trattata
nello stesso modo in tutta l’Unione e le sanzioni che possono essere irrogate
in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda dello Stato membro
che irroga la sanzione. (3) Tale disparità tra gli
ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide sulla gestione
ottimale dell’unione doganale, ma impedisce anche la realizzazione di
condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell’unione doganale
in quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni
doganali. (4) Il regolamento (CE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio[8]
(in seguito denominato “il codice”) è stato concepito per un ambiente
elettronico multinazionale in cui la comunicazione tra le autorità doganali
avviene in tempo reale e una decisione adottata da uno Stato membro è applicata
in tutti gli altri Stati membri. Tale quadro giuridico richiede pertanto un’attuazione
armonizzata. Il codice contiene inoltre una disposizione che impone agli Stati
membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. (5) Il quadro giuridico per l’applicazione
della normativa doganale dell’Unione di cui alla presente direttiva è coerente
con la normativa vigente in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione[9]. Le infrazioni doganali
che rientrano nell’ambito del quadro istituito dalla presente direttiva
comprendono le infrazioni doganali che incidono su tali interessi finanziari,
ma che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa che li tutela
mediante il diritto penale, e quelle che non hanno alcuna incidenza sugli
interessi finanziari dell’Unione. (6) È opportuno stilare un elenco
dei comportamenti che devono essere considerati infrazioni della normativa
doganale dell’Unione e dare origine a sanzioni. Tali infrazioni doganali devono
essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla normativa doganale con
riferimenti diretti al codice. La presente direttiva non determina se è
opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative o penali in
relazione a tali infrazioni doganali. (7) La prima categoria di
comportamento deve comprendere le infrazioni doganali basate sulla
responsabilità oggettiva, che non prevede alcun elemento di colpa, considerando
il carattere oggettivo degli obblighi in questione e il fatto che le persone
che sono tenute a rispettarli non possono ignorare la loro esistenza e il loro
carattere vincolante. (8) La seconda e la terza
categoria di comportamento devono comprendere le infrazioni doganali commesse,
rispettivamente, per negligenza o intenzionalmente, qualora tale elemento
soggettivo debba essere stabilito perché sussista la responsabilità. (9) Vanno considerate infrazioni
doganali l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità a un comportamento
considerato un’infrazione doganale commessa intenzionalmente e il tentativo di
commettere intenzionalmente determinate infrazioni doganali. (10) Per garantire la certezza del
diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione risultante da un
errore delle autorità doganali non deve essere considerato un’infrazione
doganale. (11) Gli Stati membri devono
provvedere affinché la responsabilità possa insorgere per le persone giuridiche
e per le persone fisiche per la stessa infrazione doganale qualora l’infrazione
sia stata commessa per conto di una persona giuridica. (12) Al fine di ravvicinare i
sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre stabilire scale
di sanzioni che corrispondano alle diverse categorie di infrazioni doganali e
alla loro gravità. Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità
competenti, nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano
in considerazione le specifiche circostanze aggravanti o attenuanti. (13) Il termine di prescrizione dei
procedimenti concernenti un’infrazione doganale deve essere fissato a quattro
anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa o, in caso di infrazioni
continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che
costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine
di prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai
procedimenti giudiziari riguardanti l’infrazione doganale. Gli Stati membri
possono stabilire i casi in cui tale periodo è sospeso. L’avvio o la
continuazione del procedimento devono essere preclusi alla scadenza di un
periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per l’applicazione di
una sanzione deve essere di tre anni. (14) Occorre prevedere una
sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni doganali
qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa persona
per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la
conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno
rispetto del principio ne bis in idem. (15) Per evitare i conflitti
positivi di giurisdizione occorre stabilire norme per determinare quali degli
Stati membri con giurisdizione devono esaminare il caso. (16) È opportuno che la presente
direttiva preveda la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per
garantire un’azione efficace contro le infrazioni doganali. (17) Al fine di agevolare le
indagini sulle infrazioni doganali, le autorità competenti devono avere la
facoltà di sequestrare temporaneamente qualsiasi tipo di merce o mezzo di
trasporto o qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere l’infrazione. (18) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[10],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la
notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che
chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata. (19) La presente direttiva mira a
fornire un elenco di infrazioni doganali comuni a tutti gli Stati membri e la
base di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che gli Stati membri
devono irrogare nel settore dell’unione doganale, che è pienamente armonizzato.
Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli
Stati membri sulla base delle loro diverse tradizioni giuridiche, ma possono
invece, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere
realizzati meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure
conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto
e ambito di applicazione 1. La presente direttiva
istituisce un quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell’Unione
e prevede sanzioni per tali infrazioni. 2. La presente direttiva si
applica alla violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il
codice doganale dell’Unione (in seguito denominato “il codice”) e di obblighi
identici stabiliti in altre parti della normativa doganale dell’Unione secondo
la definizione di cui all’articolo 5, punto 2, del codice. Articolo 2 Infrazioni e sanzioni doganali Gli Stati membri stabiliscono
norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da
3 a 6. Articolo 3 Infrazioni doganali con responsabilità
oggettiva Gli
Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano
infrazioni doganali indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa: (a)
mancato rispetto, da parte della persona che
presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia
temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria
di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione,
dell’obbligo di garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni
riportate nella dichiarazione, notifica o domanda conformemente all’articolo 15,
paragrafo 2, lettera a), del codice; (b)
mancato rispetto, da parte della persona che presenta
una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una
dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una
dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell’obbligo
di garantire l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti di
sostegno conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice; (c)
mancato rispetto dell’obbligo di presentare una
dichiarazione sommaria di entrata a norma dell’articolo 127 del codice, una
notifica dell’arrivo di una nave marittima o di un aeromobile conformemente all’articolo
133 del codice, una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all’articolo
145 del codice, una dichiarazione in dogana conformemente all’articolo 158 del
codice, una notifica di attività nelle zone franche conformemente all’articolo 244,
paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente all’articolo
263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente all’articolo 270
del codice, una dichiarazione sommaria di uscita conformemente all’articolo 271
del codice o una notifica di riesportazione conformemente all’articolo 274 del
codice; (d)
mancato rispetto, da parte di un operatore
economico, dell’obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi
all’espletamento delle formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per
il periodo di tempo prescritto dalla normativa doganale conformemente all’articolo
51 del codice; (e)
sottrazione alla vigilanza doganale delle merci
introdotte nel territorio doganale dell’Unione senza l’autorizzazione delle
autorità doganali, in contrasto con l’articolo 134, paragrafo 1, primo e
secondo comma, del codice; (f)
sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in
contrasto con l’articolo 134, paragrafo 1, quarto comma, con l’articolo 158,
paragrafo 3, e l’articolo 242 del codice; (g)
mancato rispetto, da parte di una persona che
introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione, dell’obbligo di
trasportare le merci fino al luogo appropriato conformemente all’articolo 135,
paragrafo 1, del codice, o dell’obbligo di informare le autorità doganali
qualora gli obblighi non possano essere rispettati conformemente all’articolo 137,
paragrafi 1 e 2, del codice; (h)
mancato rispetto, da parte di una persona che introduce
le merci in una zona franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera
terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo, dell’obbligo di introdurre
dette merci direttamente in tale zona franca senza attraversamento di un’altra
parte del territorio doganale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 135,
paragrafo 2, del codice; (i)
mancato rispetto, da parte del dichiarante di una
custodia temporanea o di un regime doganale, dell’obbligo di fornire i
documenti alle autorità doganali se la normativa dell’Unione lo richiede o se
sono necessari per controlli doganali conformemente all’articolo 145, paragrafo
2, e all’articolo 163, paragrafo 2, del codice; (j)
mancato rispetto, da parte dell’operatore economico
responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell’obbligo di
vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine
fissato conformemente all’articolo 149 del codice; (k)
mancato rispetto, da parte del dichiarante di un
regime doganale, dell’obbligo di avere in suo possesso e di mettere a
disposizione delle autorità doganali, nel momento in cui viene presentata la
dichiarazione in dogana o una dichiarazione complementare, i documenti di
accompagnamento richiesti per l’applicazione del regime in questione conformemente
all’articolo 163, paragrafo 1, e all’articolo 167, paragrafo 1, secondo comma,
del codice; (l)
mancato rispetto, da parte del dichiarante di un
regime doganale, in caso di dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 166
del codice o di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo
182 del codice, dell’obbligo di presentare una dichiarazione complementare
presso l’ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente
all’articolo 167, paragrafo 1, del codice; (m)
rimozione o distruzione dei contrassegni d’identificazione
apposti dalle autorità doganali sulle merci, sull’imballaggio o sui mezzi di
trasporto senza l’autorizzazione preventiva delle autorità doganali
conformemente all’articolo 192, paragrafo 2, del codice; (n)
mancato rispetto, da parte del titolare del regime
di perfezionamento attivo, dell’obbligo di appurare un regime doganale entro il
termine specificato conformemente all’articolo 257 del codice; (o)
mancato rispetto, da parte del titolare del regime
di perfezionamento passivo, dell’obbligo di esportare le merci difettose entro
il termine specificato conformemente all’articolo 262 del codice; (p)
costruzione di un immobile in una zona franca senza
l’approvazione delle autorità doganali conformemente all’articolo 244, paragrafo
1, del codice; (q)
mancato pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione
da parte del debitore entro il termine prescritto conformemente all’articolo 108
del codice. Articolo 4 Infrazioni
doganali commesse per negligenza Gli Stati membri provvedono
affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se
commessi per negligenza: (a)
mancato rispetto, da parte dell’operatore economico
responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell’obbligo di
vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine
fissato conformemente all’articolo 149 del codice; (b)
mancato rispetto, da parte dell’operatore
economico, dell’obbligo di fornire alle autorità doganali tutta l’assistenza
necessaria all’espletamento delle formalità o dei controlli doganali
conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del codice; (c)
mancato rispetto, da parte del destinatario di una
decisione relativa all’applicazione della normativa doganale, degli obblighi
derivanti da tale decisione conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del
codice; (d)
mancato rispetto, da parte del destinatario di una
decisione relativa all’applicazione della normativa doganale, dell’obbligo di
informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi
dopo l’adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono
sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all’articolo 23,
paragrafo 2, del codice; (e)
mancato rispetto, da parte dell’operatore
economico, dell’obbligo di presentare alle autorità doganali le merci
introdotte nel territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 139
del codice; (f)
mancato rispetto, da parte del titolare del regime
di transito unionale, dell’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio
doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all’articolo 233,
paragrafo 1, lettera a), del codice; (g)
mancato rispetto, da parte dell’operatore
economico, dell’obbligo di presentare in dogana le merci introdotte in una zona
franca conformemente all’articolo 245 del codice; (h)
mancato rispetto, da parte dell’operatore
economico, dell’obbligo di presentare in dogana le merci che devono uscire dal
territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 267, paragrafo 2,
del codice; (i)
scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto
sul quale si trovano senza l’autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi
non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all’articolo 140 del
codice; (j)
magazzinaggio delle merci in strutture di deposito
per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l’autorizzazione
concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148; (k)
mancato rispetto, da parte del titolare dell’autorizzazione
o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle
merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all’articolo 242,
paragrafo 1, lettere a) e b), del codice. Articolo 5 Infrazioni doganali commesse
intenzionalmente Gli
Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano
infrazioni doganali se commessi intenzionalmente: (a)
fornitura alle autorità doganali di informazioni o
documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli
articoli 15 o 163 del codice; (b)
ricorso, da parte di un operatore economico, a
false dichiarazioni o a qualsiasi altro mezzo irregolare al fine di ottenere un’autorizzazione
dalle autorità doganali: i) per diventare un operatore economico
autorizzato conformemente all’articolo 38 del codice, ii) per utilizzare una dichiarazione semplificata
conformemente all’articolo 166 del codice, iii) per avvalersi di altre semplificazioni
doganali conformemente agli articoli 177, 179, 182 e 185 del codice, iv) per vincolare le merci a regimi speciali conformemente
all’articolo 211 del codice; (c)
introduzione delle merci nel territorio doganale
dell’Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate
alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all’articolo 267,
paragrafo 2, del codice; (d)
mancato rispetto, da parte del destinatario di una
decisione relativa all’applicazione della normativa doganale, degli obblighi
derivanti da tale decisione conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del
codice; (e)
mancato rispetto, da parte del destinatario di una
decisione relativa all’applicazione della normativa doganale, dell’obbligo di
informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori,
emersi dopo l’adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono
sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all’articolo 23,
paragrafo 2, del codice; (f)
trasformazione di merci in deposito doganale senza
l’autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all’articolo 241
del codice; (g)
acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle
infrazioni doganali di cui all’articolo 4, lettera f), e alla lettera c) del
presente articolo. Articolo 6 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo 1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie al fine di garantire che l’istigazione, il favoreggiamento e
il concorso a un atto o un’omissione di cui all’articolo 5 costituiscano un’infrazione
doganale. 2. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o
un’omissione di cui all’articolo 5, lettere b) o c), costituisca un’infrazione
doganale. Articolo 7 Errore delle autorità doganali Gli atti o le omissioni di cui
agli articoli da 3 a 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a
seguito di un errore delle autorità doganali. Articolo 8 Responsabilità delle persone giuridiche 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni
doganali commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in
quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere
direttivo al suo interno del seguente tipo: (a)
potere di rappresentanza della persona giuridica; (b)
potere di prendere decisioni per conto della persona
giuridica; (c)
potere di esercitare il controllo in seno alla
persona giuridica. 2. Gli Stati membri provvedono
inoltre affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili quando la
carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo
1 abbia reso possibile la commissione di un’infrazione doganale per conto di
tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità di una
persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicata la
responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso l’infrazione doganale. Articolo 9 Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all’articolo 3 Gli Stati membri provvedono
affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle
infrazioni doganali di cui all’articolo 3 entro i seguenti limiti: (a)
quando l’infrazione riguarda merci specifiche, una
pena pecuniaria di importo compreso fra l’1% e il 5% del valore delle merci; (b)
quando l’infrazione non riguarda merci specifiche,
una pena pecuniaria di importo compreso fra 150 e 7 500 EUR. Articolo 10 Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all’articolo 4 Gli
Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive
siano applicate alle infrazioni doganali di cui all’articolo 4 entro i seguenti
limiti: (a)
quando l’infrazione riguarda merci specifiche, una
pena pecuniaria di un importo massimo pari al 15% del valore delle merci; (b)
quando l’infrazione non riguarda merci specifiche,
una pena pecuniaria di un importo massimo di 22 500 EUR. Articolo 11 Sanzioni
applicabili alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 Gli Stati membri provvedono
affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle
infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 entro i seguenti limiti: (a)
quando l’infrazione riguarda merci specifiche, una
pena pecuniaria di un importo massimo pari al 30% del valore delle merci; (b)
quando l’infrazione non riguarda merci specifiche,
una pena pecuniaria di un importo massimo di 45 000 EUR. Articolo 12 Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri
sanzionatori da parte delle autorità competenti Gli Stati membri provvedono
affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le infrazioni
doganali di cui agli articoli da 3 a 6, le autorità competenti tengano conto di
tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: (a)
la gravità e la durata dell’infrazione; (b)
il fatto che la persona responsabile dell’infrazione
sia un operatore economico autorizzato; (c)
l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione
evaso; (d)
il fatto che le merci in questione siano oggetto
dei divieti o delle restrizioni di cui all’articolo 134, paragrafo 1, seconda
frase, del codice e all’articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice o che
rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica; (e)
il livello di collaborazione della persona
responsabile dell’infrazione con le autorità competenti; (f)
precedenti infrazioni commesse dalla persona
responsabile dell’infrazione. Articolo 13 Prescrizione 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione del procedimento riguardante un’infrazione
doganale di cui agli articoli da 3 a 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere
dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di
prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l’atto o l’omissione
che costituiscono l’infrazione doganale. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi
atto dell’autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a
un’indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell’interruzione. 4. Gli Stati membri provvedono
affinché sia preclusa la possibilità di avviare o proseguire un procedimento
riguardante un’infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 una volta
scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2. 5. Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione per l’esecuzione della decisione
sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in
cui la decisione diventa definitiva. 6. Gli Stati membri stabiliscono
i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono
sospesi. Articolo 14 Sospensione del procedimento 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il procedimento amministrativo riguardante un’infrazione doganale di
cui agli articoli da 3 a 6 sia sospeso qualora sia stata avviata un’azione
penale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché si ponga termine al procedimento amministrativo sospeso riguardante un’infrazione
doganale di cui agli articoli da 3 a 6 qualora l’azione penale di cui al
paragrafo 1 sia stata definitivamente conclusa. Negli altri casi il
procedimento amministrativo sospeso riguardante un’infrazione doganale di cui
agli articoli da 3 a 6 può essere riassunto. Articolo 15 Giurisdizione 1. Gli Stati membri provvedono a
esercitare giurisdizione sulle infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6
secondo uno dei seguenti criteri: (a)
l’infrazione è stata commessa in tutto o in parte
sul territorio di tale Stato membro; (b)
la persona che ha commesso l’infrazione è un
cittadino di tale Stato membro; (c)
le merci interessate dall’infrazione si trovano sul
territorio di tale Stato membro. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché, qualora più di uno Stato membro rivendichi giurisdizione per la
stessa infrazione doganale, lo Stato membro in cui è pendente l’azione penale
nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti eserciti la
giurisdizione. Qualora la giurisdizione non possa essere determinata a norma
del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché eserciti giurisdizione lo
Stato membro la cui autorità competente avvia per prima il procedimento
relativo all’infrazione doganale nei confronti della stessa persona per gli
stessi fatti. Articolo 16 Cooperazione tra Stati membri Gli Stati membri cooperano e
scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un
atto o un’omissione che costituisce un’infrazione doganale di cui agli articoli
da 3 a 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti
nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. Articolo 17 Sequestro Gli Stati membri provvedono
affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente
merci, mezzi di trasporto e qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere
le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6. Articolo 18 Relazione della Commissione e riesame Entro il [1° maggio 2019] la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione
della presente direttiva in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano
adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Articolo 19 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [1° maggio 2017].
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 20 Entrata in vigore La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 21 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il
Consiglio Il presidente Il presidente [1] Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna e Ungheria. [2] Il codice doganale comunitario, istituito dal regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e applicato
a partire dal 1º gennaio 1994 (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:IT:PDF
[3] Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale
comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0001:0064:IT:PDF
[4] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(rifusione) (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 90): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:IT:PDF
[5] Relazione della commissione per il commercio
internazionale sull’attuazione della politica commerciale attraverso norme e
procedure efficaci in materia di importazione ed esportazione (2007/2256
(INI)). Relatore: Jean-Pierre Audy; relazione della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori sulla modernizzazione delle dogane (2011/2083
(INI)). Relatore: Matteo Salvini. [6] Articolo 4, paragrafo 3, del TUE. [7] Articolo 21 del CDA, che diventa articolo 42 del CDU. [8] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). [9] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell’Unione mediante il diritto penale (COM (2012) 363). [10] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.