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Document 52013PC0873

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

/* COM/2013/0873 final - 2013/0424 (NLE) */

52013PC0873

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo /* COM/2013/0873 final - 2013/0424 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[1] (EASO) è stato istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 con il compito di rafforzare la cooperazione pratica tra Stati membri in materia di asilo, intensificare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo e sostenere gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono sottoposti a forte pressione.

Il considerando 24 del regolamento recita: "[p]er espletare i propri compiti, l'Ufficio di sostegno dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera". Tali paesi sono denominati «paesi associati».

Coerentemente, l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che "[l]'Ufficio di sostegno è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Ufficio di sostegno, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto.".

La partecipazione dei paesi associati ai lavori dell'Ufficio di sostegno non è solo un'evoluzione logica, vista la loro partecipazione al sistema di Dublino, ma apporta anche un chiaro valore aggiunto all'offerta di attività di sostegno dell'Ufficio quali lo scambio di migliori pratiche e di esperienze, il sostegno permanente e quello di emergenza, la raccolta e l'analisi di informazioni, il sistema di allarme rapido e di preparazione.

In questo contesto la Commissione ha presentato, il 1º luglio 2011, una raccomandazione al Consiglio affinché l'autorizzasse ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein in materia di accordi internazionali volti ad istituire gli accordi di cui sopra.

Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein sugli accordi che stabiliscono le modalità di partecipazione di questi paesi all'EASO.

I negoziati si sono svolti, in quattro tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo finale del progetto di accordo con il Liechtenstein è stato siglato il 28 giugno 2013.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma dell'accordo, sul quale il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

2.           ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione europea ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato nei punti seguenti.

Il progetto di accordo prevede la piena partecipazione del Liechtenstein alle attività dell'Ufficio di sostegno [articolo 1], la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno in qualità di osservatore senza diritto di voto [articolo 2], i contributi finanziari annui del Liechtenstein al bilancio dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al PIL ed espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati che partecipano ai lavori dell'Ufficio di sostegno [articolo 3 e allegato I].

Inoltre il Liechtenstein ha accettato disposizioni relative a un'eventuale sua maggiore contribuzione in caso di aumento del contributo dell'Unione [articolo 3 e allegato I].

Infine il progetto di accordo prevede l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti della Commissione e dei paesi associati. Per motivi di efficienza il comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato non era previsto nelle direttive di negoziato ma è stato voluto dai paesi associati al fine di permettere uno scambio di informazioni e il monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo [articolo 11].

3.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 3 e l'allegato I del progetto di accordo descrivono le disposizioni riguardanti i contributi finanziari annui del Liechtenstein al bilancio dell'Ufficio di sostegno e il suo eventuale adeguamento rispetto alla situazione descritta nell'allegato I.

4.           CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sia firmato a nome dell'Unione, e che autorizzi la Commissione a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione.

2013/0424 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[2] , stabilisce all'articolo 49, paragrafo 1, che l'Ufficio di sostegno è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno.

(2)       Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Liechtenstein in vista di un accordo sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio di sostegno. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013.

(3)       È opportuno che l'accordo sia firmato dal negoziatore a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(4)       Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.

(5)       Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE",

da un lato, e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito "Liechtenstein",

dall'altro,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[3], di seguito «il regolamento»,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito "l'Ufficio di sostegno" dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati".

(2) Il Liechtenstein ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare il Principato del Liechtenstein ha aderito all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera[4],

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Portata della partecipazione

Il Liechtenstein partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2 Consiglio di amministrazione

Il Liechtenstein è rappresentato nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

Articolo 3 Contributo finanziario

1. Il Liechtenstein contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula descritta nell'allegato I.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 4 Protezione dei dati

1. Nell'applicazione del presente accordo il Liechtenstein procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[5].

2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[6] .

3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, il Liechtenstein rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 5 Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto del Liechtenstein e gode nel Liechtenstein della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

Articolo 6 Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento.

Articolo 7 Corte di giustizia

Il Liechtenstein riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

Articolo 8 Personale dell'Ufficio di sostegno

1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime e le norme adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini del Liechtenstein assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini del Liechtenstein che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.

3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini del Liechtenstein.

4. I cittadini del Liechtenstein, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

Articolo 9 Privilegi e immunità

Il Liechtenstein applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea[7], riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.

Articolo 10 Lotta contro la frode

Le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall'UE nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti alle attività dell'Ufficio di sostegno sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 11 Comitato

1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e del Liechtenstein, sorveglia la corretta esecuzione dell'accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta del Liechtenstein o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.

2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 12 Allegati

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dell'accordo.

Articolo 13 Entrata in vigore

1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 14 Denuncia e validità dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione del Protocollo sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

4. Il presente accordo è redatto in un unico originale in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

……………

ALLEGATO I

Formula applicabile al calcolo del contributo

1. L'importo del contributo finanziario del Liechtenstein alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente.

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) del Liechtenstein disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario del Liechtenstein.

2. Il contributo finanziario è versato in euro.

3. Il Liechtenstein è tenuto a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per il Liechtenstein la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4. Il contributo finanziario del Liechtenstein è adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo finanziario dell'Unione europea iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[8] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.

5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o all'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[9] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dal Liechtenstein è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo del Liechtenstein al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.

ALLEGATO II

Controllo finanziario dei partecipanti del Liechtenstein alle attività dell'ufficio di sostegno

Articolo 1 Comunicazione diretta

L'Ufficio di sostegno e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel Liechtenstein che partecipano alle attività dell'Ufficio di sostegno in qualità di contraenti, subcontraenti, partecipanti a un programma dell'Ufficio di sostegno o destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Ufficio di sostegno o dell'UE. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o agli accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2 Audit

1. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[10] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione[11]che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché agli altri atti normativi menzionati nel presente accordo, i contratti o gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, ad opera di agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da questi debitamente autorizzate.

2. Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dagli accordi conclusi o dalle decisioni prese in materia.

5. L'istituto di controllo finanziario nazionale del Liechtenstein è informato anticipatamente degli audit che verranno svolti sul territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento di detti audit.

Articolo 3 Controlli sul posto

1. In base al presente accordo la Commissione europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio del Liechtenstein alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[12].

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con L'istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein o con le altre autorità del Liechtenstein competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità del Liechtenstein competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità del Liechtenstein interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione europea e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein prestano ai controllori della Commissione europea, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione europea comunica quanto prima all'istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di tali controlli e verifiche.

Articolo 4 Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e dell'UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.

2. Le competenti autorità del Liechtenstein informano tempestivamente la Commissione europea e l'Ufficio di sostegno di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o degli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

Articolo 5 Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri o del Liechtenstein, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6 Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione[13] recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95[14] del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 7 Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

[1]               Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

[2]               GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

[3]               GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

[4]               GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

[5]               GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[6]               GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.

[7]               GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266.

[8]               GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[9]               GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[10]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[11]             GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23.

[12]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[13]             GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

[14]             GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

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