EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0873
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Arrangement with the Principality of Liechtenstein on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
/* COM/2013/0873 final - 2013/0424 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo /* COM/2013/0873 final - 2013/0424 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[1] (EASO) è stato
istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 con il compito di rafforzare la
cooperazione pratica tra Stati membri in materia di asilo, intensificare l'attuazione
del sistema europeo comune di asilo e sostenere gli Stati membri i cui sistemi
di asilo e di accoglienza sono sottoposti a forte pressione. Il considerando 24 del regolamento recita: "[p]er
espletare i propri compiti, l'Ufficio di sostegno dovrebbe essere aperto alla
partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei
quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori
disciplinati dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera". Tali paesi sono denominati «paesi associati». Coerentemente, l'articolo 49, paragrafo 1, del
regolamento stabilisce che "[l]'Ufficio di sostegno è aperto alla
partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera
in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare
la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori
dell'Ufficio di sostegno, comprese disposizioni relative alla partecipazione
alle iniziative dell'Ufficio di sostegno, ai contributi finanziari e al
personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo
statuto.". La partecipazione dei paesi associati ai
lavori dell'Ufficio di sostegno non è solo un'evoluzione logica, vista la loro
partecipazione al sistema di Dublino, ma apporta anche un chiaro valore
aggiunto all'offerta di attività di sostegno dell'Ufficio quali lo scambio di
migliori pratiche e di esperienze, il sostegno permanente e quello di
emergenza, la raccolta e l'analisi di informazioni, il sistema di allarme
rapido e di preparazione. In questo contesto la Commissione ha
presentato, il 1º luglio 2011, una raccomandazione al Consiglio affinché l'autorizzasse
ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein
in materia di accordi internazionali volti ad istituire gli accordi di cui
sopra. Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato
la Commissione ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e
il Liechtenstein sugli accordi che stabiliscono le modalità di partecipazione
di questi paesi all'EASO. I negoziati si sono svolti, in quattro
tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo finale del
progetto di accordo con il Liechtenstein è stato siglato il 28 giugno 2013. Gli Stati membri sono stati informati e
consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l'Unione europea, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2,
in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico che autorizza la firma dell'accordo, sul quale il Consiglio delibererà
a maggioranza qualificata. 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione europea ritiene che gli
obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati
raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione. Il contenuto definitivo dell'accordo può
essere sintetizzato nei punti seguenti. Il progetto di accordo prevede la piena
partecipazione del Liechtenstein alle attività dell'Ufficio di sostegno
[articolo 1], la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio
di sostegno in qualità di osservatore senza diritto di voto [articolo 2], i
contributi finanziari annui del Liechtenstein al bilancio dell'Ufficio di
sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al PIL ed espresso in
percentuale del PIL di tutti gli Stati che partecipano ai lavori dell'Ufficio
di sostegno [articolo 3 e allegato I]. Inoltre il Liechtenstein ha accettato
disposizioni relative a un'eventuale sua maggiore contribuzione in caso di
aumento del contributo dell'Unione [articolo 3 e allegato I]. Infine il progetto di accordo prevede l'istituzione
di un comitato composto da rappresentanti della Commissione e dei paesi
associati. Per motivi di efficienza il comitato si riunisce congiuntamente con
i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in
base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato non era
previsto nelle direttive di negoziato ma è stato voluto dai paesi associati al
fine di permettere uno scambio di informazioni e il monitoraggio della corretta
attuazione dell'accordo [articolo 11]. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO L'articolo 3 e l'allegato I del progetto di
accordo descrivono le disposizioni riguardanti i contributi finanziari annui
del Liechtenstein al bilancio dell'Ufficio di sostegno e il suo eventuale
adeguamento rispetto alla situazione descritta nell'allegato I. 4. CONCLUSIONE In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo tra l'Unione europea
e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sia firmato a nome dell'Unione, e
che autorizzi la Commissione a nominare la persona o le persone debitamente
abilitate a firmarlo a nome dell'Unione. 2013/0424 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo con il Principato del Liechtenstein sulle modalità di
partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 439/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce
l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[2]
, stabilisce all'articolo 49, paragrafo 1, che l'Ufficio di sostegno è aperto
alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della
Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, devono essere presi accordi per
specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di
partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno. (2) Il 27 gennaio 2012 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il
Liechtenstein in vista di un accordo sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo
all'Ufficio di sostegno. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo
è stato siglato il 28 giugno 2013. (3) È opportuno che l'accordo sia
firmato dal negoziatore a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione
in data successiva. (4) Come indicato nel
considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda
partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono
vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo
49, paragrafo 1, del regolamento, prendendo parte alla presente decisione. Il
Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. (5) Come indicato nel
considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa
all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca
non partecipa pertanto alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma dell'accordo tra l'Unione europea e
il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata a nome dell'Unione,
con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo da firmare è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione è autorizzata a designare la
persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO
tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein
sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo
all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE", da un lato, e IL
PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito "Liechtenstein", dall'altro, visto l'articolo 49, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[3], di seguito «il regolamento», considerando quanto segue: (1) Il regolamento dispone che, per espletare
i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito "l'Ufficio
di sostegno" dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che
hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e
applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal regolamento
stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito
denominati "paesi associati". (2) Il Liechtenstein ha concluso accordi con l'UE
in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori
disciplinati dal regolamento, in particolare il Principato del Liechtenstein ha
aderito all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati
membri o in Svizzera[4], HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1
Portata della partecipazione Il Liechtenstein partecipa a pieno titolo ai
lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno
dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle
condizioni stabilite dal presente accordo. Articolo 2
Consiglio di amministrazione Il Liechtenstein è rappresentato nel consiglio
di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di
voto. Articolo 3
Contributo finanziario 1. Il Liechtenstein contribuisce alle entrate
dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo
prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli
Stati partecipanti in applicazione della formula descritta nell'allegato I. 2. Il contributo finanziario di cui al
paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente
accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla
porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Articolo 4
Protezione dei dati 1. Nell'applicazione del presente accordo il
Liechtenstein procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati[5]. 2. Ai fini del presente accordo, il
trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[6] . 3. Per quanto riguarda i documenti detenuti
dall'Ufficio di sostegno, il Liechtenstein rispetta le norme di riservatezza
stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione. Articolo 5 Status giuridico L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità
giuridica ai sensi del diritto del Liechtenstein e gode nel Liechtenstein della
più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto
di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e
mobili e può stare in giudizio. Articolo 6
Responsabilità La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è
disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento. Articolo 7
Corte di giustizia Il Liechtenstein riconosce la competenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno,
a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento. Articolo 8
Personale dell'Ufficio di sostegno 1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1,
e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il
regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate
congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di
detto statuto e regime e le norme adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi
dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini
del Liechtenstein assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno. 2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a),
e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli
altri agenti dell'Unione europea, i cittadini del Liechtenstein che godono dei
diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore
esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di
selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno. 3. L'articolo 38, paragrafo 4, del
regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini del Liechtenstein. 4. I cittadini del Liechtenstein, tuttavia,
non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di
sostegno. Articolo 9
Privilegi e immunità Il Liechtenstein applica all'Ufficio di
sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione
europea[7], riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali
norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di
sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo. Articolo 10
Lotta contro la frode Le disposizioni di cui all'articolo 44 del
regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall'UE nel
Liechtenstein in relazione ai partecipanti alle attività dell'Ufficio di
sostegno sono stabilite nell'allegato III. Articolo 11
Comitato 1. Un comitato, composto da rappresentanti
della Commissione europea e del Liechtenstein, sorveglia la corretta esecuzione
dell'accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di
opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce
congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi
associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento.
Il comitato si riunisce su richiesta del Liechtenstein o della Commissione
europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato
dei lavori del comitato. 2. In seno al comitato si procede a scambi di
informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida
direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente
implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente
accordo. Articolo 12
Allegati Gli allegati del presente accordo
costituiscono parte integrante dell'accordo. Articolo
13
Entrata in vigore 1. Le parti contraenti approvano il presente
accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano
reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il
primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al
paragrafo 1. Articolo 14
Denuncia e validità dell'accordo 1. Il presente accordo è concluso per una
durata indeterminata. 2. Ciascuna parte contraente può, previa
consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante
notifica all'altra parte contraente. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi
dopo la data di tale notifica. Il presente accordo cessa di essere
applicabile in caso di estinzione del Protocollo sull'adesione del Principato
del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo
Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli
Stati membri o in Svizzera. 4. Il presente accordo è redatto in un unico
originale in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e
ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. …………… ALLEGATO I Formula applicabile al calcolo del
contributo 1. L'importo del contributo finanziario del
Liechtenstein alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33,
paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente. Le cifre definitive più aggiornate del prodotto
interno lordo (PIL) del Liechtenstein disponibili al 31 marzo di ogni anno sono
divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che
partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La
percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio
di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo
finanziario del Liechtenstein. 2. Il contributo finanziario è versato in euro. 3. Il Liechtenstein è tenuto a versare il
contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito.
Eventuali ritardi nel pagamento comportano per il Liechtenstein la
corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data
di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla
Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in
vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5
punti percentuali. 4. Il contributo finanziario del Liechtenstein è
adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo
finanziario dell'Unione europea iscritto al bilancio generale dell'Unione
europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012[8] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal
caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di
addebito. 5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio
di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a),
del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno
n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato
ridotto a norma degli articoli 26, 27 o all'articolo 41 del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012[9] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la parte di
questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla
percentuale del contributo versato dal Liechtenstein è trasferita al bilancio
dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo del Liechtenstein
al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di
conseguenza. ALLEGATO II Controllo finanziario dei partecipanti del
Liechtenstein alle attività dell'ufficio di sostegno Articolo 1
Comunicazione diretta L'Ufficio di sostegno e la Commissione europea
comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel
Liechtenstein che partecipano alle attività dell'Ufficio di sostegno in qualità
di contraenti, subcontraenti, partecipanti a un programma dell'Ufficio di
sostegno o destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Ufficio di
sostegno o dell'UE. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla
Commissione europea e all'Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o
documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in
base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o agli
accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti. Articolo 2
Audit 1. In conformità al regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012[10] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al
regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione[11]che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo
185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee, nonché agli altri atti normativi menzionati nel presente
accordo, i contratti o gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti nel
Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono
prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari,
tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti,
ad opera di agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di
altre persone da questi debitamente autorizzate. 2. Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della
Commissione europea e le altre persone autorizzate dall'Ufficio di sostegno e
dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai
documenti, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato
elettronico, necessarie per portare a termine efficacemente tali audit. Il
diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli
accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo. 3. La Corte dei conti europea gode degli
stessi diritti della Commissione europea. 4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque
anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni
all'uopo previste dai contratti o dagli accordi conclusi o dalle decisioni
prese in materia. 5. L'istituto di controllo finanziario
nazionale del Liechtenstein è informato anticipatamente degli audit che
verranno svolti sul territorio del Liechtenstein. Tale informazione non
costituisce condizione giuridica per lo svolgimento di detti audit. Articolo 3
Controlli sul posto 1. In base al presente accordo la Commissione
europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in
territorio del Liechtenstein alle condizioni e secondo le modalità stabilite
dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai
controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e
altre irregolarità[12]. 2. I controlli e le verifiche sul posto sono
preparati ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con L'istituto
nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein o con le altre autorità
del Liechtenstein competenti da questo designate; tali autorità sono informate
in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei
controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario.
A tal fine gli agenti delle autorità del Liechtenstein competenti possono
partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto. 3. Se le autorità del Liechtenstein
interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati
congiuntamente dalla Commissione europea e da tali autorità. 4. Se i partecipanti al programma si oppongono
a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein
prestano ai controllori della Commissione europea, in conformità della
normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della
loro missione di controllo e verifica sul posto. 5. La Commissione europea comunica quanto
prima all'istituto nazionale di controllo finanziario del Liechtenstein
qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a
conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione
è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di tali
controlli e verifiche. Articolo 4
Informazione e consultazione 1. Ai fini della corretta esecuzione del
presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e dell'UE
procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una
delle parti contraenti, svolgono consultazioni. 2. Le competenti autorità del Liechtenstein
informano tempestivamente la Commissione europea e l'Ufficio di sostegno di
qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza
di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o degli
accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente
accordo. Articolo 5
Riservatezza Le informazioni comunicate o acquisite a norma
del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal
segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni
analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle disposizioni
corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni non
possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle
istituzioni dell'UE, degli Stati membri o del Liechtenstein, vi abbiano accesso
in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi
dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti. Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative Ferma restando l'applicazione del diritto
penale del Liechtenstein, l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea
possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della
Commissione[13] recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché al
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95[14]
del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Articolo 7
Riscossione ed esecuzione Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno
o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo,
che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati,
costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. Il titolo esecutivo è emesso,
senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità
designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l'Ufficio di sostegno o
la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle
disposizioni procedurali del Liechtenstein. La legalità della decisione che
forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza
esecutiva alle stesse condizioni. [1] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11). [2] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. [3] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. [4] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39. [5] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [6] GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1. [7] GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266. [8] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [9] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [10] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [11] GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23. [12] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [13] GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. [14] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.