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Document 52013PC0819

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

/* COM/2013/0819 final - 2013/0406 (NLE) */

52013PC0819

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata /* COM/2013/0819 final - 2013/0406 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[1] ("regolamento INN").

Contesto generale

La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta la conseguenza delle procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano l'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

Decisione di esecuzione XXXX della Commissione sull'identificazione dei paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C XXXX del XX.XX.2013, pag....).

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante il procedimento di indagine e dialogo.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il 15 novembre 2012, la Commissione ha notificato a otto paesi terzi (Belize, Regno di Cambogia, Repubblica di Figi, Repubblica di Guinea, Repubblica di Panama, Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, Repubblica del Togo e Repubblica di Vanuatu), mediante decisione, che riteneva che potessero essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento INN.

La Commissione ha varato provvedimenti nei confronti degli otto paesi. Tali iniziative comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare le proprie azioni, la possibilità per tali paesi di rispondere e confutare, il diritto di richiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione per porre rimedio alla situazione nonché la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per rimediare alla situazione.

Il XX XXXX 2013 la Commissione, mediante decisione di esecuzione, ha identificato il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come paesi terzi che la Commissione ritiene non cooperanti ai sensi del regolamento INN.

L'allegata proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è fondata sui risultati che hanno confermato che il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea non hanno adempiuto agli obblighi ad essi imposti dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione presentata in allegato.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2013/0406 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[2], in particolare l'articolo 33,

Vista la proposta presentata dalla Commissione europea (nel prosieguo "la Commissione"),

considerando quanto segue:

1.           INTRODUZIONE

(1)       Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ("regolamento INN") istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(2)       Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)       A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione, con decisione del 15 novembre 2012, ha notificato a otto paesi terzi che riteneva che potessero essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(4)       Nella sua decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e alle considerazioni alla base di tale identificazione.

(5)       Il 15 novembre 2012, per lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.

(6)       Nelle sue missive la Commissione sottolineava che, per evitare l'identificazione e la proposta di inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento INN, tali paesi terzi erano invitati a stabilire, in stretta cooperazione con la Commissione, un piano d'azione volto a colmare le lacune identificate nella decisione della Commissione del 15 novembre 2012.

(7)       Di conseguenza la Commissione ha invitato gli otto paesi terzi interessati ad: 1) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nei piani d'azione suggeriti dalla Commissione; 2) valutare l'attuazione delle azioni contenute nei piani d'azione suggeriti dalla Commissione; 3) trasmettere alla Commissione, con cadenza semestrale, relazioni dettagliate nelle quali si valuti l'attuazione di ciascuna azione per quanto riguarda, fra l'altro, l'efficacia, sia essa individuale o collettiva, nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

(8)       Agli otto paesi terzi è stata concessa la possibilità di rispondere per iscritto in merito alle questioni esplicitamente indicate nella decisione della Commissione del 15 novembre 2012 nonché a ogni altra informazione pertinente, consentendo loro di presentare elementi a sostegno o a sfavore dei fatti citati nella decisione predetta o di adottare, se del caso, un piano d'azione volto a migliorare la situazione e idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(9)       Il 15 novembre 2012 la Commissione ha avviato un dialogo con gli otto paesi terzi, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.

(10)     La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state esaminate e prese in considerazione. Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle considerazioni della Commissione.

(11)     La decisione xx XXXX 2013 della Commissione identifica il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea come paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN. In essa sono presentati i motivi per cui la Commissione ritiene che tali tre paesi non adempiano all'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN a norma dell'articolo 31 del regolamento INN.

(12)     La decisione di esecuzione del Consiglio che inserisce il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN si colloca pertanto nel contesto dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta il risultato di procedure di indagine e dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN. Tali procedure di indagine e dialogo includono la corrispondenza scambiata e le riunioni tenutesi nonché la decisione della Commissione del 15 novembre 2012 e la decisione xx XXXX della Commissione, che sono alla base della presente decisione e ne formano parte integrante. È opportuno che la presente decisione di esecuzione che inserisce il Belize, il Regno di Cambogia e la Repubblica di Guinea nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN comporti le conseguenze di cui all'articolo 38 del regolamento INN.

(13)     A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2.           PROCEDURA RELATIVA AL BELIZE

(14)     Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato al Belize, mediante decisione a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante[3] e ha invitato il Belize a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione della Commissione. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e agosto 2013 il Belize ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare i punti in questione. La Commissione ha fornito per iscritto al Belize le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dal Belize in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e il Belize è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella sua decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dal Belize. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell'allegato piano d'azione.

3.           IDENTIFICAZIONE DEL BELIZE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(15)     Nella sua decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi del Belize e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

(16)     A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha riesaminato la conformità del Belize agli obblighi internazionali che incombono a tale paese in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione della Commissione del 15 novembre 2012 e delle pertinenti informazioni trasmesse in merito dal Belize, nonché del piano d'azione proposto e delle misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.

(17)     Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie all'adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all'assenza di un'adeguata sorveglianza, di un sistema di controllo ed ispezione, di un sistema di sanzioni dissuasivo e di un'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Le carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.

(18)     Nella sua decisione di esecuzione del xx XXXX 2013 la Commissione ha identificato il Belize come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(19)     Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che il Belize è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello di sviluppo.

(20)     Considerate tutte le decisioni suesposte nonché il processo di dialogo con il Belize condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dal Belize alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità alle disposizioni degli articoli 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) nonché dell'articolo II(8) dell'accordo di conformità FAO.

(21)     Il Belize non si è pertanto conformato all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve quindi essere incluso nell'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.

4.           PROCEDURA RELATIVA AL REGNO DI CAMBOGIA

(22)     Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato al Regno di Cambogia (Cambogia), mediante decisione a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificare la Cambogia come paese terzo non cooperante[4] e ha invitato tale paese a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione della Commissione. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2013 la Cambogia ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare i punti afferenti in questione. La Commissione ha fornito per iscritto alla Cambogia le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalla Cambogia in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e la Cambogia è stata tenuta al corrente oralmente o per iscritto delle considerazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella sua decisione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dalla Cambogia. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell'allegato piano d'azione.

5.           IDENTIFICAZIONE DELLA CAMBOGIA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(23)     Nella sua decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi della Cambogia e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

(24)     A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha riesaminato la conformità della Cambogia agli obblighi internazionali che incombono a tale paese in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione della Commissione del 15 novembre 2012 e del piano d'azione proposto, successivamente integrato dalle informazioni pertinenti comunicate dalla Cambogia.

(25)     Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella fattispecie all'adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato, all'assenza di un'adeguata sorveglianza, di un sistema di controllo ed ispezione e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata altresì identificata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni di organismi competenti, come il piano d'azione contro la pesca INN (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.

(26)     Nella sua decisione di esecuzione del xx XXXX 2013 la Commissione ha identificato la Cambogia come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(27)     Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che la Cambogia è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello di sviluppo.

(28)     Le azioni adottate dalla Cambogia alla luce degli obblighi che ad essa incombono in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità alle disposizioni degli articoli 91 e 94 dell'UNCLOS. Si rammenta che è irrilevante che la Cambogia abbia ratificato l'UNCLOS, poiché le relative disposizioni in materia di navigazione in alto mare (articoli da 86 a 115 dell'accordo) sono considerate diritto internazionale consuetudinario. Tali disposizioni codificano norme preesistenti di diritto internazionale consuetudinario e riprendono quasi letteralmente la formulazione della convenzione sull'alto mare, che la Cambogia ha ratificato, e della convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua, cui tale paese ha aderito.

(29)     Considerate tutte le decisioni suesposte nonché il processo di dialogo con la Cambogia condotto dalla Commissione e i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dalla Cambogia alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità alle disposizioni degli articoli 91 e 94 dell'UNCLOS.

(30)     La Cambogia non si è pertanto conformata all'obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve quindi essere inclusa nell'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.

6.           PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI GUINEA

(31)     Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato alla Repubblica di Guinea (Guinea), mediante decisione a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarla come paese terzo non cooperante[5] e ha invitato la Guinea a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione al fine di rettificare le carenze identificate nella decisione della Commissione. Nel periodo compreso fra dicembre 2012 e giugno 2013 la Guinea ha presentato per iscritto le proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare i punti in questione. La Commissione ha fornito per iscritto alla Guinea le informazioni pertinenti e ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalla Guinea in seguito alla decisione della Commissione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e la Guinea è stata tenuta al corrente oralmente o per iscritto delle considerazioni della Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione della Commissione del 15 novembre 2012 non siano stati sufficientemente affrontati dalla Guinea. La Commissione ha inoltre concluso che non erano state pienamente attuate nemmeno le misure suggerite nell'allegato piano d'azione.

7.           IDENTIFICAZIONE DELLA GUINEA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(32)     Nella sua decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi della Guinea e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

(33)     A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha riesaminato la conformità della Guinea agli obblighi internazionali che incombono a tale paese in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione della Commissione del 15 novembre 2012 e delle pertinenti informazioni tramesse in merito dalla Guinea, nonché del piano d'azione proposto e delle misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.

(34)     Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano alle riforme necessarie al fine di garantire un controllo sufficientemente adeguato ed efficiente della flotta di pesca, un'efficace attuazione del diritto e della regolamentazione nazionale in materia di pesca, il rispetto delle norme (perseguire e sanzionare le attività di pesca INN rilevate), il rafforzamento dei mezzi di ispezione e sorveglianza, un sistema di sanzioni dissuasivo e una politica della pesca compatibile con la capacità amministrativa in termini di controllo e sorveglianza. Le carenze identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle ORGP e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata altresì identificata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni di organismi competenti, come il piano d'azione contro la pesca INN (IPOA). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base per l'identificazione.

(35)     Nella sua decisione di esecuzione del xx XXXX 2013 la Commissione ha identificato la Guinea come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(36)     Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che la Guinea è un paese in via di sviluppo, è d'uopo osservare che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate, dell'assistenza fornita dall'UE e dagli Stati membri nonché delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, il livello di sviluppo della Guinea non può spiegare il comportamento generale della Guinea nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera o Stato costiero, né l'inadeguatezza dell'azione da essa intrapresa per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(37)     Considerate tutte le decisioni suesposte e il processo di dialogo con la Guinea condotto dalla Commissione i relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dalla Guinea alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti ai fini della conformità alle disposizioni degli articoli 61, 62, 94, 117 e 118 dell'UNCLOS e degli articoli 18, 19 e 20 dell'UNFSA.

(38)     La Guinea non si è pertanto conformata all'obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera e Stato costiero di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e deve quindi essere inclusa nell'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti.

8.           ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

(39)     Alla luce delle conclusioni di cui sopra relativamente al Belize, alla Cambogia e alla Guinea, è opportuno che tali Stati siano inseriti in un elenco di paesi terzi non cooperanti da istituire a norma dell'articolo 33 del regolamento INN.

(40)     Le misure applicabili al Belize, alla Cambogia e alla Guinea sono elencate all'articolo 38 del regolamento INN. Il divieto di importazione riguarda tutti gli stock e le specie, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento INN, poiché l'identificazione non è giustificata dall'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN praticate su un dato stock o una data specie. In linea con la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento INN, per importazione si intende l'introduzione nel territorio dell'Unione di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati.

(41)     Si osservi tra l'altro che la pesca INN provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza del problema connesso alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti del Belize, della Cambogia e della Guinea in qualità di paesi terzi non cooperanti. Alla luce di quanto suesposto, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(42)     Se il Belize, la Cambogia e la Guinea dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia il paese terzo di cui trattasi dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, in linea con l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. La decisione di radiazione tiene conto del fatto che il Belize, la Cambogia e la Guinea abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo di tale situazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco unionale dei paesi terzi non cooperanti è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)

Belize

Regno di Cambogia

Repubblica di Guinea

[1]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

[2]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

[3]               Lettera al ministro dell'agricoltura e della pesca del Belize, datata 15.11.2012.

[4]               Lettera al ministro dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca del Regno di Cambogia, datata 15.11.2012.

[5]               Lettera al ministro della pesca e dell'acquacoltura della Guinea, datata 15.11.2012.

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