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Document 52013PC0774
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Union, and the provisional application of the Protocol between the European Union and the Union of the Comoros setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti
/* COM/2013/0774 final - 2013/0381 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti /* COM/2013/0774 final - 2013/0381 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Sulla base dell’autorizzazione
conferitale dal Consiglio[1],
la Commissione europea ha avviato negoziati con l’Unione delle Comore per il
rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra
la Comunità europea e l’Unione delle Comore. In esito a tali negoziati, un
progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 5 luglio 2013.
Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni decorrente dalla data di
applicazione provvisoria fissata all’articolo 13 (1º gennaio 2014). L’obiettivo
principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell’Unione europea
possibilità di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, entro i
limiti dell’eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare,
sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni. L’obiettivo
generale è rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione delle
Comore ai fini dell’istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di
una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse
alieutiche nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, nell’interesse di
entrambe le Parti. Nello specifico, il protocollo prevede
possibilità di pesca nelle categorie seguenti: –
42 tonniere con reti a circuizione; –
20 pescherecci con palangari di superficie. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione
propone che il Consiglio autorizzi la firma e l’applicazione provvisoria di
questo nuovo protocollo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le parti interessate sono state consultate
nell’ambito della valutazione del protocollo 2011-2013. Gli esperti degli Stati
membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali
consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un protocollo di pesca
con l’Unione delle Comore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente
procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione
del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso nonché al regolamento
del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli
Stati membri dell’Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita
finanziaria annua, pari a 600 000 EUR, comprende: a) un quantitativo di
riferimento di 6 000 tonnellate, per un importo di 300 000 EUR per i
diritti d’accesso e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale
della pesca dell’Unione delle Comore, per un importo di 300 000 EUR. Tale
sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e
segnatamente ai bisogni dell’Unione delle Comore in materia di lotta contro la
pesca illegale. 2013/0381 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea,
e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione
delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le
due Parti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 5 ottobre 2006 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006 relativo alla
conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la
Comunità europea e l’Unione delle Comore[2]. (2) La Comunità europea e l’Unione
delle Comore si sono reciprocamente notificate, il 3 maggio 2007 e il
6 marzo 2008, l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore
dell’accordo[3]. (3) Il protocollo a tale accordo
di partenariato, attualmente in vigore, scade il 31 dicembre 2013. (4) Il Consiglio ha autorizzato
la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’Unione
europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione
dell’Unione delle Comore. In esito a tali
negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato il 5 luglio 2013. (5) È nell’interesse dell’Unione
attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca con l’Unione delle
Comore per mezzo di un protocollo che fissi le possibilità di pesca e la
corrispondente contropartita finanziaria e definisca le condizioni di
promozione di una pesca responsabile e sostenibile nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore. (6) Occorre pertanto autorizzare
la firma del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in data
successiva. (7) Per assicurare la ripresa
delle attività di pesca delle navi dell’Unione europea, il nuovo protocollo
deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2014, HA ADOTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la
firma del protocollo tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le
possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di
partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti, con riserva
della conclusione del suddetto protocollo. Il testo del protocollo è allegato alla
presente decisione. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con
riserva della sua conclusione, per la persona indicata dal negoziatore dell’accordo.
Articolo 3 Il protocollo è applicato in via provvisoria a
decorrere dal 1°gennaio 2014, in attesa della sua entrata in vigore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Par
le Conseil Il presidente ALLEGATO PROTOCOLLO tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato
nel settore della pesca in vigore tra le due Parti Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre
anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate
come segue: Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato
I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad
esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae, e delle specie
seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias,
Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus; –
tonniere con reti a circuizione: 42
unità –
pescherecci con palangari di superficie: 20
unità. 2. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo. 3. Le navi battenti bandiera di
uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito “navi dell’Unione europea”)
possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore
soltanto se in possesso di un’autorizzazione di pesca valida rilasciata dall’Unione
delle Comore nell’ambito del presente protocollo. Articolo 2
Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all’articolo
1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca è fissata a 1 800 000 EUR. 2. La contropartita finanziaria
comprende: (a)
un importo annuo per l’accesso alla zona di pesca
dell’Unione delle Comore di 300 000 EUR, corrispondente a un
quantitativo di riferimento di 6 000 tonnellate/anno e (b)
un importo specifico annuo di 300 000 euro
destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca dell’Unione
delle Comore. 3. Il paragrafo 1 si applica
fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo
e degli articoli 12 e 13 dell’accordo. 4. La contropartita finanziaria
di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione europea in ragione di 600 000
EUR all’anno, durante il periodo d’applicazione del presente protocollo,
corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere
a) e b). 5. Il pagamento, da parte dell’Unione
europea, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2,
lettera a), relativa all’accesso delle navi dell’Unione europea alla zona
di pesca dell’Unione delle Comore è effettuato al massimo entro 90 giorni dalla
data di applicazione provvisoria del protocollo ed entro 60 giorni dalla
ricorrenza anniversaria dell’applicazione provvisoria del protocollo per gli
anni successivi. 6. Le due Parti pongono in
essere un monitoraggio periodico delle catture delle navi dell’Unione europea
nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. A tal fine le due Parti
analizzano periodicamente, segnatamente nell’ambito della commissione mista, i
dati relativi alle catture e allo sforzo delle navi dell’Unione europea
presenti nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. 7. Se il volume complessivo
delle catture effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nella zona
di pesca dell’Unione delle Comore supera il quantitativo di riferimento
indicato al paragrafo 2, lettera a), l’importo totale della contropartita
finanziaria annua sarà integrato da un importo di 50 EUR per tonnellata
supplementare catturata nell’anno in questione. Tuttavia l’importo annuo complessivo
versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al
paragrafo 2, lettera a) (600000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati
dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio
dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente
tale massimale è versato l’anno successivo. 8. La destinazione della
contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza
esclusiva delle autorità comoriane. 9. La contropartita finanziaria
indicata all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo è versata su un
conto unico del Tesoro Pubblico aperto presso la Banca centrale delle Comore.
Gli estremi di tale conto sono comunicati annualmente all’Unione europea dall’Unione
delle Comore. 10. A partire da tale conto unico,
l’importo corrispondente alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2,
lettera b), verrà trasferito sul conto TR 5006 aperto presso la Banca centrale
delle Comore dal Ministero competente per la pesca. Articolo 3
Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque comoriane 1. Entro tre mesi dall’inizio
dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le Parti concordano,
nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le
sue modalità di applicazione, in particolare: (a)
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in
base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera b); (b)
gli obiettivi da conseguire su base annuale e
pluriennale per garantire le condizioni di esercizio di una pesca sostenibile e
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dall’Unione delle Comore
nell’ambito della politica nazionale della pesca o delle altre politiche che
inquadrano l’esercizio di tale attività di pesca; (c)
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini
della valutazione annuale dei risultati ottenuti. 2. Qualsiasi proposta di modifica
del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le Parti
nell’ambito della commissione mista. 3. Le due Parti procedono ogni
anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti
nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Se necessario, le due
Parti proseguono tale sorveglianza oltre la scadenza del presente protocollo,
fino all’utilizzazione completa della contropartita finanziaria specifica
prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b). 4. L’Unione delle Comore decide
ogni anno in merito all’assegnazione, se del caso, di un importo supplementare
alla quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma settoriale pluriennale.
Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea. Articolo 4
Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile 1. Le due Parti si impegnano a
promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca dell’Unione delle Comore,
in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce
operanti in tale zona e della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata (INN). 2. Nel periodo di applicazione
del presente protocollo l’Unione europea e l’Unione delle Comore si adoperano
per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca dell’Unione delle
Comore. 3. Entrambe le Parti rispettano
le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell’Oceano
Indiano (CTOI) e si impegnano a promuovere a livello della sottoregione la
cooperazione relativa alla gestione responsabile delle attività di pesca. 4. In conformità all’articolo 4
dell’accordo, le Parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni
adottate nell’ambito della CTOI e alla luce dei migliori pareri scientifici
disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo
9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica
e di comune accordo, misure tecniche di conservazione applicabili alle navi
dell’Unione europea e atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse
alieutiche. Articolo 5
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche
in sede di commissione mista 1. Come previsto all’articolo 9
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, la commissione mista
potrà rivedere le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 e adeguarle di
comune accordo in sede di commissione mista purché restino conformi ai pareri e
alle raccomandazioni scientifiche nonché alle risoluzioni adottate dalla CTOI. 2. In tal caso la contropartita
finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata
proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo della contropartita
finanziaria versato dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio
dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 3. Se necessario, la commissione
mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle
condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente
protocollo e dei suoi allegati. Articolo 6
Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca 1. Qualora le navi dell’Unione
europea siano interessate ad attività di pesca non previste all’articolo 1 e al
fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove
attività di pesca, in conformità alla legislazione comoriana vigente possono
essere concesse autorizzazioni per un esercizio sperimentale di tali attività.
Nella misura del possibile, tale pesca sperimentale si effettua utilizzando le
competenze scientifiche e tecniche locali disponibili. 2. A tal fine l’Unione europea
comunica alle autorità comoriane le domande di licenza per la pesca
sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti
informazioni: –
specie ittiche di cui è prevista la cattura, –
caratteristiche tecniche della nave, –
esperienza degli ufficiali di bordo nelle attività
di pesca di cui trattasi, –
parametri tecnici della campagna di pesca (durata,
attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.), –
tipo di dati raccolti per assicurare il
monitoraggio scientifico dell’impatto di tali attività di pesca sulla risorsa e
sugli ecosistemi. 3. Le autorizzazioni per la
pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di dodici mesi e sono
soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità comoriane. 4. Le catture effettuate nell’ambito
della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell’armatore. 5. I risultati dettagliati della
campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista. 6. Qualora le Parti ritengano
che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità
comoriane, nel quadro di una riunione della commissione mista, possono assegnare
alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca di nuove specie fino alla
scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria prevista all’articolo
2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene aumentata di
conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori,
figuranti nell’allegato, sono modificati di conseguenza. Articolo 7
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. La contropartita finanziaria
prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o
sospesa, previa consultazione condotta in sede di commissione mista, qualora
siano constatate una o più delle seguenti condizioni: (a)
circostanze anomale, diverse dai fenomeni naturali,
che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore; (b)
mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione
della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni
del presente protocollo; (c)
attivazione dei meccanismi di consultazione di cui
all’articolo 96 dell’accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli
elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di
detto accordo. 2. L’Unione europea può rivedere
o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita
finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del
presente protocollo: (a)
quando una valutazione condotta dalla commissione
mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione; (b)
in caso di mancata esecuzione di tale contropartita
finanziaria. 3. Il pagamento della
contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti,
non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli eventi menzionati
al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell’attuazione finanziaria di cui al
paragrafo 2 lo giustifichino. Articolo 8
Sospensione dell’applicazione del protocollo 1. L’applicazione del presente
protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti, previa
consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più
delle seguenti condizioni: (a)
circostanze anomale, diverse dai fenomeni naturali,
che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore; (b)
mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione
della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni
del presente protocollo; (c)
attivazione dei meccanismi di consultazione di cui
all’articolo 96 dell’accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli
elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all’articolo 9 di
detto accordo; (d)
mancato pagamento della contropartita finanziaria
prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea,
per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 7 del presente protocollo; (e)
controversia grave e non risolta tra le due
Parti in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente protocollo. 2. Quando l’applicazione del protocollo
viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera
c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto
almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della
sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1,
lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione. 3. In caso di sospensione le
Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione
amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, il protocollo
riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è
ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della
sospensione. Articolo 9
Legislazione applicabile 1. Le attività delle navi da
pesca dell’Unione europea operanti nella zona di pesca dell’Unione delle Comore
sono disciplinate dalla legislazione applicabile nell’Unione delle Comore,
salvo diversa disposizione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca
o del presente protocollo. 2. Le Parti si notificano
reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e
legislazioni nel settore della pesca. Articolo 10
Informatizzazione degli scambi 1. L’Unione delle Comore e l’Unione
europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari
per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi
all’attuazione dell’accordo. 2. La versione elettronica dei
documenti previsti dal presente protocollo è considerata da ogni punto di vista
equivalente alla versione cartacea. 3. L’Unione delle Comore e l’Unione
europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema
informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo
sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea. Articolo 11
Riservatezza dei dati L’Unione delle
Comore e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi
relativi alle navi dell’Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti
nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai
principi in materia di riservatezza e protezione dei dati. Articolo 12
Denuncia 1. In caso di denuncia del
presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte
la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di
anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. 2. L’invio della notifica di cui
al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti. Articolo 13
Applicazione provvisoria Il presente protocollo e il suo allegato si
applicano in via provvisoria a decorrere dal 1°gennaio 2014. Articolo 14
Entrata in vigore Il
presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla
quale le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure
necessarie a questo fine.
ALLEGATO CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA
PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA Capo I – Disposizioni generali 1. Designazione dell’autorità
competente Ai fini del presente allegato e salvo indicazione
contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o all’Unione delle
Comore in relazione a un’autorità competente designa: –
per l’Unione europea: la Commissione europea, se
del caso per il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio; –
per l’Unione delle Comore: il Ministero della pesca
delle Comore. 2. Zona di pesca Per non nuocere alla pesca artigianale, le navi
dell’Unione europea non possono esercitare la loro attività all’interno di una
zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola. Alle navi dell’Unione europea sono inoltre vietate
la navigazione e la pesca entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi
ancorati di concentrazione dei pesci (DCP) che siano stati collocati dal
Ministero della pesca dell’Unione delle Comore. Quest’ultimo comunica agli
armatori le coordinate corrispondenti alla posizione dei DCP ancorati al
momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca. Le zone vietate alla navigazione e alla pesca sono
altresì comunicate per informazione all’Unione europea, così come ogni altra
modifica, che deve essere notificata almeno due mesi prima della sua
applicazione. 3. Conto bancario L’Unione delle Comore comunica all’Unione europea,
precedentemente all’applicazione provvisoria del protocollo, le coordinate del
conto presso la Banca centrale delle Comore su cui dovranno essere versati gli
importi finanziari a carico delle navi dell’Unione europea nel quadro dell’accordo.
I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori. Capo II - Autorizzazioni di pesca Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del presente allegato, per “autorizzazione di pesca” si
intende il diritto a esercitare attività di pesca in un periodo determinato, in
una data zona o per un dato tipo di pesca. 1. Condizioni per ottenere un’autorizzazione
per la pesca del tonno — navi ammissibili 1.1. Le autorizzazioni di pesca di
cui all’articolo 7 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave figuri
nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della
CTOI e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore,
del comandante o della nave stessa derivanti dalle attività di pesca praticate
nella zona di pesca dell’Unione delle Comore nell’ambito dell’accordo nonché
dalle disposizioni legislative in materia di pesca delle Comore. 1.2. Le navi dell’Unione europea
che chiedono un’autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un
agente raccomandatario residente nelle Comore. 2. Domande di autorizzazioni di
pesca 2.1. Le autorità competenti dell’Unione
europea presentano alle autorità competenti dell’Unione delle Comore una
domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo
almeno 20 giorni prima della data di inizio della validità richiesta. 2.2. Per ciascuna prima domanda di
autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di
una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di: i. prova del pagamento dell’anticipo per il
periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta; ii. nome, indirizzo e dati di contatto: –
dell’armatore della nave; –
dell’operatore della nave; –
del raccomandatario locale della nave; iii. una fotografia a colori recente della nave,
presa di profilo, di dimensione minima di 15 cm x 10 cm; iv. certificato di navigabilità della nave; v. numero di immatricolazione della nave; vi. coordinate del trasponditore VMS; vii. dati di contatto della nave (fax, e-mail,
ecc.). 2.3. Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione
di pesca ai sensi del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche
tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata
unicamente della prova di pagamento del canone. 3. Canoni 3.1. Le autorizzazioni di pesca
sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei
seguenti importi forfettari: –
4 235 EUR/anno per nave tonniera con reti a
circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 77 tonnellate pescate nella
zona di pesca dell’Unione delle Comore; –
2 475 EUR/anno per peschereccio con palangari
di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 45 tonnellate pescate nella
zona di pesca dell’Unione delle Comore. 3.2. Il canone è fissato a 55 EUR
per tonnellata pescata nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. 4. Elenco provvisorio delle
navi autorizzate a pescare Al ricevimento delle domande di autorizzazione di
pesca e della notifica del pagamento dell’anticipo l’Unione delle Comore
stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio
delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all’autorità
nazionale competente responsabile del controllo della pesca dell’Unione delle
Comore e all’Unione europea. L’Unione europea trasmette l’elenco provvisorio
all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’Unione
europea, l’Unione delle Comore può rilasciare l’elenco provvisorio direttamente
all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia all’Unione europea. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere
dalla loro iscrizione nell’elenco provvisorio fino al rilascio dell’autorizzazione
di pesca. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell’elenco
provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca. 5. Rilascio dell’autorizzazione
di pesca Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono
rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro 15 giorni lavorativi
dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda
completo. Una copia dell’autorizzazione è immediatamente
inviata dall’autorità competente alla delegazione dell’UE a Maurizio. Una volta rilasciata e ricevuta, l’autorizzazione
di pesca deve essere tenuta a bordo permanentemente. 6. Elenco delle navi
autorizzate a pescare Non appena rilasciata l’autorizzazione di pesca, l’organismo
nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca stabilisce per
ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare
nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. Detto elenco è immediatamente
inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio di cui sopra. 7. Periodo di validità dell’autorizzazione
di pesca Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di
validità annuale e sono rinnovabili. 8. Trasferimento dell’autorizzazione
di pesca L’autorizzazione è rilasciata per una nave
determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di dimostrata forza
maggiore e su richiesta dell’Unione europea, l’autorizzazione di pesca di una
nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra
nave della stessa categoria di quella da sostituire, senza pagamento di un
nuovo anticipo. 9. Navi ausiliarie 9.1. Le navi ausiliarie devono
essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla
legislazione delle Comore. 9.2. Non può essere chiesto alcun
canone per le autorizzazioni rilasciate alle navi ausiliarie. Queste ultime
devono battere bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o appartenere
ad una società europea. 9.3. Le autorità competenti
comoriane trasmettono periodicamente alla Commissione, per il tramite della
delegazione dell’UE a Maurizio, l’elenco di queste autorizzazioni. Capo III – Dichiarazione delle catture 1. Giornale di pesca 1.1. Il comandante di una nave dell’Unione
europea operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca della
CTOI, che deve essere conforme alle risoluzioni applicabili della CTOI in
materia di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’attività di pesca. 1.2. Il comandante compila il
giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca
dell’Unione delle Comore. 1.3. Il giornale di pesca è
compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. 1.4. Il comandante è responsabile
dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca. 2. Dichiarazione delle catture 2.1. Il comandante dichiara le
catture effettuate dalla nave consegnando all’Unione delle Comore i propri
giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore. 2.2. I giornali di pesca sono
consegnati secondo le seguenti modalità: i. in caso di passaggio in un porto dell’Unione
delle Comore, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al
rappresentante locale dell’Unione delle Comore, che ne dichiara il ricevimento
per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori
dell’Unione delle Comore; ii. in caso di uscita dalla zona di pesca
dell’Unione delle Comore senza passare prima per un porto dell’Unione delle
Comore, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di 7
giorni lavorativi dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei 15
giorni successivi all’uscita dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore: –
per posta elettronica, all’indirizzo comunicato
dall’organismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; –
oppure per fax, al numero comunicato dall’organismo
nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca; –
oppure per lettera inviata all’organismo nazionale
incaricato del controllo delle attività di pesca. 2.3. Se la nave torna nella zona di
pesca dell’Unione delle Comore nel periodo di validità della sua autorizzazione
di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture. 2.4. Il comandante invia una copia
di tutti i giornali di pesca alla delegazione dell’UE a Maurizio, al Centro di
sorveglianza della pesca (CNCSP) delle Comore e a uno dei seguenti istituti
scientifici: i. IRD (Institut de recherche pour le développement); ii. IEO (Instituto Español de
Oceanografía); iii. IPMA (Instituto Português do Mar e
da Atmosfèra). 2.5. In caso di mancato rispetto
delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, l’Unione delle
Comore può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al
ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l’armatore
conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla legislazione
nazionale in vigore. In caso di recidiva, l’Unione delle Comore può rifiutare
il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. L’Unione delle Comore informa senza
indugio l’Unione europea di ogni sanzione applicata in questo contesto. 3. Transizione verso un sistema
elettronico Le Parti convengono di istituire un giornale di
pesca elettronico e un sistema di dichiarazione elettronica di tutti i dati
relativi alle catture (ERS), in conformità alle linee direttrici figuranti nell’appendice
3. Le Parti decidono insieme le modalità di attuazione di questo sistema con l’obiettivo
di renderlo operativo a decorrere dal 1° luglio 2015. 4. Computo finale dei canoni
per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie 4.1. Fino alla messa in funzione
del sistema elettronico previsto al punto 3, l’Unione europea stabilisce per
ciascuna nave tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con
palangari di superficie, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate
dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti
dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile
precedente. 4.2. L’Unione europea trasmette
detto computo finale all’Unione delle Comore e all’armatore entro il 31 luglio
dell’anno in corso. 4.3. A partire dalla data di
entrata in funzione effettiva del sistema elettronico previsto al punto 3, l’Unione
europea stabilisce per ciascuna nave tonniera con reti a circuizione e ciascun
peschereccio con palangari di superficie, sulla base dei giornali di bordo
archiviati presso i centri di sorveglianza della pesca (CSP) dello Stato di
bandiera, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della
campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente. 4.4. L’Unione europea trasmette
detto computo finale all’Unione delle Comore e all’armatore entro il 31 marzo
dell’anno in corso. 4.5. Se il computo finale è
inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere
recuperato dall’armatore. 4.6. Se il computo finale è
superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l’autorizzazione
di pesca, il pagamento aggiuntivo è effettuato dagli armatori alle autorità
nazionali competenti dell’Unione delle Comore entro il 30 settembre dell’anno
in corso sul conto indicato nel capo I, punto 3, del presente allegato. Capitolo IV – Trasbordi e sbarchi 1. Il trasbordo in mare è
vietato. Le navi dell’Unione europea che intendono effettuare un trasbordo o
uno sbarco di catture nella zona di pesca dell’Unione delle Comore devono
svolgere tale operazione nella rada dei porti dell’Unione delle Comore. 2. Il comandante di una nave
dell’Unione europea che intenda effettuare operazioni di sbarco o trasbordo
deve comunicare al CNCSP e, contestualmente, all’autorità portuale interessata
dell’Unione delle Comore, almeno 24 ore prima dello sbarco o del
trasbordo, le seguenti informazioni: –
il nome delle navi da pesca che effettuano il
trasbordo o lo sbarco; –
il nome del cargo vettore; –
il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da
sbarcare; –
la data del trasbordo o dello sbarco; –
il destinatario delle catture sbarcate. 3. Il trasbordo e lo sbarco sono
considerati come un’uscita dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore. Le
navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti comoriane le
dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di
pesca oppure uscire dalla zona di pesca dell’Unione delle Comore. 4. Nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle
catture non prevista nei punti precedenti. Chiunque contravvenga a questa
disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa comoriana in
vigore. Capo V – Imbarco di marittimi 1. Ciascuna nave dell’Unione
europea imbarca a proprie spese almeno un (1) marittimo comoriano qualificato
per una campagna nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. 2. Gli armatori hanno la facoltà
di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un
elenco presentato dall’autorità competente dell’Unione delle Comore. 3. L’armatore o un suo
rappresentante comunica all’autorità competente dell’Unione delle Comore i nomi
dei marittimi locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone
la posizione nell’equipaggio. 4. La Dichiarazione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel
lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione
europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il
riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei
lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e
professione. 5. I contratti di lavoro dei
marittimi, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i
rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o
rappresentanti di concerto con l’autorità competente dell’Unione delle Comore.
Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza
sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e
infortuni. 6. Il salario dei marittimi ACP
è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o
i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro
rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non
possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro
rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. 7. I marittimi ingaggiati dalle
navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il
giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si
presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà
automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. 8. In caso di mancato rispetto
dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per ragioni diverse da quelle contemplate al
punto precedente, gli armatori delle navi in questione sono tenuti a versare,
per ogni giorno di presenza nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, un
importo forfettario di 20 EUR per giorno e per nave. Il pagamento di tale somma
deve essere effettuato entro i termini fissati al capo III, sezione 4, punto 6,
del presente allegato. 9. L’importo in questione, da
versare sul conto indicato dalle autorità comoriane, sarà utilizzato per la
formazione dei marittimi-pescatori locali. Capitolo VI - Osservatori 1. Le navi autorizzate a
praticare attività di pesca nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori,
di preferenza accreditati a livello regionale, designati dalle autorità
comoriane incaricate della pesca alle condizioni di seguito precisate. 1.1. Su richiesta del Ministero
dell’Unione delle Comore responsabile della pesca, le tonniere prendono a bordo
un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle
acque delle Comore. 1.2. L’autorità competente dell’Unione
delle Comore elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un
osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali
elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi all’Unione europea
al momento dell’elaborazione e in seguito ogni tre mesi per il loro eventuale
aggiornamento. 1.3. L’autorità competente dell’Unione
delle Comore comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il
nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive
navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o,
al più tardi, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista per
l’imbarco dell’osservatore. Essa indica ugualmente la durata della presenza
dell’osservatore a bordo della nave. 2. Le condizioni dell’imbarco
dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo
rappresentante e dalle autorità comoriane. 3. L’osservatore è imbarcato in
un porto scelto dall’armatore. Gli armatori interessati comunicano alle
autorità competenti con almeno dieci giorni di anticipo le date e i porti
previsti per l’imbarco degli osservatori. 4. In caso di imbarco in un
porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore.
Se una nave avente a bordo un osservatore comoriano lascia la zona di pesca
dell’Unione delle Comore, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il
rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 5. Qualora l’osservatore non si
presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore
sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 6. All’osservatore è riservato
lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti di seguito
elencati: –
osserva le attività di pesca delle navi; –
verifica la posizione delle navi impegnate in
operazioni di pesca; –
prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; –
verifica i dati relativi alle catture effettuate
nella zona di pesca dell’Unione delle Comore riportati nel giornale di bordo; –
verifica le percentuali delle catture accessorie ed
effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e
cefalopodi commercializzabili; –
comunica via radio i dati di pesca, compreso il
volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo. 7. Il comandante prende tutti i
provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il
rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. 8. L’osservatore gode di tutte
le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante
mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento
delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della
nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente
di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento
dei compiti di sua competenza. 9. Durante la permanenza a bordo,
l’osservatore: –
adotta le disposizioni necessarie affinché le
condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né
ostacolino le operazioni di pesca; –
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo,
nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. 10. Al termine del periodo di
osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività
che è trasmesso alle autorità competenti dell’Unione delle Comore, con copia
alla delegazione dell’Unione europea a Maurizio. L’osservatore firma tale
rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere
le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia
del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore
scientifico. 11. Le spese di vitto e alloggio
degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni
analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità
della nave. 12. La retribuzione dell’osservatore
e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità competenti dell’Unione
delle Comore. Capo VII – Controllo e ispezione 1. Entrata e uscita dalla zona
di pesca 1.1. Le navi dell’Unione europea
comunicano alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca, con
almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla
zona di pesca dell’Unione delle Comore. 1.2. Nel notificare l’entrata o l’uscita,
la nave comunica in particolare: i. la data, l’ora e il punto di passaggio
previsti; ii. il quantitativo (espresso in
chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna
specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; iii. la natura e la presentazione dei prodotti. 1.3. Tali comunicazioni sono
effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax.
L’Unione delle Comore ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo
mediante posta elettronica o fax. 1.4. Una nave sorpresa a praticare
attività di pesca senza aver avvertito la competente autorità dell’Unione delle
Comore è considerata una nave colta in infrazione. 2. Cooperazione in materia di
lotta contro la pesca INN Al fine di rafforzare la sorveglianza delle
attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell’Unione
europea segnalano la presenza, nella zona di pesca dell’Unione delle Comore, di
qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell’elenco delle navi autorizzate
a pescare nell’Unione delle Comore. Il comandante di un peschereccio dell’Unione
europea che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero
costituire un’attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le
informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. I rapporti di
osservazione sono inviati senza indugio all’autorità competente dello Stato
membro della nave che ha effettuato l’osservazione, la quale li trasmette all’Unione
europea o all’autorità da essa designata. L’Unione europea trasmette queste
informazioni all’Unione delle Comore. L’Unione delle Comore trasmette quanto prima all’Unione
europea tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci
dediti ad attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN nella
zona di pesca dell’Unione delle Comore. 3. Sistema di controllo via
satellite (VMS) 3.1. Messaggi di posizione delle
navi – Sistema VMS Le navi dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione
di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel
Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e
continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca
(CCP) del loro Stato di bandiera. Ciascun messaggio di posizione deve includere: a. l’identificazione della nave; b. l’ultima posizione geografica della nave
(longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un
intervallo di confidenza del 99%; c. la data e l’ora di registrazione della
posizione; d. la velocità e la rotta della nave. Ciascun messaggio di posizione deve essere
configurato in base al formato indicato nell’appendice 2 del presente allegato. La prima posizione registrata successivamente all’entrata
nella zona di pesca dell’Unione delle Comore è identificata con il codice “ENT”.
Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad
eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca
dell’Unione delle Comore, che viene identificata con il codice “EXI”. Il CCP
dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario,
la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione
devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre
anni. 3.2. Trasmissione da parte della
nave in caso di guasto del sistema VMS Il comandante garantisce in ogni momento la piena
operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei
messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera. Le navi dell’Unione europea operanti con sistemi
VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore. Se già operanti nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano o
sostituiscono detto sistema nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro
un termine di 15 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata
a pescare nella zona di pesca dell’Unione delle Comore Le navi operanti nella zona di pesca dell’Unione
delle Comore con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro
messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di
bandiera e al Centro nazionale di controllo e di sorveglianza della pesca
(CNCSP) dell’Unione delle Comore, almeno ogni sei ore, fornendo tutte le informazioni
obbligatorie. 3.3. Comunicazione sicura dei
messaggi di posizione all’Unione delle Comore Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CNCSP. I CCP
dello Stato di bandiera e il CNCSP si scambiano gli indirizzi elettronici di
contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi. La trasmissione dei messaggi di posizione fra i
CCP dello Stato di bandiera e il CNCSP avviene per via elettronica secondo un
sistema di comunicazione protetto. Il CNCSP informa il CCP dello Stato di bandiera e
l’Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di
posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando
la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona. 3.4. Malfunzionamento del sistema
di comunicazione L’Unione delle Comore verifica la compatibilità
del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di
bandiera e informa immediatamente l’Unione europea in merito ad ogni
malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di
posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di
controversie viene adita la commissione mista. Il comandante è considerato responsabile di ogni
manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni
sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione comoriana vigente. 3.5. Revisione della frequenza dei
messaggi di posizione Sulla base di elementi di prova che inducano a
ipotizzare un’infrazione, il CNCSP può chiedere al CCP dello Stato di bandiera,
con copia all’Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato,
di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di
una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal CNCSP al CCP
dello Stato di bandiera e all’Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera
invia senza indugio al CNCSP i messaggi di posizione secondo la nuova
frequenza. Il CNCSP notifica immediatamente la conclusione
della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione
europea. Al termine del periodo di indagine determinato, il
CNCSP informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea in merito alle
misure di monitoraggio eventualmente necessarie. 4. Ispezione in mare Nella zona di pesca dell’Unione delle Comore l’ispezione
in mare delle navi dell’Unione europea titolari di un’autorizzazione di pesca è
effettuata da ispettori comoriani chiaramente identificabili come incaricati
del controllo della pesca. Prima di salire a bordo, gli ispettori autorizzati
comunicano alla nave dell’Unione europea la propria intenzione di effettuare un’ispezione.
L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che, prima di procedere, devono
fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine
di missione. Gli ispettori autorizzati restano a bordo della
nave dell’Unione europea solo per il tempo necessario a svolgere i compiti
connessi all’ispezione. Essi conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto
per la nave, la sua attività di pesca e il carico. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori
autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della
nave dell’Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il
rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante
della nave dell’Unione europea. La firma del rapporto di ispezione da parte del
comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del
procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il
documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore
appone la dicitura “rifiuto di firma”. Prima di lasciare la nave dell’Unione europea, gli
ispettori autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al
comandante. In caso di infrazione, una copia della notifica di
infrazione deve essere trasmessa anche all’Unione europea, come previsto al
capo VIII. 5. Ispezione in porto L’ispezione, in un porto comoriano, di navi dell’Unione
europea che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate è svolta da
ispettori comoriani chiaramente identificabili come incaricati del controllo
della pesca. Prima di procedere all’ispezione, gli ispettori
devono fornire prove della loro identità e qualifica di ispettori ed esibire l’ordine
di missione. Gli ispettori comoriani restano a bordo della nave dell’Unione
europea solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione
e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione
di sbarco o di trasbordo e il carico. Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori
comoriani redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave
dell’Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il
rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante
della nave dell’Unione europea. La firma del rapporto di ispezione da parte del
comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del
procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il
documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore
appone la dicitura “rifiuto di firma”. Non appena conclusa l’ispezione, l’ispettore
comoriano consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave
dell’Unione europea. In caso di infrazione, una copia della notifica di
infrazione deve essere trasmessa anche all’Unione europea, come previsto al
capo VIII. CAPO VII - INFRAZIONI 1. Trattamento delle infrazioni Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca
dell’Unione delle Comore da una nave dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione
di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere
menzionata in un rapporto di ispezione. 2. Fermo di una nave Se viene accertata un’infrazione, qualsiasi nave
dell’Unione europea in situazione di infrazione può essere costretta a cessare
la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto
dell’Unione delle Comore, conformemente a quanto previsto dalla legislazione
comoriana in vigore. L’Unione delle Comore notifica per via elettronica
all’Unione europea, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’Unione
europea titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del
fermo e/o del sequestro. Prima di adottare misure nei confronti della nave,
del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, il CNCSP organizza, entro il termine
di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di
informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le
ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore
della nave partecipano a detta riunione di informazione. 3. Sanzione dell’infrazione –
Procedura transattiva La sanzione dell’infrazione constatata è stabilita
dall’Unione delle Comore secondo le disposizioni della legislazione in vigore. Prima di adire le vie legali è avviata una
procedura transattiva tra le autorità comoriane e l’armatore della nave dell’Unione
europea al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura
transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della
nave. La procedura transattiva deve essere conclusa entro 72 ore dalla notifica
del fermo della nave. 4. Procedura giudiziaria –
Cauzione bancaria Se la procedura transattiva di cui sopra non dà
esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente,
l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria il cui
importo, fissato dall’Unione delle Comore, copre i costi connessi al fermo
della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La
cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura
giudiziaria. Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria
è svincolata e immediatamente restituita all’armatore: a. integralmente, se non è imposta alcuna
sanzione; b. a concorrenza del saldo residuo, se la
sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria. L’Unione delle Comore comunica all’Unione europea
i risultati della procedura giudiziaria entro 8 giorni dalla pronuncia
della sentenza. 5. Rilascio della nave e dell’equipaggio La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a
lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla
procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria. Appendici 1. Modulo di domanda di
autorizzazione di pesca 2. Comunicazione dei messaggi
VMS alle Comore - Rapporto di posizione 3. Linee direttrici per l’inquadramento
e l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle
attività di pesca (sistema ERS) Appendice 1 DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER UNA NAVE DA PESCA STRANIERA I - RICHIEDENTE 1. Nome dell’armatore:
..................................................................................................................................................................................... 2. Indirizzo dell’armatore:
..................................................................................................................................................................................... 3. Nome dell’associazione
o del rappresentante dell’armatore:
..................................................................................................................................................................................... 4. Indirizzo dell’associazione
o del rappresentante dell’armatore:
..................................................................................................................................................................................... 4. Telefono: ……………………………… Fax:
................................... E-mail: …………………….… 6. Nome del comandante:
............................... Nazionalità: ...................... E-mail:..………...…………….. II - ESTREMI DI
IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome della nave:
............................................................................................................................................... 2. Stato di bandiera:
............................................................................................................................................... 3. Numero di
immatricolazione esterno:
................................................................................................................ 4. Porto di
immatricolazione: …………………….. MMSI: ……………….… Numero IMO:………………… 5. Data di acquisizione
della bandiera attuale: ........../........./........ Precedente
bandiera (se del caso): ……. 6. Anno e luogo di
costruzione: ....../......./............ a ………… Indicativo di
chiamata: ............................ 7. Frequenza di
chiamata: ……………………………….. Numero di telefono satellitare: ……………..…... 8. Nature de la coque: Acier ¨ - Bois ¨ - Polyester ¨ - Autre ¨:……………………………………………. III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza fuori
tutto: ................................................................. Larghezza:............................................... 2. Stazza lorda (GT):
...................................................................... Stazza
netta: …………….…………….. 3. Potenza del
motore principale in kW: ............................ Marca:
........................... Tipo: .......................... 4. Tipo di nave: ¨Tonniera con reti a
circuizione ¨Tonniera con lenze e canne ¨Nave ausiliaria (*) 5. Attrezzi da pesca:
............................................................................................................................................... 6. Zone di pesca: ………………………………………… Specie
bersaglio: …..…………………………….. 7. Porto designato per
le operazioni di sbarco: ………………………………………………………………….. 8. Numero totale dei
membri dell’equipaggio:
...................................................................................................... 9. Mode de conservation à bord: Frais ¨ - Réfrigération ¨ - Mixte ¨ - Congélation ¨ 10. Capacità di
congelamento (t/24 ore): ......... Capacità delle stive:
......................... Numero: ...... 11. Trasponditore
VMS: Costruttore: …………………… Modello:
…………………. Numero di serie: ………………………. Versione del
programma: ..................................................... Operatore
satellitare: ……………………… (]) L’elenco delle
navi da pesca assistite dalla nave ausiliaria deve essere allegato al modulo. L’elenco
deve riportare il nome e il numero ORGP (CTOI). Il sottoscritto certifica che le informazioni
riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede. Fatto
a …………………..….…, il …………………. Firma
del richiedente ……………………………………….… Appendice 2 COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLE COMORE RAPPORTO DI POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio/ facoltativo || Osservazioni Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese Mittente || FS || O || Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa‑3 del paese Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio‑ Tipo di messaggio “POS” Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – numero unico della Parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) Numero di immatricolazione esterno || XR || F || Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave Stato di bandiera || FS || F || Dato relativo allo Stato di bandiera Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS‑84) Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS‑84) Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione Serie
di caratteri: ISO 8859.1 La
trasmissione dei dati è strutturata come segue: una doppia barra obliqua (//) e il codice “SR”
indicano l’inizio della trasmissione, una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano
l’inizio di un dato, una semplice barra obliqua (/) separa il codice
dal dato; le coppie di dati sono separate da uno spazio; il codice “ER” e una doppia barra obliqua (//)
alla fine indicano la fine della registrazione. I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio
e la fine della registrazione. Appendice 3
Linee direttrici per l’inquadramento e l’attuazione del sistema elettronico di
comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS) Disposizioni
generali 1. Ogni nave da pesca dell’Unione
europea deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato “sistema
ERS”, in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di
pesca della nave, di seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nella
zona di pesca dell’Unione delle Comore. 2. Le navi dell’Unione europea
non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non
sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca dell’Unione delle Comore per
svolgervi attività di pesca. 3. I dati ERS sono trasmessi
conformemente alle presenti linee direttrici al centro di controllo della pesca
(di seguito: CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione
automatica al CCP dell’Unione delle Comore. 4. Lo Stato membro di bandiera e
l’Unione delle Comore si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle
attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione
automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all’indirizzo
[http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm] nonché di una procedura di
salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato
leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni. 5. Eventuali modifiche o
aggiornamenti del formato di cui al punto 3 vengono identificati e datati e
devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro introduzione. 6. La trasmissione dei dati ERS
deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione
europea a nome dell’Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange
Highway). 7. Lo Stato di bandiera e l’Unione
delle Comore designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di
contatto. (f)
I corrispondenti ERS sono designati per un periodo
minimo di sei mesi. (g)
I CCP dello Stato di bandiera e dell’Unione delle
Comore si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail)
del rispettivo corrispondente ERS. (h)
Ogni modifica delle coordinate del corrispondente
ERS deve essere comunicata quanto prima. Compilazione
e comunicazione dei dati ERS 1. La nave da pesca dell’Unione
europea deve: (a)
compilare quotidianamente i dati ERS per ogni
giorno trascorso nella zona di pesca dell’Unione delle Comore; (b)
registrare, per ciascuna cala di sciabica o di
palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in
quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in
mare; (c)
per le specie identificate nell’autorizzazione di
pesca rilasciata dall’Unione delle Comore deve essere altresì indicata l’assenza
di catture; (d)
ciascuna specie deve essere identificata mediante
il suo codice FAO alfa-3; (e)
i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso
vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari; (f)
registrare nei dati ERS, per le specie identificate
nell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’Unione delle Comore, i
quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati; (g)
registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna
entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca dell’Unione
delle Comore un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie
identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’Unione delle Comore,
i quantitativi detenuti a bordo al momento del passaggio; (h)
trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello
Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59
UTC. 2. Il comandante è responsabile
dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi. 3. Il CCP dello Stato di
bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP dell’Unione
delle Comore. 4. Il CCP dell’Unione delle
Comore conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta
tutti i dati ERS come informazioni riservate. Guasto
del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la
nave e il CCP dello Stato di bandiera 1. Lo Stato di bandiera informa
senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua
bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS
installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS
tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera. 2. Lo Stato di bandiera informa
l’Unione delle Comore in merito al guasto rilevato e alle misure correttive
adottate. 3. In caso di avaria del sistema
ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la
riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se
entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà
riprendere le attività di pesca nella zona di pesca dell’Unione delle Comore
solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo
autorizzazione concessa dall’Unione delle Comore. 4. Una nave da pesca non può
lasciare un porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a
quando: (a)
il sistema ERS non torni a funzionare in modo
ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dall’Unione delle Comore, oppure (b)
abbia ricevuto l’autorizzazione dello Stato membro
di bandiera qualora la nave non riprenda le attività di pesca nella zona di
pesca dell’Unione delle Comore. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera
informa l’Unione delle Comore della sua decisione prima della partenza della
nave. 5. Le navi dell’Unione europea
che operano nelle acque dell’Unione delle Comore con un sistema ERS difettoso
devono trasmettere quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i
dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP dell’Unione delle
Comore. 6. I dati ERS che non hanno
potuto essere messi a disposizione dell’Unione delle Comore tramite il sistema
ERS a causa del guasto di cui al paragrafo 12 sono trasmessi dal CCP dello
Stato di bandiera al CCP dell’Unione delle Comore con un altro mezzo
elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è
considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente
applicabili possano non essere rispettati. 7. Se il CCP dell’Unione delle
Comore non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, l’Unione
delle Comore può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un
porto da essa designato a fini di indagine. Problemi
operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CNCSP dell’Unione
delle Comore 1. Quando uno dei CCP non riceve
dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente
ERS dell’altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema. 2. Il CCP dello Stato di
bandiera e il CCP dell’Unione delle Comore stabiliscono di comune accordo i
mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati
per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si
informano senza indugio di qualunque modifica. 3. Quando il CCP dell’Unione
delle Comore segnala il mancato ricevimento dei dati ERS, il CCP dello Stato di
bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini
della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP dell’Unione
delle Comore e l’Unione europea in merito ai risultati e alle misure adottate
entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato. 4. Se la soluzione del problema
richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio
i dati ERS mancanti al CCP dell’Unione delle Comore ricorrendo a uno dei mezzi
elettronici alternativi di cui al punto 17. 5. L’Unione delle Comore informa
i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’Unione
europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione
dei dati ERS da parte del CCP dell’Unione delle Comore in seguito a un problema
operativo di uno dei CCP. Interventi
di manutenzione presso i CCP 1. Gli interventi di
manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono
incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CCP con
almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento.
Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro
CCP non appena possibile. 2. Nel corso dell’intervento di
manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il
sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS interessati vengono messi a
disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione. 3. Se l’intervento di
manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP
ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17. 4. L’Unione delle Comore informa
i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’Unione
europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione
dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 6. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 6.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione
europea e l’Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la
contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore
della pesca in vigore tra le due Parti. 6.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[4]
11.
– Affari marittimi e pesca 11.03
– Pesca internazionale e diritto del mare 6.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[5]
X La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 6.4. Obiettivi 6.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono
all’obiettivo generale di permettere l’accesso delle navi da pesca dell’Unione
europea a zone di pesca soggette alla giurisdizione di paesi terzi e di
sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo
sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell’Unione
europea. Gli
accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la
coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli
impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle
risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale
e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario). 6.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 1 Contribuire
alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione europea, mantenere
la presenza europea nelle attività di pesca d’altura e tutelare gli interessi
del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la
conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee. Attività ABM/ABB interessate Affari
marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi di pesca
internazionali (linea di bilancio 11.0301) 6.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le
navi europee nella zona di pesca dell’Unione delle Comore. Il
protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle
risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione
dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in
materia di lotta contro la pesca illegale. 6.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Tasso
di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca
utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo). Raccolta
e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo. Contributo
all’occupazione e al valore aggiunto nell’Unione europea nonché alla
stabilizzazione del mercato unionale (a livello aggregato con altri APP). Numero
di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista. 6.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 6.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
protocollo relativo al periodo 2011-2013 scade il 31 dicembre 2013. È previsto
che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio
2014. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca,
parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per l’adozione,
da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all’applicazione
provvisoria del protocollo. Il
nuovo protocollo consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta dell’Unione
europea nella zona di pesca dell’Unione delle Comore e permetterà agli armatori
europei di chiedere autorizzazioni di pesca per l’esercizio della pesca nelle
acque dell’Unione delle Comore. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la
cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione delle Comore al fine di promuovere
lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso
prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la
comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. È stato intensificato il sostegno settoriale al
fine di aiutare l’Unione delle Comore a far fronte ai propri obblighi
internazionali in materia di controllo dello Stato di approdo. 6.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea Nel
caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’Unione europea
indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente
orientati a una pesca sostenibile. L’Unione europea auspica inoltre che, con
questo protocollo, l’Unione delle Comore continuerà a cooperare efficacemente
con l’Unione europea, in particolare nella lotta contro la pesca illegale. 6.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La
sottoutilizzazione del protocollo precedente ha condotto le Parti a ridurre le
possibilità di pesca. Il sostegno settoriale è stato mantenuto tenendo conto
delle necessità dell’amministrazione responsabile della pesca dell’Unione delle
Comore. 6.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti I
fondi versati nell’ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci
degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi
fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del
paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la
sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre
fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la
realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel
settore della pesca. 6.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014
al 31.12.2016. –
X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2016. ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 6.7. Modalità di gestione previste[6] X Gestione centralizzata diretta a opera
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi istituiti dalle Comunità[7] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali. 7. MISURE DI GESTIONE 7.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la
pesca residente a Maurizio e con la delegazione dell’Unione europea a Maurizio)
garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in
particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte
degli operatori e dei dati relativi alle catture. L’APP
prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso
della quale la Commissione e i paesi terzi facciano il punto sull’attuazione
dell’accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti
alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria. 7.2. Sistema di gestione e di
controllo 7.2.1. Rischi individuati L’adozione
di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in
particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della
politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione). Non sono sorte
difficoltà di questo tipo con l’Unione delle Comore nel corso dell’attuazione
del protocollo 2011-2013. 7.2.2. Modalità di controllo previste
Si
intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione
della politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata
all’articolo 3 rientra tra le modalità di controllo. Il
protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a
particolari condizioni e in circostanze determinate. 7.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. La
Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione
permanente con l’Unione delle Comore al fine di migliorare la gestione dell’accordo
e rafforzare il contributo dell’Unione europea alla gestione sostenibile delle
risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito
di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio
generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di
identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli
importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l’articolo
2, paragrafo 9, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve
essere versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico dell’Unione delle
Comore. 8. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 8.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…..] || Diss./ Non diss. ([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca || SD || NON || NON || NON || NON · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (non applicabile) Secondo l’ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…..] || Diss./ Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 8.2. Incidenza prevista sulle
spese 8.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali DG: MARE || || || Anno N[11] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || Numero della linea di bilancio 11.0301 || Impegni || (1) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 Pagamenti || (2) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || Pagamenti || (2a) || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[12] || || || || Numero della linea di bilancio 11.010401 || || (3) || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,122 TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+1a +3 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 Pagamenti || (5) || 0,600 || 0,600 || 0,600 || 1,800 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,922 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 Pagamenti || =5+ 6 || 0,624 || 0,624 || 0,674 || 1,922 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile) TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || Pagamenti || (5) || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[13] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE DG MARE Risorse umane || 0,060 || 0,060 || 0,060 || 0,180 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[14] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,694 || 0,694 || 0,744 || 2,132 Pagamenti || 0,694 || 0,694 || 0,744 || 2,132 8.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi – ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di
stanziamenti operativi – X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati || || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE RISULTATI Tipo[15]: || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[16]… || || || || || || || || - Licenze tonniere || Volume (t) || 50 euro/t || 6 000 || 0,300 || 6 000 || 0,300 || 6 000 || 0,300 || 18 000 || 0.900 - Sostegno settoriale || || 0,300 || 1 || 0,300 || 1 || 0,300 || 1 || 0,300 || 3 || 0.900 Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || 0,600 || || 0,600 || || 0,600 || || 1,800 OBIETTIVO SPECIFICO 2 … || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 0,600 || || 0,600 || || 0,600 || || 1,800 8.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 8.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[17] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || Risorse umane || 0,060 || 0,060 || 0,060 || 0,180 Altre spese amministrative || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,070 || 0,070 || 0,070 || 0,210 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[18] || || || || Risorse umane || 0,018 || 0,018 || 0,018 || 0,054 Altre spese di natura amministrativa || 0,006 || 0,006 || 0,056 || 0,068 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,024 || 0,024 || 0,074 || 0,122 TOTALE || 0,094 || 0,094 || 0,144 || 0,332 Il fabbisogno di
stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati
alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG,
integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. 8.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || || || || || 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,45 || 0,45 || 0,45 11 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || 11 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[19] || || || 11 01 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) || || || 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || 11 01 04 01 [20] || - in sede[21] || || || - nelle delegazioni || 0,25 || 0,25 || 0,25 11 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || TOTALE || 0,7 || 0,7 || 0,7 11 è il settore o
il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziazione dell’APP e dell’approvazione dell’esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell’APP in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; gestione delle licenze. 1 desk officer DG Mare + CU/ CU aggiunto = 0,30 ETP/anno Secrétariat: 0,15 ETP/anno Calcolo delle spese: 0,30 ETP/anno x 132 000 EUR/anno = 39 600 EUR/anno => 0,040 Mio EUR/anno 0,15 ETP/anno x 132.000 EUR/anno = 18 800 EUR/anno => 0,020 Mio EUR/anno Personale esterno || Monitoraggio dell’esecuzione dell’aiuto settoriale - AC in delegazione (Maurizio): stimato globalmente a 0,25 ETP/anno Calcolo delle spese: 0,25 ETP/anno x 70 000 EUR/anno = 17 500 EUR/anno => 0,018 Mio EUR/anno 8.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[22]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 8.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede
cofinanziamenti da terzi. –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || 8.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[23] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…. || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] Adottata il 18 marzo 2013 dal Consiglio “Agricoltura e
pesca”. [2] GU L 290 del 20.10.2006. [3] GU L 125 del 9.5.2008. [4] ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) -
ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività). [5] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [7] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [8] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. =
stanziamenti non dissociati. [9] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [10] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [11] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [12] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [13] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [14] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [15] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [16] Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi
specifici…”. [17] L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la
proposta/iniziativa. [18] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [19] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED =
giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”). [20] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [21] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [22] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [23] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero) indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al
netto del 25% per spese di riscossione.