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Document 52013PC0721
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards a standard VAT return
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard
/* COM/2013/0721 final - 2013/0343 (CNS) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard /* COM/2013/0721 final - 2013/0343 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il sistema dell’IVA prevede che le imprese
compilino periodicamente dichiarazioni IVA che richiedono informazioni
dettagliate necessarie per il pagamento e il controllo dell’imposta; tale
obbligo può rivelarsi particolarmente complesso se si devono presentare
dichiarazioni IVA in diversi Stati membri. La complessità deriva dal fatto che
si devono fornire informazioni diverse, che tali informazioni non sono definite
in modo armonizzato, che mancano orientamenti comuni, che esistono norme e
procedure diverse per la presentazione della dichiarazione e le sue correzioni
e che è necessario utilizzare la lingua nazionale. Tutti questi elementi, oltre
a limitare gli scambi transfrontalieri, comportano un aumento degli oneri a
carico delle imprese e una minor precisione e puntualità delle dichiarazioni
IVA. Per affrontare questi problemi la Commissione
ha chiesto alle parti interessate di esprimere il loro parere su una
dichiarazione IVA standard nell'ambito della consultazione sul Libro verde sul
futuro dell’IVA[1].
Le risposte positive ricevute dalle parti interessate hanno spinto la
Commissione a inserire nella comunicazione sul futuro dell’IVA[2] l’impegno a presentare una
proposta di dichiarazione IVA standard entro la fine del 2013. La proposta sostiene altre iniziative della
Commissione. Il Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi
nell'Unione europea è coadiuvato da un gruppo di alto livello che resterà in
carica fino a ottobre 2014 con funzioni di consulenza alla Commissione sul modo
di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla legislazione dell’Unione.
L’attività di tale gruppo è incentrata sulle PMI e sulle microimprese nonché su
come rendere le pubbliche amministrazioni degli Stati membri più efficienti e pronte
a rispondere alle esigenze delle parti interessate nell'attuare la legislazione
dell’Unione. La dichiarazione IVA standard si inserisce perfettamente in tale
obiettivo di riduzione degli oneri. Uno degli obiettivi principali della Commissione
è potenziare il principio del “pensare anzitutto in piccolo” (“Think Small
First”), tratto dallo “Small Business Act”, riducendo gli obblighi
burocratici per le PMI. Nella recente comunicazione “Legiferare con
intelligenza nell’Unione europea - Rispondere alle esigenze delle piccole e
medie imprese” è stato evidenziato, grazie a un’indagine on line presso le PMI,
il carattere particolarmente oneroso della direttiva IVA[3] nell'ambito della normativa
unionale. La dichiarazione IVA, in particolare, è indicata come il settore in
cui le divergenze costituiscono un ostacolo al commercio nell’UE. La presente
proposta, delineata nella comunicazione “Legiferare con intelligenza”[4], mira ad alleviare l’onere che
grava su tutte le imprese, e in particolare sulle PMI. Le imprese lamentano in misura crescente la
difficoltà di ottemperare agli obblighi in materia di IVA quando svolgono la
loro attività nell’UE, soprattutto nel settore del commercio elettronico e
della cessione di beni nel mercato interno, in cui l'acquirente è un privato e
il fornitore è tenuto a registrarsi, dichiarare e versare l’IVA nello Stato
membro del destinatario. Tali obblighi possono creare ostacoli agli scambi
transfrontalieri e una dichiarazione IVA standard può ridurre tali ostacoli.
L’atto per il mercato unico II[5]
auspica pertanto l’introduzione di una dichiarazione IVA standard. Inoltre un risanamento di bilancio favorevole
alla crescita rappresenta una delle cinque priorità dell’analisi annuale della
crescita 2012. Dato che l’IVA rappresenta circa il 21% del gettito fiscale
nazionale e che il 12% delle entrate IVA non viene riscosso, è necessario un
sistema dell’IVA più efficiente e a prova di frode. Lo scambio tempestivo di
informazioni tra gli Stati membri rappresenta un elemento cruciale per ridurre
la frode e migliorare il rispetto degli obblighi e una dichiarazione IVA
standard può contribuire a conseguire tali obiettivi. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione
delle parti interessate La dichiarazione IVA standard è stata oggetto
di numerose consultazioni ed è stata inclusa nel Libro verde sul futuro
dell’IVA, i cui risultati sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm Le imprese e gli Stati membri sono stati
consultati durante lo studio realizzato da PwC, che comprendeva un seminario
Fiscalis organizzato nell’ottobre 2012. Le imprese sono state consultate anche
nel corso delle riunioni del gruppo di esperti sull’IVA svoltesi nel gennaio
2012 e nella riunione che ha fatto seguito allo “Small Business Act” con i
portatori di interesse delle PMI nell’aprile 2013, mentre gli Stati membri sono
stati consultati nell’ambito del gruppo sul futuro dell’IVA riunitosi nel
gennaio 2013. Le conclusioni del gruppo di esperti sull’IVA
sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/expert_group/index_en.htm Le conclusioni del gruppo sul futuro dell’IVA
sono consultabili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/discussions_member_states/index_en.htm Valutazione
d'impatto La proposta è corredata di una valutazione
d'impatto. Fra le varie opzioni valutate in dettaglio,
quella preferita riguarda una dichiarazione IVA standard, obbligatoria per
Stati membri e imprese, che prevede un elenco di informazioni standardizzate
solo un piccolo numero delle quali è richiesto in tutti i casi. In tal modo la
riduzione degli oneri per le imprese è massima, mentre i costi per gli Stati
membri sono limitati. Si stima che l’opzione privilegiata riduca gli
oneri amministrativi di un massimo di 15 miliardi di EUR all’anno. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta si basa sull’articolo 113 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nella misura in cui l'armonizzazione
è necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le
distorsioni di concorrenza. Principio di
sussidiarietà Gli obiettivi della proposta non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. La standardizzazione
degli obblighi in materia di dichiarazione IVA può essere realizzata solo
tramite il processo legislativo dell’Unione modificando la direttiva IVA, che
stabilisce le norme relative alla dichiarazione. La portata della presente proposta è limitata
a quanto può essere conseguito solo attraverso la legislazione UE e rispetta
pertanto il principio di sussidiarietà. Principio di
proporzionalità Le modifiche della direttiva IVA sono
necessarie per standardizzare le dichiarazioni IVA e limitare le richieste di
informazioni a quanto necessario per il controllo e la riscossione
dell’imposta, in modo da ridurre gli oneri gravanti sulle imprese ed eliminare
gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno Un modulo standard offre inoltre agli Stati
membri maggiori possibilità di controllo, che consentono di evitare più
efficacemente distorsioni di concorrenza. La proposta è pertanto conforme al principio
di proporzionalità. Scelta degli
strumenti Lo strumento proposto è una direttiva, dato
che l'atto normativo modificato è una direttiva e pertanto nessun altro atto
legislativo sarebbe adeguato. Documenti esplicativi Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla
Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della
direttiva nonché un documento esplicativo inteso a chiarire il rapporto fra gli
elementi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di
recepimento. Tale requisito è giustificato e proporzionato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul
bilancio dell'UE. 5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA Una dichiarazione IVA standard consentirebbe a
tutte le imprese di presentare in ciascuno Stato membro informazioni
normalizzate in un formato comune, di preferenza elettronico. In tal modo
un’impresa che presenta una dichiarazione IVA in uno Stato membro può
agevolmente compilare e presentare una dichiarazione IVA in un altro Stato
membro in quanto le informazioni e la presentazione sono standardizzate. È opportuno che la dichiarazione IVA standard
sia applicabile a tutte le imprese: circoscriverla ad alcune categorie
servirebbe infatti solo a ridurne il campo di applicazione, aumentando le
complessità e diminuendo la riduzione degli oneri. Analogamente, per ridurre i
costi e le complessità per gli Stati membri, a livello dell’Unione dovrebbe
essere offerta un'unica dichiarazione IVA standard. La proposta verte sul contenuto, le modalità e
i termini di presentazione e le correzioni della dichiarazione IVA standard.
Con riguardo al contenuto, la quantità e la standardizzazione delle informazioni
sono gli elementi fondamentali per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese. La
proposta prevede un massimo di ventisei caselle che devono essere compilate dalle
imprese; gli Stati membri possono decidere di esonerare le imprese dalla
compilazione di alcune caselle, mantenendo un minimo obbligatorio di cinque. Le
informazioni da fornire devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, in
modo che quelle dichiarate in uno Stato membro siano redatte esattamente nello
stesso modo in tutti gli altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere
informazioni aggiuntive ai fini del controllo e dell’amministrazione dell’IVA
per regioni e territori specifici o per regimi speciali eccezionalmente
autorizzati dalla normativa IVA. Solo in questi casi debitamente giustificati
gli Stati membri possono chiedere alle imprese di compilare più delle ventisei caselle
standard. Per la presentazione la proposta prevede una
norma minima. Tutte le imprese devono essere autorizzate a presentare
dichiarazioni IVA mensili, con versamento dell’IVA dovuta entro la fine del
mese successivo al periodo d'imposta. Oltre a questo, gli Stati membri possono
introdurre ulteriori sgravi, ad esempio prevedere dichiarazioni IVA su periodi più
lunghi, fino a un anno, con proroga di un ulteriore mese per quanto
riguarda la scadenza di presentazione e il versamento dell'imposta. Questo
dovrebbe garantire che le imprese non siano tenute a compilare dichiarazioni
IVA con maggiore frequenza né a versare l’IVA entro una scadenza ridotta. La proposta incoraggia inoltre la presentazione
elettronica. Le imprese devono avere il diritto di presentare la dichiarazione
IVA standard per via elettronica in tutti gli Stati membri, anche mediante il
trasferimento elettronico di file, utilizzando firme elettroniche avanzate
interoperabili in tutta l’UE o altre tecnologie che offrano livelli di
sicurezza analoghi. Per garantire che alcuni aspetti tecnici della
dichiarazione IVA siano standardizzati, obiettivo che non è conseguibile
mediante una direttiva, la presente proposta prevede la possibilità di
ricorrere alla procedura di comitato. Tale ricorso è auspicato ove necessario
per i dettagli tecnici della dichiarazione, per le definizioni e le procedure
comuni, per il trattamento approfondito delle correzioni nonché per i metodi
comuni di presentazione elettronica. Articoli
178, 185, 211, 271 e 318 I termini “dichiarazione IVA” utilizzati nella
direttiva IVA sono sostituiti dai termini “dichiarazione IVA standard” per
evitare confusione, in quanto il capitolo 5 del titolo XI è stato suddiviso in due
sezioni, intitolate rispettivamente “Dichiarazione IVA standard” e “Altre
dichiarazioni e informazioni”. Tale modifica interessa gli articoli 178, 185,
211, 271 e 318. La definizione di “dichiarazione IVA” di cui
all’articolo 357, punto 5, e all’articolo 358, punto 4, a decorrere dal 1°
gennaio 2015 si riferisce specificamente al capitolo relativo ai regimi
speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di
telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone
che non sono soggetti passivi e può rimanere inalterata. Articoli 206
e 252 Nella formulazione attuale l’articolo 206
autorizza gli Stati membri ad optare per una scadenza di pagamento diversa da
quella di presentazione della dichiarazione IVA e a riscuotere acconti
provvisori. Tale disposizione, che consente la coesistenza di diverse scadenze
di pagamento, eliminerebbe parzialmente i benefici della dichiarazione IVA
standard proposta. Nell’articolo 206 viene pertanto mantenuta la norma generale
secondo cui il pagamento dell’imposta è effettuato al momento della
presentazione della dichiarazione IVA standard, ma è eliminata la possibilità
per gli Stati membri di scegliere un’altra scadenza di pagamento. A norma dell’articolo 252, la dichiarazione
IVA standard deve essere presentata entro la fine del mese successivo al
periodo d’imposta. Per evitare in alcuni casi di ridurre i termini di pagamento
per le imprese, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare di un altro mese
la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA standard. In tal modo
sia la dichiarazione IVA che il pagamento dell’imposta sarebbero dovuti con un
minimo di un mese e un massimo due mesi dal termine del periodo d’imposta. Il periodo d’imposta standard è fissato a un
mese nell’articolo 252. Tuttavia, per evitare che le imprese debbano presentare
dichiarazioni IVA standard con maggiore frequenza rispetto a quella attuale,
gli Stati membri possono autorizzare le imprese a presentare dichiarazioni IVA standard
per un periodo massimo di un anno. In linea con la politica comune dell’Unione
per quanto riguarda la definizione di microimprese e di piccole e medie imprese[6], le microimprese con un
fatturato annuo inferiore a 2 milioni di EUR possono presentare dichiarazioni
IVA trimestrali, salvo qualora sussista un rischio per il controllo e la
riscossione dell’IVA. Articolo 250 Su tutte le dichiarazioni IVA standard sono
richiesti cinque dati, ossia l’imposta a debito e quella a credito, le relative
cifre nette e l’importo netto da versare o da rimborsare. Attualmente tutti gli
Stati membri chiedono queste informazioni, che sono previste dal vigente
articolo 250, paragrafo 1. Per conseguire il livello desiderato di standardizzazione
sono necessarie norme comuni per la correzione delle dichiarazioni IVA. Gli
Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a stabilire il proprio periodo di
correzione in quanto tali periodi sono strettamente connessi alle procedure
nazionali di audit. Nel secondo paragrafo è pertanto introdotto il principio in
base al quale i soggetti passivi possono correggere le dichiarazioni IVA entro
un termine stabilito dagli Stati membri. Il valore totale delle cessioni
intracomunitarie di beni e degli acquisti intracomunitari di beni può essere
calcolato sulla base degli elenchi riepilogativi ("EU Sales Lists") e
non deve pertanto essere incluso nella dichiarazione IVA standard. È tuttavia
necessario un periodo transitorio per l’adeguamento dei sistemi statistici
nazionali, che attualmente dipendono in larga misura dalle informazioni
contenute nelle dichiarazioni IVA per la compilazione delle statistiche sugli
scambi intracomunitari di beni[7]. Articolo 251 Oltre alle informazioni obbligatorie, nella
dichiarazione IVA standard gli Stati membri possono chiedere altre informazioni
a fini di analisi del rischio e di controllo. Per ridurre gli oneri gravanti
sulle imprese ed escludere le informazioni necessarie a fini statistici, ma non
a fini IVA, le richieste di informazioni aggiuntive devono essere standardizzate
e ridotte al minimo. Una parte delle informazioni aggiuntive si
riferisce specificamente a determinate operazioni di cui alla direttiva IVA ed
è standardizzata. L’articolo 251, paragrafo 1, autorizza informazioni
normalizzate supplementari in relazione alle vendite e all’IVA dovuta e ne
specifica otto. L’articolo 251, paragrafo 2, autorizza informazioni
normalizzate in relazione agli acquisti e all’IVA detraibile. Altre informazioni aggiuntive sono tuttavia
necessarie nei casi in cui gli Stati membri applichino norme speciali in
determinate regioni o determinati territori o in relazione a regimi speciali
applicabili a certi soggetti passivi o a certe operazioni. L'articolo 251,
paragrafo 3, risponde a questa esigenza. A motivo del carattere specifico, il
contenuto delle informazioni aggiuntive di cui all’articolo 251, paragrafo 3,
sarà standardizzato mediante la procedura di comitato. Per garantire la trasparenza e agevolare la
conformità delle imprese alla normativa è necessario che gli Stati membri che
richiedono informazioni aggiuntive ne diano notifica al comitato appropriato. Nuovo
articolo 252 bis Occorre promuovere ulteriormente
l’archiviazione elettronica e anche se gli Stati membri devono autorizzare, e
possono esigere, la presentazione elettronica, si deve incoraggiare questo tipo
di comunicazione per consentire il trasferimento di file, come avviene per gli
elenchi riepilogativi, e per fornire metodi comuni sicuri di trasmissione,
compreso il ricorso alle firme elettroniche avanzate. Le definizioni utilizzate
in questo articolo sono conformi alla direttiva 1999/93/CE sulle firme
elettroniche[8].
Tali definizioni possono tuttavia aver bisogno di essere adeguate in seguito
all’adozione della proposta della Commissione relativa al regolamento in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno[9]. Rispetto alla formulazione attuale
dell'articolo 250, paragrafo 2, questo articolo rappresenta un'ulteriore
normalizzazione. Articolo 253 Questo articolo è abrogato in quanto si tratta
di una misura specifica applicabile solo alla Svezia che sarebbe contraria agli
obiettivi di una dichiarazione IVA standard. Articolo 254 Il contenuto di questo articolo è trasferito
nel nuovo articolo 257 bis in una nuova sezione 2 dal titolo “Altre
dichiarazioni e informazioni”. Eventuali informazioni specifiche richieste dal
venditore di un mezzo di trasporto nuovo a norma dell’attuale articolo 254 non
possono infatti essere incluse in una dichiarazione IVA standard, ma sono
comunque necessarie. Articolo 255 Questo articolo sostituisce gli articoli 255,
256 e 257 e li riunisce in un unico articolo. Non vi sono modifiche
sostanziali. Articoli 256
e 257 Il contenuto di questi articoli è trasferito
all’articolo 255. Articoli 258
e 259 L’articolo 258, relativo alla presentazione
delle informazioni relative agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto
nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, nonché l’articolo 259, relativo alle
informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione delle norme
relative all’acquisto di mezzi di trasporto nuovi, sono ancora necessari, ma
vengono modificati per tener conto del fatto che tali informazioni possono
essere richieste in altre dichiarazioni. Articolo 260 Le informazioni sull’importazione di beni sono
ora comprese nell’articolo 251, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera
g); è pertanto opportuno sopprimere tale articolo. Articolo 261 Gli Stati membri non sono più autorizzati a
imporre ai soggetti passivi la presentazione di una dichiarazione riepilogativa
annuale che riporta in dettaglio tutte le operazioni dichiarate nelle
dichiarazioni IVA periodiche dell’anno precedente e che fornisce tutti gli
elementi necessari per eventuali rettifiche. Le rettifiche sono comprese nella dichiarazione
IVA standard tramite l’articolo 251, paragrafo 2, lettera h), e l’articolo 261
deve pertanto essere soppresso. Nuovi
articoli 252 bis e 255 ter Come nel caso della dichiarazione IVA per i
regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di
telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a
persone che non sono soggetti passivi, la direttiva IVA deve stabilire i
requisiti in materia di informazioni e un regolamento di esecuzione della
Commissione deve prevedere i dettagli tecnici. Questi articoli ripetono tale
procedura fornendo i dettagli tecnici relativi alle informazioni di cui agli
articoli 250 e 251, le definizioni e le procedure comuni per la presentazione
delle informazioni e le procedure comuni per l’effettuazione di correzioni;
metodi elettronici comuni che vadano oltre l’utilizzo delle firme elettroniche
avanzate possono essere convenuti mediante un regolamento di esecuzione della
Commissione facendo ricorso alla procedura di comitato. Nuovo
articolo 257 bis L’articolo 254 è trasferito in una nuova
sezione 2 “Altre dichiarazioni e informazioni” in quanto le informazioni sulla
vendita di mezzi di trasporto nuovi non sono comprese nella dichiarazione IVA
standard. Articolo 272 Per garantire un’applicazione uniforme della
dichiarazione IVA standard gli Stati membri devono essere autorizzati ad
esonerare i soggetti passivi dall’obbligo di presentare la dichiarazione IVA
solo in determinati casi limitati, ossia nei casi in cui il soggetto passivo non
è assoggettato all’IVA per i suoi acquisti intracomunitari oppure rientra
nell’esenzione di cui fruiscono le piccole imprese o nel regime forfettario per
i produttori agricoli. Articolo 273 Per garantire che la dichiarazione IVA
standard sia effettivamente standardizzata, gli Stati membri non devono essere
autorizzati ad imporre alle imprese altri obblighi in materia di dichiarazione
IVA standard rispetto a quelli menzionati; la corrispondente facoltà di cui
all’articolo 273 è pertanto esclusa con riguardo alla dichiarazione IVA
standard. 2013/0343 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda
una dichiarazione IVA standard IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[10], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[11], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2006/112/CE del
Consiglio[12]
prescrive l’obbligo per i soggetti passivi di presentare le dichiarazioni IVA,
ma offre agli Stati membri la flessibilità di determinare le informazioni
richieste. Questo dà luogo a norme e procedure disparate che disciplinano la
presentazione delle dichiarazioni IVA nell’Unione, aumentando la complessità per
le imprese e creando obblighi IVA che ostacolano gli scambi nell’Unione. (2) Al fine di ridurre gli oneri
gravanti sulle imprese e di migliorare il funzionamento del mercato interno è
necessario introdurre una dichiarazione IVA standard per tutte le imprese
operanti nell’Unione. L’utilizzo di dichiarazioni standardizzate dovrebbe
facilitare il controllo delle dichiarazioni IVA da parte degli Stati membri. (3) Occorre ridurre al minimo gli
oneri amministrativi. È pertanto opportuno prevedere che la dichiarazione IVA
standard comprenda un insieme limitato di informazioni obbligatorie. Inoltre,
per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e le altre dichiarazioni, è necessario
che gli Stati membri non siano autorizzati a esigere informazioni diverse da quelle
stabilite nel titolo XI, capo 5, della direttiva. (4) Occorre che gli Stati membri
siano autorizzati a chiedere ulteriori informazioni ai soggetti passivi e a tal
fine è opportuno stabilire un elenco standardizzato di informazioni aggiuntive
che possono essere chieste. Questo è utile in termini di analisi del rischio e
a fini di controllo. Per garantire la trasparenza e la standardizzazione è
necessario che gli Stati membri che chiedono tali informazioni aggiuntive ne
diano notifica al comitato permanente per la cooperazione amministrativa. (5) Per consentire agli Stati
membri di adeguare i rispettivi sistemi di compilazione delle statistiche
relative alle cessioni e agli acquisiti di beni nell’Unione occorre che le
informazioni sul valore totale delle cessioni e degli acquisti di beni
all’interno dell’Unione siano parte delle informazioni obbligatorie contemplate
nella dichiarazione IVA standard fino al 31 dicembre 2019. (6) Il periodo d’imposta deve essere
mensile per tutte le imprese ad eccezione delle microimprese, per le quali la
presentazione della dichiarazione IVA standard deve avere scadenza trimestrale.
Occorre che gli Stati membri mantengano la facoltà di prorogare questo periodo
fino a un anno per ridurre l’onere amministrativo. (7) Per stabilire una norma
minima, occorre fissare la scadenza comune minima per la presentazione della
dichiarazione IVA standard alla fine del mese successivo al periodo d’imposta,
pur lasciando agli Stati membri la flessibilità di prorogare tale periodo di un
mese per evitare di aumentare gli oneri per le imprese. (8) Le scadenze di pagamento
devono essere armonizzate per ridurre l’onere amministrativo e l’importo netto
dell’IVA deve essere versato al momento della presentazione della dichiarazione
IVA standard, o comunque alla scadenza del termine entro il quale la
dichiarazione IVA standard deve essere presentata. (9) Per incoraggiare
l’archiviazione elettronica è opportuno consentire la presentazione della
dichiarazione IVA standard per via elettronica. (10) Poiché la dichiarazione IVA
standard comprende tutte le informazioni necessarie per le eventuali rettifiche,
è opportuno sopprimere i requisiti specifici relativi all’importazione di beni
e alla dichiarazione riepilogativa annuale. (11) La dichiarazione IVA standard
deve essere utilizzata da tutte le imprese che effettuano determinate cessioni
analoghe e pertanto la facoltà degli Stati membri di esonerare determinate
imprese dall’obbligo di presentare una dichiarazione IVA standard deve essere
limitata in modo che l’obbligo di presentare tale dichiarazione sia applicato
uniformemente in tutta l’Unione. (12) Per i mezzi di trasporto nuovi
e i prodotti soggetti ad accisa le informazioni richieste sono di natura specifica
e limitate. La normalizzazione di tali informazioni nella dichiarazione IVA
standard non è opportuna. Le informazioni devono invece essere raccolte in una
dichiarazione separata in modo da ridurre l’onere per la maggioranza delle
imprese. (13) Per assicurare condizioni
uniformi di attuazione della direttiva 2006/112/CE occorre conferire alla
Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei
dettagli tecnici, tra cui un messaggio elettronico comune per la trasmissione,
un insieme comune di definizioni e procedure per la presentazione, procedure
comuni per l’effettuazione delle correzioni e metodi elettronici comuni che
offrano un livello sufficiente di sicurezza per la presentazione della
dichiarazione IVA standard. Tali competenze di esecuzione devono essere
esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13]. (14) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[14],
gli Stati membri si sono impegnati corredare, in casi giustificati, la notifica
delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il
rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la
presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata. (15) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) All'articolo 178, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: "c) per la detrazione di cui
all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni,
aver riportato sulla dichiarazione IVA standard prevista all'articolo 250
l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in
possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3,
4 e 5;”. 2) All'articolo 185, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente: "1. La rettifica ha luogo, in
particolare, quando, successivamente alla dichiarazione IVA standard, sono
mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle
detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si
siano ottenute riduzioni di prezzo.” 3) L'articolo 206 è sostituito dal seguente: “Articolo 206 Ogni soggetto passivo che è debitore
dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della
presentazione della dichiarazione IVA standard prevista all'articolo 250 o in
ogni caso alla scadenza del termine entro cui la dichiarazione IVA standard
deve essere presentata.” 4) All'articolo 211, il secondo comma 2 è
sostituito dal seguente: In particolare, gli Stati membri possono
stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi
o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al
momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella
dichiarazione IVA standard redatta conformemente all'articolo 250.” 5) Prima dell’articolo 250 è inserito il
seguente titolo di sezione: “Sezione
1 Dichiarazione
IVA standard”. 6) Gli articoli 250, 251 e 252 sono sostituiti
dai seguenti: "Articolo 250 [Articolo 250, paragrafo
1] 1. Ogni soggetto passivo presenta una
dichiarazione IVA standard in cui siano riportati il numero di identificazione
IVA o il numero di registrazione fiscale e il periodo d’imposta interessato e
in cui figurino: a) l’importo dell’imposta esigibile; b) l’importo della detrazione operata; c) l’importo netto dell’IVA da versare o
da rimborsare; d) l'importo totale, al netto dell’IVA,
delle operazioni per cui l’imposta è divenuta esigibile, compreso l'importo
delle operazioni esenti; e) l’importo totale, al netto dell’IVA,
delle operazioni in relazione alle quali si è operata la detrazione; f) l’importo totale delle cessioni di
beni di cui all’articolo 138 per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2019; g) l’importo totale, al netto dell’IVA,
degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate per i
periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2019. 2. Gli Stati membri autorizzano che siano
apportate correzioni alla dichiarazione IVA standard e fissano il termine entro
il quale il quale tali correzioni possono essere effettuate. Articolo 251 [Articolo 251] 1. Per le operazioni per le quali l’imposta è
divenuta esigibile nel corso del periodo d'imposta gli Stati membri, oltre alle
informazioni di cui all’articolo 250, paragrafo 1, possono esigere che la
dichiarazione IVA standard relativa a un determinato periodo d'imposta riporti
una delle seguenti informazioni o tutte le seguenti informazioni: a) l’imposta e l'importo totale, al netto
dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per ciascuna
aliquota; b) l’importo totale delle cessioni di beni
di cui all’articolo 138 per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019; c) l’importo totale, al netto dell’IVA,
delle prestazioni di servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato
membro in cui l’operazione è imponibile, il cui destinatario è debitore
dell’imposta a norma dell’articolo 196; d) l'importo totale, al netto dell’IVA,
delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi non comprese alla lettera
c) il cui destinatario è debitore dell’imposta; e) l’importo totale delle cessioni di beni
di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b); f) l’importo totale di qualsiasi altra
operazione non compresa nelle lettere da b) a e); g) l’imposta i) sugli acquisti intracomunitari di beni,
o sulle operazioni assimilate, a norma dell'articolo 21 o 22; ii) sulle cessioni di beni e sulle
prestazioni di servizi il cui destinatario è debitore dell’imposta; iii) sull’importazione di beni qualora lo
Stato membro si avvalga della facoltà di cui all’articolo 211, secondo comma. 2. Per le operazioni per le quali è
effettuata una detrazione dell’IVA nel corso del periodo d'imposta gli Stati
membri, oltre alle informazioni di cui all’articolo 250, paragrafo 1, possono
esigere che la dichiarazione IVA standard relativa a un determinato periodo d'imposta
riporti una delle seguenti informazioni o tutte le seguenti informazioni: a) l’imposta e l'importo totale, al netto
dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ricevute
diverse da quelle di cui alle lettere da b) a g); b) l’importo totale, al netto dell’IVA,
degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate per i
periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019; c) l’imposta sugli acquisti intracomunitari
di beni o sulle operazioni assimilate; d) l’imposta e l'importo totale, al netto
dell’IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute il cui
destinatario è debitore dell’imposta a norma dell'articolo 199 o 199 bis
o di una misura nazionale autorizzata in virtù dell’articolo 119 ter
o 395; e) l’imposta e l’importo totale, al netto
dell’IVA, delle prestazioni di servizi ricevute, diversi dai servizi esenti da
IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, il cui destinatario è
debitore dell’imposta a norma dell’articolo 196; f) l’imposta e l'importo totale, al netto
dell’IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi non comprese
nelle lettere c) e d) il cui destinatario è debitore dell’imposta; g) l’imposta e l'importo totale, al netto
dell’IVA, delle importazioni di beni; h) eventuali rettifiche delle detrazioni
secondo quanto previsto all’articolo 184. 3. Per le operazioni effettuate in
provenienza o a destinazione di una regione o di un territorio specifici in cui
vigono norme speciali o che sono coperte da un regime speciale al di fuori del
regime IVA ordinario, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel corso del
periodo d'imposta, gli Stati membri, oltre alle informazioni di cui
all’articolo 250, paragrafo 1, possono esigere che la dichiarazione IVA
standard relativa a un determinato periodo d'imposta riporti una delle seguenti
informazioni o entrambe le seguenti informazioni: a) informazioni necessarie per calcolare
l’importo dell’imposta divenuta esigibile; b) informazioni necessarie per calcolare
l’importo dell’IVA detraibile. 4. Gli Stati membri informano il comitato
istituito all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio[15] in merito alle misure
legislative nazionali adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente
articolo. Articolo 252 [Articolo 252] 1. La dichiarazione IVA standard è presentata
entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può
essere inferiore a un mese né superiore a due mesi a decorrere dalla scadenza
di ogni periodo d'imposta. 2. Il periodo d'imposta è fissato a un mese di
calendario. Gli Stati membri autorizzano tuttavia un
periodo d'imposta di tre mesi di calendario per i soggetti passivi il cui
volume d’affari annuo non supera i 2 000 000 EUR, o il controvalore
in moneta nazionale, calcolato in conformità all’articolo 288, tranne qualora
un mese di calendario sia necessario per prevenire l’evasione o la frode
fiscali in casi specifici. Gli Stati membri possono autorizzare periodi d'imposta
più lunghi in altri casi, purché la loro durata non sia superiore a un anno.” 7) È inserito il seguente articolo 252 bis: "Articolo 252 bis [Articolo 250,
paragrafo 2, e parte nuova] Gli Stati membri autorizzano, e possono
esigere, che la dichiarazione IVA standard sia presentata per via elettronica.
È possibile ricorrere al trasferimento elettronico di file. Le dichiarazioni IVA standard presentate per
via elettronica sono accettate dagli Stati membri quando l’autenticità
dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite da una firma
elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo[16],
basata su un certificato qualificato e realizzata da un dispositivo per la
creazione di una firma sicura ai sensi dell’articolo 2, punti 6 e 10, della
stessa direttiva o da altri metodi che offrano un livello di sicurezza
analogo.” 8) Gli articoli 253 e 254 sono soppressi. 9) L'articolo 255 è sostituito dal seguente: "Articolo 255 [Articoli 255, 256
e 257] Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché i seguenti soggetti assolvano gli obblighi relativi alla presentazione
di una dichiarazione IVA standard di cui alla presente sezione: a) l'acquirente di oro da investimento in
quanto debitore dell’imposta in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1, o l'acquirente
nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale
definito all'articolo 344, paragrafo 1, ove lo Stato membro si avvalga della
facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2, di designarlo come debitore
dell'imposta; b) le persone considerate debitrici
dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio,
in conformità agli articoli da 194 a 197 e all’articolo 204; c) gli enti non soggetti passivi
debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni
contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).” 10) Sono inseriti i seguenti articoli 255 bis
e 255 ter: "Articolo 255 bis [nuovo] I seguenti elementi sono stabiliti secondo la
procedura di cui all'articolo 255 ter: a) i dettagli tecnici, compreso un
messaggio elettronico comune, per la trasmissione delle informazioni di cui
agli articoli 250 e 251; b) un insieme comune di definizioni e
procedure per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 250 e
251; c) procedure comuni per la correzione
delle dichiarazioni IVA standard; d) metodi elettronici comuni che
offrono un livello di sicurezza sufficiente per la presentazione della
dichiarazione IVA standard. Articolo 255 ter [nuovo] 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito
dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010(*). Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio(**). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. __________________________ (*) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1. (**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.” 11) Gli articoli 256 e 257 sono soppressi. 12) Dopo l’articolo 255 ter è inserito
il seguente titolo di sezione: "Sezione
2 Altre
dichiarazioni e informazioni”. 13) È inserito il seguente articolo 257 bis: "Articolo 257
bis [Articolo 254] Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi
effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a),
da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un
acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire
l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.” 14) Gli articoli 258 e 259 sono sostituiti dai
seguenti: “Articolo
258 Gli Stati membri stabiliscono le modalità di
dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad
accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii). Articolo
259 Gli Stati membri possono chiedere alle persone
che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento
della presentazione della dichiarazione, tutte le informazioni necessarie
all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'amministrazione.” 15) Gli articoli 260 e 261 sono soppressi. 16) All'articolo 271, la frase introduttiva è
sostituita dalla seguente: "In virtù dell'autorizzazione di cui
all'articolo 269, gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi la durata del
periodo d'imposta per il quale i soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione IVA standard di cui all'articolo 250 possono autorizzare tali
soggetti passivi a presentare l'elenco riepilogativo per questo stesso periodo
qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:". 17) L'articolo 272 è così modificato: a) Al paragrafo 1, il secondo comma è
soppresso; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: “1 bis. Gli Stati membri non possono
esentare i seguenti soggetti passivi dagli obblighi elencati di seguito: a) i soggetti passivi di cui al
paragrafo 1, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui al capo 3,
sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3; b) i soggetti passivi di cui al
paragrafo 1, lettere b) e c), dagli obblighi inerenti alla dichiarazione IVA standard di cui al capo 5,
sezione 1.” 18) All'articolo 273, il secondo comma è
sostituito dal seguente: “Gli Stati membri non possono avvalersi della
facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi in materia di fatturazione e
di dichiarazione IVA standard supplementari rispetto a quelli previsti al capo
3 e al capo 5, sezione 1.” 19) All'articolo 318, paragrafo 1, il primo
comma è sostituito dal seguente: "Per semplificare la riscossione
dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono
prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti
passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate
al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo
del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA
standard di cui all'articolo 250." Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2010) 695 def. [2] COM(2011) 851 definitivo. [3] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006,
pag. 1). [4] COM(2013) 122 final. [5] COM(2012) 573 final. [6] Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU
L 124 del 20.5.2003, pag. 36). [7] Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli
scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91
del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1). [8] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12). [9] COM/2012/0238 final - 2012/0146 (COD). [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU C […] del […], pag. […]. [12] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006,
pag. 1). [13] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [14] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. [15] Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010,
relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in
materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1). [16] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).