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Document 52013PC0721

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard

/* COM/2013/0721 final - 2013/0343 (CNS) */

52013PC0721

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard /* COM/2013/0721 final - 2013/0343 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il sistema dell’IVA prevede che le imprese compilino periodicamente dichiarazioni IVA che richiedono informazioni dettagliate necessarie per il pagamento e il controllo dell’imposta; tale obbligo può rivelarsi particolarmente complesso se si devono presentare dichiarazioni IVA in diversi Stati membri. La complessità deriva dal fatto che si devono fornire informazioni diverse, che tali informazioni non sono definite in modo armonizzato, che mancano orientamenti comuni, che esistono norme e procedure diverse per la presentazione della dichiarazione e le sue correzioni e che è necessario utilizzare la lingua nazionale. Tutti questi elementi, oltre a limitare gli scambi transfrontalieri, comportano un aumento degli oneri a carico delle imprese e una minor precisione e puntualità delle dichiarazioni IVA.

Per affrontare questi problemi la Commissione ha chiesto alle parti interessate di esprimere il loro parere su una dichiarazione IVA standard nell'ambito della consultazione sul Libro verde sul futuro dell’IVA[1]. Le risposte positive ricevute dalle parti interessate hanno spinto la Commissione a inserire nella comunicazione sul futuro dell’IVA[2] l’impegno a presentare una proposta di dichiarazione IVA standard entro la fine del 2013.

La proposta sostiene altre iniziative della Commissione. Il Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea è coadiuvato da un gruppo di alto livello che resterà in carica fino a ottobre 2014 con funzioni di consulenza alla Commissione sul modo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla legislazione dell’Unione. L’attività di tale gruppo è incentrata sulle PMI e sulle microimprese nonché su come rendere le pubbliche amministrazioni degli Stati membri più efficienti e pronte a rispondere alle esigenze delle parti interessate nell'attuare la legislazione dell’Unione. La dichiarazione IVA standard si inserisce perfettamente in tale obiettivo di riduzione degli oneri.

Uno degli obiettivi principali della Commissione è potenziare il principio del “pensare anzitutto in piccolo” (“Think Small First”), tratto dallo “Small Business Act”, riducendo gli obblighi burocratici per le PMI. Nella recente comunicazione “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea - Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese” è stato evidenziato, grazie a un’indagine on line presso le PMI, il carattere particolarmente oneroso della direttiva IVA[3] nell'ambito della normativa unionale. La dichiarazione IVA, in particolare, è indicata come il settore in cui le divergenze costituiscono un ostacolo al commercio nell’UE. La presente proposta, delineata nella comunicazione “Legiferare con intelligenza”[4], mira ad alleviare l’onere che grava su tutte le imprese, e in particolare sulle PMI.

Le imprese lamentano in misura crescente la difficoltà di ottemperare agli obblighi in materia di IVA quando svolgono la loro attività nell’UE, soprattutto nel settore del commercio elettronico e della cessione di beni nel mercato interno, in cui l'acquirente è un privato e il fornitore è tenuto a registrarsi, dichiarare e versare l’IVA nello Stato membro del destinatario. Tali obblighi possono creare ostacoli agli scambi transfrontalieri e una dichiarazione IVA standard può ridurre tali ostacoli. L’atto per il mercato unico II[5] auspica pertanto l’introduzione di una dichiarazione IVA standard.

Inoltre un risanamento di bilancio favorevole alla crescita rappresenta una delle cinque priorità dell’analisi annuale della crescita 2012. Dato che l’IVA rappresenta circa il 21% del gettito fiscale nazionale e che il 12% delle entrate IVA non viene riscosso, è necessario un sistema dell’IVA più efficiente e a prova di frode. Lo scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri rappresenta un elemento cruciale per ridurre la frode e migliorare il rispetto degli obblighi e una dichiarazione IVA standard può contribuire a conseguire tali obiettivi.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La dichiarazione IVA standard è stata oggetto di numerose consultazioni ed è stata inclusa nel Libro verde sul futuro dell’IVA, i cui risultati sono consultabili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm

Le imprese e gli Stati membri sono stati consultati durante lo studio realizzato da PwC, che comprendeva un seminario Fiscalis organizzato nell’ottobre 2012. Le imprese sono state consultate anche nel corso delle riunioni del gruppo di esperti sull’IVA svoltesi nel gennaio 2012 e nella riunione che ha fatto seguito allo “Small Business Act” con i portatori di interesse delle PMI nell’aprile 2013, mentre gli Stati membri sono stati consultati nell’ambito del gruppo sul futuro dell’IVA riunitosi nel gennaio 2013.

Le conclusioni del gruppo di esperti sull’IVA sono consultabili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/expert_group/index_en.htm

Le conclusioni del gruppo sul futuro dell’IVA sono consultabili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/discussions_member_states/index_en.htm

Valutazione d'impatto

La proposta è corredata di una valutazione d'impatto.

Fra le varie opzioni valutate in dettaglio, quella preferita riguarda una dichiarazione IVA standard, obbligatoria per Stati membri e imprese, che prevede un elenco di informazioni standardizzate solo un piccolo numero delle quali è richiesto in tutti i casi. In tal modo la riduzione degli oneri per le imprese è massima, mentre i costi per gli Stati membri sono limitati.

Si stima che l’opzione privilegiata riduca gli oneri amministrativi di un massimo di 15 miliardi di EUR all’anno.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nella misura in cui l'armonizzazione è necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. La standardizzazione degli obblighi in materia di dichiarazione IVA può essere realizzata solo tramite il processo legislativo dell’Unione modificando la direttiva IVA, che stabilisce le norme relative alla dichiarazione.

La portata della presente proposta è limitata a quanto può essere conseguito solo attraverso la legislazione UE e rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

Le modifiche della direttiva IVA sono necessarie per standardizzare le dichiarazioni IVA e limitare le richieste di informazioni a quanto necessario per il controllo e la riscossione dell’imposta, in modo da ridurre gli oneri gravanti sulle imprese ed eliminare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno

Un modulo standard offre inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di controllo, che consentono di evitare più efficacemente distorsioni di concorrenza.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta degli strumenti

Lo strumento proposto è una direttiva, dato che l'atto normativo modificato è una direttiva e pertanto nessun altro atto legislativo sarebbe adeguato.

Documenti esplicativi

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva nonché un documento esplicativo inteso a chiarire il rapporto fra gli elementi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Tale requisito è giustificato e proporzionato.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'UE.

5.           ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Una dichiarazione IVA standard consentirebbe a tutte le imprese di presentare in ciascuno Stato membro informazioni normalizzate in un formato comune, di preferenza elettronico. In tal modo un’impresa che presenta una dichiarazione IVA in uno Stato membro può agevolmente compilare e presentare una dichiarazione IVA in un altro Stato membro in quanto le informazioni e la presentazione sono standardizzate.

È opportuno che la dichiarazione IVA standard sia applicabile a tutte le imprese: circoscriverla ad alcune categorie servirebbe infatti solo a ridurne il campo di applicazione, aumentando le complessità e diminuendo la riduzione degli oneri. Analogamente, per ridurre i costi e le complessità per gli Stati membri, a livello dell’Unione dovrebbe essere offerta un'unica dichiarazione IVA standard.

La proposta verte sul contenuto, le modalità e i termini di presentazione e le correzioni della dichiarazione IVA standard. Con riguardo al contenuto, la quantità e la standardizzazione delle informazioni sono gli elementi fondamentali per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese. La proposta prevede un massimo di ventisei caselle che devono essere compilate dalle imprese; gli Stati membri possono decidere di esonerare le imprese dalla compilazione di alcune caselle, mantenendo un minimo obbligatorio di cinque. Le informazioni da fornire devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, in modo che quelle dichiarate in uno Stato membro siano redatte esattamente nello stesso modo in tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri possono inoltre chiedere informazioni aggiuntive ai fini del controllo e dell’amministrazione dell’IVA per regioni e territori specifici o per regimi speciali eccezionalmente autorizzati dalla normativa IVA. Solo in questi casi debitamente giustificati gli Stati membri possono chiedere alle imprese di compilare più delle ventisei caselle standard.

Per la presentazione la proposta prevede una norma minima. Tutte le imprese devono essere autorizzate a presentare dichiarazioni IVA mensili, con versamento dell’IVA dovuta entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta. Oltre a questo, gli Stati membri possono introdurre ulteriori sgravi, ad esempio prevedere dichiarazioni IVA su periodi più lunghi, fino a un anno, con proroga di un ulteriore mese per quanto riguarda la scadenza di presentazione e il versamento dell'imposta. Questo dovrebbe garantire che le imprese non siano tenute a compilare dichiarazioni IVA con maggiore frequenza né a versare l’IVA entro una scadenza ridotta.

La proposta incoraggia inoltre la presentazione elettronica. Le imprese devono avere il diritto di presentare la dichiarazione IVA standard per via elettronica in tutti gli Stati membri, anche mediante il trasferimento elettronico di file, utilizzando firme elettroniche avanzate interoperabili in tutta l’UE o altre tecnologie che offrano livelli di sicurezza analoghi.

Per garantire che alcuni aspetti tecnici della dichiarazione IVA siano standardizzati, obiettivo che non è conseguibile mediante una direttiva, la presente proposta prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di comitato. Tale ricorso è auspicato ove necessario per i dettagli tecnici della dichiarazione, per le definizioni e le procedure comuni, per il trattamento approfondito delle correzioni nonché per i metodi comuni di presentazione elettronica.

Articoli 178, 185, 211, 271 e 318

I termini “dichiarazione IVA” utilizzati nella direttiva IVA sono sostituiti dai termini “dichiarazione IVA standard” per evitare confusione, in quanto il capitolo 5 del titolo XI è stato suddiviso in due sezioni, intitolate rispettivamente “Dichiarazione IVA standard” e “Altre dichiarazioni e informazioni”. Tale modifica interessa gli articoli 178, 185, 211, 271 e 318.

La definizione di “dichiarazione IVA” di cui all’articolo 357, punto 5, e all’articolo 358, punto 4, a decorrere dal 1° gennaio 2015 si riferisce specificamente al capitolo relativo ai regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi e può rimanere inalterata.

Articoli 206 e 252

Nella formulazione attuale l’articolo 206 autorizza gli Stati membri ad optare per una scadenza di pagamento diversa da quella di presentazione della dichiarazione IVA e a riscuotere acconti provvisori. Tale disposizione, che consente la coesistenza di diverse scadenze di pagamento, eliminerebbe parzialmente i benefici della dichiarazione IVA standard proposta. Nell’articolo 206 viene pertanto mantenuta la norma generale secondo cui il pagamento dell’imposta è effettuato al momento della presentazione della dichiarazione IVA standard, ma è eliminata la possibilità per gli Stati membri di scegliere un’altra scadenza di pagamento.

A norma dell’articolo 252, la dichiarazione IVA standard deve essere presentata entro la fine del mese successivo al periodo d’imposta. Per evitare in alcuni casi di ridurre i termini di pagamento per le imprese, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare di un altro mese la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA standard. In tal modo sia la dichiarazione IVA che il pagamento dell’imposta sarebbero dovuti con un minimo di un mese e un massimo due mesi dal termine del periodo d’imposta.

Il periodo d’imposta standard è fissato a un mese nell’articolo 252. Tuttavia, per evitare che le imprese debbano presentare dichiarazioni IVA standard con maggiore frequenza rispetto a quella attuale, gli Stati membri possono autorizzare le imprese a presentare dichiarazioni IVA standard per un periodo massimo di un anno.

In linea con la politica comune dell’Unione per quanto riguarda la definizione di microimprese e di piccole e medie imprese[6], le microimprese con un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di EUR possono presentare dichiarazioni IVA trimestrali, salvo qualora sussista un rischio per il controllo e la riscossione dell’IVA.

Articolo 250

Su tutte le dichiarazioni IVA standard sono richiesti cinque dati, ossia l’imposta a debito e quella a credito, le relative cifre nette e l’importo netto da versare o da rimborsare. Attualmente tutti gli Stati membri chiedono queste informazioni, che sono previste dal vigente articolo 250, paragrafo 1.

Per conseguire il livello desiderato di standardizzazione sono necessarie norme comuni per la correzione delle dichiarazioni IVA. Gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a stabilire il proprio periodo di correzione in quanto tali periodi sono strettamente connessi alle procedure nazionali di audit. Nel secondo paragrafo è pertanto introdotto il principio in base al quale i soggetti passivi possono correggere le dichiarazioni IVA entro un termine stabilito dagli Stati membri. Il valore totale delle cessioni intracomunitarie di beni e degli acquisti intracomunitari di beni può essere calcolato sulla base degli elenchi riepilogativi ("EU Sales Lists") e non deve pertanto essere incluso nella dichiarazione IVA standard. È tuttavia necessario un periodo transitorio per l’adeguamento dei sistemi statistici nazionali, che attualmente dipendono in larga misura dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni IVA per la compilazione delle statistiche sugli scambi intracomunitari di beni[7].

Articolo 251

Oltre alle informazioni obbligatorie, nella dichiarazione IVA standard gli Stati membri possono chiedere altre informazioni a fini di analisi del rischio e di controllo. Per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese ed escludere le informazioni necessarie a fini statistici, ma non a fini IVA, le richieste di informazioni aggiuntive devono essere standardizzate e ridotte al minimo.

Una parte delle informazioni aggiuntive si riferisce specificamente a determinate operazioni di cui alla direttiva IVA ed è standardizzata. L’articolo 251, paragrafo 1, autorizza informazioni normalizzate supplementari in relazione alle vendite e all’IVA dovuta e ne specifica otto. L’articolo 251, paragrafo 2, autorizza informazioni normalizzate in relazione agli acquisti e all’IVA detraibile.

Altre informazioni aggiuntive sono tuttavia necessarie nei casi in cui gli Stati membri applichino norme speciali in determinate regioni o determinati territori o in relazione a regimi speciali applicabili a certi soggetti passivi o a certe operazioni. L'articolo 251, paragrafo 3, risponde a questa esigenza. A motivo del carattere specifico, il contenuto delle informazioni aggiuntive di cui all’articolo 251, paragrafo 3, sarà standardizzato mediante la procedura di comitato.

Per garantire la trasparenza e agevolare la conformità delle imprese alla normativa è necessario che gli Stati membri che richiedono informazioni aggiuntive ne diano notifica al comitato appropriato.

Nuovo articolo 252 bis

Occorre promuovere ulteriormente l’archiviazione elettronica e anche se gli Stati membri devono autorizzare, e possono esigere, la presentazione elettronica, si deve incoraggiare questo tipo di comunicazione per consentire il trasferimento di file, come avviene per gli elenchi riepilogativi, e per fornire metodi comuni sicuri di trasmissione, compreso il ricorso alle firme elettroniche avanzate. Le definizioni utilizzate in questo articolo sono conformi alla direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche[8]. Tali definizioni possono tuttavia aver bisogno di essere adeguate in seguito all’adozione della proposta della Commissione relativa al regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno[9].

Rispetto alla formulazione attuale dell'articolo 250, paragrafo 2, questo articolo rappresenta un'ulteriore normalizzazione.

Articolo 253

Questo articolo è abrogato in quanto si tratta di una misura specifica applicabile solo alla Svezia che sarebbe contraria agli obiettivi di una dichiarazione IVA standard.

Articolo 254

Il contenuto di questo articolo è trasferito nel nuovo articolo 257 bis in una nuova sezione 2 dal titolo “Altre dichiarazioni e informazioni”. Eventuali informazioni specifiche richieste dal venditore di un mezzo di trasporto nuovo a norma dell’attuale articolo 254 non possono infatti essere incluse in una dichiarazione IVA standard, ma sono comunque necessarie.

Articolo 255

Questo articolo sostituisce gli articoli 255, 256 e 257 e li riunisce in un unico articolo. Non vi sono modifiche sostanziali.

Articoli 256 e 257

Il contenuto di questi articoli è trasferito all’articolo 255.

Articoli 258 e 259

L’articolo 258, relativo alla presentazione delle informazioni relative agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, nonché l’articolo 259, relativo alle informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione delle norme relative all’acquisto di mezzi di trasporto nuovi, sono ancora necessari, ma vengono modificati per tener conto del fatto che tali informazioni possono essere richieste in altre dichiarazioni.

Articolo 260

Le informazioni sull’importazione di beni sono ora comprese nell’articolo 251, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera g); è pertanto opportuno sopprimere tale articolo.

Articolo 261

Gli Stati membri non sono più autorizzati a imporre ai soggetti passivi la presentazione di una dichiarazione riepilogativa annuale che riporta in dettaglio tutte le operazioni dichiarate nelle dichiarazioni IVA periodiche dell’anno precedente e che fornisce tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche. Le rettifiche sono comprese nella dichiarazione IVA standard tramite l’articolo 251, paragrafo 2, lettera h), e l’articolo 261 deve pertanto essere soppresso.

Nuovi articoli 252 bis e 255 ter

Come nel caso della dichiarazione IVA per i regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, la direttiva IVA deve stabilire i requisiti in materia di informazioni e un regolamento di esecuzione della Commissione deve prevedere i dettagli tecnici. Questi articoli ripetono tale procedura fornendo i dettagli tecnici relativi alle informazioni di cui agli articoli 250 e 251, le definizioni e le procedure comuni per la presentazione delle informazioni e le procedure comuni per l’effettuazione di correzioni; metodi elettronici comuni che vadano oltre l’utilizzo delle firme elettroniche avanzate possono essere convenuti mediante un regolamento di esecuzione della Commissione facendo ricorso alla procedura di comitato.

Nuovo articolo 257 bis

L’articolo 254 è trasferito in una nuova sezione 2 “Altre dichiarazioni e informazioni” in quanto le informazioni sulla vendita di mezzi di trasporto nuovi non sono comprese nella dichiarazione IVA standard.

Articolo 272

Per garantire un’applicazione uniforme della dichiarazione IVA standard gli Stati membri devono essere autorizzati ad esonerare i soggetti passivi dall’obbligo di presentare la dichiarazione IVA solo in determinati casi limitati, ossia nei casi in cui il soggetto passivo non è assoggettato all’IVA per i suoi acquisti intracomunitari oppure rientra nell’esenzione di cui fruiscono le piccole imprese o nel regime forfettario per i produttori agricoli.

Articolo 273

Per garantire che la dichiarazione IVA standard sia effettivamente standardizzata, gli Stati membri non devono essere autorizzati ad imporre alle imprese altri obblighi in materia di dichiarazione IVA standard rispetto a quelli menzionati; la corrispondente facoltà di cui all’articolo 273 è pertanto esclusa con riguardo alla dichiarazione IVA standard.

2013/0343 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[10],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       La direttiva 2006/112/CE del Consiglio[12] prescrive l’obbligo per i soggetti passivi di presentare le dichiarazioni IVA, ma offre agli Stati membri la flessibilità di determinare le informazioni richieste. Questo dà luogo a norme e procedure disparate che disciplinano la presentazione delle dichiarazioni IVA nell’Unione, aumentando la complessità per le imprese e creando obblighi IVA che ostacolano gli scambi nell’Unione.

(2)       Al fine di ridurre gli oneri gravanti sulle imprese e di migliorare il funzionamento del mercato interno è necessario introdurre una dichiarazione IVA standard per tutte le imprese operanti nell’Unione. L’utilizzo di dichiarazioni standardizzate dovrebbe facilitare il controllo delle dichiarazioni IVA da parte degli Stati membri.

(3)       Occorre ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È pertanto opportuno prevedere che la dichiarazione IVA standard comprenda un insieme limitato di informazioni obbligatorie. Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e le altre dichiarazioni, è necessario che gli Stati membri non siano autorizzati a esigere informazioni diverse da quelle stabilite nel titolo XI, capo 5, della direttiva.

(4)       Occorre che gli Stati membri siano autorizzati a chiedere ulteriori informazioni ai soggetti passivi e a tal fine è opportuno stabilire un elenco standardizzato di informazioni aggiuntive che possono essere chieste. Questo è utile in termini di analisi del rischio e a fini di controllo. Per garantire la trasparenza e la standardizzazione è necessario che gli Stati membri che chiedono tali informazioni aggiuntive ne diano notifica al comitato permanente per la cooperazione amministrativa.

(5)       Per consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi sistemi di compilazione delle statistiche relative alle cessioni e agli acquisiti di beni nell’Unione occorre che le informazioni sul valore totale delle cessioni e degli acquisti di beni all’interno dell’Unione siano parte delle informazioni obbligatorie contemplate nella dichiarazione IVA standard fino al 31 dicembre 2019.

(6)       Il periodo d’imposta deve essere mensile per tutte le imprese ad eccezione delle microimprese, per le quali la presentazione della dichiarazione IVA standard deve avere scadenza trimestrale. Occorre che gli Stati membri mantengano la facoltà di prorogare questo periodo fino a un anno per ridurre l’onere amministrativo.

(7)       Per stabilire una norma minima, occorre fissare la scadenza comune minima per la presentazione della dichiarazione IVA standard alla fine del mese successivo al periodo d’imposta, pur lasciando agli Stati membri la flessibilità di prorogare tale periodo di un mese per evitare di aumentare gli oneri per le imprese.

(8)       Le scadenze di pagamento devono essere armonizzate per ridurre l’onere amministrativo e l’importo netto dell’IVA deve essere versato al momento della presentazione della dichiarazione IVA standard, o comunque alla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione IVA standard deve essere presentata.

(9)       Per incoraggiare l’archiviazione elettronica è opportuno consentire la presentazione della dichiarazione IVA standard per via elettronica.

(10)     Poiché la dichiarazione IVA standard comprende tutte le informazioni necessarie per le eventuali rettifiche, è opportuno sopprimere i requisiti specifici relativi all’importazione di beni e alla dichiarazione riepilogativa annuale.

(11)     La dichiarazione IVA standard deve essere utilizzata da tutte le imprese che effettuano determinate cessioni analoghe e pertanto la facoltà degli Stati membri di esonerare determinate imprese dall’obbligo di presentare una dichiarazione IVA standard deve essere limitata in modo che l’obbligo di presentare tale dichiarazione sia applicato uniformemente in tutta l’Unione.

(12)     Per i mezzi di trasporto nuovi e i prodotti soggetti ad accisa le informazioni richieste sono di natura specifica e limitate. La normalizzazione di tali informazioni nella dichiarazione IVA standard non è opportuna. Le informazioni devono invece essere raccolte in una dichiarazione separata in modo da ridurre l’onere per la maggioranza delle imprese.

(13)     Per assicurare condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2006/112/CE occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei dettagli tecnici, tra cui un messaggio elettronico comune per la trasmissione, un insieme comune di definizioni e procedure per la presentazione, procedure comuni per l’effettuazione delle correzioni e metodi elettronici comuni che offrano un livello sufficiente di sicurezza per la presentazione della dichiarazione IVA standard. Tali competenze di esecuzione devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13].

(14)     Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[14], gli Stati membri si sono impegnati corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(15)     È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1) All'articolo 178, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)          per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA standard prevista all'articolo 250 l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;”.

2) All'articolo 185, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione IVA standard, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.”

3) L'articolo 206 è sostituito dal seguente:

“Articolo 206

Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA standard prevista all'articolo 250 o in ogni caso alla scadenza del termine entro cui la dichiarazione IVA standard deve essere presentata.”

4) All'articolo 211, il secondo comma 2 è sostituito dal seguente:

In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA standard redatta conformemente all'articolo 250.”

5) Prima dell’articolo 250 è inserito il seguente titolo di sezione:

“Sezione 1

Dichiarazione IVA standard”.

6) Gli articoli 250, 251 e 252 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 250 [Articolo 250, paragrafo 1]

1. Ogni soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA standard in cui siano riportati il numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale e il periodo d’imposta interessato e in cui figurino:

a)           l’importo dell’imposta esigibile;

b)           l’importo della detrazione operata;

c)           l’importo netto dell’IVA da versare o da rimborsare;

d)           l'importo totale, al netto dell’IVA, delle operazioni per cui l’imposta è divenuta esigibile, compreso l'importo delle operazioni esenti;

e)           l’importo totale, al netto dell’IVA, delle operazioni in relazione alle quali si è operata la detrazione;

f)            l’importo totale delle cessioni di beni di cui all’articolo 138 per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2019;

g)           l’importo totale, al netto dell’IVA, degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2019.

2. Gli Stati membri autorizzano che siano apportate correzioni alla dichiarazione IVA standard e fissano il termine entro il quale il quale tali correzioni possono essere effettuate.

Articolo 251 [Articolo 251]

1. Per le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo d'imposta gli Stati membri, oltre alle informazioni di cui all’articolo 250, paragrafo 1, possono esigere che la dichiarazione IVA standard relativa a un determinato periodo d'imposta riporti una delle seguenti informazioni o tutte le seguenti informazioni:

a)      l’imposta e l'importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per ciascuna aliquota;

b)      l’importo totale delle cessioni di beni di cui all’articolo 138 per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019;

c)      l’importo totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, il cui destinatario è debitore dell’imposta a norma dell’articolo 196;

d)      l'importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi non comprese alla lettera c) il cui destinatario è debitore dell’imposta;

e)      l’importo totale delle cessioni di beni di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b);

f)       l’importo totale di qualsiasi altra operazione non compresa nelle lettere da b) a e);

g)      l’imposta

i)        sugli acquisti intracomunitari di beni, o sulle operazioni assimilate, a norma dell'articolo 21 o 22;

ii)       sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi il cui destinatario è debitore dell’imposta;

iii)      sull’importazione di beni qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà di cui all’articolo 211, secondo comma.

2.           Per le operazioni per le quali è effettuata una detrazione dell’IVA nel corso del periodo d'imposta gli Stati membri, oltre alle informazioni di cui all’articolo 250, paragrafo 1, possono esigere che la dichiarazione IVA standard relativa a un determinato periodo d'imposta riporti una delle seguenti informazioni o tutte le seguenti informazioni:

a)      l’imposta e l'importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ricevute diverse da quelle di cui alle lettere da b) a g);

b)      l’importo totale, al netto dell’IVA, degli acquisti intracomunitari di beni o delle operazioni assimilate per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2019;

c)      l’imposta sugli acquisti intracomunitari di beni o sulle operazioni assimilate;

d)      l’imposta e l'importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi ricevute il cui destinatario è debitore dell’imposta a norma dell'articolo 199 o 199 bis o di una misura nazionale autorizzata in virtù dell’articolo 119 ter o 395;

e)      l’imposta e l’importo totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi ricevute, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l’operazione è imponibile, il cui destinatario è debitore dell’imposta a norma dell’articolo 196;

f)       l’imposta e l'importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi non comprese nelle lettere c) e d) il cui destinatario è debitore dell’imposta;

g)      l’imposta e l'importo totale, al netto dell’IVA, delle importazioni di beni;

h)      eventuali rettifiche delle detrazioni secondo quanto previsto all’articolo 184.

3.           Per le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di una regione o di un territorio specifici in cui vigono norme speciali o che sono coperte da un regime speciale al di fuori del regime IVA ordinario, per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo d'imposta, gli Stati membri, oltre alle informazioni di cui all’articolo 250, paragrafo 1, possono esigere che la dichiarazione IVA standard relativa a un determinato periodo d'imposta riporti una delle seguenti informazioni o entrambe le seguenti informazioni:

a)      informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’imposta divenuta esigibile;

b)      informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’IVA detraibile.

4. Gli Stati membri informano il comitato istituito all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio[15] in merito alle misure legislative nazionali adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 252 [Articolo 252]

1. La dichiarazione IVA standard è presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può essere inferiore a un mese né superiore a due mesi a decorrere dalla scadenza di ogni periodo d'imposta.

2. Il periodo d'imposta è fissato a un mese di calendario.

Gli Stati membri autorizzano tuttavia un periodo d'imposta di tre mesi di calendario per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 2 000 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, calcolato in conformità all’articolo 288, tranne qualora un mese di calendario sia necessario per prevenire l’evasione o la frode fiscali in casi specifici.

Gli Stati membri possono autorizzare periodi d'imposta più lunghi in altri casi, purché la loro durata non sia superiore a un anno.”

7) È inserito il seguente articolo 252 bis:

"Articolo 252 bis [Articolo 250, paragrafo 2, e parte nuova]

Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione IVA standard sia presentata per via elettronica. È possibile ricorrere al trasferimento elettronico di file.

Le dichiarazioni IVA standard presentate per via elettronica sono accettate dagli Stati membri quando l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite da una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo[16], basata su un certificato qualificato e realizzata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell’articolo 2, punti 6 e 10, della stessa direttiva o da altri metodi che offrano un livello di sicurezza analogo.”

8) Gli articoli 253 e 254 sono soppressi.

9) L'articolo 255 è sostituito dal seguente:

"Articolo 255 [Articoli 255, 256 e 257]

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i seguenti soggetti assolvano gli obblighi relativi alla presentazione di una dichiarazione IVA standard di cui alla presente sezione:

a)           l'acquirente di oro da investimento in quanto debitore dell’imposta in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1, o l'acquirente nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, ove lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2, di designarlo come debitore dell'imposta;

b)           le persone considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio, in conformità agli articoli da 194 a 197 e all’articolo 204;

c)           gli enti non soggetti passivi debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).”

10) Sono inseriti i seguenti articoli 255 bis e 255 ter:

"Articolo 255 bis [nuovo]

I seguenti elementi sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 255 ter:

a)           i dettagli tecnici, compreso un messaggio elettronico comune, per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 250 e 251;

b)           un insieme comune di definizioni e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 250 e 251;

c)           procedure comuni per la correzione delle dichiarazioni IVA standard;

d)           metodi elettronici comuni che offrono un livello di sicurezza sufficiente per la presentazione della dichiarazione IVA standard.

Articolo 255 ter [nuovo]

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010(*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(**).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

__________________________

(*) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.”

11) Gli articoli 256 e 257 sono soppressi.

12) Dopo l’articolo 255 ter è inserito il seguente titolo di sezione:

"Sezione 2

Altre dichiarazioni e informazioni”.

13) È inserito il seguente articolo 257 bis:

"Articolo 257 bis [Articolo 254]

Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.”

14) Gli articoli 258 e 259 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 258

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 259

Gli Stati membri possono chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'amministrazione.”

15) Gli articoli 260 e 261 sono soppressi.

16) All'articolo 271, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi la durata del periodo d'imposta per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IVA standard di cui all'articolo 250 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare l'elenco riepilogativo per questo stesso periodo qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:".

17) L'articolo 272 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

“1 bis. Gli Stati membri non possono esentare i seguenti soggetti passivi dagli obblighi elencati di seguito:

a)           i soggetti passivi di cui al paragrafo 1, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui al capo 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3;

b)           i soggetti passivi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), dagli obblighi inerenti alla dichiarazione IVA standard di cui al capo 5, sezione 1.”

18) All'articolo 273, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi in materia di fatturazione e di dichiarazione IVA standard supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3 e al capo 5, sezione 1.”

19) All'articolo 318, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per semplificare la riscossione dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA standard di cui all'articolo 250."

Articolo 2

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM(2010) 695 def.

[2]               COM(2011) 851 definitivo.

[3]               Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

[4]               COM(2013) 122 final.

[5]               COM(2012) 573 final.

[6]               Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[7]               Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

[8]               Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

[9]               COM/2012/0238 final - 2012/0146 (COD).

[10]             GU C […] del […], pag. […].

[11]             GU C […] del […], pag. […].

[12]             Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

[13]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[14]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

[15]             Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

[16]             Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

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